TRIB
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 16/12/2025, n. 1883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1883 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 4106/2024 R.Gen.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 15.12.2025; letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite ove tempestivamente depositate, pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 4106 del R.G. dell'anno 2024, riservato in decisione ex art.127 ter c.p.c. e vertente tra 4.8.1973 – c.f.: - domiciliato Parte_1 C.F._1
come in atti;
rappresentato e difeso per procura in calce al ricorso dall'avv. Vittorio Milardi del
Foro di Reggio Calabria) e la in persona del l.r.p.t. (c.f. - Controparte_1 P.IVA_1
domiciliata come in atti;
rappresentata e difesa per procura in calce alla memoria difensiva dall'avv. Paolo Filippo Arillotta del Foro di Reggio Calabria).
1. Il ricorso proposto da è fondato e va pertanto accolto per i motivi di seguito Parte_1
esposti.
A mezzo dello stesso, il predetto ricorrente ha chiesto che venisse dichiarata l'illegittimità,
l'irregolarità e la nullità del licenziamento disciplinare comminatogli in data 14.2.2024 (doc. 5 fascicolo di parte ricorrente) per le ragioni meglio esplicate in atti, con conseguente sua reintegrazione nel posto di lavoro.
1 Ai fini dell'accoglimento delle conclusioni in tal senso rassegnate nell'atto introduttivo di lite,
l'Arcudi ha dedotto:
- di essere dipendente dall'1.12.2016 della con contratto a tempo pieno ed Controparte_1
indeterminato e la qualifica e le mansioni di Addetto operazioni ausiliari alla vendita, inquadramento al livello IV del C.C.N.L. del Settore RZ-CI;
- di aver ricevuto in data 29.12.2023 contestazione disciplinare con la quale gli venivano addebitate condotte avvenute in data 29.11.2023 e in data 4.12.2023;
- che, più precisamente, con tale contestazione gli è stato addebitato: a) di essersi espresso in data 29.11.2023, durante il proprio turno di lavoro e alla presenza di clienti in fila alla cassa dove stava operando, in termini critici nei confronti delle disposizioni aziendali circa le modalità di accesso alla scontistica sui prodotti in vendita in quanto legate al possesso di una carta in formato digitale denominata Fidelity Unica, e di avere allo stesso tempo patrocinato l'utilizzazione impropria della carta in possesso di altra cliente;
b) di aver affermato in data
4.12.2023 alla presenza di persone estranee all'organizzazione aziendale, e segnatamente della dott.ssa e della dott.ssa , che sarebbe “in uso all'interno Persona_1 Persona_2 dell'azienda, stoccare la merce scaduta per poi rimetterla sistematicamente in vendita”;
- di aver inviato in data 2.1.2024 le proprie giustificazioni, deducendo la tardività della contestazione disciplinare intimata;
- che la società, con nota del 18.1.2024, gli ha comunicato la necessità di prorogare di ulteriori
30 giorni il termine previsto dall'art. 240 del C.C.N.L.;
- di aver ricevuto in data 14.2.2024 raccomandata con la quale gli veniva intimato il licenziamento disciplinare con effetto immediato e senza preavviso per grave violazione degli obblighi previsti dall'art.233 C.C.N.L. RZ (Confcommercio.
Ritenendo detto licenziamento ingiustificato, il ricorrente si è quindi determinato alla proposizione del ricorso oggetto di valutazione nella corrente sede.
Costituendosi in giudizio la ha a sua volta ricostruito l'andamento dei fatti Controparte_1
addebitati, contestando le avverse argomentazioni e concludendo per la reiezione del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
A detta di quest'ultima, infatti, il comportamento del ricorrente avrebbe ingenerato gravissimi dubbi circa la correttezza nella gestione dei punti vendita con specifico riferimento alla doverosa sicurezza alimentare: e questo, con la precisa volontà di pregiudicare gravemente l'attività aziendale.
La causa è stata decisa sulla base della documentazione in atti e del mero interrogatorio libero del ricorrente, non abbisognando di attività istruttoria.
2 2. Tanto sinteticamente premesso, e considerato come qui di seguito espressamente riportato sempre per esigenze di sintesi il contenuto degli atti processuali di parte, il Tribunale osserva quanto segue.
Il ricorrente ha contestato la legittimità del licenziamento comminatogli stanti, a suo dire: a)
l'insussistenza dei fatti contestati, rilevando altresì come in forza dell'art. 5 L. 604/1966 spetti alla parte datoriale l'onere di fornire puntuale prova della concreta sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2119 c.c.; b) la tardività della contestazione disciplinare – intervenuta ben un mese dopo la contestazione disciplinare del 29.11.2023 e venticinque giorni dopo quella del
4.12.2023; c) la violazione del principio di proporzionalità tra sanzione disciplinare espulsiva e fatto contestato;
d) la violazione dei termini espressamente previsti dall'art. 240 C.C.N.L.
CI per la comunicazione delle sanzioni disciplinari.
2.1. In via preliminare, quanto alla violazione dei termini previsti dall'art. 240 C.C.N.L.
CI (“l'eventuale adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere comunicata al lavoratore con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro 15 giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore stesso per presentare le sue controdeduzioni”), va osservato che: a) la contestazione disciplinare è stata consegnata all' il 29.12.2023; b) il Pt_1
termine di cinque giorni per giustificazioni scadeva quindi il 4.1.2024; c) i quindici giorni richiesti dalla disposizione in esame scadevano pertanto il 19.1.2024; d) in data 18.1.2024 è stata avanzata richiesta di proroga di ulteriori 30 giorni;
e) il licenziamento è stato invece comunicato al lavoratore il 14.2.2024 (cfr. doc. 27 fascicolo di parte resistente - lettera di licenziamento).
L'eccezione di tardività e conseguente decadenza è quindi infondata.
2.2. Analoghe ragioni inducono a ritenere infondato il ricorso con riferimento alla dedotta tardività della contestazione disciplinare, stante la documentata proroga richiesta dalla società datrice di lavoro per il completamento di una fase istruttoria avente funzione di garanzia in primo luogo proprio per il lavoratore.
Non sussiste quindi la dedotta violazione del principio di necessaria immediatezza della contestazione disciplinare ex art.7 L.300/1970 (sul carattere relativo di tale principio cfr. Cass.,
15/2023, secondo cui “in materia di licenziamento disciplinare, l'immediatezza della contestazione, espressione del generale precetto di correttezza e buona fede, si configura quale elemento costitutivo del diritto di recesso del datore di lavoro e va inteso in senso relativo, potendo, nei casi concreti, esser compatibile con un intervallo di tempo più o meno lungo, in ragione della complessità di accertamento della condotta del dipendente oppure per l'esistenza di una articolata organizzazione aziendale”).
3 3. Il ricorso è invece fondato sotto altro e diverso profilo.
I fatti contestati mediante la comunicazione del 29.12.2023 sono costituiti: a1) dall'avere in data 29.11.2023 criticato, in presenza di una cliente che si lamentava alla cassa di non poter fruire degli sconti collegati alla Fidelity Card perché non in possesso della relativa tessera, la scelta aziendale di non predisporre anche una modalità cartacea alternativa;
a2) e dall'avere successivamente chiesto ad altra cliente in fila di “passare la sua carta” per consentire alla prima di godere di tali sconti;
b) da presunte dichiarazioni lesive dell'immagine della società rese in data 4.12.2023 presenza di altri soggetti dipendenti della società stessa ( Per_1
, e quest'ultima responsabile del personale) nel
[...] Persona_2 Persona_3 corso dell'audizione a difesa in altro e diverso procedimento disciplinare: consistite, tali dichiarazioni, nell'affermazione secondo cui sarebbe prassi aziendale costante stoccare merce scaduta per poi rivenderla al pubblico in violazione della normativa sanitaria.
Orbene, quanto al profilo sub a) il ricorrente ha espressamente contestato tale circostanza (pg.7 ricorso: “va tuttavia ulteriormente ribadito che il medesimo non ha assolutamente posto in essere i fatti contestati che rappresentano una mera asserzione di parte datoriale”).
Spettava al datore di lavoro provarne la sussistenza.
Tale prova non è stata fornita.
I capitoli di prova testimoniale formulati al riguardo attengono infatti non solo a circostanze verificatesi in altra data (“in data successiva al 24 gennaio 2024”, e non in data 29.11.2024), per giunta indicata in modo inammissibilmente generico, ma a ben vedere riguardano fatti del tutto diversi da quelli oggetto di contestazione sotto tale primo profilo (e cioè, nuovamente riferibili a prassi contrarie alle regole di conservazioni degli alimenti, e non alle modalità di gestione telematica e/o cartacea della scontistica).
Tale carenza assoluta del fatto contestato viene altresì confermata dal rilievo per cui a ben vedere nel provvedimento di licenziamento non si fa alcun riferimento a tale evento, incentrandosi tale comunicazione in modo esclusivo sulle dichiarazioni asseritamente rese dall'Arcudi in data 4.12.2023.
3.1. Neanche queste ultime, tuttavia, sono idonee a far ritenere giustificato il licenziamento.
Non v'è infatti traccia delle dichiarazioni asseritamente lesive dell'immagine dell'azienda nel verbale di audizione del 4.12.2023, regolarmente sottoscritto sia dal lavoratore che dalle persone presenti.
Non è possibile far risultare mediante la prova testimoniale una circostanza di fatto espressamente esclusa dall'avvenuta sottoscrizione del verbale da parte delle stesse persone indicate come testimoni: e questo, dovendosi ulteriormente evidenziare il duplice rilievo per
4 cui: a) si tratta pur sempre di una sede cd. protetta, destinata cioè a garantire al lavoratore destinatario di contestazione disciplinare la massima esplicazione possibile di un diritto di difesa che non può certamente essere coartato dalla minaccia di ritenere rilevante sul piano disciplinare anche quanto dichiarato in tale sede, in una sorta di meccanismo d'incolpazione a catena;
b) la prospettazione di parte resistente sulle ragioni per cui le dipendenti Controparte_1 avrebbero omesso l'inserimento di tali dichiarazioni nel verbale – e cioè l'aver voluto
“accontentare” una richiesta dell'Arcudi in tal senso – potrebbe paradossalmente dare luogo ad una responsabilità disciplinare di tipo omissivo delle stesse.
Le circostanze in questione appaiono quindi poco credibili, e sicuramente non provate.
Da ciò discende l'assoluta carenza di prova quanto al duplice fatto posto alla base del licenziamento comminato al ricorrente.
4. In accoglimento del ricorso, pertanto, in applicazione dell'art.3 co.2 D.Lgs. 23/2015
(“esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un' indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile
2000, n. 181, e successive modificazioni. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria relativa al periodo antecedente alla pronuncia di reintegrazione non può essere superiore a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro é condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva (…)”, va annullato il licenziamento e, per l'effetto, condannata la società datrice di lavoro a) alla reintegrazione del Controparte_1
ricorrente nel posto di lavoro;
b) al pagamento di un'indennità risarcitoria Parte_1
commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, da quantificarsi in tale misura massima alla luce della durata non ridotta del rapporto di lavoro, delle mansioni svolte dal ricorrente e della particolare carenza di
5 fondamento delle gravi contestazioni mossegli;
c) al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura di seguito indicata in dispositivo ex
D.M. 55/2014 (attività: studio, introduzione, trattazione (Cass., 8561/2023), decisione;
scaglione di valore della causa: indeterminabile non rilevante;
decurtazione ex art.4 co.1 stante l'assenza di attività istruttoria e la natura documentale della causa).
Ne va disposta la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente avv. Vittorio Milardi, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della Parte_1 in persona del l.r.p.t., ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede: Controparte_1
- accoglie il ricorso e, per l'effetto: a) annulla il licenziamento oggetto di causa;
b) condanna la società datrice di lavoro b1) alla reintegrazione del ricorrente nel Controparte_1 Parte_1
posto di lavoro;
b2) al pagamento in favore del ricorrente stesso di un'indennità risarcitoria pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
b3) al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione;
- pone a carico di parte resistente soccombente l'onere di rifusione delle spese di lite, che quantifica x D.M. 55/2014 in complessivi € 3.800,00 oltre spese documentate, IVA, CPA e rimborso spese generale come per legge, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente avv. Vittorio Milardi, dichiaratosi antistatario.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 15.12.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonio Salvati
6
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 15.12.2025; letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite ove tempestivamente depositate, pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 4106 del R.G. dell'anno 2024, riservato in decisione ex art.127 ter c.p.c. e vertente tra 4.8.1973 – c.f.: - domiciliato Parte_1 C.F._1
come in atti;
rappresentato e difeso per procura in calce al ricorso dall'avv. Vittorio Milardi del
Foro di Reggio Calabria) e la in persona del l.r.p.t. (c.f. - Controparte_1 P.IVA_1
domiciliata come in atti;
rappresentata e difesa per procura in calce alla memoria difensiva dall'avv. Paolo Filippo Arillotta del Foro di Reggio Calabria).
1. Il ricorso proposto da è fondato e va pertanto accolto per i motivi di seguito Parte_1
esposti.
A mezzo dello stesso, il predetto ricorrente ha chiesto che venisse dichiarata l'illegittimità,
l'irregolarità e la nullità del licenziamento disciplinare comminatogli in data 14.2.2024 (doc. 5 fascicolo di parte ricorrente) per le ragioni meglio esplicate in atti, con conseguente sua reintegrazione nel posto di lavoro.
1 Ai fini dell'accoglimento delle conclusioni in tal senso rassegnate nell'atto introduttivo di lite,
l'Arcudi ha dedotto:
- di essere dipendente dall'1.12.2016 della con contratto a tempo pieno ed Controparte_1
indeterminato e la qualifica e le mansioni di Addetto operazioni ausiliari alla vendita, inquadramento al livello IV del C.C.N.L. del Settore RZ-CI;
- di aver ricevuto in data 29.12.2023 contestazione disciplinare con la quale gli venivano addebitate condotte avvenute in data 29.11.2023 e in data 4.12.2023;
- che, più precisamente, con tale contestazione gli è stato addebitato: a) di essersi espresso in data 29.11.2023, durante il proprio turno di lavoro e alla presenza di clienti in fila alla cassa dove stava operando, in termini critici nei confronti delle disposizioni aziendali circa le modalità di accesso alla scontistica sui prodotti in vendita in quanto legate al possesso di una carta in formato digitale denominata Fidelity Unica, e di avere allo stesso tempo patrocinato l'utilizzazione impropria della carta in possesso di altra cliente;
b) di aver affermato in data
4.12.2023 alla presenza di persone estranee all'organizzazione aziendale, e segnatamente della dott.ssa e della dott.ssa , che sarebbe “in uso all'interno Persona_1 Persona_2 dell'azienda, stoccare la merce scaduta per poi rimetterla sistematicamente in vendita”;
- di aver inviato in data 2.1.2024 le proprie giustificazioni, deducendo la tardività della contestazione disciplinare intimata;
- che la società, con nota del 18.1.2024, gli ha comunicato la necessità di prorogare di ulteriori
30 giorni il termine previsto dall'art. 240 del C.C.N.L.;
- di aver ricevuto in data 14.2.2024 raccomandata con la quale gli veniva intimato il licenziamento disciplinare con effetto immediato e senza preavviso per grave violazione degli obblighi previsti dall'art.233 C.C.N.L. RZ (Confcommercio.
Ritenendo detto licenziamento ingiustificato, il ricorrente si è quindi determinato alla proposizione del ricorso oggetto di valutazione nella corrente sede.
Costituendosi in giudizio la ha a sua volta ricostruito l'andamento dei fatti Controparte_1
addebitati, contestando le avverse argomentazioni e concludendo per la reiezione del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
A detta di quest'ultima, infatti, il comportamento del ricorrente avrebbe ingenerato gravissimi dubbi circa la correttezza nella gestione dei punti vendita con specifico riferimento alla doverosa sicurezza alimentare: e questo, con la precisa volontà di pregiudicare gravemente l'attività aziendale.
La causa è stata decisa sulla base della documentazione in atti e del mero interrogatorio libero del ricorrente, non abbisognando di attività istruttoria.
2 2. Tanto sinteticamente premesso, e considerato come qui di seguito espressamente riportato sempre per esigenze di sintesi il contenuto degli atti processuali di parte, il Tribunale osserva quanto segue.
Il ricorrente ha contestato la legittimità del licenziamento comminatogli stanti, a suo dire: a)
l'insussistenza dei fatti contestati, rilevando altresì come in forza dell'art. 5 L. 604/1966 spetti alla parte datoriale l'onere di fornire puntuale prova della concreta sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2119 c.c.; b) la tardività della contestazione disciplinare – intervenuta ben un mese dopo la contestazione disciplinare del 29.11.2023 e venticinque giorni dopo quella del
4.12.2023; c) la violazione del principio di proporzionalità tra sanzione disciplinare espulsiva e fatto contestato;
d) la violazione dei termini espressamente previsti dall'art. 240 C.C.N.L.
CI per la comunicazione delle sanzioni disciplinari.
2.1. In via preliminare, quanto alla violazione dei termini previsti dall'art. 240 C.C.N.L.
CI (“l'eventuale adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere comunicata al lavoratore con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro 15 giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore stesso per presentare le sue controdeduzioni”), va osservato che: a) la contestazione disciplinare è stata consegnata all' il 29.12.2023; b) il Pt_1
termine di cinque giorni per giustificazioni scadeva quindi il 4.1.2024; c) i quindici giorni richiesti dalla disposizione in esame scadevano pertanto il 19.1.2024; d) in data 18.1.2024 è stata avanzata richiesta di proroga di ulteriori 30 giorni;
e) il licenziamento è stato invece comunicato al lavoratore il 14.2.2024 (cfr. doc. 27 fascicolo di parte resistente - lettera di licenziamento).
L'eccezione di tardività e conseguente decadenza è quindi infondata.
2.2. Analoghe ragioni inducono a ritenere infondato il ricorso con riferimento alla dedotta tardività della contestazione disciplinare, stante la documentata proroga richiesta dalla società datrice di lavoro per il completamento di una fase istruttoria avente funzione di garanzia in primo luogo proprio per il lavoratore.
Non sussiste quindi la dedotta violazione del principio di necessaria immediatezza della contestazione disciplinare ex art.7 L.300/1970 (sul carattere relativo di tale principio cfr. Cass.,
15/2023, secondo cui “in materia di licenziamento disciplinare, l'immediatezza della contestazione, espressione del generale precetto di correttezza e buona fede, si configura quale elemento costitutivo del diritto di recesso del datore di lavoro e va inteso in senso relativo, potendo, nei casi concreti, esser compatibile con un intervallo di tempo più o meno lungo, in ragione della complessità di accertamento della condotta del dipendente oppure per l'esistenza di una articolata organizzazione aziendale”).
3 3. Il ricorso è invece fondato sotto altro e diverso profilo.
I fatti contestati mediante la comunicazione del 29.12.2023 sono costituiti: a1) dall'avere in data 29.11.2023 criticato, in presenza di una cliente che si lamentava alla cassa di non poter fruire degli sconti collegati alla Fidelity Card perché non in possesso della relativa tessera, la scelta aziendale di non predisporre anche una modalità cartacea alternativa;
a2) e dall'avere successivamente chiesto ad altra cliente in fila di “passare la sua carta” per consentire alla prima di godere di tali sconti;
b) da presunte dichiarazioni lesive dell'immagine della società rese in data 4.12.2023 presenza di altri soggetti dipendenti della società stessa ( Per_1
, e quest'ultima responsabile del personale) nel
[...] Persona_2 Persona_3 corso dell'audizione a difesa in altro e diverso procedimento disciplinare: consistite, tali dichiarazioni, nell'affermazione secondo cui sarebbe prassi aziendale costante stoccare merce scaduta per poi rivenderla al pubblico in violazione della normativa sanitaria.
Orbene, quanto al profilo sub a) il ricorrente ha espressamente contestato tale circostanza (pg.7 ricorso: “va tuttavia ulteriormente ribadito che il medesimo non ha assolutamente posto in essere i fatti contestati che rappresentano una mera asserzione di parte datoriale”).
Spettava al datore di lavoro provarne la sussistenza.
Tale prova non è stata fornita.
I capitoli di prova testimoniale formulati al riguardo attengono infatti non solo a circostanze verificatesi in altra data (“in data successiva al 24 gennaio 2024”, e non in data 29.11.2024), per giunta indicata in modo inammissibilmente generico, ma a ben vedere riguardano fatti del tutto diversi da quelli oggetto di contestazione sotto tale primo profilo (e cioè, nuovamente riferibili a prassi contrarie alle regole di conservazioni degli alimenti, e non alle modalità di gestione telematica e/o cartacea della scontistica).
Tale carenza assoluta del fatto contestato viene altresì confermata dal rilievo per cui a ben vedere nel provvedimento di licenziamento non si fa alcun riferimento a tale evento, incentrandosi tale comunicazione in modo esclusivo sulle dichiarazioni asseritamente rese dall'Arcudi in data 4.12.2023.
3.1. Neanche queste ultime, tuttavia, sono idonee a far ritenere giustificato il licenziamento.
Non v'è infatti traccia delle dichiarazioni asseritamente lesive dell'immagine dell'azienda nel verbale di audizione del 4.12.2023, regolarmente sottoscritto sia dal lavoratore che dalle persone presenti.
Non è possibile far risultare mediante la prova testimoniale una circostanza di fatto espressamente esclusa dall'avvenuta sottoscrizione del verbale da parte delle stesse persone indicate come testimoni: e questo, dovendosi ulteriormente evidenziare il duplice rilievo per
4 cui: a) si tratta pur sempre di una sede cd. protetta, destinata cioè a garantire al lavoratore destinatario di contestazione disciplinare la massima esplicazione possibile di un diritto di difesa che non può certamente essere coartato dalla minaccia di ritenere rilevante sul piano disciplinare anche quanto dichiarato in tale sede, in una sorta di meccanismo d'incolpazione a catena;
b) la prospettazione di parte resistente sulle ragioni per cui le dipendenti Controparte_1 avrebbero omesso l'inserimento di tali dichiarazioni nel verbale – e cioè l'aver voluto
“accontentare” una richiesta dell'Arcudi in tal senso – potrebbe paradossalmente dare luogo ad una responsabilità disciplinare di tipo omissivo delle stesse.
Le circostanze in questione appaiono quindi poco credibili, e sicuramente non provate.
Da ciò discende l'assoluta carenza di prova quanto al duplice fatto posto alla base del licenziamento comminato al ricorrente.
4. In accoglimento del ricorso, pertanto, in applicazione dell'art.3 co.2 D.Lgs. 23/2015
(“esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un' indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile
2000, n. 181, e successive modificazioni. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria relativa al periodo antecedente alla pronuncia di reintegrazione non può essere superiore a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro é condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva (…)”, va annullato il licenziamento e, per l'effetto, condannata la società datrice di lavoro a) alla reintegrazione del Controparte_1
ricorrente nel posto di lavoro;
b) al pagamento di un'indennità risarcitoria Parte_1
commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, da quantificarsi in tale misura massima alla luce della durata non ridotta del rapporto di lavoro, delle mansioni svolte dal ricorrente e della particolare carenza di
5 fondamento delle gravi contestazioni mossegli;
c) al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura di seguito indicata in dispositivo ex
D.M. 55/2014 (attività: studio, introduzione, trattazione (Cass., 8561/2023), decisione;
scaglione di valore della causa: indeterminabile non rilevante;
decurtazione ex art.4 co.1 stante l'assenza di attività istruttoria e la natura documentale della causa).
Ne va disposta la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente avv. Vittorio Milardi, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della Parte_1 in persona del l.r.p.t., ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede: Controparte_1
- accoglie il ricorso e, per l'effetto: a) annulla il licenziamento oggetto di causa;
b) condanna la società datrice di lavoro b1) alla reintegrazione del ricorrente nel Controparte_1 Parte_1
posto di lavoro;
b2) al pagamento in favore del ricorrente stesso di un'indennità risarcitoria pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
b3) al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione;
- pone a carico di parte resistente soccombente l'onere di rifusione delle spese di lite, che quantifica x D.M. 55/2014 in complessivi € 3.800,00 oltre spese documentate, IVA, CPA e rimborso spese generale come per legge, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente avv. Vittorio Milardi, dichiaratosi antistatario.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 15.12.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonio Salvati
6