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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 11/12/2025, n. 1908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1908 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
RGAC 1954/23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, prima Sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, dott. Francesco Campagna, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1954/2023 posta in decisione all'udienza del 04 dicembre 2025 a seguito di discussione orale, vertente tra
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Bagaladi alla Parte_1 C.F._1 via Paolo Mantica n. 2 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Sgrò che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di costituzione
-attrice- contro
GIÀ Controparte_1
Controparte_2
(P.IVA , in persona del legale rappresentante pro-tempore elettivamente
[...] P.IVA_1 domiciliato in alla via Nicolò da Reggio n. 11, presso lo studio dell'avv. Rocco Controparte_2
AC dal quale è rappresentato giusta procura in calce all'atto di comparsa di costituzione e risposta
-convenuto–
OGGETTO: responsabilità medica
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, l'odierna attrice citava l'
[...]
(oggi ), al fine di ivi sentire accolte Controparte_3 Controparte_4 le seguenti conclusioni “accertare e dichiarare la responsabilità dell'
[...]
Calabria (R.C.) in persona del Direttore del reparto, Prof. Controparte_5 CP_6
Via Giuseppe Malacrino, 21 CAP 89124 (pec. e
[...] Email_1 dell' in persona del legale rappresentante pro tempore con sede Controparte_7 in , via Malacrino, CAP 89124 nella causazione delle lesioni patite dalla sig.ra Controparte_2 e, per l'effetto, condannarli al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni Parte_1 subite dall'odierna attrice per complessivi € 21.366,57- comprensivi del danno non patrimoniale comprensivo dei pregiudizi biologico, morale ed esistenziale – ovvero nelle somme diverse minori o maggiori ritenute di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata”, con vittoria di spese e competenze.
In fatto, esponeva che dalla quarta settimana di gestazione veniva seguita dall'UO di del CP_5 nosocomio convenuto sino al parto. Durante la gestazione si era sottoposta periodicamente ad esami ematochimici ed ecografici routinari, con normale evoluzione della fase gestionale. In data 28 dicembre 2020, alla trentottesima settimana di gestazione avendo riscontrato delle perdite ematiche Contr vaginali si era recata presso il Pronto Soccorso del di e veniva ricoverata Controparte_2
1 presso l' . L'esame ginecologico aveva rilevato “Genitali esterni di Controparte_5 nullipara;
Vagina normoconformata;
Collo posteriore raccorciato del 50%, pervio;
Membrane integre;
Parte presentata: cefalica;
B.C.F. presente;
Movimenti attivi fetali percepiti;
Collo uterino con dilatazione 1-2, appianato tra il 40 e il 60%, di consistenza rigida”; l'ecografia fetale aveva evidenziato “attività cardiaca presente;
situazione longitudinale;
presentazione cefalica;
liquido amniotico regolare e placenta normoinserita”. Gli esami ematochimici erano “G.R.=3.740.000 u/l.; HB=11,60 g/dl.; HCT=33,50 %; Piastrine=272.000 u/l”. Erano, altresì, risultati normali i parametri coagulativi e gli altri parametri routinari.
In data 28 dicembre 2020, aveva partorito spontaneamente;
in occasione del parto era stata colpita da
“abbondanti metrorragie”, protrattesi per circa due ore, tali da rendere necessario il monitoraggio in sala parto. Era stato eseguito, alle ore 11.16 emocromo di controllo con i seguenti valori
“G.R.=3.040.000 u/l.; HB=9,4 g/dl.; HCT=27%; u/l”; successivamente, alle Persona_1 CP ore 14,30, era stato eseguito ulteriore emocromo con i seguenti valori “G.R.=2.560.000 HB=8,10 g/dl.; HCT=23,10%; PIASTRINE=267.000 u/l”.
In data 29 e 30 dicembre 2020, era stata sottoposta a diverse emotrasfusioni;
in data 31 dicembre 2020 veniva sottoposta a visita ginecologica il cui esito era stato “decorso puerperale nella norma – utero contratto”; erano seguite le dimissioni con diagnosi “emorragia postpartum immediata. Parto normale. Parto semplice: nato vivo”.
A seguito delle dimissioni, aveva seguito pedissequamente le prescrizioni farmacologiche;
tuttavia, per circa due settimane aveva continuato ad accusare metrorragie “con fuoriuscita di coaguli, alternantesi a vere e proprie crisi emorragiche, con iperpiressia a carattere settico (temperatura fino a 40° cent.)”.
Pertanto, in data 16 gennaio 2021 si era recata presso il pronto soccorso dell' Controparte_5 ove, veniva ricoverata con diagnosi “febbre in puerperio”. Sottoposta ad ecografia
[...] uterina veniva riscontrata la presenza di coaguli in cavità e veniva sottoposta ad un intervento di revisione della cavità uterina con il seguente referto “disinfezione e delimitazione del campo operatorio con telini sterili. Forcipressura del collo uterino. Isterosuzione con cannula di Karman. Curettage delle pareti sotto guida ecografica. Posizionamento di KR LO e zaffo vaginale”. Durante le ore successive si era registrata una regressione dello stato febbrile, ma al controllo successivo del 17 gennaio 2021 si era evidenziata “un'area di sanguinamento in concomitanza della parete posteriore e verso il fondo, compatibile con quadro di “accretismo placentare”.
Nelle ore successive all'intervento, aveva più volte chiesto al personale infermieristico di poter usufruire di un tiralatte, atteso che fino ad allora aveva provveduto all'allattamento naturale della figlia;
le richieste erano rimaste inevase e la piccola era dovuta passare all'alimentazione artificiale.
In data 19 gennaio 2021, veniva sottoposta ad isteroscopia il cui referto aveva riportato
“all'introduzione dell'ottica, la cavità uterina appare occupata sulla parete posteriore di area di probabile accretismo placentare”; veniva dimessa nella stessa giornata. Le condizioni erano progressivamente migliorate e le perdite ematiche vaginali erano scomparse definitivamente dopo circa un mese. A maggio 2021 era intervenuto il ripristino del ciclo mestruale.
In data 15 settembre 2021, si era rivolta al consulente tecnico di parte – Dott. – al Persona_2 fine di verificare la sussistenza di responsabilità in capo ai sanitari che si erano succeduti nelle cure a seguito dei vari interventi. Il consulente aveva ravvisato una responsabilità medica, atteso che i sanitari non avevano applicato le linee guida AOGOI. Era stato esperito il tentativo di mediazione che non era andato a buon fine per mancata adesione delle parti.
In diritto, riteneva che le lesioni residuate (episodi emorragici di urgenza) erano conseguenza diretta e immediata dei trattamenti eseguiti presso il nosocomio reggino. Sulla base della consulenza era emerso che gli esiti di danno biologico permanente erano “nell'ordine del 3%, oltre ad un danno biologico temporaneo assoluto pari a gg. 23 (100%) e ad un danno biologico temporaneo parziale pari a gg. 73 (75%)”, con una quantificazione pari ad € 14.384,38. 2 Avanzava, ancora, richiesta di danno morale. Richiamava i principi di diritto in tema di responsabilità sanitaria e rassegnava le conclusioni per come esposte.
2. Instaurato il contraddittorio, si costituiva tempestivamente in giudizio il
[...]
di al fine di resistere alla domanda Controparte_9 Controparte_2 proposta dal ricorrente.
Ripercorreva il fatto e rilevava che nell'immediatezza del parto non veniva segnalato nulla di anomalo;
successivamente da un controllo del 29 dicembre era emerso un crollo dell'emoglobina tale da indurre i sanitari a disporre la somministrazione di “10 u di ossitocina in 500 di Ringer + emocromo in urgenza richiedendosi anche due sacche di sangue e trasferimento della paziente in sala parto”. Erano, altresì, state eseguite ulteriori emotrasfusioni.
Ripercorreva le vicende del ricovero del 16 gennaio ed eccepiva l'infondatezza della domanda attorea poiché generica e imprecisa. L'attrice aveva omesso di ricostruire il nesso causale tra i danni oggetto della domanda e le condotte dei sanitari. Richiamava la giurisprudenza in punto di onere probatorio. Evidenziava come i sanitari avessero prontamente monitorato l'evolversi della situazione;
si erano assicurati del regolare svuotamento della cavità uterina mediante esame clinico ed ecografico, in assoluta aderenza a quanto disposto dalle linee guida sanitarie sul punto. Non erano state indicate le patologie che avrebbero ingenerato nell'attrice “il rischio di mortalità che l'emorragia post partum può arrecare ed il trauma del mancato allattamento della figlia”. La domanda non era supportata da
“idonea piattaforma probatoria, non chiarendo né ove sarebbe stato percepito il rischio di morte per l'attrice (posto il tempestivo intervento dei sanitari), né in cosa consisterebbe (nel senso di patologia reattiva) il trauma del mancato allattamento (tra l'altro limitato al tempo del ricovero), tanto da essere risarcibile in sede giudiziale”. Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto delle domande, con condanna alla refusione delle spese di lite.
3. Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 05 ottobre 2023, il Giudice fissava termine a parte attrice al fine di rinnovare la procura e fornire chiarimenti in ordine ai soggetti convenuti, atteso che la causa era stata iscritta anche nei confronti del Dott. (che non era indicato come parte Controparte_6 convenuta nell'atto di citazione). Evidenziava, poi, che nell'atto di citazione era stata indicata come Contr ulteriore convenuta un'articolazione interna del , ossia l'UO di ostetricia e ginecologia, in persona del Direttore dott. pertanto, vi era confusione circa l'individuazione dei soggetti CP_6 convenuti. Ciò rilevava anche ai fini dell'assolvimento della condizione di procedibilità della Contr domanda, essendo questa stata assolta solo nei confronti del .
L'attrice precisava come i soggetti convenuti fossero l' , l' Controparte_7 [...] e il Dott. Controparte_5 Controparte_6
Con provvedimento del 06 novembre 2023, il Giudice ritenuto che l'UO di Ostetricia CP_5 non fosse dotata di legittimazione passiva diversa ed ulteriore rispetto alla persona giuridica di cui fa parte, essendone un'articolazione interna e che il Prof. non era parte convenuta del giudizio, CP_6 in quanto non era indicato come tale nell'atto di citazione, e che pertanto non era necessario procedere alla rinnovazione della notifica, confermava l'udienza del 24 gennaio 2024.
All'udienza del 24 gennaio 2024, il giudice disponeva CTU che veniva depositata il 13.5.25.
All'udienza del 12 giugno 2025, il procuratore di parte attrice contestava la CTU e si riportava alle osservazioni dei propri consulenti che non avevano trovato riscontro;
contestava la genericità delle argomentazioni di esclusione dei postumi permanenti ma anche il conteggio dei giorni di invalidità temporanea assoluta e relativa;
insisteva nelle proprie richieste;
il procuratore di parte convenuta contestava le deduzioni avversarie e chiedeva che la causa venisse rinviata per la decisione. Il giudice riservava la decisione.
Con ordinanza del 23 giugno 2025, il giudice ritenuta l'opportunità di tentare la conciliazione tra le parti le invitava a comparire all'udienza del 03 luglio 2025.
3 All'udienza del 03 luglio 2025, il giudice avanzava proposta transattiva nei seguenti termini: il GOM avrebbe riconosciuto a parte attrice a titolo di risarcimento del danno, onnicomprensivo con rinuncia ad ogni ulteriore azione da parte dell'attrice, la somma di €7.500 oltre alle spese di CTU da ripartirsi in parti eguali tra attrice e convenuto;
l'attrice accettava la proposta;
il procuratore del convenuto Contr nosocomio chiedeva un breve ulteriore differimento al fine di consentire al di determinarsi sull'offerta. Il giudice rinviava all'udienza del 09 luglio 2025.
All'udienza del 09 luglio 2025 celebratasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., il GOM specificava che sulle questioni relative ai procedimenti (ivi comprese le proposte transattive) si determinava in sede di riunione del Comitato Valutazione Sinistri, che ancora non si era tenuta;
chiedeva, pertanto, un rinvio. Parte attrice non si opponeva.
Con ordinanza del 28 agosto 2025, il giudice preso atto della richiesta di parte convenuta fissava l'udienza del 18 settembre 2025.
All'udienza del 18 settembre 2025, parte convenuta chiedeva un ulteriore rinvio e parte attrice ribadiva le proprie difese. Contr Con decreto del 25 settembre 2025, il giudice rilevato che il di a distanza di Controparte_2 quasi tre mesi dalla proposta conciliativa non aveva inteso fare pervenire le proprie determinazioni a riguardo, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni del 04 dicembre 2025.
All'udienza del 04 dicembre 2025, le parti procedevano alla discussione orale della causa;
parte attrice chiedeva, altresì, la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. a cui parte convenuta si opponeva.
Il giudice riservava la decisione.
5. Orbene, l'odierno giudizio verte sulla declaratoria di responsabilità contrattuale ascrivibile in capo alla struttura sanitaria e sull'accertamento della condotta negligente ed imperita del personale sanitario dipendente della struttura che ebbe in cura l'attrice in occasione del parto avvenuto in data 28 dicembre 2020 e a seguito del quale ha avuto un'emorragia post partum con emotrasfusione (cfr. pag. 64 cartella clinica all. fascicolo attoreo).
Dalla natura della domanda è possibile rinvenire la regola di giudizio per qualificare la condotta che l' avrebbe dovuto tenere nell'espletamento dell'incarico professionale affidato, Controparte_2 nonché il criterio di causalità da applicare ai fini della valutazione del nesso eziologico tra la condotta ed il danno patito.
Orbene, all'ente ospedaliero fa capo una responsabilità contrattuale per i danni subiti dal paziente quale conseguenza della condotta non diligente della prestazione medica resa dal proprio dipendente, mentre l'inadempimento del sanitario e la relativa responsabilità dell'ente presso il quale opera, deve essere valutato con riferimento al dovere di diligenza particolarmente qualificato proprio dello svolgimento dell'attività professionale.
La giurisprudenza, sin dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 577/2008, ha rilevato che in capo alla struttura sanitaria sussiste una responsabilità contrattuale da inadempimento del c.d. “contratto di spedalità”, con la conseguenza che il regime applicabile risulta essere quello di cui all'art. 1218 c.c.; con la specificazione che si pone a carico della struttura anche l'inadempimento della prestazione medica svolta dal sanitario ai sensi dell'art. 1228 c.c., e ciò anche in assenza di un rapporto di lavoro subordinato (cfr. tra le ultime pronunce quella di Cass., sez. III, 05/12/2013, n. 27285, già Cass., 24 maggio 2006, n. 12362; Cass., 13 aprile 2007, n. 8826; Cass., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 577; Cass., 3 febbraio 2012, n. 1620). Più precisamente, sul punto la giurisprudenza ha rilevato che “il rapporto che si instaura tra paziente e CA di cura (o ente ospedaliero) ha la sua fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono a carico della CA di cura (o dell'ente), accanto a quelli di tipo lato sensu alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature
4 necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze;
ne consegue che la responsabilità della CA di cura (o dell'ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell'art. 1228 c.c., all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche "di fiducia" dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto (Cass. 14 giugno 2007, n. 13953)” – cfr. Corte di Cassazione Sez. III sent. n. 18610/2015 già Cass., sez. un., n. 9556/2002; Cass. n. 13066/2004).
Pertanto, la responsabilità invocata ha natura contrattuale;
con la conseguenza che, ex art. 2697 c.c. grava sul paziente l'onere probatorio circa il danno subito, circa il nesso di causalità materiale tra la condotta del medico e l'eventus damni, nonché circa il nesso di causalità tra l'evento e le lesioni riportate;
mentre grava sul professionista l'onere di provare di aver agito secundum leges artis, ed ovvero provare la sussistenza di cause esterne atte ad interrompere il nesso di causalità.
Sul punto, la giurisprudenza ha inteso ribadire che “nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, secondo l'orientamento da ultimo consolidatosi in sede di legittimità, compete al paziente che si assuma danneggiato dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui chiede il risarcimento. Se, al termine dell'istruttoria, non risulti provato il nesso tra condotta ed evento, per essere la causa del danno lamentato dal paziente rimasta incerta, la domanda deve essere rigettata (Cass. 14/11/2017, n. 26824; Cass. 07/12/2017, n. 29315; Cass. 13/01/2016, n. 344; Cass. 20/10/2015, n. 21177; Cass. 31/07/2013, n. 18341). La previsione dell'art. 1218 c.c., infatti, esonera il creditore dell'obbligazione asseritamente non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non da quello di dimostrare il nesso di causa tra la condotta del debitore e il danno di cui si chiede il risarcimento. Il principio di vicinanza dell'onere della prova, su cui si fonda la decisione delle Sezioni Unite 30/10/2001, n. 13533 (…), non coinvolge il nesso causale fra la condotta dell'obbligato e il danno lamentato dal creditore, rispetto al quale si applica la distribuzione dell'onus probandi di cui all'art. 2697 c.c.. Tale disposizione, ponendo a carico dell'attore la prova degli elementi costitutivi della propria pretesa, non permette di ritenere che l'asserito danneggiante debba farsi carico della "prova liberatoria" rispetto al nesso di causa (cfr. Cass. 16/01/2009 n. 975; Cass. 09/10/2012 n. 17143; Cass. 26/02/2013 n. 4792; Cass. 26/07/2017 n. 18392). Specularmente la prova dell'avvenuto adempimento o della correttezza della condotta è posta a carico del debitore della prestazione” (v. Cass. Civ., Sez. III, ordinanza n. 19204 del 19 luglio 2018); ribadendo che “in tema di inadempimento di obbligazioni di diligenza professionale sanitaria, il danno evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione (perseguimento delle "leges artis" nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato); sicché, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione” (cfr. Cass. n. 28991/2019, nello stesso senso anche Cass. n. 28992/2019).
Pertanto, con riferimento all'accertamento del nesso di causalità, alla stregua della regola della preponderanza dell'evidenza o “del più probabile che non”, l'anzidetto nesso si riterrà provato ogniqualvolta gli elementi probatori restituiranno una situazione di danno che sia conseguenza altamente probabile e verosimile della condotta asseritamente dannosa (Cass. n.14759 del 26.06.2007).
5 Dacché, applicando gli anzidetti principi all'odierna fattispecie, occorre, innanzitutto, riscontrare se l'attrice abbia ottemperato all'onere su di essa incombente e volto a dimostrare il nesso di causalità tra la condotta negligente, imprudente ed imperita ascritta in capo ai sanitari dell'Ente Ospedaliero
“Bianchi – Melacrino – Morelli” e i danni patiti dalla paziente.
Nel caso di specie, si ritiene di condividere le conclusioni cui sono giunti i CTU nominati in sede di giudizio, i quali hanno risposto esaustivamente ai quesiti posti, fornendo al Tribunale gli strumenti tecnici necessari per la valutazione e la risoluzione delle questioni avanzate dalle parti, fornendo una motivazione convincente e condivisibile, dalla quale il giudicante non ha motivo di discostarsi in quanto frutto di un iter logico privo di vizi, condotto in modo accurato ed in aderenza ai documenti presenti agli atti ed allo stato di fatto analizzato.
6. Ebbene, la domanda avanzata dall'attrice merita accoglimento dovendosi rilevare la responsabilità della struttura sanitaria.
Dall'analisi della documentazione riversata in atti è emerso che l'attrice, dopo aver portato a termine una gravidanza con un decorso assolutamente regolare, giunta alla trentottesima settimana aveva partorito in data 28 dicembre 2020. I controlli ematochimici (emocromo e coagulazione) subito dopo il parto sono stati nella norma, salvo peggiorare nel pomeriggio con un repentino abbassamento dell'emoglobina, tale da rendere necessario il ricorso a varie emotrasfusioni. È stata dimessa in data 31 dicembre 2020 con prescrizione di visita di controllo a 40 giorni. In data 16 gennaio 2021, a causa di iperpiressia e metrorragie si è recata nuovamente presso l' convenuto ove è stata CP_7 ricoverata e sottoposta a revisione della cavità uterina, posizionamento endouterino di Persona_3 e zaffo vaginale;
è stata, poi, sottoposta a isteroscopia operativa per sospetto accretismo placentare. Durante detto intervento sono stati rimossi residui placentari.
Così ricostruita la vicenda dell'attrice i consulenti hanno classificato le emorragie post partum, i fattori di rischio e le cause da cui queste possono scaturire.
Hanno, poi, evidenziato che nel caso de quo, durante il primo ricovero (28 – 31 dicembre 2020), dopo l'insorgenza delle metrorragie post partum non fu stata bene ricercata la loro causa. Ed infatti, “se da una parte la somministrazione di uterotonici e le 4 trasfusioni di emazie concentrate permisero di correggere l'ipovolemia e temporaneamente bloccare le emorragie, dall'altra l'esecuzione dell'ecografia per l'accertamento di eventuali residui placentari fu imperita (…). Infatti, il mancato riscontro di residui placentari nell'esame ecografico del 29/12/2020 con esito di “cavità vuota” e l'omessa esecuzione di una revisione strumentale della cavità uterina, in presenza di emorragie postpartum, indispensabile anche in caso di apparente integrità della placenta, per l'eventuale rimozione di coaguli e tessuti amniocoriali, come suggerito dalle linee guida, ha ritardato la completa guarigione della paziente costringendola a un secondo ricovero”. Solo con il secondo ricovero, con l'asportazione dei tessuti placentari residui in cavità uterina le continue emorragie si sono risolte.
Ebbene, dopo aver avanzato dette considerazioni, i consulenti hanno risposto ai quesiti formulati dal Giudice specificando che “l'attività dei medici della Parte_2 in occasione del primo ricovero è da ritenersi censurabile in quanto non sono state rispettate
[...] le prescrizioni delle linee guida allora vigenti che imponevano la ricerca della causa dell'emorragia postpartum. L'erronea valutazione della cavità uterina attraverso l'esame ecografico e l'omessa revisione della cavità uterina sia a scopo emostatico (rimozione dei coaguli) che per rimuovere eventuali residui placentari, hanno causato un progressivo peggioramento delle condizioni generali fisiche e psichiche dell'attrice (iperpiressia e metrorragie costanti) nei quindici giorni successivi alle dimissioni dopo il parto. Successivamente, è stata costretta a subire un secondo ricovero della durata di gg 3”.
Dacché, hanno rilevato che a seguito dell'evento non sono residuati postumi permanenti quale danno biologico, ma è “riconoscibile un periodo di inabilità temporanea assoluta di giorni 8 (otto) ed un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 15 (quindici)”.
6 Le anzidette conclusioni sono state confermate anche a seguito delle osservazioni presentate dalle parti, laddove hanno ulteriormente specificato che in ordine al richiamo “ad un aleatorio danno psichico” ad opera del CTP non è documentato alcun accesso presso il Dipartimento di Salute Mentale
o consulto specialistico psichiatrico.
Pertanto, aderendo alle conclusioni cui sono giunti i CTU deve riconoscersi la responsabilità della struttura sanitaria.
7. Una volta dimostrata l'esistenza della responsabilità, si deve procedere alla quantificazione del danno non patrimoniale patito dall'attrice.
Sulla scorta delle più recenti Tabelle del Tribunale di Milano , il pregiudizio subito va liquidato, dunque, in complessivi € 1.782,50, di cui € 920,00 a titolo di inabilità temporanea totale per n. 8 giorni e € 862,50,00 a titolo di inabilità temporanea al 50% per n. 15 giorni (calcolato sul punto base I.T.T. pari ad € 115,00).
Alcuna somma può essere riconosciuta a titolo di invalidità permanente, attesa la specifica esclusione operata dai consulenti.
Né alcuna ulteriore somma può essere riconosciuta a titolo di danno morale, mancando sul punto ogni allegazione probatoria. Si rilevi che anche con riferimento alla circostanza riportata in costituzione circa l'interruzione dell'allattamento della figlioletta, questa è smentita dalla documentazione riversata in atti, ove viene certificato che l'attrice è stata in allattamento sino al marzo 2021 (cfr. all. 2 fascicolo attoreo).
Sulle somme così liquidate a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, non si può, poi, riconoscere la rivalutazione monetaria poiché la misura del risarcimento è già espressa in valori attuali.
Sono dovuti, invece, al danneggiato gli interessi legali dalla data della domanda al saldo.
8. Quanto alle spese di lite, queste seguono la soccombenza e vengono liquidate, tenuto conto del decisum in € 2.552,00 per onorari, ai sensi del DM 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022, secondo i medi tariffari, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Contr In ragione della soccombenza devono essere poste in capo al le spese di CTU che si liquidano come da separato decreto.
Non ricorrono i presupposti per la condanna di parte convenuta ai sensi dell'art. 96 co. 1 c.p.c. in quanto non è stato allegata l'esistenza di un danno derivante dalla condotta negligente
Ricorrono invece i presupposti per pronunciare condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 comma 3 c.p.c. del convenuto, stante il carattere palesemente dilatorio e infondato della condotta Contr posta in essere dal , il quale pur congruamente avvisato e sollecitato non ha inteso esprimersi sulla proposta conciliativa del giudice, peraltro in concreto più favorevole a parte convenuta della attuale statuizione, senza fornire alcuna giustificazione e a fronte di CTU sfavorevole e non contestata.
Pertanto, il convenuto deve essere condannato a rifondere in favore dell'attrice la Parte_1 somma di € 1.276,00, quantificata equitativamente sulla base delle spese legali su liquidate.
Inoltre, in ragione della scorrettezza della condotta processuale di parte convenuta che ha comportato un inutile allungamento della durata del processo di quasi sei mesi, si ritiene opportuno altresì Contr condannare il al pagamento di una somma pari a € 2.500,00 in favore della cassa delle ammende, ex art. 96 comma 4 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, in persona del giudice Francesco Campagna, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così provvede:
7 - accoglie la domanda spiegata dall'attrice nei limiti di cui in narrativa e per l'effetto condanna l' (oggi Controparte_3 Controparte_4
) al pagamento della somma € 1.782,50,00 in favore di oltre interessi
[...] Parte_1 legali dalla data della domanda al saldo a titolo di risarcimento del danno;
- condanna l' (oggi Controparte_3 Controparte_2 [...]
) a rifondere la somma di € 1.276,00 in favore di ex art. 96 co. 3 Controparte_4 Parte_1 c.p.c.;
- condanna l' (oggi Controparte_3 [...]
) al pagamento di € 2.500,00 in favore della cassa delle ammende;
Controparte_4
- condanna l' (oggi Controparte_3 CP_4
) alla refusione in favore dell'attrice delle spese di lite, liquidate in € 2.552,00 per Controparte_2 compensi professionali da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- pone a carico dell' (oggi Controparte_3 [...]
) le spese di CTU. Controparte_4
Così deciso in Reggio Calabria 10.12.2025
Il giudice Francesco Campagna
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, prima Sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, dott. Francesco Campagna, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1954/2023 posta in decisione all'udienza del 04 dicembre 2025 a seguito di discussione orale, vertente tra
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Bagaladi alla Parte_1 C.F._1 via Paolo Mantica n. 2 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Sgrò che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di costituzione
-attrice- contro
GIÀ Controparte_1
Controparte_2
(P.IVA , in persona del legale rappresentante pro-tempore elettivamente
[...] P.IVA_1 domiciliato in alla via Nicolò da Reggio n. 11, presso lo studio dell'avv. Rocco Controparte_2
AC dal quale è rappresentato giusta procura in calce all'atto di comparsa di costituzione e risposta
-convenuto–
OGGETTO: responsabilità medica
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, l'odierna attrice citava l'
[...]
(oggi ), al fine di ivi sentire accolte Controparte_3 Controparte_4 le seguenti conclusioni “accertare e dichiarare la responsabilità dell'
[...]
Calabria (R.C.) in persona del Direttore del reparto, Prof. Controparte_5 CP_6
Via Giuseppe Malacrino, 21 CAP 89124 (pec. e
[...] Email_1 dell' in persona del legale rappresentante pro tempore con sede Controparte_7 in , via Malacrino, CAP 89124 nella causazione delle lesioni patite dalla sig.ra Controparte_2 e, per l'effetto, condannarli al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni Parte_1 subite dall'odierna attrice per complessivi € 21.366,57- comprensivi del danno non patrimoniale comprensivo dei pregiudizi biologico, morale ed esistenziale – ovvero nelle somme diverse minori o maggiori ritenute di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata”, con vittoria di spese e competenze.
In fatto, esponeva che dalla quarta settimana di gestazione veniva seguita dall'UO di del CP_5 nosocomio convenuto sino al parto. Durante la gestazione si era sottoposta periodicamente ad esami ematochimici ed ecografici routinari, con normale evoluzione della fase gestionale. In data 28 dicembre 2020, alla trentottesima settimana di gestazione avendo riscontrato delle perdite ematiche Contr vaginali si era recata presso il Pronto Soccorso del di e veniva ricoverata Controparte_2
1 presso l' . L'esame ginecologico aveva rilevato “Genitali esterni di Controparte_5 nullipara;
Vagina normoconformata;
Collo posteriore raccorciato del 50%, pervio;
Membrane integre;
Parte presentata: cefalica;
B.C.F. presente;
Movimenti attivi fetali percepiti;
Collo uterino con dilatazione 1-2, appianato tra il 40 e il 60%, di consistenza rigida”; l'ecografia fetale aveva evidenziato “attività cardiaca presente;
situazione longitudinale;
presentazione cefalica;
liquido amniotico regolare e placenta normoinserita”. Gli esami ematochimici erano “G.R.=3.740.000 u/l.; HB=11,60 g/dl.; HCT=33,50 %; Piastrine=272.000 u/l”. Erano, altresì, risultati normali i parametri coagulativi e gli altri parametri routinari.
In data 28 dicembre 2020, aveva partorito spontaneamente;
in occasione del parto era stata colpita da
“abbondanti metrorragie”, protrattesi per circa due ore, tali da rendere necessario il monitoraggio in sala parto. Era stato eseguito, alle ore 11.16 emocromo di controllo con i seguenti valori
“G.R.=3.040.000 u/l.; HB=9,4 g/dl.; HCT=27%; u/l”; successivamente, alle Persona_1 CP ore 14,30, era stato eseguito ulteriore emocromo con i seguenti valori “G.R.=2.560.000 HB=8,10 g/dl.; HCT=23,10%; PIASTRINE=267.000 u/l”.
In data 29 e 30 dicembre 2020, era stata sottoposta a diverse emotrasfusioni;
in data 31 dicembre 2020 veniva sottoposta a visita ginecologica il cui esito era stato “decorso puerperale nella norma – utero contratto”; erano seguite le dimissioni con diagnosi “emorragia postpartum immediata. Parto normale. Parto semplice: nato vivo”.
A seguito delle dimissioni, aveva seguito pedissequamente le prescrizioni farmacologiche;
tuttavia, per circa due settimane aveva continuato ad accusare metrorragie “con fuoriuscita di coaguli, alternantesi a vere e proprie crisi emorragiche, con iperpiressia a carattere settico (temperatura fino a 40° cent.)”.
Pertanto, in data 16 gennaio 2021 si era recata presso il pronto soccorso dell' Controparte_5 ove, veniva ricoverata con diagnosi “febbre in puerperio”. Sottoposta ad ecografia
[...] uterina veniva riscontrata la presenza di coaguli in cavità e veniva sottoposta ad un intervento di revisione della cavità uterina con il seguente referto “disinfezione e delimitazione del campo operatorio con telini sterili. Forcipressura del collo uterino. Isterosuzione con cannula di Karman. Curettage delle pareti sotto guida ecografica. Posizionamento di KR LO e zaffo vaginale”. Durante le ore successive si era registrata una regressione dello stato febbrile, ma al controllo successivo del 17 gennaio 2021 si era evidenziata “un'area di sanguinamento in concomitanza della parete posteriore e verso il fondo, compatibile con quadro di “accretismo placentare”.
Nelle ore successive all'intervento, aveva più volte chiesto al personale infermieristico di poter usufruire di un tiralatte, atteso che fino ad allora aveva provveduto all'allattamento naturale della figlia;
le richieste erano rimaste inevase e la piccola era dovuta passare all'alimentazione artificiale.
In data 19 gennaio 2021, veniva sottoposta ad isteroscopia il cui referto aveva riportato
“all'introduzione dell'ottica, la cavità uterina appare occupata sulla parete posteriore di area di probabile accretismo placentare”; veniva dimessa nella stessa giornata. Le condizioni erano progressivamente migliorate e le perdite ematiche vaginali erano scomparse definitivamente dopo circa un mese. A maggio 2021 era intervenuto il ripristino del ciclo mestruale.
In data 15 settembre 2021, si era rivolta al consulente tecnico di parte – Dott. – al Persona_2 fine di verificare la sussistenza di responsabilità in capo ai sanitari che si erano succeduti nelle cure a seguito dei vari interventi. Il consulente aveva ravvisato una responsabilità medica, atteso che i sanitari non avevano applicato le linee guida AOGOI. Era stato esperito il tentativo di mediazione che non era andato a buon fine per mancata adesione delle parti.
In diritto, riteneva che le lesioni residuate (episodi emorragici di urgenza) erano conseguenza diretta e immediata dei trattamenti eseguiti presso il nosocomio reggino. Sulla base della consulenza era emerso che gli esiti di danno biologico permanente erano “nell'ordine del 3%, oltre ad un danno biologico temporaneo assoluto pari a gg. 23 (100%) e ad un danno biologico temporaneo parziale pari a gg. 73 (75%)”, con una quantificazione pari ad € 14.384,38. 2 Avanzava, ancora, richiesta di danno morale. Richiamava i principi di diritto in tema di responsabilità sanitaria e rassegnava le conclusioni per come esposte.
2. Instaurato il contraddittorio, si costituiva tempestivamente in giudizio il
[...]
di al fine di resistere alla domanda Controparte_9 Controparte_2 proposta dal ricorrente.
Ripercorreva il fatto e rilevava che nell'immediatezza del parto non veniva segnalato nulla di anomalo;
successivamente da un controllo del 29 dicembre era emerso un crollo dell'emoglobina tale da indurre i sanitari a disporre la somministrazione di “10 u di ossitocina in 500 di Ringer + emocromo in urgenza richiedendosi anche due sacche di sangue e trasferimento della paziente in sala parto”. Erano, altresì, state eseguite ulteriori emotrasfusioni.
Ripercorreva le vicende del ricovero del 16 gennaio ed eccepiva l'infondatezza della domanda attorea poiché generica e imprecisa. L'attrice aveva omesso di ricostruire il nesso causale tra i danni oggetto della domanda e le condotte dei sanitari. Richiamava la giurisprudenza in punto di onere probatorio. Evidenziava come i sanitari avessero prontamente monitorato l'evolversi della situazione;
si erano assicurati del regolare svuotamento della cavità uterina mediante esame clinico ed ecografico, in assoluta aderenza a quanto disposto dalle linee guida sanitarie sul punto. Non erano state indicate le patologie che avrebbero ingenerato nell'attrice “il rischio di mortalità che l'emorragia post partum può arrecare ed il trauma del mancato allattamento della figlia”. La domanda non era supportata da
“idonea piattaforma probatoria, non chiarendo né ove sarebbe stato percepito il rischio di morte per l'attrice (posto il tempestivo intervento dei sanitari), né in cosa consisterebbe (nel senso di patologia reattiva) il trauma del mancato allattamento (tra l'altro limitato al tempo del ricovero), tanto da essere risarcibile in sede giudiziale”. Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto delle domande, con condanna alla refusione delle spese di lite.
3. Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 05 ottobre 2023, il Giudice fissava termine a parte attrice al fine di rinnovare la procura e fornire chiarimenti in ordine ai soggetti convenuti, atteso che la causa era stata iscritta anche nei confronti del Dott. (che non era indicato come parte Controparte_6 convenuta nell'atto di citazione). Evidenziava, poi, che nell'atto di citazione era stata indicata come Contr ulteriore convenuta un'articolazione interna del , ossia l'UO di ostetricia e ginecologia, in persona del Direttore dott. pertanto, vi era confusione circa l'individuazione dei soggetti CP_6 convenuti. Ciò rilevava anche ai fini dell'assolvimento della condizione di procedibilità della Contr domanda, essendo questa stata assolta solo nei confronti del .
L'attrice precisava come i soggetti convenuti fossero l' , l' Controparte_7 [...] e il Dott. Controparte_5 Controparte_6
Con provvedimento del 06 novembre 2023, il Giudice ritenuto che l'UO di Ostetricia CP_5 non fosse dotata di legittimazione passiva diversa ed ulteriore rispetto alla persona giuridica di cui fa parte, essendone un'articolazione interna e che il Prof. non era parte convenuta del giudizio, CP_6 in quanto non era indicato come tale nell'atto di citazione, e che pertanto non era necessario procedere alla rinnovazione della notifica, confermava l'udienza del 24 gennaio 2024.
All'udienza del 24 gennaio 2024, il giudice disponeva CTU che veniva depositata il 13.5.25.
All'udienza del 12 giugno 2025, il procuratore di parte attrice contestava la CTU e si riportava alle osservazioni dei propri consulenti che non avevano trovato riscontro;
contestava la genericità delle argomentazioni di esclusione dei postumi permanenti ma anche il conteggio dei giorni di invalidità temporanea assoluta e relativa;
insisteva nelle proprie richieste;
il procuratore di parte convenuta contestava le deduzioni avversarie e chiedeva che la causa venisse rinviata per la decisione. Il giudice riservava la decisione.
Con ordinanza del 23 giugno 2025, il giudice ritenuta l'opportunità di tentare la conciliazione tra le parti le invitava a comparire all'udienza del 03 luglio 2025.
3 All'udienza del 03 luglio 2025, il giudice avanzava proposta transattiva nei seguenti termini: il GOM avrebbe riconosciuto a parte attrice a titolo di risarcimento del danno, onnicomprensivo con rinuncia ad ogni ulteriore azione da parte dell'attrice, la somma di €7.500 oltre alle spese di CTU da ripartirsi in parti eguali tra attrice e convenuto;
l'attrice accettava la proposta;
il procuratore del convenuto Contr nosocomio chiedeva un breve ulteriore differimento al fine di consentire al di determinarsi sull'offerta. Il giudice rinviava all'udienza del 09 luglio 2025.
All'udienza del 09 luglio 2025 celebratasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., il GOM specificava che sulle questioni relative ai procedimenti (ivi comprese le proposte transattive) si determinava in sede di riunione del Comitato Valutazione Sinistri, che ancora non si era tenuta;
chiedeva, pertanto, un rinvio. Parte attrice non si opponeva.
Con ordinanza del 28 agosto 2025, il giudice preso atto della richiesta di parte convenuta fissava l'udienza del 18 settembre 2025.
All'udienza del 18 settembre 2025, parte convenuta chiedeva un ulteriore rinvio e parte attrice ribadiva le proprie difese. Contr Con decreto del 25 settembre 2025, il giudice rilevato che il di a distanza di Controparte_2 quasi tre mesi dalla proposta conciliativa non aveva inteso fare pervenire le proprie determinazioni a riguardo, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni del 04 dicembre 2025.
All'udienza del 04 dicembre 2025, le parti procedevano alla discussione orale della causa;
parte attrice chiedeva, altresì, la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. a cui parte convenuta si opponeva.
Il giudice riservava la decisione.
5. Orbene, l'odierno giudizio verte sulla declaratoria di responsabilità contrattuale ascrivibile in capo alla struttura sanitaria e sull'accertamento della condotta negligente ed imperita del personale sanitario dipendente della struttura che ebbe in cura l'attrice in occasione del parto avvenuto in data 28 dicembre 2020 e a seguito del quale ha avuto un'emorragia post partum con emotrasfusione (cfr. pag. 64 cartella clinica all. fascicolo attoreo).
Dalla natura della domanda è possibile rinvenire la regola di giudizio per qualificare la condotta che l' avrebbe dovuto tenere nell'espletamento dell'incarico professionale affidato, Controparte_2 nonché il criterio di causalità da applicare ai fini della valutazione del nesso eziologico tra la condotta ed il danno patito.
Orbene, all'ente ospedaliero fa capo una responsabilità contrattuale per i danni subiti dal paziente quale conseguenza della condotta non diligente della prestazione medica resa dal proprio dipendente, mentre l'inadempimento del sanitario e la relativa responsabilità dell'ente presso il quale opera, deve essere valutato con riferimento al dovere di diligenza particolarmente qualificato proprio dello svolgimento dell'attività professionale.
La giurisprudenza, sin dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 577/2008, ha rilevato che in capo alla struttura sanitaria sussiste una responsabilità contrattuale da inadempimento del c.d. “contratto di spedalità”, con la conseguenza che il regime applicabile risulta essere quello di cui all'art. 1218 c.c.; con la specificazione che si pone a carico della struttura anche l'inadempimento della prestazione medica svolta dal sanitario ai sensi dell'art. 1228 c.c., e ciò anche in assenza di un rapporto di lavoro subordinato (cfr. tra le ultime pronunce quella di Cass., sez. III, 05/12/2013, n. 27285, già Cass., 24 maggio 2006, n. 12362; Cass., 13 aprile 2007, n. 8826; Cass., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 577; Cass., 3 febbraio 2012, n. 1620). Più precisamente, sul punto la giurisprudenza ha rilevato che “il rapporto che si instaura tra paziente e CA di cura (o ente ospedaliero) ha la sua fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono a carico della CA di cura (o dell'ente), accanto a quelli di tipo lato sensu alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature
4 necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze;
ne consegue che la responsabilità della CA di cura (o dell'ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell'art. 1228 c.c., all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche "di fiducia" dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto (Cass. 14 giugno 2007, n. 13953)” – cfr. Corte di Cassazione Sez. III sent. n. 18610/2015 già Cass., sez. un., n. 9556/2002; Cass. n. 13066/2004).
Pertanto, la responsabilità invocata ha natura contrattuale;
con la conseguenza che, ex art. 2697 c.c. grava sul paziente l'onere probatorio circa il danno subito, circa il nesso di causalità materiale tra la condotta del medico e l'eventus damni, nonché circa il nesso di causalità tra l'evento e le lesioni riportate;
mentre grava sul professionista l'onere di provare di aver agito secundum leges artis, ed ovvero provare la sussistenza di cause esterne atte ad interrompere il nesso di causalità.
Sul punto, la giurisprudenza ha inteso ribadire che “nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, secondo l'orientamento da ultimo consolidatosi in sede di legittimità, compete al paziente che si assuma danneggiato dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui chiede il risarcimento. Se, al termine dell'istruttoria, non risulti provato il nesso tra condotta ed evento, per essere la causa del danno lamentato dal paziente rimasta incerta, la domanda deve essere rigettata (Cass. 14/11/2017, n. 26824; Cass. 07/12/2017, n. 29315; Cass. 13/01/2016, n. 344; Cass. 20/10/2015, n. 21177; Cass. 31/07/2013, n. 18341). La previsione dell'art. 1218 c.c., infatti, esonera il creditore dell'obbligazione asseritamente non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non da quello di dimostrare il nesso di causa tra la condotta del debitore e il danno di cui si chiede il risarcimento. Il principio di vicinanza dell'onere della prova, su cui si fonda la decisione delle Sezioni Unite 30/10/2001, n. 13533 (…), non coinvolge il nesso causale fra la condotta dell'obbligato e il danno lamentato dal creditore, rispetto al quale si applica la distribuzione dell'onus probandi di cui all'art. 2697 c.c.. Tale disposizione, ponendo a carico dell'attore la prova degli elementi costitutivi della propria pretesa, non permette di ritenere che l'asserito danneggiante debba farsi carico della "prova liberatoria" rispetto al nesso di causa (cfr. Cass. 16/01/2009 n. 975; Cass. 09/10/2012 n. 17143; Cass. 26/02/2013 n. 4792; Cass. 26/07/2017 n. 18392). Specularmente la prova dell'avvenuto adempimento o della correttezza della condotta è posta a carico del debitore della prestazione” (v. Cass. Civ., Sez. III, ordinanza n. 19204 del 19 luglio 2018); ribadendo che “in tema di inadempimento di obbligazioni di diligenza professionale sanitaria, il danno evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione (perseguimento delle "leges artis" nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato); sicché, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione” (cfr. Cass. n. 28991/2019, nello stesso senso anche Cass. n. 28992/2019).
Pertanto, con riferimento all'accertamento del nesso di causalità, alla stregua della regola della preponderanza dell'evidenza o “del più probabile che non”, l'anzidetto nesso si riterrà provato ogniqualvolta gli elementi probatori restituiranno una situazione di danno che sia conseguenza altamente probabile e verosimile della condotta asseritamente dannosa (Cass. n.14759 del 26.06.2007).
5 Dacché, applicando gli anzidetti principi all'odierna fattispecie, occorre, innanzitutto, riscontrare se l'attrice abbia ottemperato all'onere su di essa incombente e volto a dimostrare il nesso di causalità tra la condotta negligente, imprudente ed imperita ascritta in capo ai sanitari dell'Ente Ospedaliero
“Bianchi – Melacrino – Morelli” e i danni patiti dalla paziente.
Nel caso di specie, si ritiene di condividere le conclusioni cui sono giunti i CTU nominati in sede di giudizio, i quali hanno risposto esaustivamente ai quesiti posti, fornendo al Tribunale gli strumenti tecnici necessari per la valutazione e la risoluzione delle questioni avanzate dalle parti, fornendo una motivazione convincente e condivisibile, dalla quale il giudicante non ha motivo di discostarsi in quanto frutto di un iter logico privo di vizi, condotto in modo accurato ed in aderenza ai documenti presenti agli atti ed allo stato di fatto analizzato.
6. Ebbene, la domanda avanzata dall'attrice merita accoglimento dovendosi rilevare la responsabilità della struttura sanitaria.
Dall'analisi della documentazione riversata in atti è emerso che l'attrice, dopo aver portato a termine una gravidanza con un decorso assolutamente regolare, giunta alla trentottesima settimana aveva partorito in data 28 dicembre 2020. I controlli ematochimici (emocromo e coagulazione) subito dopo il parto sono stati nella norma, salvo peggiorare nel pomeriggio con un repentino abbassamento dell'emoglobina, tale da rendere necessario il ricorso a varie emotrasfusioni. È stata dimessa in data 31 dicembre 2020 con prescrizione di visita di controllo a 40 giorni. In data 16 gennaio 2021, a causa di iperpiressia e metrorragie si è recata nuovamente presso l' convenuto ove è stata CP_7 ricoverata e sottoposta a revisione della cavità uterina, posizionamento endouterino di Persona_3 e zaffo vaginale;
è stata, poi, sottoposta a isteroscopia operativa per sospetto accretismo placentare. Durante detto intervento sono stati rimossi residui placentari.
Così ricostruita la vicenda dell'attrice i consulenti hanno classificato le emorragie post partum, i fattori di rischio e le cause da cui queste possono scaturire.
Hanno, poi, evidenziato che nel caso de quo, durante il primo ricovero (28 – 31 dicembre 2020), dopo l'insorgenza delle metrorragie post partum non fu stata bene ricercata la loro causa. Ed infatti, “se da una parte la somministrazione di uterotonici e le 4 trasfusioni di emazie concentrate permisero di correggere l'ipovolemia e temporaneamente bloccare le emorragie, dall'altra l'esecuzione dell'ecografia per l'accertamento di eventuali residui placentari fu imperita (…). Infatti, il mancato riscontro di residui placentari nell'esame ecografico del 29/12/2020 con esito di “cavità vuota” e l'omessa esecuzione di una revisione strumentale della cavità uterina, in presenza di emorragie postpartum, indispensabile anche in caso di apparente integrità della placenta, per l'eventuale rimozione di coaguli e tessuti amniocoriali, come suggerito dalle linee guida, ha ritardato la completa guarigione della paziente costringendola a un secondo ricovero”. Solo con il secondo ricovero, con l'asportazione dei tessuti placentari residui in cavità uterina le continue emorragie si sono risolte.
Ebbene, dopo aver avanzato dette considerazioni, i consulenti hanno risposto ai quesiti formulati dal Giudice specificando che “l'attività dei medici della Parte_2 in occasione del primo ricovero è da ritenersi censurabile in quanto non sono state rispettate
[...] le prescrizioni delle linee guida allora vigenti che imponevano la ricerca della causa dell'emorragia postpartum. L'erronea valutazione della cavità uterina attraverso l'esame ecografico e l'omessa revisione della cavità uterina sia a scopo emostatico (rimozione dei coaguli) che per rimuovere eventuali residui placentari, hanno causato un progressivo peggioramento delle condizioni generali fisiche e psichiche dell'attrice (iperpiressia e metrorragie costanti) nei quindici giorni successivi alle dimissioni dopo il parto. Successivamente, è stata costretta a subire un secondo ricovero della durata di gg 3”.
Dacché, hanno rilevato che a seguito dell'evento non sono residuati postumi permanenti quale danno biologico, ma è “riconoscibile un periodo di inabilità temporanea assoluta di giorni 8 (otto) ed un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 15 (quindici)”.
6 Le anzidette conclusioni sono state confermate anche a seguito delle osservazioni presentate dalle parti, laddove hanno ulteriormente specificato che in ordine al richiamo “ad un aleatorio danno psichico” ad opera del CTP non è documentato alcun accesso presso il Dipartimento di Salute Mentale
o consulto specialistico psichiatrico.
Pertanto, aderendo alle conclusioni cui sono giunti i CTU deve riconoscersi la responsabilità della struttura sanitaria.
7. Una volta dimostrata l'esistenza della responsabilità, si deve procedere alla quantificazione del danno non patrimoniale patito dall'attrice.
Sulla scorta delle più recenti Tabelle del Tribunale di Milano , il pregiudizio subito va liquidato, dunque, in complessivi € 1.782,50, di cui € 920,00 a titolo di inabilità temporanea totale per n. 8 giorni e € 862,50,00 a titolo di inabilità temporanea al 50% per n. 15 giorni (calcolato sul punto base I.T.T. pari ad € 115,00).
Alcuna somma può essere riconosciuta a titolo di invalidità permanente, attesa la specifica esclusione operata dai consulenti.
Né alcuna ulteriore somma può essere riconosciuta a titolo di danno morale, mancando sul punto ogni allegazione probatoria. Si rilevi che anche con riferimento alla circostanza riportata in costituzione circa l'interruzione dell'allattamento della figlioletta, questa è smentita dalla documentazione riversata in atti, ove viene certificato che l'attrice è stata in allattamento sino al marzo 2021 (cfr. all. 2 fascicolo attoreo).
Sulle somme così liquidate a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, non si può, poi, riconoscere la rivalutazione monetaria poiché la misura del risarcimento è già espressa in valori attuali.
Sono dovuti, invece, al danneggiato gli interessi legali dalla data della domanda al saldo.
8. Quanto alle spese di lite, queste seguono la soccombenza e vengono liquidate, tenuto conto del decisum in € 2.552,00 per onorari, ai sensi del DM 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022, secondo i medi tariffari, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Contr In ragione della soccombenza devono essere poste in capo al le spese di CTU che si liquidano come da separato decreto.
Non ricorrono i presupposti per la condanna di parte convenuta ai sensi dell'art. 96 co. 1 c.p.c. in quanto non è stato allegata l'esistenza di un danno derivante dalla condotta negligente
Ricorrono invece i presupposti per pronunciare condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 comma 3 c.p.c. del convenuto, stante il carattere palesemente dilatorio e infondato della condotta Contr posta in essere dal , il quale pur congruamente avvisato e sollecitato non ha inteso esprimersi sulla proposta conciliativa del giudice, peraltro in concreto più favorevole a parte convenuta della attuale statuizione, senza fornire alcuna giustificazione e a fronte di CTU sfavorevole e non contestata.
Pertanto, il convenuto deve essere condannato a rifondere in favore dell'attrice la Parte_1 somma di € 1.276,00, quantificata equitativamente sulla base delle spese legali su liquidate.
Inoltre, in ragione della scorrettezza della condotta processuale di parte convenuta che ha comportato un inutile allungamento della durata del processo di quasi sei mesi, si ritiene opportuno altresì Contr condannare il al pagamento di una somma pari a € 2.500,00 in favore della cassa delle ammende, ex art. 96 comma 4 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, in persona del giudice Francesco Campagna, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così provvede:
7 - accoglie la domanda spiegata dall'attrice nei limiti di cui in narrativa e per l'effetto condanna l' (oggi Controparte_3 Controparte_4
) al pagamento della somma € 1.782,50,00 in favore di oltre interessi
[...] Parte_1 legali dalla data della domanda al saldo a titolo di risarcimento del danno;
- condanna l' (oggi Controparte_3 Controparte_2 [...]
) a rifondere la somma di € 1.276,00 in favore di ex art. 96 co. 3 Controparte_4 Parte_1 c.p.c.;
- condanna l' (oggi Controparte_3 [...]
) al pagamento di € 2.500,00 in favore della cassa delle ammende;
Controparte_4
- condanna l' (oggi Controparte_3 CP_4
) alla refusione in favore dell'attrice delle spese di lite, liquidate in € 2.552,00 per Controparte_2 compensi professionali da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- pone a carico dell' (oggi Controparte_3 [...]
) le spese di CTU. Controparte_4
Così deciso in Reggio Calabria 10.12.2025
Il giudice Francesco Campagna
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