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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/11/2025, n. 4961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4961 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. AB MO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 6641/2023 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
avv.ti UI Serino e Marco Lo Giudice;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di AL;
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 17 novembre 2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 24 maggio 2023 ha chiesto che, accertato il carattere Pt_1
subordinato del rapporto di lavoro intercorso con l'odierno e del Controparte_1 merito tra l'1 settembre 2015 ed il 31 agosto 2018, quest'ultimo venga condannato al pagamento delle differenze retributive maturate dall'1 settembre 2015 al 31 agosto 2018 tra quanto percepito e quanto avrebbe percepito come assistente amministrativo (profilo B/1)
a tempo indeterminato (considerando tredicesima mensilità, scatti di anzianità ed ogni
1 altre voce retributiva) e del trattamento di fine rapporto maturato tra l'1 luglio 2001 ed il
31 agosto 2018, nonché al suo inserimento nella III fascia stipendiale (corrispondente a 15-
20 anni di servizio) e al versamento in favore dell' delle differenze contributive CP_2 maturate nel medesimo periodo. A sostegno delle superiori pretese il ricorrente, richiamando l'accertamento contenuto nella sentenza n. 3854/2018 del Tribunale di
AL (cfr. allegato n. 4 del ricorso) e riguardante la natura subordinata del rapporto intercorso tra le parti in forza dei ripetuti contratti di collaborazione coordinata e continuativa tra l'1 luglio 2001 ed il 31 agosto 2015, ha dedotto che il rapporto sarebbe proseguito presso l'Istituto Comprensivo Statale “Giuseppe Scelsa” di AL con le medesime modalità dall'1 settembre 2015 al 31 agosto 2018 (in forza di sei differenti contratti), evidenziando – ad ulteriore prova della fondatezza delle sue pretese – di essere stato immesso in ruolo all'esito della procedura selettiva prevista dalla legge finanziaria
2017 (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi spiegate).
Con la memoria di costituzione depositata il 9 giugno 2025 l ha aderito alla CP_2 domanda di regolarizzazione contributiva, previo accertamento dei fatti presupposti (cfr. memoria).
Con la memoria di costituzione depositata il 10 giugno 2025 Controparte_1
ha chiesto il rigetto del ricorso, perché infondato;
in subordine, ha eccepito la
[...]
prescrizione quinquennale di tutte le pretese creditorie avversarie (anche contributive);
Ciò detto, vanno svolte le seguenti considerazioni.
Innanzitutto, l'eccezione di prescrizione dei crediti relativi al periodo tra il 2015 ed il
2018 va immediatamente respinta perché il ricorrente ne interrompeva il decorso con la pec del 17 marzo 2020 (cfr. allegato n. 16 del ricorso).
Nel merito, invece, la domanda attorea presuppone l'accertamento del carattere subordinato della prestazione fornita dal lavoratore, cosicché è da questo incombente che occorre prendere le mosse per dirimere la controversia sottoposta all'attenzione del
Tribunale (cfr., tra le altre, Cass., sez. lav., sentenza n. 4884 dell'1 marzo 2018, secondo cui
“ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro, la prolungata esecuzione ed il nomen iuris, pur essendo elementi necessari di valutazione, non costituiscono fattori assorbenti, occorrendo dare prevalenza alle concrete modalità di svolgimento del rapporto di lavoro”).
2 Com'è noto, sulla base della definizione normativa di cui all'art. 2094 c.c. la giurisprudenza ha enucleato una serie di indici da cui desumere il carattere subordinato della prestazione, tra i quali meritano di essere segnalati 1) l'inserzione del lavoratore nell'organizzazione predisposta dal datore di lavoro;
2) la sottoposizione alle direttive tecniche, al controllo e al potere disciplinare del datore di lavoro;
3) l'esclusività della dipendenza da un solo datore;
4) le modalità della retribuzione, generalmente a tempo ed indipendentemente dal risultato;
5) il vincolo dell'orario di lavoro;
6) l'assenza di rischio.
Va ancora precisato che ai fini della corretta qualificazione del rapporto non occorre verificare l'esistenza della totalità degli indici enucleati dalla giurisprudenza, dovendosi riconoscere il carattere subordinato anche in un rapporto ipoteticamente connotato da elementi indiziari anche esigui, ma magari significativi in considerazione della fattispecie concreta.
Svolta la superiore premessa, occorre verificare se parte ricorrente abbia dimostrato la sussistenza di elementi tali da condurre all'accertamento del dedotto carattere subordinato del rapporto in esame (cfr. il ricorso per le puntuali allegazioni sul punto).
Orbene, all'esito delle contrapposte difese e alla luce del compendio probatorio offerto all'attenzione del Tribunale (cfr. la documentazione allegata al ricorso), non v'è dubbio che al rapporto lavorativo svolto dal vada riconosciuto il carattere della Pt_1
subordinazione.
A parte il nomen iuris ed il tenore letterale dei contratti stipulati dalle parti (cfr. contratti allegati al ricorso), infatti, tutti gli elementi di carattere non formale depongono a favore della tesi sostenuta dal ricorrente: considerando la rigidità dell'orario di lavoro (cfr. allegato n. 10 del ricorso), l'oggetto della prestazione lavorativa meglio specificato negli stessi contratti di lavoro (cfr. contratti in atti), la sostanziale stabilità del rapporto ben oltre il periodo di durata di ciascun contratto (data da costante e reiterato ricorso, con cadenza annuale, a rapporti soltanto formalmente a tempo determinato) e la sostanziale equiparazione del (sotto il profilo della prestazione svolta e del potere direttivo e Pt_1 di controllo esercitato dal datore) al personale ATA di ruolo non può che escludersi ogni profilo di autonomia in capo al lavoratore circa l'organizzazione e l'esecuzione del proprio lavoro, sussistendo pienamente, dunque, quell'etero organizzazione che contraddistingue il lavoro subordinato dalla collaborazione coordinata e continuativa (cfr. sul punto le
3 valutazioni compiute da questo Tribunale in diversa composizione con la sentenza prodotta come allegato n. 4 del ricorso, relativa alle prestazioni lavorative svolte dallo stesso tra l'1 luglio 2001 ed il 31 agosto 2015). Pt_1
Accertato il carattere subordinato del lavoro prestato dal a partire dal mese di Pt_1
settembre 2015, può procedersi, adesso, all'esame delle domande consequenziali ed in particolare la domanda avente ad oggetto la condanna del resistente al CP_1
pagamento delle differenze retributive asseritamente maturate in forza dello svolgimento di attività lavorativa di carattere subordinato, con contestuale riconoscimento degli scatti di anzianità raggiunti nel tempo.
Orbene, la domanda di pagamento delle differenze retributive maturate nel corso dell'attività lavorativa va ritenuta fondata, perché, per costante giurisprudenza, anche nei rapporti di lavoro con la pubblica amministrazione, in coerenza con i valori espressi dall'art. 36 Cost. sulla giusta retribuzione, trova applicazione l'art. 2126 c.c. (cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 8912 del 2 luglio 2001, nonché, tra le altre, Cass., sez. lav., ordinanza n.
17101 dell'11 luglio 2017 e Cass., sez. lav., sentenza n. 3314 del 5 febbraio 2019).
Pertanto, la relativa domanda va accolta.
Ciò posto, meritano di trovare parimenti accoglimento la domanda avente ad oggetto il riconoscimento dell'anzianità (e dunque la ricostruzione di carriera) e la domanda di inserimento nella terza fascia stipendiale corrispondente all'anzianità maturata in base al lavoro svolto dall'1 luglio 2001 al 31 agosto 2018 (compreso, dunque, il periodo già accertato con la sentenza di cui allegato n. 3 del ricorso). Sul punto, infatti, merita di essere condiviso l'insegnamento della Corte di Cassazione secondo cui “nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n.
1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato” (Cass., sez. lav., sentenza n. 22558 del 7 novembre 2016).
4 Alla luce delle superiori argomentazioni, dunque, il resistente va condannato CP_1
al pagamento in favore di delle differenze retributive tra quanto Parte_1
percepito e quanto gli sarebbe spettato come assistente amministrativo (profilo B1 CCNL di comparto) a tempo indeterminato, con gli incrementi retributivi connessi all'anzianità di servizio maturata in relazione al CCNL tempo per tempo vigente, oltre gli interessi legali dalle singole scadenze fino al pagamento.
La domanda di pagamento del trattamento di fine rapporto merita di trovare soltanto parziale accoglimento in ossequio all'insegnamento della locale Corte d'Appello, secondo cui i crediti in questione maturano al momento della cessazione dei singoli contratti a tempo determinato (cfr. Corte d'Appello di AL, sentenza n. 322/2023 del 17 aprile
2023). L'Amministrazione, dunque, va condannata al pagamento del TFR maturato dal ricorrente esclusivamente in forza dei contratti stipulati tra il 2015 ed il 2018, visto che il
TFR maturato in relazione ai contratti anteriori va dichiarato prescritto prendendo a riferimento come atto interruttivo la già citata pec di marzo 2020.
Da ultimo va esaminata la domanda di regolarizzazione contributiva del rapporto.
Sul punto questo giudice, modificando il proprio precedente orientamento (basato sull'insegnamento della locale Corte d'Appello secondo cui “quanto ai profili inerenti
l'anzianità di servizio deve essere esclusa ogni ricaduta di carattere contributivo all'invalidità del rapporto, il quale postula pur sempre un effettivo inquadramento nel ruolo impiegatizio quale causa del sorgere del rapporto previdenziale, nella specie insussistente”: cfr. sentenza della Corte
d'Appello di AL n. 782/2018), ritiene che la pretesa vada ritenuta fondata in ragione dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “in tema di pubblico impiego privatizzato, qualora si accerti che la prestazione lavorativa resa in favore di un ente pubblico non economico, in forza di un contratto formalmente qualificato di collaborazione autonoma ex art. 7 del d.lgs. n. 165 del 2001, ha di fatto assunto i caratteri della subordinazione, sulla base di indici sintomatici quali la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione datoriale e l'assenza dei presupposti di legittimità richiesti dallo stesso art. 7, sussiste a carico dell'ente l'obbligo di versamento della contribuzione previdenziale e assistenziale, che trova fondamento nell'art. 2126 c.c.” (Cass., sez. lav., ordinanza n. 3314 del 5 febbraio 2019).
5 Rispetto al versamento dei contributi, poi, l'eccezione di prescrizione sollevata dall' CP_2
va disattesa in continuità rispetto all'orientamento espresso dalla locale Corte d'Appello nei precedenti opportunamente citati dal (cfr. nota di deposito dell'11 settembre Pt_1
2025). La Corte di Cassazione, infatti, ha chiarito che l'art. 3, comma 10-bis, l. n. 335 del
1995, introdotto dall'art. 9, d.l. n. 4 del 2019 (conv. con l. n. 26 del 2019), “non ha disposto la sospensione della prescrizione per le contribuzioni afferenti alle gestioni previdenziali esclusive e per i trattamenti dei pubblici dipendenti ivi previste, ma in relazione ai contributi dovuti a tali gestioni ha disposto, con effetti retroattivi e con salvezza degli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato, il differimento dell'operatività della disciplina della prescrizione dettata dall'art. 3, commi 9 e 10, della stessa l. n. 335 del
1995, con la conseguenza che detto differimento è applicabile anche a contributi previdenziali già prescritti alla data di entrata in vigore della norma che lo ha previsto”
(Cass., sez. lav., sentenza n. 31060 del 4 dicembre 2024).
Pertanto, il Ministero resistente va condannato al versamento in favore dell' dei CP_2 contributi consequenziali all'accertamento della natura subordinata dell'intero rapporto di lavoro (1 settembre 2015 - 31 agosto 2018).
Infine, in virtù del principio della soccombenza, il resistente va condannato ai CP_1
sensi dell'art. 91 c.p.c. alla refusione delle spese di lite di controparte, che si liquidano come in dispositivo in un importo inferiore ai valori tariffari minimi (di per sé congruo visto il carattere seriale della lite) e si distraggono in favore dei procuratori del , i Pt_1
quali hanno dichiarato ex art. 93 c.p.c. di non aver percepito alcun compenso dal proprio assistito.
Tra l' e la ricorrente, invece, va disposta l'integrale compensazione delle spese CP_2
giudiziali per la posizione processuale del convenuto.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, dichiara la natura subordinata del rapporto lavorativo intercorso tra Parte_1 ed il tra l'1 settembre 2015 ed il 31 agosto
[...] Controparte_1
2018 con qualifica di assistente amministrativo (profilo B1 del CCNL Scuola); condanna il a corrispondere a Controparte_1 Parte_1 le differenze retributive tra il trattamento economico previsto per i lavoratori inquadrati
6 nel profilo di assistente amministrativo B1 CCNL di comparto, con gli incrementi retributivi connessi all'anzianità di servizio maturata in relazione al CCNL tempo per tempo vigente, e i compensi già percepiti in virtù dei contratti di collaborazione impugnati, oltre gli interessi legali dalle singole scadenze fino al pagamento;
condanna il ad inserire nella Controparte_1 Parte_1
fascia stipendiale corrispondente all'anzianità maturata per il lavoro svolto dall'1 luglio
2001 al 31 agosto 2018; condanna il al versamento all' dei contributi Controparte_1 CP_2 maturati dal per il lavoro prestato dall'1 settembre 2015 al 31 agosto 2018; Pt_2
condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
del trattamento di fine rapporto maturato in relazione ai contratti stipulati tra l'1
[...] settembre 2015 ed il 31 agosto 2018; condanna il al pagamento in favore degli avv.ti Controparte_1
UI Serino e Marco Lo Giudice, nella qualità di procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c. di delle spese di lite di quest'ultimo, che si liquidano in € 2.000,00 per Parte_1
compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
dispone l'integrale compensazione delle spese giudiziali tra l' ed il ricorrente. CP_2
Così deciso il 18/11/2025
Il Giudice del Lavoro
AB MO
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. AB MO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 6641/2023 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
avv.ti UI Serino e Marco Lo Giudice;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di AL;
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 17 novembre 2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 24 maggio 2023 ha chiesto che, accertato il carattere Pt_1
subordinato del rapporto di lavoro intercorso con l'odierno e del Controparte_1 merito tra l'1 settembre 2015 ed il 31 agosto 2018, quest'ultimo venga condannato al pagamento delle differenze retributive maturate dall'1 settembre 2015 al 31 agosto 2018 tra quanto percepito e quanto avrebbe percepito come assistente amministrativo (profilo B/1)
a tempo indeterminato (considerando tredicesima mensilità, scatti di anzianità ed ogni
1 altre voce retributiva) e del trattamento di fine rapporto maturato tra l'1 luglio 2001 ed il
31 agosto 2018, nonché al suo inserimento nella III fascia stipendiale (corrispondente a 15-
20 anni di servizio) e al versamento in favore dell' delle differenze contributive CP_2 maturate nel medesimo periodo. A sostegno delle superiori pretese il ricorrente, richiamando l'accertamento contenuto nella sentenza n. 3854/2018 del Tribunale di
AL (cfr. allegato n. 4 del ricorso) e riguardante la natura subordinata del rapporto intercorso tra le parti in forza dei ripetuti contratti di collaborazione coordinata e continuativa tra l'1 luglio 2001 ed il 31 agosto 2015, ha dedotto che il rapporto sarebbe proseguito presso l'Istituto Comprensivo Statale “Giuseppe Scelsa” di AL con le medesime modalità dall'1 settembre 2015 al 31 agosto 2018 (in forza di sei differenti contratti), evidenziando – ad ulteriore prova della fondatezza delle sue pretese – di essere stato immesso in ruolo all'esito della procedura selettiva prevista dalla legge finanziaria
2017 (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi spiegate).
Con la memoria di costituzione depositata il 9 giugno 2025 l ha aderito alla CP_2 domanda di regolarizzazione contributiva, previo accertamento dei fatti presupposti (cfr. memoria).
Con la memoria di costituzione depositata il 10 giugno 2025 Controparte_1
ha chiesto il rigetto del ricorso, perché infondato;
in subordine, ha eccepito la
[...]
prescrizione quinquennale di tutte le pretese creditorie avversarie (anche contributive);
Ciò detto, vanno svolte le seguenti considerazioni.
Innanzitutto, l'eccezione di prescrizione dei crediti relativi al periodo tra il 2015 ed il
2018 va immediatamente respinta perché il ricorrente ne interrompeva il decorso con la pec del 17 marzo 2020 (cfr. allegato n. 16 del ricorso).
Nel merito, invece, la domanda attorea presuppone l'accertamento del carattere subordinato della prestazione fornita dal lavoratore, cosicché è da questo incombente che occorre prendere le mosse per dirimere la controversia sottoposta all'attenzione del
Tribunale (cfr., tra le altre, Cass., sez. lav., sentenza n. 4884 dell'1 marzo 2018, secondo cui
“ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro, la prolungata esecuzione ed il nomen iuris, pur essendo elementi necessari di valutazione, non costituiscono fattori assorbenti, occorrendo dare prevalenza alle concrete modalità di svolgimento del rapporto di lavoro”).
2 Com'è noto, sulla base della definizione normativa di cui all'art. 2094 c.c. la giurisprudenza ha enucleato una serie di indici da cui desumere il carattere subordinato della prestazione, tra i quali meritano di essere segnalati 1) l'inserzione del lavoratore nell'organizzazione predisposta dal datore di lavoro;
2) la sottoposizione alle direttive tecniche, al controllo e al potere disciplinare del datore di lavoro;
3) l'esclusività della dipendenza da un solo datore;
4) le modalità della retribuzione, generalmente a tempo ed indipendentemente dal risultato;
5) il vincolo dell'orario di lavoro;
6) l'assenza di rischio.
Va ancora precisato che ai fini della corretta qualificazione del rapporto non occorre verificare l'esistenza della totalità degli indici enucleati dalla giurisprudenza, dovendosi riconoscere il carattere subordinato anche in un rapporto ipoteticamente connotato da elementi indiziari anche esigui, ma magari significativi in considerazione della fattispecie concreta.
Svolta la superiore premessa, occorre verificare se parte ricorrente abbia dimostrato la sussistenza di elementi tali da condurre all'accertamento del dedotto carattere subordinato del rapporto in esame (cfr. il ricorso per le puntuali allegazioni sul punto).
Orbene, all'esito delle contrapposte difese e alla luce del compendio probatorio offerto all'attenzione del Tribunale (cfr. la documentazione allegata al ricorso), non v'è dubbio che al rapporto lavorativo svolto dal vada riconosciuto il carattere della Pt_1
subordinazione.
A parte il nomen iuris ed il tenore letterale dei contratti stipulati dalle parti (cfr. contratti allegati al ricorso), infatti, tutti gli elementi di carattere non formale depongono a favore della tesi sostenuta dal ricorrente: considerando la rigidità dell'orario di lavoro (cfr. allegato n. 10 del ricorso), l'oggetto della prestazione lavorativa meglio specificato negli stessi contratti di lavoro (cfr. contratti in atti), la sostanziale stabilità del rapporto ben oltre il periodo di durata di ciascun contratto (data da costante e reiterato ricorso, con cadenza annuale, a rapporti soltanto formalmente a tempo determinato) e la sostanziale equiparazione del (sotto il profilo della prestazione svolta e del potere direttivo e Pt_1 di controllo esercitato dal datore) al personale ATA di ruolo non può che escludersi ogni profilo di autonomia in capo al lavoratore circa l'organizzazione e l'esecuzione del proprio lavoro, sussistendo pienamente, dunque, quell'etero organizzazione che contraddistingue il lavoro subordinato dalla collaborazione coordinata e continuativa (cfr. sul punto le
3 valutazioni compiute da questo Tribunale in diversa composizione con la sentenza prodotta come allegato n. 4 del ricorso, relativa alle prestazioni lavorative svolte dallo stesso tra l'1 luglio 2001 ed il 31 agosto 2015). Pt_1
Accertato il carattere subordinato del lavoro prestato dal a partire dal mese di Pt_1
settembre 2015, può procedersi, adesso, all'esame delle domande consequenziali ed in particolare la domanda avente ad oggetto la condanna del resistente al CP_1
pagamento delle differenze retributive asseritamente maturate in forza dello svolgimento di attività lavorativa di carattere subordinato, con contestuale riconoscimento degli scatti di anzianità raggiunti nel tempo.
Orbene, la domanda di pagamento delle differenze retributive maturate nel corso dell'attività lavorativa va ritenuta fondata, perché, per costante giurisprudenza, anche nei rapporti di lavoro con la pubblica amministrazione, in coerenza con i valori espressi dall'art. 36 Cost. sulla giusta retribuzione, trova applicazione l'art. 2126 c.c. (cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 8912 del 2 luglio 2001, nonché, tra le altre, Cass., sez. lav., ordinanza n.
17101 dell'11 luglio 2017 e Cass., sez. lav., sentenza n. 3314 del 5 febbraio 2019).
Pertanto, la relativa domanda va accolta.
Ciò posto, meritano di trovare parimenti accoglimento la domanda avente ad oggetto il riconoscimento dell'anzianità (e dunque la ricostruzione di carriera) e la domanda di inserimento nella terza fascia stipendiale corrispondente all'anzianità maturata in base al lavoro svolto dall'1 luglio 2001 al 31 agosto 2018 (compreso, dunque, il periodo già accertato con la sentenza di cui allegato n. 3 del ricorso). Sul punto, infatti, merita di essere condiviso l'insegnamento della Corte di Cassazione secondo cui “nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n.
1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato” (Cass., sez. lav., sentenza n. 22558 del 7 novembre 2016).
4 Alla luce delle superiori argomentazioni, dunque, il resistente va condannato CP_1
al pagamento in favore di delle differenze retributive tra quanto Parte_1
percepito e quanto gli sarebbe spettato come assistente amministrativo (profilo B1 CCNL di comparto) a tempo indeterminato, con gli incrementi retributivi connessi all'anzianità di servizio maturata in relazione al CCNL tempo per tempo vigente, oltre gli interessi legali dalle singole scadenze fino al pagamento.
La domanda di pagamento del trattamento di fine rapporto merita di trovare soltanto parziale accoglimento in ossequio all'insegnamento della locale Corte d'Appello, secondo cui i crediti in questione maturano al momento della cessazione dei singoli contratti a tempo determinato (cfr. Corte d'Appello di AL, sentenza n. 322/2023 del 17 aprile
2023). L'Amministrazione, dunque, va condannata al pagamento del TFR maturato dal ricorrente esclusivamente in forza dei contratti stipulati tra il 2015 ed il 2018, visto che il
TFR maturato in relazione ai contratti anteriori va dichiarato prescritto prendendo a riferimento come atto interruttivo la già citata pec di marzo 2020.
Da ultimo va esaminata la domanda di regolarizzazione contributiva del rapporto.
Sul punto questo giudice, modificando il proprio precedente orientamento (basato sull'insegnamento della locale Corte d'Appello secondo cui “quanto ai profili inerenti
l'anzianità di servizio deve essere esclusa ogni ricaduta di carattere contributivo all'invalidità del rapporto, il quale postula pur sempre un effettivo inquadramento nel ruolo impiegatizio quale causa del sorgere del rapporto previdenziale, nella specie insussistente”: cfr. sentenza della Corte
d'Appello di AL n. 782/2018), ritiene che la pretesa vada ritenuta fondata in ragione dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “in tema di pubblico impiego privatizzato, qualora si accerti che la prestazione lavorativa resa in favore di un ente pubblico non economico, in forza di un contratto formalmente qualificato di collaborazione autonoma ex art. 7 del d.lgs. n. 165 del 2001, ha di fatto assunto i caratteri della subordinazione, sulla base di indici sintomatici quali la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione datoriale e l'assenza dei presupposti di legittimità richiesti dallo stesso art. 7, sussiste a carico dell'ente l'obbligo di versamento della contribuzione previdenziale e assistenziale, che trova fondamento nell'art. 2126 c.c.” (Cass., sez. lav., ordinanza n. 3314 del 5 febbraio 2019).
5 Rispetto al versamento dei contributi, poi, l'eccezione di prescrizione sollevata dall' CP_2
va disattesa in continuità rispetto all'orientamento espresso dalla locale Corte d'Appello nei precedenti opportunamente citati dal (cfr. nota di deposito dell'11 settembre Pt_1
2025). La Corte di Cassazione, infatti, ha chiarito che l'art. 3, comma 10-bis, l. n. 335 del
1995, introdotto dall'art. 9, d.l. n. 4 del 2019 (conv. con l. n. 26 del 2019), “non ha disposto la sospensione della prescrizione per le contribuzioni afferenti alle gestioni previdenziali esclusive e per i trattamenti dei pubblici dipendenti ivi previste, ma in relazione ai contributi dovuti a tali gestioni ha disposto, con effetti retroattivi e con salvezza degli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato, il differimento dell'operatività della disciplina della prescrizione dettata dall'art. 3, commi 9 e 10, della stessa l. n. 335 del
1995, con la conseguenza che detto differimento è applicabile anche a contributi previdenziali già prescritti alla data di entrata in vigore della norma che lo ha previsto”
(Cass., sez. lav., sentenza n. 31060 del 4 dicembre 2024).
Pertanto, il Ministero resistente va condannato al versamento in favore dell' dei CP_2 contributi consequenziali all'accertamento della natura subordinata dell'intero rapporto di lavoro (1 settembre 2015 - 31 agosto 2018).
Infine, in virtù del principio della soccombenza, il resistente va condannato ai CP_1
sensi dell'art. 91 c.p.c. alla refusione delle spese di lite di controparte, che si liquidano come in dispositivo in un importo inferiore ai valori tariffari minimi (di per sé congruo visto il carattere seriale della lite) e si distraggono in favore dei procuratori del , i Pt_1
quali hanno dichiarato ex art. 93 c.p.c. di non aver percepito alcun compenso dal proprio assistito.
Tra l' e la ricorrente, invece, va disposta l'integrale compensazione delle spese CP_2
giudiziali per la posizione processuale del convenuto.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, dichiara la natura subordinata del rapporto lavorativo intercorso tra Parte_1 ed il tra l'1 settembre 2015 ed il 31 agosto
[...] Controparte_1
2018 con qualifica di assistente amministrativo (profilo B1 del CCNL Scuola); condanna il a corrispondere a Controparte_1 Parte_1 le differenze retributive tra il trattamento economico previsto per i lavoratori inquadrati
6 nel profilo di assistente amministrativo B1 CCNL di comparto, con gli incrementi retributivi connessi all'anzianità di servizio maturata in relazione al CCNL tempo per tempo vigente, e i compensi già percepiti in virtù dei contratti di collaborazione impugnati, oltre gli interessi legali dalle singole scadenze fino al pagamento;
condanna il ad inserire nella Controparte_1 Parte_1
fascia stipendiale corrispondente all'anzianità maturata per il lavoro svolto dall'1 luglio
2001 al 31 agosto 2018; condanna il al versamento all' dei contributi Controparte_1 CP_2 maturati dal per il lavoro prestato dall'1 settembre 2015 al 31 agosto 2018; Pt_2
condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
del trattamento di fine rapporto maturato in relazione ai contratti stipulati tra l'1
[...] settembre 2015 ed il 31 agosto 2018; condanna il al pagamento in favore degli avv.ti Controparte_1
UI Serino e Marco Lo Giudice, nella qualità di procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c. di delle spese di lite di quest'ultimo, che si liquidano in € 2.000,00 per Parte_1
compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
dispone l'integrale compensazione delle spese giudiziali tra l' ed il ricorrente. CP_2
Così deciso il 18/11/2025
Il Giudice del Lavoro
AB MO
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