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Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/11/2025, n. 5747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5747 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte, in persona dei in persona dei sottoscritti Magistrati dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott.ssa Rosanna De Rosa Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al numero di R.G. 354/2021, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 8374/2020 del Tribunale di Napoli, pubblicata in data 07/12/2020, vertente tra
Parte 1 (c.f. C.F. 1 ), rappresentato e difeso dall'avv. Antonio
EN (c.f. C.F. 2
APPELLANTE
E
Controparte 1 (c.f. P.IVA 1 in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Irene Coppola e Rosanna Russo (c.f. C.F. 3
APPELLATO
NONCHÈ
Controparte_2 (c.f. P.IVA 2 ), in persona del responsabile divisione sinistri, rappresentato e difeso dall'avv. Monica Verrillo (c.f. C.F. 4 APPELLATA
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., depositate dall'appellante
Controparte 1 il 23.6.2025 e dall'appellata CP 2 il il 14.7.2025, dall'appellato
26.6.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte 1 conveniva in giudizio, innanzi al Con atto di citazione ritualmente notificato
Tribunale di Napoli, il Controparte 1 per ottenere il risarcimento dei danni riportati a seguito di un sinistro avvenuto in CP_1 in prossimità della spiaggia - zona mare-, in data 26.05.2010.
In particolare, l'attore deduceva che, alle ore 07:00 circa, percorreva Viale 1 Camaggio;
dopo aver attraversato un sottopassaggio pedonale - posto all'altezza della pizzeria ex Lamarea ivi presente giungeva alla zona mare, dove improvvisamente cadeva rovinosamente in terra a causa della presenza di materiale ghiaioso sul piano di calpestio, occulto, non segnalato ed oggettivamente non visibile.
A causa della caduta l'attore Pt 1 riportava lesioni per le quali veniva trasportato, a mezzo autoambulanza, al pronto soccorso del P.O. "S. Maria di Loreto Nuovo" di Napoli, ove gli veniva diagnosticato una frattura collo piede sinistro.
Si costituiva in giudizio il Controparte_1 in persona del Sindaco p.t., contestando la fondatezza della pretesa di parte attrice;
concludeva per il rigetto della domanda, chiedendo di chiamare in causa
CP 3 al fine di essere manlevato in caso di condanna.
Si costituiva in giudizio la compagnia di assicurazioni Controparte 4 che si associava alle richieste avanzate dal convenuto e, in ogni caso, chiedeva di contenere la condanna nei limiti di cui alla polizza sottoscritta.
Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 8374/2020, pubblicata il 07.12.2020, così provvedeva:
"rigetta la domanda proposta da Controparte_1 in personaParte 1 nei confronti del del CP 5 p.t.; compensa le spese di lite".
Il giudizio di appello.
Avverso detta sentenza Parte 1 ha interposto appello affidato ai seguenti motivi.
L'appellante ha dedotto che il giudice di prime cure aveva erroneamente valutato la fattispecie in esame, in quanto, sulla scorta delle più recenti pronunce della giurisprudenza di legittimità, la stessa doveva essere ricondotta all'ipotesi di cui all'art.2051 c.c.
Ha poi dedotto che il giudice di prime cure aveva male interpretato le risultanze istruttorie acquisite, in quanto, sulla scorta delle deposizioni testimoniali, nonché sulla base della c.t.u. era stata raggiunta prova dell'evento nei termini prospettati dall'attore. Ha poi contestato l'omessa valutazione delle risultanze istruttorie, con riferimento alla deposizione
Testimone 1 la cui testimonianza avvalorava senz'altro il raggiungimento della resa dal teste prova in favore dell'attore.
Ha poi censurato la motivazione fornita dal giudice di prime cure che non aveva tenuto conto delle risultanze della consulenza tecnica medico-legale dalla quale emergeva il nesso di causalità materiale tra l'entità e la natura delle lesioni riportate e la dinamica dell'incidente.
Ha contestato in via conseguenziale, la regolamentazione delle spese di lite (per le quali il Tribunale aveva disposto la compensazione).
L'appellante ha così concluso: "accogliere l'appello e, per l'effetto, riformarsi la sentenza appellata n. 8374/2020 per tutti i motivi suesposti che si intendono integralmente per ripetuti e trascritti, e dichiarare la responsabilità del Controparte 1 in persona del sindaco p.t., per il sinistro di cui alla parte narranda del presente atto e del giudizio di 1° grado, ai sensi e per gli effetti di quanto statuito dall'art. 2051 cc e/o ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 2043 cc.; e per l'effetto, condannare il Controparte 1 in persona del sindaco p.t. e/o Controparte_6
[...] (già Controparte_4
) in pers. del legale rapp.te il Direttore Amministrativo p.t. - in solido e/o alternativamente tra loro al risarcimento dei danni tutti subiti e patiti dall'istante, sia quale lucro cessante sia quale danno emergente per la forzata inattività oltre il danno materiale, morale, biologico (in senso statico e in senso dinamico) estetico e alla vita di relazione, danno da perdita di chances, oltre spese vive sostenute da quantificarsi in euro 12.132,08 così compresi: percentuale di danno biologico 6%; giorni di invalidità assoluta 37 gg giorni di invalidità parziale al 50% 45 gg.; giorni di invalidità parziale al 25% 45 gg. e/o nella misura maggiore e a quella somma ritenuta opportuna, anche in base alle risultanze dell'espletata C.T.U medica di primo grado così determinata: danno biologico 5%, inabilità temporanea totale in 11 gg al 100%, inabilità temporanea parziale in 26 gg al 75%, inabilità temporanea parziale in 20 gg al 50% e l'inabilità temporanea parziale in 20 gg al 25%, anche in via equitativa e alla luce delle nuove tabelle mediche da compulsarsi, il tutto sempre oltre interessi e rivalutazione monetaria, e rimborso spese. In
Controparte 1 in pers. del Sindaco p.t.e/o accoglimento dell'appello spiegato, condannare il
(già Controparte 4 ), in solido e/o alternativamente tra loro, al Controparte_6 pagamento delle spese, diritti e onorari e delle competenze del doppio grado di giudizio, oltre accessori come per legge ed oneri fiscali al sottoscritto procuratore antistatario. Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, oltre spese forfettarie iva e cpa, da liquidarsi al sottoscritto procuratore giusto patrocinio a spese dello Stato richiesto per il presente grado di giudizio". Si è costituito il Controparte_1 eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. dell'appello e, nel merito, l'infondatezza del gravame. Ha concluso chiedendo di: "rigettare l'appello perché inammissibile e nel merito infondato, e perché non provata la domanda;
per l'effetto, confermare la sentenza n.8374/2020 del Tribunale di Napoli con rigetto di ogni domanda di risarcimento dell'appellante, escludendo il Controparte_1 da ogni responsabilità nella causazione dell'evento dannoso dichiarando che lo stesso sia stato cagionato dalla condotta del danneggiato appellante;
nella denegata ipotesi di accertate responsabilità imputarle al terzo
-
chiamato in forza di contratto - polizza assicurativa -; in via subordinata e/o gradata, comunque dichiararsi un concorso di colpa tra le parti, condannare parte soccombente alle spese del doppio grado di giudizio". CP 2 ( già CP 3 () eccependo l'inammissibilità dell'appello e, nel Si è costituita merito, l'infondatezza. Ha chiesto il rigetto del gravame, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio;
in via gradata, nell'ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda, di tener conto, ai fini della liquidazione del quantum a titolo di risarcimento danni, della presenza, nelle condizioni generali di polizza, di una franchigia per sinistro elevata ad € 10.000,00, con onere per il contraente assicurato di assumere la gestione dei sinistri in franchigia, impegnandosi a denunciare solo quelli di importo superiore ad € 10.000,00.
Con decreto presidenziale del 18.6.2025 comunicato alle parti costituite, è stato disposto, in applicazione dell'art. 127 ter c.p.c. lo svolgimento dell'udienza del 15.07.2025 mediante il deposito di c.d. note di trattazione scritta.
Depositate le c.d. note di trattazione scritta, con ordinanza del 16.07.2025, la causa è stata riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Così riassunti i termini della controversia, deve in primo luogo disattendersi l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata da CP_2 ai sensi dell'art. 342 c.p.c
Il primo comma dell'art. 342 cpc, nella lettera ratione temporis applicabile - cioè quella introdotta dall'art. 54, comma 1, lett. Oa) del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella l.
7 agosto 2012, n. 134 – recita: "l'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'art. 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuto dal giudice di primo grado;
2)l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata". La Corte di legittimità ha chiarito che "gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata" (così Cass. ord. 13535/2018) e che “non può considerarsi aspecifico e deve, quindi, essere dichiarato ammissibile, il motivo d'appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata" (così Cass. ord.
7675/2019).
Nella specie, l'appellante ha individuato le parti della sentenza di prime cure fatte oggetto di specifica censura ed ha argomento le critiche sollevate. Pertanto, deve ritenersi che l'impugnazione abbia rispettato i criteri di forma e sostanza richiesti dall'art. 342 cpc. Nel merito l'appello proposto da Parte 1 è infondato e va respinto.
L'appellante con un primo motivo ritiene che il giudice di prime cure abbia erroneamente inquadrato la ai sensi dell'art. 2043 C.C.fattispecie
Osserva la Corte che tale assunto, seppur condivisibile, in ossequio al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in merito, non cambia in realtà l'esito della vicenda.
Ed invero, pur inquadrando la fattispecie nel diverso ambito della responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, disciplinata dall'art. 2051 c.c., va rammentato che in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, il custode può andare esente da responsabilità se fornisce la prova positiva dell'intervento di una causa esterna alla sua sfera di azione, idonea a interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo. Si tratta della prova del caso fortuito, nozione che può ricomprendere altresì, per costante orientamento giurisprudenziale, la condotta colposa dello stesso soggetto danneggiato.
Va rammentato che la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche officiosa dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere- generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.
Sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione, da parte del danneggiato, delle cautele normalmente esigibili e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico fra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (cfr. Cass. ord. 17 novembre 2021 n. 34886; Cass. 27.08.2020, n. 17873; Cass. aprile 9315). ord. 3 2019, n.
L'appellante ha assunto che l'evento lesivo si è verificato in data 26.05.2010 alle ore 07:00 circa, ovvero in pieno giorno e in condizioni di visibilità tali da poter evitare eventuali dissesti stradali;
pertanto non può non tenersi conto del comportamento non prudente e poco attento tenuto dallo
Parte 1 , peraltro in luoghi notoriamente frequentati da sportivi, essendo un'area dove molte persone sono solite fare footing. In quanto tale, la condotta dell'appellante è valutabile quale fattore idoneo a interrompere il nesso causale tra la res e i danni subiti, in quanto gli stessi appaiono diretta conseguenza del comportamento negligente tenuto. In osservanza del principio di autoresponsabilità, gli utenti della strada devono osservare particolare attenzione nell'ordinario utilizzo del bene, con una condotta prudente ed accorta al fine di salvaguardare la propria incolumità. Pertanto, sebbene la responsabilità ex art. 2051 c.c., per danni cagionati dalla condizione del manto stradale, prescinda dalla prova della ricorrenza di una situazione di insidia, essendo sufficiente che il danneggiato dimostri il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso, essa può comunque escludersi grazie alla dimostrazione, di cui è onerato il custode, della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte, anche solo colpose, del danneggiato o di quelle, imprevedibili, di un terzo (Cass. n. 8450/2025).
Venendo all'esame degli ulteriori motivi di gravame, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata ritenendo che il giudice di prime cure abbia fatto mal governo delle risultanze istruttorie (nella specie delle deposizioni testimoniali e della consulenza tecnica medico-legale).
I motivi non meritano accoglimento. Deve infatti evidenziarsi che dalle emergenze processuali non risulta provata la verificazione del sinistro nei termini rappresentati in citazione, né significativi elementi di riscontro sono aliunde evincibili.
Ed invero, alla luce delle dichiarazioni rese dai testi escussi, è emersa discordanza sulle modalità di verificazione del sinistro, ovvero se la caduta dello Parte 1 sia avvenuta per essere lo stesso scivolato su "pietre bianche, su un "terreno friabile" o ancora per un "basolo sconnesso". Inoltre le deposizioni dei testi risultano tra loro contrastanti anche in ordine alle condizioni atmosferiche, giacché un teste afferma che non pioveva ma che "il tempo non era grigio", mentre gli altri due riferiscono rispettivamente che “era nuvoloso” e che "il tempo era grigio".
Si riportano sul punto le testuali dichiarazioni del teste Testimone 2 ("Conosco il sig.
Parte 1 perché in occasione del sinistro lo ho accompagnato in ospedale. Era il mese di maggio del 2010 e io mi trovavo nei pressi di CP_1 Dopo il porto del Parte 2 Via Camaggio. Io stavo
.
facendo footing. Era in settimana (martedì o mercoledì) alle sette di mattina. Io lavoro e all'epoca lavoravo con mio padre. Abbiamo una azienda agricola. Stavamo scendendo una scalinata per andare a fare footing nei pressi del porto, dove vi è un lungomare. Dopo la scalinata c'è un sottopassaggio. Lo Parte 1 è caduto dopo il sottopassaggio. Io l'ho visto cadere. Noi avevamo già iniziato a correre. Dopo il sottopassaggio vi è terra battuta ma quel giorno vi erano delle pietre bianche perché si stava facendo manutenzione. Forse erano state messe nei giorni prima. Noi non abbiamo mosso da terra lo LL e abbiamo chiamato l'ambulanza che è venuta dopo una ventina di minuti. Pure LL stava facendo footing. Era davanti a noi. Era il primo del gruppo.
Per caso lo ho incontrato ma non lo conoscevo. Solo salito anche io in autoambulanza. Portava
dolore alla caviglia destra. In ospedale aveva il piede non allineato. Quel giorno era nuvoloso); di
("Sono una amica di Parte 1 . Ero presente al momento della caduta. Persona 1
Non ricordo la strada ma era a Portici, zona litorale, fine maggio 2010, Era mattina circa le sette.
Io sono andata da Torre del Greco a CP_1 per correre. Eravamo un gruppo e ci eravamo incontrati per fare sport. Ho visto e udito il sig. Parte 1 cadere che era davanti a noi. Eravamo nel sottopassaggio che da sul litorale. E' caduto subito dopo il sottopassaggio sul terreno friabile. Siamo andati a correre li anche la settimana prima in quel posto e il terreno era calpestabile. Non pioveva ma il tempo non era grigio. Preciso che Parte_1 è scivolato. Si è fatto male al piede destro. Fu chiamata l'autoambulanza e fu portato in ospedale. Non so dove"); di Testimone 1 ("Ho conosciuto Parte_1 in circostanze sportive perché andavamo a fare footing insieme. Ero presente al momento della caduta fine maggio 2010. Riferisco che andiamo a correre sempre in zone diverse e quella mattina presto verso le sette avevamo appuntamento per correre a CP_1 sul litorale. Il Sig. Parte 1 è di Torre del Greco. Eravamo appena usciti dal sottopassaggio che porta al litorale e lo Parte 1 che era capogruppo è caduto per un basolo sconnesso. La strada è in basoli e dopo c'è il terriccio della spiaggia. Cade subito dopo il basolo nell'entrata sulla spiaggia. Pt 3 cade sul terriccio friabile data la brina della mattina. Era scivoloso. C'erano detriti ed immondizia. Un luogo mal curato. L'immondizia si vedeva, era visibile. Il luogo abbastanza ameno è senz'altro riconoscibile. C'era una disconnessione tra i basoli della strada e il terreno. Io ero dietro di tre o quattro persone. Eravamo incolonnati. Io lo vedo cadere. Si tocca il piede destro e urlava. Abbiamo chiamato una autoambulanza che lo ha accompagnato in ospedale. Io non l'ho raggiunto. So che ha avuto diverse fratture al piede e anche un intervento chirurgico. Preciso che è caduto sul piano e non sulla scala. È una discesa che viene utilizzata per andare sulla spiaggia. Non c'erano transenne. Il una giornata di fine maggio"). tempo era grigio essendo
Peraltro è lo stesso Testimone 1 teste della cui omessa menzione in sentenza l'appellante si "
duole, a rendere paradossalmente dichiarazioni in contrasto con quanto affermato nell'atto di citazione (in cui l'attore menziona un “materiale ghiaioso non visibile e non segnalato") e divergenti rispetto alle deposizioni degli altri testi escussi (che non fanno mai riferimento ad una strada in basoli). La sua ricostruzione dei fatti appare, inoltre, intrinsecamente contraddittoria, giacché egli riferisce dapprima che la caduta sarebbe avvenuta a causa di un "basolo sconnesso", per poi collocarla
"subito dopo il basolo nell'entrata sulla spiaggia, cioè sul terriccio friabile data la brina della mattina".
L'appellante si duole altresì del mancato richiamo in sentenza della c.t.u. disposta dal giudice di prime cure. Si osserva che tale constatazione è irrilevante, in quanto non è in discussione che Parte 1
[...] abbia riportato lesioni in seguito alla caduta. In ogni caso, l'accertamento medico-legale non può essere utilizzato per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio. Le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 c.c., né possono demandare l'accertamento della pretesa azionata all'attività del consulente tecnico. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa quale risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti (Cass. 6.12.2019, n. 31886).
Inoltre dalla documentazione fotografica allegata non si traggono elementi utili per individuare le precise caratteristiche del lamentato dissesto stradale. Non ricorrendo particolari condizioni metereologiche o di tempo (ad es. forte pioggia o ora serale) tali da far ritenere che la strada non fosse visibile, la mancata percezione dello stato di pericolosità dei luoghi deve essere necessariamente imputata alla disattenzione del danneggiato.
Sulla scorta delle riportate argomentazioni l'appello va respinto, con conferma della sentenza n.445/2020 emessa dal tribunale di Napoli.
Le spese del presente grado, poste a carico dell'appellante secondo soccombenza ex art.91 c.p.c. si liquidano come da dispositivo, sulla base del d.m. 55/2014 e successive modifiche (d.m. 147/2022), tenuto conto dei criteri di cui all'art. 4 comma 1, della natura, difficoltà e del valore della controversia come indicato nell'atto introduttivo del gravame (tab.12 – giudizi innanzi alla Corte di Appello -)
-
con esclusione della fase istruttoria, non espletata nel presente grado (cfr. Cass.civ.n.25664/2025). Non rileva, al riguardo, la circostanza che Parte 1 sia stato ammesso (provvisoriamente) al patrocinio a spese dello Stato, come documentato dalla difesa dello stesso appellante producendo telematicamente (il 30.10.2025) la relativa delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli adottata il 27.1.2021 (e dovendo provvedere sulla relativa istanza di liquidazione dei compensi con separato decreto, ex art. 82 D.p.r. n.115/2002). Infatti il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, ex art. 74, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, non vale ad addossare allo Stato anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra parte, risultata vittoriosa (cfr. Cass., nn.
25653/2020 e 8388/2017).
Vanno altresì compensate le spese processuali nei rapporti tra l'appellante e l'appellata CP_2
[...] chiamata in causa, avendo quest'ultima riproposto le eccezioni di primo grado soltanto subordinatamente all'accoglimento del gravame, evenienza smentita dall'esito della lite.
Alla pronuncia di rigetto dell'appello, consegue l'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello (art. 13 co. 1 quater d.p.r.
115/2002, introdotto con legge n. 228 del 24.12.2012).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte 1
[...], nei confronti del Controparte 1 e di avverso la sentenza del Tribunale di CP 2
Napoli n. 8374/2020, pubblicata il 07.12.2020, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore del Controparte 1 che si liquidano in euro 2.200,00 per compensi, oltre rimborso spese generali pari al 15% IVA e
CPA, come per legge;
3. compensa le spese processuali del grado tra l'appellante ed CP 2
Dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°,
L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio dell'11 novembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Giuseppe De Tullio dott. Rosanna De Rosa
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte, in persona dei in persona dei sottoscritti Magistrati dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott.ssa Rosanna De Rosa Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al numero di R.G. 354/2021, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 8374/2020 del Tribunale di Napoli, pubblicata in data 07/12/2020, vertente tra
Parte 1 (c.f. C.F. 1 ), rappresentato e difeso dall'avv. Antonio
EN (c.f. C.F. 2
APPELLANTE
E
Controparte 1 (c.f. P.IVA 1 in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Irene Coppola e Rosanna Russo (c.f. C.F. 3
APPELLATO
NONCHÈ
Controparte_2 (c.f. P.IVA 2 ), in persona del responsabile divisione sinistri, rappresentato e difeso dall'avv. Monica Verrillo (c.f. C.F. 4 APPELLATA
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., depositate dall'appellante
Controparte 1 il 23.6.2025 e dall'appellata CP 2 il il 14.7.2025, dall'appellato
26.6.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte 1 conveniva in giudizio, innanzi al Con atto di citazione ritualmente notificato
Tribunale di Napoli, il Controparte 1 per ottenere il risarcimento dei danni riportati a seguito di un sinistro avvenuto in CP_1 in prossimità della spiaggia - zona mare-, in data 26.05.2010.
In particolare, l'attore deduceva che, alle ore 07:00 circa, percorreva Viale 1 Camaggio;
dopo aver attraversato un sottopassaggio pedonale - posto all'altezza della pizzeria ex Lamarea ivi presente giungeva alla zona mare, dove improvvisamente cadeva rovinosamente in terra a causa della presenza di materiale ghiaioso sul piano di calpestio, occulto, non segnalato ed oggettivamente non visibile.
A causa della caduta l'attore Pt 1 riportava lesioni per le quali veniva trasportato, a mezzo autoambulanza, al pronto soccorso del P.O. "S. Maria di Loreto Nuovo" di Napoli, ove gli veniva diagnosticato una frattura collo piede sinistro.
Si costituiva in giudizio il Controparte_1 in persona del Sindaco p.t., contestando la fondatezza della pretesa di parte attrice;
concludeva per il rigetto della domanda, chiedendo di chiamare in causa
CP 3 al fine di essere manlevato in caso di condanna.
Si costituiva in giudizio la compagnia di assicurazioni Controparte 4 che si associava alle richieste avanzate dal convenuto e, in ogni caso, chiedeva di contenere la condanna nei limiti di cui alla polizza sottoscritta.
Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 8374/2020, pubblicata il 07.12.2020, così provvedeva:
"rigetta la domanda proposta da Controparte_1 in personaParte 1 nei confronti del del CP 5 p.t.; compensa le spese di lite".
Il giudizio di appello.
Avverso detta sentenza Parte 1 ha interposto appello affidato ai seguenti motivi.
L'appellante ha dedotto che il giudice di prime cure aveva erroneamente valutato la fattispecie in esame, in quanto, sulla scorta delle più recenti pronunce della giurisprudenza di legittimità, la stessa doveva essere ricondotta all'ipotesi di cui all'art.2051 c.c.
Ha poi dedotto che il giudice di prime cure aveva male interpretato le risultanze istruttorie acquisite, in quanto, sulla scorta delle deposizioni testimoniali, nonché sulla base della c.t.u. era stata raggiunta prova dell'evento nei termini prospettati dall'attore. Ha poi contestato l'omessa valutazione delle risultanze istruttorie, con riferimento alla deposizione
Testimone 1 la cui testimonianza avvalorava senz'altro il raggiungimento della resa dal teste prova in favore dell'attore.
Ha poi censurato la motivazione fornita dal giudice di prime cure che non aveva tenuto conto delle risultanze della consulenza tecnica medico-legale dalla quale emergeva il nesso di causalità materiale tra l'entità e la natura delle lesioni riportate e la dinamica dell'incidente.
Ha contestato in via conseguenziale, la regolamentazione delle spese di lite (per le quali il Tribunale aveva disposto la compensazione).
L'appellante ha così concluso: "accogliere l'appello e, per l'effetto, riformarsi la sentenza appellata n. 8374/2020 per tutti i motivi suesposti che si intendono integralmente per ripetuti e trascritti, e dichiarare la responsabilità del Controparte 1 in persona del sindaco p.t., per il sinistro di cui alla parte narranda del presente atto e del giudizio di 1° grado, ai sensi e per gli effetti di quanto statuito dall'art. 2051 cc e/o ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 2043 cc.; e per l'effetto, condannare il Controparte 1 in persona del sindaco p.t. e/o Controparte_6
[...] (già Controparte_4
) in pers. del legale rapp.te il Direttore Amministrativo p.t. - in solido e/o alternativamente tra loro al risarcimento dei danni tutti subiti e patiti dall'istante, sia quale lucro cessante sia quale danno emergente per la forzata inattività oltre il danno materiale, morale, biologico (in senso statico e in senso dinamico) estetico e alla vita di relazione, danno da perdita di chances, oltre spese vive sostenute da quantificarsi in euro 12.132,08 così compresi: percentuale di danno biologico 6%; giorni di invalidità assoluta 37 gg giorni di invalidità parziale al 50% 45 gg.; giorni di invalidità parziale al 25% 45 gg. e/o nella misura maggiore e a quella somma ritenuta opportuna, anche in base alle risultanze dell'espletata C.T.U medica di primo grado così determinata: danno biologico 5%, inabilità temporanea totale in 11 gg al 100%, inabilità temporanea parziale in 26 gg al 75%, inabilità temporanea parziale in 20 gg al 50% e l'inabilità temporanea parziale in 20 gg al 25%, anche in via equitativa e alla luce delle nuove tabelle mediche da compulsarsi, il tutto sempre oltre interessi e rivalutazione monetaria, e rimborso spese. In
Controparte 1 in pers. del Sindaco p.t.e/o accoglimento dell'appello spiegato, condannare il
(già Controparte 4 ), in solido e/o alternativamente tra loro, al Controparte_6 pagamento delle spese, diritti e onorari e delle competenze del doppio grado di giudizio, oltre accessori come per legge ed oneri fiscali al sottoscritto procuratore antistatario. Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, oltre spese forfettarie iva e cpa, da liquidarsi al sottoscritto procuratore giusto patrocinio a spese dello Stato richiesto per il presente grado di giudizio". Si è costituito il Controparte_1 eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. dell'appello e, nel merito, l'infondatezza del gravame. Ha concluso chiedendo di: "rigettare l'appello perché inammissibile e nel merito infondato, e perché non provata la domanda;
per l'effetto, confermare la sentenza n.8374/2020 del Tribunale di Napoli con rigetto di ogni domanda di risarcimento dell'appellante, escludendo il Controparte_1 da ogni responsabilità nella causazione dell'evento dannoso dichiarando che lo stesso sia stato cagionato dalla condotta del danneggiato appellante;
nella denegata ipotesi di accertate responsabilità imputarle al terzo
-
chiamato in forza di contratto - polizza assicurativa -; in via subordinata e/o gradata, comunque dichiararsi un concorso di colpa tra le parti, condannare parte soccombente alle spese del doppio grado di giudizio". CP 2 ( già CP 3 () eccependo l'inammissibilità dell'appello e, nel Si è costituita merito, l'infondatezza. Ha chiesto il rigetto del gravame, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio;
in via gradata, nell'ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda, di tener conto, ai fini della liquidazione del quantum a titolo di risarcimento danni, della presenza, nelle condizioni generali di polizza, di una franchigia per sinistro elevata ad € 10.000,00, con onere per il contraente assicurato di assumere la gestione dei sinistri in franchigia, impegnandosi a denunciare solo quelli di importo superiore ad € 10.000,00.
Con decreto presidenziale del 18.6.2025 comunicato alle parti costituite, è stato disposto, in applicazione dell'art. 127 ter c.p.c. lo svolgimento dell'udienza del 15.07.2025 mediante il deposito di c.d. note di trattazione scritta.
Depositate le c.d. note di trattazione scritta, con ordinanza del 16.07.2025, la causa è stata riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Così riassunti i termini della controversia, deve in primo luogo disattendersi l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata da CP_2 ai sensi dell'art. 342 c.p.c
Il primo comma dell'art. 342 cpc, nella lettera ratione temporis applicabile - cioè quella introdotta dall'art. 54, comma 1, lett. Oa) del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella l.
7 agosto 2012, n. 134 – recita: "l'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'art. 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuto dal giudice di primo grado;
2)l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata". La Corte di legittimità ha chiarito che "gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata" (così Cass. ord. 13535/2018) e che “non può considerarsi aspecifico e deve, quindi, essere dichiarato ammissibile, il motivo d'appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata" (così Cass. ord.
7675/2019).
Nella specie, l'appellante ha individuato le parti della sentenza di prime cure fatte oggetto di specifica censura ed ha argomento le critiche sollevate. Pertanto, deve ritenersi che l'impugnazione abbia rispettato i criteri di forma e sostanza richiesti dall'art. 342 cpc. Nel merito l'appello proposto da Parte 1 è infondato e va respinto.
L'appellante con un primo motivo ritiene che il giudice di prime cure abbia erroneamente inquadrato la ai sensi dell'art. 2043 C.C.fattispecie
Osserva la Corte che tale assunto, seppur condivisibile, in ossequio al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in merito, non cambia in realtà l'esito della vicenda.
Ed invero, pur inquadrando la fattispecie nel diverso ambito della responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, disciplinata dall'art. 2051 c.c., va rammentato che in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, il custode può andare esente da responsabilità se fornisce la prova positiva dell'intervento di una causa esterna alla sua sfera di azione, idonea a interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo. Si tratta della prova del caso fortuito, nozione che può ricomprendere altresì, per costante orientamento giurisprudenziale, la condotta colposa dello stesso soggetto danneggiato.
Va rammentato che la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche officiosa dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere- generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.
Sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione, da parte del danneggiato, delle cautele normalmente esigibili e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico fra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (cfr. Cass. ord. 17 novembre 2021 n. 34886; Cass. 27.08.2020, n. 17873; Cass. aprile 9315). ord. 3 2019, n.
L'appellante ha assunto che l'evento lesivo si è verificato in data 26.05.2010 alle ore 07:00 circa, ovvero in pieno giorno e in condizioni di visibilità tali da poter evitare eventuali dissesti stradali;
pertanto non può non tenersi conto del comportamento non prudente e poco attento tenuto dallo
Parte 1 , peraltro in luoghi notoriamente frequentati da sportivi, essendo un'area dove molte persone sono solite fare footing. In quanto tale, la condotta dell'appellante è valutabile quale fattore idoneo a interrompere il nesso causale tra la res e i danni subiti, in quanto gli stessi appaiono diretta conseguenza del comportamento negligente tenuto. In osservanza del principio di autoresponsabilità, gli utenti della strada devono osservare particolare attenzione nell'ordinario utilizzo del bene, con una condotta prudente ed accorta al fine di salvaguardare la propria incolumità. Pertanto, sebbene la responsabilità ex art. 2051 c.c., per danni cagionati dalla condizione del manto stradale, prescinda dalla prova della ricorrenza di una situazione di insidia, essendo sufficiente che il danneggiato dimostri il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso, essa può comunque escludersi grazie alla dimostrazione, di cui è onerato il custode, della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte, anche solo colpose, del danneggiato o di quelle, imprevedibili, di un terzo (Cass. n. 8450/2025).
Venendo all'esame degli ulteriori motivi di gravame, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata ritenendo che il giudice di prime cure abbia fatto mal governo delle risultanze istruttorie (nella specie delle deposizioni testimoniali e della consulenza tecnica medico-legale).
I motivi non meritano accoglimento. Deve infatti evidenziarsi che dalle emergenze processuali non risulta provata la verificazione del sinistro nei termini rappresentati in citazione, né significativi elementi di riscontro sono aliunde evincibili.
Ed invero, alla luce delle dichiarazioni rese dai testi escussi, è emersa discordanza sulle modalità di verificazione del sinistro, ovvero se la caduta dello Parte 1 sia avvenuta per essere lo stesso scivolato su "pietre bianche, su un "terreno friabile" o ancora per un "basolo sconnesso". Inoltre le deposizioni dei testi risultano tra loro contrastanti anche in ordine alle condizioni atmosferiche, giacché un teste afferma che non pioveva ma che "il tempo non era grigio", mentre gli altri due riferiscono rispettivamente che “era nuvoloso” e che "il tempo era grigio".
Si riportano sul punto le testuali dichiarazioni del teste Testimone 2 ("Conosco il sig.
Parte 1 perché in occasione del sinistro lo ho accompagnato in ospedale. Era il mese di maggio del 2010 e io mi trovavo nei pressi di CP_1 Dopo il porto del Parte 2 Via Camaggio. Io stavo
.
facendo footing. Era in settimana (martedì o mercoledì) alle sette di mattina. Io lavoro e all'epoca lavoravo con mio padre. Abbiamo una azienda agricola. Stavamo scendendo una scalinata per andare a fare footing nei pressi del porto, dove vi è un lungomare. Dopo la scalinata c'è un sottopassaggio. Lo Parte 1 è caduto dopo il sottopassaggio. Io l'ho visto cadere. Noi avevamo già iniziato a correre. Dopo il sottopassaggio vi è terra battuta ma quel giorno vi erano delle pietre bianche perché si stava facendo manutenzione. Forse erano state messe nei giorni prima. Noi non abbiamo mosso da terra lo LL e abbiamo chiamato l'ambulanza che è venuta dopo una ventina di minuti. Pure LL stava facendo footing. Era davanti a noi. Era il primo del gruppo.
Per caso lo ho incontrato ma non lo conoscevo. Solo salito anche io in autoambulanza. Portava
dolore alla caviglia destra. In ospedale aveva il piede non allineato. Quel giorno era nuvoloso); di
("Sono una amica di Parte 1 . Ero presente al momento della caduta. Persona 1
Non ricordo la strada ma era a Portici, zona litorale, fine maggio 2010, Era mattina circa le sette.
Io sono andata da Torre del Greco a CP_1 per correre. Eravamo un gruppo e ci eravamo incontrati per fare sport. Ho visto e udito il sig. Parte 1 cadere che era davanti a noi. Eravamo nel sottopassaggio che da sul litorale. E' caduto subito dopo il sottopassaggio sul terreno friabile. Siamo andati a correre li anche la settimana prima in quel posto e il terreno era calpestabile. Non pioveva ma il tempo non era grigio. Preciso che Parte_1 è scivolato. Si è fatto male al piede destro. Fu chiamata l'autoambulanza e fu portato in ospedale. Non so dove"); di Testimone 1 ("Ho conosciuto Parte_1 in circostanze sportive perché andavamo a fare footing insieme. Ero presente al momento della caduta fine maggio 2010. Riferisco che andiamo a correre sempre in zone diverse e quella mattina presto verso le sette avevamo appuntamento per correre a CP_1 sul litorale. Il Sig. Parte 1 è di Torre del Greco. Eravamo appena usciti dal sottopassaggio che porta al litorale e lo Parte 1 che era capogruppo è caduto per un basolo sconnesso. La strada è in basoli e dopo c'è il terriccio della spiaggia. Cade subito dopo il basolo nell'entrata sulla spiaggia. Pt 3 cade sul terriccio friabile data la brina della mattina. Era scivoloso. C'erano detriti ed immondizia. Un luogo mal curato. L'immondizia si vedeva, era visibile. Il luogo abbastanza ameno è senz'altro riconoscibile. C'era una disconnessione tra i basoli della strada e il terreno. Io ero dietro di tre o quattro persone. Eravamo incolonnati. Io lo vedo cadere. Si tocca il piede destro e urlava. Abbiamo chiamato una autoambulanza che lo ha accompagnato in ospedale. Io non l'ho raggiunto. So che ha avuto diverse fratture al piede e anche un intervento chirurgico. Preciso che è caduto sul piano e non sulla scala. È una discesa che viene utilizzata per andare sulla spiaggia. Non c'erano transenne. Il una giornata di fine maggio"). tempo era grigio essendo
Peraltro è lo stesso Testimone 1 teste della cui omessa menzione in sentenza l'appellante si "
duole, a rendere paradossalmente dichiarazioni in contrasto con quanto affermato nell'atto di citazione (in cui l'attore menziona un “materiale ghiaioso non visibile e non segnalato") e divergenti rispetto alle deposizioni degli altri testi escussi (che non fanno mai riferimento ad una strada in basoli). La sua ricostruzione dei fatti appare, inoltre, intrinsecamente contraddittoria, giacché egli riferisce dapprima che la caduta sarebbe avvenuta a causa di un "basolo sconnesso", per poi collocarla
"subito dopo il basolo nell'entrata sulla spiaggia, cioè sul terriccio friabile data la brina della mattina".
L'appellante si duole altresì del mancato richiamo in sentenza della c.t.u. disposta dal giudice di prime cure. Si osserva che tale constatazione è irrilevante, in quanto non è in discussione che Parte 1
[...] abbia riportato lesioni in seguito alla caduta. In ogni caso, l'accertamento medico-legale non può essere utilizzato per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio. Le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 c.c., né possono demandare l'accertamento della pretesa azionata all'attività del consulente tecnico. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa quale risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti (Cass. 6.12.2019, n. 31886).
Inoltre dalla documentazione fotografica allegata non si traggono elementi utili per individuare le precise caratteristiche del lamentato dissesto stradale. Non ricorrendo particolari condizioni metereologiche o di tempo (ad es. forte pioggia o ora serale) tali da far ritenere che la strada non fosse visibile, la mancata percezione dello stato di pericolosità dei luoghi deve essere necessariamente imputata alla disattenzione del danneggiato.
Sulla scorta delle riportate argomentazioni l'appello va respinto, con conferma della sentenza n.445/2020 emessa dal tribunale di Napoli.
Le spese del presente grado, poste a carico dell'appellante secondo soccombenza ex art.91 c.p.c. si liquidano come da dispositivo, sulla base del d.m. 55/2014 e successive modifiche (d.m. 147/2022), tenuto conto dei criteri di cui all'art. 4 comma 1, della natura, difficoltà e del valore della controversia come indicato nell'atto introduttivo del gravame (tab.12 – giudizi innanzi alla Corte di Appello -)
-
con esclusione della fase istruttoria, non espletata nel presente grado (cfr. Cass.civ.n.25664/2025). Non rileva, al riguardo, la circostanza che Parte 1 sia stato ammesso (provvisoriamente) al patrocinio a spese dello Stato, come documentato dalla difesa dello stesso appellante producendo telematicamente (il 30.10.2025) la relativa delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli adottata il 27.1.2021 (e dovendo provvedere sulla relativa istanza di liquidazione dei compensi con separato decreto, ex art. 82 D.p.r. n.115/2002). Infatti il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, ex art. 74, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, non vale ad addossare allo Stato anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra parte, risultata vittoriosa (cfr. Cass., nn.
25653/2020 e 8388/2017).
Vanno altresì compensate le spese processuali nei rapporti tra l'appellante e l'appellata CP_2
[...] chiamata in causa, avendo quest'ultima riproposto le eccezioni di primo grado soltanto subordinatamente all'accoglimento del gravame, evenienza smentita dall'esito della lite.
Alla pronuncia di rigetto dell'appello, consegue l'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello (art. 13 co. 1 quater d.p.r.
115/2002, introdotto con legge n. 228 del 24.12.2012).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte 1
[...], nei confronti del Controparte 1 e di avverso la sentenza del Tribunale di CP 2
Napoli n. 8374/2020, pubblicata il 07.12.2020, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore del Controparte 1 che si liquidano in euro 2.200,00 per compensi, oltre rimborso spese generali pari al 15% IVA e
CPA, come per legge;
3. compensa le spese processuali del grado tra l'appellante ed CP 2
Dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°,
L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio dell'11 novembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Giuseppe De Tullio dott. Rosanna De Rosa