Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 22/04/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FERMO, IN PERSONA DEL GOP DR. ROSSELLA
MAURIZI HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE
SENTENZA
Nella causa civile n.599/2021 R.g.
PROMOSSA DA: Parte 1 Codice Fiscale_1 nato a
Ariano Irpino il 26/09/1961, residente in [...] in via
Gramsci, 92, rappresentato e difeso dall'Avv. Erika Sardoni del
Foro di Ancona ed elittivamente domiciliato presso il suo studio in Falconara Marittima, Piazza Mazzini, n.9, giusta delega rilasciata su foglio separato, sottoscritto e firmato digitalmente da far parte integrante dell'atto introduttivo del giudizio
CONTRO CP 1 CF. Codice Fiscale 2 nato in '
Roman (Romania) il 5/06/1976 e residente a [...]
Rossa, n.4, scala a, piano 2 interno 9 e
Controparte 2 CF. C.F. 3 nata in [...]
,
(Ucraina) il 25/03/1985 e residente a [...], Largo Guido Rossa,
n.4, Scala a piano 2 interno, 9, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Irene Macellari, in virtù di procura ad litem resa in calce alla comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliati presso e nello studio di quest'ultima in Civitanova Marche, alla Via San
Marone, 9
PROPRIETA' OCCUPATO SINE TITOLO DAGLI ODIERNI RESISTENTI
BREVI MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 702 bis cpc il sig. Parte 1 richiedeva la restituzione dell'immobile di sua proprietà sito in Fermo loc. Lido San Tommaso, Largo Guido Rossa, 4, scala a Piano, 2 interno 9, indentificato al
NCEU. del Comune di Fermo, al Foglio n.4, Part. 402 sub.9, occupato sine titolo dagli odierni resistenti. Gli stessi si costituivano in giudizio, contestando la proprietà del Pt 1 , deducendo altresì l'esistenza di un rapporto locatizio. Svolgevano altresì domanda riconvenzionale per la rideterminazione del canone e la restituzione dei pagamenti. Tali contestazioni non meritano però di essere accolte. Gli odierni convenuti, hanno sostenuto in primis la tesi dell'esistenza di un contratto di locazione verbale. L'odierno attore avrebbe a loro concesso l'immobile in godimento dietro il pagamento di un canone di Euro 300,00 mensili.
Mai nel corso dell'istruttoria è stato provato e dimostrato l'esistenza di un contratto scritto e registrato.
L'Art1 comma 4 legge 431/98 come è noto, sancisce che i contratti di locazione ad uso abitativo devono avere la forma scritta e registrati a pena di nullità ed inopponibilità. Il ricorrente invece, ha depositato e documentato con la dichiarazione del 22.06.2017 di aver concesso l'uso di detto immobile a titolo di ospitalità gratuita, cessata nel 1/01/2019, con comunicazione scritta, ricevuta e mai contestata dai resistenti. Ne' il teste sentito al riguardo Testimone 1 amico dei convenuti, il quale non ha confermato in modo chiaro l'esistenza di un contratto è stato dirimente sul punto. Le ricevute, poi, di pagamento prodotte da parte resistente appaiono frammentarie ed irrisorie ( l'occupazione si protrae dal
2017) ma, soprattutto non dimostrano la finalità di detti versamenti e, non sono prova certa dell'esistenza di un canone locativo soprattutto di pagamenti regolari e continuativi, tenendo conto che il Pt 1 non poteva ricevere contanti in quanto abita a Milano. Nessun riscontro poi, vi è stato alla diffida del 2019 che avrebbe consentito il rilascio immediato dell'immobile; il suo silenzio conferma l'assenza di un titolo opponibile. Questo GOP, non riconoscendo l'esistenza di un rapporto locatizio, non ha accolto la richiesta dei resistenti di mutamento del rito ma, si è proseguito con il rito sommario. Orbene, nonostante la comunicazione della cessazione di detto rapporto, i resistenti a partire dal 2019 hanno mantenuto l'occupazione di detto immobile configurando un'occupazione sine titolo. Infondata poi, appare la domanda riconvenzionale, poiché il rapporto nullo per mancanza di forma scritta, quindi l'inesistenza di un rapporto valido e opponibile non ha diritto alla restituzione di alcuna somma.
Per quanto sopra
PQM
IL GOP del Tribunale di Fermo, contrariis rejectis, DICHIARA, per i motivi di cui in narrativa, che i resistenti occupano sine titolo l'immobile di proprietà del Parte 1 meglio descritto nel ricorso ex art. 702 bis cpc
,
e, per l'effetto condanna gli stessi al rilascio immediato del suddetto immobile, libero e vuoto da persone e cose. Condanna inoltre i resistenti al pagamento della indennità di occupazione pari ad EURO 200,00 mensili dal 2019 fino al rilascio effettivo dello stesso. Condanna sempre gli odierni resistenti alla rifusione delle spese condominiali sostenute dal ricorrente fino al rilascio, e comunque finchè il ricorrente provvederà a versarle in luogo dei resistenti per non subire azioni esecutive da parte del condominio.
Rigetta la proposta domanda riconvenzionale in quanto infondata sia in fatto che in diritto
CONDANNA infine gli odierni resistenti in solido fra loro al pagamento in favore del Parte 1 delle spese e competenze di lite che vengono liquidate in Euro 2.500.00 oltre accessori di Legge
Fermo, li 19/04/2025 il GOP Dr. Rossella Maurizi