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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 22/12/2025, n. 1253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1253 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa AN RE Presidente relatore ed estensore dott. Alessandro Cabianca Giudice dott.ssa Federica Benvenuti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3350 del ruolo generale V.G. per l'anno 2025 promossa con ricorso depositato in data 25.07.2025 da:
(C.F. CF ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...] Int. 5
e
(C.F. CF , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
23.12.1980, residente in [...] entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Andrea Chiarenza in Padova, Galleria
Berchet n. 3, (pec: presso), che li rappresenta ed assiste Email_1
come da procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo. ricorrenti e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO intervenuto in punto: scioglimento del matrimonio Il Giudice delegato, lette le note di trattazione scritta depositate ex art 127 ter e 473 bis. 51 c.p.c. in data 14.10.2025, in sostituzione dell'udienza del 21.10.2025 si è riservato di riferire al Collegio sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente, come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate in data 14.10.2025, che di seguito si riproducono: “dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile nel Comune di Fossò in data 04.06.2011, con atto successivamente trascritto presso il Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio di Stato Civile di detto Comune al n. 6 – Parte I Anno 2011, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile, a mezzo rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei pubblici registri anagrafici alle seguenti condizioni:
1. la figlia minore rimarrà affidata in maniera Persona_1
condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione e residenza presso il padre;
2. la signora
– trasferitasi per motivi personali e lavorativi presso l'abitazione del nuovo compagno Parte_2
in Giulianova (TE), Via Rovereto n. 26 – dichiara di aver rilasciato, in data 16.04.2025, l'ex casa coniugale sita in Fossò (VE), Piazza San Bartolomeo n. 10 nella piena disponibilità dell'intestatario, sig. (doc. 13);
3. i coniugi eserciteranno congiuntamente la responsabilità Parte_1
genitoriale e adotteranno congiuntamente le decisioni di maggior interesse per la figlia in relazione alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle sue capacità, delle inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. I genitori eserciteranno invece separatamente la potestà sulle questioni di ordinaria amministrazione;
4. la signora trascorrerà con la Parte_2
figlia: un fine settimana al mese, dalle ore 12.00 del sabato fino alle ore 20 della domenica, quando la minore verrà riaccompagnata presso l'abitazione del padre;
tuttavia la figlia, al fine di poter mantenere un rapporto equilibrato e stabile con la madre, potrà soggiornare liberamente con la stessa nell'immobile sito in Giulianova (TE), Via Rovereto n. 26, anche per lunghi periodi, continuativi e non, tenuto conto del suo interesse e delle sue esigenze di vita e scolastiche;
previo accordo tra i genitori, la minore trascorrerà le vacanze estive – dal termine delle attività scolastiche sino alla successiva ripresa – presso l'abitazione della madre in Giulianova (TE), Via
Rovereto n. 26; la minore trascorrerà le vacanze natalizie con ciascun genitore ad anni alterni da concordarsi preventivamente, dal 24 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
per le vacanze pasquali, ad anni alterni, da concordarsi preventivamente, un genitore avrà la figlia con sé dal giorno di inizio delle vacanze scolastiche al giorno di Pasqua, l'altro dalla sera del giorno di Pasqua sino al giorno di ripresa della scuola;
eventuali ulteriori “ponti” o festività infrasettimanali verranno trascorse a seconda dei giorni in cui la minore si troverà con il padre o la madre;
5. la signora corrisponderà al sig. a titolo di contributo al Parte_2 Pt_1
mantenimento della figlia, la somma di € 150,00 mensili, rivalutabili Istat, da corrispondere mediante bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese;
la signora rimborserà al Parte_2
signor il 50% (cinquanta per cento) di tutte le spese straordinarie - scolastiche Pt_1
(comprensive di tasse scolastiche d'iscrizione, libri di testo, gite d'istruzione e lezioni di recupero private), sportive, mediche non mutuabili ed odontoiatriche, ricreative - che dallo stesso verranno sostenute nell'interesse della figlia, individuate secondo le linee guida fornite dal Consiglio
Nazionale Forense, da intendersi qui come integralmente trascritte e sottoscritte da entrambi i ricorrenti per accettazione (doc. 14);
6. entrambe le parti si impegnano in ogni caso a rispettare, in occasione del loro diritto - dovere di visita, le esigenze e le necessità della figlia, in base alla sua sensibilità;
7. con l'assegnazione della casa coniugale, il sig. si farà carico delle relative Pt_1
spese condominiali ordinarie e delle utenze;
8. il sig. e la signora sono Pt_1 Parte_2
economicamente autosufficienti e dunque, allo stato, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altra,
a titolo di contributo al mantenimento;
eventuali accordi economici fra i coniugi verranno assunti mediante separata scrittura privata fra i medesimi;
9. le spese del presente procedimento saranno sostenute da entrambi i coniugi, in parti uguali ”.
Per il P.M. intervenuto: “voglia il Tribunale dichiarare il divorzio / cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate dalle parti”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti espongono che, dopo aver in data 04.06.2011, contratto matrimonio con rito civile in Fossò, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Fossò al n. 6, parte I, dell'anno 2011, era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente per sei mesi a far tempo dal 31.01.2023, data dell'avvenuta comparizione avanti il
Presidente del Tribunale di Padova nella procedura di separazione consensuale (R.G. 7787/2022) omologata con decreto del Tribunale di Padova del 01.02.2023. Tanto premesso, i ricorrenti hanno congiuntamente proposto – sulla base dei presupposti di legge – domanda diretta alla dichiarazione dello scioglimento del loro matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
E di tali conclusioni essi hanno chiesto concordemente l'accoglimento nelle note scritte depositate in data 14.10.2025 in sostituzione dell'udienza del 21.10.2025 fissata per la comparizione delle parti avanti al Giudice delegato.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione si è protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dal 31.01.2023, data dell'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale di Padova nella procedura di separazione consensuale (R.G. 7787/2022) omologata con decreto del Tribunale di Padova del 01.02.2023.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione. Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi ed è altresì conforme all'interesse morale e materiale della figlia minore, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
P.Q.M.
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Parte_2
in data 04.06.2011, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Fossò al n. 6, parte I, dell'anno 2011;
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
- Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e riportate in epigrafe.
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 28.11.2025
Il Presidente rel. ed est.
Dott.ssa AN RE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa AN RE Presidente relatore ed estensore dott. Alessandro Cabianca Giudice dott.ssa Federica Benvenuti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3350 del ruolo generale V.G. per l'anno 2025 promossa con ricorso depositato in data 25.07.2025 da:
(C.F. CF ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...] Int. 5
e
(C.F. CF , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
23.12.1980, residente in [...] entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Andrea Chiarenza in Padova, Galleria
Berchet n. 3, (pec: presso), che li rappresenta ed assiste Email_1
come da procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo. ricorrenti e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO intervenuto in punto: scioglimento del matrimonio Il Giudice delegato, lette le note di trattazione scritta depositate ex art 127 ter e 473 bis. 51 c.p.c. in data 14.10.2025, in sostituzione dell'udienza del 21.10.2025 si è riservato di riferire al Collegio sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente, come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate in data 14.10.2025, che di seguito si riproducono: “dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile nel Comune di Fossò in data 04.06.2011, con atto successivamente trascritto presso il Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio di Stato Civile di detto Comune al n. 6 – Parte I Anno 2011, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile, a mezzo rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei pubblici registri anagrafici alle seguenti condizioni:
1. la figlia minore rimarrà affidata in maniera Persona_1
condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione e residenza presso il padre;
2. la signora
– trasferitasi per motivi personali e lavorativi presso l'abitazione del nuovo compagno Parte_2
in Giulianova (TE), Via Rovereto n. 26 – dichiara di aver rilasciato, in data 16.04.2025, l'ex casa coniugale sita in Fossò (VE), Piazza San Bartolomeo n. 10 nella piena disponibilità dell'intestatario, sig. (doc. 13);
3. i coniugi eserciteranno congiuntamente la responsabilità Parte_1
genitoriale e adotteranno congiuntamente le decisioni di maggior interesse per la figlia in relazione alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle sue capacità, delle inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. I genitori eserciteranno invece separatamente la potestà sulle questioni di ordinaria amministrazione;
4. la signora trascorrerà con la Parte_2
figlia: un fine settimana al mese, dalle ore 12.00 del sabato fino alle ore 20 della domenica, quando la minore verrà riaccompagnata presso l'abitazione del padre;
tuttavia la figlia, al fine di poter mantenere un rapporto equilibrato e stabile con la madre, potrà soggiornare liberamente con la stessa nell'immobile sito in Giulianova (TE), Via Rovereto n. 26, anche per lunghi periodi, continuativi e non, tenuto conto del suo interesse e delle sue esigenze di vita e scolastiche;
previo accordo tra i genitori, la minore trascorrerà le vacanze estive – dal termine delle attività scolastiche sino alla successiva ripresa – presso l'abitazione della madre in Giulianova (TE), Via
Rovereto n. 26; la minore trascorrerà le vacanze natalizie con ciascun genitore ad anni alterni da concordarsi preventivamente, dal 24 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
per le vacanze pasquali, ad anni alterni, da concordarsi preventivamente, un genitore avrà la figlia con sé dal giorno di inizio delle vacanze scolastiche al giorno di Pasqua, l'altro dalla sera del giorno di Pasqua sino al giorno di ripresa della scuola;
eventuali ulteriori “ponti” o festività infrasettimanali verranno trascorse a seconda dei giorni in cui la minore si troverà con il padre o la madre;
5. la signora corrisponderà al sig. a titolo di contributo al Parte_2 Pt_1
mantenimento della figlia, la somma di € 150,00 mensili, rivalutabili Istat, da corrispondere mediante bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese;
la signora rimborserà al Parte_2
signor il 50% (cinquanta per cento) di tutte le spese straordinarie - scolastiche Pt_1
(comprensive di tasse scolastiche d'iscrizione, libri di testo, gite d'istruzione e lezioni di recupero private), sportive, mediche non mutuabili ed odontoiatriche, ricreative - che dallo stesso verranno sostenute nell'interesse della figlia, individuate secondo le linee guida fornite dal Consiglio
Nazionale Forense, da intendersi qui come integralmente trascritte e sottoscritte da entrambi i ricorrenti per accettazione (doc. 14);
6. entrambe le parti si impegnano in ogni caso a rispettare, in occasione del loro diritto - dovere di visita, le esigenze e le necessità della figlia, in base alla sua sensibilità;
7. con l'assegnazione della casa coniugale, il sig. si farà carico delle relative Pt_1
spese condominiali ordinarie e delle utenze;
8. il sig. e la signora sono Pt_1 Parte_2
economicamente autosufficienti e dunque, allo stato, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altra,
a titolo di contributo al mantenimento;
eventuali accordi economici fra i coniugi verranno assunti mediante separata scrittura privata fra i medesimi;
9. le spese del presente procedimento saranno sostenute da entrambi i coniugi, in parti uguali ”.
Per il P.M. intervenuto: “voglia il Tribunale dichiarare il divorzio / cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate dalle parti”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti espongono che, dopo aver in data 04.06.2011, contratto matrimonio con rito civile in Fossò, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Fossò al n. 6, parte I, dell'anno 2011, era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente per sei mesi a far tempo dal 31.01.2023, data dell'avvenuta comparizione avanti il
Presidente del Tribunale di Padova nella procedura di separazione consensuale (R.G. 7787/2022) omologata con decreto del Tribunale di Padova del 01.02.2023. Tanto premesso, i ricorrenti hanno congiuntamente proposto – sulla base dei presupposti di legge – domanda diretta alla dichiarazione dello scioglimento del loro matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
E di tali conclusioni essi hanno chiesto concordemente l'accoglimento nelle note scritte depositate in data 14.10.2025 in sostituzione dell'udienza del 21.10.2025 fissata per la comparizione delle parti avanti al Giudice delegato.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione si è protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dal 31.01.2023, data dell'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale di Padova nella procedura di separazione consensuale (R.G. 7787/2022) omologata con decreto del Tribunale di Padova del 01.02.2023.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione. Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi ed è altresì conforme all'interesse morale e materiale della figlia minore, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
P.Q.M.
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Parte_2
in data 04.06.2011, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Fossò al n. 6, parte I, dell'anno 2011;
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
- Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e riportate in epigrafe.
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 28.11.2025
Il Presidente rel. ed est.
Dott.ssa AN RE