Trib. Venezia, sentenza 22/12/2025, n. 1253
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Sentenza 22 dicembre 2025

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  • Accolto
    Presupposti di legge per lo scioglimento del matrimonio

    Il Tribunale ha ritenuto sussistenti tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, dato che la separazione si è protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dal 31.01.2023, data dell'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale di Padova nella procedura di separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Padova del 01.02.2023. Questo comprova il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.

  • Accolto
    Accordo sui figli e sui coniugi

    La domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi ed è altresì conforme all'interesse morale e materiale della figlia minore, pertanto va accolta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Venezia, sentenza 22/12/2025, n. 1253
    Giurisdizione : Trib. Venezia
    Numero : 1253
    Data del deposito : 22 dicembre 2025

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