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Sentenza 8 luglio 2024
Sentenza 8 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 08/07/2024, n. 1222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1222 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2024 |
Testo completo
1
N. R.G. 558/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott. Anna Primavera Presidente Dott. Luigi Nannipieri Consigliere relatore Dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 558/2022 con OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario) promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), quale società incorporante per fusione la
[...] P.IVA_1 [...]
, con il patrocinio dell'avv. PALMISA CP_1 Parte_3 P.IVA_2
ANDREA
APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresen- Controparte_2 P.IVA_3
APPELLATO
(C.F. ) tramite la procuratrice Controparte_3 P.IVA_4 Controparte_4
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. SARDI RENATO P.IVA_5
INTERVENUTO
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO: sentenza n. 152/2022 del Tribunale di Siena pubblicata il 19/02/2022
CONCLUSIONI 2
In data 11 aprile 2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante Parte_1 Pt_2 Parte_2
:
[...]
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze adita, in accoglimento del presente appel- lo, preliminarmente sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ed in ri- forma di questa:
- assumere in sentenza il ricalcolo di cui a pag. 29 della CTU definitiva del giudizio di prime cure (All. 3), con saldo contabile di €-113.552,07, riconoscendo in favore della l'ulteriore somma di €13.397,30 a titolo di commissioni ed interessi Parte_2 non dovuti per il conto anticipi n. 92063617, stante la rilevata usura originaria di detto rapporto, e, per l'effetto, accertare e dichiarare un saldo finale a debito della
[...]
di €-100.154,77, ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di Pt_2 zia;
- accertare e dichiarare la nullità totale, ovvero parziale, della fideiussione omnibus ri- Contr lasciata dal Sig. in favore di per tutti i motivi esposti in narrativa, e, per l'ef- Pt_1 Contr fetto, dichiarare la liberazione del medesimo, con condanna di alla rifusione in suo favore delle spese del doppio grado di giudizio;
Contr
- compensare le spese del giudizio di primo grado tra la e in vir- Parte_2 Contr tù della soccombenza reciproca, ponendo in solido anche di le spese di CTU, con condanna, in ogni caso, dell'appellata alle spese del presente di giudizio in favo- re della . Parte_2
Per la parte appellata Controparte_6
[...]
Perché Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta, rigettare integralmente l'appello, le domande, le istanze, ivi com- presa quella di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ed i mo- tivi tutti proposti dalla Società di diritto statunitense Parte_2
e dal Sig. con atto di citazione notificato via pec il 24/03/2022, perché del Parte_1 tutto ed i tto ed in diritto, per le eccezioni ed i motivi tutti proposti dalla
, con conseguente conferma integrale della sen- Controparte_2 le di Siena, in composizione monocratica in per- sona della Dott.ssa Giulia Capannoli, il 15/02/2022, pubblicata il 19/02/2022 e notifi- cata il 28/02/2022. Vittoria di spese e compensi difensivi anche del presente grado di giudizio.”.
Per la parte intervenuta Controparte_3
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, previa ogni declaratoria ritenuta di giustizia, ogni avversa domanda, istanza ed eccezione respinta, in via principale: rigettare integralmente l'appello, le domande, le istanze, ivi compresa quella di sospen- sione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ed i motivi tutti proposti dalla Società di diritto statunitense e dal Sig. Parte_2 Parte_4 3
simo con atto di citazione notificato via pec il 24/03/2022, perché del tutto infondati, in fatto ed in diritto, con conseguente conferma integrale della sentenza n. 152/2022 emessa dal Tribunale di Siena, in composizione monocratica in persona della Dott.ssa Giulia Capannoli, il 15/02/2022, pubblicata il 19/02/2022 e notificata il 28/02/2022; in ogni caso: con vittoria di spese e compensi difensivi anche del presente grado di giu- dizio.
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
1. (poi fusa per incorporazione in Controparte_7 [...]
) e convenivano davanti al Tribunale di Controparte_8 Parte_1
Siena esponendo : Controparte_2
- che la società era titolare del c/c affidato n. 23280, con correlato conto anticipi;
- che si era reso fideiussore della società; Parte_1
- che la banca aveva operato vari addebiti illegittimi per interessi, commissioni;
- che la fideiussione rilasciata era nulla e comunque il fideiussore doveva ritenersi liberato.
Parte attrice chiedeva la ripetizione delle somme illegittimamente addebitate o co- munque la rideterminazione del saldo del rapporto di conto corrente, la revoca della se- gnalazione alla centrale rischi, il risarcimento dei danni, dichiararsi la nullità della fi- deiussione o comunque la liberazione del fideiussore.
Si costituiva in giudizio eccependo Controparte_2 in via preliminare il difetto di legittimazione attiva del fideiussore, chiedendo comunque il rigetto delle domande.
Istruita la causa con documenti, CTU contabile, il Tribunale di Siena con sentenza n. 152/2022 pubblicata il 19/02/2022 così statuiva :
“dichiara la carenza di legittimazione attiva di Parte_1 accertata l'illegittimità delle pattuizioni contrattuali come in parte narrativa ac- certa in € 119.920,86 il saldo a debito di Distribuzione Parte_3 rigetta il resto;
4
condanna e in solido alla rifusione in favore Controparte_7 Parte_1 di le spese di lite che liquida in € 13.430,00 per Controparte_2 compensi oltre rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e CPA se per legge;
pone le spese di CTU definitivamente a carico solidale di e Controparte_7
Parte_1
Per quanto ancora rileva in questa sede osservava il Tribunale:
“Sin dall'atto di citazione la banca convenuta ha eccepito la carenza di legittima- zione attiva del fideiussore per difetto di legittimazione attiva e di titolarità del diritto sostanziale a tutela del quale ha agito giudizialmente in proprio.
L'eccezione è fondata e merita accoglimento. […]
Il garante, perciò, non può sostituirsi alla posizione del debitore principale per proporre delle azioni che spetterebbero soltanto allo stesso, per cui deve escludersi che, nel caso di specie, possa proporre e fare propria l'azione di ripetizione di Parte_1 indebito proposta dalla società. […]
Parte convenuta ha eccepito l'inammissibilità dell'azione di ripetizione in man- canza di prova di pagamenti ed essendo il conto corrente ancora aperto ritenendo, inoltre, inammissibile la collegata domanda di accertamento del saldo.
In ordine a tale ultimo aspetto, la scrivente ritiene l'ammissibilità della domanda di accertamento negativo e rettifica del saldo del conto corrente nel caso di conto cor- rente ancora in essere, dandosi continuità all'orientamento espresso da ampia giuri- sprudenza di merito (cfr. App. Torino, 9.4.2019, App. Torino, 23.9.2019, Trib. Torino, 2 luglio 2015, n. 4789; Trib. Monza 14.3.2017; Trib. Padova 23.1.2018).
Anche a conto ancora aperto il cliente ha, infatti, titolo e interesse a proporre azione di accertamento negativo, intesa a ottenere: a) la dichiarazione di nullità delle clausole contrattuali illegittime;
b) l'accertamento delle somme addebitate dalla banca
(a titolo di interesse commissione spesa) in base alla clausola nulla o comunque in di- fetto di una conforme previsione contrattuale;
c) infine, lo storno dell'annotazione in- debita, col conseguente ricalcolo dei rapporti di dare/avere (Cass. 21646/18) […]
Rinunciata l'eccezione di carenza di forma scritta dei contratti, parte attrice ha insistito nelle altre contestazioni circa l'illegittimità delle clausole contrattuali. Ai fini 5
dell'accertamento del rapporto dare/avere dalle parti è stata disposta CTU le cui con- clusioni vengono fatte proprie dalla giudicante, essendo frutto di precisi accertamenti tecnici ed esente da vizi logico-giuridici ed avendo il CTU esaurientemente risposto alle osservazioni del CTP convenuta […]
In applicazione dei predetti principi il CTU, applicando la formula di Bankitalia, ha riscontrato usura originaria nel contratto di conto corrente ordinario mentre non ha rilevato alcun superamento del tasso soglia per i contratti di conto anticipi collegati ed ha accertato in € 119.920,86 il saldo a debito di […] Controparte_7
Analoghe considerazioni valgono per la domanda di risarcimento del danno pa- trimoniale, anch'essa priva vi ogni riscontro probatorio […]
Da quanto sopra detto, segnatamente dall'accertamento del saldo a debito del correntista, peraltro in misura pressochè analoga a quello risultante dal saldo banca, deriva altresì l'infondatezza della domanda di risoluzione dei contratti oggetto di lite non risultando a carico di parte convenuta alcun grave inadempimento […]
Per analoghe ragioni deve, infine, essere rigettata la domanda avanzata dall'attrice di accertamento dell'illegittimità della segnalazione in CR e dell'ordine can- cellazione con efficacia retroattiva.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/14 liquidato nei para- metri medi per tutte le fasi, seguono la soccombenza e sono, pertanto, poste a carico so- lidale delle parti attrici.
Analogamente, anche le spese della consulenza tecnica d'ufficio nei rapporti in- terni devono essere definitivamente poste a carico solidale degli attori”.
L'appello.
2. Proponevano appello e la Parte_1 Controparte_9
(quale società incorporante per fusione la , ri-
[...] Controparte_7 tenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, formulando i seguenti motivi di impugna- zione:
1) errata attribuzione al Sig. dell'avvenuta proposizione di una domanda di ri- Pt_1 petizione di indebito;
omessa pronuncia sulla domanda del Sig. di nullità della fi- Pt_1 deiussione omnibus;
6
2) condivisione da parte del Tribunale delle errate conclusioni della CTU con con- seguente errata rettifica del saldo contabile;
3) errata regolamentazione delle spese processuali
Per tali ragioni veniva formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della
contro
- parte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio che conte- Controparte_2 stava le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Interveniva in giudizio tramite la procuratrice Controparte_3 CP_4 nella dichiarata qualità di successore nel diritto controverso ex 111 c.p.c., quale
[...] cessionaria del credito già di Controparte_2
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza at- tività istruttoria, veniva trattenuta in decisione in data 11 aprile 2014, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
La contestazione di parte appellante in ordine alla legittimazione di CP_3
è infondata: nella fattispecie la cessione del credito, oltre a trovare riscontro
[...] nell'avviso ex 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale con rinvio ad analitico elenco dei crediti consultabile via internet, trova riscontro e conferma nell'atteggiamento pro- cessuale della cedente già costituita in Controparte_2 giudizio e che non ha contestato l'avvenuta cessione.
Nel merito l'appello è parzialmente fondato, nei limiti di seguito precisati.
3. Con il primo motivo (“errata attribuzione al Sig. dell'avvenuta proposizione Pt_1 di una domanda di ripetizione di indebito;
omessa pronuncia sulla domanda del Sig. di nullità della fideiussione omnibus”) parte appellante in sintesi lamenta che il Tri- Pt_1 bunale abbia generalmente dichiarato la “carenza di legittimazione attiva di Pt_1
(vedi dispositivo in precedenza trascritto), senza considerare che, pur in assenza di
[...] corresponsione somme, il fideiussore aveva comunque un interesse, al pari della società correntista debitore principale, alla rideterminazione del saldo e senza pronunziarsi 7
sull'autonoma domanda di nullità della fideiussione (vedi punto 9 atto di citazione : “In merito, infine, alle fideiussioni rilasciate dal sig. , si vuole evidenziare co- Parte_1 me le stesse siano invalide ed inefficaci in quanto la clausola che rende i fideiussori ob- bligati per tutti i debiti presenti e futuri dell'obbligato principale comporta la violazio- ne dei principi di correttezza e buona fede […] Inoltre, sempre in tema di fidejussione, occorre verificare, previa esibizione da parte della banca delle garanzie rilasciate, lo schema contrattuale utilizzato rispetto alla violazione della libertà concorrenziale (art. 2 della Legge n. 287/1990). In particolare, la questione rilevante attiene al profilo dell'invalidità del negozio fideiussorio sottoscritto tra la banca e il garante”).
Il motivo è parzialmente fondato.
Come osservato dal Tribunale è pacifico che il correntista, anche in assenza di un diritto alla ripetizione di somme, “ha comunque un interesse di sicura consistenza a che si accerti, prima della chiusura del conto, la nullità o validità delle clausole anatocisti- che, l'esistenza o meno di addebiti illegittimi operati in proprio danno e, da ultimo, l'en- tità del saldo (parziale) ricalcolato, depurato delle appostazioni che non potevano aver luogo” (vedi tra le altre Cassazione civile sez. I, 24/07/2023, n.22007); tale interesse de- ve riconoscersi anche al garante fideiussore, specie a fronte di un saldo banca negativo e della comunicazione della banca, inviata anche al fideiussore, di revoca degli affidamenti e intimazione di provvedere alla “sollecita copertura dell'esposizione di c/c ed alla si- stemazione degli anticipi scaduti” (vedi missiva del 24 febbraio 2020, doc. 7 di parte at- trice in primo grado).
Il Tribunale doveva quindi ritenere l'interesse e la legittimazione ad agire anche di quale fideiussore, almeno con riferimento alla rideterminazione del saldo. Parte_1
E' vero che il Tribunale ha omesso di pronunziarsi sulla domanda di nullità della fideiussione, ma tale domanda non può comunque trovare accoglimento.
Parte attrice in primo grado aveva allegato la qualità di fideiussore di Parte_1 ma non aveva prodotto il relativo contratto;
non era stato depositato il provvedimento della Banca di Italia n. 55 del 2005 (invero neppure evocato) né il relativo schema ABI;
era stata genericamente dedotta la necessità di “verificare” “lo schema contrattuale uti- lizzato rispetto alla violazione della libertà concorrenziale (art. 2 della Legge n. 8
287/1990)”. Il contratto di fideiussione è stato prodotto poi dalla banca convenuta, dopo i termini ex 183 c.p.c. nell'ambito dell'ordine esibizione ex 210 c.p.c.; mai è stato prodot- to il provvedimento della Banca di Italia invocato nell'atto di appello ed il relativo sche- ma ABI.
E' stato più volte chiarito dai giudici di legittimità che la rilevazione, anche ufficio- sa, della nullità è ammissibile nei limiti in cui siano state ritualmente dedotti in contrad- dittorio gli elementi fattuali sottesi e tempestivamente acquisiti al giudizio gli elementi necessari all'accertamento della invalidità (vedi, con specifico riferimento alla nullità delle fideiussioni, anche in motivazione tra le più recenti Cassazione civile sez. I,
22/04/2024, n.10712: occorre “evitare che l'esercizio di un potere officioso consenta alle parti di rimettersi in pista - per così dire - quando i fatti costitutivi del lamentato vizio negoziale da esaminare ex officio avrebbero potuto e dovuto essere tempestivamente allegati, onde consentire al giudice la necessaria valutazione in diritto. Qualora i fatti costitutivi della dedotta nullità negoziale non risultino già allegati in toto dalla parte che la invoca successivamente, difatti, non è consentito al giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, procedere d'ufficio a tali accertamenti, la rilevabilità officiosa della nullità essendo circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 20713 del 2023 e Cass. n. 5478 del 2024)”; Cassa- zione civile sez. III, 11/07/2023, n.19714; Cassazione civile sez. III, 17/07/2023, n.20713
: “risulta, pertanto, conforme a diritto (e rispettosa dei principi affermati dalle Sezioni
Unite di questa Corte con la già ricordata sentenza n. 26242 del 2014) la decisione oggi impugnata nella parte in cui viene evidenziato come sia mancata, nella specie, l'allega- zione di un fatto decisivo, per non avere gli odierni ricorrenti tempestivamente prodot- to (in realtà, mai prodotto), davanti alla Corte d'appello -posto che anche in sede odierna nulla dicono sul punto- il modello ABI, allo scopo di consentire il dovuto con- fronto con il contratto di fideiussione stipulato. […] In altri termini, gli elementi di fatto che sono necessari al giudice per esaminare la fondatezza dell'eccezione di nullità de- vono essere tempestivamente allegati e provati, altrimenti determinandosi la situazio- ne paradossale per cui il rilievo anche officioso finirebbe col tradursi in un meccanismo di aggiramento delle regole sul contraddittorio e di correttezza processuale”). 9
4. Con il secondo motivo (“condivisione da parte del Tribunale delle errate conclu- sioni della CTU con conseguente errata rettifica del saldo contabile”) parte appellante lamenta che il giudice di primo grado non abbia scomputato gli importi correlati all'usura originaria, pure riscontrata dal CTU con riferimento al contratto del rapporto anticipi n. 92063617 del 11.05.2017 (vedi atto di appello: “come riportato nel prospetto a pag. 23 della Relazione finale – risultava che la aveva applicato, sin dall'origine CP_2 del rapporto, un Tasso complessivo (8,55%) superiore al Tasso Soglia (8,48%), alla quale quindi avrebbe dovuto conseguire saldo contabile inferiore di €13.397,30 in en- trambe le ipotesi di calcolo elaborate dal CTU. In ragione di tale rilevata usura origi- naria del tasso di interesse, il CTU e conseguentemente il Tribunale, avrebbe dovuto stornare, anche per il rapporto anticipi n. 92063617, tutte le competenze e gli interessi addebitati in c/c, riconoscendo così in favore della società correntista l'ulteriore som- ma di € 13.397,30, come da tabella che segue”).
Il motivo è fondato.
In effetti, il CTU, pur indicando a pag. 23 della relazione : “il sottoscritto ha prov- veduto a confrontare i tassi complessivamente pattuiti nei contratti disponibili agli atti con le relative soglie di usura […] I tassi complessivi dei contratti dei rapporti anticipi non sono mai risultati al di sopra delle soglie di usura”, poi riporta una tabella dalla quale emerge che, con riferimento alla lettera/contratto del rapporto anticipi n.
92063617 del 11.05.2017, i tassi pattuiti (complessivo 8,55%) risultavano ab origine su- periori alla soglia usura di riferimento (8,48%):
Devono quindi escludersi, per il periodo di riferimento, gli addebiti sul c/c n.
23280 a titolo di “interessi e competenze su anticipi” indicati da parte appellante nella 10
tabella, confermati negli estratti conto trimestrali: vedi tabella parte appellante;
vedi, ad esempio, estratti conto del quarto trimestre 2017, primo trimestre 2018
Il saldo del c/c n. 23280 al 7 ottobre 2020 deve quindi essere rideterminato in - €
106.523,56, a debito del correntista (saldo da CTU recepito in sentenza: - € 119.920,86 a debito del correntista;
addebiti illegittimi per usura originaria conto anticipi nel periodo indicato € 13.397,30; saldo ricalcolato - € 106.523,56), rispetto ad un saldo banca di € -
121.412,44 a debito del correntista.
5. Il terzo motivo, relativo alla condanna delle spese del giudizio di primo grado, è assorbito dalla necessità di procedere comunque a nuova ripartizione a seguito della ri- forma parziale.
6. “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugna- ta, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito te- 11
nendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale” (ve- di tra le altre Cassazione civile sez. II - 23/02/2022, n. 5890 ; Cassazione civile sez. II -
03/09/2021, n. 23877).
Avuto riguardo alla parziale soccombenza reciproca (con rigetto delle domande ini- zialmente formulate di risarcimento danni, illegittimità della segnalazione alla centrale rischi, nullità della fideiussione), alla rideterminazione relativamente modesta del saldo del conto corrente, comunque a debito del correntista, alla circostanza che il CTP di par- te attrice non aveva formulato osservazioni alla bozza della CTU in primo grado, sussi- stono i motivi per la compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi di giudizio, con ripartizione al 50% tra parte attrice e parte convenuta in primo grado delle spese di
CTU.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni con- traria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da Parte_1
e nei confronti di Parte_2 [...]
con l'intervento di avverso la sentenza n. Controparte_2 Controparte_3
152/2022 del Tribunale di Siena pubblicata il 19/02/2022, così provvede
IN PARZIALE RIFORMA della sentenza impugnata
- dichiara la legittimazione ad agire del fideiussore Parte_1
- rigetta la domanda di nullità della fideiussione;
- ridetermina il saldo del c/c n. 23280 al 7 ottobre 2020 in - € 106.523,56, a debito del correntista;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese dei due gradi di giudizio;
pone definitivamente le spese di CTU di primo grado al 50% tra parte attrice e parte convenuta.
Così deciso nella camera di consiglio del 3 luglio 2024
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Dott Luigi Nannipieri Dott. Anna Primavera 12
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
N. R.G. 558/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott. Anna Primavera Presidente Dott. Luigi Nannipieri Consigliere relatore Dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 558/2022 con OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario) promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), quale società incorporante per fusione la
[...] P.IVA_1 [...]
, con il patrocinio dell'avv. PALMISA CP_1 Parte_3 P.IVA_2
ANDREA
APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresen- Controparte_2 P.IVA_3
APPELLATO
(C.F. ) tramite la procuratrice Controparte_3 P.IVA_4 Controparte_4
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. SARDI RENATO P.IVA_5
INTERVENUTO
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO: sentenza n. 152/2022 del Tribunale di Siena pubblicata il 19/02/2022
CONCLUSIONI 2
In data 11 aprile 2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante Parte_1 Pt_2 Parte_2
:
[...]
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze adita, in accoglimento del presente appel- lo, preliminarmente sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ed in ri- forma di questa:
- assumere in sentenza il ricalcolo di cui a pag. 29 della CTU definitiva del giudizio di prime cure (All. 3), con saldo contabile di €-113.552,07, riconoscendo in favore della l'ulteriore somma di €13.397,30 a titolo di commissioni ed interessi Parte_2 non dovuti per il conto anticipi n. 92063617, stante la rilevata usura originaria di detto rapporto, e, per l'effetto, accertare e dichiarare un saldo finale a debito della
[...]
di €-100.154,77, ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di Pt_2 zia;
- accertare e dichiarare la nullità totale, ovvero parziale, della fideiussione omnibus ri- Contr lasciata dal Sig. in favore di per tutti i motivi esposti in narrativa, e, per l'ef- Pt_1 Contr fetto, dichiarare la liberazione del medesimo, con condanna di alla rifusione in suo favore delle spese del doppio grado di giudizio;
Contr
- compensare le spese del giudizio di primo grado tra la e in vir- Parte_2 Contr tù della soccombenza reciproca, ponendo in solido anche di le spese di CTU, con condanna, in ogni caso, dell'appellata alle spese del presente di giudizio in favo- re della . Parte_2
Per la parte appellata Controparte_6
[...]
Perché Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta, rigettare integralmente l'appello, le domande, le istanze, ivi com- presa quella di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ed i mo- tivi tutti proposti dalla Società di diritto statunitense Parte_2
e dal Sig. con atto di citazione notificato via pec il 24/03/2022, perché del Parte_1 tutto ed i tto ed in diritto, per le eccezioni ed i motivi tutti proposti dalla
, con conseguente conferma integrale della sen- Controparte_2 le di Siena, in composizione monocratica in per- sona della Dott.ssa Giulia Capannoli, il 15/02/2022, pubblicata il 19/02/2022 e notifi- cata il 28/02/2022. Vittoria di spese e compensi difensivi anche del presente grado di giudizio.”.
Per la parte intervenuta Controparte_3
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, previa ogni declaratoria ritenuta di giustizia, ogni avversa domanda, istanza ed eccezione respinta, in via principale: rigettare integralmente l'appello, le domande, le istanze, ivi compresa quella di sospen- sione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ed i motivi tutti proposti dalla Società di diritto statunitense e dal Sig. Parte_2 Parte_4 3
simo con atto di citazione notificato via pec il 24/03/2022, perché del tutto infondati, in fatto ed in diritto, con conseguente conferma integrale della sentenza n. 152/2022 emessa dal Tribunale di Siena, in composizione monocratica in persona della Dott.ssa Giulia Capannoli, il 15/02/2022, pubblicata il 19/02/2022 e notificata il 28/02/2022; in ogni caso: con vittoria di spese e compensi difensivi anche del presente grado di giu- dizio.
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
1. (poi fusa per incorporazione in Controparte_7 [...]
) e convenivano davanti al Tribunale di Controparte_8 Parte_1
Siena esponendo : Controparte_2
- che la società era titolare del c/c affidato n. 23280, con correlato conto anticipi;
- che si era reso fideiussore della società; Parte_1
- che la banca aveva operato vari addebiti illegittimi per interessi, commissioni;
- che la fideiussione rilasciata era nulla e comunque il fideiussore doveva ritenersi liberato.
Parte attrice chiedeva la ripetizione delle somme illegittimamente addebitate o co- munque la rideterminazione del saldo del rapporto di conto corrente, la revoca della se- gnalazione alla centrale rischi, il risarcimento dei danni, dichiararsi la nullità della fi- deiussione o comunque la liberazione del fideiussore.
Si costituiva in giudizio eccependo Controparte_2 in via preliminare il difetto di legittimazione attiva del fideiussore, chiedendo comunque il rigetto delle domande.
Istruita la causa con documenti, CTU contabile, il Tribunale di Siena con sentenza n. 152/2022 pubblicata il 19/02/2022 così statuiva :
“dichiara la carenza di legittimazione attiva di Parte_1 accertata l'illegittimità delle pattuizioni contrattuali come in parte narrativa ac- certa in € 119.920,86 il saldo a debito di Distribuzione Parte_3 rigetta il resto;
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condanna e in solido alla rifusione in favore Controparte_7 Parte_1 di le spese di lite che liquida in € 13.430,00 per Controparte_2 compensi oltre rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e CPA se per legge;
pone le spese di CTU definitivamente a carico solidale di e Controparte_7
Parte_1
Per quanto ancora rileva in questa sede osservava il Tribunale:
“Sin dall'atto di citazione la banca convenuta ha eccepito la carenza di legittima- zione attiva del fideiussore per difetto di legittimazione attiva e di titolarità del diritto sostanziale a tutela del quale ha agito giudizialmente in proprio.
L'eccezione è fondata e merita accoglimento. […]
Il garante, perciò, non può sostituirsi alla posizione del debitore principale per proporre delle azioni che spetterebbero soltanto allo stesso, per cui deve escludersi che, nel caso di specie, possa proporre e fare propria l'azione di ripetizione di Parte_1 indebito proposta dalla società. […]
Parte convenuta ha eccepito l'inammissibilità dell'azione di ripetizione in man- canza di prova di pagamenti ed essendo il conto corrente ancora aperto ritenendo, inoltre, inammissibile la collegata domanda di accertamento del saldo.
In ordine a tale ultimo aspetto, la scrivente ritiene l'ammissibilità della domanda di accertamento negativo e rettifica del saldo del conto corrente nel caso di conto cor- rente ancora in essere, dandosi continuità all'orientamento espresso da ampia giuri- sprudenza di merito (cfr. App. Torino, 9.4.2019, App. Torino, 23.9.2019, Trib. Torino, 2 luglio 2015, n. 4789; Trib. Monza 14.3.2017; Trib. Padova 23.1.2018).
Anche a conto ancora aperto il cliente ha, infatti, titolo e interesse a proporre azione di accertamento negativo, intesa a ottenere: a) la dichiarazione di nullità delle clausole contrattuali illegittime;
b) l'accertamento delle somme addebitate dalla banca
(a titolo di interesse commissione spesa) in base alla clausola nulla o comunque in di- fetto di una conforme previsione contrattuale;
c) infine, lo storno dell'annotazione in- debita, col conseguente ricalcolo dei rapporti di dare/avere (Cass. 21646/18) […]
Rinunciata l'eccezione di carenza di forma scritta dei contratti, parte attrice ha insistito nelle altre contestazioni circa l'illegittimità delle clausole contrattuali. Ai fini 5
dell'accertamento del rapporto dare/avere dalle parti è stata disposta CTU le cui con- clusioni vengono fatte proprie dalla giudicante, essendo frutto di precisi accertamenti tecnici ed esente da vizi logico-giuridici ed avendo il CTU esaurientemente risposto alle osservazioni del CTP convenuta […]
In applicazione dei predetti principi il CTU, applicando la formula di Bankitalia, ha riscontrato usura originaria nel contratto di conto corrente ordinario mentre non ha rilevato alcun superamento del tasso soglia per i contratti di conto anticipi collegati ed ha accertato in € 119.920,86 il saldo a debito di […] Controparte_7
Analoghe considerazioni valgono per la domanda di risarcimento del danno pa- trimoniale, anch'essa priva vi ogni riscontro probatorio […]
Da quanto sopra detto, segnatamente dall'accertamento del saldo a debito del correntista, peraltro in misura pressochè analoga a quello risultante dal saldo banca, deriva altresì l'infondatezza della domanda di risoluzione dei contratti oggetto di lite non risultando a carico di parte convenuta alcun grave inadempimento […]
Per analoghe ragioni deve, infine, essere rigettata la domanda avanzata dall'attrice di accertamento dell'illegittimità della segnalazione in CR e dell'ordine can- cellazione con efficacia retroattiva.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/14 liquidato nei para- metri medi per tutte le fasi, seguono la soccombenza e sono, pertanto, poste a carico so- lidale delle parti attrici.
Analogamente, anche le spese della consulenza tecnica d'ufficio nei rapporti in- terni devono essere definitivamente poste a carico solidale degli attori”.
L'appello.
2. Proponevano appello e la Parte_1 Controparte_9
(quale società incorporante per fusione la , ri-
[...] Controparte_7 tenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, formulando i seguenti motivi di impugna- zione:
1) errata attribuzione al Sig. dell'avvenuta proposizione di una domanda di ri- Pt_1 petizione di indebito;
omessa pronuncia sulla domanda del Sig. di nullità della fi- Pt_1 deiussione omnibus;
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2) condivisione da parte del Tribunale delle errate conclusioni della CTU con con- seguente errata rettifica del saldo contabile;
3) errata regolamentazione delle spese processuali
Per tali ragioni veniva formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della
contro
- parte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio che conte- Controparte_2 stava le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Interveniva in giudizio tramite la procuratrice Controparte_3 CP_4 nella dichiarata qualità di successore nel diritto controverso ex 111 c.p.c., quale
[...] cessionaria del credito già di Controparte_2
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza at- tività istruttoria, veniva trattenuta in decisione in data 11 aprile 2014, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
La contestazione di parte appellante in ordine alla legittimazione di CP_3
è infondata: nella fattispecie la cessione del credito, oltre a trovare riscontro
[...] nell'avviso ex 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale con rinvio ad analitico elenco dei crediti consultabile via internet, trova riscontro e conferma nell'atteggiamento pro- cessuale della cedente già costituita in Controparte_2 giudizio e che non ha contestato l'avvenuta cessione.
Nel merito l'appello è parzialmente fondato, nei limiti di seguito precisati.
3. Con il primo motivo (“errata attribuzione al Sig. dell'avvenuta proposizione Pt_1 di una domanda di ripetizione di indebito;
omessa pronuncia sulla domanda del Sig. di nullità della fideiussione omnibus”) parte appellante in sintesi lamenta che il Tri- Pt_1 bunale abbia generalmente dichiarato la “carenza di legittimazione attiva di Pt_1
(vedi dispositivo in precedenza trascritto), senza considerare che, pur in assenza di
[...] corresponsione somme, il fideiussore aveva comunque un interesse, al pari della società correntista debitore principale, alla rideterminazione del saldo e senza pronunziarsi 7
sull'autonoma domanda di nullità della fideiussione (vedi punto 9 atto di citazione : “In merito, infine, alle fideiussioni rilasciate dal sig. , si vuole evidenziare co- Parte_1 me le stesse siano invalide ed inefficaci in quanto la clausola che rende i fideiussori ob- bligati per tutti i debiti presenti e futuri dell'obbligato principale comporta la violazio- ne dei principi di correttezza e buona fede […] Inoltre, sempre in tema di fidejussione, occorre verificare, previa esibizione da parte della banca delle garanzie rilasciate, lo schema contrattuale utilizzato rispetto alla violazione della libertà concorrenziale (art. 2 della Legge n. 287/1990). In particolare, la questione rilevante attiene al profilo dell'invalidità del negozio fideiussorio sottoscritto tra la banca e il garante”).
Il motivo è parzialmente fondato.
Come osservato dal Tribunale è pacifico che il correntista, anche in assenza di un diritto alla ripetizione di somme, “ha comunque un interesse di sicura consistenza a che si accerti, prima della chiusura del conto, la nullità o validità delle clausole anatocisti- che, l'esistenza o meno di addebiti illegittimi operati in proprio danno e, da ultimo, l'en- tità del saldo (parziale) ricalcolato, depurato delle appostazioni che non potevano aver luogo” (vedi tra le altre Cassazione civile sez. I, 24/07/2023, n.22007); tale interesse de- ve riconoscersi anche al garante fideiussore, specie a fronte di un saldo banca negativo e della comunicazione della banca, inviata anche al fideiussore, di revoca degli affidamenti e intimazione di provvedere alla “sollecita copertura dell'esposizione di c/c ed alla si- stemazione degli anticipi scaduti” (vedi missiva del 24 febbraio 2020, doc. 7 di parte at- trice in primo grado).
Il Tribunale doveva quindi ritenere l'interesse e la legittimazione ad agire anche di quale fideiussore, almeno con riferimento alla rideterminazione del saldo. Parte_1
E' vero che il Tribunale ha omesso di pronunziarsi sulla domanda di nullità della fideiussione, ma tale domanda non può comunque trovare accoglimento.
Parte attrice in primo grado aveva allegato la qualità di fideiussore di Parte_1 ma non aveva prodotto il relativo contratto;
non era stato depositato il provvedimento della Banca di Italia n. 55 del 2005 (invero neppure evocato) né il relativo schema ABI;
era stata genericamente dedotta la necessità di “verificare” “lo schema contrattuale uti- lizzato rispetto alla violazione della libertà concorrenziale (art. 2 della Legge n. 8
287/1990)”. Il contratto di fideiussione è stato prodotto poi dalla banca convenuta, dopo i termini ex 183 c.p.c. nell'ambito dell'ordine esibizione ex 210 c.p.c.; mai è stato prodot- to il provvedimento della Banca di Italia invocato nell'atto di appello ed il relativo sche- ma ABI.
E' stato più volte chiarito dai giudici di legittimità che la rilevazione, anche ufficio- sa, della nullità è ammissibile nei limiti in cui siano state ritualmente dedotti in contrad- dittorio gli elementi fattuali sottesi e tempestivamente acquisiti al giudizio gli elementi necessari all'accertamento della invalidità (vedi, con specifico riferimento alla nullità delle fideiussioni, anche in motivazione tra le più recenti Cassazione civile sez. I,
22/04/2024, n.10712: occorre “evitare che l'esercizio di un potere officioso consenta alle parti di rimettersi in pista - per così dire - quando i fatti costitutivi del lamentato vizio negoziale da esaminare ex officio avrebbero potuto e dovuto essere tempestivamente allegati, onde consentire al giudice la necessaria valutazione in diritto. Qualora i fatti costitutivi della dedotta nullità negoziale non risultino già allegati in toto dalla parte che la invoca successivamente, difatti, non è consentito al giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, procedere d'ufficio a tali accertamenti, la rilevabilità officiosa della nullità essendo circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 20713 del 2023 e Cass. n. 5478 del 2024)”; Cassa- zione civile sez. III, 11/07/2023, n.19714; Cassazione civile sez. III, 17/07/2023, n.20713
: “risulta, pertanto, conforme a diritto (e rispettosa dei principi affermati dalle Sezioni
Unite di questa Corte con la già ricordata sentenza n. 26242 del 2014) la decisione oggi impugnata nella parte in cui viene evidenziato come sia mancata, nella specie, l'allega- zione di un fatto decisivo, per non avere gli odierni ricorrenti tempestivamente prodot- to (in realtà, mai prodotto), davanti alla Corte d'appello -posto che anche in sede odierna nulla dicono sul punto- il modello ABI, allo scopo di consentire il dovuto con- fronto con il contratto di fideiussione stipulato. […] In altri termini, gli elementi di fatto che sono necessari al giudice per esaminare la fondatezza dell'eccezione di nullità de- vono essere tempestivamente allegati e provati, altrimenti determinandosi la situazio- ne paradossale per cui il rilievo anche officioso finirebbe col tradursi in un meccanismo di aggiramento delle regole sul contraddittorio e di correttezza processuale”). 9
4. Con il secondo motivo (“condivisione da parte del Tribunale delle errate conclu- sioni della CTU con conseguente errata rettifica del saldo contabile”) parte appellante lamenta che il giudice di primo grado non abbia scomputato gli importi correlati all'usura originaria, pure riscontrata dal CTU con riferimento al contratto del rapporto anticipi n. 92063617 del 11.05.2017 (vedi atto di appello: “come riportato nel prospetto a pag. 23 della Relazione finale – risultava che la aveva applicato, sin dall'origine CP_2 del rapporto, un Tasso complessivo (8,55%) superiore al Tasso Soglia (8,48%), alla quale quindi avrebbe dovuto conseguire saldo contabile inferiore di €13.397,30 in en- trambe le ipotesi di calcolo elaborate dal CTU. In ragione di tale rilevata usura origi- naria del tasso di interesse, il CTU e conseguentemente il Tribunale, avrebbe dovuto stornare, anche per il rapporto anticipi n. 92063617, tutte le competenze e gli interessi addebitati in c/c, riconoscendo così in favore della società correntista l'ulteriore som- ma di € 13.397,30, come da tabella che segue”).
Il motivo è fondato.
In effetti, il CTU, pur indicando a pag. 23 della relazione : “il sottoscritto ha prov- veduto a confrontare i tassi complessivamente pattuiti nei contratti disponibili agli atti con le relative soglie di usura […] I tassi complessivi dei contratti dei rapporti anticipi non sono mai risultati al di sopra delle soglie di usura”, poi riporta una tabella dalla quale emerge che, con riferimento alla lettera/contratto del rapporto anticipi n.
92063617 del 11.05.2017, i tassi pattuiti (complessivo 8,55%) risultavano ab origine su- periori alla soglia usura di riferimento (8,48%):
Devono quindi escludersi, per il periodo di riferimento, gli addebiti sul c/c n.
23280 a titolo di “interessi e competenze su anticipi” indicati da parte appellante nella 10
tabella, confermati negli estratti conto trimestrali: vedi tabella parte appellante;
vedi, ad esempio, estratti conto del quarto trimestre 2017, primo trimestre 2018
Il saldo del c/c n. 23280 al 7 ottobre 2020 deve quindi essere rideterminato in - €
106.523,56, a debito del correntista (saldo da CTU recepito in sentenza: - € 119.920,86 a debito del correntista;
addebiti illegittimi per usura originaria conto anticipi nel periodo indicato € 13.397,30; saldo ricalcolato - € 106.523,56), rispetto ad un saldo banca di € -
121.412,44 a debito del correntista.
5. Il terzo motivo, relativo alla condanna delle spese del giudizio di primo grado, è assorbito dalla necessità di procedere comunque a nuova ripartizione a seguito della ri- forma parziale.
6. “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugna- ta, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito te- 11
nendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale” (ve- di tra le altre Cassazione civile sez. II - 23/02/2022, n. 5890 ; Cassazione civile sez. II -
03/09/2021, n. 23877).
Avuto riguardo alla parziale soccombenza reciproca (con rigetto delle domande ini- zialmente formulate di risarcimento danni, illegittimità della segnalazione alla centrale rischi, nullità della fideiussione), alla rideterminazione relativamente modesta del saldo del conto corrente, comunque a debito del correntista, alla circostanza che il CTP di par- te attrice non aveva formulato osservazioni alla bozza della CTU in primo grado, sussi- stono i motivi per la compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi di giudizio, con ripartizione al 50% tra parte attrice e parte convenuta in primo grado delle spese di
CTU.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni con- traria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da Parte_1
e nei confronti di Parte_2 [...]
con l'intervento di avverso la sentenza n. Controparte_2 Controparte_3
152/2022 del Tribunale di Siena pubblicata il 19/02/2022, così provvede
IN PARZIALE RIFORMA della sentenza impugnata
- dichiara la legittimazione ad agire del fideiussore Parte_1
- rigetta la domanda di nullità della fideiussione;
- ridetermina il saldo del c/c n. 23280 al 7 ottobre 2020 in - € 106.523,56, a debito del correntista;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese dei due gradi di giudizio;
pone definitivamente le spese di CTU di primo grado al 50% tra parte attrice e parte convenuta.
Così deciso nella camera di consiglio del 3 luglio 2024
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Dott Luigi Nannipieri Dott. Anna Primavera 12
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.