Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 05/03/2025, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3424/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa Margherita Sitongia- nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Alfonso Romanello;
Parte_1
e
, con l'assistenza e Controparte_1
difesa dell'avv. Marcello Carnovale;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 12.9.2018, parte ricorrente ha convenuto l' CP_2
chiedendo di accertare il periodo di contribuzione da lavoro dipendente agricolo dal
4.6.1971 al 31.12.1971 per 179 giornate con qualifica di OTD.
Al riguardo, ha dedotto:
1) di essere iscritto nell'elenco dei salariati fissi per l'anno 1971, avendo lavorato come bracciante agricolo dal 4.6.1971 al 31.12.1971 per 179 giornate non risultanti, però, dall'estratto previdenziale dell' ; CP_2
2) di aver presentato un'istanza di verifica/rettifica che l' di EN (dove ha sede CP_2
l'azienda presso cui ha lavorato) ha respinto in data 24.1.2017; Parte_2
3) di aver inutilmente presentato, in data 4.7.2018, ricorso amministrativo.
Costituitasi la parte resistente, ha formulato eccezioni preliminari. Nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda promossa, per omessa prova dello status di bracciante agricolo vantato e per l'accertata irregolarità del dedotto rapporto in agricoltura, disconosciuto per gli anni 1971 e 1972 con elenco variazione del 1973.
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già matura per la decisione innanzi ad altro magistrato, è stata riassegnata a questo giudice in data
11.2.2025, in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. N. 50 decreto n.
2 del 28.1.2025.
2. Con efficacia assorbente delle ulteriori eccezioni pure sollevate da parte resistente, il ricorso va rigettato.
È necessario premettere che l'accertamento del diritto richiesto presuppone la prova di un rapporto di lavoro subordinato in agricoltura.
Sul piano dell'efficacia dell'iscrizione negli elenchi ai fini della prova del requisito sostanziale della prestazione della richiesta attività lavorativa in regime di subordinazione, si osserva che l'iscrizione e il certificato sostitutivo, così come le altre analoghe attestazioni della pubblica amministrazione, non integrano una prova legale
(salvo che nei ristretti limiti di contenuto di cui all'art. 2700 c.c.) e neanche possono a rigore ritenersi assistiti da una presunzione di legittimità, e possono invece essere liberamente valutati dal giudice.
Parte ricorrente non produce l'elenco dei braccianti agricoli del comune di residenza per l'anno in questione né risulta ex actis la cancellazione.
Al fine di provare lo svolgimento di attività lavorativa in agricoltura ha prodotto certificato del centro per l'impiego di Corigliano Calabro in cui si attesa che il ricorrente
“risulta avere avuto la seguente iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli residenti nel comune di Corigliano Calabro: elenco principale dei salariati fissi anno 1971 pag. 7 n. 118 – gg 179 dal 4.6.1971 al 31.12.1971”.
Detto certificato ha valore meramente indiziario in quanto non costituisce atto pubblico e in mancanza di ulteriori elementi di prova non consente di ritenere sufficientemente assolto l'onere probatorio.
3. La difficoltà di accertamento della vicenda fattuale controversa, molto risalente nel tempo, induce a disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
- rigetta la domanda;
- compensa le spese di lite.
Castrovillari, 5.3.2025
La Giudice del Lavoro
2 (dr.ssa Margherita Sitongia)
Sentenza redatta con la collaborazione del dott. Nilo Rizzo – Funzionario addetto all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
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