Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVII, sentenza 11/02/2026, n. 872
CGT2
Sentenza 11 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Inammissibilità per giudicato esterno

    La Corte ha ritenuto che il primo giudice abbia motivato sull'inammissibilità del ricorso per violazione del principio del ne bis in idem per tutte le cartelle già oggetto di precedenti giudizi. L'appellante non ha dimostrato che le cartelle impugnate in primo grado non fossero le stesse di quelle già oggetto dei precedenti giudizi. Pertanto, si conferma l'inammissibilità della domanda.

  • Rigettato
    Prescrizione della pretesa erariale

    L'appellante si è limitato a svolgere una generica argomentazione riguardante la prescrizione senza indicare il tributo oggetto di contestazione né i termini di prescrizione. Pertanto, le doglianze sono infondate.

  • Rigettato
    Riforma della pronuncia sulle spese di giudizio

    Il giudice di prime cure ha correttamente applicato il principio della soccombenza, che va confermato anche in questa sede. Le spese del grado sono state liquidate in euro 4.200,00 oltre oneri ed accessori.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVII, sentenza 11/02/2026, n. 872
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 872
    Data del deposito : 11 febbraio 2026

    Testo completo