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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVII, sentenza 11/02/2026, n. 872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 872 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 872/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 17, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SESSA SABATO, Presidente
IA AN, EL
FRETTONI FRANCESCO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2510/2024 depositato il 21/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6332/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 25
e pubblicata il 13/05/2024
Atti impositivi:
- PIGNORAMENTO n. 097/2022/116908 TRIBUTI VARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150044444576000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160062418934000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160100217669000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170015714418000 ALTRO - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170138152251000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170230230036000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170248251820000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180071654507000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180112231518000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190148865312000 ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK7IPPD00419/2017 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180061187757000 ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK7043400215/2017 ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK7043400217/2017 ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK71/2018 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200090583205000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210078555452000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220051186848000 ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 345/2026 depositato il
26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna la sentenza n.6332/2024 del 22/04/2024 con cui la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma ha dichiarato inammissibile il ricorso con riferimento a tutte le cartelle impugnate tranne per le cartelle nn. 09720180061187757000, 09720200090583205000, 09720210078555452000 e
09720220051186848000 per le quali lo ha rigettato, in quanto regolarmente notificate e pertanto non prescritte. Propone appello sostenendo la nullità della sentenza per omessa motivazione nonchè
l'intervenuta prescrizione della pretesa erariale e la riforma della pronuncia sulle spese di giudizio. Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle entrate chiedendo il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato. Non ritiene la Corte che la sentenza impugnata sia priva di motivazione. Invero il primo giudice ha chiaramente motivato sull'inammissibilità del ricorso per violazione del principio del ne bis in idem per tutte le cartelle già oggetto di precedenti giudizi e ha poi rigettato la domanda avente ad oggetto le quattro cartelle specificamente indicate nella sentenza, ritenendole regolarmente notificate. Ha poi rigettato l'eccezione di prescrizione in quanto infondata. Ritiene la Corte che le doglianze dell'appellante siano infondate sotto entrambe i profili. Invero, per quanto riguarda l'inammissibilità del ricorso dichiarata dal primo giudice, l'appellante non ha affatto dimostrato, anche in questo grado di giudizio, che le cartelle impugnate in primo grado non fossero le stesse di quelle già oggetto dei precedenti giudizi, come invece argomentato dal giudice di prime cure. Deve, conseguentemente, essere confermata l'inammissibilità della domanda in quanto avente ad oggetto cartelle di pagamento già impugnate e rigettate in precedenti giudizi. In merito alle quattro cartelle impugnate ex novo nel giudizio di primo grado l'appellante si è limitato a svolgere una generica argomentazione riguardante la prescrizione senza neanche indicare quale tributo esse avessero ad oggetto. L'appellante avrebbe dovuto innanzitutto indicare il tributo oggetto di contestazione e in secondo luogo avrebbe dovuto indicare, in maniera precisa, i termini di prescrizione riguardanti ciascun tributo oggetto delle quattro cartelle onde consentire la verifica del decorso del termine di prescrizione. Di tutto ciò nell'appello non vi è alcuna traccia e pertanto anche in questo grado le doglianze del contribuente non possono che essere ritenute infondate. Quanto alle spese il giudice di prime cure ha correttamente applicato il principio della soccombenza che peraltro va confermato anche in questa sede.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata. Condanna parte appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in euro 4.200,00 oltre oneri ed accessori di legge se dovuti.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 17, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SESSA SABATO, Presidente
IA AN, EL
FRETTONI FRANCESCO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2510/2024 depositato il 21/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6332/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 25
e pubblicata il 13/05/2024
Atti impositivi:
- PIGNORAMENTO n. 097/2022/116908 TRIBUTI VARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150044444576000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160062418934000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160100217669000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170015714418000 ALTRO - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170138152251000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170230230036000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170248251820000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180071654507000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180112231518000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190148865312000 ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK7IPPD00419/2017 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180061187757000 ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK7043400215/2017 ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK7043400217/2017 ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK71/2018 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200090583205000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210078555452000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220051186848000 ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 345/2026 depositato il
26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna la sentenza n.6332/2024 del 22/04/2024 con cui la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma ha dichiarato inammissibile il ricorso con riferimento a tutte le cartelle impugnate tranne per le cartelle nn. 09720180061187757000, 09720200090583205000, 09720210078555452000 e
09720220051186848000 per le quali lo ha rigettato, in quanto regolarmente notificate e pertanto non prescritte. Propone appello sostenendo la nullità della sentenza per omessa motivazione nonchè
l'intervenuta prescrizione della pretesa erariale e la riforma della pronuncia sulle spese di giudizio. Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle entrate chiedendo il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato. Non ritiene la Corte che la sentenza impugnata sia priva di motivazione. Invero il primo giudice ha chiaramente motivato sull'inammissibilità del ricorso per violazione del principio del ne bis in idem per tutte le cartelle già oggetto di precedenti giudizi e ha poi rigettato la domanda avente ad oggetto le quattro cartelle specificamente indicate nella sentenza, ritenendole regolarmente notificate. Ha poi rigettato l'eccezione di prescrizione in quanto infondata. Ritiene la Corte che le doglianze dell'appellante siano infondate sotto entrambe i profili. Invero, per quanto riguarda l'inammissibilità del ricorso dichiarata dal primo giudice, l'appellante non ha affatto dimostrato, anche in questo grado di giudizio, che le cartelle impugnate in primo grado non fossero le stesse di quelle già oggetto dei precedenti giudizi, come invece argomentato dal giudice di prime cure. Deve, conseguentemente, essere confermata l'inammissibilità della domanda in quanto avente ad oggetto cartelle di pagamento già impugnate e rigettate in precedenti giudizi. In merito alle quattro cartelle impugnate ex novo nel giudizio di primo grado l'appellante si è limitato a svolgere una generica argomentazione riguardante la prescrizione senza neanche indicare quale tributo esse avessero ad oggetto. L'appellante avrebbe dovuto innanzitutto indicare il tributo oggetto di contestazione e in secondo luogo avrebbe dovuto indicare, in maniera precisa, i termini di prescrizione riguardanti ciascun tributo oggetto delle quattro cartelle onde consentire la verifica del decorso del termine di prescrizione. Di tutto ciò nell'appello non vi è alcuna traccia e pertanto anche in questo grado le doglianze del contribuente non possono che essere ritenute infondate. Quanto alle spese il giudice di prime cure ha correttamente applicato il principio della soccombenza che peraltro va confermato anche in questa sede.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata. Condanna parte appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in euro 4.200,00 oltre oneri ed accessori di legge se dovuti.