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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 30/10/2025, n. 3881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3881 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2673/2025
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa TT GE, in esito all'udienza del 29 ottobre 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 2673/2025 R.G. e vertente
TRA
nato a [...], il [...] e residente in [...]
(CT) via Napoli n. 101, C.F. , elettivamente domiciliato in Catania C.F._1 via Tagliamento n.42 presso lo studio dell'Avv. Laura Cucuzza, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Maugeri giusta procura generale alle liti ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura
Distrettuale Inail di Catania
RESISTENTE
OGGETTO: infortunio
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Co Con ricorso depositato in data 19 marzo 2025 il ricorrente, dipendente della
[...]
ha premesso che in data 16 gennaio 2008 era rimasto vittima di un infortunio Parte_2
pagina 1 di 8 durante lo svolgimento della propria mansione di aiuto carpentiere, cadendo rovinosamente mentre camminava sulla passerella, a seguito del quale aveva riportato un trauma all'arto superiore di sinistra.
Ha riferito altresì quanto segue presentata regolare denuncia all' in relazione al predetto infortunio del CP_1
16.01.2008, con conseguente apertura della relativa pratica n. 5074654), alla fine del periodo di inabilità temporanea assoluta, i sanitari dell' resistente avevano disposto la ripresa CP_3 lavorativa con diagnosi di “Frattura trochite omerale sn. Frattura falange intermedia quinti dito mano sn” riconoscendo, allo stabilizzarsi dei postumi, un grado complessivo pari al solo
11% (undici per cento); in data 19.03.2009 era stata presentata richiesta di opposizione per collegiale a mezzo certificazione medico legale a firma del medico legale di fiducia sulla scorta della documentazione medica e strumentale in atti, ove il professionista interpellato riteneva dover valutare “che la riduzione della di lui integrità psico-fisica sia pari al 18% (diciotto percento) rispetto alla totale”; svoltasi collegiale medica con esito concorde, l'Ente aveva riconosciuto una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica quantificabile nella percentuale del 12% rispetto alla totale;
in data 05.07.2010, all'esito di nuovi accertamenti medici, era stata presentata richiesta di revisione passiva, essendosi realizzato un aggravamento delle sequele anatomo funzionali causalmente correlabili con l'evento infortunio, per cui si riteneva doversi riconoscere una menomazione non inferiore al 20%;
con provvedimento del 05.10.2010, a seguito di revisione, era stato CP_1 riconosciuto un grado di menomazione pari al 14%; in data 06.04.2012, era stata presentata ulteriore richiesta di revisione passiva, essendosi realizzato un aggravamento delle sequele anatomo funzionali causalmente correlabili con l'evento infortunio, per cui si riteneva doversi riconoscere una menomazione non inferiore al 20%, all'esito della quale l'Ente riconosceva una menomazione dell'integrità psicofisica pari al 17%;
a seguito di successivo, ulteriore, procedimento di revisione del 28.06.2019, l'Ente aveva confermato una menomazione dell'integrità psicofisica del 17%;
pagina 2 di 8 nel mese di maggio 2022, la sede aveva disposto visita di revisione attiva, per CP_1 cui all'esito del relativo procedimento revisionale aveva riscontrato un miglioramento, riconoscendo una menomazione dell'integrità psicofisica pari al 12%; in data 02.08.2022, aveva pertanto presentato richiesta di collegiale per opposizione;
svoltasi collegiale medica con esito discorde, in data 08.11.22, l'Ente aveva confermato il riconoscimento di una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica quantificabile nella percentuale del 12% rispetto alla totale.
Ha dedotto pertanto, sulla scorta della documentazione medica prodotta, già in possesso dell'Istituto, di avere diritto al riconoscimento di una menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 17% rispetto alla totale.
Ha chiesto pertanto “1. Accertare e dichiarare che il grado di menomazione dell'integrità psico-fisica del Sig. sulla scorta dell'infortunio occorsogli, Parte_1
è pari al 17% (diciassette per cento) rispetto alla totale, ovvero al diverso grado di menomazione che verrà determinato in corso di causa anche a seguito di Consulenza Tecnica
d'Ufficio, di cui si chiede sin d'ora l'ammissione, e che tale era la quantificazione del gardo di menomazione (alla luce dello stabilizzarsi dei postumi, anche alla data dell'ultimo procedimento di revisione del 31.05.2022; 2. Conseguentemente condannare l'
[...]
, in persona del legale rapp.te Controparte_4
p.t., alla pronta corresponsione in favore del ricorrente della corrispondente rendita e/o indennizzo in capitale, per le menomazioni permanenti lamentate, da valutare conformemente alla legge, ovvero nella misura che sarà determinata in corso di causa anche a seguito di disponenda TU, oltre rivalutazione monetaria e interessi di legge. Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore del sottoscritto procuratore che dichiara di esserne anticipatario”.
L' costituitosi in giudizio con memoria depositata tardivamente in data 2 maggio CP_1
2025, ha contestato la fondatezza delle domande attoree ed ha chiesto il rigetto delle stesse.
In esito all'udienza del 22 settembre 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito di deposito di note delle parti, la causa - in accoglimento delle richieste della parte ricorrente – è stata rinviata “autorizzando parte ricorrente ad inviare al già nominato pagina 3 di 8 consulente i propri rilievi critici entro giorni quindici dalla comunicazione del presente verbale e invitando il ctu a rispondere entro i successivi quindici giorni”.
La domanda attorea è parzialmente fondata e deve essere accolta nei termini che seguono.
Con ordinanza del 14 maggio 2025 è stata disposta consulenza medico legale per accertare “… la percentuale di inabilità conseguente all'infortunio occorso al ricorrente”.
Il consulente tecnico, sulla base di un attento e completo esame anamnestico e clinico, nonché di un accurato studio della documentazione medica in atti, anche in parziale accoglimento dei rilievi di parte attrice, ha innalzato la propria iniziale valutazione dal 12% al 14%, ferma la diagnosi secondo cui a carico del ricorrente “già operaio edile (manovale), in conseguenza dell'infortunio sul lavoro sono residuati i seguenti postumi permanenti:
“Esiti di frattura di trochite omerale sinistro con limitazione funzionale della spalla sinistra di moderata entità. Esiti di frattura V dito mano sinistra con lieve deficit flessorio”.
Il ctu ha risposto in modo esaustivo alle osservazioni della parte ricorrente, riportate integralmente in calce alla relazione peritale1, modificando le proprie conclusioni nel senso già indicato.
Ha osservato “… OV in questa sede rammentare, sinteticamente, che il ricorrente sig. , in conseguenza dell'infortunio del 16/01/2008 subì una frattura del Parte_1 trochite omerale di sinistra con distacco parcellare della base della falange intermedia del
V dito della mano sinistra e che, in seguito, allo stesso venne riconosciuta - sempre conseguenza dell'evento infortunistico – una limitazione funzionale dell'articolazione pagina 4 di 8 scapolo-omerale con ostacolo ai movimenti dell'arto superiore sinistro, arto non dominante per il soggetto. L'incidente venne riconosciuto dall'Istituto assicuratore e non sussistono dubbi per quanto riguarda gli esiti dianzi descritti, essendo invece contestata la relativa valutazione del danno all'integrità psico-fisica dell'infortunato. Riepilogando e tenendo conto delle osservazioni del CTP, per la situazione innanzi riportata si può dunque argomentare quanto segue: a) il trochite omerale è una protuberanza ossea laterale in corrispondenza dell'estremità prossimale dell'omero, anatomicamente importante (come sottolineato dallo stimato Collega di parte) poiché sullo stesso si inseriscono tre dei quattro muscoli che compongono la cosiddetta “cuffia dei rotatori” della spalla, complesso muscolo-tendineo essenziale per i movimenti principali del braccio. Nel caso de quo l'iniziale lesione ossea ha condotto, successivamente, al riconosciuto - e documentato – ostacolo funzionale ai movimenti dell'arto superiore sinistro. Per conseguire correttamente la valutazione, non essendo presente una esatta corrispondenza nella tabella delle menomazioni del DM 12/07/2000, sono stati utilizzati: - la voce di cui al punto 229, in via analogica poiché unico codice della tabella relativo a fratture dell'omero, corrispondente a
“esiti di frattura d'omero diafisaria, viziosamente consolidata, con dismorfismo, in assenza o con sfumata compromissione funzionale”, con previsione fino a 4 punti percentuali, indicando il valore del 2% in quanto la lesione ossea si è ben consolidata;
- la voce di cui al punto 223, anche qui analogicamente poiché corrispondente ad “anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole”, con previsione fino a
20 punti percentuali nel caso di arto non dominante, assegnando il valore del 10% con riduzione proporzionale solo di metà e non di 1/3 come sarebbe stato dovuto per l'obiettività rilevata, a tutto vantaggio del ricorrente [giova rammentare che il successivo codice 224, corrispondente a “limitazione dei movimenti dell'articolazione scapolo-omerale ai gradi estremi”, che pure in alternativa poteva essere preso in considerazione, comporta una valutazione di soli 3 punti percentuali]; - la frattura della base della seconda falange del quinto dito mano sinistra si è risolta pressoché completamente, comportando solo una minima e appena apprezzabile limitazione funzionale, sostanzialmente invariata nel tempo
[cfr.: certificato dell'U.O.C. di Ortopedia dell'ospedale Garibaldi di Catania: “… La flessione delle dita della mano non arriva ai massimi gradi …”; comunicazione della sede di Catania del 04/07/2008 e verbale visita collegiale del 19/05/2009: “… deficit CP_1
pagina 5 di 8 flessorio del dito che si arresta a cm. 2 dal palmo della mano …”; certificato del 19/10/2012 dell'ambulatorio di Fisiatria del PTA S. Luigi ASP di Catania: “… limitazione alla flessione del V dito sin”; comunicazione della sede di Catania del 24/06/2022: “... Mano CP_1 sinistra: sfumato deficit flessorio del dito mignolo ...”]; contrariamente a quanto affermato dal CTP, l'espressione utilizzata per descrivere l'obiettività attuale della limitazione di cui detto non contrasta, anzi semmai conferma, l'evidenza descritta nelle varie certificazioni acquisite in atti e pacificamente accettata dall' , anche in occasione delle stesse visite CP_1 collegiali;
per la valutazione, anche in questo caso, si è utilizzato analogicamente il codice
266 del cit. DM 12/07/2000 , corrispondente ad “anchilosi rettilinea del mignolo”, con valutazione per l'arto non dominante fino a 4 punti percentuali, assegnando
'generosamente', sempre nell'interesse dell'assicurato, il valore pari al 2%”.
In particolare, con riguardo a tale ultima patologia, ha precisato in nota a piè pagina,
“… va tenuto presente che l'anchilosi rettilinea del mignolo rappresenta una condizione patologica caratterizzata dalla perdita della mobilità articolare di tutte e tre articolazioni digitali (metacarpo-falangea, interfalangea prossimale e interfalangea distale) del quinto dito della mano, con dito in posizione obbligata estesa o semi-estesa, in genere esito di evento traumatico (fratture, lesioni articolari o danni tendinei), rigidità permanente e non correggibile che configura la totale compromissione dei movimenti di flesso-estensione.
Detta condizione, come evidente, è ben diversa da quella che affligge il periziato. Va inoltre precisato, inoltre, che la lesione di una singola articolazione interfalangea, come nel caso in questione, può ostacolare la flessione attiva del dito (in questo caso il quinto) e non consentire di raggiungere di poco il palmo senza tuttavia rendere deficitaria la chiusura del pugno e la corrispondente capacità di forza prensile della mano, globalmente intesa”.
Esposti infine i criteri adottati nella relazione depositata in data 30 luglio 2025 che avevano condotto ad una valutazione dei postumi invalidanti nella misura del 12%, ha poi concluso “Ciò nonostante, facendo seguito alle considerazioni espresse dal CTP ricorrente, allo scopo di non effettuare una valutazione considerabile come eccessivamente riduttiva nei confronti del periziato e, anche, in virtù della consapevolezza che trattasi di menomazioni concorrenti, prendendo come fattori le percentuali prima indicate l'applicazione della cosiddetta formula salomonica2 conduce a un risultato numerico che può essere convenientemente arrotondato alla percentuale del 14% (quattordici per cento) di pagina 6 di 8 menomazione complessiva dell'integrità psico-fisica a carico del ricorrente, con coefficiente attribuito pari a 0,00 (zero). La decorrenza di tale condizione può essere ricondotta alla data della revisione espletata il 31/05/2022, in considerazione del parziale recupero funzionale allora obiettivato e documentato a carico dell'articolazione scapolo-omerale di sinistra”.
Le conclusioni possono essere condivise perché immuni da vizi logici e coerenti con le indagini effettuate e sono poste alla base della presente sentenza senza alcuna necessità di rinnovo della ctu, pur richiesto dalla parte ricorrente nelle note ex art. 127 ter c.p.c. da ultimo depositate, non emergendo lacune o errori nelle valutazioni peritali quanto piuttosto un mero dissenso diagnostico circa le conclusioni del ctu.
Al riguardo, la suprema Corte ha chiarito “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice (Cass. n. 7341/2014).
Il ricorso deve essere pertanto parzialmente accolto e va riconosciuto il diritto di parte ricorrente alla rendita per danno biologico del 14% con decorrenza dal 31 maggio 2022 con conseguente condanna dell' alla corresponsione in suo favore della rendita CP_1 corrispondente.
Il limitato accoglimento delle domande attoree, avuto particolare riguardo alla percentuale invalidante riconosciuta inferiore a quella pretesa (14% in luogo del 17%), nonché a quella già riconosciuta in sede amministrativa, giustifica la compensazione di metà delle spese di lite.
La restante quota segue la soccombenza e viene liquidata come da dispositivo ex d.m.
55/2014 e s.m.i. con applicazione dei valori tariffari minimi, tenuto conto della natura e del valore della controversia, delle questioni trattate e dello svolgimento di attività istruttoria.
pagina 7 di 8 Gli esborsi relativi alla consulenza tecnica, liquidati come da separato provvedimento, si pongono definitivamente a carico dell' resistente. CP_3
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da con Parte_1 ricorso del 19 marzo 2025 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante CP_1 pro tempore, uditi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede: accerta in capo al ricorrente un danno biologico da malattia professionale pari al 14% con decorrenza dal 31 maggio 2022 e, per l'effetto, condanna l' al pagamento del relativo CP_1 indennizzo in rendita;
- condanna altresì l' alla rifusione in favore del ricorrente di metà delle spese di CP_1 lite che liquida – già ridotte - in euro 1348,50 oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali e che distrae in favore del procuratore antistatario, compensando la restante quota;
- pone definitivamente a carico dell' resistente le spese della consulenza CP_3 tecnica, liquidate come da separato decreto.
Catania, 30 ottobre 2025
Il Giudice del lavoro
TT GE
pagina 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “In tali considerazioni – che vengono integralmente allegate alla presente relazione integrativa alla TU - viene, in particolare, osservato quanto segue: “… l'entità della menomazione psico-fisica complessiva non può giammai essere pari al 12%, qualunque formula il valutatore volesse applicare. Infatti nel ricordare al collega d'ufficio che nella fattispecie trattasi di menomazioni concorrenti, laddove si condividessero, e così non è, i valori del 2% (… esiti di frattura d'omero diafisaria - codice 229), del 10% (… anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale - codice 223) e del 2% (anchilosi rettilinea del mignolo - codice 226), la menomazione complessiva sarebbe, semmai, pari al 14% (13,88) … Solo per completezza valga rilevare che: a) il codice 229 si riferisce agli esiti di frattura d'omero diafisaria, non già alla frattura di trochite omerale (prossimale-articolare); b) l'isolato codice 223 non concede dignità all'effettivo complesso algo-disfunzionale dell'articolazione scapolo-omerale, dovendosi estendere in relazione all'obiettivo deficit (per il TU pari a 1/3, discutibile); c) il valore relativo al codice 266 nella fattispecie deve essere interamente concesso (4%), alla luce dell'obiettività rilevata dal TU (“… alla flessione attiva non raggiunge il palmo …”) del tutto contrastante rispetto all'evidenza “… lieve deficit flessorio …” … o condividiamo, perché dimostrato CP_1 sul piano scientifico, che le anchilosi dopo 10 anni migliorano e che l'esito di una frattura articolare dopo 10 anni migliora o. dopo 10 anni. è mutata la criteriologia e metodologia valutativa” (pagine 1-2 relazione integrativa depositata in data 15 ottobre 2025).
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa TT GE, in esito all'udienza del 29 ottobre 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 2673/2025 R.G. e vertente
TRA
nato a [...], il [...] e residente in [...]
(CT) via Napoli n. 101, C.F. , elettivamente domiciliato in Catania C.F._1 via Tagliamento n.42 presso lo studio dell'Avv. Laura Cucuzza, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Maugeri giusta procura generale alle liti ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura
Distrettuale Inail di Catania
RESISTENTE
OGGETTO: infortunio
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Co Con ricorso depositato in data 19 marzo 2025 il ricorrente, dipendente della
[...]
ha premesso che in data 16 gennaio 2008 era rimasto vittima di un infortunio Parte_2
pagina 1 di 8 durante lo svolgimento della propria mansione di aiuto carpentiere, cadendo rovinosamente mentre camminava sulla passerella, a seguito del quale aveva riportato un trauma all'arto superiore di sinistra.
Ha riferito altresì quanto segue presentata regolare denuncia all' in relazione al predetto infortunio del CP_1
16.01.2008, con conseguente apertura della relativa pratica n. 5074654), alla fine del periodo di inabilità temporanea assoluta, i sanitari dell' resistente avevano disposto la ripresa CP_3 lavorativa con diagnosi di “Frattura trochite omerale sn. Frattura falange intermedia quinti dito mano sn” riconoscendo, allo stabilizzarsi dei postumi, un grado complessivo pari al solo
11% (undici per cento); in data 19.03.2009 era stata presentata richiesta di opposizione per collegiale a mezzo certificazione medico legale a firma del medico legale di fiducia sulla scorta della documentazione medica e strumentale in atti, ove il professionista interpellato riteneva dover valutare “che la riduzione della di lui integrità psico-fisica sia pari al 18% (diciotto percento) rispetto alla totale”; svoltasi collegiale medica con esito concorde, l'Ente aveva riconosciuto una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica quantificabile nella percentuale del 12% rispetto alla totale;
in data 05.07.2010, all'esito di nuovi accertamenti medici, era stata presentata richiesta di revisione passiva, essendosi realizzato un aggravamento delle sequele anatomo funzionali causalmente correlabili con l'evento infortunio, per cui si riteneva doversi riconoscere una menomazione non inferiore al 20%;
con provvedimento del 05.10.2010, a seguito di revisione, era stato CP_1 riconosciuto un grado di menomazione pari al 14%; in data 06.04.2012, era stata presentata ulteriore richiesta di revisione passiva, essendosi realizzato un aggravamento delle sequele anatomo funzionali causalmente correlabili con l'evento infortunio, per cui si riteneva doversi riconoscere una menomazione non inferiore al 20%, all'esito della quale l'Ente riconosceva una menomazione dell'integrità psicofisica pari al 17%;
a seguito di successivo, ulteriore, procedimento di revisione del 28.06.2019, l'Ente aveva confermato una menomazione dell'integrità psicofisica del 17%;
pagina 2 di 8 nel mese di maggio 2022, la sede aveva disposto visita di revisione attiva, per CP_1 cui all'esito del relativo procedimento revisionale aveva riscontrato un miglioramento, riconoscendo una menomazione dell'integrità psicofisica pari al 12%; in data 02.08.2022, aveva pertanto presentato richiesta di collegiale per opposizione;
svoltasi collegiale medica con esito discorde, in data 08.11.22, l'Ente aveva confermato il riconoscimento di una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica quantificabile nella percentuale del 12% rispetto alla totale.
Ha dedotto pertanto, sulla scorta della documentazione medica prodotta, già in possesso dell'Istituto, di avere diritto al riconoscimento di una menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 17% rispetto alla totale.
Ha chiesto pertanto “1. Accertare e dichiarare che il grado di menomazione dell'integrità psico-fisica del Sig. sulla scorta dell'infortunio occorsogli, Parte_1
è pari al 17% (diciassette per cento) rispetto alla totale, ovvero al diverso grado di menomazione che verrà determinato in corso di causa anche a seguito di Consulenza Tecnica
d'Ufficio, di cui si chiede sin d'ora l'ammissione, e che tale era la quantificazione del gardo di menomazione (alla luce dello stabilizzarsi dei postumi, anche alla data dell'ultimo procedimento di revisione del 31.05.2022; 2. Conseguentemente condannare l'
[...]
, in persona del legale rapp.te Controparte_4
p.t., alla pronta corresponsione in favore del ricorrente della corrispondente rendita e/o indennizzo in capitale, per le menomazioni permanenti lamentate, da valutare conformemente alla legge, ovvero nella misura che sarà determinata in corso di causa anche a seguito di disponenda TU, oltre rivalutazione monetaria e interessi di legge. Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore del sottoscritto procuratore che dichiara di esserne anticipatario”.
L' costituitosi in giudizio con memoria depositata tardivamente in data 2 maggio CP_1
2025, ha contestato la fondatezza delle domande attoree ed ha chiesto il rigetto delle stesse.
In esito all'udienza del 22 settembre 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito di deposito di note delle parti, la causa - in accoglimento delle richieste della parte ricorrente – è stata rinviata “autorizzando parte ricorrente ad inviare al già nominato pagina 3 di 8 consulente i propri rilievi critici entro giorni quindici dalla comunicazione del presente verbale e invitando il ctu a rispondere entro i successivi quindici giorni”.
La domanda attorea è parzialmente fondata e deve essere accolta nei termini che seguono.
Con ordinanza del 14 maggio 2025 è stata disposta consulenza medico legale per accertare “… la percentuale di inabilità conseguente all'infortunio occorso al ricorrente”.
Il consulente tecnico, sulla base di un attento e completo esame anamnestico e clinico, nonché di un accurato studio della documentazione medica in atti, anche in parziale accoglimento dei rilievi di parte attrice, ha innalzato la propria iniziale valutazione dal 12% al 14%, ferma la diagnosi secondo cui a carico del ricorrente “già operaio edile (manovale), in conseguenza dell'infortunio sul lavoro sono residuati i seguenti postumi permanenti:
“Esiti di frattura di trochite omerale sinistro con limitazione funzionale della spalla sinistra di moderata entità. Esiti di frattura V dito mano sinistra con lieve deficit flessorio”.
Il ctu ha risposto in modo esaustivo alle osservazioni della parte ricorrente, riportate integralmente in calce alla relazione peritale1, modificando le proprie conclusioni nel senso già indicato.
Ha osservato “… OV in questa sede rammentare, sinteticamente, che il ricorrente sig. , in conseguenza dell'infortunio del 16/01/2008 subì una frattura del Parte_1 trochite omerale di sinistra con distacco parcellare della base della falange intermedia del
V dito della mano sinistra e che, in seguito, allo stesso venne riconosciuta - sempre conseguenza dell'evento infortunistico – una limitazione funzionale dell'articolazione pagina 4 di 8 scapolo-omerale con ostacolo ai movimenti dell'arto superiore sinistro, arto non dominante per il soggetto. L'incidente venne riconosciuto dall'Istituto assicuratore e non sussistono dubbi per quanto riguarda gli esiti dianzi descritti, essendo invece contestata la relativa valutazione del danno all'integrità psico-fisica dell'infortunato. Riepilogando e tenendo conto delle osservazioni del CTP, per la situazione innanzi riportata si può dunque argomentare quanto segue: a) il trochite omerale è una protuberanza ossea laterale in corrispondenza dell'estremità prossimale dell'omero, anatomicamente importante (come sottolineato dallo stimato Collega di parte) poiché sullo stesso si inseriscono tre dei quattro muscoli che compongono la cosiddetta “cuffia dei rotatori” della spalla, complesso muscolo-tendineo essenziale per i movimenti principali del braccio. Nel caso de quo l'iniziale lesione ossea ha condotto, successivamente, al riconosciuto - e documentato – ostacolo funzionale ai movimenti dell'arto superiore sinistro. Per conseguire correttamente la valutazione, non essendo presente una esatta corrispondenza nella tabella delle menomazioni del DM 12/07/2000, sono stati utilizzati: - la voce di cui al punto 229, in via analogica poiché unico codice della tabella relativo a fratture dell'omero, corrispondente a
“esiti di frattura d'omero diafisaria, viziosamente consolidata, con dismorfismo, in assenza o con sfumata compromissione funzionale”, con previsione fino a 4 punti percentuali, indicando il valore del 2% in quanto la lesione ossea si è ben consolidata;
- la voce di cui al punto 223, anche qui analogicamente poiché corrispondente ad “anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole”, con previsione fino a
20 punti percentuali nel caso di arto non dominante, assegnando il valore del 10% con riduzione proporzionale solo di metà e non di 1/3 come sarebbe stato dovuto per l'obiettività rilevata, a tutto vantaggio del ricorrente [giova rammentare che il successivo codice 224, corrispondente a “limitazione dei movimenti dell'articolazione scapolo-omerale ai gradi estremi”, che pure in alternativa poteva essere preso in considerazione, comporta una valutazione di soli 3 punti percentuali]; - la frattura della base della seconda falange del quinto dito mano sinistra si è risolta pressoché completamente, comportando solo una minima e appena apprezzabile limitazione funzionale, sostanzialmente invariata nel tempo
[cfr.: certificato dell'U.O.C. di Ortopedia dell'ospedale Garibaldi di Catania: “… La flessione delle dita della mano non arriva ai massimi gradi …”; comunicazione della sede di Catania del 04/07/2008 e verbale visita collegiale del 19/05/2009: “… deficit CP_1
pagina 5 di 8 flessorio del dito che si arresta a cm. 2 dal palmo della mano …”; certificato del 19/10/2012 dell'ambulatorio di Fisiatria del PTA S. Luigi ASP di Catania: “… limitazione alla flessione del V dito sin”; comunicazione della sede di Catania del 24/06/2022: “... Mano CP_1 sinistra: sfumato deficit flessorio del dito mignolo ...”]; contrariamente a quanto affermato dal CTP, l'espressione utilizzata per descrivere l'obiettività attuale della limitazione di cui detto non contrasta, anzi semmai conferma, l'evidenza descritta nelle varie certificazioni acquisite in atti e pacificamente accettata dall' , anche in occasione delle stesse visite CP_1 collegiali;
per la valutazione, anche in questo caso, si è utilizzato analogicamente il codice
266 del cit. DM 12/07/2000 , corrispondente ad “anchilosi rettilinea del mignolo”, con valutazione per l'arto non dominante fino a 4 punti percentuali, assegnando
'generosamente', sempre nell'interesse dell'assicurato, il valore pari al 2%”.
In particolare, con riguardo a tale ultima patologia, ha precisato in nota a piè pagina,
“… va tenuto presente che l'anchilosi rettilinea del mignolo rappresenta una condizione patologica caratterizzata dalla perdita della mobilità articolare di tutte e tre articolazioni digitali (metacarpo-falangea, interfalangea prossimale e interfalangea distale) del quinto dito della mano, con dito in posizione obbligata estesa o semi-estesa, in genere esito di evento traumatico (fratture, lesioni articolari o danni tendinei), rigidità permanente e non correggibile che configura la totale compromissione dei movimenti di flesso-estensione.
Detta condizione, come evidente, è ben diversa da quella che affligge il periziato. Va inoltre precisato, inoltre, che la lesione di una singola articolazione interfalangea, come nel caso in questione, può ostacolare la flessione attiva del dito (in questo caso il quinto) e non consentire di raggiungere di poco il palmo senza tuttavia rendere deficitaria la chiusura del pugno e la corrispondente capacità di forza prensile della mano, globalmente intesa”.
Esposti infine i criteri adottati nella relazione depositata in data 30 luglio 2025 che avevano condotto ad una valutazione dei postumi invalidanti nella misura del 12%, ha poi concluso “Ciò nonostante, facendo seguito alle considerazioni espresse dal CTP ricorrente, allo scopo di non effettuare una valutazione considerabile come eccessivamente riduttiva nei confronti del periziato e, anche, in virtù della consapevolezza che trattasi di menomazioni concorrenti, prendendo come fattori le percentuali prima indicate l'applicazione della cosiddetta formula salomonica2 conduce a un risultato numerico che può essere convenientemente arrotondato alla percentuale del 14% (quattordici per cento) di pagina 6 di 8 menomazione complessiva dell'integrità psico-fisica a carico del ricorrente, con coefficiente attribuito pari a 0,00 (zero). La decorrenza di tale condizione può essere ricondotta alla data della revisione espletata il 31/05/2022, in considerazione del parziale recupero funzionale allora obiettivato e documentato a carico dell'articolazione scapolo-omerale di sinistra”.
Le conclusioni possono essere condivise perché immuni da vizi logici e coerenti con le indagini effettuate e sono poste alla base della presente sentenza senza alcuna necessità di rinnovo della ctu, pur richiesto dalla parte ricorrente nelle note ex art. 127 ter c.p.c. da ultimo depositate, non emergendo lacune o errori nelle valutazioni peritali quanto piuttosto un mero dissenso diagnostico circa le conclusioni del ctu.
Al riguardo, la suprema Corte ha chiarito “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice (Cass. n. 7341/2014).
Il ricorso deve essere pertanto parzialmente accolto e va riconosciuto il diritto di parte ricorrente alla rendita per danno biologico del 14% con decorrenza dal 31 maggio 2022 con conseguente condanna dell' alla corresponsione in suo favore della rendita CP_1 corrispondente.
Il limitato accoglimento delle domande attoree, avuto particolare riguardo alla percentuale invalidante riconosciuta inferiore a quella pretesa (14% in luogo del 17%), nonché a quella già riconosciuta in sede amministrativa, giustifica la compensazione di metà delle spese di lite.
La restante quota segue la soccombenza e viene liquidata come da dispositivo ex d.m.
55/2014 e s.m.i. con applicazione dei valori tariffari minimi, tenuto conto della natura e del valore della controversia, delle questioni trattate e dello svolgimento di attività istruttoria.
pagina 7 di 8 Gli esborsi relativi alla consulenza tecnica, liquidati come da separato provvedimento, si pongono definitivamente a carico dell' resistente. CP_3
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da con Parte_1 ricorso del 19 marzo 2025 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante CP_1 pro tempore, uditi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede: accerta in capo al ricorrente un danno biologico da malattia professionale pari al 14% con decorrenza dal 31 maggio 2022 e, per l'effetto, condanna l' al pagamento del relativo CP_1 indennizzo in rendita;
- condanna altresì l' alla rifusione in favore del ricorrente di metà delle spese di CP_1 lite che liquida – già ridotte - in euro 1348,50 oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali e che distrae in favore del procuratore antistatario, compensando la restante quota;
- pone definitivamente a carico dell' resistente le spese della consulenza CP_3 tecnica, liquidate come da separato decreto.
Catania, 30 ottobre 2025
Il Giudice del lavoro
TT GE
pagina 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “In tali considerazioni – che vengono integralmente allegate alla presente relazione integrativa alla TU - viene, in particolare, osservato quanto segue: “… l'entità della menomazione psico-fisica complessiva non può giammai essere pari al 12%, qualunque formula il valutatore volesse applicare. Infatti nel ricordare al collega d'ufficio che nella fattispecie trattasi di menomazioni concorrenti, laddove si condividessero, e così non è, i valori del 2% (… esiti di frattura d'omero diafisaria - codice 229), del 10% (… anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale - codice 223) e del 2% (anchilosi rettilinea del mignolo - codice 226), la menomazione complessiva sarebbe, semmai, pari al 14% (13,88) … Solo per completezza valga rilevare che: a) il codice 229 si riferisce agli esiti di frattura d'omero diafisaria, non già alla frattura di trochite omerale (prossimale-articolare); b) l'isolato codice 223 non concede dignità all'effettivo complesso algo-disfunzionale dell'articolazione scapolo-omerale, dovendosi estendere in relazione all'obiettivo deficit (per il TU pari a 1/3, discutibile); c) il valore relativo al codice 266 nella fattispecie deve essere interamente concesso (4%), alla luce dell'obiettività rilevata dal TU (“… alla flessione attiva non raggiunge il palmo …”) del tutto contrastante rispetto all'evidenza “… lieve deficit flessorio …” … o condividiamo, perché dimostrato CP_1 sul piano scientifico, che le anchilosi dopo 10 anni migliorano e che l'esito di una frattura articolare dopo 10 anni migliora o. dopo 10 anni. è mutata la criteriologia e metodologia valutativa” (pagine 1-2 relazione integrativa depositata in data 15 ottobre 2025).