TRIB
Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 09/01/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G. nr. 7963/2022
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice dott.ssa Cristina Bandiera Giudice rel. ed est.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 7963/2022 R.G., introdotta con ricorso depositato in data 23/12/2022 da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
Con l'avv. STOCCO MARIAGRAZIA
- ricorrente -
nei confronti di
(C.F. ) CP_1 C.F._2
Con l'avv. ORI PIO UGO
- resistente -
e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Avente ad oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio
Causa trattenuta in decisione con ordinanza del 19.12.2024.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
− Con il ricorso riportato in epigrafe, agiva nei confronti di , con Parte_1 CP_1
Per_ cui allegava di aver contratto matrimonio in data 14.11.1987. Dall'unione nascevano le figlie
(l'8.8.1989) e (il 30.1.1994). Allegava: Per_2
- avere i coniugi acquistato al 50 % la proprietà dell'immobile adibito a casa coniugale e sito a
Roncade (TV);
1 - che in data 6.2.2020 veniva omologata dall'intestato Tribunale la separazione tra le parti;
- non essere intervenuta alcuna riconciliazione nel frattempo, essendo perdurata ininterrottamente la separazione.
Chiedeva la pronuncia di scioglimento del matrimonio con statuizione a favore della resistente di un assegno divorzile di € 1.200,00 mensili, con versamento entro il giorno 15 di ogni mese e con rivalutazione annuale ISTAT.
− Si costituiva il 31.3.2023 contestando quanto allegato da parte ricorrente, aderendo CP_1 alla domanda di scioglimento del matrimonio e chiedendo il riconoscimento a proprio favore di un assegno divorzile di € 1.900,00 mensili, con rivalutazione monetaria ISTAT.
− I coniugi comparivano avanti al Presidente del Tribunale all'udienza del 13.04.2023 e venivano sentiti dal Presidente che formulava proposta conciliativa, accettata dal solo ricorrente e, all'esito, visto il mancato raggiungimento di un accordo, provvedendo ex art. 708 c.p.c. riduceva l'importo dell'assegno di mantenimento a € 1.500,00 mensili, con rivalutazione annuale ISTAT, fissando udienza avanti al
Giudice istruttore.
− Con ordinanza del 28.9.2023 il G.I. autorizzava le parti a precisare le conclusioni in punto status e si riservava di riferire al Collegio.
− Lo scioglimento del matrimonio veniva pronunciato con sentenza non definitiva n. 1765/2023 dell'intestato Tribunale, all'esito della pronuncia della quale la causa veniva rimessa sul ruolo con concessione alle parti dei richiesti termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
− All'esito dello scambio delle predette memorie, il Giudice, con ordinanza del 22.7.2024, provvedendo sulle istanze istruttorie formulate, ammetteva la prova per interrogatorio formale ed emetteva ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.
− All'udienza del 19.11.2024, visti gli esiti dell'istruttoria espletata, il Giudice formulava alle parti proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. che veniva accettata da entrambe con le note sostitutive dell'udienza del 19.12.2024, all'esito della quale, visto quanto sopra, il Giudice tratteneva la causa in decisione e si riservava di riferire al Collegio.
***
− Il Collegio, visto l'accordo delle parti, il preminente interesse della prole e il parere del Pubblico
Ministero, ritiene di poter definire il giudizio alle condizioni accettate dalle parti, che risultano prive di profili di illegittimità e congrue rispetto all'istruttoria condotta, con spese del presente procedimento interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
7963/2022 R.G., richiamata la sentenza non definitiva n. 1765/2023 dell'intestato Tribunale, con cui è
2 stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, provvede in conformità all'accordo raggiunto dalle parti che di seguito si riporta:
− “ corrisponderà a , entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di assegno divorzile, Parte_1 CP_1
l'importo mensile di € 1.500,00, con rivalutazione annuale ISTAT;
− spese di lite compensate”.
Così deciso a Treviso nella Camera di Consiglio del 7/01/2025
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice relatore dott.ssa Cristina Bandiera
3