CA
Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 28/07/2025, n. 628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 628 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 149/2025
Corte D'Appello di Messina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Sezione per i minorenni, composta da: dott. Carmelo Blatti ……………………….Presidente dott.ssa Daria Orlando ………………………. Consigliere dott.ssa Daniela Urbani …………….…………… Consigliere est. dott.ssa Eleonora Rotondo …………………………Esperta dott. Francesco Viola …………………………Esperto in esito alla camera di consiglio del 15 maggio 2025 ha emesso la seguente SENTENZA nel procedimento n. 149/2025 RG Affari Civili Contenzioso instaurato con
APPELLO avverso la sentenza n. 16/2025 del Tribunale per i minorenni di Messina, emessa in data 4 febbraio 2025, avente ad oggetto l'adozione di provvedimenti in limitazione della responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 333 c.c. a tutela della minore
[...]
, nata a [...] il [...] (di e Persona_1 _1
, CF: rappresentata dal curatore speciale anche Persona_2 C.F._1 con funzioni di assistenza legale Avv. Marcella De Luca;
PROPOSTO da nato a [...] l'[...], C.F. _1 C.F._2 genitore della minore, elettivamente domiciliato in Giardini Naxos, via Vittorio Emanuele n. 136, presso lo studio legale dell'Avv. Davide Mario Restifo, che lo rappresenta e difende come da separata procura,
APPELLANTE nei confronti: di n. a Messina il 23.2.1979, difesa dall'Avv. Saverio Antonio Persona_2
Arena;
RESISTENTE
del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Messina
RESISTENTE del CURATORE SPECIALE della minore, avv. Marcella De Luca, con studio in Messina, via L. Manara,119, CF: , con funzioni di assistenza C.F._3 legale,
RESISTENTE
***** Con sentenza n. 16/2025 emessa in data 4.02.2025 e pubblicata il 13 febbraio 2025, su ricorso a tutela della minore depositato dal Pubblico Ministero, il Tribunale per i minorenni di Messina statuiva confermando l'affido della minore al Persona_1
Servizio Sociale competente per territorio, in limitazione della responsabilità genitoriale di ed per attività di vigilanza e _1 Persona_2 controllo, per l'attivazione di tutte le misure di supporto e sostegno della minore e dell'intero nucleo e per la prosecuzione del percorso di supporto e sostegno alla genitorialità, in collaborazione con il Consultorio Familiare competente nei confronti di entrambi i genitori nonché, per la sola lo svolgimento di Persona_2 approfondimento diagnostico da parte dei servizi territorialmente competenti e l'avvio di un percorso atto ad elaborare le difficoltà incontrate nell'infanzia, oltre che una terapia atta a risolvere la sua dipendenza affettiva. Il Tribunale confermava, altresì, l'inserimento della minore in struttura comunitaria adeguata alle sue esigenze, conferendo mandato al SS affidatario per la regolamentazione dei rapporti tra la minore e i genitori e confermando la presa in carico della minore da parte del Servizio di NPIA per valutazione e sostegno. Il ricorso del PM ed il conseguente intervento del Tribunale dei Minori originavano dalla condizione di elevata fragilità del nucleo familiare, resa evidente da un episodio verificatosi in data 23 febbraio 2024, allorquando la minore era stata minacciata, insultata e colpita dal padre con una testata e rinvenuta in orario notturno da sola, per strada, a piedi nudi e senza giubbotto. Il Pm ricorrente rappresentava: che tale aggressione era stata confermata dalla madre;
che il padre della minore fosse solito assumere alcolici ed assumere condotte offensive e violente sia nei confronti della minore sia della compagna la quale, sebbene lo avesse in più occasioni denunciato per tali condotte violente, aveva sempre poi ritirato le denunce per riprendere la convivenza con l'uomo, anche per ragioni economiche;
che vi era una evidente condizione di disagio della minore ed un ambiente familiare pregiudizievole per sua sana crescita, malgrado il procedimento penale iscritto a carico del per maltrattamenti in famiglia fosse stato definito con richiesta di _1 archiviazione. In via di urgenza a tutela della minore il Tribunale emetteva provvedimento indifferibile ai sensi dell'art. 473 bis .15 c.p.c. in data 28 giugno 2024, con il quale disponeva la limitazione dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, stante le condotte violente del padre e la carenza di funzione protettiva della Per_2
e l'affido della minore al SS per attività di vigilanza e controllo sulle
[...] condizioni personali, sociali, familiari e ambientali con mandato ad attivare tutte le misure di sostegno necessarie alla minore. Inoltre, essendo emersa per la minore una diagnosi di “disabilità mentale di grado moderato” senza che fosse stata mai sottoposta ad alcun trattamento riabilitativo (vedi in atti note comportamenti redatte dalla dott.
nominata consulente dal PM), il Tribunale riteneva necessario disporre la presa Per_3 in carico della minore da parte del servizio di NPIA per valutazione diagnostica e sostegno. Nel giudizio si costituivano il curatore speciale, la madre della minore e _1
, e dopo l'audizione dei genitori e della minore il Tribunale, con provvedimento
[...] del 26 luglio 2024, confermava il provvedimento indifferibile già assunto, integrandolo con il mandato al servizio sociale affidatario di inserire la minore, unitamente alla madre consenziente, presso adeguata struttura comunitaria. Dalla relazione del 13 agosto 2024 del servizio di NPIA emergeva che la minore presentava disabilità intellettiva di grado moderato ed immaturità affettivo emotiva e che, durante il colloquio, ella aveva confermato la condotta violenta del padre, descrivendolo come molto irritabile, dedito al bere e a tratti violento, pur precisando che dopo il mese di febbraio 2024 la situazione era però migliorata. La minore, tuttavia, esprimeva con forza il desiderio di essere allontanata da entrambi i genitori ed in data 31 agosto 2024 veniva inserita in struttura comunitaria da sola senza la madre, alla luce delle indicazioni contenute nella relazione del servizio di NPIA ed anche tenuto conto della decisione di di non volere Persona_2 seguire la figlia. In esito all'istruttoria espletata, il Pm chiedeva l'accoglimento del ricorso e la conferma dei provvedimenti provvisori emessi, il curatore speciale della minore chiedeva confermarsi l'affido della minore al Servizio Sociale competente per territorio in limitazione della responsabilità genitoriale, il mantenimento in struttura comunitaria e la prosecuzione del percorso di sostegno alle competenze genitoriali e dei percorsi terapeutici personalizzati per entrambi i genitori, la difesa di _1 chiedeva la revoca del provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale e il rientro in casa della minore e la difesa di chiedeva il Persona_2 ricongiungimento con la figlia minore.
*****
Tanto premesso, va osservato che con la sentenza impugnata il Giudice di prime cure ha ritenuto di dare definitiva conferma al provvedimento di affidamento della minore in esame al Servizio Sociale competente, in limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, in ragione delle plurime criticità che presenta il nucleo familiare della minore, che condizionano la serenità e la crescita della stessa. Il Tribunale ha evidenziato, in primo luogo, la sussistenza di situazioni di forte conflittualità genitoriale caratterizzate da una certa ambiguità, in quanto Per_2 ha in più occasioni accusato il compagno di condotte violente ai suoi danni
[...] presentando plurime denunce nei confronti dello stesso per maltrattamenti ai suoi danni, poi però ritirate, sostenendo che spesso a causa della condizione di frequente ubriachezza del il compagno, anche in presenza della figlia minore, _1
l'avrebbe colpita con violenza anche al capo, l'avrebbe minacciata con un coltello, tentando di buttarla dal balcone;
la , tuttavia, ha successivamente ripreso la Per_2 relazione con il tornando a convivere con l'uomo, negando o comunque _1 minimizzando le condotte descritte, ed ha dimostrato incapacità di tutelare la figlia minore, avendo dichiarato che il non avrebbe mai maltrattato la figlia anche _1 se in alcune occasioni l'uomo l'avrebbe insultata e le avrebbe sputato (circostanza quest'ultima ammessa anche dal ). Il giudice di prime cure ha evidenziato, _1 altresì, che la dopo uno sfratto ha costretto la minore a condizioni di vita Per_2 inaccettabili, ossia a vivere per un certo periodo sotto un ponte dell'autostrada a Furci. Il fatto che il abbia almeno una volta tenuto condotte violente nei confronti _1 della figlia minore, la quale si è a tal punto impaurita da fuggire dalla abitazione in piena notte senza scarpe e cappotto, chiedendo aiuto ad un conoscente, risulta comunque in atti riscontrato dalla stessa , la quale ha confermato l'episodio del Per_1 mese di febbraio 2024 precisando che il padre l'ha tirata per la maglietta e l'ha colpita con una testata perché quella sera si era intrattenuta a dialogare con un amico del padre, peraltro alla presenza dei genitori, ed aggiungendo di essere fuggita di casa in pantofole e senza prendere con sé il giubbotto. La minore ha, inoltre, confermato la conflittualità genitoriale e la pregressa dedizione del padre all'assunzione di alcolici. Il giudice di primo grado ha, poi, evidenziato come la minore sia stata vittima di violenza assistita, essendo stata presente ai conflitti anche violenti tra i genitori, e come il una personalità allarmante, connotata anche da precedenti penali, dando _1 rilievo altresì alla precaria condizione sociale ed economica dei due genitori, anche avuto riguardo al profilo abitativo in quanto la coppia vive in una abitazione molto modesta e di piccole dimensioni, costituita da una sola stanza. Quanto all'espletamento della funzione genitoriale, per come segnalato dal Consultorio Familiare nella relazione in atti del 3 ottobre 2024 e dal servizio sociale nella relazione del 30 settembre 2024, è emerso che la ha capacità genitoriali limitate Per_2 dovute anche alla sua travagliata esistenza, appare anaffettiva (ha totalmente interrotto i rapporti con i figli nati dalla precedente relazione), è poco attenta alle necessità personali e educative della figlia , non appare capace di proteggere la minore, è Per_1 apparsa poco collaborativa durante il percorso, tenendo un atteggiamento disinteressato, è insicura, incapace di rendere dichiarazioni complete e coerenti e tende ad addossare su altri la responsabilità pur di difendere se stessa e la figlia, sicché si è ritenuto opportuno un approfondimento diagnostico da parte dei servizi territorialmente competenti ed un percorso per elaborare le difficoltà incontrate nell'infanzia, oltre che una terapia per risolvere la sua dipendenza affettiva. Quanto al , il giudice di prime cure ha anche evidenziato che egli si è _1 comunque presentato puntualmente durante il percorso al Consultorio e ha assunto un atteggiamento improntato a collaborazione, raccontando la propria storia fatta di periodi di grande precarietà e di mancanza di lavoro, rifendo della morte della precedente moglie e dell'esistenza di rapporti sporadici con la figlia nata da tale relazione. Nella sentenza si è dato atto del fatto che il stesso ha riferito che il rapporto _1 con la non è mai stato sereno, ma anzi caratterizzato da frequenti conflitti, Per_2 per motivi di gelosia della donna, durante i quali in più occasioni sono state allertate le forze dell'ordine e che in più occasioni ha alzato la voce e insultato la compagna, pur negando condotte violente dal punto di vista fisico e, avuto riguardo all'episodio del febbraio 2024, violenze nei confronti della figlia. È stata pertanto affermata la necessità, anche per il , di un percorso di sostegno delle capacità genitoriali _1
e di psico educazione. Rilevanza è stata, inoltre, attribuita al fatto che, malgrado la minore presenti una disabilità mentale di grado moderato, nessuno dei due genitori ha mai attivato le misure necessarie, sicché la minore è stata avviata ad un percorso di sostegno presso la NPIA soltanto a seguito dell'intervento del Tribunale.
***** Avverso la detta sentenza ha proposto appello deducendo che la _1 sentenza impugnata sarebbe frutto di erronea valutazione in ordine alla propria capacità genitoriale. Si evidenzia che in relazione all'unico episodio aggressivo ai danni della figlia, avvenuto nel febbraio 2024, non sarebbe emersa prova che quel fatto non fosse una contingenza occasionale, considerata l'avvenuta archiviazione del procedimento per maltrattamenti, e che la descrizione del padre, da parte della minore, come un uomo irritabile deriverebbe dalla pregressa tendenza ad assumere alcolici, non più attuale e superata come comprovato dalla certificazione del SERD di Letojanni. Si deduce, altresì, che il riferimento alle condotte violente del nei confronti della _1
, quale ulteriore elemento pregiudizievole per una positiva valutazione delle Per_2 capacità genitoriali, sarebbe fondato sulle dichiarazioni della donna, definita però dallo stesso Tribunale come ambivalente sul punto, e perciò inattendibile. Si afferma che in via di principio la mera conflittualità tra genitori può dar vita ad una situazione di disagio per la prole, senza però tradursi in forme che possono alterare o porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psicofisico della figlia. Si deduce che l'affidamento al Servizio Sociale sarebbe in contrasto con quanto disposto dall'art. 8 CEDU, posto che l'affidamento ai servizi costituisce un'ingerenza nell'esercizio del diritto al rispetto della vita familiare. Si evidenzia che la minore, nel corso della sua deposizione del 07.10.2024, ha precisato che durante l'estate le cose in famiglia erano andate bene, rappresentando la propria voglia di rientrare a casa. Inoltre, si sostiene che il Tribunale avrebbe attribuito valenza negativa ai precedenti penali dell'appellante, che però sarebbero ininfluenti sia avuto riguardo al rapporto con la figlia minore sia in ragione del fatto che il oggi avrebbe superato la _1 tendenza all'aggressività; si deduce che invece non sarebbero stati presi in considerazione la circostanza della positiva conclusione del percorso terapeutico disintossicante svolto presso il l'atteggiamento collaborativo tenuto dal _1
, lo sforzo fatto per dotare la figlia di una casa, benché piccola, pulita ed _1 adeguata alle esigenze abitative della ragazza. Si afferma, pertanto, che malgrado le limitate competenze genitoriali della madre della minore e la presenza di criticità nel nucleo familiare, sarebbe ugualmente possibile il mantenimento della minore all'interno del nucleo familiare ed il controllo della situazione familiare attraverso un monitoraggio continuo e dettagliato da parte del Servizio Sociale affidatario, posto che il ha superato la propria dipendenza _1 dall'alcol e svolge regolare attività lavorativa, conduce in locazione un immobile che provvede a tenere ordinato e pulito, si è riappacificato con la figlia ed ha superato le difficoltà con la compagna, nell'ottica di un impegno di entrambi a dar corso allo sviluppo del rapporto con la figlia in maniera più responsabile ed al mantenimento della serenità familiare. Si evidenzia, al riguardo, che la L. 184/1983 disciplina il diritto del minore di crescere all'interno del proprio nucleo familiare e, in ipotesi di ambiente familiare non idoneo, prevede interventi di sostegno ed aiuto volti a guidare e sostenere i genitori nell'esercizio dei loro compiti, solo dopo la dimostrata inefficacia dei quali il minore viene affidato al Servizio Sociale, e che la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civile ord. 29.11.2023 n. 33193) ha precisato che l'affidamento conseguente al provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale, costituendo una ingerenza nella vita privata e familiare, deve essere giustificato dalla necessità di non potersi provvedere diversamente all'attuazione degli interessi morali e materiali del minore. Si afferma, quindi, che il Tribunale non avrebbe motivato in ordine alla non adottabilità di misure alternative e meno invasive e non avrebbe, altresì, fornito alcuna indicazione sul termine di durata della limitazione della responsabilità genitoriale e dell'allontanamento della minore dalla casa familiare, indicazione che invece avrebbe dovuto essere data in ottemperanza all'art. 5 bis, c. 2, l. 184/1983, secondo cui “Con il provvedimento con cui dispone la limitazione della responsabilità genitoriale e affida il minore al servizio sociale, il tribunale indica: … g) la durata dell'affidamento, non superiore a ventiquattro mesi”. Tale termine, in ipotesi di conferma della sentenza, potrebbe essere individuato, anche in considerazione dell'età della minore, in una misura lontana dal termine massimo di legge. Alla luce delle superiori argomentazioni, l'appellante chiede la riforma della sentenza impugnata, la revoca della decisione di inserimento della minore in una struttura comunitaria disponendo il rientro in casa della ragazza, l'intervento domiciliare di un operatore dei Servizi Sociali con cadenza dapprima quotidiana e successivamente settimanale e poi mensile, con compiti di assistenza e supporto del ruolo genitoriale;
in subordine, la modifica della sentenza appellata, indicando il termine, prossimo al minimo, di limitazione della responsabilità genitoriale e dell'allontanamento della minore dal nucleo familiare e disponendo il rientro in famiglia della figlia per i fine settimana.
***** Si è costituito in giudizio il curatore speciale della minore, Avv. Marcella De Luca, chiedendo il rigetto dell'appello così come proposto e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e compensi come per legge essendo la minore ammessa al patrocinio a spese dello stato, deducendo che correttamente il Tribunale di prime cure ha valutato corrispondenti all'interesse della minore le statuizioni adottate in limitazione della responsabilità genitoriale.
***** All'odierna udienza, viste le conclusioni delle parti ribadite nelle note di trattazione scritta depositate in atti, la Corte ha così deciso. L'appello va rigettato e la sentenza impugnata va, per l'effetto, confermata. Alla luce delle risultanze in atti, ritiene questa Corte che in questo grado del giudizio le gravi carenze dei genitori della minore e le condizioni del nucleo familiare non possono ritenersi così significativamente mutate da revocare in dubbio la valutazione prognostica già effettuata in primo grado. Risulta in atti che entrambi i genitori non hanno mostrato consapevolezza in ordine alle criticità riscontrate, né per ciò che riguarda la relazione di coppia (entrambi hanno reiteratamente negato la conflittualità emergente) né per ciò che riguarda le proprie competenze genitoriali, e tale scarsa consapevolezza limita fortemente il percorso progettuale di recupero delle competenze parentali mancando processi di riflessione e motivazione verso un cambiamento. Persiste, allo stato, una situazione di pregiudizio per la minore, che impone il mantenimento del provvedimento di affidamento al Servizio Sociale competente per vigilanza e sostegno, con mandato ad attivare tutte e misure opportune di sostegno, ed il provvedimento di inserimento di in struttura comunitaria, atteso che non vi sono Per_1 in atto le condizioni per consentir il rientro all'interno dell'abitazione familiare, in ragione del clima familiare conflittuale ed aggressivo, delle carenze genitoriali che riguardano sia il padre che la madre, della situazione abitativa precaria, circostanze che fanno propendere per un concreto rischio che la minore possa essere di nuovo esposta a violenza, diretta o assistita, e non possa avere le necessarie cure. Nella relazione della comunità ospitante del 14 gennaio 2025 si è evidenziata la necessità di proseguire il percorso comunitario, anche con incontri psicologici individuali e di gruppo. Va rilevato peraltro che, malgrado il legame affettivo dichiarato dai genitori, il padre si è recato in una sola occasione a visitare la figlia in comunità ed il rapporto tra la minore e la madre viene descritto come assolutamente disfunzionale, in quanto la ragazza prevarica la madre, non accetta dalla stessa alcun tipo di regola e mostra aggressività fisica e verbale qualora la madre non acconsenta alle sue richieste (vedi relazione del SS di S. Teresa di riva in atti del 14 gennaio 2025). Pertanto, alla luce delle superiori considerazioni e risultanze, la circostanza, seppur significativa, che il si sia sottoposto al percorso presso il SERD e sia risultato _1 sempre negativo ai controlli (vedi sul punto relazione del SERD di Taormina del 9 gennaio 2025), non appare determinante. Le gravi lacune riscontrate nel percorso evolutivo e di crescita della minore, anteriormente al suo inserimento in struttura, risultano ascrivibili alle forti limitazioni nell'espletamento delle competenze parentali da parte dei genitori. Non può che convenirsi, pertanto, con il Tribunale per i Minorenni laddove ha messo in evidenza la situazione di grave pregiudizio in cui si è trovata a vivere la minore, vittima di violenza assistita e in un caso anche diretta, all'interno di un clima familiare conflittuale in cui peraltro, sebbene avesse una “disabilità mentale di grado moderato”, non è stata supportata da alcun percorso terapeutico su iniziativa dei genitori. Il clima di violenza domestica all'interno del nucleo familiare ha inciso negativamente sulla crescita di , la quale al momento sta svolgendo invece un percorso di Per_1 affrancamento, consapevolezza ed autonomia, e consentire il rientro a casa della giovane la esporrebbe ad una situazione di grave pregiudizio.
La crescita sotto il profilo individuale e sociale della minore costituisce tappa essenziale del suo percorso evolutivo, che i genitori non sono stati in grado di assicurarle e che la piccola sta finalmente sperimentando in un contesto socio- ambientale adeguato e ricco di stimoli. Pertanto, pur essendo presente un legame affettivo con i genitori, va attribuito rilievo alla prognosi in ordine al percorso di crescita della minore nel contesto familiare di provenienza, concludendo per la concreta possibilità che il reinserimento nel contesto familiare vanifichi i miglioramenti conseguiti e conduca ad una grave e pregiudizievole regressione della minore. Ritiene infatti questa Corte che, alla luce delle emergenze in atti, debba ravvisarsi nella minore proprio l'esigenza di un contesto relazionale altro offerto proprio dalla comunità, pur senza pregiudizio della relazione con i genitori. In tal senso va inteso, quindi, il desiderio palesato da di far rientro a casa, desiderio verosimilmente Per_1 indotto anche dall'esperienza vissuta da altri minori ospiti della comunità e che si traduce nell'esigenza di avere un contesto familiare. Non può, infatti, non tenersi conto anche del fatto che la minore in precedenza aveva, invece, chiesto espressamente di essere allontanata dai genitori. Occorre per la minore un riferimento sano, che allo stato non può essere costituito dal nucleo familiare biologico, in quanto bisognoso della prosecuzione del percorso intrapreso. Il mantenimento della minore in Comunità, che garantisca il mantenimento dei rapporti affettivi con la famiglia di origine, nelle more di una maggiore consapevolezza della propria situazione da parte della coppia genitoriale, deve ritenersi allo stato la situazione migliore per il benessere di , ferma restando la necessità della Per_1 prosecuzione di un percorso a tutela dell'intero nucleo familiare. Dalla relazione della Comunità in cui si trova in atto emerge che in atto la Per_1 minore è comunque serena, ha mostrato un veloce adattamento alla comunità, e che la relazione con i genitori è al momento monitorata dai servizi. Il percorso è positivo, perché la minore è attenzionata, curata e seguita, pur avendo il progetto educativo ancora diversi obiettivi. Il vissuto in comunità ha, quindi, profondamento migliorato le condizioni di vita della minore. Al riguardo va osservato che l'affidamento della minore al servizio sociale non costituisce una sanzione ai genitori, bensì una grande opportunità di crescita della giovane, nell'attesa del rafforzamento della famiglia di origine. Osserva, al riguardo, questa Corte che l'affidamento ai servizi sociali è uno strumento giuridico utilizzato per tutelare il benessere del minore quando i genitori non sono in grado di esercitare adeguatamente la loro responsabilità genitoriale, come inequivocabilmente è emerso nella fattispecie in esame. Si richiamano qui integralmente le risultanze istruttorie compiutamente descritte nel provvedimento impugnato, in quanto ancorate agli elementi oggettivi ed alle valutazioni compiute nel corso del giudizio di primo grado. Va, altresì, premesso che con la Riforma Cartabia (D.lgs. n. 149/2022), l'affidamento ai servizi sociali è stato disciplinato in modo più chiaro attraverso l'introduzione dell'art.
5-bis della Legge 184/1983, che stabilisce che il minore possa essere affidato ai servizi sociali solo dopo un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale e, quindi, solo quando gli interventi di sostegno ai genitori si sono rivelati inefficaci. Con la riforma introdotta con il D.lgs. n. 149 del 2022, si è previsto, da un lato, che al curatore speciale processuale (nominato ex art. 473-bis.8 ove sono state trasposte le disposizioni relative al curatore del minore già contenute negli artt. 78 e 80 c.p.c.) possano essere attribuiti poteri di rappresentanza sostanziale e, dall'altro, si è aggiunto il fondamento normativo per la nomina del curatore speciale con compiti di rappresentanza sostanziale qualora il processo si concluda con la dichiarazione di limitazione della responsabilità genitoriale, nomina che resta in ogni caso facoltativa, secondo quanto dispone l'art. 473-bis.7 c.p.c., comma 2: ("Il giudice può nominare il curatore del minore quando dispone, all'esito del procedimento, limitazioni della responsabilità genitoriale"). Dunque, l'affidamento ai servizi sociali, oggi specificamente disciplinato dall'art.
5-bis della Legge 184/1983 costituisce una species del più ampio genus dell'affidamento a terzi, ma presenta alcune peculiarità, in considerazione della natura e delle funzioni dei servizi sociali e anche delle ragioni che determinano il giudice a scegliere un soggetto pubblico, avente compiti istituzionali suoi propri, prefissati per legge, e non una persona fisica individuata in ambito familiare, potendo essere disposto solo a seguito di un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale. È vero, come sostiene la difesa dell'appellante, che esso costituisce un'ingerenza nella vita privata e familiare, ma nella specie esso, sulla scorta delle emergenze in atti, è stato giustificato dalla necessità di non potersi provvedere diversamente all'attuazione degli interessi morali e materiali della minore. L'adozione di questo provvedimento ha, inoltre, trovato presupposto nella sua discussione nel contraddittorio, esteso anche alla minore, i cui interessi sono stati imparzialmente rappresentati da un curatore speciale. I contenuti del provvedimento sono pertanto conformi al principio di proporzionalità tra la misura adottata e l'obiettivo perseguito ed i compiti dei servizi sono stati specificamente descritti nel provvedimento. Quanto alla durata dell'affidamento, essa invero non può essere superiore a ventiquattro mesi e, almeno ogni sei mesi, il servizio sociale deve riferire sull'andamento degli interventi, sui rapporti mantenuti dal minore con i genitori, sull'attuazione del progetto predisposto dal tribunale. Non consentendo le emergenze in atti di prevedere in tempi brevi il recupero delle competenze parentali, deve ritenersi non imposta la fissazione nel provvedimento di un termine di durata, ferma restando quella massima prevista ex legge (peraltro prorogabile). Alla luce delle superiori considerazioni, non può che confermarsi integralmente la sentenza impugnata. Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali sostenute dal curatore della minore, che si liquidano in complessivi € 1.168,00, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, disponendo la distrazione in favore dell'erario, essendo tale parte ammessa al Patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Conferma la sentenza n. 16/2025 del Tribunale per i minorenni di Messina emessa in data 4 febbraio 2025, appellata da che condanna al pagamento delle _1 spese processuali sostenute dal curatore della minore, Avv. Marcella De Luca, che si liquidano in complessivi € 1.168,00, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'erario. Così deciso in Messina, in esito alla camera di consiglio del 15 maggio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Daniela Urbani dott. Carmelo Blatti
Corte D'Appello di Messina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Sezione per i minorenni, composta da: dott. Carmelo Blatti ……………………….Presidente dott.ssa Daria Orlando ………………………. Consigliere dott.ssa Daniela Urbani …………….…………… Consigliere est. dott.ssa Eleonora Rotondo …………………………Esperta dott. Francesco Viola …………………………Esperto in esito alla camera di consiglio del 15 maggio 2025 ha emesso la seguente SENTENZA nel procedimento n. 149/2025 RG Affari Civili Contenzioso instaurato con
APPELLO avverso la sentenza n. 16/2025 del Tribunale per i minorenni di Messina, emessa in data 4 febbraio 2025, avente ad oggetto l'adozione di provvedimenti in limitazione della responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 333 c.c. a tutela della minore
[...]
, nata a [...] il [...] (di e Persona_1 _1
, CF: rappresentata dal curatore speciale anche Persona_2 C.F._1 con funzioni di assistenza legale Avv. Marcella De Luca;
PROPOSTO da nato a [...] l'[...], C.F. _1 C.F._2 genitore della minore, elettivamente domiciliato in Giardini Naxos, via Vittorio Emanuele n. 136, presso lo studio legale dell'Avv. Davide Mario Restifo, che lo rappresenta e difende come da separata procura,
APPELLANTE nei confronti: di n. a Messina il 23.2.1979, difesa dall'Avv. Saverio Antonio Persona_2
Arena;
RESISTENTE
del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Messina
RESISTENTE del CURATORE SPECIALE della minore, avv. Marcella De Luca, con studio in Messina, via L. Manara,119, CF: , con funzioni di assistenza C.F._3 legale,
RESISTENTE
***** Con sentenza n. 16/2025 emessa in data 4.02.2025 e pubblicata il 13 febbraio 2025, su ricorso a tutela della minore depositato dal Pubblico Ministero, il Tribunale per i minorenni di Messina statuiva confermando l'affido della minore al Persona_1
Servizio Sociale competente per territorio, in limitazione della responsabilità genitoriale di ed per attività di vigilanza e _1 Persona_2 controllo, per l'attivazione di tutte le misure di supporto e sostegno della minore e dell'intero nucleo e per la prosecuzione del percorso di supporto e sostegno alla genitorialità, in collaborazione con il Consultorio Familiare competente nei confronti di entrambi i genitori nonché, per la sola lo svolgimento di Persona_2 approfondimento diagnostico da parte dei servizi territorialmente competenti e l'avvio di un percorso atto ad elaborare le difficoltà incontrate nell'infanzia, oltre che una terapia atta a risolvere la sua dipendenza affettiva. Il Tribunale confermava, altresì, l'inserimento della minore in struttura comunitaria adeguata alle sue esigenze, conferendo mandato al SS affidatario per la regolamentazione dei rapporti tra la minore e i genitori e confermando la presa in carico della minore da parte del Servizio di NPIA per valutazione e sostegno. Il ricorso del PM ed il conseguente intervento del Tribunale dei Minori originavano dalla condizione di elevata fragilità del nucleo familiare, resa evidente da un episodio verificatosi in data 23 febbraio 2024, allorquando la minore era stata minacciata, insultata e colpita dal padre con una testata e rinvenuta in orario notturno da sola, per strada, a piedi nudi e senza giubbotto. Il Pm ricorrente rappresentava: che tale aggressione era stata confermata dalla madre;
che il padre della minore fosse solito assumere alcolici ed assumere condotte offensive e violente sia nei confronti della minore sia della compagna la quale, sebbene lo avesse in più occasioni denunciato per tali condotte violente, aveva sempre poi ritirato le denunce per riprendere la convivenza con l'uomo, anche per ragioni economiche;
che vi era una evidente condizione di disagio della minore ed un ambiente familiare pregiudizievole per sua sana crescita, malgrado il procedimento penale iscritto a carico del per maltrattamenti in famiglia fosse stato definito con richiesta di _1 archiviazione. In via di urgenza a tutela della minore il Tribunale emetteva provvedimento indifferibile ai sensi dell'art. 473 bis .15 c.p.c. in data 28 giugno 2024, con il quale disponeva la limitazione dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, stante le condotte violente del padre e la carenza di funzione protettiva della Per_2
e l'affido della minore al SS per attività di vigilanza e controllo sulle
[...] condizioni personali, sociali, familiari e ambientali con mandato ad attivare tutte le misure di sostegno necessarie alla minore. Inoltre, essendo emersa per la minore una diagnosi di “disabilità mentale di grado moderato” senza che fosse stata mai sottoposta ad alcun trattamento riabilitativo (vedi in atti note comportamenti redatte dalla dott.
nominata consulente dal PM), il Tribunale riteneva necessario disporre la presa Per_3 in carico della minore da parte del servizio di NPIA per valutazione diagnostica e sostegno. Nel giudizio si costituivano il curatore speciale, la madre della minore e _1
, e dopo l'audizione dei genitori e della minore il Tribunale, con provvedimento
[...] del 26 luglio 2024, confermava il provvedimento indifferibile già assunto, integrandolo con il mandato al servizio sociale affidatario di inserire la minore, unitamente alla madre consenziente, presso adeguata struttura comunitaria. Dalla relazione del 13 agosto 2024 del servizio di NPIA emergeva che la minore presentava disabilità intellettiva di grado moderato ed immaturità affettivo emotiva e che, durante il colloquio, ella aveva confermato la condotta violenta del padre, descrivendolo come molto irritabile, dedito al bere e a tratti violento, pur precisando che dopo il mese di febbraio 2024 la situazione era però migliorata. La minore, tuttavia, esprimeva con forza il desiderio di essere allontanata da entrambi i genitori ed in data 31 agosto 2024 veniva inserita in struttura comunitaria da sola senza la madre, alla luce delle indicazioni contenute nella relazione del servizio di NPIA ed anche tenuto conto della decisione di di non volere Persona_2 seguire la figlia. In esito all'istruttoria espletata, il Pm chiedeva l'accoglimento del ricorso e la conferma dei provvedimenti provvisori emessi, il curatore speciale della minore chiedeva confermarsi l'affido della minore al Servizio Sociale competente per territorio in limitazione della responsabilità genitoriale, il mantenimento in struttura comunitaria e la prosecuzione del percorso di sostegno alle competenze genitoriali e dei percorsi terapeutici personalizzati per entrambi i genitori, la difesa di _1 chiedeva la revoca del provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale e il rientro in casa della minore e la difesa di chiedeva il Persona_2 ricongiungimento con la figlia minore.
*****
Tanto premesso, va osservato che con la sentenza impugnata il Giudice di prime cure ha ritenuto di dare definitiva conferma al provvedimento di affidamento della minore in esame al Servizio Sociale competente, in limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, in ragione delle plurime criticità che presenta il nucleo familiare della minore, che condizionano la serenità e la crescita della stessa. Il Tribunale ha evidenziato, in primo luogo, la sussistenza di situazioni di forte conflittualità genitoriale caratterizzate da una certa ambiguità, in quanto Per_2 ha in più occasioni accusato il compagno di condotte violente ai suoi danni
[...] presentando plurime denunce nei confronti dello stesso per maltrattamenti ai suoi danni, poi però ritirate, sostenendo che spesso a causa della condizione di frequente ubriachezza del il compagno, anche in presenza della figlia minore, _1
l'avrebbe colpita con violenza anche al capo, l'avrebbe minacciata con un coltello, tentando di buttarla dal balcone;
la , tuttavia, ha successivamente ripreso la Per_2 relazione con il tornando a convivere con l'uomo, negando o comunque _1 minimizzando le condotte descritte, ed ha dimostrato incapacità di tutelare la figlia minore, avendo dichiarato che il non avrebbe mai maltrattato la figlia anche _1 se in alcune occasioni l'uomo l'avrebbe insultata e le avrebbe sputato (circostanza quest'ultima ammessa anche dal ). Il giudice di prime cure ha evidenziato, _1 altresì, che la dopo uno sfratto ha costretto la minore a condizioni di vita Per_2 inaccettabili, ossia a vivere per un certo periodo sotto un ponte dell'autostrada a Furci. Il fatto che il abbia almeno una volta tenuto condotte violente nei confronti _1 della figlia minore, la quale si è a tal punto impaurita da fuggire dalla abitazione in piena notte senza scarpe e cappotto, chiedendo aiuto ad un conoscente, risulta comunque in atti riscontrato dalla stessa , la quale ha confermato l'episodio del Per_1 mese di febbraio 2024 precisando che il padre l'ha tirata per la maglietta e l'ha colpita con una testata perché quella sera si era intrattenuta a dialogare con un amico del padre, peraltro alla presenza dei genitori, ed aggiungendo di essere fuggita di casa in pantofole e senza prendere con sé il giubbotto. La minore ha, inoltre, confermato la conflittualità genitoriale e la pregressa dedizione del padre all'assunzione di alcolici. Il giudice di primo grado ha, poi, evidenziato come la minore sia stata vittima di violenza assistita, essendo stata presente ai conflitti anche violenti tra i genitori, e come il una personalità allarmante, connotata anche da precedenti penali, dando _1 rilievo altresì alla precaria condizione sociale ed economica dei due genitori, anche avuto riguardo al profilo abitativo in quanto la coppia vive in una abitazione molto modesta e di piccole dimensioni, costituita da una sola stanza. Quanto all'espletamento della funzione genitoriale, per come segnalato dal Consultorio Familiare nella relazione in atti del 3 ottobre 2024 e dal servizio sociale nella relazione del 30 settembre 2024, è emerso che la ha capacità genitoriali limitate Per_2 dovute anche alla sua travagliata esistenza, appare anaffettiva (ha totalmente interrotto i rapporti con i figli nati dalla precedente relazione), è poco attenta alle necessità personali e educative della figlia , non appare capace di proteggere la minore, è Per_1 apparsa poco collaborativa durante il percorso, tenendo un atteggiamento disinteressato, è insicura, incapace di rendere dichiarazioni complete e coerenti e tende ad addossare su altri la responsabilità pur di difendere se stessa e la figlia, sicché si è ritenuto opportuno un approfondimento diagnostico da parte dei servizi territorialmente competenti ed un percorso per elaborare le difficoltà incontrate nell'infanzia, oltre che una terapia per risolvere la sua dipendenza affettiva. Quanto al , il giudice di prime cure ha anche evidenziato che egli si è _1 comunque presentato puntualmente durante il percorso al Consultorio e ha assunto un atteggiamento improntato a collaborazione, raccontando la propria storia fatta di periodi di grande precarietà e di mancanza di lavoro, rifendo della morte della precedente moglie e dell'esistenza di rapporti sporadici con la figlia nata da tale relazione. Nella sentenza si è dato atto del fatto che il stesso ha riferito che il rapporto _1 con la non è mai stato sereno, ma anzi caratterizzato da frequenti conflitti, Per_2 per motivi di gelosia della donna, durante i quali in più occasioni sono state allertate le forze dell'ordine e che in più occasioni ha alzato la voce e insultato la compagna, pur negando condotte violente dal punto di vista fisico e, avuto riguardo all'episodio del febbraio 2024, violenze nei confronti della figlia. È stata pertanto affermata la necessità, anche per il , di un percorso di sostegno delle capacità genitoriali _1
e di psico educazione. Rilevanza è stata, inoltre, attribuita al fatto che, malgrado la minore presenti una disabilità mentale di grado moderato, nessuno dei due genitori ha mai attivato le misure necessarie, sicché la minore è stata avviata ad un percorso di sostegno presso la NPIA soltanto a seguito dell'intervento del Tribunale.
***** Avverso la detta sentenza ha proposto appello deducendo che la _1 sentenza impugnata sarebbe frutto di erronea valutazione in ordine alla propria capacità genitoriale. Si evidenzia che in relazione all'unico episodio aggressivo ai danni della figlia, avvenuto nel febbraio 2024, non sarebbe emersa prova che quel fatto non fosse una contingenza occasionale, considerata l'avvenuta archiviazione del procedimento per maltrattamenti, e che la descrizione del padre, da parte della minore, come un uomo irritabile deriverebbe dalla pregressa tendenza ad assumere alcolici, non più attuale e superata come comprovato dalla certificazione del SERD di Letojanni. Si deduce, altresì, che il riferimento alle condotte violente del nei confronti della _1
, quale ulteriore elemento pregiudizievole per una positiva valutazione delle Per_2 capacità genitoriali, sarebbe fondato sulle dichiarazioni della donna, definita però dallo stesso Tribunale come ambivalente sul punto, e perciò inattendibile. Si afferma che in via di principio la mera conflittualità tra genitori può dar vita ad una situazione di disagio per la prole, senza però tradursi in forme che possono alterare o porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psicofisico della figlia. Si deduce che l'affidamento al Servizio Sociale sarebbe in contrasto con quanto disposto dall'art. 8 CEDU, posto che l'affidamento ai servizi costituisce un'ingerenza nell'esercizio del diritto al rispetto della vita familiare. Si evidenzia che la minore, nel corso della sua deposizione del 07.10.2024, ha precisato che durante l'estate le cose in famiglia erano andate bene, rappresentando la propria voglia di rientrare a casa. Inoltre, si sostiene che il Tribunale avrebbe attribuito valenza negativa ai precedenti penali dell'appellante, che però sarebbero ininfluenti sia avuto riguardo al rapporto con la figlia minore sia in ragione del fatto che il oggi avrebbe superato la _1 tendenza all'aggressività; si deduce che invece non sarebbero stati presi in considerazione la circostanza della positiva conclusione del percorso terapeutico disintossicante svolto presso il l'atteggiamento collaborativo tenuto dal _1
, lo sforzo fatto per dotare la figlia di una casa, benché piccola, pulita ed _1 adeguata alle esigenze abitative della ragazza. Si afferma, pertanto, che malgrado le limitate competenze genitoriali della madre della minore e la presenza di criticità nel nucleo familiare, sarebbe ugualmente possibile il mantenimento della minore all'interno del nucleo familiare ed il controllo della situazione familiare attraverso un monitoraggio continuo e dettagliato da parte del Servizio Sociale affidatario, posto che il ha superato la propria dipendenza _1 dall'alcol e svolge regolare attività lavorativa, conduce in locazione un immobile che provvede a tenere ordinato e pulito, si è riappacificato con la figlia ed ha superato le difficoltà con la compagna, nell'ottica di un impegno di entrambi a dar corso allo sviluppo del rapporto con la figlia in maniera più responsabile ed al mantenimento della serenità familiare. Si evidenzia, al riguardo, che la L. 184/1983 disciplina il diritto del minore di crescere all'interno del proprio nucleo familiare e, in ipotesi di ambiente familiare non idoneo, prevede interventi di sostegno ed aiuto volti a guidare e sostenere i genitori nell'esercizio dei loro compiti, solo dopo la dimostrata inefficacia dei quali il minore viene affidato al Servizio Sociale, e che la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civile ord. 29.11.2023 n. 33193) ha precisato che l'affidamento conseguente al provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale, costituendo una ingerenza nella vita privata e familiare, deve essere giustificato dalla necessità di non potersi provvedere diversamente all'attuazione degli interessi morali e materiali del minore. Si afferma, quindi, che il Tribunale non avrebbe motivato in ordine alla non adottabilità di misure alternative e meno invasive e non avrebbe, altresì, fornito alcuna indicazione sul termine di durata della limitazione della responsabilità genitoriale e dell'allontanamento della minore dalla casa familiare, indicazione che invece avrebbe dovuto essere data in ottemperanza all'art. 5 bis, c. 2, l. 184/1983, secondo cui “Con il provvedimento con cui dispone la limitazione della responsabilità genitoriale e affida il minore al servizio sociale, il tribunale indica: … g) la durata dell'affidamento, non superiore a ventiquattro mesi”. Tale termine, in ipotesi di conferma della sentenza, potrebbe essere individuato, anche in considerazione dell'età della minore, in una misura lontana dal termine massimo di legge. Alla luce delle superiori argomentazioni, l'appellante chiede la riforma della sentenza impugnata, la revoca della decisione di inserimento della minore in una struttura comunitaria disponendo il rientro in casa della ragazza, l'intervento domiciliare di un operatore dei Servizi Sociali con cadenza dapprima quotidiana e successivamente settimanale e poi mensile, con compiti di assistenza e supporto del ruolo genitoriale;
in subordine, la modifica della sentenza appellata, indicando il termine, prossimo al minimo, di limitazione della responsabilità genitoriale e dell'allontanamento della minore dal nucleo familiare e disponendo il rientro in famiglia della figlia per i fine settimana.
***** Si è costituito in giudizio il curatore speciale della minore, Avv. Marcella De Luca, chiedendo il rigetto dell'appello così come proposto e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e compensi come per legge essendo la minore ammessa al patrocinio a spese dello stato, deducendo che correttamente il Tribunale di prime cure ha valutato corrispondenti all'interesse della minore le statuizioni adottate in limitazione della responsabilità genitoriale.
***** All'odierna udienza, viste le conclusioni delle parti ribadite nelle note di trattazione scritta depositate in atti, la Corte ha così deciso. L'appello va rigettato e la sentenza impugnata va, per l'effetto, confermata. Alla luce delle risultanze in atti, ritiene questa Corte che in questo grado del giudizio le gravi carenze dei genitori della minore e le condizioni del nucleo familiare non possono ritenersi così significativamente mutate da revocare in dubbio la valutazione prognostica già effettuata in primo grado. Risulta in atti che entrambi i genitori non hanno mostrato consapevolezza in ordine alle criticità riscontrate, né per ciò che riguarda la relazione di coppia (entrambi hanno reiteratamente negato la conflittualità emergente) né per ciò che riguarda le proprie competenze genitoriali, e tale scarsa consapevolezza limita fortemente il percorso progettuale di recupero delle competenze parentali mancando processi di riflessione e motivazione verso un cambiamento. Persiste, allo stato, una situazione di pregiudizio per la minore, che impone il mantenimento del provvedimento di affidamento al Servizio Sociale competente per vigilanza e sostegno, con mandato ad attivare tutte e misure opportune di sostegno, ed il provvedimento di inserimento di in struttura comunitaria, atteso che non vi sono Per_1 in atto le condizioni per consentir il rientro all'interno dell'abitazione familiare, in ragione del clima familiare conflittuale ed aggressivo, delle carenze genitoriali che riguardano sia il padre che la madre, della situazione abitativa precaria, circostanze che fanno propendere per un concreto rischio che la minore possa essere di nuovo esposta a violenza, diretta o assistita, e non possa avere le necessarie cure. Nella relazione della comunità ospitante del 14 gennaio 2025 si è evidenziata la necessità di proseguire il percorso comunitario, anche con incontri psicologici individuali e di gruppo. Va rilevato peraltro che, malgrado il legame affettivo dichiarato dai genitori, il padre si è recato in una sola occasione a visitare la figlia in comunità ed il rapporto tra la minore e la madre viene descritto come assolutamente disfunzionale, in quanto la ragazza prevarica la madre, non accetta dalla stessa alcun tipo di regola e mostra aggressività fisica e verbale qualora la madre non acconsenta alle sue richieste (vedi relazione del SS di S. Teresa di riva in atti del 14 gennaio 2025). Pertanto, alla luce delle superiori considerazioni e risultanze, la circostanza, seppur significativa, che il si sia sottoposto al percorso presso il SERD e sia risultato _1 sempre negativo ai controlli (vedi sul punto relazione del SERD di Taormina del 9 gennaio 2025), non appare determinante. Le gravi lacune riscontrate nel percorso evolutivo e di crescita della minore, anteriormente al suo inserimento in struttura, risultano ascrivibili alle forti limitazioni nell'espletamento delle competenze parentali da parte dei genitori. Non può che convenirsi, pertanto, con il Tribunale per i Minorenni laddove ha messo in evidenza la situazione di grave pregiudizio in cui si è trovata a vivere la minore, vittima di violenza assistita e in un caso anche diretta, all'interno di un clima familiare conflittuale in cui peraltro, sebbene avesse una “disabilità mentale di grado moderato”, non è stata supportata da alcun percorso terapeutico su iniziativa dei genitori. Il clima di violenza domestica all'interno del nucleo familiare ha inciso negativamente sulla crescita di , la quale al momento sta svolgendo invece un percorso di Per_1 affrancamento, consapevolezza ed autonomia, e consentire il rientro a casa della giovane la esporrebbe ad una situazione di grave pregiudizio.
La crescita sotto il profilo individuale e sociale della minore costituisce tappa essenziale del suo percorso evolutivo, che i genitori non sono stati in grado di assicurarle e che la piccola sta finalmente sperimentando in un contesto socio- ambientale adeguato e ricco di stimoli. Pertanto, pur essendo presente un legame affettivo con i genitori, va attribuito rilievo alla prognosi in ordine al percorso di crescita della minore nel contesto familiare di provenienza, concludendo per la concreta possibilità che il reinserimento nel contesto familiare vanifichi i miglioramenti conseguiti e conduca ad una grave e pregiudizievole regressione della minore. Ritiene infatti questa Corte che, alla luce delle emergenze in atti, debba ravvisarsi nella minore proprio l'esigenza di un contesto relazionale altro offerto proprio dalla comunità, pur senza pregiudizio della relazione con i genitori. In tal senso va inteso, quindi, il desiderio palesato da di far rientro a casa, desiderio verosimilmente Per_1 indotto anche dall'esperienza vissuta da altri minori ospiti della comunità e che si traduce nell'esigenza di avere un contesto familiare. Non può, infatti, non tenersi conto anche del fatto che la minore in precedenza aveva, invece, chiesto espressamente di essere allontanata dai genitori. Occorre per la minore un riferimento sano, che allo stato non può essere costituito dal nucleo familiare biologico, in quanto bisognoso della prosecuzione del percorso intrapreso. Il mantenimento della minore in Comunità, che garantisca il mantenimento dei rapporti affettivi con la famiglia di origine, nelle more di una maggiore consapevolezza della propria situazione da parte della coppia genitoriale, deve ritenersi allo stato la situazione migliore per il benessere di , ferma restando la necessità della Per_1 prosecuzione di un percorso a tutela dell'intero nucleo familiare. Dalla relazione della Comunità in cui si trova in atto emerge che in atto la Per_1 minore è comunque serena, ha mostrato un veloce adattamento alla comunità, e che la relazione con i genitori è al momento monitorata dai servizi. Il percorso è positivo, perché la minore è attenzionata, curata e seguita, pur avendo il progetto educativo ancora diversi obiettivi. Il vissuto in comunità ha, quindi, profondamento migliorato le condizioni di vita della minore. Al riguardo va osservato che l'affidamento della minore al servizio sociale non costituisce una sanzione ai genitori, bensì una grande opportunità di crescita della giovane, nell'attesa del rafforzamento della famiglia di origine. Osserva, al riguardo, questa Corte che l'affidamento ai servizi sociali è uno strumento giuridico utilizzato per tutelare il benessere del minore quando i genitori non sono in grado di esercitare adeguatamente la loro responsabilità genitoriale, come inequivocabilmente è emerso nella fattispecie in esame. Si richiamano qui integralmente le risultanze istruttorie compiutamente descritte nel provvedimento impugnato, in quanto ancorate agli elementi oggettivi ed alle valutazioni compiute nel corso del giudizio di primo grado. Va, altresì, premesso che con la Riforma Cartabia (D.lgs. n. 149/2022), l'affidamento ai servizi sociali è stato disciplinato in modo più chiaro attraverso l'introduzione dell'art.
5-bis della Legge 184/1983, che stabilisce che il minore possa essere affidato ai servizi sociali solo dopo un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale e, quindi, solo quando gli interventi di sostegno ai genitori si sono rivelati inefficaci. Con la riforma introdotta con il D.lgs. n. 149 del 2022, si è previsto, da un lato, che al curatore speciale processuale (nominato ex art. 473-bis.8 ove sono state trasposte le disposizioni relative al curatore del minore già contenute negli artt. 78 e 80 c.p.c.) possano essere attribuiti poteri di rappresentanza sostanziale e, dall'altro, si è aggiunto il fondamento normativo per la nomina del curatore speciale con compiti di rappresentanza sostanziale qualora il processo si concluda con la dichiarazione di limitazione della responsabilità genitoriale, nomina che resta in ogni caso facoltativa, secondo quanto dispone l'art. 473-bis.7 c.p.c., comma 2: ("Il giudice può nominare il curatore del minore quando dispone, all'esito del procedimento, limitazioni della responsabilità genitoriale"). Dunque, l'affidamento ai servizi sociali, oggi specificamente disciplinato dall'art.
5-bis della Legge 184/1983 costituisce una species del più ampio genus dell'affidamento a terzi, ma presenta alcune peculiarità, in considerazione della natura e delle funzioni dei servizi sociali e anche delle ragioni che determinano il giudice a scegliere un soggetto pubblico, avente compiti istituzionali suoi propri, prefissati per legge, e non una persona fisica individuata in ambito familiare, potendo essere disposto solo a seguito di un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale. È vero, come sostiene la difesa dell'appellante, che esso costituisce un'ingerenza nella vita privata e familiare, ma nella specie esso, sulla scorta delle emergenze in atti, è stato giustificato dalla necessità di non potersi provvedere diversamente all'attuazione degli interessi morali e materiali della minore. L'adozione di questo provvedimento ha, inoltre, trovato presupposto nella sua discussione nel contraddittorio, esteso anche alla minore, i cui interessi sono stati imparzialmente rappresentati da un curatore speciale. I contenuti del provvedimento sono pertanto conformi al principio di proporzionalità tra la misura adottata e l'obiettivo perseguito ed i compiti dei servizi sono stati specificamente descritti nel provvedimento. Quanto alla durata dell'affidamento, essa invero non può essere superiore a ventiquattro mesi e, almeno ogni sei mesi, il servizio sociale deve riferire sull'andamento degli interventi, sui rapporti mantenuti dal minore con i genitori, sull'attuazione del progetto predisposto dal tribunale. Non consentendo le emergenze in atti di prevedere in tempi brevi il recupero delle competenze parentali, deve ritenersi non imposta la fissazione nel provvedimento di un termine di durata, ferma restando quella massima prevista ex legge (peraltro prorogabile). Alla luce delle superiori considerazioni, non può che confermarsi integralmente la sentenza impugnata. Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali sostenute dal curatore della minore, che si liquidano in complessivi € 1.168,00, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, disponendo la distrazione in favore dell'erario, essendo tale parte ammessa al Patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Conferma la sentenza n. 16/2025 del Tribunale per i minorenni di Messina emessa in data 4 febbraio 2025, appellata da che condanna al pagamento delle _1 spese processuali sostenute dal curatore della minore, Avv. Marcella De Luca, che si liquidano in complessivi € 1.168,00, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'erario. Così deciso in Messina, in esito alla camera di consiglio del 15 maggio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Daniela Urbani dott. Carmelo Blatti