TRIB
Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/03/2025, n. 2644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2644 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16287/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione QUARTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Cozzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16287/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CASANTI Parte_1 P.IVA_1
FILIPPO, elettivamente domiciliato in VIA GIOVANNI PETRUZZI N.11/13 47922 RIMINI presso il difensore avv. CASANTI FILIPPO ricorrente contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 resistente contumace
CONCLUSIONI
Per Parte_1
accertare e dichiarare che e hanno perfezionato un Parte_1 Controparte_1 contratto di vendita avente come da fattura proforma n. 23 del giorno 09.06.2023;
accertare e dichiarare che ha versato ad l'importo Parte_1 Controparte_1 di euro 79.525,00 a titolo di acconto;
accertare e dichiarare che non ha consegnato a i Controparte_1 Parte_1 beni descritti nella fattura proforma n. 23 del giorno 09.06.2023;
accertare e dichiarare che è stata gravemente inadempiente e per l'effetto Controparte_1 dichiarare la risoluzione del contratto di vendita di cui alla fattura proforma n. 23 del giorno 09.06.2023 per le causali esposte in narrativa;
accertare e dichiarare che non ha diritto di trattenere l'importo di euro 79.525,00; Controparte_1
accertare e dichiarare tenuta e per l'effetto condannare a restituire a Controparte_1 Parte_1
l'importo di euro 79.525,00 oltre interessi legali fino alla data di notifica del presente
[...] atto ed interessi ex art. 1284.4 c.c. dalla data di notifica del presente atto.
Motivazione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., la ha chiesto di accertare e Parte_1
dichiarare la risoluzione del contratto di vendita concluso con la per il grave Controparte_1
inadempimento della resistente che non ha consegnato i beni descritti nella fattura proforma n. 23 del giorno 09.06.2023 quindi di condannare la alla restituzione dell'acconto già ricevuto di Controparte_1
pagina 1 di 3 euro 79.525,00, oltre interessi legali fino alla data di notifica del presente atto ed interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla data di notifica del presente atto al saldo.
La non si costituiva in giudizio e veniva dichiarata contumace. Controparte_1
La pretesa creditoria della ricorrente si fonda sul contratto di compravendita di capi di abbigliamento che si è concluso mediante lo scambio tra le parti della “fattura proforma” n 23 del 9.6.2023 con l'elenco dettagliato dei capi, delle quantità e del prezzo, per un valore complessivo di euro 159.050,00
e della relativa accettazione (doc. n 3 e n 4).
E' altresì provato il pagamento, da parte della ricorrente e a favore della resistente, dell'acconto di euro
79.525,00 mediante bonifico bancario, di cui è confermata la ricezione con e mail del 14 luglio 2023
(doc. n 5 e n 6).
La ricorrente lamenta la mancata consegna della merce da parte della resistente, che risulta dallo scambio di comunicazioni tra le parti, a partire dal mese di agosto sino al mese di novembre 2023 (doc. nn. 7-19).
Risulta inoltre che, nel mese di novembre 2023, stante il perdurante inadempimento della resistente, la ricorrente chiedeva la restituzione dell'acconto versato e la resistente rispondeva impegnandosi a restituire la somma “appena possibile” (e mail del 21.11.2023), chiedendo di aspettare sino al 12.12 (e mail del 30.11.2023), entro la fine della settimana (e mail del 14.12.2023) e “farò il pagamento domani” (e mail del 21.12.2023).
Infine con PEC del 9.2.2024 chiedeva di “attendere circa 20 gg per addivenire ad una CP_1 soluzione concreta”.
Da quanto suesposto è provata l'obbligazione contrattuale della resistente di consegnare la merce, che è rimasta totalmente inadempiuta, quindi deve essere accolta la domanda di risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c., per il grave inadempimento della CP_1
La risoluzione del contratto ha effetto retroattivo ex art. 1458 c.c., pertanto la ricorrente ha diritto alla restituzione dell'acconto pagato alla resistente di euro 79.525,00.
La resistente deve quindi essere condannata alla restituzione della somma di € 79.525,00. Non sono dovuti gli interessi dal giorno del pagamento, non essendovi prova della mala fede dell'accipiens, in applicazione della norma sull'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c., mentre sono dovuti gli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dal giorno della domanda (notifica del ricorso del 23.12.2024) al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza della resistente e si liquidano come da dispositivo, secondo il
D.M. n 147/2022, tenuto conto del valore della causa compreso tra euro 52.000,01 e 260.000,00, con l'esclusione della fase istruttoria in quanto non espletata e con l'applicazione del compenso minimo per pagina 2 di 3 tutte le altre fasi processuali stante la non complessità delle questioni trattate, la natura documentale della causa e la contumacia della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione assorbita o respinta, così provvede:
1) Dichiara la risoluzione del contratto di vendita inter partes per il grave inadempimento della ex art. 1453 c.c.; Controparte_1
2) condanna la in persona del legale rappresentate pro tempore, alla restituzione in Controparte_1
favore della ricorrente della somma di euro 79.525,00, oltre interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dal 23.12.2024 al saldo;
3) condanna la in persona del legale rappresentate pro tempore al pagamento delle Controparte_1 spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in € 4217,00 per compenso, € 759,00 per spese anticipate, oltre 15 % per spese forfetarie, c.p.a. e i.v.a. se dovuta.
Milano, 26 marzo 2025
Il Giudice dott. Antonella Cozzi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione QUARTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Cozzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16287/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CASANTI Parte_1 P.IVA_1
FILIPPO, elettivamente domiciliato in VIA GIOVANNI PETRUZZI N.11/13 47922 RIMINI presso il difensore avv. CASANTI FILIPPO ricorrente contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 resistente contumace
CONCLUSIONI
Per Parte_1
accertare e dichiarare che e hanno perfezionato un Parte_1 Controparte_1 contratto di vendita avente come da fattura proforma n. 23 del giorno 09.06.2023;
accertare e dichiarare che ha versato ad l'importo Parte_1 Controparte_1 di euro 79.525,00 a titolo di acconto;
accertare e dichiarare che non ha consegnato a i Controparte_1 Parte_1 beni descritti nella fattura proforma n. 23 del giorno 09.06.2023;
accertare e dichiarare che è stata gravemente inadempiente e per l'effetto Controparte_1 dichiarare la risoluzione del contratto di vendita di cui alla fattura proforma n. 23 del giorno 09.06.2023 per le causali esposte in narrativa;
accertare e dichiarare che non ha diritto di trattenere l'importo di euro 79.525,00; Controparte_1
accertare e dichiarare tenuta e per l'effetto condannare a restituire a Controparte_1 Parte_1
l'importo di euro 79.525,00 oltre interessi legali fino alla data di notifica del presente
[...] atto ed interessi ex art. 1284.4 c.c. dalla data di notifica del presente atto.
Motivazione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., la ha chiesto di accertare e Parte_1
dichiarare la risoluzione del contratto di vendita concluso con la per il grave Controparte_1
inadempimento della resistente che non ha consegnato i beni descritti nella fattura proforma n. 23 del giorno 09.06.2023 quindi di condannare la alla restituzione dell'acconto già ricevuto di Controparte_1
pagina 1 di 3 euro 79.525,00, oltre interessi legali fino alla data di notifica del presente atto ed interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla data di notifica del presente atto al saldo.
La non si costituiva in giudizio e veniva dichiarata contumace. Controparte_1
La pretesa creditoria della ricorrente si fonda sul contratto di compravendita di capi di abbigliamento che si è concluso mediante lo scambio tra le parti della “fattura proforma” n 23 del 9.6.2023 con l'elenco dettagliato dei capi, delle quantità e del prezzo, per un valore complessivo di euro 159.050,00
e della relativa accettazione (doc. n 3 e n 4).
E' altresì provato il pagamento, da parte della ricorrente e a favore della resistente, dell'acconto di euro
79.525,00 mediante bonifico bancario, di cui è confermata la ricezione con e mail del 14 luglio 2023
(doc. n 5 e n 6).
La ricorrente lamenta la mancata consegna della merce da parte della resistente, che risulta dallo scambio di comunicazioni tra le parti, a partire dal mese di agosto sino al mese di novembre 2023 (doc. nn. 7-19).
Risulta inoltre che, nel mese di novembre 2023, stante il perdurante inadempimento della resistente, la ricorrente chiedeva la restituzione dell'acconto versato e la resistente rispondeva impegnandosi a restituire la somma “appena possibile” (e mail del 21.11.2023), chiedendo di aspettare sino al 12.12 (e mail del 30.11.2023), entro la fine della settimana (e mail del 14.12.2023) e “farò il pagamento domani” (e mail del 21.12.2023).
Infine con PEC del 9.2.2024 chiedeva di “attendere circa 20 gg per addivenire ad una CP_1 soluzione concreta”.
Da quanto suesposto è provata l'obbligazione contrattuale della resistente di consegnare la merce, che è rimasta totalmente inadempiuta, quindi deve essere accolta la domanda di risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c., per il grave inadempimento della CP_1
La risoluzione del contratto ha effetto retroattivo ex art. 1458 c.c., pertanto la ricorrente ha diritto alla restituzione dell'acconto pagato alla resistente di euro 79.525,00.
La resistente deve quindi essere condannata alla restituzione della somma di € 79.525,00. Non sono dovuti gli interessi dal giorno del pagamento, non essendovi prova della mala fede dell'accipiens, in applicazione della norma sull'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c., mentre sono dovuti gli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dal giorno della domanda (notifica del ricorso del 23.12.2024) al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza della resistente e si liquidano come da dispositivo, secondo il
D.M. n 147/2022, tenuto conto del valore della causa compreso tra euro 52.000,01 e 260.000,00, con l'esclusione della fase istruttoria in quanto non espletata e con l'applicazione del compenso minimo per pagina 2 di 3 tutte le altre fasi processuali stante la non complessità delle questioni trattate, la natura documentale della causa e la contumacia della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione assorbita o respinta, così provvede:
1) Dichiara la risoluzione del contratto di vendita inter partes per il grave inadempimento della ex art. 1453 c.c.; Controparte_1
2) condanna la in persona del legale rappresentate pro tempore, alla restituzione in Controparte_1
favore della ricorrente della somma di euro 79.525,00, oltre interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dal 23.12.2024 al saldo;
3) condanna la in persona del legale rappresentate pro tempore al pagamento delle Controparte_1 spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in € 4217,00 per compenso, € 759,00 per spese anticipate, oltre 15 % per spese forfetarie, c.p.a. e i.v.a. se dovuta.
Milano, 26 marzo 2025
Il Giudice dott. Antonella Cozzi
pagina 3 di 3