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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 04/02/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7511 /2013
TRIBUNALE ORDINARIO di MESSINA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico Carolina La Torre ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 7511 /2013 R.G. introitata all'udienza del 09/12/2024, previa rinuncia delle parti alla concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., avendo già le stesse depositato note conclusive, e vertente
TRA
cod. fisc con l'Avv. NANIA ALESSANDRO;
Parte_1 P.IVA_1
-attore-
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. CACCIOTTO ALESSANDRO, come da procura in atti;
p.iva in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_3 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Nastasi, giusta procura in atti;
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_3
difesa dagli Avv.ti Motti Giudo e Vonella Marco, come da procura in atti
-convenuti-
OGGETTO: risarcimento danni
CONCLUSIONI: Le parti concludono come da atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione del 29.10.2013, regolarmente notificato, il Parte_1
conveniva in giudizio la la e la al fine di sentirli CP_4 Controparte_3 Controparte_5
condannare in solido al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, asseritamente subiti dall'Ente attore in conseguenza dell'annullamento dell'evento denominato 2012” che la Controparte_6
aveva deciso di organizzare nella Perla dello Jonio per il periodo compreso tra il 18 ed Controparte_3
il 23 settembre 2012.
Si costituivano ritualmente le società convenute chiedendo il rigetto delle domande attoree in quanto infondate ed eccependo, in via preliminare, l'inesistenza della procura alle liti del Comune
pagina1 di 5 per essere stata la stessa conferita da un soggetto che non rivestiva la carica di Sindaco del Comune al momento della sottoscrizione della stessa.
Ritenuti, secondo una prima valutazione, insussistenti i vizi denunciati in merito alla procura ad litem rilasciata dall'attore, venivano assegnati alle parti i richiesti termini ex art. 183, VI comma,
c.p.c. e la causa veniva rinviata per le disamina dei mezzi istruttori all'udienza del 28 maggio 2015.
Con ordinanza del 21 febbraio 2016, ritenuto necessario riesaminare l'eccezione preliminare di difetto di procura, anche alla luce delle difese spiegate dalle parti nelle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c., in applicazione dell'art. 182, comma 2, c.p.c. veniva assegnato un termine alla parte attrice per sanare il difetto di procura La parte attrice depositava altra procura alle liti.
All'udienza del 27 settembre 2016, le parti eccepivano la carenza di effetto sanante del vizio dell'originario mandato per effetto del rilascio della nuova procura.
Sulla scorta delle prove documentali, il procedimento veniva ritenuto maturo per la decisione e rinviato per la precisazione delle conclusioni.
°°°°°°°°°°°°
Nell'esaminare preliminarmente l'eccezione relativa all'inammissibilità dell'azione per l'inesistenza della procura rilasciata dalla parte attrice, occorre dare brevemente conto della giurisprudenza espressasi sul disposto di cui all'art. 182 c.p.c., inteso nella sua formulazione anteriore alle modifiche introdotte con il D.Lgs. 149/2022, applicabile ratione temporis alla presente causa, posto che, ai sensi dell'art. 35 del suddetto decreto legislativo, l'entrata in vigore della nuova formulazione, a seguito della modifica introdotta con l'art. 1 co. 380 della L. 197/2022, è stata prevista per i soli procedimenti instaurati successivamente al 28/2/2023.
Quanto alla versione dell'art. 182 c.p.c. applicabile all'odierno giudizio, essa prevede, al comma secondo, che il giudice "quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza, o l'assistenza, o per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione", introducendo, rispetto alla formulazione previgente alla L. 69/2009, l'obbligatorietà di tale adempimento da parte del giudice, in precedenza facoltativo.
L'attuale formulazione dell'art. 182 co. 2 c.p.c., in vigore solo per i procedimenti instaurati a decorrere dal 28/2/2023, prevede invece che "quando rileva la mancanza della procura al difensore oppure un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione che ne determina la nullità, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta
pagina2 di 5 la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione".
Come noto, nella vigenza del art. 182 c.p.c. successiva alla riforma di cui alla L. 69/2009, la giurisprudenza, anche di legittimità, si era divisa in due orientamenti, di cui uno più restrittivo e formalista ed uno maggiormente estensivo e sostanzialista.
Secondo il primo orientamento, il termine per la regolarizzazione della procura alle liti doveva essere assegnato dal Giudice solamente qualora vi fosse una procura depositata in atti e tuttavia sussistesse un difetto di rappresentanza, assistenza o di autorizzazione che ne determinasse la nullità.
Per il secondo orientamento, il termine poteva essere invece concesso anche ove nessuna procura alle liti fosse stata versata in atti o addirittura esistesse in natura, nel momento in cui il giudice avesse rilevato d'ufficio tale mancanza o la controparte l'avesse eccepito.
Nella scia di tale ultimo orientamento, si era affermato anche che "qualora una parte sollevi tempestivamente l'eccezione di difetto di rappresentanza, sostanziale o processuale, ovvero un vizio della procura ad litem, è onere della controparte interessata produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio, senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell'art. 182 c.p.c., prescritto solo per il caso di rilievo officioso"
(Cass. 29244/2021), ciò determinando in ogni caso la possibilità per la parte carente della procura –
o in quanto inesistente o in quanto non prodotta in atti – di sanare tale difetto, con effetto retroattivo.
D'altra parte la stessa Corte di Cassazione aveva avuto modo di giudicare manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 182 c.p.c., nella parte in cui non avrebbe trovato applicazione in caso di inesistenza della procura, "non essendo le situazioni delineate suscettibili di comparazione, onde non è fonte di un vulnus costituzionalmente rilevante il fatto che la disciplina prevista dall'art. 182 c.p.c., comma 2, non trovi applicazione in caso di difetto originario della procura" (Cass. 11930/2018; Cass. Sez. Un. 10414/2017).
Tale dualismo, come noto, ha poi portato la seconda sezione della Corte di Cassazione a rilevare, nel 2022, la sussistenza di un contrasto giurisprudenziale ed a rimettere con ordinanza interlocutoria gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, ai fini di risolvere la questione "se, ai sensi del secondo comma dell'art. 182 c.p.c., come novellato dalla
L.69/2009, il giudice debba assegnare un termine per il rilascio della procura ad litem o per la rinnovazione della stessa solo nel caso in cui la procura rilasciata al difensore di una parte sia materialmente presente in atti ma, tuttavia, risulti affetta da un vizio che ne determini la nullità, o pagina3 di 5 anche nel caso in cui un avvocato abbia agito in rappresentanza di una parte senza che in atti esista alcuna procura da quest'ultima rilasciata in suo favore" (Cass. sez. II, ord. 4932/2022).
Rimessa la decisione alle Sezioni Unite, queste hanno emesso il proprio responso con decisione del 11/10/2022, depositata in data 21/12/2022, con la quale hanno stabilito che "l'art. 182, comma 2,
c.p.c., nella formulazione introdotta dall' art. 46, comma 2, della L. n. 69 del 2009, non consente di sanare l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite" (Cass. Sez. Un. 37434/2022).
Tale adesione all'orientamento più restrittivo è stata espressamente motivata dalle Sezioni Unite ritenendo la soluzione formalista "più confacente all'assetto ordinamentale", sia tenuto conto del dato letterale, "che va univocamente riferito alla sola nullità e non all'inesistenza", sia in base alla considerazione che un'estensione all'inesistenza di tale previsione determinerebbe "un irrisolvibile contrato con l'art. 125 comma 2, artt. 165,166 e 168 c.p.c., e art. 72 delle disp. att. e trans., i quali disegnerebbero una disciplina inconferente e inutile".
Le Sezioni Unite hanno, inoltre, tenuto conto della riformulazione dell'art. 182 c.p.c., all'epoca della pronuncia non ancora entrata in vigore ed attualmente vigente – ma come detto non applicabile al presente giudizio – ed hanno ritenuto che con la novella il legislatore, anziché superare un dubbio interpretativo, abbia inteso innovare, e che dunque la nuova formulazione, in cui viene espressamente fatto riferimento alla "mancanza della procura", confermi "a contrario la correttezza della linea interpretativa qui sposata, secondo la quale la norma vigente non consente la sanatoria dell'inesistenza della procura" (cit. Cass. Sez. Un. 37434/2022).
Esaminando il caso di specie la procura alle liti (atto diverso dalla determinazione sindacale) risulta rilasciata dal Dott. a margine dell'atto di citazione del 29.10.2013 quando Persona_1
questi non era più (pacificamente) sindaco del e non aveva, quindi, più il potere Parte_1
di rilasciare la procura medesima in rappresentanza dell'Ente. Come evincibile dal verbale di nomina del sindaco redatto dal Presidente dell'Ufficio Centrale Elettorale, in data 12 giugno 2013 è stato proclamato eletto alla carica il Sindaco del Comune di , il sig. (cfr. doc. 3 Pt_1 Parte_2
prodotto con la comparsa di citazione e risposta dalla convenuta . CP_4
Da ciò consegue che la detta procura non può che essere considerata inesistente e non semplicemente nulla (per il principio cfr. Cass. Cassazione civile sez. III, 09/10/2023, n.28251) in quanto rilasciata da soggetto estraneo all'Ente.
La Suprema Corte ha, inoltre, chiarito che il principio secondo cui gli atti posti in essere da soggetto privo, anche parzialmente, del potere di rappresentanza possono essere ratificati con efficacia retroattiva (salvi i diritti dei terzi), non opera nel campo processuale, ove la procura alle liti costituisce il presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale e può essere conferita con effetti retroattivi solo nei limiti stabiliti dall'art. 125 c.p.c., il quale dispone che la procura al pagina4 di 5 difensore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purchè anteriormente alla costituzione della parte rappresentata, e sempre che per l'atto di cui trattasi non sia richiesta dalla legge la procura speciale, restando conseguentemente esclusa, in tale ipotesi, la possibilità di sanatoria e ratifica. Cassazione civile sez. III, 20/04/2020, n.7965.
In ragione di quanto sopra la procura (inesistente) rilasciata in data 29.10.2013 non è suscettibile di essere sanata.
Alcun effetto sanante può, quindi, attribuirsi al deposito della nuova procura rilasciata dal sindaco in data 09.05.2016 (depositata in data 10.05.2016) che ha fatto seguito all'ordinanza Pt_2
emessa in data 21.02.2016. Tale ultimo provvedimento era stato, invero, emesso in ossequio alla superata prevalente giurisprudenza di legittimità sino ad allora espressasi sull'interpretazione dell'art. 182 c.p.c., nella sua formulazione applicabile ratione temporis, e della conseguente riconosciuta possibilità di sanare ex tunc la mancanza originaria – o inesistenza – della procura alle liti.
Da tutto quanto sopra consegue l'inammissibilità dell'azione oggetto di causa introdotta con atto di citazione del 29.10.2013.
Rimane assorbita ogni altra questione.
La sussistenza di un mutamento della giurisprudenza, registratosi nel corso del processo, su una questione dirimente ai fini della decisione, qual è la sanabilità ex tunc della mancanza o inesistenza della procura alle liti, giustifica ex art. 92 co. 2 c.p.c. la compensazione integrale tra tutte le parti delle spese legali del presente giudizio.
P.Q.M.
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa
Dichiara l'inammissibilità dell'azione introitata con atto di citazione del 29.10.2013
Compensa tra tutte le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Messina il 03/02/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Carolina La Torre)
In caso di diffusione della presente sentenza si omettano le generalità e gli altri identificativi delle parti.
pagina5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di MESSINA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico Carolina La Torre ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 7511 /2013 R.G. introitata all'udienza del 09/12/2024, previa rinuncia delle parti alla concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., avendo già le stesse depositato note conclusive, e vertente
TRA
cod. fisc con l'Avv. NANIA ALESSANDRO;
Parte_1 P.IVA_1
-attore-
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. CACCIOTTO ALESSANDRO, come da procura in atti;
p.iva in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_3 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Nastasi, giusta procura in atti;
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_3
difesa dagli Avv.ti Motti Giudo e Vonella Marco, come da procura in atti
-convenuti-
OGGETTO: risarcimento danni
CONCLUSIONI: Le parti concludono come da atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione del 29.10.2013, regolarmente notificato, il Parte_1
conveniva in giudizio la la e la al fine di sentirli CP_4 Controparte_3 Controparte_5
condannare in solido al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, asseritamente subiti dall'Ente attore in conseguenza dell'annullamento dell'evento denominato 2012” che la Controparte_6
aveva deciso di organizzare nella Perla dello Jonio per il periodo compreso tra il 18 ed Controparte_3
il 23 settembre 2012.
Si costituivano ritualmente le società convenute chiedendo il rigetto delle domande attoree in quanto infondate ed eccependo, in via preliminare, l'inesistenza della procura alle liti del Comune
pagina1 di 5 per essere stata la stessa conferita da un soggetto che non rivestiva la carica di Sindaco del Comune al momento della sottoscrizione della stessa.
Ritenuti, secondo una prima valutazione, insussistenti i vizi denunciati in merito alla procura ad litem rilasciata dall'attore, venivano assegnati alle parti i richiesti termini ex art. 183, VI comma,
c.p.c. e la causa veniva rinviata per le disamina dei mezzi istruttori all'udienza del 28 maggio 2015.
Con ordinanza del 21 febbraio 2016, ritenuto necessario riesaminare l'eccezione preliminare di difetto di procura, anche alla luce delle difese spiegate dalle parti nelle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c., in applicazione dell'art. 182, comma 2, c.p.c. veniva assegnato un termine alla parte attrice per sanare il difetto di procura La parte attrice depositava altra procura alle liti.
All'udienza del 27 settembre 2016, le parti eccepivano la carenza di effetto sanante del vizio dell'originario mandato per effetto del rilascio della nuova procura.
Sulla scorta delle prove documentali, il procedimento veniva ritenuto maturo per la decisione e rinviato per la precisazione delle conclusioni.
°°°°°°°°°°°°
Nell'esaminare preliminarmente l'eccezione relativa all'inammissibilità dell'azione per l'inesistenza della procura rilasciata dalla parte attrice, occorre dare brevemente conto della giurisprudenza espressasi sul disposto di cui all'art. 182 c.p.c., inteso nella sua formulazione anteriore alle modifiche introdotte con il D.Lgs. 149/2022, applicabile ratione temporis alla presente causa, posto che, ai sensi dell'art. 35 del suddetto decreto legislativo, l'entrata in vigore della nuova formulazione, a seguito della modifica introdotta con l'art. 1 co. 380 della L. 197/2022, è stata prevista per i soli procedimenti instaurati successivamente al 28/2/2023.
Quanto alla versione dell'art. 182 c.p.c. applicabile all'odierno giudizio, essa prevede, al comma secondo, che il giudice "quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza, o l'assistenza, o per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione", introducendo, rispetto alla formulazione previgente alla L. 69/2009, l'obbligatorietà di tale adempimento da parte del giudice, in precedenza facoltativo.
L'attuale formulazione dell'art. 182 co. 2 c.p.c., in vigore solo per i procedimenti instaurati a decorrere dal 28/2/2023, prevede invece che "quando rileva la mancanza della procura al difensore oppure un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione che ne determina la nullità, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta
pagina2 di 5 la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione".
Come noto, nella vigenza del art. 182 c.p.c. successiva alla riforma di cui alla L. 69/2009, la giurisprudenza, anche di legittimità, si era divisa in due orientamenti, di cui uno più restrittivo e formalista ed uno maggiormente estensivo e sostanzialista.
Secondo il primo orientamento, il termine per la regolarizzazione della procura alle liti doveva essere assegnato dal Giudice solamente qualora vi fosse una procura depositata in atti e tuttavia sussistesse un difetto di rappresentanza, assistenza o di autorizzazione che ne determinasse la nullità.
Per il secondo orientamento, il termine poteva essere invece concesso anche ove nessuna procura alle liti fosse stata versata in atti o addirittura esistesse in natura, nel momento in cui il giudice avesse rilevato d'ufficio tale mancanza o la controparte l'avesse eccepito.
Nella scia di tale ultimo orientamento, si era affermato anche che "qualora una parte sollevi tempestivamente l'eccezione di difetto di rappresentanza, sostanziale o processuale, ovvero un vizio della procura ad litem, è onere della controparte interessata produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio, senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell'art. 182 c.p.c., prescritto solo per il caso di rilievo officioso"
(Cass. 29244/2021), ciò determinando in ogni caso la possibilità per la parte carente della procura –
o in quanto inesistente o in quanto non prodotta in atti – di sanare tale difetto, con effetto retroattivo.
D'altra parte la stessa Corte di Cassazione aveva avuto modo di giudicare manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 182 c.p.c., nella parte in cui non avrebbe trovato applicazione in caso di inesistenza della procura, "non essendo le situazioni delineate suscettibili di comparazione, onde non è fonte di un vulnus costituzionalmente rilevante il fatto che la disciplina prevista dall'art. 182 c.p.c., comma 2, non trovi applicazione in caso di difetto originario della procura" (Cass. 11930/2018; Cass. Sez. Un. 10414/2017).
Tale dualismo, come noto, ha poi portato la seconda sezione della Corte di Cassazione a rilevare, nel 2022, la sussistenza di un contrasto giurisprudenziale ed a rimettere con ordinanza interlocutoria gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, ai fini di risolvere la questione "se, ai sensi del secondo comma dell'art. 182 c.p.c., come novellato dalla
L.69/2009, il giudice debba assegnare un termine per il rilascio della procura ad litem o per la rinnovazione della stessa solo nel caso in cui la procura rilasciata al difensore di una parte sia materialmente presente in atti ma, tuttavia, risulti affetta da un vizio che ne determini la nullità, o pagina3 di 5 anche nel caso in cui un avvocato abbia agito in rappresentanza di una parte senza che in atti esista alcuna procura da quest'ultima rilasciata in suo favore" (Cass. sez. II, ord. 4932/2022).
Rimessa la decisione alle Sezioni Unite, queste hanno emesso il proprio responso con decisione del 11/10/2022, depositata in data 21/12/2022, con la quale hanno stabilito che "l'art. 182, comma 2,
c.p.c., nella formulazione introdotta dall' art. 46, comma 2, della L. n. 69 del 2009, non consente di sanare l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite" (Cass. Sez. Un. 37434/2022).
Tale adesione all'orientamento più restrittivo è stata espressamente motivata dalle Sezioni Unite ritenendo la soluzione formalista "più confacente all'assetto ordinamentale", sia tenuto conto del dato letterale, "che va univocamente riferito alla sola nullità e non all'inesistenza", sia in base alla considerazione che un'estensione all'inesistenza di tale previsione determinerebbe "un irrisolvibile contrato con l'art. 125 comma 2, artt. 165,166 e 168 c.p.c., e art. 72 delle disp. att. e trans., i quali disegnerebbero una disciplina inconferente e inutile".
Le Sezioni Unite hanno, inoltre, tenuto conto della riformulazione dell'art. 182 c.p.c., all'epoca della pronuncia non ancora entrata in vigore ed attualmente vigente – ma come detto non applicabile al presente giudizio – ed hanno ritenuto che con la novella il legislatore, anziché superare un dubbio interpretativo, abbia inteso innovare, e che dunque la nuova formulazione, in cui viene espressamente fatto riferimento alla "mancanza della procura", confermi "a contrario la correttezza della linea interpretativa qui sposata, secondo la quale la norma vigente non consente la sanatoria dell'inesistenza della procura" (cit. Cass. Sez. Un. 37434/2022).
Esaminando il caso di specie la procura alle liti (atto diverso dalla determinazione sindacale) risulta rilasciata dal Dott. a margine dell'atto di citazione del 29.10.2013 quando Persona_1
questi non era più (pacificamente) sindaco del e non aveva, quindi, più il potere Parte_1
di rilasciare la procura medesima in rappresentanza dell'Ente. Come evincibile dal verbale di nomina del sindaco redatto dal Presidente dell'Ufficio Centrale Elettorale, in data 12 giugno 2013 è stato proclamato eletto alla carica il Sindaco del Comune di , il sig. (cfr. doc. 3 Pt_1 Parte_2
prodotto con la comparsa di citazione e risposta dalla convenuta . CP_4
Da ciò consegue che la detta procura non può che essere considerata inesistente e non semplicemente nulla (per il principio cfr. Cass. Cassazione civile sez. III, 09/10/2023, n.28251) in quanto rilasciata da soggetto estraneo all'Ente.
La Suprema Corte ha, inoltre, chiarito che il principio secondo cui gli atti posti in essere da soggetto privo, anche parzialmente, del potere di rappresentanza possono essere ratificati con efficacia retroattiva (salvi i diritti dei terzi), non opera nel campo processuale, ove la procura alle liti costituisce il presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale e può essere conferita con effetti retroattivi solo nei limiti stabiliti dall'art. 125 c.p.c., il quale dispone che la procura al pagina4 di 5 difensore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purchè anteriormente alla costituzione della parte rappresentata, e sempre che per l'atto di cui trattasi non sia richiesta dalla legge la procura speciale, restando conseguentemente esclusa, in tale ipotesi, la possibilità di sanatoria e ratifica. Cassazione civile sez. III, 20/04/2020, n.7965.
In ragione di quanto sopra la procura (inesistente) rilasciata in data 29.10.2013 non è suscettibile di essere sanata.
Alcun effetto sanante può, quindi, attribuirsi al deposito della nuova procura rilasciata dal sindaco in data 09.05.2016 (depositata in data 10.05.2016) che ha fatto seguito all'ordinanza Pt_2
emessa in data 21.02.2016. Tale ultimo provvedimento era stato, invero, emesso in ossequio alla superata prevalente giurisprudenza di legittimità sino ad allora espressasi sull'interpretazione dell'art. 182 c.p.c., nella sua formulazione applicabile ratione temporis, e della conseguente riconosciuta possibilità di sanare ex tunc la mancanza originaria – o inesistenza – della procura alle liti.
Da tutto quanto sopra consegue l'inammissibilità dell'azione oggetto di causa introdotta con atto di citazione del 29.10.2013.
Rimane assorbita ogni altra questione.
La sussistenza di un mutamento della giurisprudenza, registratosi nel corso del processo, su una questione dirimente ai fini della decisione, qual è la sanabilità ex tunc della mancanza o inesistenza della procura alle liti, giustifica ex art. 92 co. 2 c.p.c. la compensazione integrale tra tutte le parti delle spese legali del presente giudizio.
P.Q.M.
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa
Dichiara l'inammissibilità dell'azione introitata con atto di citazione del 29.10.2013
Compensa tra tutte le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Messina il 03/02/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Carolina La Torre)
In caso di diffusione della presente sentenza si omettano le generalità e gli altri identificativi delle parti.
pagina5 di 5