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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 25/03/2025, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n. 2716/2024 Ruolo Generale Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dott.ssa Carlotta Consani, all'udienza del 25 marzo 2025, nella causa di primo grado iscritta al n. 2716 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, pendente TRA rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al ricorso, dagli avv.ti Annamaria Gallo Parte_1 e Raffaele Amato, ed elettivamente domiciliato in Firenze alla Via Pietro Colletta n. 25, presso lo studio dell'avv.
Annamaria Gallo;
RICORRENTE E
, in persona del in carica, rappresentato e difeso, ai Controparte_1 CP_2 sensi dell'art. 417-bis c.p.c., dal dott. Francesco Burgello, dipendente dell'Amministrazione, giusta delega in atti e nota dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze del 15/01/2025, domiciliato per il presente procedimento presso l di Firenze, sito in Firenze alla Via Mannelli n. 113; Controparte_3 RESISTENTE ha pronunciato la seguente SENTENZA MOTIVI IN FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 26.07.2024 e ritualmente notificato, il docente ha Parte_1 convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, il per ivi sentir Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni di merito: “- Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire la retribuzione professionale docenti (RPD) in relazione ai giorni di servizio prestato nell'anno scolastico 2020/2021 in forza del contratto a tempo determinato stipulato con il e per l'effetto; - Condannare il Controparte_1
al pagamento dell'importo di € 485,00 (quattrocentottantacinque/00) a titolo di retribuzione Controparte_1 professionale docenti, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole maturazioni al saldo. - Con vittoria di spese e competenze del giudizio, da distrarsi ex art-93 c.p.c. in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari”.
2. Il convenuto si è ritualmente costituito in giudizio chiedendo al Tribunale adito di respingere la domanda CP_1 del ricorrente, con vittoria di spese.
3. La causa è stata istruita con i documenti prodotti dalle parti e all'odierna udienza è stata discussa e decisa come da sentenza con motivazione contestuale pubblicamente letta ex art. 429 c.p.c.
4. Date per conosciute le allegazioni in fatto e le argomentazioni in diritto delle parti, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte, il Tribunale, all'esito dell'esame degli atti e documenti di causa, ritiene che la domanda svolta dal docente sia fondata per le ragioni che si vanno concisamente a esporre.
5. Con riguardo all'anno scolastico in relazione al quale il ricorrente rivendica nel presente giudizio il diritto all'attribuzione della Retribuzione Professionale Docenti (ossia, l'a.s. 2020/2021), è comprovato dal contratto prodotto da parte ricorrente (doc. 2) e dallo stato matricolare prodotto dal convenuto che il ricorrente in detta annualità CP_1 è stato assegnatario, quale docente, di supplenza breve non a copertura di assenza dal 02/10/2020 al 10/06/2021 su cattedra spezzone orario. È pacifico che in relazione al servizio prestato in detta annualità non abbia percepito l'emolumento per cui è causa. 7. Appare dirimente rilevare che la Suprema Corte di Cassazione, sulla base di argomentazioni che il Tribunale condivide e alle quali integralmente si riporta (anche ex art. 118 disp. att. c.p.c.), ha chiarito che: “l'art. 7, comma 1, del C.C.N.L. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui
1 alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del
1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del C.C.N.I. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo.” (così, Cass. n. 20015/2018). 20. Il suddetto principio di diritto è stato, tra l'altro, successivamente ribadito dal giudice di legittimità (v. Cass. n. 6293/2020), che ha affermato quanto segue: “… è conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato “non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive”) applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio”, risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensate l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio;
…”. 21. L'adesione al predetto orientamento della giurisprudenza di legittimità comporta l'accoglimento del ricorso e, quindi, l'accertamento del diritto del ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del C.C.N.L. del 15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato stipulato con il convenuto nell'a.s. 2020/2021 e dedotto in giudizio, con conseguente CP_1 condanna di quest'ultimo al pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti (come risultanti dai cedolini paga prodotti da parte ricorrente sub doc. 3), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'articolo 22, comma 36 l. n. 724 del 1994, dalle singole scadenze al saldo.
22. Rilevata la non specifica contestazione del conteggio depositato da parte ricorrente unitamente all'atto introduttivo (doc. 7), le differenze retributive maturate dal ricorrente sono da quantificarsi nella somma complessiva capitale lorda di € 485,00.
23. Ogni altro profilo di merito o istruttorio risulta assorbito.
24. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo tenuto conto del carattere seriale della controversia e del fatto che è stata decisa in prima udienza senza svolgimento di attività istruttoria, seguono la soccombenza del , con CP_1 distrazione a favore dei difensori della ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni ulteriore e/o diversa domanda, deduzione ed eccezione,
- accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del C.C.N.L. del 15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato stipulato con il convenuto nell'a.s. 2020/2021, e, per l'effetto, condanna il convenuto CP_1 CP_1 al pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, da quantificarsi nella somma capitale lorda complessiva di € 485,00=, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'articolo 22, comma 36 l. n. 724 del 1994, dalle singole scadenze al saldo;
- condanna il convenuto a rifondere a parte ricorrente le spese di lite che, ex D.M. n. 147/2022, liquida CP_1 complessivamente in € 170,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali e oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Firenze, 25 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Carlotta Consani
2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dott.ssa Carlotta Consani, all'udienza del 25 marzo 2025, nella causa di primo grado iscritta al n. 2716 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, pendente TRA rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al ricorso, dagli avv.ti Annamaria Gallo Parte_1 e Raffaele Amato, ed elettivamente domiciliato in Firenze alla Via Pietro Colletta n. 25, presso lo studio dell'avv.
Annamaria Gallo;
RICORRENTE E
, in persona del in carica, rappresentato e difeso, ai Controparte_1 CP_2 sensi dell'art. 417-bis c.p.c., dal dott. Francesco Burgello, dipendente dell'Amministrazione, giusta delega in atti e nota dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze del 15/01/2025, domiciliato per il presente procedimento presso l di Firenze, sito in Firenze alla Via Mannelli n. 113; Controparte_3 RESISTENTE ha pronunciato la seguente SENTENZA MOTIVI IN FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 26.07.2024 e ritualmente notificato, il docente ha Parte_1 convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, il per ivi sentir Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni di merito: “- Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire la retribuzione professionale docenti (RPD) in relazione ai giorni di servizio prestato nell'anno scolastico 2020/2021 in forza del contratto a tempo determinato stipulato con il e per l'effetto; - Condannare il Controparte_1
al pagamento dell'importo di € 485,00 (quattrocentottantacinque/00) a titolo di retribuzione Controparte_1 professionale docenti, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole maturazioni al saldo. - Con vittoria di spese e competenze del giudizio, da distrarsi ex art-93 c.p.c. in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari”.
2. Il convenuto si è ritualmente costituito in giudizio chiedendo al Tribunale adito di respingere la domanda CP_1 del ricorrente, con vittoria di spese.
3. La causa è stata istruita con i documenti prodotti dalle parti e all'odierna udienza è stata discussa e decisa come da sentenza con motivazione contestuale pubblicamente letta ex art. 429 c.p.c.
4. Date per conosciute le allegazioni in fatto e le argomentazioni in diritto delle parti, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte, il Tribunale, all'esito dell'esame degli atti e documenti di causa, ritiene che la domanda svolta dal docente sia fondata per le ragioni che si vanno concisamente a esporre.
5. Con riguardo all'anno scolastico in relazione al quale il ricorrente rivendica nel presente giudizio il diritto all'attribuzione della Retribuzione Professionale Docenti (ossia, l'a.s. 2020/2021), è comprovato dal contratto prodotto da parte ricorrente (doc. 2) e dallo stato matricolare prodotto dal convenuto che il ricorrente in detta annualità CP_1 è stato assegnatario, quale docente, di supplenza breve non a copertura di assenza dal 02/10/2020 al 10/06/2021 su cattedra spezzone orario. È pacifico che in relazione al servizio prestato in detta annualità non abbia percepito l'emolumento per cui è causa. 7. Appare dirimente rilevare che la Suprema Corte di Cassazione, sulla base di argomentazioni che il Tribunale condivide e alle quali integralmente si riporta (anche ex art. 118 disp. att. c.p.c.), ha chiarito che: “l'art. 7, comma 1, del C.C.N.L. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui
1 alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del
1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del C.C.N.I. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo.” (così, Cass. n. 20015/2018). 20. Il suddetto principio di diritto è stato, tra l'altro, successivamente ribadito dal giudice di legittimità (v. Cass. n. 6293/2020), che ha affermato quanto segue: “… è conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato “non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive”) applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio”, risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensate l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio;
…”. 21. L'adesione al predetto orientamento della giurisprudenza di legittimità comporta l'accoglimento del ricorso e, quindi, l'accertamento del diritto del ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del C.C.N.L. del 15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato stipulato con il convenuto nell'a.s. 2020/2021 e dedotto in giudizio, con conseguente CP_1 condanna di quest'ultimo al pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti (come risultanti dai cedolini paga prodotti da parte ricorrente sub doc. 3), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'articolo 22, comma 36 l. n. 724 del 1994, dalle singole scadenze al saldo.
22. Rilevata la non specifica contestazione del conteggio depositato da parte ricorrente unitamente all'atto introduttivo (doc. 7), le differenze retributive maturate dal ricorrente sono da quantificarsi nella somma complessiva capitale lorda di € 485,00.
23. Ogni altro profilo di merito o istruttorio risulta assorbito.
24. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo tenuto conto del carattere seriale della controversia e del fatto che è stata decisa in prima udienza senza svolgimento di attività istruttoria, seguono la soccombenza del , con CP_1 distrazione a favore dei difensori della ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni ulteriore e/o diversa domanda, deduzione ed eccezione,
- accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del C.C.N.L. del 15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato stipulato con il convenuto nell'a.s. 2020/2021, e, per l'effetto, condanna il convenuto CP_1 CP_1 al pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, da quantificarsi nella somma capitale lorda complessiva di € 485,00=, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'articolo 22, comma 36 l. n. 724 del 1994, dalle singole scadenze al saldo;
- condanna il convenuto a rifondere a parte ricorrente le spese di lite che, ex D.M. n. 147/2022, liquida CP_1 complessivamente in € 170,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali e oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Firenze, 25 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Carlotta Consani
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