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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 26/02/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1554/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Bari, Prima Sezione Civile, composta dai signori magistrati:
dott. Mitola Maria Presidente
dott. Michele Prencipe Consigliere
dott.ssa Alessandra Piliego Consigliere rel.
ha pronunziato, nella causa iscritta nel registro generale dell'anno 2023 con il numero d'ordine 1554 la seguente
SENTENZA
sull'appello proposto avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di Bari, in composizione monocratica, n.
8612/2023 del 24.11.2023 da:
(avv.to Sergio Carabellese) Parte_1
appellante
CONTRO
(avv.ti Calia Francesca F., , Ciciolla Leonardo) Controparte_1 Controparte_2
appellato
All'udienza del 18.02.2025 la causa è stata riservata per la decisione
Fatto e diritto
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., 170 D.P.R. n.°115/2002 e 15 del D. Lgsl. n.150/2011, Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi del CTU reso dal
[...]
Tribunale di Bari nell'ambito del giudizio n. 412/2017.
Deduceva il mancato rispetto dei termini per il deposito dell'elaborato, l'errato calcolo della quantificazione dei compensi e il difetto di motivazione del decreto di liquidazione.
pagina 1 di 3 Il Tribunale, in composizione monocratica, rigettava il ricorso e condannava il al pagamento Pt_1
delle spese in favore del CTU costituitosi in giudizio.
Riteneva congrua la liquidazione del primo giudice in quanto di poco superiore ai medi tariffari tenuto conto dell'attività svolta in concreto dal CTU.
Riteneva che le ulteriori censure sollevate sulla utilizzabilità della CTU e sulla erroneità delle conclusioni rassegnate afferivano al merito e dovevano essere sollevate in altre sedi.
Avverso detta pronuncia ha proposto appello contestando che il Tribunale aveva Parte_1 erroneamente omesso di pronunciarsi sull'eccezione di difetto di motivazione del decreto di liquidazione impugnato.
Deduceva, altresì, che l'elaborato peritale era stato depositato in ritardo con conseguente riduzione di un terzo della liquidazione.
Contestava, infine, il criterio di calcolo posto a fondamento della liquidazione nonché le conclusioni rassegnate dal CTU in quanto ultronee rispetto ai quesiti posti dall'autorità giudiziaria.
Chiedeva la declaratoria di nullità del decreto di liquidazione dei compensi impugnato con la conseguenza che nulla era dovuto al CTU.
In subordine instava per una nuova quantificazione dei compensi.
Si costituiva eccependo preliminarmente l'inammissibilità del reclamo Controparte_1
Nel merito contestava la fondatezza del reclamo ed instava per il rigetto.
E' fondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
Ed infatti, l'art. 15 del dlgs n. 150/2011 recita al primo comma: “Le controversie previste dall'articolo
170 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo”.
Il successivo sesto comma del predetto articolo dispone: “La sentenza che definisce il giudizio non è appellabile”.
Il Legislatore ha, dunque, previsto, l'applicazione delle norme del rito sommario ex art 702 bis cpc
(ora, del rito semplificato di cognizione), alle fattispecie di cui è causa, salvo le eccezioni espressamente previste nell'art. 15 che, al sesto comma, esclude tassativamente la possibilità di appellare la ordinanza con cui si conclude il giudizio derogando a quanto disposto dall'art. 702 quater cpc.
Unico rimedio di gravame ammesso avverso detto provvedimento, che risulta essere decisorio e definitivo, è il ricorso straordinario in Cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione.
pagina 2 di 3 Anche la Corte di Cassazione, ha statuito che in tema di compensi a periti, consulenti tecnici, interpreti o traduttori per operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria, l'ordinanza emessa dal
Tribunale a norma dell'art. 11 della legge n. 319 del 1980 è resa in camera di consiglio, in confronto di più parti, ed incide con carattere di definitività su diritti soggettivi. Pertanto, essa, non essendo altrimenti impugnabile, è soggetta a ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost. (cfr. Cass. S.U.
n. 1952/1996 richiamata in motivazione da Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4735 del 21/02/2020)
L'appello è, pertanto, inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa (€ 7.690, pari alla liquidazione controversa) ai sensi del DM n. 55/2014 (parametri medi, con fase di trattazione dimidiata per assenza di istruttoria e riduzione del 50% per la pronuncia solo in rito.
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
PQM
La Corte di Appello di Bari, I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di Bari, in composizione monocratica, n. Parte_1
8612/2023 del 24.11.2023, così decide:
- Dichiara inammissibile l'appello;
- Condanna al pagamento, in favore di delle Parte_1 Controparte_1 spese del grado che liquida in € 2.444,00 oltre rsf 15%, IVA e CPA come per legge.
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Appello di Bari del
18.02.2025
Il Presidente
Dr. Maria Mitola
Il Consigliere estensore dr. Alessandra Piliego
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Bari, Prima Sezione Civile, composta dai signori magistrati:
dott. Mitola Maria Presidente
dott. Michele Prencipe Consigliere
dott.ssa Alessandra Piliego Consigliere rel.
ha pronunziato, nella causa iscritta nel registro generale dell'anno 2023 con il numero d'ordine 1554 la seguente
SENTENZA
sull'appello proposto avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di Bari, in composizione monocratica, n.
8612/2023 del 24.11.2023 da:
(avv.to Sergio Carabellese) Parte_1
appellante
CONTRO
(avv.ti Calia Francesca F., , Ciciolla Leonardo) Controparte_1 Controparte_2
appellato
All'udienza del 18.02.2025 la causa è stata riservata per la decisione
Fatto e diritto
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., 170 D.P.R. n.°115/2002 e 15 del D. Lgsl. n.150/2011, Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi del CTU reso dal
[...]
Tribunale di Bari nell'ambito del giudizio n. 412/2017.
Deduceva il mancato rispetto dei termini per il deposito dell'elaborato, l'errato calcolo della quantificazione dei compensi e il difetto di motivazione del decreto di liquidazione.
pagina 1 di 3 Il Tribunale, in composizione monocratica, rigettava il ricorso e condannava il al pagamento Pt_1
delle spese in favore del CTU costituitosi in giudizio.
Riteneva congrua la liquidazione del primo giudice in quanto di poco superiore ai medi tariffari tenuto conto dell'attività svolta in concreto dal CTU.
Riteneva che le ulteriori censure sollevate sulla utilizzabilità della CTU e sulla erroneità delle conclusioni rassegnate afferivano al merito e dovevano essere sollevate in altre sedi.
Avverso detta pronuncia ha proposto appello contestando che il Tribunale aveva Parte_1 erroneamente omesso di pronunciarsi sull'eccezione di difetto di motivazione del decreto di liquidazione impugnato.
Deduceva, altresì, che l'elaborato peritale era stato depositato in ritardo con conseguente riduzione di un terzo della liquidazione.
Contestava, infine, il criterio di calcolo posto a fondamento della liquidazione nonché le conclusioni rassegnate dal CTU in quanto ultronee rispetto ai quesiti posti dall'autorità giudiziaria.
Chiedeva la declaratoria di nullità del decreto di liquidazione dei compensi impugnato con la conseguenza che nulla era dovuto al CTU.
In subordine instava per una nuova quantificazione dei compensi.
Si costituiva eccependo preliminarmente l'inammissibilità del reclamo Controparte_1
Nel merito contestava la fondatezza del reclamo ed instava per il rigetto.
E' fondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
Ed infatti, l'art. 15 del dlgs n. 150/2011 recita al primo comma: “Le controversie previste dall'articolo
170 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo”.
Il successivo sesto comma del predetto articolo dispone: “La sentenza che definisce il giudizio non è appellabile”.
Il Legislatore ha, dunque, previsto, l'applicazione delle norme del rito sommario ex art 702 bis cpc
(ora, del rito semplificato di cognizione), alle fattispecie di cui è causa, salvo le eccezioni espressamente previste nell'art. 15 che, al sesto comma, esclude tassativamente la possibilità di appellare la ordinanza con cui si conclude il giudizio derogando a quanto disposto dall'art. 702 quater cpc.
Unico rimedio di gravame ammesso avverso detto provvedimento, che risulta essere decisorio e definitivo, è il ricorso straordinario in Cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione.
pagina 2 di 3 Anche la Corte di Cassazione, ha statuito che in tema di compensi a periti, consulenti tecnici, interpreti o traduttori per operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria, l'ordinanza emessa dal
Tribunale a norma dell'art. 11 della legge n. 319 del 1980 è resa in camera di consiglio, in confronto di più parti, ed incide con carattere di definitività su diritti soggettivi. Pertanto, essa, non essendo altrimenti impugnabile, è soggetta a ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost. (cfr. Cass. S.U.
n. 1952/1996 richiamata in motivazione da Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4735 del 21/02/2020)
L'appello è, pertanto, inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa (€ 7.690, pari alla liquidazione controversa) ai sensi del DM n. 55/2014 (parametri medi, con fase di trattazione dimidiata per assenza di istruttoria e riduzione del 50% per la pronuncia solo in rito.
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
PQM
La Corte di Appello di Bari, I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di Bari, in composizione monocratica, n. Parte_1
8612/2023 del 24.11.2023, così decide:
- Dichiara inammissibile l'appello;
- Condanna al pagamento, in favore di delle Parte_1 Controparte_1 spese del grado che liquida in € 2.444,00 oltre rsf 15%, IVA e CPA come per legge.
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Appello di Bari del
18.02.2025
Il Presidente
Dr. Maria Mitola
Il Consigliere estensore dr. Alessandra Piliego
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