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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 03/11/2025, n. 1151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1151 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa Barbara del Bono Presidente
Dott.ssa Francesca Coccoli Consigliere
Dott.ssa NG IN Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N. 382 del Ruolo generale dell'anno 2025, promossa da:
C.F.: , elettivamente domiciliato in SI NA Controparte_1 C.F._1
(TE), alla Via Roma n. 457/A, presso e nello studio dell'Avv. Monica Passamonti, del Foro di
Teramo, C.F.: Pec: che C.F._2 Emai_1 Email_2 lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avv. nonché dall'avv. Paola Petrella del Foro di Teramo, C.F.: , Pec: C.F._3 Ema_3 [...]
Email_4
- Appellante-
Contro
C.F.: elettivamente domiciliata in Castiglione M.R. CP_2 C.F._4
(Te) alla via Piane n. 119 presso e nello studio dell'Avv. Lucio Capanna (c.f.:
) del Foro di Teramo – Pec: che C.F._5 Ema_5 Email_6 la rappresenta e difende e il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento al suddetto indirizzo pec;
- Appellata –
- 2 -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 46/2025 emessa dal Tribunale di Teramo in data
20.11.2024 e depositata il 16.01.2025.
-
CONCLUSIONI:
Per l'appellante : Controparte_1
“L'eccellentissima Corte di appello, previa fissazione dell'udienza di discussione in camera di consiglio e di assegnazione del termine per la notifica del ricorso e del pedissequo decreto presidenziale, Voglia, in accoglimento dei suesposti motivi, riformare la sentenza del
Tribunale di Teramo, indicata in epigrafe, e specificamente:
– dichiarare l'inesistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della sig.ra ; CP_2
– dichiarare che il comportamento processuale della induceva in errore il CP_2
Magistrato di primo grado, così provocando un danno patrimoniale all'appellante con ingiusto arricchimento della stessa;
– per l'effetto, ordinare alla la restituzione delle somme già incamerate mensilmente a CP_2 titolo di assegno divorzile a far data dal mese di Febbraio 2025;
– per l'effetto condannare la al risarcimento per responsabilità aggravata;
CP_2
– condannare la alle spese del giudizio di primo e secondo grado.” CP_2
Per l'appellata : CP_2
“voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita:
- nel merito: rigettare l'appello proposto dal sig. con Ricorso in appello, per Controparte_1 tutte le motivazioni illustrate nella narrativa che precede che qui si abbian per integralmente richiamate e riproposte e/o comunque in quanto infondate in fatto e in diritto;
- per l'effetto, confermare la Sentenza n. 46/2025 emessa in data 20/11/2024 dal Tribunale di
Teramo – Presidente est. Dott.ssa A. Di Girolamo e di tutte le statuizioni ivi disposte;
- con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio di Appello”.
Per il P.G.:
Visto quanto attestato dall'appellante in merito agli esiti dell'attività investigativa svolta da investigatore privato, si voglia in riforma della Sentenza impugnata dichiarare l'inesistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore dell'appellata con ordine di restituzione delle somme a tale titolo incamerate dal febbraio 2025; conferma nel resto della Sentenza impugnata
- 3 -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza pubblicata in data 16.01.2025 il Tribunale di Teramo accoglieva la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da nei confronti Controparte_1 dell'ex coniuge dichiarando la cessazione degli effetti civili del matrimonio CP_2 contratto dalle parti in data 23.05.1998, confermando, in ordine al mantenimento della prole, la proposta conciliativa formulata dal Presidente in data 18.10.2023 e integralmente recepita dai coniugi e riconoscendo, inoltre, in favore di l'assegno divorzile di euro CP_2
150,00 oltre rivalutazione monetaria ISTAT con compensazione integrale delle spese di lite.
1.1. A sostegno del ricorso l'odierno appellante deduceva che:
-era abbondantemente spirato il termine richiesto dalla legge per la pronuncia di divorzio, senza che, dal tempo della separazione, fosse intervenuta alcuna riconciliazione;
-l'accordo di separazione prevedeva l'affidamento condiviso della figlia , al tempo minorenne, con Per_1 collocazione a settimane alterne presso ciascun genitore e che, tuttavia, tale statuizione non era stata rispettata dalla moglie ed egli si era dovuto far carico di tutte le spese necessarie per il mantenimento della prole;
-entrambe le figlie erano studentesse universitarie fuori sede, economicamente non autosufficienti, avendo beneficiato anche di borse di studio legate al merito ed al reddito;
- svolgeva l'attività di conduttore di macchine complesse presso la
Provincia di Teramo, percependo lo stipendio mensile di € 1.580,31 mentre la moglie il lavoro di commessa, con un contratto a tempo indeterminato.
1.2. Si costituiva in giudizio la quale aderiva alla domanda di divorzio proposta CP_2 dal ricorrente, contestando la ricostruzione dei fatti dallo stesso operata e chiedendo di porre a carico del marito l'assegno mensile di € 200,00 a titolo di mantenimento della figlia , Per_1 somma soggetta a rivalutazione annuale ISTAT, disporre la paritaria attribuzione dell'assegno universale INPS per i figli e confermare il mantenimento diretto della figlia da parte Per_2 di entrambi i genitori ponendo le spese straordinarie necessarie per la prole per il 70% a carico del padre e per il residuo 30% a suo carico.
Chiedeva, altresì, il riconoscimento in proprio favore dell'assegno divorzile di € 200,00, ovvero la corresponsione della somma di € 15.000,00 “una tantum”.
Relativamente a tale ultima richiesta deduceva che, pur avendo una situazione economica deteriore rispetto al marito, aveva sempre provveduto autonomamente ai bisogni della prole, che lavorava part- time presso un supermercato e che, rispetto all'epoca della separazione, la sua situazione economica era peggiorata in quanto gravata delle spese locative per - 4 -
l'appartamento in cui si era trasferita mentre, il marito, aveva un lavoro stabile ed era proprietario della casa coniugale.
In virtù della dedotta disparità reddituale tra i coniugi chiedeva il riconoscimento dell'assegno divorzile.
1.3. Il primo giudice, dopo aver formulato proposta conciliativa in ordine alla questione relativa al mantenimento della prole, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., accolta dai coniugi, riteneva sussistenti i presupposti di cui agli artt. 1, 2, e 3 lett. b della legge n. 898/1970 e successive modificazioni, in particolare, accertando la sussistenza del requisito temporale e il venir meno dell'affectio coniugalis, sicché dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti ordinando la trasmissione della sentenza all'Autorità amministrativa competente per l'annotazione di legge.
Relativamente al mantenimento della prole, recepiva l'accordo sul punto raggiunto dai coniugi, il quale prevedeva la revoca dell'obbligo di mantenimento della figlia stante Per_2
l'accertato conseguimento da parte della stessa dell'indipendenza economica e il mantenimento diretto della figlia , studentessa universitaria fuori sede, da parte di Per_1 entrambi i genitori nella misura mensile di € 150,00 a carico della madre e di € 300,00 a carico del padre, quest'ultimo importo comprensivo di spese locative della figlia e delle relative utenze, oltre rivalutazione monetaria ISTAT.
Accoglieva, poi, il primo giudice la richiesta di riconoscimento dell'assegno divorzile formulata da ritendo, sulla base di una valutazione comparativa delle CP_2 condizioni economiche patrimoniali delle parti e in considerazione del contributo fornito alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune da parte della resistente, nonché della lunga durata del matrimonio e dell'età della richiedente, sussistenti i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile nella sua componente compensativa- perequativa.
In particolare, accertava la sussistenza del prerequisito dell'inadeguatezza dei mezzi di sostentamento della resistente stante il percepimento da parte della stessa del modesto stipendio di euro 950,00 derivante da lavoro privatistico part-time di commessa inoltre gravato dall'assegno di mantenimento mensile di euro 150,00 per la figlia ed in Per_1 considerazione dell'assenza di concrete possibilità di miglioramento della propria condizione economica sulla base dell'età e del basso profilo professionale della resistente.
Riteneva sussistere un apprezzabile divario reddituale tra i coniugi in virtù della migliore situazione economica del marito in quanto operaio a tempo pieno presso ente pubblico con lo stipendio di euro 1.650,00 gravato dell'assegno mensile di mantenimento della figlia di - 5 -
300,00 e proprietario dell'immobile adibito a casa coniugale. All'interno del suddetto squilibrio coniugale ravvisava il sacrificio del contributo dato dalla resistente alle esigenze famigliari derivante dalla scelta di un lavoro part-time e dalla rinuncia a migliori occasioni di lavoro e a possibilità di crescita professionale in favore della cura della prole e del ménage domestico.
In virtù di tali elementi riconosceva ad il diritto all'assegno divorzile di euro CP_2
150,00 oltre rivalutazione monetaria ISTAT, con compensazione delle spese di lite.
2. Avverso la predetta decisione proponeva appello per i motivi di seguito Controparte_1 sintetizzati.
2.1 Erronea dichiarazione di sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile.
Con il primo motivo di gravame l'appellante ha contestato l'impugnata sentenza nella parte in cui ha riconosciuto l'assegno divorzile in favore della ex moglie censurando in CP_2 merito la ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice.
Ha sostenuto, a riguardo, che dall'esame della documentazione contabile dallo stesso prodotta in giudizio, sarebbe emersa una situazione reddituale della ex coniuge migliore di quella sostenuta dalla stessa sostenuta, stante gli accrediti stipendiali maggiori rispetto alla somma dedotta di euro 950,00, rilevando come in realtà a partire dall'annualità 2023 le condizioni economiche dell'appellata fossero migliorate. A sostegno della sua doglianza ha evidenziato che l'appellata, oltre che non aver negato di avere una nuova relazione stabile, non avrebbe dato prova di aver contribuito alla creazione patrimoniale del coniuge né di non avere possibilità di ottenere un lavoro full-time o di poter aspirare ad un profilo lavorativo maggiormente remunerativo.
2.2. Conseguente violazione dell'art. 4 della l. n. 898/1970.
Sulla base di tali ragioni ha sostenuto la conseguente infondatezza del riconoscimento operato dal primo giudice deducendo l'insussistenza dei presupposti a tal fine previsti dall'art. 5 della l. n. 898/1970. Ha dedotto sul punto il mancato assolvimento da parte della resistente dell'onere probatorio relativo al nesso causale tra la situazione patrimoniale dell'ex coniuge e la propria contribuzione con sacrificio della propria carriera professionale in favore delle esigenze familiari, necessario al fine del riconoscimento dell'assegno in funzione perequativa.
Ha evidenziato che in base ai principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte in assenza di tale dimostrazione il riconoscimento dell'assegno divorzile sarebbe legittimato solo ove assuma funzione assistenziale e, dunque, non nel caso di specie avente funzione - 6 -
compensativo-perequativa, eccependo inoltre la mancata valutazione in tale quadro della relazione stabile intrapresa dall'ex coniuge.
2.3. Omessa indicazione dell'appellata delle reali condizioni economiche – prova sopravvenuta.
Con tale doglianza l'appellante ha dedotto di aver appreso, successivamente al deposito della sentenza di primo grado e tramite indagini investigative, che l'appellata in realtà svolgeva, oltre al lavoro part-time dichiarato in giudizio e conosciuto dal magistrato, un secondo lavoro presso la ditta AN IL a partire quantomeno dal 2024 e con trasformazione nel
2025 del contratto a tempo indeterminato.
Sicché ha rilevato come l'appellata avesse sostenuto durante il primo grado del giudizio circostanze non vere circa la propria situazione economica e che, in considerazione del doppio lavoro svolto, la sua situazione reddituale risultava parificata a quella dell'appellante con conseguente insussistenza dello squilibrio economico fondante l'assegno divorzile e ingiustificato arricchimento in danno dell'appellante.
In conclusione, per le ragioni suddette, ha chiesto a questa Corte la dichiarazione di insussistenza dei presupposti per l'assegno divorzile con condanna dell'appellata alla restituzione delle somme dallo stesso versate a titolo di assegno divorzile a far data dal mese di febbraio 2025, nonché al risarcimento per responsabilità aggravata e alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
3. si è costituita in giudizio impugnando e contestando l'appello proposto e CP_2 rappresentato inoltre, relativamente alla sussistenza delle condizioni legittimanti l'assegno divorzile, il sopravvenuto peggioramento delle proprie condizioni di salute, colpita nel marzo
2025 da episodi di “itcus ischemico da occlusione del tratto M1 dell'ACM di destra” e conseguentemente sottoposta a “terapia riperfusiva combinata della fase acuta con trombolisi sistemica e trombectomia meccanica, forme ovale pervio” che comporterebbe per la stessa l'impossibilità di svolgere attività lavorativa con conseguente diritto all'assegno divorzile anche in funzione assistenziale.
Ha chiesto, per tali ragioni la conferma della sentenza impugnata con vittoria delle spese di lite.
4. All'udienza del 23.09.2025, tenuta con le modalità della trattazione scritta, sulle conclusioni rassegnate dalle parti costituite nelle note depositate e all'esito dei termini già assegnati, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. L'appello è fondato e merita accoglimento. - 7 -
Con i motivi di appello proposti, che questa Corte ritiene di trattare congiuntamente per motivi di opportunità espositiva, l'appellante contesta l'impugnata sentenza laddove ha riconosciuto all'appellata l'assegno divorzile nella misura di euro 150,00 chiedendone la riforma.
L'appellante, in sintesi, deduce l'insussistenza nel caso in esame dei presupposti necessari al riconoscimento del suddetto assegno divorzile sostenendo che non vi sia lo squilibrio economico prospettato dall'odierna appellata e che, la stessa non abbia, inoltre, fornito adeguata prova del nesso causale il quale deve necessariamente sussistere tra la situazione reddituale delle parti e il sacrificio da parte del coniuge più debole in favore delle esigenze familiari, che giustificherebbe il riconoscimento di un assegno perequativo.
Ha altresì dedotto di aver appreso che l'ex coniuge sarebbe titolare di un secondo contratto di lavoro presso la TT di AN IL a partire dal 2024, in presenza del quale, la posizione economica della stessa sarebbe divenuta parificata alla propria con conseguente insussistenza del prerequisito dello squilibrio economico reddituale tra i coniugi.
A riguardo occorre precisare che ai sensi dell'art. 5 della l. 898/1970 il giudice che con sentenza pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.
In via generale, dunque, il riconoscimento dell'assegno divorzile è subordinato alla sussistenza del prerequisito di una posizione di squilibrio economico tra gli ex coniugi in occasione dello scioglimento del matrimonio, ossia alla sussistenza di un coniuge debole il quale si trovi in una condizione di inadeguatezza dei mezzi e impossibilità oggettiva di procurarseli, che comporta un accertamento preliminare sul punto, dal cui esito positivo deriva l'ulteriore valutazione degli elementi indicati dalla norma ad opera del giudice.
L'orientamento di legittimità espresso dalla Cass. Sez unite 2018, confermato dalla giurisprudenza più recente, ritiene che il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il - 8 -
parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. I criteri attributivi e determinativi dell'assegno divorzile non dipendono, pertanto, dal tenore di vita godibile durante il matrimonio, operando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi unicamente come precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, l. n. 898 del
1970, in ragione della finalità composita assistenziale e perequativo-compensativa di detto assegno (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 32398 del 11/12/2019, Cass. civ. n. 25556/2025; Cass. civ.
n. 9887/2025).
È dunque necessario, prima di effettuare la valutazione relativa al contributo fornito dal coniuge debole all'economia domestica e all'eventuale incremento del patrimonio dell'altro coniuge, comparare le condizioni economiche e patrimoniali dei due ex coniugi dovendosi in primo luogo verificare se uno dei due si trovi in una posizione di debolezza a seguito della mancanza di mezzi adeguati e dell'impossibilità di procurarseli.
In presenza di una condizione di parità deve, infatti, ritenersi insussistente il presupposto fondante dell'assegno il quale è volto a riequilibrare una situazione di disparità economica derivante dalla cessazione della vita coniugale.
L'onere della prova circa la sussistenza delle condizioni di disparità economica e successivamente in relazione dei presupposti di riconoscimento previsti dalla normativa grava, ai sensi dell'art. 2697 c.c., sul richiedente il quale ha l'onere di provare gli elementi di fatto sul quale si fonda la propria domanda.
Orbene, nel caso di specie, dall'esame degli atti di causa e dalle allegazioni delle parti non risulta dimostrato il prerequisito della inadeguatezza dei mezzi di sostentamento della ricorrente nonché quello dell'apprezzabile divario reddituale tra i coniugi con conseguente insussistenza dei requisiti e delle condizioni necessarie al riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della appellata.
Nello specifico, l'allora istante in primo grado aveva allegato una situazione reddituale inferiore rispetto all'ex coniuge affermando di avere un'unica entrata economica consistente nel proprio stipendio da lavoro part-time di commessa presso la macelleria Conad per un'entrata economica di circa 950,00 euro mensili a fronte dei 1.650,00 euro percepiti dall'appellante stante la sua qualifica di operaio in ente pubblico con contratto di lavoro full- time. Sosteneva l'appellata che la scelta di lavorare solo a tempo parziale sarebbe stata presa da entrambi i coniugi in accordo fra loro al fine di garantire le necessarie cure familiari da parte della moglie alla prole. - 9 -
Sulla base di tali assunti l'appellata sosteneva il proprio diritto all'assegno anche in considerazione della propria età anagrafica e dell'impossibilità di aumentare i propri mezzi di sostentamento a causa del basso profilo professionale svolto, deducendo, senza fornire prova in merito, che allo stato attuale era nell'impossibilità di ottenere una migliore occupazione lavorativa.
Ebbene, in tale contesto probatorio deve ritenersi dirimente quanto allegato da parte appellante nel presente grado di giudizio circa la sussistenza di una seconda occupazione lavorativa da parte dell'appellata la quale, oltre a svolgere la propria attività part-time sin dal
2014, a partire dal 2024 sarebbe stata assunta dalla TT AN IL con rinnovo del contratto a tempo indeterminato a partire dal gennaio 2025, raggiungendo così una situazione reddituale parificata a quella derivante dal lavoro full-time dell'appellante.
Tale circostanza che determina il venir meno dello squilibrio economico tra le parti posto a fondamento del riconoscimento dell'assegno divorzile, deve ritenersi provata in giudizio in virtù dell'applicazione del principio generale di non contestazione sancito dall'art. 115 c.p.c. in relazione ai fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto fatto valere in giudizio, che impone al giudice, in assenza di una contestazione puntuale e specifica dei fatti allegati, di ritenerlo dimostrato in giudizio astenendosi da qualsiasi controllo probatorio in merito.
Ebbene, nella propria comparsa di risposta l'appellata non ha svolto alcuna contestazione specifica circa la sussistenza della propria ulteriore occupazione presso la TT AN, essendosi limitata ad eccepire l'assenza di prova da parte dell'appellante della circostanza e l'ininfluenza della stessa derivante dall'attuale sopraggiunta impossibilità lavorativa causata dal peggioramento delle proprie condizioni di salute che, a partire dal marzo 2025, comporterebbe l'impossibilità lavorativa per la stessa.
Orbene, nonostante le allegazioni di parte appellante circa la reale situazione reddituale dell'appellata siano state precise specifiche e circostanziate avendo lo stesso indicato la sussistenza allo stato attuale di un contratto a tempo indeterminato presso la TT AN
IL oltre al preesistente contratto di lavoro part-time stipulato dal 2014, l'appellata non ha svolto a riguardo alcuna contestazione se non le generiche eccezioni circa l'assenza di prova della circostanza che non consentono di superare il principio innanzi richiamato non avendo in concreto l'appellata smentito la sussistenza dell'ulteriore occupazione lavorativa intervenuta a partire dal 2024 (cfr. Cass. 17889/20).
Di conseguenza deve ritenersi che allo stato attuale o meglio, a partire quantomeno dall'annualità 2024, la situazione reddituale dell'appellata sia significativamente migliorata avendo la stessa ottenuto un'occupazione lavorativa ulteriore rispetto al solo lavoro part-time - 10 -
allegato in primo grado, sicché le sostanze economiche dell'appellata (che comunque non ha neppure documentato la propria attuale condizione reddituale) devono ritenersi parificate a quelle dell'appellante, con conseguente esclusione sia del requisito dell'inadeguatezza dei propri mezzi di sostentamento sia la precondizione necessaria ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile dello squilibrio reddituale tra le parti.
Priva di fondamento risulta essere l'eccezione proposta dall'appellata circa la propria capacità lavorativa fondata sull'intervenuto peggioramento delle proprie condizioni di salute a partire dal marzo 2025 che comporterebbe la sua incapacità lavorativa.
Sul punto deve rilevarsi che l'appellata ha allegato di aver subito “Ictus ischemico acuto da Cont occlusione del tratto M1 dell' di destra sottoposta a terapia riperfusiva combinata della fase acuta con trombolisi sistemica e trombectomia meccanica, forame ovale pervio” nel marzo 2025 e che a causa di tale “stroke ischemico” sarebbe emersa una “iperdensità cortico- sottocorticali in regione frontale destra, occipitale omolaterale e nella sostanza bianca profonda omolaterale, da lesioni ischemiche in fase acuta-subacuta”, nonché la presenza di malformazione congenita costituita da “perveità del forame ovale” (cfr. doc. 4 – referto ECO del 03/04/2025), tuttavia, risolta tramite l'intervento di correzione del difetto attraverso la chiusura percutanea del forame ovale (cfr. doc. 5 – referto del19/06/2025 dr. Persona_3
).
[...]
Dalle allegazioni suesposte e dalla documentazione sanitaria prodotta a sostegno probatorio delle proprie precarie condizioni di salute non emergono, tuttavia, elementi utili a dimostrare l'attuale incapacità lavorativa dell'appellata, risultando, invero, che l'appellata già in data
4.4.25 veniva dimessa con recupero neurologico completo e, come si è detto, le problematiche congenite cardiache venivano risolte tramite intervento chirurgico considerato efficace nella risoluzione della malformazione dovendo, dunque, ritenersi non dimostrata, allo stato attuale, la situazione di incapacità lavorativa sostenuta dall'appellata.
Inoltre, come affermato dalla Suprema Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 10702/2023, lo stato di invalidità del ex coniuge, che comunque deve essere debitamente dimostrato in giudizio, non rileva ai fini della debenza dell'assegno divorzile laddove la parte continui, comunque, a svolgere la propria attività lavorativa, non sussistendo in tale ipotesi il prerequisito dello stato di impossibilità per il soggetto di procurarsi adeguati mezzi di sostentamento.
Nel caso in esame per espressa ammissione della stessa appellata questa risulta ancora assunta benché in malattia, continuando a percepire, pertanto, il relativo trattamento stipendiale, sicché allo stato attuale, non può ritenersi dimostrato l'avvenuto peggioramento delle - 11 -
condizioni economiche dell'appellata a causa del proprio stato di salute che legittimerebbe il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione assistenziale.
Non essendo dimostrata l'impossibilità oggettiva di procurarsi mezzi per il proprio sostentamento né lo squilibrio economico tra i coniugi necessario ai fini della valutazione di un eventuale riconoscimento dell'assegno divorzile in via compensativa perequativa deve ritenersi, nel caso di specie, l'insussistenza dei presupposti previsti dall'art. 5 della l. n.
898/1970 per il riconoscimento dell'assegno divorzile con conseguente modifica della sentenza emessa dal Tribunale di Teramo sul punto.
6. In conclusione, per tutte le ragioni sin qui esposte, assorbita ogni altra istanza o richiesta proposta, l'appello è fondato e deve essere accolto con conseguente riforma sul punto della sentenza emessa dal Tribunale di Teramo e condanna dell'appellata alla restituzione delle somme indebitamente percepite a titolo di assegno divorzile a partire dal mese di febbraio
2025.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, vengono poste a carico dell'appellata per entrambi i gradi di giudizio secondo la liquidazione di cui al dispositivo fatta eccezione per le spese di istruttoria non svolta in questa sede.
.
P.Q.M.
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando,
1)accoglie l'appello e, per l'effetto, in modifica dell'impugnata sentenza dichiara l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile;
2)condanna l'appellata alla restituzione delle somme a tale titolo percepite dall'appellante a far data dal mese di febbraio 2025 oltre interessi sino al soddisfo;
3)condanna altresì l'appellata alla refusione in favore dell'appellante delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio che liquida in euro 5.077,00 per il primo grado e in euro 3966,00 per il presente grado di giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 14.10.2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa NG IN
Il Presidente
Dott.ssa Barbara Del Bono - 12 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa Barbara del Bono Presidente
Dott.ssa Francesca Coccoli Consigliere
Dott.ssa NG IN Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N. 382 del Ruolo generale dell'anno 2025, promossa da:
C.F.: , elettivamente domiciliato in SI NA Controparte_1 C.F._1
(TE), alla Via Roma n. 457/A, presso e nello studio dell'Avv. Monica Passamonti, del Foro di
Teramo, C.F.: Pec: che C.F._2 Emai_1 Email_2 lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avv. nonché dall'avv. Paola Petrella del Foro di Teramo, C.F.: , Pec: C.F._3 Ema_3 [...]
Email_4
- Appellante-
Contro
C.F.: elettivamente domiciliata in Castiglione M.R. CP_2 C.F._4
(Te) alla via Piane n. 119 presso e nello studio dell'Avv. Lucio Capanna (c.f.:
) del Foro di Teramo – Pec: che C.F._5 Ema_5 Email_6 la rappresenta e difende e il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento al suddetto indirizzo pec;
- Appellata –
- 13 -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 46/2025 emessa dal Tribunale di Teramo in data
20.11.2024 e depositata il 16.01.2025.
-
CONCLUSIONI:
Per l'appellante : Controparte_1
“L'eccellentissima Corte di appello, previa fissazione dell'udienza di discussione in camera di consiglio e di assegnazione del termine per la notifica del ricorso e del pedissequo decreto presidenziale, Voglia, in accoglimento dei suesposti motivi, riformare la sentenza del
Tribunale di Teramo, indicata in epigrafe, e specificamente:
– dichiarare l'inesistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della sig.ra ; CP_2
– dichiarare che il comportamento processuale della induceva in errore il CP_2
Magistrato di primo grado, così provocando un danno patrimoniale all'appellante con ingiusto arricchimento della stessa;
– per l'effetto, ordinare alla la restituzione delle somme già incamerate mensilmente a CP_2 titolo di assegno divorzile a far data dal mese di Febbraio 2025;
– per l'effetto condannare la al risarcimento per responsabilità aggravata;
CP_2
– condannare la alle spese del giudizio di primo e secondo grado.” CP_2
Per l'appellata : CP_2
“voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita:
- nel merito: rigettare l'appello proposto dal sig. con Ricorso in appello, per Controparte_1 tutte le motivazioni illustrate nella narrativa che precede che qui si abbian per integralmente richiamate e riproposte e/o comunque in quanto infondate in fatto e in diritto;
- per l'effetto, confermare la Sentenza n. 46/2025 emessa in data 20/11/2024 dal Tribunale di
Teramo – Presidente est. Dott.ssa A. Di Girolamo e di tutte le statuizioni ivi disposte;
- con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio di Appello”.
Per il P.G.:
Visto quanto attestato dall'appellante in merito agli esiti dell'attività investigativa svolta da investigatore privato, si voglia in riforma della Sentenza impugnata dichiarare l'inesistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore dell'appellata con ordine di restituzione delle somme a tale titolo incamerate dal febbraio 2025; conferma nel resto della Sentenza impugnata
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza pubblicata in data 16.01.2025 il Tribunale di Teramo accoglieva la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da nei confronti Controparte_1 dell'ex coniuge dichiarando la cessazione degli effetti civili del matrimonio CP_2 contratto dalle parti in data 23.05.1998, confermando, in ordine al mantenimento della prole, la proposta conciliativa formulata dal Presidente in data 18.10.2023 e integralmente recepita dai coniugi e riconoscendo, inoltre, in favore di l'assegno divorzile di euro CP_2
150,00 oltre rivalutazione monetaria ISTAT con compensazione integrale delle spese di lite.
1.1. A sostegno del ricorso l'odierno appellante deduceva che:
-era abbondantemente spirato il termine richiesto dalla legge per la pronuncia di divorzio, senza che, dal tempo della separazione, fosse intervenuta alcuna riconciliazione;
-l'accordo di separazione prevedeva l'affidamento condiviso della figlia , al tempo minorenne, con Per_1 collocazione a settimane alterne presso ciascun genitore e che, tuttavia, tale statuizione non era stata rispettata dalla moglie ed egli si era dovuto far carico di tutte le spese necessarie per il mantenimento della prole;
-entrambe le figlie erano studentesse universitarie fuori sede, economicamente non autosufficienti, avendo beneficiato anche di borse di studio legate al merito ed al reddito;
- svolgeva l'attività di conduttore di macchine complesse presso la
Provincia di Teramo, percependo lo stipendio mensile di € 1.580,31 mentre la moglie il lavoro di commessa, con un contratto a tempo indeterminato.
1.2. Si costituiva in giudizio la quale aderiva alla domanda di divorzio proposta CP_2 dal ricorrente, contestando la ricostruzione dei fatti dallo stesso operata e chiedendo di porre a carico del marito l'assegno mensile di € 200,00 a titolo di mantenimento della figlia , Per_1 somma soggetta a rivalutazione annuale ISTAT, disporre la paritaria attribuzione dell'assegno universale INPS per i figli e confermare il mantenimento diretto della figlia da parte Per_2 di entrambi i genitori ponendo le spese straordinarie necessarie per la prole per il 70% a carico del padre e per il residuo 30% a suo carico.
Chiedeva, altresì, il riconoscimento in proprio favore dell'assegno divorzile di € 200,00, ovvero la corresponsione della somma di € 15.000,00 “una tantum”.
Relativamente a tale ultima richiesta deduceva che, pur avendo una situazione economica deteriore rispetto al marito, aveva sempre provveduto autonomamente ai bisogni della prole, che lavorava part- time presso un supermercato e che, rispetto all'epoca della separazione, la sua situazione economica era peggiorata in quanto gravata delle spese locative per - 15 -
l'appartamento in cui si era trasferita mentre, il marito, aveva un lavoro stabile ed era proprietario della casa coniugale.
In virtù della dedotta disparità reddituale tra i coniugi chiedeva il riconoscimento dell'assegno divorzile.
1.3. Il primo giudice, dopo aver formulato proposta conciliativa in ordine alla questione relativa al mantenimento della prole, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., accolta dai coniugi, riteneva sussistenti i presupposti di cui agli artt. 1, 2, e 3 lett. b della legge n. 898/1970 e successive modificazioni, in particolare, accertando la sussistenza del requisito temporale e il venir meno dell'affectio coniugalis, sicché dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti ordinando la trasmissione della sentenza all'Autorità amministrativa competente per l'annotazione di legge.
Relativamente al mantenimento della prole, recepiva l'accordo sul punto raggiunto dai coniugi, il quale prevedeva la revoca dell'obbligo di mantenimento della figlia stante Per_2
l'accertato conseguimento da parte della stessa dell'indipendenza economica e il mantenimento diretto della figlia , studentessa universitaria fuori sede, da parte di Per_1 entrambi i genitori nella misura mensile di € 150,00 a carico della madre e di € 300,00 a carico del padre, quest'ultimo importo comprensivo di spese locative della figlia e delle relative utenze, oltre rivalutazione monetaria ISTAT.
Accoglieva, poi, il primo giudice la richiesta di riconoscimento dell'assegno divorzile formulata da ritendo, sulla base di una valutazione comparativa delle CP_2 condizioni economiche patrimoniali delle parti e in considerazione del contributo fornito alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune da parte della resistente, nonché della lunga durata del matrimonio e dell'età della richiedente, sussistenti i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile nella sua componente compensativa- perequativa.
In particolare, accertava la sussistenza del prerequisito dell'inadeguatezza dei mezzi di sostentamento della resistente stante il percepimento da parte della stessa del modesto stipendio di euro 950,00 derivante da lavoro privatistico part-time di commessa inoltre gravato dall'assegno di mantenimento mensile di euro 150,00 per la figlia ed in Per_1 considerazione dell'assenza di concrete possibilità di miglioramento della propria condizione economica sulla base dell'età e del basso profilo professionale della resistente.
Riteneva sussistere un apprezzabile divario reddituale tra i coniugi in virtù della migliore situazione economica del marito in quanto operaio a tempo pieno presso ente pubblico con lo stipendio di euro 1.650,00 gravato dell'assegno mensile di mantenimento della figlia di - 16 -
300,00 e proprietario dell'immobile adibito a casa coniugale. All'interno del suddetto squilibrio coniugale ravvisava il sacrificio del contributo dato dalla resistente alle esigenze famigliari derivante dalla scelta di un lavoro part-time e dalla rinuncia a migliori occasioni di lavoro e a possibilità di crescita professionale in favore della cura della prole e del ménage domestico.
In virtù di tali elementi riconosceva ad il diritto all'assegno divorzile di euro CP_2
150,00 oltre rivalutazione monetaria ISTAT, con compensazione delle spese di lite.
2. Avverso la predetta decisione proponeva appello per i motivi di seguito Controparte_1 sintetizzati.
2.1 Erronea dichiarazione di sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile.
Con il primo motivo di gravame l'appellante ha contestato l'impugnata sentenza nella parte in cui ha riconosciuto l'assegno divorzile in favore della ex moglie censurando in CP_2 merito la ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice.
Ha sostenuto, a riguardo, che dall'esame della documentazione contabile dallo stesso prodotta in giudizio, sarebbe emersa una situazione reddituale della ex coniuge migliore di quella sostenuta dalla stessa sostenuta, stante gli accrediti stipendiali maggiori rispetto alla somma dedotta di euro 950,00, rilevando come in realtà a partire dall'annualità 2023 le condizioni economiche dell'appellata fossero migliorate. A sostegno della sua doglianza ha evidenziato che l'appellata, oltre che non aver negato di avere una nuova relazione stabile, non avrebbe dato prova di aver contribuito alla creazione patrimoniale del coniuge né di non avere possibilità di ottenere un lavoro full-time o di poter aspirare ad un profilo lavorativo maggiormente remunerativo.
2.2. Conseguente violazione dell'art. 4 della l. n. 898/1970.
Sulla base di tali ragioni ha sostenuto la conseguente infondatezza del riconoscimento operato dal primo giudice deducendo l'insussistenza dei presupposti a tal fine previsti dall'art. 5 della l. n. 898/1970. Ha dedotto sul punto il mancato assolvimento da parte della resistente dell'onere probatorio relativo al nesso causale tra la situazione patrimoniale dell'ex coniuge e la propria contribuzione con sacrificio della propria carriera professionale in favore delle esigenze familiari, necessario al fine del riconoscimento dell'assegno in funzione perequativa.
Ha evidenziato che in base ai principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte in assenza di tale dimostrazione il riconoscimento dell'assegno divorzile sarebbe legittimato solo ove assuma funzione assistenziale e, dunque, non nel caso di specie avente funzione - 17 -
compensativo-perequativa, eccependo inoltre la mancata valutazione in tale quadro della relazione stabile intrapresa dall'ex coniuge.
2.3. Omessa indicazione dell'appellata delle reali condizioni economiche – prova sopravvenuta.
Con tale doglianza l'appellante ha dedotto di aver appreso, successivamente al deposito della sentenza di primo grado e tramite indagini investigative, che l'appellata in realtà svolgeva, oltre al lavoro part-time dichiarato in giudizio e conosciuto dal magistrato, un secondo lavoro presso la ditta AN IL a partire quantomeno dal 2024 e con trasformazione nel
2025 del contratto a tempo indeterminato.
Sicché ha rilevato come l'appellata avesse sostenuto durante il primo grado del giudizio circostanze non vere circa la propria situazione economica e che, in considerazione del doppio lavoro svolto, la sua situazione reddituale risultava parificata a quella dell'appellante con conseguente insussistenza dello squilibrio economico fondante l'assegno divorzile e ingiustificato arricchimento in danno dell'appellante.
In conclusione, per le ragioni suddette, ha chiesto a questa Corte la dichiarazione di insussistenza dei presupposti per l'assegno divorzile con condanna dell'appellata alla restituzione delle somme dallo stesso versate a titolo di assegno divorzile a far data dal mese di febbraio 2025, nonché al risarcimento per responsabilità aggravata e alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
3. si è costituita in giudizio impugnando e contestando l'appello proposto e CP_2 rappresentato inoltre, relativamente alla sussistenza delle condizioni legittimanti l'assegno divorzile, il sopravvenuto peggioramento delle proprie condizioni di salute, colpita nel marzo
2025 da episodi di “itcus ischemico da occlusione del tratto M1 dell'ACM di destra” e conseguentemente sottoposta a “terapia riperfusiva combinata della fase acuta con trombolisi sistemica e trombectomia meccanica, forme ovale pervio” che comporterebbe per la stessa l'impossibilità di svolgere attività lavorativa con conseguente diritto all'assegno divorzile anche in funzione assistenziale.
Ha chiesto, per tali ragioni la conferma della sentenza impugnata con vittoria delle spese di lite.
4. All'udienza del 23.09.2025, tenuta con le modalità della trattazione scritta, sulle conclusioni rassegnate dalle parti costituite nelle note depositate e all'esito dei termini già assegnati, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. L'appello è fondato e merita accoglimento. - 18 -
Con i motivi di appello proposti, che questa Corte ritiene di trattare congiuntamente per motivi di opportunità espositiva, l'appellante contesta l'impugnata sentenza laddove ha riconosciuto all'appellata l'assegno divorzile nella misura di euro 150,00 chiedendone la riforma.
L'appellante, in sintesi, deduce l'insussistenza nel caso in esame dei presupposti necessari al riconoscimento del suddetto assegno divorzile sostenendo che non vi sia lo squilibrio economico prospettato dall'odierna appellata e che, la stessa non abbia, inoltre, fornito adeguata prova del nesso causale il quale deve necessariamente sussistere tra la situazione reddituale delle parti e il sacrificio da parte del coniuge più debole in favore delle esigenze familiari, che giustificherebbe il riconoscimento di un assegno perequativo.
Ha altresì dedotto di aver appreso che l'ex coniuge sarebbe titolare di un secondo contratto di lavoro presso la TT di AN IL a partire dal 2024, in presenza del quale, la posizione economica della stessa sarebbe divenuta parificata alla propria con conseguente insussistenza del prerequisito dello squilibrio economico reddituale tra i coniugi.
A riguardo occorre precisare che ai sensi dell'art. 5 della l. 898/1970 il giudice che con sentenza pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.
In via generale, dunque, il riconoscimento dell'assegno divorzile è subordinato alla sussistenza del prerequisito di una posizione di squilibrio economico tra gli ex coniugi in occasione dello scioglimento del matrimonio, ossia alla sussistenza di un coniuge debole il quale si trovi in una condizione di inadeguatezza dei mezzi e impossibilità oggettiva di procurarseli, che comporta un accertamento preliminare sul punto, dal cui esito positivo deriva l'ulteriore valutazione degli elementi indicati dalla norma ad opera del giudice.
L'orientamento di legittimità espresso dalla Cass. Sez unite 2018, confermato dalla giurisprudenza più recente, ritiene che il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il - 19 -
parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. I criteri attributivi e determinativi dell'assegno divorzile non dipendono, pertanto, dal tenore di vita godibile durante il matrimonio, operando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi unicamente come precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, l. n. 898 del
1970, in ragione della finalità composita assistenziale e perequativo-compensativa di detto assegno (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 32398 del 11/12/2019, Cass. civ. n. 25556/2025; Cass. civ.
n. 9887/2025).
È dunque necessario, prima di effettuare la valutazione relativa al contributo fornito dal coniuge debole all'economia domestica e all'eventuale incremento del patrimonio dell'altro coniuge, comparare le condizioni economiche e patrimoniali dei due ex coniugi dovendosi in primo luogo verificare se uno dei due si trovi in una posizione di debolezza a seguito della mancanza di mezzi adeguati e dell'impossibilità di procurarseli.
In presenza di una condizione di parità deve, infatti, ritenersi insussistente il presupposto fondante dell'assegno il quale è volto a riequilibrare una situazione di disparità economica derivante dalla cessazione della vita coniugale.
L'onere della prova circa la sussistenza delle condizioni di disparità economica e successivamente in relazione dei presupposti di riconoscimento previsti dalla normativa grava, ai sensi dell'art. 2697 c.c., sul richiedente il quale ha l'onere di provare gli elementi di fatto sul quale si fonda la propria domanda.
Orbene, nel caso di specie, dall'esame degli atti di causa e dalle allegazioni delle parti non risulta dimostrato il prerequisito della inadeguatezza dei mezzi di sostentamento della ricorrente nonché quello dell'apprezzabile divario reddituale tra i coniugi con conseguente insussistenza dei requisiti e delle condizioni necessarie al riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della appellata.
Nello specifico, l'allora istante in primo grado aveva allegato una situazione reddituale inferiore rispetto all'ex coniuge affermando di avere un'unica entrata economica consistente nel proprio stipendio da lavoro part-time di commessa presso la macelleria Conad per un'entrata economica di circa 950,00 euro mensili a fronte dei 1.650,00 euro percepiti dall'appellante stante la sua qualifica di operaio in ente pubblico con contratto di lavoro full- time. Sosteneva l'appellata che la scelta di lavorare solo a tempo parziale sarebbe stata presa da entrambi i coniugi in accordo fra loro al fine di garantire le necessarie cure familiari da parte della moglie alla prole. - 20 -
Sulla base di tali assunti l'appellata sosteneva il proprio diritto all'assegno anche in considerazione della propria età anagrafica e dell'impossibilità di aumentare i propri mezzi di sostentamento a causa del basso profilo professionale svolto, deducendo, senza fornire prova in merito, che allo stato attuale era nell'impossibilità di ottenere una migliore occupazione lavorativa.
Ebbene, in tale contesto probatorio deve ritenersi dirimente quanto allegato da parte appellante nel presente grado di giudizio circa la sussistenza di una seconda occupazione lavorativa da parte dell'appellata la quale, oltre a svolgere la propria attività part-time sin dal
2014, a partire dal 2024 sarebbe stata assunta dalla TT AN IL con rinnovo del contratto a tempo indeterminato a partire dal gennaio 2025, raggiungendo così una situazione reddituale parificata a quella derivante dal lavoro full-time dell'appellante.
Tale circostanza che determina il venir meno dello squilibrio economico tra le parti posto a fondamento del riconoscimento dell'assegno divorzile, deve ritenersi provata in giudizio in virtù dell'applicazione del principio generale di non contestazione sancito dall'art. 115 c.p.c. in relazione ai fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto fatto valere in giudizio, che impone al giudice, in assenza di una contestazione puntuale e specifica dei fatti allegati, di ritenerlo dimostrato in giudizio astenendosi da qualsiasi controllo probatorio in merito.
Ebbene, nella propria comparsa di risposta l'appellata non ha svolto alcuna contestazione specifica circa la sussistenza della propria ulteriore occupazione presso la TT AN, essendosi limitata ad eccepire l'assenza di prova da parte dell'appellante della circostanza e l'ininfluenza della stessa derivante dall'attuale sopraggiunta impossibilità lavorativa causata dal peggioramento delle proprie condizioni di salute che, a partire dal marzo 2025, comporterebbe l'impossibilità lavorativa per la stessa.
Orbene, nonostante le allegazioni di parte appellante circa la reale situazione reddituale dell'appellata siano state precise specifiche e circostanziate avendo lo stesso indicato la sussistenza allo stato attuale di un contratto a tempo indeterminato presso la TT AN
IL oltre al preesistente contratto di lavoro part-time stipulato dal 2014, l'appellata non ha svolto a riguardo alcuna contestazione se non le generiche eccezioni circa l'assenza di prova della circostanza che non consentono di superare il principio innanzi richiamato non avendo in concreto l'appellata smentito la sussistenza dell'ulteriore occupazione lavorativa intervenuta a partire dal 2024 (cfr. Cass. 17889/20).
Di conseguenza deve ritenersi che allo stato attuale o meglio, a partire quantomeno dall'annualità 2024, la situazione reddituale dell'appellata sia significativamente migliorata avendo la stessa ottenuto un'occupazione lavorativa ulteriore rispetto al solo lavoro part-time - 21 -
allegato in primo grado, sicché le sostanze economiche dell'appellata (che comunque non ha neppure documentato la propria attuale condizione reddituale) devono ritenersi parificate a quelle dell'appellante, con conseguente esclusione sia del requisito dell'inadeguatezza dei propri mezzi di sostentamento sia la precondizione necessaria ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile dello squilibrio reddituale tra le parti.
Priva di fondamento risulta essere l'eccezione proposta dall'appellata circa la propria capacità lavorativa fondata sull'intervenuto peggioramento delle proprie condizioni di salute a partire dal marzo 2025 che comporterebbe la sua incapacità lavorativa.
Sul punto deve rilevarsi che l'appellata ha allegato di aver subito “Ictus ischemico acuto da Cont occlusione del tratto M1 dell' di destra sottoposta a terapia riperfusiva combinata della fase acuta con trombolisi sistemica e trombectomia meccanica, forame ovale pervio” nel marzo 2025 e che a causa di tale “stroke ischemico” sarebbe emersa una “iperdensità cortico- sottocorticali in regione frontale destra, occipitale omolaterale e nella sostanza bianca profonda omolaterale, da lesioni ischemiche in fase acuta-subacuta”, nonché la presenza di malformazione congenita costituita da “perveità del forame ovale” (cfr. doc. 4 – referto ECO del 03/04/2025), tuttavia, risolta tramite l'intervento di correzione del difetto attraverso la chiusura percutanea del forame ovale (cfr. doc. 5 – referto del19/06/2025 dr. Persona_3
).
[...]
Dalle allegazioni suesposte e dalla documentazione sanitaria prodotta a sostegno probatorio delle proprie precarie condizioni di salute non emergono, tuttavia, elementi utili a dimostrare l'attuale incapacità lavorativa dell'appellata, risultando, invero, che l'appellata già in data
4.4.25 veniva dimessa con recupero neurologico completo e, come si è detto, le problematiche congenite cardiache venivano risolte tramite intervento chirurgico considerato efficace nella risoluzione della malformazione dovendo, dunque, ritenersi non dimostrata, allo stato attuale, la situazione di incapacità lavorativa sostenuta dall'appellata.
Inoltre, come affermato dalla Suprema Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 10702/2023, lo stato di invalidità del ex coniuge, che comunque deve essere debitamente dimostrato in giudizio, non rileva ai fini della debenza dell'assegno divorzile laddove la parte continui, comunque, a svolgere la propria attività lavorativa, non sussistendo in tale ipotesi il prerequisito dello stato di impossibilità per il soggetto di procurarsi adeguati mezzi di sostentamento.
Nel caso in esame per espressa ammissione della stessa appellata questa risulta ancora assunta benché in malattia, continuando a percepire, pertanto, il relativo trattamento stipendiale, sicché allo stato attuale, non può ritenersi dimostrato l'avvenuto peggioramento delle - 22 -
condizioni economiche dell'appellata a causa del proprio stato di salute che legittimerebbe il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione assistenziale.
Non essendo dimostrata l'impossibilità oggettiva di procurarsi mezzi per il proprio sostentamento né lo squilibrio economico tra i coniugi necessario ai fini della valutazione di un eventuale riconoscimento dell'assegno divorzile in via compensativa perequativa deve ritenersi, nel caso di specie, l'insussistenza dei presupposti previsti dall'art. 5 della l. n.
898/1970 per il riconoscimento dell'assegno divorzile con conseguente modifica della sentenza emessa dal Tribunale di Teramo sul punto.
6. In conclusione, per tutte le ragioni sin qui esposte, assorbita ogni altra istanza o richiesta proposta, l'appello è fondato e deve essere accolto con conseguente riforma sul punto della sentenza emessa dal Tribunale di Teramo e condanna dell'appellata alla restituzione delle somme indebitamente percepite a titolo di assegno divorzile a partire dal mese di febbraio
2025.
8. Le spese del presente grado di giudizio, ferma la corretta compensazione disposta in primo grado - in cui sono stati regolamentati molteplici aspetti della vicenda familiare delle parti- ed esclusa la ricorrenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c. potendo ricondursi a mera strategia processuale la scelta dell'appellata di non prendere posizione sulle allegazioni attoree, rispetto alle quali tuttavia non è documentato da quando la ricorrente abbia maturato una migliore condizione economica, seguono la soccombenza e, pertanto, vengono poste a carico dell'appellata secondo la liquidazione di cui al dispositivo fatta eccezione per le spese di istruttoria non svolta in questa sede.
P.Q.M.
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando,
1)accoglie l'appello e, per l'effetto, in modifica dell'impugnata sentenza dichiara l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile;
2)condanna l'appellata alla restituzione delle somme a tale titolo percepite dall'appellante a far data dal mese di febbraio 2025 oltre interessi sino al soddisfo;
3)condanna altresì l'appellata alla refusione in favore dell'appellante delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in euro 3966,00 pe compensi, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 14.10.2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa NG IN - 23 -
Il Presidente
Dott.ssa Barbara Del Bono