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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 17/09/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Raffaele Califano Presidente dott.ssa Michela Palladino giudice dott.ssa Paola Beatrice giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 917/2025 avente ad oggetto separazione personale dei coniugi azionato con domanda congiunta da nato ad [...] il [...], Parte_1
C.F. e nata ad [...] il [...], C.F. C.F._1 Controparte_1
rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. Chiara C.F._2
Renzulli ed elettivamente domiciliati in San Michele di Serino (Av) alla via Roma n. 48;
RICORRENTI
Con il parere reso dal P.M. in data 12.06.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9.05.2025 i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di Avellino di pronunciare la separazione personale alle condizioni ivi indicate. Le parti, dopo aver premesso di aver contratto matrimonio in data 3.12.2012 e che dalla loro unione sono nati due figli,
il 17.05.2013 e il 18.09.2018, hanno esposto che dopo alcuni anni di Per_1 Per_2
matrimonio, a causa di marcate conflittualità caratteriali, la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile.
Con note scritte depositate per l'udienza del 14.07.2025 le parti si sono riportate alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo e la causa è stata rimessa alla decisione collegiale.
1/2 Orbene, la domanda di separazione deve essere accolta alle condizioni di cui al ricorso introduttivo del presente procedimento non risultando contrarie alle norme imperative e all'interesse dei figli con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione proposta dalle parti, così provvede:
- omologa la separazione dei coniugi sopra generalizzati alle condizioni di cui al ricorso;
- compensa interamente le spese di lite tra le parti;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza;
- dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 196/2003;
Così deciso nella camera di consiglio del 10.9.2025
Il giudice estensore dott.ssa Paola Beatrice
Il Presidente dott. Raffaele Califano
2/2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Raffaele Califano Presidente dott.ssa Michela Palladino giudice dott.ssa Paola Beatrice giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 917/2025 avente ad oggetto separazione personale dei coniugi azionato con domanda congiunta da nato ad [...] il [...], Parte_1
C.F. e nata ad [...] il [...], C.F. C.F._1 Controparte_1
rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. Chiara C.F._2
Renzulli ed elettivamente domiciliati in San Michele di Serino (Av) alla via Roma n. 48;
RICORRENTI
Con il parere reso dal P.M. in data 12.06.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9.05.2025 i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di Avellino di pronunciare la separazione personale alle condizioni ivi indicate. Le parti, dopo aver premesso di aver contratto matrimonio in data 3.12.2012 e che dalla loro unione sono nati due figli,
il 17.05.2013 e il 18.09.2018, hanno esposto che dopo alcuni anni di Per_1 Per_2
matrimonio, a causa di marcate conflittualità caratteriali, la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile.
Con note scritte depositate per l'udienza del 14.07.2025 le parti si sono riportate alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo e la causa è stata rimessa alla decisione collegiale.
1/2 Orbene, la domanda di separazione deve essere accolta alle condizioni di cui al ricorso introduttivo del presente procedimento non risultando contrarie alle norme imperative e all'interesse dei figli con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione proposta dalle parti, così provvede:
- omologa la separazione dei coniugi sopra generalizzati alle condizioni di cui al ricorso;
- compensa interamente le spese di lite tra le parti;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza;
- dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 196/2003;
Così deciso nella camera di consiglio del 10.9.2025
Il giudice estensore dott.ssa Paola Beatrice
Il Presidente dott. Raffaele Califano
2/2