Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 15/05/2025, n. 1833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1833 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord – Terza Sezione civile -, nella persona della dott.ssa Maria De Vivo, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 10511 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto azione di accertamento e di condanna al pagamento di somme in materia di buoni postali fruttiferi, riservato in decisione all'udienza del 30.01.2025, e vertente
TRA
(c.f. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Angela Marino
(c.f. ), con domicilio digitale come in atti;
C.F._2
attrice
E
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Eligia
Santucci (c.f. ), con domicilio digitale come in C.F._3
atti;
convenuta
CONCLUSIONI
Come all'udienza del 30.01.2025.
RAGIONI DI FATTO E MOTIVI DI DIRITTO
convenuto in giudizio per sentire accogliere le Controparte_1
seguenti conclusioni: “In via principale, accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale e/o contrattuale di Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., e per lo effetto condannare in persona del legale rappresentante p.t. al Controparte_1
pagamento della somma di € 10.587,37 oltre interessi ovvero, salvo gravame, della somma maggiore e/o minore che verrà accertata in corso di causa anche a mezzo CTU, di cui si chiede sin da ora
l'ammissione; - Sempre in via principale, condannare Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento di
[...]
un'ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da calcolarsi in via equitativa ai sensi degli artt. 1226 c.c. e/o 2056
c.c.; - In via subordinata, accertare e dichiarare la responsabilità per fatto illecito ex art. 2043 c.c. e per lo effetto, condannare Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento della
[...]
somma di € 10.587,37 oltre interessi ovvero, salvo gravame, della somma maggiore e/o minore che verrà accertata in corso di causa anche a mezzo CTU”.
A fondamento della domanda, premesso di aver sottoscritto tre buoni postali fruttiferi a termine in data 18.01.1999 per il complessivo importo di lire 20.500.000,00 ha lamentato che, avanzata richiesta di riscossione in data 16.03.2021, avesse opposto CP_1
l'intervenuta prescrizione dei buoni. Ha dedotto l'omessa indicazione della data di scadenza sui buoni, così come l'omessa consegna di qualsivoglia foglio informativo al riguardo, con conseguente impossibilità di individuare la data di scadenza dei buoni e, dunque, il dies a quo del termine di prescrizione. Ha, quindi, lamentato la
- 2 - violazione dei doveri di correttezza e buona fede da parte di
[...]
per non aver fornito le informazioni necessarie a Controparte_1
consentire l'esercizio del diritto alla riscossione dei buoni, nonché la violazione dell'art. 2935 c.c., affermando, inoltre, il proprio diritto al risarcimento del danno per non aver potuto utilizzare la somma.
Si è costituita in giudizio eccependo la Controparte_1
prescrizione del diritto al rimborso e sostenendo l'adempimento degli obblighi informativi concernenti le caratteristiche del titolo, la scadenza, i rendimenti, mediante la pubblicazione, sulla Gazzetta
Ufficiale, dei decreti di emissione del Ministero del Tesoro, del
Bilancio e della Programmazione Economica, evidenziando, altresì, come la sottoscrizione del titolo, da parte del risparmiatore, comportasse l'adesione a tutte le condizioni di emissione, che l'interessato aveva la possibilità di conoscere, oltre che a mezzo della
Gazzetta Ufficiale, anche attraverso i fogli informativi affissi presso l'ufficio postale di emissione. Ha, inoltre, osservato che, in ragione della stampigliatura “a termine” impressa sul fronte del titolo, il risparmiatore era edotto del relativo giuridico, avendo, in ogni caso,
l'onere di attivarsi per conoscerne la scadenza. Tanto premesso, ha così concluso: “In primo luogo, accertare che i buoni sottoscritti dall' attore nel 1999 appartengono alla serie CA di cui al DM Tesoro 7 dicembre
1998 e per l'effetto rigettare le avverse domande nei confronti di
[...]
per inesistenza di alcuna responsabilità della stessa convenuta CP_1
società, - per l'effetto, dichiarare prescritto il credito vantato dagli attori in ordine ai buoni postali innanzi indicati e dichiarare prescritta ogni domanda formulata con riferimento ai buoni oggetto del contendere anche a titolo di risarcimento dei danni o responsabilità extracontrattuale, - In via subordinata e nel merito, rigettare ogni
- 3 - avversa domanda di condanna in quanto infondata in fatto ed in diritto per quanto sopra esposto, per inesistenza di alcuna responsabilità della stessa convenuta società, con vittoria delle spese di lite”.
Trattata la causa, senza svolgimento di attività istruttoria, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 30.01.2025, è stata riservata la decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***** La domanda è infondata e, pertanto, non meritevole di accoglimento, per i motivi di cui appresso.
Ante omnia, occorre rammentare che i buoni postali fruttiferi costituiscono titoli di legittimazione, riconducibili alla previsione dell'art. 2002 c.c., e che, quindi, non possono considerarsi veri e propri titoli di credito. Di conseguenza, ad essi non si applicano i principi dell'autonomia causale, dell'incorporazione e della letteralità, avendo il titolo esclusivamente la funzione di identificare l'avente diritto alla prestazione o di consentire il trasferimento del diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione (cfr. sul punto Cass.
SS.UU. n. 13979/2007).
Il rapporto giuridico intercorrente tra l'emittente ed i risparmiatori è disciplinato dai decreti emessi dal Ministero dell'Economia e delle
Finanze ai sensi degli artt. 3 d.lgs. n. 284/1999 e 2 D.M. 19 dicembre
2000, vale a dire da fonti normative idonee a integrare ab externo il contenuto del contratto mediante l'indicazione del prezzo, del taglio, del tasso di interesse, della durata.
I decreti ministeriali regolanti l'emissione di una specifica serie dei buoni postali sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale e, dunque, sono accessibili dalla generalità degli interessati, con la conseguenza che sui
- 4 - sottoscrittori grava un onere di attivazione diretto ad acquisire la conoscenza delle caratteristiche di tali strumenti di risparmio, ivi comprese la loro scadenza e la decorrenza del termine di prescrizione entro cui richiedere il rimborso del capitale, la liquidazione e il pagamento degli interessi maturati.
Nel caso di specie, non forma oggetto di contestazione che i buoni postali a termine per cui è causa appartengano alla serie CA, di cui al
D.M. del 7 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 287 del 9 dicembre 1998, come esposto e documentato dalla convenuta
Controparte_1
In particolare, l'art. 7 del citato D.M. stabilisce quanto segue: “A decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, è istituita una nuova serie speciale di buoni postali fruttiferi «a termine» contraddistinta con la lettera «CA»,
i cui moduli verranno forniti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato. I buoni della nuova serie speciale «CA» hanno la durata di cinque o dieci anni e, alla scadenza, verrà riconosciuto unitamente al capitale un interesse lordo pari rispettivamente al 20 per cento o al 50 per cento del capitale sottoscritto. Qualora venisse richiesto il rimborso dei buoni di cui al precedente comma, prima delle anzidette scadenze, si applicheranno le misure dei tassi lordi di interesse vigenti per i buoni postali fruttiferi della serie ordinaria, contraddistinta dalla lettera «V», diminuiti di 50 centesimi”.
La durata massima dei buoni postali in questione è, dunque, di dieci anni.
Ne deriva che i buoni in questione sono scaduti in data 18.01.2009
(cfr. Cass., n. 19243/2023).
- 5 - In materia è, successivamente, intervenuto il Decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del
19.12.2000, che, all'art. 8, ha stabilito: “I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”. Il termine di prescrizione è stato, dunque, prolungato da cinque a dieci anni.
Tale previsione è stata abrogata dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 5.10.2020, il cui art. 1, comma 6 ter, reca una disposizione ad essa sovrapponibile.
A tale stregua, il diritto al rimborso dei buoni per cui è causa si è prescritto in data 19.01.2019.
A tergo del titolo, peraltro, è previsto espressamente quanto segue:
Sennonché, il timbro apposto sotto la predetta dicitura risulta sbiadito, non risultando leggibile la data di scadenza eventualmente ivi indicata e richiamata dal testo del titolo stesso.
Nondimeno, il fatto stesso che il buono postale sottoscritto dall'odierna attrice espressamente prevedesse una data di scadenza, collegando esplicitamente alla predetta data il dies a quo del termine di prescrizione (peraltro quinquennale, e successivamente prolungato a dieci anni con intervento normativo), implica necessariamente, in capo ad una persona di media esperienza e diligenza, la conoscenza o,
- 6 - quantomeno, conoscibilità dell'esistenza di un termine di scadenza e del successivo decorso del termine di prescrizione.
Da ciò discende che, quand'anche già all'epoca della sottoscrizione il timbro con l'indicazione della data di scadenza non fosse leggibile (o, comunque, non fosse indicata la data di scadenza) in base ad un principio di ordinaria diligenza la risparmiatrice avrebbe dovuto attivarsi per conoscere tale data, essendo ben edotta dallo stesso tenore letterale del titolo che la fruttuosità del buono era soggetta a scadenza, e che successivamente alla scadenza il proprio diritto si sarebbe prescritto addirittura in cinque anni.
L'omessa attivazione è indice di una negligenza in capo alla stessa attrice, la quale non può, dunque, ex post, attribuirne le conseguenze a
Controparte_1
Orbene, è pacifico che abbia richiesto il Parte_1
rimborso dei buoni per cui è causa in epoca posteriore alla indicata data di prescrizione, e che non siano stati posti in essere, precedentemente, atti interruttivi della prescrizione.
Ad avviso della parte attrice, nel caso di buoni fruttiferi privi di indicazione della scadenza, il termine di prescrizione non può ritenersi maturato, alla luce della previsione di cui all'art. 2935 c.c., il quale espressamente dispone che “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”.
L'assunto non convince.
Invero, i decreti ministeriali dettano la disciplina normativa ed il regime giuridico concretamente applicabile ai buoni fruttiferi appartenenti a una determinata serie, di talché i risparmiatori sono tenuti a consultarli, e ciò a prescindere dalla consegna del prospetto informativo di cui all'art. 3, D.M. Tesoro del 19 dicembre 2000,
- 7 - entrato, peraltro, in vigore successivamente alla sottoscrizione dei buoni per cui è causa.
In ogni caso, dalla violazione di tale onere non può farsi discendere la conseguenza invocata dalla parte attrice, ossia l'omesso decorso del termine di prescrizione ex art. 2935 c.c.
Ed infatti, l'art. 2935 c.c., nel prevedere che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, fa riferimento alla sola possibilità legale e non già a quella materiale di esercizio del diritto, senza che possano influire i fatti che ne ostacolano il decorso, tra cui l'ignoranza in cui versi il titolare del diritto, essendo questi ultimi giuridicamente rilevanti solo come causa di sospensione della prescrizione a norma dell'art. 2941, n. 8, c.c. unicamente laddove ne ricorrano i presupposti (cfr. Cass. 21333/2013; Cass. n. 15858/2003).
Non assume, dunque, rilevanza, l'ignoranza, da parte dell'avente diritto, del termine di prescrizione normativamente previsto, né vi sono i presupposti per applicare la sospensione ex art. 2941, n. 8, c.c. al caso di specie, non essendo ravvisabile alcun comportamento attivo intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione.
Va, dunque, affermata la prescrizione del diritto al rimborso dei buoni postali oggetto di causa.
Alla luce di quanto esposto deve, inoltre, escludersi una responsabilità contrattuale o precontrattuale fonte di danno in capo a essendo l'obbligo di consegna del prospetto Controparte_1
informativo entrato in vigore successivamente alla sottoscrizione dei buoni per cui è causa, ed in considerazione della omessa attivazione da parte della stessa risparmiatrice al fine di conoscere l'effettiva data di scadenza, ad onta della dicitura presente a tergo del buono che pure era
- 8 - tale da suscitare la dovuta attenzione in una persona di media esperienza e diligenza, al fine di non vedere pregiudicato il proprio diritto.
Per le ragioni tutte di cui sopra, la domanda va respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte attrice e si liquidano come da dispositivo, sulla scorta dei parametri di cui al D.M.
55/2014.
Nessuna sanzione deve essere applicata alla parte convenuta per l'omessa partecipazione al procedimento di mediazione, dal momento che la controversia non ha ad oggetto una materia rispetto alla quale il procedimento di mediazione si pone quale condizione di procedibilità, a mente dell'art. 5, comma 1, D.lgs. 28/2010.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza Sezione civile, in persona del
Giudice dott.ssa Maria De Vivo, definitivamente pronunziando nella causa pendente tra le parti come in epigrafe individuate, così provvede:
1. Rigetta la domanda;
2. Condanna alla refusione delle spese di lite Parte_1
in favore di che qui si liquidano in euro Controparte_1
2.600,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.
Così deciso in Aversa, il 15 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria De Vivo
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