Sentenza 9 luglio 1971
Massime • 1
Allorquando sia pattuita la durata almeno triennale del finanziamento, i benefici fiscali previsti dalla legge 27 luglio 1962, n 1228, sul trattamento tributario degli istituti di credito a medio e lungo termine, sono applicabili anche se il contratto preveda la decadenza dal beneficio del termine per le ipotesi di cui agli artt 1186 e 1819 cod civ, e la facolta del mutuatario di estinguere anticipatamente il mutuo.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/07/1971, n. 2191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2191 |
| Data del deposito : | 9 luglio 1971 |
Testo completo
Allorquando sia pattuita la durata almeno triennale del finanziamento, i benefici fiscali previsti dalla legge 27 luglio 1962, n 1228, sul trattamento tributario degli istituti di credito a medio e lungo termine, sono applicabili anche se il contratto preveda la decadenza dal beneficio del termine per le ipotesi di cui agli artt 1186 e 1819 cod civ, e la facolta del mutuatario di estinguere anticipatamente il mutuo.*