Cass. civ., sez. I, sentenza 09/07/1971, n. 2191
CASS
Sentenza 9 luglio 1971

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Allorquando sia pattuita la durata almeno triennale del finanziamento, i benefici fiscali previsti dalla legge 27 luglio 1962, n 1228, sul trattamento tributario degli istituti di credito a medio e lungo termine, sono applicabili anche se il contratto preveda la decadenza dal beneficio del termine per le ipotesi di cui agli artt 1186 e 1819 cod civ, e la facolta del mutuatario di estinguere anticipatamente il mutuo.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 09/07/1971, n. 2191
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2191
    Data del deposito : 9 luglio 1971

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