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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/12/2025, n. 5331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5331 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
Il dott. Nicola Di Leo in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 6341/2025 R.G. promossa da:
con l'avv. DI DONNA RITA e con gli avv. BARTOLI EDOARDO Parte_1
MA ( Indirizzo Telematico;
e C.F._1
contro:
con l'avv. ROVELLI STEFANO e gli avv. Controparte_1
SE ES VIA SODERINI, 24 20146 MILANO;
e C.F._2
OGGETTO: mancato espletamento di concorso per insegnanti di religione cattolica e danno comunitario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 24 maggio 2025 al Tribunale di Milano, quale giudice del lavoro, ha chiamato in causa il Parte_1 [...]
e ha esposto come sarebbe stata in rapporto di Controparte_1 lavoro con lo stesso, in virtù di un contratto a tempo determinato con l'Istituto Comprensivo Statale “XXV Aprile” di Cormano con decorrenza dal 01/09/2024 e cessazione al 31/08/2025, per il profilo di docente di religione cattolica.
Inoltre, ha illustrato che, negli anni precedenti, avrebbe prestato servizio in qualità di docente a tempo determinato in virtù di plurimi contratti, quasi tutti di durata annuale dal 17 dicembre 1984 alla data di stipula dell'ultimo menzionato negozio per 36 anni di servizio.
Ha narrato, quindi, che dopo l'entrata in vigore della legge n. 186/2003 - che avrebbe disciplinato del tutto la figura dell'insegnante di religione cattolica regolandone la pianta organica, nonché l'accesso al ruolo - il avrebbe CP_1
indetto un concorso per il reclutamento del personale docente di religione solo nell'anno 2004 e, poi, successivamente, solo con il D.P.C.M. del 22/02/2024.
Sicché, essendo passati venti anni tra un bando e l'altro, non sarebbe stata, pertanto, rispettata la cadenza triennale del concorso, così impedendo agli insegnanti di religione cattolica di poter ottenere l'immissione in ruolo nelle modalità prescritte dalla normativa nazionale.
In tal modo, pertanto, vi sarebbe stata la violazione del dovere di bandire un concorso almeno ogni tre anni, e, per dimostrare l'assunto, la parte attorea ha fatto riferimento all'articolo 309 del dlgs. n. 297/1994 e agli articoli 2 e 3 della legge n. 186/2003, alla sentenza della Corte di giustizia Sez. II, 13.01.22 C -
282-19.
A nulla rileverebbe, in questo senso, il recente concorso bandito con
D.P.C.M. del 22/02/2024, in quanto potrebbe avere un valore solo per il futuro e per le tre annualità successive.
Per questo, nelle conclusioni, la parte attorea ha chiesto il risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione dei parametri di legge. Con accessori e vittoria di spese di lite.
Costituendosi tardivamente in giudizio, con articolata memoria difensiva, il - ha contestato la fondatezza delle Controparte_1
domande, chiedendone il rigetto. Con vittoria di spese.
Al riguardo, la difesa della resistente ha, in primo luogo, richiamato il
Decreto Ministeriale n. 9 del 19 gennaio 2024 con il quale sarebbe stato indetto un concorso straordinario riservato all'immissione in ruolo dei docenti di religione cattolica con più di 36 mesi di servizio, evidenziando come la parte attorea avrebbe presentato una domanda di partecipazione allo stesso. Inoltre, ha evidenziato che la disciplina relativa al rapporto di lavoro dei docenti suddetti presenterebbe aspetti assolutamente peculiari, richiamati nella memoria e che la parte ricorrente sarebbe stata perfettamente a conoscenza di tale condizione fin dall'inizio del rapporto di lavoro con le scuole statali.
Ancora, si dovrebbe tenere conto che i contratti di lavoro dei medesimi godrebbero di un rinnovo automatico di natura annuale, come previsto dall'art. 40
CCNL Comparto Scuola del 29.11.2007, integrato dal CCNL 19.04.2018.
Per quanto riguarda il problema relativo alla partecipazione alle operazioni di mobilità, ogni docente di religione cattolica potrebbe trasferirsi liberamente ovunque, potendo chiedere un accreditamento presso la relativa Diocesi e, quindi, ottenere la segnalazione del proprio nominativo agli istituti scolastici per ottenere il relativo incarico.
Per questo, descrivendo la complessiva disciplina in materia, la convenuta ha sostenuto la piena legittimità dei propri atti e l'assenza di un danno risarcibile in capo alla parte ricorrente, per il quale, comunque, non avrebbe assolto al proprio onere della prova e ha chiesto il rigetto del ricorso.
In più, ha eccepito la prescrizione.
All'udienza, non essendo necessaria alcuna ulteriore istruttoria, consentite alcune note integrative, la causa è stata oralmente discussa e decisa come da dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, è da evidenziarsi la tardiva costituzione in giudizio del convenuto, a fronte della quale la parte attorea ha evidenziato la CP_1
decadenza della resistente con riguardo all'eccezione di prescrizione, che, dunque, non può essere considerata.
D'altronde, non vi è dubbio che la tardiva costituzione del convenuto ne determina, ai sensi del secondo comma dell'art. 416 cod. proc. civ., la decadenza dalle proposizioni di eventuali domande riconvenzionali e dalle eccezioni processuali e di merito (come, nella specie, quella di prescrizione) che non siano rilevabili d'ufficio (Cass. Sentenza n. 8134 del 28/03/2008 ;
Sentenza n. 27866 del 24/11/2008; Sentenza n. 2789 del 21/04/1986 ).
Nel caso, poi, la Corte di Cassazione ha chiarito che “nel rito del lavoro, l'eccezione di prescrizione, in quanto eccezione in senso stretto, è soggetta alla preclusione di cui all'art. 416 c.p.c.” (Cass. Ordinanza n. 17643 del 25/08/2020)
Dunque, per il menzionato orientamento, non si può accogliere l'eccezione di prescrizione della parte resistente.
Proseguendo nella motivazione, poi, le domande attrici sono risultate fondate.
Dispone, infatti, l'articolo 309 del decreto legislativo n. 297/94 che
“1. Nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado l'insegnamento della religione cattolica è disciplinato dall'accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa DE e relativo protocollo addizionale, ratificato con legge 25 marzo 1985 n. 121, e dalle intese previste dal predetto protocollo addizionale, punto 5, lettera b).
2. Per l'insegnamento della religione cattolica il capo di istituto conferisce incarichi annuali d'intesa con l'ordinario diocesano secondo le disposizioni richiamate nel comma 1.
3. I docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri docenti, ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica.
4. Per l'insegnamento della religione cattolica, in luogo di voti e di esami, viene redatta a cura del docente e comunicata alla famiglia, per gli alunni che di esso si sono avvalsi, una speciale nota, da consegnare unitamente alla scheda o alla pagella scolastica, riguardante l'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento e il profitto che ne ritrae”.
In più, prevede l'articolo 3 della legge n. 186/03 che
“1. L'accesso ai ruoli di cui all'articolo 1 avviene, previo superamento di concorsi per titoli ed esami, intendendo per titoli quelli previsti al punto 4 dell'Intesa di cui all'articolo 1, comma 1, e successive modificazioni, per i posti annualmente disponibili nelle dotazioni organiche di cui all'articolo 2, commi 2 e 3.
2. I concorsi per titoli ed esami sono indetti su base regionale, con frequenza triennale, dal
, con possibilità di svolgimento in più sedi Controparte_2 decentrate, in relazione al numero dei concorrenti, ai sensi dell'articolo 400, comma 01, del testo unico, e successive modificazioni. Qualora, in ragione dell'esiguo numero dei candidati, si ponga l'esigenza di contenere gli oneri relativi al funzionamento delle commissioni giudicatrici, il CP_1 dispone l'aggregazione territoriale dei concorsi, indicando l'ufficio scolastico regionale che deve curare l'espletamento dei concorsi così accorpati (…)”.
Inoltre, per gli incarichi a termine degli insegnanti di religione cattolica, la
Corte di giustizia (CGUE, sent. SEZ. II, 13.01.22 C -282-19) ha affermato che:
“alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni pregiudiziali poste dichiarando che la clausola 5 dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso, da un lato, che essa osta a una normativa nazionale che esclude gli insegnanti di religione cattolica degli istituti di insegnamento pubblico dall'applicazione delle norme dirette a sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato, qualora non esista nessun'altra misura effettiva nell'ordinamento giuridico interno che sanzioni detto ricorso abusivo,
e, dall'altro, che la necessità di un titolo di idoneità rilasciato da un'autorità ecclesiastica al fine di consentire a tali insegnanti di impartire l'insegnamento della religione cattolica non costituisce una
«ragione obiettiva» ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro, nella misura in cui tale titolo di idoneità è rilasciato una sola volta, e non prima di ogni anno scolastico che dà luogo alla stipulazione di un contratto di lavoro a tempo determinato”.
Tale quadro normativo e giurisprudenziale, poi, ha avuto un completo ed esaustivo esame con la sentenza n. 18698 del 9 giugno 2022 della Corte di cassazione, che viene sostanzialmente ad esaminare ogni eccezione della parte convenuta e alla cui motivazione si può far rinvio, nella sua completezza, ex articolo 118 disp. att. cpc e che, ad ogni modo, ha affermato i seguenti principi di diritto:
1) “stante l'impossibilità di conversione a tempo indeterminato dei contratti annuali dei docenti non di ruolo di religione cattolica in corso, per i quali la contrattazione collettiva stabilisce la conferma al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, i medesimi rapporti proseguono, nonostante il reiterarsi di essi nel tempo e ciò in ragione dell'indirizzo della pronuncia della Corte di Giustizia in materia, secondo cui l'interpretazione del diritto interno in coerenza con i principi eurounitari non può tradursi in ragione di pregiudizio per i lavoratori, salvo il diritto al risarcimento del danno per la mancata indizione dei concorsi triennali quali previsti dalla legge per l'accesso ai ruoli”;
2) “nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla l. n. 186 del 2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico, o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità, sorgendo, in tutte le menzionate ipotesi di abuso, il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010 (poi, art. 28, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2015) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato”;
3) “i contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì l'assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all'attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al , qualora sorga CP_1 contestazione a fini risarcitori per abuso nella reiterazione del ricorso a contratti a termine, l'onere della prova della legittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per l'integrazione della fattispecie del predetto abuso”.
In particolare, la Suprema Corte, con tale pronuncia, ha tenuto ad evidenziare che permangono in capo a tali docenti a termine, nonostante le loro peculiari caratteristiche, tratti di precarietà nel difetto delle guarentigie della mobilità, come richiamate all'articolo 4, co. 3, della legge n. 186/03 e per la minor tutela per la malattia (9 mesi in un triennio, in luogo dei 18 mesi del personale di ruolo: cfr. il par. 8 della motivazione della sentenza).
In senso contrario a tale argomentazione, nella memoria della convenuta, non si rinvengono elementi di rilievo.
Nel caso in parola, poi, non è in contestazione, che, dal 2004 al 2024
(quando è stato pubblicato il Decreto Ministeriale n.9 del 19 gennaio 2024 con il quale è stato indetto un concorso straordinario riservato all'immissione in ruolo dei docenti di religione cattolica con più di 36 mesi di servizio), non sia stato espletato alcun concorso per i docenti di religione cattolica e che negli anni precedenti a quest'ultimo ha prestato servizio in Parte_1 virtù di plurimi contratti tutti di durata annuale (1 settembre – 31 agosto) dal 1 settembre 1992 in avanti (cfr. pag. 8 – 12 ric.).
In più, con riguardo al risarcimento del danno euro unitario derivante da inadempimento nella ricezione della normativa comunitaria o nel fatto che è stata disattesa, risulta determinante il momento di entrata in vigore della direttiva di cui si tratti, cioè nel caso la 70/99/CE, emanata il 10 luglio 1999, ma con la previsione, all'articolo 2, di un termine di due anni ulteriori per recepire le disposizioni della medesima, cosicché la data ultima per la sua attuazione era il
10 luglio 2001.
Pertanto, un eventuale risarcimento del danno eurounitario, per un inadempimento collegato a una reiterazione dei contratti a termine abusiva in quanto eccedente i 36 mesi, si può porre solo dalla data del 10 luglio 2004, ossia solo una volta decorso tale periodo triennale dal termine ultimo del 10 luglio 2001 per l'adempimento da parte dello Stato rispetto alla direttiva.
Infatti, nessuna norma della stessa appare porre una sua efficacia retroattiva e costituisce principio generale comunitario quello della irretroattività delle direttive (cfr., ad es., CGUE A. Racke, sentenza del 25 gennaio 1979, nel procedimento C -98/78, punto 15).
D'altronde, anche la Corte di cassazione ha evidenziato la non retroattività del dlgs. n. 368/01, quale atto di recepimento della stessa direttiva (Cass.
Sentenza n. 17674 del 11/12/2002) e come la possibilità di domandare il risarcimento eurounitario per inadempimento rispetto a una direttiva possa valere soltanto per i fatti verificatisi successivamente alla sua entrata in vigore (Cass.
Sentenza n. 1850 del 08/02/2012 ; Sentenza n. 9071 del 15/04/2013).
Sicché, per i principi esposti, occorre calcolare i 36 mesi dal 10 luglio 2001
e si giunge così al 10 luglio 2004, ma occorre, al contempo, prendere atto che, in tale anno, la pubblica amministrazione ha bandito un concorso pubblico per
l'assunzione a tempo indeterminato (come è pacifico), non risultando, dunque, inadempiente.
Sicché, occorre calcolare altri 36 mesi da tale data e risulta risarcibile, per l'inadempimento per una mancata indizione del concorso pubblico fino al 2024, il periodo dal 10 luglio 2007 fino a tutto il 2023. Infatti, per l'annualità 2024/25, non risulta certamente alcun illecito avendo il bandito un concorso straordinario con il Decreto Ministeriale n. 9 del CP_1
19 gennaio 2024.
Ad ogni modo, si può evidenziare che, con tale ultimo atto per tali categorie di docenti, l'Amministrazione non ha scelto di ricorrere a una procedura di stabilizzazione, quale risarcimento in forma specifica, potendosi porre quale rimedio, dunque, il risarcimento per equivalente, sicché risulta irrilevante il fatto che sia stata assunta a tempo indeterminato dal Parte_1
2025, avendo chiarito la Suprema Corte che
“in tema di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine, la successiva immissione in ruolo del lavoratore costituisce misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell'illecito a condizione che essa avvenga nei ruoli dell'ente che ha commesso l'abuso e che si ponga con esso in rapporto di diretta derivazione causale, non essendo sufficiente che l'assunzione sia stata semplicemente agevolata dalla successione dei contratti a termine, ma occorrendo che sia stata da essa determinata, costituendo
l'esito di misure specificamente volte a superare il precariato, che offrano già "ex ante" una ragionevole certezza di stabilizzazione, sia pure attraverso blande procedure selettive;
ne consegue che - anche alla luce di Corte giust. U.E. 19 marzo 2020, C-103/18 e C-429/18 - non possiede tali caratteristiche una procedura concorsuale, ancorché interamente riservata ai
dipendenti già assunti a termine, atteso che in caso di concorsi riservati l'abuso opera come mero antecedente remoto dell'assunzione e il fatto di averlo subito offre al dipendente precario una semplice "chance" di assunzione, come tale priva di valenza riparatoria”. (cfr. Cass.
Sentenza n. 14815 del 27/05/2021 ).
.
Perciò, poste tali premesse motivazionali per il periodo dal 1 luglio 2007 al
31 dicembre 2023, con riferimento alla fattispecie per cui e causa, preso atto di tale normativa e di tale interpretazione giurisprudenziale, risulta determinante che per i docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla legge n. 186 del
2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine il protrarsi di rapporti annuali (precari) anche se a rinnovo automatico, o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, con il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, senza necessità di ulteriore dimostrazione di un danno in concreto, secondo la giurisprudenza in materia e senza alcuna differenziazione per i rapporti part-time come quello attoreo nei diversi anni (cfr. Cass. Sentenza n. 18698 del 09/06/2022; ordinanza n. 10999 del 09/06/2020; Sentenza n. 446 del 13/01/2021).
Ciò posto si deve riconoscere alla parte attorea il diritto al risarcimento e, ai fini della sua liquidazione, occorre far riferimento all'articolo 12 del DL n.
131/24 (convertito dalla legge n. 14 novembre 2024, n. 166), che ha così innovato l'articolo 36 del dlgs. n. 165/01, stabilendo che
«nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto».
Nella valutazione, dunque, del danno comunitario, alla data del 1 settembre
2007 (primo anno di illecito), si possono assicurare le prime 4 mensilità costituenti il minimo di cui all'articolo 36 decreto legislativo n 165/01 (secondo le modifiche del DL n. 131/24) e poi, per i periodi successivi, in una valutazione equitativa, che tiene conto della peculiarità della fattispecie descritta, nonché di come nel ricorso non siano menzionate particolari ragioni per le quali il pregiudizio si dovrebbe considerare in termini maggiori, un ulteriore mezza mensilità, per ogni anno fino al deposito dell'atto introduttivo del processo.
Sicché, dal 1 settembre 2008 al 31 dicembre 2023, si calcolano altre 8 mensilità (corrispondenti a poco più di 15 anni decorrenti in tale lasso temporale), con una liquidazione totale pari a 12 mensilità.
Pertanto, in questi termini, occorre accertare il ricorso abusivo a plurimi contratti di lavoro a tempo determinato dal 1 settembre 2007 al 31 dicembre 2023
(ultimo contratto prima del concorso del gennaio 2024) e il diritto della parte ricorrente al risarcimento del danno, con condanna della convenuta al pagamento in favore di di un'indennità Parte_1 onnicomprensiva di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (da calcolarsi al tallone mensile di € 2558,05, di cui al doc. 2 ric., moltiplicata per 13 e divisa per 12, con il risultato di euro
2.771,22 lordi mensili), oltre alla maggior somma tra rivalutazione e interessi fino al saldo effettivo, essendo stato affermato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (sent. n. 82 del 2003) che “la 'ratio decidendi' della dichiarazione di illegittimità costituzionale (di cui alla sentenza n. 459 del 2000) del divieto di cumulo di interessi e rivalutazione relativamente al rapporto di lavoro privato, in quanto orientata a predisporre remore all'inadempimento del datore di lavoro, non può essere automaticamente estesa al datore di lavoro pubblico. Anche in presenza di un rapporto di lavoro ormai contrattualizzato, la pubblica amministrazione conserva, infatti, pur sempre una connotazione peculiare sotto il profilo della conformazione della sua condotta ai principi costituzionali di legalità, imparzialità
e buon andamento, cui è estranea ogni logica speculativa. Esclusa
l'omogeneità delle relative situazioni - e, con ciò, la lesione del principio di eguaglianza - e considerata, per gli accessori dei crediti di lavoro pubblico, la disciplina comunque diversificata rispetto a quella dei crediti comuni, per taluni aspetti più favorevole per il lavoratore, deve ritenersi assicurata anche la tutela della giusta retribuzione, senza che possa essere dedotta una lesione del diritto di difesa e di azione del lavoratore, non evocabile, secondo la costante giurisprudenza, in riferimento, come nella specie, a norme sostanziali” (la Corte, nella sentenza n. 82 del 2003, con tale motivazione, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724,
sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 24, 35 e 36 della
Costituzione, nella parte in cui prevede che il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione monetaria posto dall'art. 16, comma
6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, si applica anche all'ipotesi di ritardo nella corresponsione degli emolumenti di natura retributiva spettanti ai pubblici dipendenti).
Sicchè, occorre riconoscere alla parte ricorrente solo la maggior somma tra l'ammontare degli interessi e quello della rivalutazione monetaria (cfr., ad es.,
Cass. Sentenza n. 4366 del 23/02/2009).
Quanto alle spese di lite sono regolate come da dispositivo, tenendo conto del principio della soccombenza e della durata, del valore e della natura della causa.
P.Q.M.
accerta il ricorso abusivo con riguardo a a plurimi contratti Parte_1
di lavoro a tempo determinato dal 1 settembre 2007 al 31 dicembre 2023 e il diritto al risarcimento del danno per lo stesso, con condanna della parte convenuta al pagamento in favore della medesima di un'indennità onnicomprensiva di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (da calcolarsi al tallone mensile di € 2.771,22), oltre alla maggior somma tra rivalutazione e interessi dalla sentenza fino al saldo effettivo.
Condanna la resistente a versare alla parte attorea le spese di lite per euro 3500, oltre 15% per spese forfettarie, oltre IVA e CPA e contributo unificato se versato e dovuto.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Milano, 02/12/2025 il Giudice
Dott. Nicola Di Leo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
Il dott. Nicola Di Leo in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 6341/2025 R.G. promossa da:
con l'avv. DI DONNA RITA e con gli avv. BARTOLI EDOARDO Parte_1
MA ( Indirizzo Telematico;
e C.F._1
contro:
con l'avv. ROVELLI STEFANO e gli avv. Controparte_1
SE ES VIA SODERINI, 24 20146 MILANO;
e C.F._2
OGGETTO: mancato espletamento di concorso per insegnanti di religione cattolica e danno comunitario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 24 maggio 2025 al Tribunale di Milano, quale giudice del lavoro, ha chiamato in causa il Parte_1 [...]
e ha esposto come sarebbe stata in rapporto di Controparte_1 lavoro con lo stesso, in virtù di un contratto a tempo determinato con l'Istituto Comprensivo Statale “XXV Aprile” di Cormano con decorrenza dal 01/09/2024 e cessazione al 31/08/2025, per il profilo di docente di religione cattolica.
Inoltre, ha illustrato che, negli anni precedenti, avrebbe prestato servizio in qualità di docente a tempo determinato in virtù di plurimi contratti, quasi tutti di durata annuale dal 17 dicembre 1984 alla data di stipula dell'ultimo menzionato negozio per 36 anni di servizio.
Ha narrato, quindi, che dopo l'entrata in vigore della legge n. 186/2003 - che avrebbe disciplinato del tutto la figura dell'insegnante di religione cattolica regolandone la pianta organica, nonché l'accesso al ruolo - il avrebbe CP_1
indetto un concorso per il reclutamento del personale docente di religione solo nell'anno 2004 e, poi, successivamente, solo con il D.P.C.M. del 22/02/2024.
Sicché, essendo passati venti anni tra un bando e l'altro, non sarebbe stata, pertanto, rispettata la cadenza triennale del concorso, così impedendo agli insegnanti di religione cattolica di poter ottenere l'immissione in ruolo nelle modalità prescritte dalla normativa nazionale.
In tal modo, pertanto, vi sarebbe stata la violazione del dovere di bandire un concorso almeno ogni tre anni, e, per dimostrare l'assunto, la parte attorea ha fatto riferimento all'articolo 309 del dlgs. n. 297/1994 e agli articoli 2 e 3 della legge n. 186/2003, alla sentenza della Corte di giustizia Sez. II, 13.01.22 C -
282-19.
A nulla rileverebbe, in questo senso, il recente concorso bandito con
D.P.C.M. del 22/02/2024, in quanto potrebbe avere un valore solo per il futuro e per le tre annualità successive.
Per questo, nelle conclusioni, la parte attorea ha chiesto il risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione dei parametri di legge. Con accessori e vittoria di spese di lite.
Costituendosi tardivamente in giudizio, con articolata memoria difensiva, il - ha contestato la fondatezza delle Controparte_1
domande, chiedendone il rigetto. Con vittoria di spese.
Al riguardo, la difesa della resistente ha, in primo luogo, richiamato il
Decreto Ministeriale n. 9 del 19 gennaio 2024 con il quale sarebbe stato indetto un concorso straordinario riservato all'immissione in ruolo dei docenti di religione cattolica con più di 36 mesi di servizio, evidenziando come la parte attorea avrebbe presentato una domanda di partecipazione allo stesso. Inoltre, ha evidenziato che la disciplina relativa al rapporto di lavoro dei docenti suddetti presenterebbe aspetti assolutamente peculiari, richiamati nella memoria e che la parte ricorrente sarebbe stata perfettamente a conoscenza di tale condizione fin dall'inizio del rapporto di lavoro con le scuole statali.
Ancora, si dovrebbe tenere conto che i contratti di lavoro dei medesimi godrebbero di un rinnovo automatico di natura annuale, come previsto dall'art. 40
CCNL Comparto Scuola del 29.11.2007, integrato dal CCNL 19.04.2018.
Per quanto riguarda il problema relativo alla partecipazione alle operazioni di mobilità, ogni docente di religione cattolica potrebbe trasferirsi liberamente ovunque, potendo chiedere un accreditamento presso la relativa Diocesi e, quindi, ottenere la segnalazione del proprio nominativo agli istituti scolastici per ottenere il relativo incarico.
Per questo, descrivendo la complessiva disciplina in materia, la convenuta ha sostenuto la piena legittimità dei propri atti e l'assenza di un danno risarcibile in capo alla parte ricorrente, per il quale, comunque, non avrebbe assolto al proprio onere della prova e ha chiesto il rigetto del ricorso.
In più, ha eccepito la prescrizione.
All'udienza, non essendo necessaria alcuna ulteriore istruttoria, consentite alcune note integrative, la causa è stata oralmente discussa e decisa come da dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, è da evidenziarsi la tardiva costituzione in giudizio del convenuto, a fronte della quale la parte attorea ha evidenziato la CP_1
decadenza della resistente con riguardo all'eccezione di prescrizione, che, dunque, non può essere considerata.
D'altronde, non vi è dubbio che la tardiva costituzione del convenuto ne determina, ai sensi del secondo comma dell'art. 416 cod. proc. civ., la decadenza dalle proposizioni di eventuali domande riconvenzionali e dalle eccezioni processuali e di merito (come, nella specie, quella di prescrizione) che non siano rilevabili d'ufficio (Cass. Sentenza n. 8134 del 28/03/2008 ;
Sentenza n. 27866 del 24/11/2008; Sentenza n. 2789 del 21/04/1986 ).
Nel caso, poi, la Corte di Cassazione ha chiarito che “nel rito del lavoro, l'eccezione di prescrizione, in quanto eccezione in senso stretto, è soggetta alla preclusione di cui all'art. 416 c.p.c.” (Cass. Ordinanza n. 17643 del 25/08/2020)
Dunque, per il menzionato orientamento, non si può accogliere l'eccezione di prescrizione della parte resistente.
Proseguendo nella motivazione, poi, le domande attrici sono risultate fondate.
Dispone, infatti, l'articolo 309 del decreto legislativo n. 297/94 che
“1. Nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado l'insegnamento della religione cattolica è disciplinato dall'accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa DE e relativo protocollo addizionale, ratificato con legge 25 marzo 1985 n. 121, e dalle intese previste dal predetto protocollo addizionale, punto 5, lettera b).
2. Per l'insegnamento della religione cattolica il capo di istituto conferisce incarichi annuali d'intesa con l'ordinario diocesano secondo le disposizioni richiamate nel comma 1.
3. I docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri docenti, ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica.
4. Per l'insegnamento della religione cattolica, in luogo di voti e di esami, viene redatta a cura del docente e comunicata alla famiglia, per gli alunni che di esso si sono avvalsi, una speciale nota, da consegnare unitamente alla scheda o alla pagella scolastica, riguardante l'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento e il profitto che ne ritrae”.
In più, prevede l'articolo 3 della legge n. 186/03 che
“1. L'accesso ai ruoli di cui all'articolo 1 avviene, previo superamento di concorsi per titoli ed esami, intendendo per titoli quelli previsti al punto 4 dell'Intesa di cui all'articolo 1, comma 1, e successive modificazioni, per i posti annualmente disponibili nelle dotazioni organiche di cui all'articolo 2, commi 2 e 3.
2. I concorsi per titoli ed esami sono indetti su base regionale, con frequenza triennale, dal
, con possibilità di svolgimento in più sedi Controparte_2 decentrate, in relazione al numero dei concorrenti, ai sensi dell'articolo 400, comma 01, del testo unico, e successive modificazioni. Qualora, in ragione dell'esiguo numero dei candidati, si ponga l'esigenza di contenere gli oneri relativi al funzionamento delle commissioni giudicatrici, il CP_1 dispone l'aggregazione territoriale dei concorsi, indicando l'ufficio scolastico regionale che deve curare l'espletamento dei concorsi così accorpati (…)”.
Inoltre, per gli incarichi a termine degli insegnanti di religione cattolica, la
Corte di giustizia (CGUE, sent. SEZ. II, 13.01.22 C -282-19) ha affermato che:
“alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni pregiudiziali poste dichiarando che la clausola 5 dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso, da un lato, che essa osta a una normativa nazionale che esclude gli insegnanti di religione cattolica degli istituti di insegnamento pubblico dall'applicazione delle norme dirette a sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato, qualora non esista nessun'altra misura effettiva nell'ordinamento giuridico interno che sanzioni detto ricorso abusivo,
e, dall'altro, che la necessità di un titolo di idoneità rilasciato da un'autorità ecclesiastica al fine di consentire a tali insegnanti di impartire l'insegnamento della religione cattolica non costituisce una
«ragione obiettiva» ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro, nella misura in cui tale titolo di idoneità è rilasciato una sola volta, e non prima di ogni anno scolastico che dà luogo alla stipulazione di un contratto di lavoro a tempo determinato”.
Tale quadro normativo e giurisprudenziale, poi, ha avuto un completo ed esaustivo esame con la sentenza n. 18698 del 9 giugno 2022 della Corte di cassazione, che viene sostanzialmente ad esaminare ogni eccezione della parte convenuta e alla cui motivazione si può far rinvio, nella sua completezza, ex articolo 118 disp. att. cpc e che, ad ogni modo, ha affermato i seguenti principi di diritto:
1) “stante l'impossibilità di conversione a tempo indeterminato dei contratti annuali dei docenti non di ruolo di religione cattolica in corso, per i quali la contrattazione collettiva stabilisce la conferma al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, i medesimi rapporti proseguono, nonostante il reiterarsi di essi nel tempo e ciò in ragione dell'indirizzo della pronuncia della Corte di Giustizia in materia, secondo cui l'interpretazione del diritto interno in coerenza con i principi eurounitari non può tradursi in ragione di pregiudizio per i lavoratori, salvo il diritto al risarcimento del danno per la mancata indizione dei concorsi triennali quali previsti dalla legge per l'accesso ai ruoli”;
2) “nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla l. n. 186 del 2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico, o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità, sorgendo, in tutte le menzionate ipotesi di abuso, il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010 (poi, art. 28, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2015) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato”;
3) “i contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì l'assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all'attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al , qualora sorga CP_1 contestazione a fini risarcitori per abuso nella reiterazione del ricorso a contratti a termine, l'onere della prova della legittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per l'integrazione della fattispecie del predetto abuso”.
In particolare, la Suprema Corte, con tale pronuncia, ha tenuto ad evidenziare che permangono in capo a tali docenti a termine, nonostante le loro peculiari caratteristiche, tratti di precarietà nel difetto delle guarentigie della mobilità, come richiamate all'articolo 4, co. 3, della legge n. 186/03 e per la minor tutela per la malattia (9 mesi in un triennio, in luogo dei 18 mesi del personale di ruolo: cfr. il par. 8 della motivazione della sentenza).
In senso contrario a tale argomentazione, nella memoria della convenuta, non si rinvengono elementi di rilievo.
Nel caso in parola, poi, non è in contestazione, che, dal 2004 al 2024
(quando è stato pubblicato il Decreto Ministeriale n.9 del 19 gennaio 2024 con il quale è stato indetto un concorso straordinario riservato all'immissione in ruolo dei docenti di religione cattolica con più di 36 mesi di servizio), non sia stato espletato alcun concorso per i docenti di religione cattolica e che negli anni precedenti a quest'ultimo ha prestato servizio in Parte_1 virtù di plurimi contratti tutti di durata annuale (1 settembre – 31 agosto) dal 1 settembre 1992 in avanti (cfr. pag. 8 – 12 ric.).
In più, con riguardo al risarcimento del danno euro unitario derivante da inadempimento nella ricezione della normativa comunitaria o nel fatto che è stata disattesa, risulta determinante il momento di entrata in vigore della direttiva di cui si tratti, cioè nel caso la 70/99/CE, emanata il 10 luglio 1999, ma con la previsione, all'articolo 2, di un termine di due anni ulteriori per recepire le disposizioni della medesima, cosicché la data ultima per la sua attuazione era il
10 luglio 2001.
Pertanto, un eventuale risarcimento del danno eurounitario, per un inadempimento collegato a una reiterazione dei contratti a termine abusiva in quanto eccedente i 36 mesi, si può porre solo dalla data del 10 luglio 2004, ossia solo una volta decorso tale periodo triennale dal termine ultimo del 10 luglio 2001 per l'adempimento da parte dello Stato rispetto alla direttiva.
Infatti, nessuna norma della stessa appare porre una sua efficacia retroattiva e costituisce principio generale comunitario quello della irretroattività delle direttive (cfr., ad es., CGUE A. Racke, sentenza del 25 gennaio 1979, nel procedimento C -98/78, punto 15).
D'altronde, anche la Corte di cassazione ha evidenziato la non retroattività del dlgs. n. 368/01, quale atto di recepimento della stessa direttiva (Cass.
Sentenza n. 17674 del 11/12/2002) e come la possibilità di domandare il risarcimento eurounitario per inadempimento rispetto a una direttiva possa valere soltanto per i fatti verificatisi successivamente alla sua entrata in vigore (Cass.
Sentenza n. 1850 del 08/02/2012 ; Sentenza n. 9071 del 15/04/2013).
Sicché, per i principi esposti, occorre calcolare i 36 mesi dal 10 luglio 2001
e si giunge così al 10 luglio 2004, ma occorre, al contempo, prendere atto che, in tale anno, la pubblica amministrazione ha bandito un concorso pubblico per
l'assunzione a tempo indeterminato (come è pacifico), non risultando, dunque, inadempiente.
Sicché, occorre calcolare altri 36 mesi da tale data e risulta risarcibile, per l'inadempimento per una mancata indizione del concorso pubblico fino al 2024, il periodo dal 10 luglio 2007 fino a tutto il 2023. Infatti, per l'annualità 2024/25, non risulta certamente alcun illecito avendo il bandito un concorso straordinario con il Decreto Ministeriale n. 9 del CP_1
19 gennaio 2024.
Ad ogni modo, si può evidenziare che, con tale ultimo atto per tali categorie di docenti, l'Amministrazione non ha scelto di ricorrere a una procedura di stabilizzazione, quale risarcimento in forma specifica, potendosi porre quale rimedio, dunque, il risarcimento per equivalente, sicché risulta irrilevante il fatto che sia stata assunta a tempo indeterminato dal Parte_1
2025, avendo chiarito la Suprema Corte che
“in tema di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine, la successiva immissione in ruolo del lavoratore costituisce misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell'illecito a condizione che essa avvenga nei ruoli dell'ente che ha commesso l'abuso e che si ponga con esso in rapporto di diretta derivazione causale, non essendo sufficiente che l'assunzione sia stata semplicemente agevolata dalla successione dei contratti a termine, ma occorrendo che sia stata da essa determinata, costituendo
l'esito di misure specificamente volte a superare il precariato, che offrano già "ex ante" una ragionevole certezza di stabilizzazione, sia pure attraverso blande procedure selettive;
ne consegue che - anche alla luce di Corte giust. U.E. 19 marzo 2020, C-103/18 e C-429/18 - non possiede tali caratteristiche una procedura concorsuale, ancorché interamente riservata ai
dipendenti già assunti a termine, atteso che in caso di concorsi riservati l'abuso opera come mero antecedente remoto dell'assunzione e il fatto di averlo subito offre al dipendente precario una semplice "chance" di assunzione, come tale priva di valenza riparatoria”. (cfr. Cass.
Sentenza n. 14815 del 27/05/2021 ).
.
Perciò, poste tali premesse motivazionali per il periodo dal 1 luglio 2007 al
31 dicembre 2023, con riferimento alla fattispecie per cui e causa, preso atto di tale normativa e di tale interpretazione giurisprudenziale, risulta determinante che per i docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla legge n. 186 del
2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine il protrarsi di rapporti annuali (precari) anche se a rinnovo automatico, o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, con il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, senza necessità di ulteriore dimostrazione di un danno in concreto, secondo la giurisprudenza in materia e senza alcuna differenziazione per i rapporti part-time come quello attoreo nei diversi anni (cfr. Cass. Sentenza n. 18698 del 09/06/2022; ordinanza n. 10999 del 09/06/2020; Sentenza n. 446 del 13/01/2021).
Ciò posto si deve riconoscere alla parte attorea il diritto al risarcimento e, ai fini della sua liquidazione, occorre far riferimento all'articolo 12 del DL n.
131/24 (convertito dalla legge n. 14 novembre 2024, n. 166), che ha così innovato l'articolo 36 del dlgs. n. 165/01, stabilendo che
«nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto».
Nella valutazione, dunque, del danno comunitario, alla data del 1 settembre
2007 (primo anno di illecito), si possono assicurare le prime 4 mensilità costituenti il minimo di cui all'articolo 36 decreto legislativo n 165/01 (secondo le modifiche del DL n. 131/24) e poi, per i periodi successivi, in una valutazione equitativa, che tiene conto della peculiarità della fattispecie descritta, nonché di come nel ricorso non siano menzionate particolari ragioni per le quali il pregiudizio si dovrebbe considerare in termini maggiori, un ulteriore mezza mensilità, per ogni anno fino al deposito dell'atto introduttivo del processo.
Sicché, dal 1 settembre 2008 al 31 dicembre 2023, si calcolano altre 8 mensilità (corrispondenti a poco più di 15 anni decorrenti in tale lasso temporale), con una liquidazione totale pari a 12 mensilità.
Pertanto, in questi termini, occorre accertare il ricorso abusivo a plurimi contratti di lavoro a tempo determinato dal 1 settembre 2007 al 31 dicembre 2023
(ultimo contratto prima del concorso del gennaio 2024) e il diritto della parte ricorrente al risarcimento del danno, con condanna della convenuta al pagamento in favore di di un'indennità Parte_1 onnicomprensiva di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (da calcolarsi al tallone mensile di € 2558,05, di cui al doc. 2 ric., moltiplicata per 13 e divisa per 12, con il risultato di euro
2.771,22 lordi mensili), oltre alla maggior somma tra rivalutazione e interessi fino al saldo effettivo, essendo stato affermato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (sent. n. 82 del 2003) che “la 'ratio decidendi' della dichiarazione di illegittimità costituzionale (di cui alla sentenza n. 459 del 2000) del divieto di cumulo di interessi e rivalutazione relativamente al rapporto di lavoro privato, in quanto orientata a predisporre remore all'inadempimento del datore di lavoro, non può essere automaticamente estesa al datore di lavoro pubblico. Anche in presenza di un rapporto di lavoro ormai contrattualizzato, la pubblica amministrazione conserva, infatti, pur sempre una connotazione peculiare sotto il profilo della conformazione della sua condotta ai principi costituzionali di legalità, imparzialità
e buon andamento, cui è estranea ogni logica speculativa. Esclusa
l'omogeneità delle relative situazioni - e, con ciò, la lesione del principio di eguaglianza - e considerata, per gli accessori dei crediti di lavoro pubblico, la disciplina comunque diversificata rispetto a quella dei crediti comuni, per taluni aspetti più favorevole per il lavoratore, deve ritenersi assicurata anche la tutela della giusta retribuzione, senza che possa essere dedotta una lesione del diritto di difesa e di azione del lavoratore, non evocabile, secondo la costante giurisprudenza, in riferimento, come nella specie, a norme sostanziali” (la Corte, nella sentenza n. 82 del 2003, con tale motivazione, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724,
sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 24, 35 e 36 della
Costituzione, nella parte in cui prevede che il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione monetaria posto dall'art. 16, comma
6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, si applica anche all'ipotesi di ritardo nella corresponsione degli emolumenti di natura retributiva spettanti ai pubblici dipendenti).
Sicchè, occorre riconoscere alla parte ricorrente solo la maggior somma tra l'ammontare degli interessi e quello della rivalutazione monetaria (cfr., ad es.,
Cass. Sentenza n. 4366 del 23/02/2009).
Quanto alle spese di lite sono regolate come da dispositivo, tenendo conto del principio della soccombenza e della durata, del valore e della natura della causa.
P.Q.M.
accerta il ricorso abusivo con riguardo a a plurimi contratti Parte_1
di lavoro a tempo determinato dal 1 settembre 2007 al 31 dicembre 2023 e il diritto al risarcimento del danno per lo stesso, con condanna della parte convenuta al pagamento in favore della medesima di un'indennità onnicomprensiva di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (da calcolarsi al tallone mensile di € 2.771,22), oltre alla maggior somma tra rivalutazione e interessi dalla sentenza fino al saldo effettivo.
Condanna la resistente a versare alla parte attorea le spese di lite per euro 3500, oltre 15% per spese forfettarie, oltre IVA e CPA e contributo unificato se versato e dovuto.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Milano, 02/12/2025 il Giudice
Dott. Nicola Di Leo