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Sentenza 28 novembre 2024
Sentenza 28 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 28/11/2024, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Civitavecchia, Sezione Lavoro, in persona della Dott.ssa Alessandra Dominici, all'udienza del 28.11.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1157 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2021 e vertente
TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1
(C.F. quali genitori rappresentanti Parte_2 C.F._2 legali del proprio figlio minore (C.F. ) Persona_1 C.F._3
RICORRENTE
E
(C.F. CP_1 P.IVA_1
CONTUMACE-RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.07.2021 e Parte_1 Parte_2
quali esercenti la responsabilità genitoriale sul minore , hanno
[...] Persona_1 adito l'intestato Tribunale chiedendo di accertare e dichiarare l'illegittimità della nota comunicata da il 31 luglio 2020, con il quale veniva rideterminata la prestazione CP_1 invalidi civili n. 07315762 riferita al minore per l'asserita indebita percezione di euro
7.082,67, relativa a ratei di indennità di frequenza per il periodo gennaio 2018 - agosto 2020.
CP_ La rideterminazione veniva calcolata da a far data dal 1 gennaio 2017 sulla base della comunicazione dei redditi per l'anno 2017 e indicato inoltre, nel medesimo provvedimento impugnato, un piano di rateizzazione per le restituzioni del credito vantato.
A sostegno della domanda il ricorrente ha dedotto che sussistono in capo al figlio minore, per il periodo in contestazione e tutt'ora, i requisiti legittimanti il diritto alla prestazione dell'indennità di frequenza, riconosciuta con verbale di revisione del 16/09/2019. In
1 particolare, ha evidenziato la sussistenza del requisito reddituale, che deve riferirsi alla posizione del solo minore e non del nucleo familiare, sottolineando a tal proposito, che il minore risulta privo di redditi;
in relazione alla frequenza scolastica ha poi dedotto che il minore, nel periodo attenzionato, frequentava la scuola primaria presso l'Istituto
Comprensivo “Tommaso Silvestri”.
Nonostante la regolare notifica del ricorso, l' non si è costituito e deve esserne dichiarata CP_1
la contumacia.
All'udienza del 28.11.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c., il giudice ha deciso la causa come da dispositivo.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Art. 1 l 289/1990 prevede che “1. Ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18, cui siano state riconosciute dalle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, nonché ai minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1.000, 2.000 hertz, è concessa, per il ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici a seguito della loro minorazione, una indennità mensile di frequenza di importo pari all'assegno di cui all'articolo
13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, a decorrere dal 1° settembre 1990.”
Il successivo comma 5 dispone che “L'indennità mensile di frequenza è erogata alle medesime condizioni reddituali dell'assegno di cui al comma 1 e ad essa si applica il medesimo sistema di perequazione automatica”.
L'art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, indica che “
1. Agli invalidi civili di età compresa
fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione
della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono
attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso, a carico dello
Stato ed erogato dall un assegno mensile di euro 242,84 per tredici mensilità, con le CP_1
stesse condizioni e modalità previste per l'assegnazione della pensione di cui all'articolo 12.”
L'art. 12 l. 118/1971 al secondo comma dispone che “Le condizioni economiche richieste per la concessione della pensione sono quelle stabilite dall'articolo 26 della legge 30 aprile 1969,
n. 153, sulla revisione degli ordinamenti pensionistici”.
2 L'art. 26 l 153/1969 prevede che “Ai cittadini italiani, residenti nel territorio nazionale, che abbiano compiuto l'età di 65 anni, che posseggano redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un ammontare non superiore a L. 336.050 annue e, se coniugati, un reddito, cumulato con quello del coniuge, non superiore a L.
1.320.000 annue è corrisposta, a domanda, una pensione sociale”
Dal combinato disposto delle norme illustrate emerge che il requisito reddituale richiesto per il beneficio dell'indennità di frequenza è quello di cui all'art 26 l 153/1969, un requisito riferito esclusivamente al titolare della prestazione e che si modifica al più alla presenza di un coniuge.
Nessun rilievo normativo è dato ai componenti del nucleo famigliare diversi dal coniuge, e nessun riferimento è fatto dalla legge al reddito degli ascendenti del titolare del beneficio.
Il presupposto reddituale per il riconoscimento dell'indennità di frequenza ex art. 1 l 289/1990 è pertanto riferito solo al minore beneficiario della prestazione.
Nel caso di specie parte ricorrente ha fornito la prova mediante deposito di certificazione proveniente dall'Agenzia delle Entrate dell'assenza di redditi in capo al minore
[...]
dal 2015 al 24.6.2021 data di rilascio del certificato. In via presuntiva può ritenersi Per_1
che tale assenza di reddito permanga fino all'attualità, considerata la condizione del minore in assenza di elementi che depongano in senso contrario.
La perduranza del requisito sanitario posto alla base dell'erogazione della prestazione poi interrotta non è contestata dall' né nel provvedimento impugnato, né in giudizio. Lo stato CP_1
invalidante deve pertanto ritenersi accertato ex art 155 c.p.c., quantomeno fino alla data odierna.
Analoga considerazione deve farsi per la frequenza scolastica, peraltro anche documentalmente provata quantomeno per gli anni 2017- 2020.
Sussiste pertanto il diritto di a percepire l'indennità di frequenza dal 2017 Persona_1
all'attualità, con conseguente illegittimità della sospensione dell'erogazione dal mese di settembre 2020.
Non essendo stata versata indebitamente l'indennità dal 2017 al 2020 non dovuta all' la CP_1
restituzione della somma di euro 7.082,67 indicata nel suddetto avviso.
Le spese di lite, liquidate come nel dispositivo in applicazione dei parametri minimi di cui al
DM 55/14, come modificato dal DM 147/2022 stante la semplicità della questione trattata, devono essere poste a carico di in applicazione del principio della soccombenza. CP_1
PQM
ACCERTA il diritto di a percepire l'indennità di frequenza dal gennaio 2017 Persona_1
all'attualità.
3 DICHIARA non dovuta all la restituzione della somma di euro 7.082,67 indicata nel CP_1
suddetto avviso.
CONDANNA l' al pagamento delle spese di lite liquidate in € 1.278,00, oltre spese CP_1
generali nella misura del 15%, IVA e CPA a favore di parte ricorrente da distrarsi a favore dell'avv.to Pietro Ferri dichiaratosi antistatario.
Civitavecchia il 28/11/2024
Il Giudice
Dott.ssa Alessandra Dominici
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