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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/02/2025, n. 508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 508 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. Vito Francesco Nettis Presidente dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere relatore dott. Maria Giulia Cosentino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 5 febbraio
2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1216/2024 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA
con l'avv. Jacopo Arcangeli Parte_1
APPELLANTE
E
con l'avv. Maria Pia Teti CP_1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 613/2024 del Tribunale del lavoro di Roma
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 9 maggio 2024 ha proposto appello Parte_1
avverso la sentenza n. 613/2024, depositata il 19 gennaio 2024, con la quale il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in relazione alla sua domanda di condanna dell' all'erogazione CP_1 dell'indennità di accompagnamento e relativi accessori, il tutto con la compensazione delle spese, valorizzando la circostanza che il decreto di omologa non risultava notificato,
Pag. 1 di 4 ciò che non avrebbe consentito all'istituto di avviare tempestivamente l'istruttoria e verificare i requisiti necessari prima di procedere all'erogazione.
La sentenza in questione è dunque censurata sulla base di un unico motivo, riguardante la regolazione delle spese del giudizio che, nella prospettazione della parte appellante, avrebbe disatteso il principio di soccombenza atteso che il decreto di omologa era stato invece regolarmente notificato all'istituto nella data del 24 maggio 2023, come emergeva pianamente dalla documentazione in atti;
dunque, il pagamento della prestazione dovuta era stato eseguito a termine dilatorio di legge ampiamente scaduto, così concludendosi con richiesta di condanna dell'istituto al pagamento integrale delle spese di entrambi i gradi di giudizio, con loro distrazione.
Nuovamente instaurato il contraddittorio, si è costituito l' richiedendo la CP_1 conferma della sentenza gravata e il rigetto dell'appello.
All'esito della discussione orale e della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere accolto nei termini di cui alla seguente motivazione.
Come anticipato, le doglianze dell'appellante si appuntano sulla disposta compensazione delle spese.
Ebbene, in senso inverso rispetto a quanto ritenuto in sentenza, si osserva che in effetti il decreto di omologa risulta notificato all' nella data del 24 maggio 2023, ciò che CP_1 non è stato neppure contestato dall'istituto all'atto della sua costituzione in questo grado di appello, dopo essere restato contumace in primo grado.
Dunque, l'unica ragione posta a base della compensazione delle spese è smentita dalle risultanze documentali acquisite al giudizio.
Ne consegue che si deve ritenere che la condotta dell' debba essere qualificata in CP_1
via esclusiva causativa del presente giudizio, in quanto in epoca anteriore alla notificazione del ricorso l'istituto non ha provveduto ad alcun pagamento, avvenuto solo nel gennaio 2024, dunque a termine di legge per provvedere già largamente decorso.
Pertanto, la scadenza del termine di 120 giorni dalla notificazione del decreto di omologa per il pagamento della prestazione comporta che la soccombenza dell' debba CP_1
Pag. 2 di 4 essere qualificata come totale, in quanto il pagamento è avvenuto in epoca comunque successiva sia a detto termine che alla notificazione del ricorso introduttivo del giudizio.
Ciò anche in considerazione del rilievo che l'erogazione della prestazione costituisce niente più che un mero dovere istituzionale e non certo un requisito di merito.
In ragione di quanto esposto, si deve dunque rilevare la soccombenza virtuale integrale da parte dell' in ordine alla causazione del giudizio, non essendo stata allegata CP_1
alcuna circostanza impeditiva di un pagamento tempestivo, come a titolo di esempio una incompletezza della documentazione, nemmeno adombrata dall'ente.
Le spese del primo grado del giudizio vanno quindi poste a carico dell'istituto e liquidate considerando valori in linea con quelli minimi previsti, attesa la natura della causa, la sua limitatissima complessità e la sua serialità, ciò che peraltro non risulta nemmeno contestato dall'odierna parte appellante.
Pertanto, andranno applicati i seguenti valori, escludendo la fase istruttoria/di trattazione, in quanto nel caso di specie non svolta
• fase di studio: € 465,00
• fase introduttiva: € 389,00
• fase decisoria: € 1.011,00
a cui consegue un compenso tabellare pari ad € 1.865,00 oltre accessori di legge al cui pagamento l' va condannato con distrazione, in accoglimento del gravame CP_1
proposto dalla . Parte_1
Quanto alle spese del presente grado, esse, liquidate come da dispositivo, anch'esse seguono la soccombenza, con distrazione.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1
depositato il 9 maggio 2024 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n.
613/2024, così provvede:
- in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata liquida le spese del giudizio di primo grado in € 1.865,00 oltre 15% per spese generali ed accessori di legge e condanna l' al loro pagamento, con CP_1
distrazione;
Pag. 3 di 4 - condanna l' al pagamento delle spese del presente grado del giudizio che CP_1 si liquidano in € 962,00 oltre accessori di legge, con distrazione.
Roma, 5 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Enrico Sigfrido Dedola Vito Francesco Nettis
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. Vito Francesco Nettis Presidente dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere relatore dott. Maria Giulia Cosentino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 5 febbraio
2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1216/2024 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA
con l'avv. Jacopo Arcangeli Parte_1
APPELLANTE
E
con l'avv. Maria Pia Teti CP_1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 613/2024 del Tribunale del lavoro di Roma
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 9 maggio 2024 ha proposto appello Parte_1
avverso la sentenza n. 613/2024, depositata il 19 gennaio 2024, con la quale il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in relazione alla sua domanda di condanna dell' all'erogazione CP_1 dell'indennità di accompagnamento e relativi accessori, il tutto con la compensazione delle spese, valorizzando la circostanza che il decreto di omologa non risultava notificato,
Pag. 1 di 4 ciò che non avrebbe consentito all'istituto di avviare tempestivamente l'istruttoria e verificare i requisiti necessari prima di procedere all'erogazione.
La sentenza in questione è dunque censurata sulla base di un unico motivo, riguardante la regolazione delle spese del giudizio che, nella prospettazione della parte appellante, avrebbe disatteso il principio di soccombenza atteso che il decreto di omologa era stato invece regolarmente notificato all'istituto nella data del 24 maggio 2023, come emergeva pianamente dalla documentazione in atti;
dunque, il pagamento della prestazione dovuta era stato eseguito a termine dilatorio di legge ampiamente scaduto, così concludendosi con richiesta di condanna dell'istituto al pagamento integrale delle spese di entrambi i gradi di giudizio, con loro distrazione.
Nuovamente instaurato il contraddittorio, si è costituito l' richiedendo la CP_1 conferma della sentenza gravata e il rigetto dell'appello.
All'esito della discussione orale e della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere accolto nei termini di cui alla seguente motivazione.
Come anticipato, le doglianze dell'appellante si appuntano sulla disposta compensazione delle spese.
Ebbene, in senso inverso rispetto a quanto ritenuto in sentenza, si osserva che in effetti il decreto di omologa risulta notificato all' nella data del 24 maggio 2023, ciò che CP_1 non è stato neppure contestato dall'istituto all'atto della sua costituzione in questo grado di appello, dopo essere restato contumace in primo grado.
Dunque, l'unica ragione posta a base della compensazione delle spese è smentita dalle risultanze documentali acquisite al giudizio.
Ne consegue che si deve ritenere che la condotta dell' debba essere qualificata in CP_1
via esclusiva causativa del presente giudizio, in quanto in epoca anteriore alla notificazione del ricorso l'istituto non ha provveduto ad alcun pagamento, avvenuto solo nel gennaio 2024, dunque a termine di legge per provvedere già largamente decorso.
Pertanto, la scadenza del termine di 120 giorni dalla notificazione del decreto di omologa per il pagamento della prestazione comporta che la soccombenza dell' debba CP_1
Pag. 2 di 4 essere qualificata come totale, in quanto il pagamento è avvenuto in epoca comunque successiva sia a detto termine che alla notificazione del ricorso introduttivo del giudizio.
Ciò anche in considerazione del rilievo che l'erogazione della prestazione costituisce niente più che un mero dovere istituzionale e non certo un requisito di merito.
In ragione di quanto esposto, si deve dunque rilevare la soccombenza virtuale integrale da parte dell' in ordine alla causazione del giudizio, non essendo stata allegata CP_1
alcuna circostanza impeditiva di un pagamento tempestivo, come a titolo di esempio una incompletezza della documentazione, nemmeno adombrata dall'ente.
Le spese del primo grado del giudizio vanno quindi poste a carico dell'istituto e liquidate considerando valori in linea con quelli minimi previsti, attesa la natura della causa, la sua limitatissima complessità e la sua serialità, ciò che peraltro non risulta nemmeno contestato dall'odierna parte appellante.
Pertanto, andranno applicati i seguenti valori, escludendo la fase istruttoria/di trattazione, in quanto nel caso di specie non svolta
• fase di studio: € 465,00
• fase introduttiva: € 389,00
• fase decisoria: € 1.011,00
a cui consegue un compenso tabellare pari ad € 1.865,00 oltre accessori di legge al cui pagamento l' va condannato con distrazione, in accoglimento del gravame CP_1
proposto dalla . Parte_1
Quanto alle spese del presente grado, esse, liquidate come da dispositivo, anch'esse seguono la soccombenza, con distrazione.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1
depositato il 9 maggio 2024 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n.
613/2024, così provvede:
- in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata liquida le spese del giudizio di primo grado in € 1.865,00 oltre 15% per spese generali ed accessori di legge e condanna l' al loro pagamento, con CP_1
distrazione;
Pag. 3 di 4 - condanna l' al pagamento delle spese del presente grado del giudizio che CP_1 si liquidano in € 962,00 oltre accessori di legge, con distrazione.
Roma, 5 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Enrico Sigfrido Dedola Vito Francesco Nettis
Pag. 4 di 4