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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 27/11/2025, n. 1208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1208 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8417 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Emanuela Serra, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Emanuela Serra, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
RT GA,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 03/09/2011, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cagliari, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , Parte_1 Controparte_1 dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) I figli minori e verranno affidati ad entrambi i genitori -con Per_1 Per_2 domicilio materno prevalente sito in Elmas, via del Pino Solitario 24- i quali continueranno ad esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale, adottando sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per gli stessi, tra cui le scelte educative e scolastiche, cure mediche, partecipazioni ad attività extrascolastiche, attività sportive e ricreative.
Limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità separatamente.
3) La casa coniugale, di proprietà comune, sita in Elmas, via del Pino Solitario 24, verrà assegnata alla Signora per coabitarvi con i figli. CP_1
4) Il padre vedrà e terrà con sé i figli secondo il seguente calendario strutturato con riferimento a due settimane consecutive: la prima settimana il martedì e il giovedì dalle 18.00 sino all'ingresso a scuola del giorno successivo;
la seconda settimana il martedì e il giovedì dalle 18.00 sino all'ingresso a scuola del giorno successivo;
il fine settimana dal venerdì alle 18.00 sino all'ingresso a scuola del lunedì successivo. Pag. 2 di 3 Durante le vacanze natalizie e pasquali e le festività i genitori staranno con i figli secondo il criterio dell'alternanza.
Durante il periodo estivo, i minori permarranno presso ciascun genitore per un periodo di quindici giorni anche non consecutivi.
Il tutto salvo diverso accordo tra le parti e tenuto conto delle esigenze scolastiche e sportive dei figli.
5) I coniugi, tenuto conto delle rispettive capacità economiche e dei tempi di permanenza dei figli presso ciascuno di loro, provvederanno al mantenimento diretto dei figli in proporzione alle proprie disponibilità e sosterranno il 50% ciascuno delle spese straordinarie -medico sanitarie, scolastiche e sportive- che si renderanno necessarie per i figli, previamente concordate e documentate dal genitore che le ha anticipate secondo la regolamentazione contenuta nel Protocollo predisposto dal CNF del 29.11.2017 che i coniugi dichiarano di accettare.
6) I coniugi percepiranno l'assegno unico per i figli nella misura del 50% ciascuno.
7) I coniugi continueranno a sostenere, nella misura del 50% ciascuno, le rate del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale.
8) I coniugi danno atto di essere economicamente indipendenti e di non avere nulla da pretendere l'uno dall'altro a titolo di contributo per il proprio mantenimento.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 27/11/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8417 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Emanuela Serra, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Emanuela Serra, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
RT GA,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 03/09/2011, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cagliari, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , Parte_1 Controparte_1 dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) I figli minori e verranno affidati ad entrambi i genitori -con Per_1 Per_2 domicilio materno prevalente sito in Elmas, via del Pino Solitario 24- i quali continueranno ad esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale, adottando sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per gli stessi, tra cui le scelte educative e scolastiche, cure mediche, partecipazioni ad attività extrascolastiche, attività sportive e ricreative.
Limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità separatamente.
3) La casa coniugale, di proprietà comune, sita in Elmas, via del Pino Solitario 24, verrà assegnata alla Signora per coabitarvi con i figli. CP_1
4) Il padre vedrà e terrà con sé i figli secondo il seguente calendario strutturato con riferimento a due settimane consecutive: la prima settimana il martedì e il giovedì dalle 18.00 sino all'ingresso a scuola del giorno successivo;
la seconda settimana il martedì e il giovedì dalle 18.00 sino all'ingresso a scuola del giorno successivo;
il fine settimana dal venerdì alle 18.00 sino all'ingresso a scuola del lunedì successivo. Pag. 2 di 3 Durante le vacanze natalizie e pasquali e le festività i genitori staranno con i figli secondo il criterio dell'alternanza.
Durante il periodo estivo, i minori permarranno presso ciascun genitore per un periodo di quindici giorni anche non consecutivi.
Il tutto salvo diverso accordo tra le parti e tenuto conto delle esigenze scolastiche e sportive dei figli.
5) I coniugi, tenuto conto delle rispettive capacità economiche e dei tempi di permanenza dei figli presso ciascuno di loro, provvederanno al mantenimento diretto dei figli in proporzione alle proprie disponibilità e sosterranno il 50% ciascuno delle spese straordinarie -medico sanitarie, scolastiche e sportive- che si renderanno necessarie per i figli, previamente concordate e documentate dal genitore che le ha anticipate secondo la regolamentazione contenuta nel Protocollo predisposto dal CNF del 29.11.2017 che i coniugi dichiarano di accettare.
6) I coniugi percepiranno l'assegno unico per i figli nella misura del 50% ciascuno.
7) I coniugi continueranno a sostenere, nella misura del 50% ciascuno, le rate del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale.
8) I coniugi danno atto di essere economicamente indipendenti e di non avere nulla da pretendere l'uno dall'altro a titolo di contributo per il proprio mantenimento.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 27/11/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3