Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/06/2025, n. 6570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6570 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. 14122/2021 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura, lette le note tempestivamente depositate dai difen- sori in conformità al provvedimento emesso ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 14122/2021 r.g.a.c. (in esso riunito il procedimento recante n.7596/2023 r.g.a.c., e vertente
NEL PROCEDIMENTO N.14122/2021
TRA
(c.f.: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., elett.te dom.to presso lo studio dell'Avv. CLARIZIA LAURA (c.f.:
) dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in atti. C.F._1
- Opponente
E
(c.f.: , in persona del l.r.p.t., dom.ta presso la Controparte_1 P.IVA_2
sede dell'ente unitamente all'Avv. ACIERNO ANGELA (c.f.: dal C.F._2
quale è rappr.to e difeso in virtù di procura in atti.
- Opposta
NEL PROCEDIMENTO N.7596/2023
TRA
(c.f.: , in persona del Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., elett.te dom.to presso lo studio dell'Avv. CLARIZIA LAURA (c.f.:
) dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in atti. C.F._1
- Opponente
E
1
sede dell'ente unitamente all'Avv. ACIERNO ANGELA (c.f.: dal C.F._2
quale è rappr.to e difeso in virtù di procura in atti.
- Opposta
OGGETTO: revoca finanziamenti pubblici
CONCLUSIONI: come da note depositate a norma dell'art.127 ter c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 19 maggio 2021 il
[...]
(sin d'ora “ ”) ha convenuto in giudizio la Parte_1 Parte_2 CP_1
(sin d'ora “ ”) chiedendo:
[...] CP_2
“a) In via preliminare, disporre l'immediata sospensione del provvedimento opposto, in quanto ad oggi nessun credito certo, liquido ed esigibile vanta la Controparte_1
nei confronti del , e dalla sua esecuzione deriverebbe un Parte_1
danno ingiusto, grave ed irreparabile alle casse comunali;
b) Nel merito, accertare e dichiarare l'illegittimità e l'infondatezza dell'ingiunzione di pagamento opposta e per l'effetto dichiarare/disporre
l'inesistenza/nullità/annullamento/inefficacia dell'Ingiunzione di Pagamento
PG/2021/0208565 emessa dalla in data 19.04.2021; Controparte_1
c) Vinte le Spese e Compensi, con diretta attribuzione al Controparte_3
”.
[...]
A fondamento di tali richieste ha dedotto in fatto che in data 19/04/2021, la
[...]
in esecuzione del decreto dirigenziale n. 171 del 27.07.2017, notificava CP_4
Ingiunzione di Pagamento del 19.04.2021 PG/2021/0208565, ai sensi del r.d. n.
639/1910 e ss.mm.ii., con la quale ingiungeva al di Parte_1
procedere, entro e non oltre 30 giorni dalla notifica, al pagamento della somma di €
291.707,28, nonché degli interessi calcolati dal dì 31.07.2017 al dì 19.04.2021 ammon- tanti ad € 3.486,02, per un importo complessivo di € 295.193,30, oltre che degli interessi al tasso legale con decorrenza dal 20.04.2021 sino all'effettivo soddisfo, ponendo a fondamento della richiesta il DD n. 171 del 27.07.2017 del Dirigente dell'
[...]
[...
[...] [...]
Controparte_5
che disponeva la revoca
[...] Controparte_1
totale del finanziamento concesso con DD n. 372 del 14.05.2010, POR FESR 2007/2013 per l'intervento denominato “Attrezzatura sportiva nel PIP località Monticelli”, con beneficiario il . Parte_1
A fondamento dell'opposizione ha formulato i seguenti motivi:
1) Inutilizzabilità del procedimento per ingiunzione fiscale stante l'assenza di poteri in tal senso in capo al ROO (Responsabile di Obiettivo Operativo) e spettan- do all'Avvocatura regionale il compito di esperire l'azione di recupero del cofinan- ziamento europeo;
2) nullità dell'ingiunzione di pagamento opposta per mancanza del visto di esecutorietà del funzionario regionale responsabile, ex art. 229 del D.Lgs. n.
51/1998 in combinato disposto con l'art. 52, comma 5, lett. d) del D.Lgs. n.
446/1997;
3) inammissibilità dell'ingiunzione opposta, per non essere fondata su di un credito certo, liquido ed esigibile;
nel caso di specie difetterebbe il requisito della certezza del credito, in quanto il Decreto dirigenziale di Revoca del finanziamento n. 171 del 27.07.2017, posto a fondamento della ingiunzione di pagamento ogget- to dell'odierna opposizione, era stato tempestivamente impugnato dal
[...]
innanzi al TAR Campania – Sez. di LE (giudizio n. R.G. Parte_1
1629/2017);
4) insussistenza del credito restitutorio attesa la non configurabilità delle frodi ed irregolarità paventante nel decreto di revoca, ciò per le ragioni evidenziate in citazione e volte a sostanzialmente ripercorrere i motivi di impugnativa, innanzi al
TAR, del decreto di revoca del finanziamento;
5) contestazione del quantum del credito restitutorio.
Si è costituita la contestando la fondatezza dei motivi di opposi- Controparte_1
zione e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato (introduttivo del giudizio recante n.7596 del 2023) il ha chiesto “accertarsi e dichiararsi la inesistenza del Pt_1
3
diritto di credito della alla restituzione da parte del Controparte_1 [...]
del finanziamento POR Campania FESR 2007-2013, nella somma Parte_1
liquidata in € 291.707,28 (oltre interessi), previo, se del caso, declaratoria di nullità e/o accertamento della illegittimità/infondatezza e annullamento e/o declaratoria di inefficacia e/o disapplicazione dei seguenti atti: 1) decreto dirigenziale n. 171 del
27.07.2017 a firma della Dott.ssa che revocava il finanziamento Persona_1
concesso con DD n. 372 del 14.05.2010 dell'ex Settore 02 dell'A.G.C. 12 per l'intervento denominato “Attrezzatura sportiva nel PIP Località Monticelli – Beneficiario
[...]
2) Nota Prot. 2017.0524488 del 31.07.2017 della Direzione Generale per lo CP_6
Sviluppo Economico e le Attività Produttive della Regione Campania di trasmissione al
del DD n. 171 del 27.01.2017; 3) Nota Prot. n. 296308 Parte_1
del 24.04.2017 del Responsabile 0.2.5, di comunicazione di decertificazione delle spese, in quanto sarebbero disattesi gli orientamenti comunitari per la chiusura del POR FERS
2007/2013, approvati dalla Commissione Europea con Decisione C(2015) 2771/2015, che stabilivano la conclusione e la funzionalità degli interventi alla data del 31.03.2017; 4)
Istruttoria svolta dalla 06; 5) Tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e conse- guenziali”.
Tale atto seguiva alla sentenza n. 1234/2022 pubblicata in data 9.05.2022, non noti- ficata, con cui il TAR Campania Sez. staccata di LE dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice Ordinario in relazione all'impugnativa del decreto di revoca del finanziamento, di cui si è detto e che aveva dato, poi, origine all'ingiunzione fiscale impugnata nell'ambito del procedimento n.14122 del 2021.
Il ha riproposto innanzi al GO le medesime doglianze già avanzate innanzi al Pt_1
GA ed afferenti alla presupposta insussistenza dell'inadempimento contestato ed al conseguente debito restitutorio, argomentazioni integrate con quelle pure individuate nell'atto di citazione introduttivo del procedimento n.14122/2021.
Anche in tale procedimento si è costituita la sostenendo la legittimità della CP_1
revoca del finanziamento e chiedendo il rigetto delle domande.
Disposta la riunione dei due procedimenti e la sospensione dell'esecutività dell'ingiunzione fiscale opposta, la causa, con ordinanza del 21 novembre 2024, è stata
4
riservata in decisione a norma dell'art.190 c.p.c. previa concessione dei termini per scritti conclusionali, per, poi, essere rimessa sul ruolo e rinviata alla data del 30 giugno
2025 per la decisione a norma dell'art.281 sexies c.p.c., disponendosi la sostituzione dell'udienza con il deposito di note di trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c..
****
1§ Domanda di accertamento negativo del debito restitutorio oggetto del Decreto
Dirigenziale n.171 del 27 luglio 2017.
L'ordine logico delle domande proposte nell'ambito dei giudizi riuniti impone di ana- lizzare, in via prioritaria, la domanda di accertamento negativo del debito restitutorio prefigurato nel Decreto Dirigenziale n.171 del 27 luglio 2017.
I motivi della revoca del finanziamento vengono individuati alla pagina 3 di detto decreto, ove viene richiamata la nota del 296308 del 24 aprile 2017 (cfr. allegato 17 della produzione di parte convenuta nel procedimento 7596/2023) a mezzo della quale la Regione comunicava al Comune la “decertificazione delle spese” in quanto erano stati disattesi gli orientamenti comunitari per la chiusura, consacrati nella Decisione della
Commissione Europea C(2015) 2777/2015, secondo cui gli interventi finanziati dove- vano essere terminati e funzionali alla data del 31 marzo 2017.
Prima di procedere all'esame dei rilievi mossi dal appare opportuno riper- Pt_1
correre la ricostruzione dei fatti di causa, come prospettata dall'attore in atto di citazio- ne.
Il Comune assume che:
1) esperita la gara, ha sottoscritto regolare contratto di appalto (rep. N. 796 del 10.5.2011) con la impresa aggiudicataria “Giovanni GG ”, Parte_3
per l'importo complessivo netto di € 338.214,77;
2) i lavori, consegnati in data 23.6.2011, hanno avuto effettivo inizio in pari data e sono proseguiti fino al successivo 21.7.2011, allorquando sono stati sospesi con ordine di servizio n.1, a causa di carenze documentali della , Controparte_1
che non consentivano l'accredito dei fondi;
3) in seguito, sempre a causa di mancati accrediti o di esaurimento delle somme accantonate da parte della , il Direttore Lavori, per non Controparte_1
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aggravar l'Amministrazione comunale di maggiori oneri, ha sospeso per ben tre vol- te i lavori (ordini di servizio del 28.9.2012, del 4.11.2013 e del 16.3.2015). In una sola occasione (o.d.s. del 15.12.2014), la sospensione dei lavori è stata motivata da avverse condizioni meteorologiche;
4) successivamente all' ennesima sospensione dei lavori (verbale n. 5 del
16.3.2015), in attesa che la erogasse i fondi necessari al pagamento delle CP_1
opere di completamento dell'opera (circa il 30%), allorquando il Direttore dei Lavori ha fissato la ripresa dei lavori per il 2.3.2016, è pervenuta al Comune la nota del
29.2.2016 dell'impresa appaltatrice, che ha comunicato di aver ceduto ad altra so- cietà, già dal 15.4.2015, un ramo d'azienda, comprensivo anche del contratto di appalto rep. n. 796 del 10.5.2011;
5) alla data del 2.3.2016, fissata per la ripresa dei lavori, l'impresa non si è presentata sul cantiere. Il è, quindi, venuto a conoscenza che la appaltatri- Pt_1
ce non solo aveva omesso la informativa dell'avvenuta cessione del ramo d'azienda, ma che, addirittura, successivamente a quella data, aveva sia sottoscritto l'atto di sottomissione sia incassato il IV Stato di avanzamento lavori ed emesso la relativa fattura;
6) ne è conseguita, di necessità, la risoluzione contrattuale per grave inadem- pimento dell'appaltatrice, giusta determina n. 514 del 13.10.2016 del Responsabile
Area VI - Lavori pubblici e manutenzione, su conforme deliberazione della G.C. n.
138 del 28.6.2016;
7) solo dal successivo 20.1.2017 è stata possibile, a seguito di sopralluoghi e della redazione dello stato di consistenza, l'immissione nel possesso del cantiere e delle opere;
8) il si è, quindi, trovato nella necessità, certamente non imputabile Pt_1
allo stesso Ente, di dover ripartire sin dall'avvio delle procedure di appalto per poter completare l'opera, allorquando si era giunti già in avanzatissima fase esecutiva, pari al 70% del progetto;
9) con nota prot. n. 7453 del 21.3.2017, il R.U.P del Comune di Parte_1
ha, quindi, rappresentato alla le subite evenienze ed ha
[...] Controparte_1
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anche richiesto, al fine del completamento del residuo 30% dei lavori, il manteni- mento dell'impegno finanziario ovvero lo spostamento sulla nuova programmazione.
Venendo alle doglianze del (come prospettate nel ricorso proposto innanzi Pt_1
al G.A., poi riassunto all'esito della pronunzia con cui veniva declinata la giurisdizione), si sostiene, con il primo motivo, l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 21-quinquies
L. 241/90.
L'assunto è palesemente infondato.
Nel caso di specie la revoca del beneficio economico è “sanzione” del comportamen- to illecito e/o inadempimento posto in essere dal beneficiario (mancata realizzazione- dell'opere nei termini previsti).
Più nello specifico, la giurisprudenza amministrativa ha individuato una categoria concettuale, quella della “revoca sanzionatoria” (talvolta indicata anche come “deca- denza sanzionatoria” o anche “decadenza accertativa”), quale misura che la p.a. deve porre in essere qualora ravvisi comportamenti ascrivibili ad illecito da parte del benefi- ciario di una misura economica.
La revoca sanzionatoria consiste, quindi, in un comportamento rientrante nella più generale categoria dell'autotutela, sebbene essa non si presenti come forma discrezio- nale di revisio prioris instantie, ma come atto vincolato alla sussistenza dei presupposti di legge.
L'indicata fattispecie è, quindi, istituto giuridico autonomo e distinto rispetto alla revoca del provvedimento amministrativo di cui all'art. 21 quinquies, l. 7 agosto 1990, n.
241.
Va, invero, affermato che la revoca sanzionatoria non è assimilabile ad una revoca in senso proprio, con conseguente inapplicabilità dell'art. 21-quinquies cit.; in questi casi, infatti, il venire meno del contributo originariamente erogato non si collega affatto ad una rinnovata valutazione dell'interesse pubblico, o al sopraggiungere di motivi di pubblico interesse, come accade nelle fattispecie regolate dal citato art. 21-quinquies, ma ad una circostanza, del tutto particolare, basata sulla sopravvenienza di condizioni ostative rispetto alla stessa possibilità di concedere in via definitiva il contributo e/o finanziamento (assegnato in via soltanto provvisoria).
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L'esercizio del potere di decadenza/revoca sanzionatoria diversamente dalla revoca di cui all'art. 21-quinquies della legge n. 241 del 1990, presenta contenuto vincolato e non si devono pertanto esplicitare le ragioni di interesse pubblico concreto ed attuale che giustificano la rimozione del provvedimento.
Tali argomentazioni conducono, parimenti, al rigetto del terzo motivo, con cui si lamenta la violazione dell'art.3 della L. n.241 del 1990 ovvero il difetto motivazionale del provvedimento impugnato, attesa la fittizietà delle “ragioni” della revoca; a dire dell'attore, l'esternazione delle motivazioni doveva essere, invece, particolarmente rigorosa, in relazione ad una fattispecie che si caratterizza soprattutto, come detto, per il particolare affidamento qualificato che assiste le situazioni sottostanti.
Anche in tal caso l'obbligo motivazionale si declina nel senso di individuare in ma- niera sufficientemente precisa i fatti e le disposizioni, normative e convenzionali, posti
a fondamento della revoca del finanziamento, onere, nella fattispecie, soddisfatto atteso che il Decreto Dirigenziale n.171 del 27 luglio 2017 contiene l'esplicita descrizione dell'inadempimento contestato ed i presupposti della disposta revoca (mancato com- pletamento dei lavori nei termini previsti dalla normativa di settore).
Le predette statuizioni ci portano, pertanto, ad esaminare il secondo motivo, con cui il lamenta l'erroneità e speciosità del motivo addotto in sede di revoca Pt_1
(superamento del termine del 31.3.2017, entro il quale gli interventi dovevano essere ultimati e funzionali, secondo gli orientamenti comunitari per la chiusura, approvati dalla Commissione europea con decisione C-2015- 2771/2015) in quanto:
➢ l'approvazione degli orientamenti comunitari è intervenuta ben 5 anni dopo la concessione del finanziamento (decreto n. 372 del 14.5.2010) e dopo la sottoscrizione della convenzione (16.11.2010 prot. n. 314009);
➢ nella convenzione inter partes non è previsto un termine finale di comple- tamento e funzionalizzazione dell'intervento, tantomeno sotto comminato- ria della revoca del finanziamento;
➢ le circostanze rappresentate dal Comune di integrano Parte_1
fattispecie di impedimento oggettivo, per causa di forza maggiore e/o stato di necessità, all'ultimazione dell'intervento, certamente non imputabili a vo-
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lontarietà e/o colpa dell'Ente beneficiario.
I predetti argomenti, già posti a fondamento del ricorso proposto innanzi al Tar Sa- lerno, sono stati, poi, integrati (con l'atto di citazione introduttivo del giudizio n.7596/2023) con ulteriori considerazioni (cfr. pagg.12 e ss. dell'atto di citazione) che possono così riassumersi:
➢ possibilità di revoca dei cofinanziamenti POR Campania FESR 2007-2013 dal
(Responsabile di Obiettivo Operativo) “soltanto nell'ipotesi di frodi e irregolarità lesive (cfr. Reg. (CE) n. 1083 dell'11.07.2006; Reg. (CE) n. 1828 dell'08.12.2006; L.
n. 142/1992; Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche europee del 12.10.2007, regole per la chiusura dei programmi 2007 –
2013), fattispecie insussistenti nel caso di specie;
➢ la data del 31 marzo 2017 costituiva solo la data ultima per la certificazione delle spese (il cui superamento non comporta revoca del finanziamento), e non già il termine finale per la ultimazione dei lavori finanziati nell'ambito del POR
Campania FESR 2013-2017;
➢ nella convenzione stipulata tra le odierne parti processuali (all.to n. 17) non è sta- to previsto alcun termine finale di completamento e funzionalizzazione dell'intervento, tantomeno sotto comminatoria della revoca del finanziamento;
in particolare, nessuna scadenza era ivi prevista per il 31 marzo 2017, come invece successivamente opposto dalla;
Controparte_1
➢ possibilità di mantenere l'impegno, facendo ricorso alle risorse dell'Italia (nazio- nali, regionali o locali) già stanziate con le Delibere CIPE n.12 e n.27 del 2016 pro- prio per permettere che fossero portati ad ultimazione anche gli ultimi cantieri cofinanziati con i fondi europei (in termini, v. pure Cons. Stato, VI, 24 febbraio
2023, n. 1937).
Ciò premesso, al fine di valutare la fondatezza dei rilievi mossi dall'attore occorre prendere le mosse dalla convenzione stipulata tra le parti in data 16 novembre 2010, in cui, tra gli obblighi gravanti sul beneficiario, viene espressamente indicato “il rispetto della tempistica dell'operazione di cui al decreto di ammissione al finanziamento” nonché “… la trasmissione al ROO, nei tempi da questo prescritti, dello stato finale dei
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lavori, del certificato di collaudo e/o regolare esecuzione...”.
L'art. 5 della convenzione, avente ad oggetto l'individuazione delle spese ammissi- bili, contiene l'espresso richiamo all'art. 56 del regolamento n.1083/2006 secondo cui
“Le spese, comprese quelle per i grandi progetti, sono ammissibili per una partecipazione dei Fondi se sono state effettivamente pagate tra la data di presentazione dei program- mi operativi alla Commissione o il 1 gennaio 2007, se anteriore, e il 31 dicembre 2015. Le operazioni non devono essere state ultimate prima della data di inizio dell'ammissibili- tà”. Tale principio viene, inoltre, ribadito al secondo comma dell'art.5.
Occorre, inoltre, avere riguardo all'art.7 della Convenzione, ove viene affermato che
“qualora l'attuazione dell'intervento dovesse procedere in sostanziale difformità dalle modalità, dai tempi, dai contenuti e dalle finalità prescritte dalla normativa comunitaria
e nazionale, dal POR Campania 2007/2013, dal Manuale per l' attuazione e la conven- zione, si procede alla revoca del finanziamento”, con il conseguente obbligo, previsto al
2^ cpv. e conseguente alla risoluzione della convenzione e revoca del contributo, per il
Beneficiario di restituire le somme indebitamente ricevute secondo le indicazioni dettate dal ROO in ossequio alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia.
Rilevante è anche quanto previsto a pagina 7 del decreto di concessione del contri- buto, ove si legge che “il termine di esecuzione dei lavori dovrà assicurare una tempisti- ca di utilizzo delle risorse coerente alle scadenze fissate dal POR Campania 2007-2013”; viene, inoltre, ribadito il contenuto dell'art.7 della Convenzione, come sopra riportato.
Ciò premesso, occorre evidenziare quanto rappresentato dalla in Controparte_1
sede di comparsa di costituzione ove si legge: “il decorso dei sette anni, al quale lo stesso fa riferimento, conferma il sistematico ritardo che ha connotato, per un Pt_1
verso, lo svolgimento dei lavori – in assoluto distonia con il cronoprogramma presentato dall' all'atto dell'ammissione a finanziamento secondo cui l'intervento Parte_4
avrebbe dovuto concludersi, al netto di una sola sospensione, entro 270 gg. dall'avvio dei lavori, ossia entro il 23/07/2012 (Cfr. nota prot. 640737 del 17/09/2013) - per altro verso, la condotta del beneficiario medesimo “latitante” rispetto alle numerose e ripetute istanze regionali”.
Dalla lettura del contratto di appalto stipulato dal Comune in data 10 maggio 2011
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emerge che i lavori dovevano essere completati entro 270 gg. dalla consegna dei lavori, intervenuta in data 23 giugno 2011, ovvero entro la data del 23 luglio 2012 (9 mesi al netto della sospensione comunicata alla ). Controparte_1
Ciò emerge dall'allegato 7 della produzione di parte convenuta, ovvero la nota del
17 settembre 2013 (facente seguito ad ulteriori solleciti del 5 marzo 2013 e del 28 giugno 2013), inviata dalla al con cui si evidenziava la scadenza del CP_1 Pt_1
termine per l'esecuzione dei lavori secondo cronoprogramma comunicato (23 luglio
2012) e si invitava l'ente a trasmettere la documentazione attestante le spese eseguite entro e non oltre il termine del 30 settembre 2013, al fine di consentire la rendiconta- zione delle spese all'Autorità di Certificazione.
Il assume che il mancato rispetto dei termini di conclusione dei lavori sa- Pt_1
rebbe ascrivibile a responsabilità della . CP_1
L'assunto è genericamente dedotto ed in alcun modo provato e documentato.
Invero è difettato il deposito di qualsivoglia atto afferente al contratto di appalto anteriore all'allegato 4 della produzione di parte attrice (fascicolo 7597/2023); tale atto, recante la data del 16 marzo 2015, dispone la sospensione dei lavori in ragione della indisponibilità di fondi e della necessità di richiedere ulteriori acconti alla per CP_1
consentire il finanziamento delle ulteriori opere a compiersi.
Dalla lettura di tale atto emerge, in ogni caso, la cronologia degli eventi e delle pre- cedenti sospensioni;
in particolare si ravvisa una sospensione dei lavori disposta il 21 luglio 2011, ovvero dopo circa un mese dalla consegna dei lavori, per carenze documen- tali con tutta evidenza imputabili al e che avevano impedito l'accredito dei Pt_1
fondi, nonché la ripresa degli stessi solo in data 20 settembre 2012 (ove solo dopo la risoluzione delle predette lacune documentali); emerge, inoltre, un'ulteriore sospen- sione del 28 settembre 2012, dettata dalle rimostranze dell'appaltatore che aveva segnalato il mancato pagamento degli acconti da parte della Regione in favore del con ripresa dei lavori solo in data 27 maggio 2013, all'esito dell'accredito delle Pt_1
somme da parte della . CP_1
Questo Giudice ritiene che, finanche sotto il profilo deduttivo, appare carente l'imputabilità alla dei gravissimi ritardi palesatisi nell'avvio e prosecuzione dei CP_1
11
lavori da parte della ditta appaltatrice.
Invero la prima sospensione (di oltre un anno, ovvero finanche superiore al termine complessivo previsto per l'esecuzione delle opere) è palesemente ascrivibile a inadem- pienze del nella trasmissione alla Regione della documentazione necessaria Pt_1
all'accredito degli acconti sul finanziamento;
anche in ordine alla seconda sospensione
(della durata di ben 8 mesi) non vengono dedotti profili che possano in quale modo giustificare l'imputabilità della stessa alla , non comprendendosi la legittimità CP_1
del diniego opposto dall'appaltatore all'avvio dei lavori in assenza di accredito delle somme del contributo concesso dalla al circostanza del tutto estra- CP_1 Pt_1
nea all'economia del contratto di appalto intercorso tra le parti e che avrebbe dovuto, invece, condurre il ad imporre l'esecuzione dell'appalto in funzione Pt_1
dell'irragionevolezza del diniego. Lo stesso dicasi per l'ulteriore sospensione (dal 4 novembre 2013 al 5 novembre 2014), ancora una volta determinata dall'esaurimento delle risorse regionali, i cui tempi di erogazione, come si è detto, giammai avrebbero potuto e dovuto condizionare l'esecuzione dell'appalto.
Ancora una volta, infine, la sospensione dei lavori disposta in data 16 marzo 2015 viene irragionevolmente fondata sull'assenza della disponibilità dei fondi regionali.
Al contempo la (cfr. pagg. 4 e ss. della comparsa di costituzione nel giudizio CP_1
7596 del 2023) ha puntualmente ricostruito il carteggio intervenuto tra gli anni 2012 e
2014 da cui si evince l'univoca imputabilità al dei ritardi con cui si provvide Pt_1
all'erogazione degli 1° e 2° acconto (con correlata imputabilità al della manca- Pt_1
ta esecuzione dell'appalto nei medesimi periodi); ancor più grave appare quanto accaduto a seguito dell'erogazione del 2° acconto, ovvero: “le successive richieste regionali - prot. nn. 28069 del 15/01/2014 (All.10) e n. 370995 del 30/05/2014 (All.11) – rimanevano del tutto inevase. Con l'ulteriore nota prot. 508653 del 22/07/2015 (All.12), nel sollecitare il riscontro di quella del 30/05/2014, l rappresentava all'Ente CP_8
Locale che con Decisione C(2015)2771 - “orientamenti di chiusura dei programmi operativi” – si confermava che la programmazione comunitaria 2007/2013 si sarebbe conclusa inderogabilmente entro il 31/12/2015, termine entro il quale tutti gli interventi avrebbero dovuto essere “funzionanti ovvero completati e in uso…. Si puntualizza che I
12
PRECEDENTI ORIENTAMENTI DI CUI ALLA DECISIONE C(2013)1573 DEL 20/03/2013
AVEVANO INDICATO I MEDESIMI TERMINI di conclusione della programmazione.
Si invitavano, pertanto, tutti i beneficiari ad aggiornare l'Amministrazione regionale in ordine allo stato di attuazione dell'intervento finanziato, nonché a rendicontare le relative spese sostenute. La richiesta era soltanto parzialmente evasa dal Parte_1
in data 17/09/2015 con nota prot. 623362, mentre non erano Parte_1
riscontrate le successive note prot. 508773 del 24/11/2015 (All.13), n. 10938 del
08/01/2016 (All.14) e prot.n. 427568 del 23/06/2016 (All.15). Dopo un lungo silenzio, in data 21/03/2017 con la nota prot. 7453, l'Ente Locale comunicava di aver risolto il contratto di appalto con l'impresa esecutrice e di aver avviato le procedure per riappal- tare le opere di completamento, pari al 30% dei lavori complessivi. Sicchè, a meno di 10 gg. dalla scadenza del 31/03/2017 prevista per il completamento e la funzionalità dell'intervento medesimo, era rappresentata l'impossibilità di chiudere il progetto nei termini sopra indicati”.
La ricostruzione sopra operata testimonia la non condivisibilità dell'assunto del secondo cui i ritardi nell'esecuzione delle opere non sarebbero imputabili alla Pt_1
stazione appaltante (beneficiaria del contributo comunitario), collocandosi la vicenda evidenziata (cessione del ramo di azienda da parte dell'appaltatore) in epoca ampia- mente successiva alle scadenze previste nel cronoprogramma trasmesso alla ed CP_1
al termine del 31 dicembre 2015, termine entro il quale gli interventi avrebbero dovuti essere “funzionanti ovvero completati e in uso”.
Ritiene questo Giudice che la abbia legittimamente invocato l'ipotesi di riso- CP_1
luzione e revoca del contributo prefigurata dall'art.7 della Convenzione ed integrata dal mancato rispetti dei termini di realizzazione delle opere; infondato è il rilievo secondo cui la convenzione non conteneva un termine per il completamento dei lavori, in quanto tale termine viene individuato per relationem dalla normativa comunitaria e nazionale puntualmente richiamata dalla convenuta nei propri scritti difensivi, cui occorre avere univocamente riguardo.
Di nessun pregio appare, infine, la lunga digressione di cui al punto 5 dell'atto di ci- tazione introduttivo del giudizio n.7596 del 2023 (cfr. pagg. 14 e ss.) ove il si Pt_1
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cimenta nel tentativo di evidenziare i possibili interventi di natura “recuperatoria” adottabili al fine mantenere l'impegno finanziario e spostarlo sulla nuova programma- zione comunitaria, in quanto vicende e profili che non incidono in alcun modo sulla riconosciuta legittimità della risoluzione della convenzione, revoca del contributo ed avvio dell'iniziativa recuperatoria;
invero neppure appare delineato dalla parte l'esistenza di un diritto soggettivo all'assunzione di tali iniziative, tali da elidere il credito azionato in sede di ingiunzione fiscale, né, invero, viene evidenziato in che termini il abbia concretamente attivato le stesse al fine di preservare i contributi conces- Pt_1
si e già erogati.
Al contempo, ove si intenda far riferimento alla possibilità prevista dal paragrafo 3.5 della Decisione C(2015) 2771 in relazione ai cd. Progetti non funzionanti, appare evidente che l'iniziativa, oltre ad essere ancorata a rigorosi parametri, assume carattere eccezionale e presuppone una valutazione caso per caso “a condizione che esista una giustificazione adeguata”, che nel caso di specie non appare finanche prefigurata.
Ad ogni modo va condiviso quanto sostenuto dalla in comparsa conclusio- CP_1
nale, ove si legge che “la Decisione C(2015) 2771, al paragrafo 4.2, ricordava, infatti, che “I documenti di chiusura devono essere presentati entro il 31 marzo 2017 come stabilito all'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento generale” (Reg. UE 1083/2006) mentre al paragrafo 3.5 precisa che “Al momento della presentazione dei documenti di chiusura, gli Stati membri dovranno garantire che tutti i progetti che rientrano nella chiusura del programma siano funzionanti, ovvero completati e in uso, e pertanto considerati ammissibili”. Quindi, al momento della presentazione dei documenti di chiusura del programma (31/03/2017), la doveva garantire che il Controparte_1
progetto fosse completato e in uso. In assenza di tali garanzie, nessuna spesa sarebbe stata ammissibile. In altri termini, al fine dell'assegnazione delle risorse del piano di azione e coesione invocate nell'atto di citazione in riassunzione, sarebbe stato necessario che il completamento riguardasse progetti inseriti nella programmazione dei fondi europei. E per essere inseriti nella programmazione europea, era necessario che vi fossero spese sostenute dai beneficiari entro il 31/12/2015 e che, anche grazie ai completamenti con risorse nazionali, gli interventi collegati a tali spese fossero stati
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ultimati entro il 31/03/2017. L'intervento del , a quella Parte_1
data, era ben lontano dall'essere ultimato, collaudato e in uso! Né può argomentarsi in senso diverso in ragione della circostanza, pure addotta ex adverso, per la quale la sopra descritta decisione C(2015) 2771 recava data successiva alla convenzione sottoscritta tra la e l' . Le “regole” erano state tutte già fissate dai regolamenti CP_1 Parte_4
europei ai quali la stipulata Convenzione aveva fatto espresso rinvio e richiamo. In particolare, l'art. 89, paragrafo 1 del reg. UE 1083/2006 aveva individuato la scadenza del 31/03/2017 quale inderogabile termine di ultimazione degli interventi”.
La contestazione del quantum si palesa, infine, del tutto generica e sconfessata dalla documentazione prodotta da cui si evincono gli importi erogati a titolo di I e II acconto.
Conclusivamente la domanda proposta dal volta a vedere accertata Pt_1
l'inesistenza del credito restitutorio prefigurato nell'ingiunzione fiscale e nel decreto di revoca del contributo, come sopra individuato, va rigettata.
2§ Domanda volta a segnalare profili di irregolarità dell'ingiunzione fiscale oppo- sta.
Vanno, a tal punto, esaminati le plurime doglianze mosse dal avverso Pt_1
l'ingiunzione fiscale notificata dalla , doglianze che vanno tutte irrimediabilmen- CP_1
te rigettate per le ragioni che si vanno a rappresentare:
➢ appare finanche scarsamente comprensibile l'assunto secondo cui le iniziative recuperatorie spetterebbero alla competenza esclusiva dell'Avvocatura Regio- ne, atteso che l'esercizio del potere di emettere ingiunzioni fiscali ex Regio De- creto n.639 del 1910 è normativamente attribuita all'autorità amministrativa;
nel caso di specie l'ingiunzione è stata emessa dal Dott. quale Controparte_9
Dirigente della 50.02.06 in esecuzione del decreto dirigenziale n. 171 del
27/07/2017; neppure appaiono delineati specifici profili di eventuale incompe- tenza del predetto ad adottare atti di tal natura;
➢ in ordine al presunto difetto del visto di esecutorietà ed al difetto dei presup- posti per l'emissione di ingiunzione fiscale, è sufficiente fare rinvio alle difese svolte dalla sul punto, da ritenersi pienamente condivisibili ed inte- CP_1
granti la riaffermazione di principi oramai generalmente accolti in ambito giuri-
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sprudenziale;
in particolare non vale ad escludere il requisito della certezza la mera circostanza che il decreto di revoca del contributo fosse impugnato in- nanzi al GA.
Conclusivamente anche tali ulteriori doglianze vanno rigettate, con conferma dell'opposta ingiunzione fiscale.
3§ Governo delle spese di lite.
Le spese di lite relative ai due giudizi riuniti seguono la soccombenza dell'opponente che va condannato a rivalere la delle spese processuali sostenute Pt_1 CP_1
nell'ambito degli stessi, spese che si liquidano in base alle tariffe di cui al DM n.55 del
2014, dello scaglione tariffario corrispondente alla misura del credito contestato e tenendo conto dell'attività difensiva concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
➢ rigetta le domande proposte dal nei Parte_1
confronti della nell'ambito dei giudizi riuniti;
in particolare Controparte_1
conferma la legittimità dell'Ingiunzione di Pagamento del 19.04.2021
PG/2021/0208565;
➢ condanna il alla refusione delle spese Parte_1
di lite in favore della che si liquidano in euro 15.000,00 per Controparte_1
onorari, oltre rimborso spese esenti documentate, rimborso forfettario per spese generali (15% degli onorari), Iva e Cpa se dovuti.
Così deciso in Napoli il 30 giugno 2025
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
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