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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 31/01/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- Sezione Prima- nelle persone dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Dario Colasanti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa per la rettificazione di attribuzione di sesso di cui agli artt. 1 L. 164/1982 e
31 D.lgs. 150/2011, iscritta al n. r.g. 868/2024, promossa da:
(C.F. ) rappresentata, assistita e Parte_1 CodiceFiscale_1
difesa, dall'Avv. Elena Invernizzi del Foro di Lecco (C.F. , CodiceFiscale_2
presso il cui studio in Olginate (LC) è elettivamente domiciliata nei confronti di
(C.F. ), Controparte_1 CodiceFiscale_3
e del
in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_2
Tribunale di Lecco che hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI
ATTORE
Nel merito:
- ordinare all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Cantu' (CO) di rettificare
l'atto di nascita di (Atto N. 486 parte 2 serie A – anno 1968 – Parte_1 Comune di Cantù (CO)) e gli atti di stato civile, facendo constare, per mezzo di annotazioni, che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi, rispettivamente come “maschile” e come ”, e Parte_2
non altrimenti, di darne comunicazione al Comune di residenza e di provvedere a tutti gli adempimenti successivi;
- ordinare all'Ufficio sentenze del Tribunale di Lecco di comunicare l'emananda sentenza, decorso il termine per il suo passaggio in giudicato, al Comune di Cantù
(CO), affinché l'Ufficiale dello Stato civile provveda alle rettifiche come da dispositivo;
- disporre il diritto di ad essere autorizzata a sottoporsi a tutti i Parte_1
trattamenti medico-chirurgici che riterrà necessari per adeguare i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da femminili a maschili.
- con vittoria di spese e competenze, oltre oneri, come per legge.
In via istruttoria: omissis…
RAGIONI DELLA DECISIONE
Parte attrice, con atto di citazione, notificato in data 09/02/2024 al Pubblico Ministero, si è rivolta al Tribunale di Lecco per ottenere, ai sensi della Legge n. 164/1982, la rettificazione del sesso femminile risultante dagli atti anagrafici e conseguentemente l'attribuzione del sesso maschile, nonché la modifica del proprio nome in
[...]
. Pt_2
Il rito applicabile è disciplinato dall'art. 31 D.lgs. 150/2011, che prevede la notificazione della citazione all'eventuale coniuge e figli di parte attrice e la partecipazione necessaria del Pubblico Ministero. Nel caso di specie, quindi, oltre che al PM la citazione è stata notificata alla figlia, sig.ra , che Controparte_1
pur non costituendosi, è comparsa all'udienza del 4.12.2025 solidarizzando con la propria madre.
Nel merito la domanda è supportata dalla “Relazione percorso di psicoterapia” datata
26.02.2024 della Dott.ssa Psicologa e Psicoterapeuta, iscritta CP_3
2 all'Albo degli Psicologi n. 037034, che ha seguito la parte attrice in un percorso di psicoterapia dal mese di marzo 2022 tutt'ora in corso.
In fase di diagnosi, la Dott.ssa attesta che “Il paziente presenta CP_3
elementi diagnostici chiaramente riconducibili ad una disforia di genere. Da un punto di vista clinico appare cosciente e pienamente consapevole del percorso intrapreso per l'affermazione della propria identità maschile”. Riferendosi al percorso di psicoterapia la Specialista evidenzia che “nella narrazione di sé e della propria storia personale, emergevano sin da subito elementi di dissonanza tra le proprie pulsioni / desideri e l'identità sessuale determinata biologicamente” con conseguenti “vissuti di inadeguatezza e di rifiuto del sé in relazione al ruolo femminile presenti sin dall'infanzia” e che “Nel procedere del percorso, il paziente ha iniziato a manifestare sempre più l'insofferenza nell'essere chiamato con il nome anagrafico, specialmente quando abbreviato o sostituito da soprannomi, portando con convinzione la volontà di avviare il percorso di transizione”. La Dott.ssa riporta inoltre CP_3
che “il paziente ne ha parlato con la figlia, ad oggi ventenne, iniziando a raccontarsi e
a spiegarle la propria situazione;
si è aperto alla condivisione di Sé anche con altre persone sul luogo di lavoro. Ha scelto il proprio nome d'elezione e ha deciso di iniziare ad utilizzarlo e a chiedere anche agli altri di rivolgersi a sé al maschile e con il nome di , sentendo forte il desiderio di essere trattato come un uomo. Si è Pt_2
quindi garantito il supporto necessario all'attuazione del suo progetto di affermazione di genere”. Nelle sue conclusioni la Professionista attesta che “A fronte della diagnosi di genere, si ritiene che il paziente abbia raggiunto, anche attraverso il percorso psicoterapeutico, un buon equilibrio psicologico. È consapevole dell'irreversibilità del percorso di affermazione di genere e non ha mai presentato ripensamenti” e ancora “Si ritiene pertanto che l'ottenimento della rettificazione anagrafica del sesso possa ora contribuire a migliorare la vita del paziente e favorire il suo benessere psicologico e relazionale”.
Alla medesima diagnosi di disforia di genere è pervenuto, in data 17.10.2023, il Dott.
Medico Psichiatra, Specialista in Psicologia Clinica e Persona_1
3 Psichiatria Forense, che ha riscontrato “non deficit cognitivi, non sintomi psicotici a carico di ideazione e percezione, non disturbi dell'umore, non evidenti tratti disfunzionali di personalità. Attività lavorativa mantenuta regolarmente, normali relazioni sociali ed affettive”.
La parte attrice dichiara di aver ricevuto una Certificazione psicologica favorevole all'avvio della terapia ormonale virilizzante da parte della Psicoterapeuta Dott.ssa in data 21.02.2023 e di essersi quindi rivolta alla Dott.ssa CP_3 CP_4
, Medico Chirurgo Specialista operante presso
[...] Controparte_5
l'Istituto Auxologico di Milano, in data 02.05.2023.
La Specialista, nella sua relazione, attesta di aver spiegato le diverse opzioni terapeutiche, gli obiettivi della terapia e valutato la consapevolezza della parte attrice rispetto a tutto ciò che attiene il trattamento ormonale di affermazione di genere avviando quindi la terapia ormonale mascolinizzante. Nelle sue conclusioni la Dott.ssa afferma che è assolutamente Controparte_4 Parte_2
consapevole del trattamento ormonale che sta conducendo e di quali siano i risultati ottenibili dal trattamento. È inoltre consapevole dell'irreversibilità del percorso di affermazione di genere” e che “non ha mai manifestato alcun ripensamento”. Afferma inoltre che la parte attrice “E' adesso in attesa di eseguire il cambio anagrafico e di sesso e successivamente di andare incontro a ulteriori interventi di riattribuzione sessuale” essendo “perfettamente inserito con il suo ruolo di genere maschile dal punto di vista sociale, affettivo e lavorativo”.
La terapia ormonale in atto ha già oggi consentito alla parte attrice di assumere un aspetto mascolino. I cambiamenti nel suo aspetto fisico e nella voce sono stati appurati anche dal Giudice istruttore durante l'udienza del 04.12.2024. Nella stessa udienza il
Giudice ha interrogato liberamente la parte, che ha riferito che “Ho rapporti normali con mia figlia, che anzi è qui presente per sostenermi. Da due anni circa mi pongo nei confronti dei terzi come di genere maschile, con assoluta pienezza da circa un anno
(ad esempio utilizzo dello spogliatoio maschile, etc.). Nel mio ambiente di lavoro sono riconosciuto ed identificato come ”. Pt_2
4 La documentazione medica acquisita, corroborata da quanto si è potuto appurare direttamente in udienza, appare sufficiente all'accoglimento della domanda, senza necessità di ripetere perizie medico-psichiatriche e di procedere ulteriormente per via istruttoria. Nello specifico, le risultanze della documentazione clinica prodotta agli atti
– della cui attendibilità il Collegio non ha motivo di dubitare – rendono sicura non solo la diagnosi ivi contenuta, ma anche la precisa e definitiva volontà dell'attrice, non inficiata da disturbi psichici e frutto di un percorso pluriennale, di voler adeguare gli aspetti identificativi formali e quelli fisici esteriori all'identità di genere maschile.
Pertanto, può essere accolta la richiesta di autorizzazione alla rettificazione dei documenti anagrafici, cosicché, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 150/2011, deve essere adottato apposito ordine all'Ufficiale di Stato Civile del Comune dove è stato compilato l'atto di nascita di effettuare la rettificazione nel relativo registro.
Per quanto riguarda la domanda di autorizzazione a sottoporsi a tutti i trattamenti medico-chirurgici necessari per adeguare i propri caratteri e organi sessuali da femminili a maschili, questo Tribunale ritiene di doversi limitare a riconoscere il diritto dell'interessato a sottoporvisi, senza necessità di nessuna ulteriore autorizzazione, alla luce di quanto sancito dalla sentenza della Corte Costituzionale n.
143 del 2024. Infatti, con tale pronuncia la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso
Tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione
5 di sesso. In altri termini, la Corte ha osservato che, potendo il percorso di transizione di genere «compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologicocomportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico», la prescrizione dell'autorizzazione giudiziale di cui alla norma censurata denuncia una palese irragionevolezza, nella misura in cui sia relativa a un trattamento chirurgico che «avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione». In questi casi, il regime autorizzatorio, non essendo funzionale a determinare i presupposti
5 della rettificazione, già verificatisi a prescindere dal trattamento chirurgico, viola
l'art. 3 Cost., in quanto «non corrisponde più alla ratio legis».
Stante la natura costitutiva e necessaria della sentenza, non v'è luogo ad una pronuncia sulle spese legali, in assenza di una soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) DISPONE la rettificazione dell'attribuzione del sesso anagrafico di Pt_1
, nata il [...] a [...], nel senso che il sesso risulti maschile e
[...]
che il nome risulti;
Parte_2
2) DICHIARA il diritto della stessa , ora Parte_1 Parte_3
, a sottoporsi a tutti i trattamenti medico-chirurgici che ritenga necessari
[...]
per adeguare i propri caratteri e organi sessuali, primari e secondari, da femminili a maschili, a cui dunque è autorizzato;
3) ORDINA all'Ufficio Anagrafe del Comune di Cantù (CO) di provvedere alla relativa rettificazione del registro degli atti di nascita.
Così deciso in Lecco nella camera di consiglio del 30.1.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Dario Colsanti dott. Marco Tremolada
MANDA alla Cancelleria per gli incombenti di competenza.
6 Così deciso in Lecco in data 15.2.2024 nella Camera di Consiglio di questo
Tribunale.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dario Colasanti Mirco Lombardi
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