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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 11/06/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
V.G. 987/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Pasquale Perfetti Giudice dott.ssa Giulia Paola Elena Bertolino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 987/2025 promossa da:
, (C.F. , nata ad [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Barolo (CN)
e
, (C.F. , nato ad [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...] entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. FERRERO VALTER come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 civile in Barolo il 26/03/2023.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Barolo (atto n. 1 parte I n. 1 del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2023).
Dal matrimonio non sono nati figli.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Asti in data
04.07.2024 (R.G. 1924/2024).
1 Con ricorso depositato il 25/03/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze, come da condizioni che si trascrivono integralmente.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite tra le parti/ Le spese sono compensate in ragione dell'accordo raggiunto/Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
, in Barolo il 26/03/2023, iscritto nel registro del detto Comune all'anno Parte_2
2023 parte I n. 1 alle condizioni congiuntamente indicate in ricorso e per l'effetto:
PRENDE ATTO CHE:
I ricorrenti dichiarano allo stato attuale di essere finanziariamente autosufficienti e di rinunciare a qualsiasi richiesta di contributo al mantenimento;
La sig.ra si impegna a trasferire la propria residenza entro 90 giorni dalla sottoscrizione Parte_1 del presente ricorso in un'unità abitativa diversa dalla porzione di casa coniugale, sita in Barolo (CN), piazza Eraldo Cabutto n. 6, di proprietà dei signori e concessale in Parte_3 Parte_4 comodato d'uso gratuito entro la data del 28 febbraio 2025
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Barolo di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 04/06/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente
2 provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Pasquale Perfetti Giudice dott.ssa Giulia Paola Elena Bertolino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 987/2025 promossa da:
, (C.F. , nata ad [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Barolo (CN)
e
, (C.F. , nato ad [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...] entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. FERRERO VALTER come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 civile in Barolo il 26/03/2023.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Barolo (atto n. 1 parte I n. 1 del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2023).
Dal matrimonio non sono nati figli.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Asti in data
04.07.2024 (R.G. 1924/2024).
1 Con ricorso depositato il 25/03/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze, come da condizioni che si trascrivono integralmente.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite tra le parti/ Le spese sono compensate in ragione dell'accordo raggiunto/Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
, in Barolo il 26/03/2023, iscritto nel registro del detto Comune all'anno Parte_2
2023 parte I n. 1 alle condizioni congiuntamente indicate in ricorso e per l'effetto:
PRENDE ATTO CHE:
I ricorrenti dichiarano allo stato attuale di essere finanziariamente autosufficienti e di rinunciare a qualsiasi richiesta di contributo al mantenimento;
La sig.ra si impegna a trasferire la propria residenza entro 90 giorni dalla sottoscrizione Parte_1 del presente ricorso in un'unità abitativa diversa dalla porzione di casa coniugale, sita in Barolo (CN), piazza Eraldo Cabutto n. 6, di proprietà dei signori e concessale in Parte_3 Parte_4 comodato d'uso gratuito entro la data del 28 febbraio 2025
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Barolo di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 04/06/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente
2 provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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