Ordinanza presidenziale 13 giugno 2023
Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 02/03/2026, n. 3941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3941 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03941/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15205/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15205 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Alfa Medicalitalia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Cataldo e Diego Vaiano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dello stesso avv. Diego Vaiano in Roma, Lungotevere Marzio 3;
contro
Ministero della Salute, in persona del Ministro p.t., Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t., la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania, Regione Emilia – Romagna, Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, Regione Lazio, Regione Liguria, Regione Lombardia, Regione Marche, Regione Molise, Regione Puglia, Regione Autonoma della Sardegna, Regione Siciliana, Regione Siciliana – Assessorato Alla Salute, Regione Toscana, Regione Umbria, Regione Autonoma Valle D'Aosta, Regione Veneto, Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano, non costituiti in giudizio;
Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Chiara Candiollo, Giulietta Magliona, Pier Carlo Maina, Maria Laura Piovano, Gabriella Fusillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Roche Diagnostics S.p.A., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del Decreto adottato dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 6 luglio 2022, recante Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 216 del 15 settembre 2022 (doc. 1);
- del Decreto adottato dal Ministro della Salute in data 6 ottobre 2022, recante Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 251 del 26 ottobre 2022 (doc. 2)
- dell'Accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9-ter, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018 (doc. 3);
- della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante “Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78” (doc. 4);
- di qualsiasi altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, finalizzato direttamente o indirettamente a richiedere all'azienda di ripianare pro quota il predetto superamento dei tetti di spesa, ivi incluse - ove occorrer possa - l'Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14.9.2022 e l'Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 28.9.2022.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 17/1/2023:
per l’annullamento, previa sospensiva
- della Determinazione Direttoriale Sanità e Welfare della Regione Piemonte del 14 dicembre 2022, n. 2426, recante “approvazione elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, convertito in L. 125/2015”;
- dell'Elenco delle quote di pay back a carico delle singole aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015 – 2018, allegato alla predetta determinazione;
- delle deliberazioni dei Direttori Generali delle aziende sanitarie regionali, menzionate nel corpo della predetta determinazione ma di contenuto allo stato non conosciuto, con cui sono stati validati e certificati i fatturati relativi agli anni 2015 – 2018 per singola azienda fornitrice di dispositivi medici;
- ove occorra della comunicazione di avvio del procedimento pubblicata dalla Regione sul proprio sito istituzionale e sul B.U. n. 47 S4, in data 24 novembre 2022 ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 241/1990 e artt. 15 e 16 della legge regionale 14/2014, nonché dei relativi allegati;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Alfa Medicalitalia S.r.l. il 29/1/2023:
per l’annullamento, previa sospensiva
- del Decreto del Direttore Generale della Regione Liguria n. 7967 – 2022 del 14 dicembre 2022, Prot-2022-1500969, recante l'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette a ripiano e dei relativi importi derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018;
- dell'Allegato 1 al predetto decreto, recante l' “elenco quota di ripiano annuale e complessiva per fornitore”;
- della nota a firma congiunta da parte del Direttore generale di A.Li.Sa. e del Direttore generale del Dipartimento Salute e Servizi Sociali, trasmessa all'Assessore alla Sanità con Prot. 2022-1426291 del 7/12/2022, richiamata nel citato decreto ma di contenuto allo stato sconosciuto, in cui sono evidenziati, come dettagliato nell'Allegato n. 1, gli importi del ripiano a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici derivanti dal superamento del tetto di spesa, con riferimento agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018;
- dei provvedimenti con cui le Aziende sociosanitarie ed IRCCS del S.S.R. hanno certificato il valore della spesa sostenuto per l'acquisto di dispositivi medici, così come registrato nei modelli CE per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 richiamati nel testo del decreto n. 7967/2022, di contenuto allo stato non conosciuto, con cui è stato validato e certificato il fatturato relativo all'anno di riferimento per singola azienda di dispositivi medici;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Salute e del Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Regione Piemonte e della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 dicembre 2025 il dott. UD LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Osservato che la società in epigrafe, impresa fornitrice di dispositivi medici in favore del Servizio Sanitario Nazionale, ha impugnato i due decreti meglio indicati in epigrafe, con i quali è stato certificato il superamento del tetto di spesa previsto per l’acquisito di dispositivi medici per gli anni dal 2015 al 2018 (c.d. payback) e sono state conseguentemente adottate le linee guida per l’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali inerenti il payback per le predette annualità;
Considerato che la società ricorrente, con una serie successiva di motivi aggiunti, ha altresì impugnato i conseguenziali provvedimenti adottati a livello territoriale dalle Regioni e dalle Province autonome come meglio in epigrafe indicato;
Osservato, ancora, che nel corso della trattazione del merito del ricorso, avvenuta all’udienza straordinaria del 12 dicembre 2025, la società ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione;
Considerato il meccanismo di risoluzione delle controversie relative al c.d. payback previsto dall’art. 7, commi 1 e 1-bis d.l. 30 giugno 2025, n. 95, conv. con mod. con l. 8 agosto 2025, n. 118, il quale determina «la cessazione della materia del contendere», con compensazione delle spese;
Considerato che, come ritenuto dalla Sezione in casi analoghi, fermo restando il venir meno della controversia, dal punto di vista processuale ciò che si determina è l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, giacché il bene della vita conseguito (pagamento delle somme dovute in misura ridotta) è diverso da quello cui il ricorso era indirizzato (eliminazione del mondo giuridico dei provvedimenti impugnati) (vedi, tra le altre, TAR Lazio, Sez. III quater, 26 novembre 2025, n. 21126);
Preso atto di quanto dichiarato dalla parte ricorrente con riguardo alla circostanza che non tutte le Regioni creditrici, ad oggi, hanno pubblicato il provvedimento con il quale attestano di aver accertato l'avvenuto versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo dell’articolo 7 del D.L. n. 95/2025;
Ritenuto, tuttavia, che, ai sensi del citato articolo 7, comma 1, primo periodo, l’effetto estintivo dell’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, si produca ex lege per effetto del pagamento della quota ivi prevista;
Ritenuto in ogni caso dirimente quanto dichiarato a verbale dal legale di parte ricorrente, secondo cui è venuto meno l’interesse di parte ricorrente alla decisione;
Ritenuto, quindi, di dover dichiarare il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse;
Ritenuto, infine, di poter compensare le spese di giudizio, attesa la natura in rito della presente decisione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto ed integrato dai motivi aggiunti, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CH TR, Presidente FF
UD LL, Consigliere, Estensore
Francesca Dello Sbarba, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UD LL | CH TR |
IL SEGRETARIO