CGT1
Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Benevento, sez. III, sentenza 24/02/2026, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 180/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 3, riunita in udienza il 27/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SOVIERO FRANCESCO, Presidente
FI EN, RE
CHIARIOTTI CLAUDIA, Giudice
in data 27/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1016/2024 depositato il 04/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Bucciano - Via Paoli 1 82010 Bucciano BN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento - Via Moro 82100 Benevento BN
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Benevento - Via Dei Longobardi Pal Arechi 82100 Benevento BN
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 01780202400001119000 TARI 2016
contro
Comune di Bucciano - Via Paoli 1 82010 Bucciano BN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720230003752843000 TARI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 61724018546247000003 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 961/2025 depositato il
27/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione di preventiva di fermo amministrativo n. 01780202400001119000 emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, notificata in data 7.5.2024, per l'importo di € 8.516,85, comprensivo di sanzioni, interessi e spese di notifica, in virtù di una cartella di pagamento del 17.7.2023 e di un avviso di accertamento dell'11.10.2023,. aventi ad oggetto la TARI dovuta per l'anno 2016 al Comune di Bucciano e l'IRPEF per l'anno 2017. Ha dedotto che i suddetti atti prodromici (cartella di pagamento ed avviso di accertamento) riguardavano debiti del proprio genitore Nominativo_1, la cui eredità esso ricorrente aveva accettato con il beneficio di inventario, con la conseguenza che non era possibile esigere il pagamento nei propri confronti sino a quando non si fosse chiusa la procedura di liquidazione dei debiti ereditari, sempre che vi fosse un residuo attivo in suo favore.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, costituitasi, ha chiesto il rigetto del ricorso deducendo che costituisce onere dell'erede beneficiato dimostrare l'espletamento degli adempimenti derivanti dall'accettazione beneficiata, ovvero l'inventario dei beni, la liquidazione delle attività ereditarie, lo stato di graduazione dei crediti nonché la circostanza che la pretesa dell'erario sia superiore al valore dei beni pervenuti in eredità, onere che il ricorrente non aveva assolto. Ha inoltre dedotto che l'avviso di accertamento è stato notificato il 13.12.2021, successivamente alla morte di Nominativo_1 ed alla accettazione beneficiata, sicchè avrebbe dovuto far valere il vizio dell'atto impositivo impugnando l'avviso di accertamento, al fine di evitare che divenisse definitivo.
L'Agenzia delle Entrate, costituitasi, ha chiesto il rigetto del ricorso deducendo che la pretesa tributaria si era cristallizzata a seguito della mancata impugnativa dell'atto prodromico;
che la questione sollevata dal contribuente (accettazione dell'eredità di Nominativo_1 con beneficio d'inventario) riguardava l'esazione del credito e non la sua debenza, sicché sul punto era tenuta a controdedurre l'Agente della Riscossione. Il Comune di Bucciano non si è costituito.
La causa è stata decisa all'udienza del 27.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come ha affermato la Suprema Corte, in tema di contenzioso tributario, non spetta all'Amministrazione finanziaria provare la decadenza del contribuente dall'accettazione con beneficio per mancata tempestiva redazione dell'inventario, ma è il contribuente, il quale invochi la limitazione della sua responsabilità, che deve dimostrare di possedere tutti i requisiti per godere della qualità di erede con beneficio d'inventario, trattandosi di qualità subordinata alla preesistenza o tempestiva sopravvenienza dell'inventario, in mancanza del quale l'accettante è considerato erede puro e semplice (cfr. Cass. Civ., sez. 5, sentenza n. 25116 del
26.11.2014). In caso di eredità beneficiata, spetta all'erede provare la tempestiva formazione dell'inventario,
e non al creditore che intenda far valere la sua responsabilità “ultra vires” il ritardo o l'omissione dell'adempimento, trattandosi di un elemento costitutivo del relativo beneficio (cfr. Cass. Civ., sez. L, sentenza n. 16514 del 6.8.2015).
Nel caso in esame, dunque, era onere del ricorrente Ricorrente_1 dimostrare di aver accettato con beneficio d'inventario l'eredità del proprio genitore e di aver provveduto alla tempestiva redazione dell'inventario, per evitare di rispondere dei debiti del medesimo verso l'Erario ed il comune di Bucciano.
Non avendo fornito la prova anzidetta, non può ritenersi viziata la comunicazione di preventiva di fermo amministrativo emessa nei confronti di Ricorrente_1, quale erede del proprio genitore.
A ciò va aggiunto che, come ha evidenziato parte resistente, l'avviso di accertamento avente ad oggetto la
TARI è stato notificato il 13.12.2021, dopo la morte di Nominativo_1, nei confronti dei suoi eredi. Ne discende che il ricorrente Ricorrente_1 avrebbe dovuto far valere il vizio dell'atto impositivo impugnando l'avviso di accertamento, per evitare che divenisse definitivo nei propri confronti, e gli fosse preclusa l'impugnazione degli atti successivi (compresa la comunicazione di preventiva di fermo amministrativo), per vizi attinenti alla fondatezza della pretesa tributaria. A tale riguardo la Corte di Cassazione ha affermato che l'erede che abbia accettato con beneficio d'inventario deve far valere il vizio proprio dell'atto impositivo impugnando l'avviso di accertamento notificatogli, non potendo più eccepire la sua ridotta responsabilità derivante dall'accettazione beneficiata nel giudizio avente ad oggetto la cartella di pagamento o un atto successivo, attesa la preclusione connessa alla definitività dell'atto impositivo non impugnato (Cass. civ. sez. V 11 novembre 2015 n. 23061).
Anche per tale motivo il ricorso è infondato e va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come indicato in dispositivo, facendo applicazione del D.
M. n. 55/2014, come modificato con D.M. 147/2022, tenuto conto dell'importo dell'atto impugnato, con la riduzione prevista dall'art. 15 co. 2 sexies d.lgs. 546/1992 per quanto riguarda l'Agenzia delle Entrate, in quanto costituita tramite un proprio funzionario.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro
800,00 in favore dell'ADE, e in euro 1000,00 in favore di ADER oltre Iva, Cpa e accessori di legge.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 3, riunita in udienza il 27/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SOVIERO FRANCESCO, Presidente
FI EN, RE
CHIARIOTTI CLAUDIA, Giudice
in data 27/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1016/2024 depositato il 04/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Bucciano - Via Paoli 1 82010 Bucciano BN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento - Via Moro 82100 Benevento BN
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Benevento - Via Dei Longobardi Pal Arechi 82100 Benevento BN
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 01780202400001119000 TARI 2016
contro
Comune di Bucciano - Via Paoli 1 82010 Bucciano BN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720230003752843000 TARI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 61724018546247000003 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 961/2025 depositato il
27/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione di preventiva di fermo amministrativo n. 01780202400001119000 emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, notificata in data 7.5.2024, per l'importo di € 8.516,85, comprensivo di sanzioni, interessi e spese di notifica, in virtù di una cartella di pagamento del 17.7.2023 e di un avviso di accertamento dell'11.10.2023,. aventi ad oggetto la TARI dovuta per l'anno 2016 al Comune di Bucciano e l'IRPEF per l'anno 2017. Ha dedotto che i suddetti atti prodromici (cartella di pagamento ed avviso di accertamento) riguardavano debiti del proprio genitore Nominativo_1, la cui eredità esso ricorrente aveva accettato con il beneficio di inventario, con la conseguenza che non era possibile esigere il pagamento nei propri confronti sino a quando non si fosse chiusa la procedura di liquidazione dei debiti ereditari, sempre che vi fosse un residuo attivo in suo favore.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, costituitasi, ha chiesto il rigetto del ricorso deducendo che costituisce onere dell'erede beneficiato dimostrare l'espletamento degli adempimenti derivanti dall'accettazione beneficiata, ovvero l'inventario dei beni, la liquidazione delle attività ereditarie, lo stato di graduazione dei crediti nonché la circostanza che la pretesa dell'erario sia superiore al valore dei beni pervenuti in eredità, onere che il ricorrente non aveva assolto. Ha inoltre dedotto che l'avviso di accertamento è stato notificato il 13.12.2021, successivamente alla morte di Nominativo_1 ed alla accettazione beneficiata, sicchè avrebbe dovuto far valere il vizio dell'atto impositivo impugnando l'avviso di accertamento, al fine di evitare che divenisse definitivo.
L'Agenzia delle Entrate, costituitasi, ha chiesto il rigetto del ricorso deducendo che la pretesa tributaria si era cristallizzata a seguito della mancata impugnativa dell'atto prodromico;
che la questione sollevata dal contribuente (accettazione dell'eredità di Nominativo_1 con beneficio d'inventario) riguardava l'esazione del credito e non la sua debenza, sicché sul punto era tenuta a controdedurre l'Agente della Riscossione. Il Comune di Bucciano non si è costituito.
La causa è stata decisa all'udienza del 27.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come ha affermato la Suprema Corte, in tema di contenzioso tributario, non spetta all'Amministrazione finanziaria provare la decadenza del contribuente dall'accettazione con beneficio per mancata tempestiva redazione dell'inventario, ma è il contribuente, il quale invochi la limitazione della sua responsabilità, che deve dimostrare di possedere tutti i requisiti per godere della qualità di erede con beneficio d'inventario, trattandosi di qualità subordinata alla preesistenza o tempestiva sopravvenienza dell'inventario, in mancanza del quale l'accettante è considerato erede puro e semplice (cfr. Cass. Civ., sez. 5, sentenza n. 25116 del
26.11.2014). In caso di eredità beneficiata, spetta all'erede provare la tempestiva formazione dell'inventario,
e non al creditore che intenda far valere la sua responsabilità “ultra vires” il ritardo o l'omissione dell'adempimento, trattandosi di un elemento costitutivo del relativo beneficio (cfr. Cass. Civ., sez. L, sentenza n. 16514 del 6.8.2015).
Nel caso in esame, dunque, era onere del ricorrente Ricorrente_1 dimostrare di aver accettato con beneficio d'inventario l'eredità del proprio genitore e di aver provveduto alla tempestiva redazione dell'inventario, per evitare di rispondere dei debiti del medesimo verso l'Erario ed il comune di Bucciano.
Non avendo fornito la prova anzidetta, non può ritenersi viziata la comunicazione di preventiva di fermo amministrativo emessa nei confronti di Ricorrente_1, quale erede del proprio genitore.
A ciò va aggiunto che, come ha evidenziato parte resistente, l'avviso di accertamento avente ad oggetto la
TARI è stato notificato il 13.12.2021, dopo la morte di Nominativo_1, nei confronti dei suoi eredi. Ne discende che il ricorrente Ricorrente_1 avrebbe dovuto far valere il vizio dell'atto impositivo impugnando l'avviso di accertamento, per evitare che divenisse definitivo nei propri confronti, e gli fosse preclusa l'impugnazione degli atti successivi (compresa la comunicazione di preventiva di fermo amministrativo), per vizi attinenti alla fondatezza della pretesa tributaria. A tale riguardo la Corte di Cassazione ha affermato che l'erede che abbia accettato con beneficio d'inventario deve far valere il vizio proprio dell'atto impositivo impugnando l'avviso di accertamento notificatogli, non potendo più eccepire la sua ridotta responsabilità derivante dall'accettazione beneficiata nel giudizio avente ad oggetto la cartella di pagamento o un atto successivo, attesa la preclusione connessa alla definitività dell'atto impositivo non impugnato (Cass. civ. sez. V 11 novembre 2015 n. 23061).
Anche per tale motivo il ricorso è infondato e va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come indicato in dispositivo, facendo applicazione del D.
M. n. 55/2014, come modificato con D.M. 147/2022, tenuto conto dell'importo dell'atto impugnato, con la riduzione prevista dall'art. 15 co. 2 sexies d.lgs. 546/1992 per quanto riguarda l'Agenzia delle Entrate, in quanto costituita tramite un proprio funzionario.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro
800,00 in favore dell'ADE, e in euro 1000,00 in favore di ADER oltre Iva, Cpa e accessori di legge.