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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/10/2025, n. 5966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5966 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA QUARTA SEZIONE CIVILE
dott. ssa LA IZ , presidente rel dott.ssa LA De Martin, consigliere dott. Marco Emilio Lugi Cirillo, consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 5276/2020 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, vertente tra
( ) Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'avv. Proverbio Michele per procura in calce all'atto di citazione in appello appellante e ( ), CP_1 C.F._2 CP_2
( ) C.F._3 rappresentati e difesi dall'avv. Vrenna Antonia per procura in calce alla comparsa di risposta appellati
oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Velletri n.1223/2020 pubblicata in data 2.9.2020.
FATTO E DIRITTO
§ 1. La sentenza impugnata ha accolto l'opposizione proposta da e CP_1 CP_2 contro il decreto ingiuntivo n.65/2017 del Tribunale di Velletri che aveva intimato ai due opponenti - quali eredi di deceduto l'11.7.2015 - insieme ai coeredi Persona_1
LA e e a quale genitore esercente la potestà CP_3 Parte_2 CP_4 sul minore di pagare a secondo le rispettive quote Persona_2 Parte_1 ereditarie, la complessiva somma di € 130.000,00 oltre interessi e spese processuali, a titolo di restituzione dei prestiti fatti da al fratello dal 2010 in poi. Pt_1 Per_1 Il ricorrente aveva dedotto di aver prestato denaro al fratello per aiutarlo a far fronte a numerosi pagamenti all'Agenzia delle Entrate per accertamenti in merito a compravendite da lui concluse e aveva prodotto a prova del credito un assegno dell'importo di € 130.000,00 incompleto nella data e privo dell'indicazione del luogo di rilascio, riferendo di averlo ricevuto a garanzia della restituzione del prestito. Il giudice dell'opposizione - respinta come infondata l'eccezione di improcedibilità dell'azione ex art.5 d.lgs.28/2010;
ritenuto che
il disconoscimento degli opponenti della provenienza dell'assegno da fosse superato dalla dichiarazione di Persona_1 annullamento del titolo inviata alla banca trattaria da prodotta in Persona_1 giudizio dagli stessi opponenti, oltre che contraddetto dal disconoscimento della conformità del documento, prodotto in copia, all'originale; accertata la natura di promessa di pagamento dell'assegno non completamente compilato e dunque nullo come titolo di credito - ha accolto l'opposizione ritenendo che gli opponenti avessero assolto all'onere probatorio su di essi gravante ai sensi dell'art.1988 c.c.. Si riporta di seguito la motivazione della sentenza su quest'ultimo punto.
“Gli opponenti hanno allegato e provato che i rapporti sottostanti alla promessa (plurimi mutui) non sono mai sorti, atteso che l'unico procedimento di accertamento con adesione notificato a in vita è quello relativo al 2008, che è stato Persona_1 attivato il 17.12.2013 e definito con adesione del 10.3.2014, sicché l'assunto dell'attore sostanziale circa non meglio circostanziati prestiti effettuati al fratello , al fine Per_1 di consentirgli l'osservanza dei termini di pagamento nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, è inconfutabilmente smentito. Peraltro, gli opponenti hanno, altresì, allegato e provato che il titolo non poteva essere stato emesso, come assume controparte, a garanzia della restituzione di somme già versate (v. ricorso sub 2), trattandosi di assegno annullato in data 24.9.2013, a seguito di specifica richiesta dell'emittente, e quindi prima dell'adesione all'accertamento fiscale. Orbene, atteso che il tenore generico delle allegazioni dell'attore sostanziale circa i prestiti eseguiti, peraltro non corroborato da alcuna scrittura privata con cui
[...]
assumeva l'obbligo di restituzione, è stato smentito dalla documentazione Per_1 prodotta da controparte, il decreto opposto va revocato nei confronti di e di CP_1
”. CP_2
§ 2. La sentenza è stata impugnata da con un atto contenente un unico Parte_1 articolato motivo e le seguenti conclusioni:
“In caso di ammissione e di espletamento del deferito giuramento decisorio, favorevole al signor voglia accogliere l'appello proposto ed in totale riforma della Parte_1 sentenza impugnata, respingere l'opposizione proposta dagli appellati e CP_1
siccome infondata in fatto ed in diritto. Voglia confermare il decreto CP_2 ingiuntivo opposto e comunque condannare gli appellati al pagamento della sorte in
€130.000,00, oltre interessi, ed oltre spese legali per il doppio grado di giudizio”.
“In caso di mancata ammissione del giuramento decisorio, Voglia il giudice di appello adito, contrariis rejectis, accogliere l'impugnazione proposta con il presente atto ed in riforma totale dell'appellata sentenza, respingere l'opposizione proposta dagli appellati e siccome infondata in fatto ed in diritto. CP_1 CP_2
Voglia confermare il decreto ingiuntivo opposto e comunque condannare gli appellati al pagamento della sorte in €130.000,00, oltre interessi, ovvero, in via estremamente subordinata, al pagamento del minor importo di €14.000,00 maggiorato degli interessi dalla data di introduzione del presente giudizio in primo grado al saldo. Il tutto con vittoria delle spese di lite per il doppio grado di giudizio”. Si sono costituiti in giudizio gli appellati contestando l'impugnazione e formulando le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito cointrariis reiectis: In via principale e nel merito:
- confermare la sentenza 1223/2020 pronunciata dal Tribunale di Velletri in relazione al giudizio RGN 2025/2017 In via subordinata e comunque nel merito:
- Accertare e dichiarare che nessun pagamento è dovuto dagli eredi del defunto Per_1
- e al sig. in relazione all'assegno bancario n.°
[...] CP_1 CP_2 Parte_1
500755136-11 tratto su AN OP di LA Ag.433 conto corrente 4543 posto a fondamento del decreto. In via ulteriormente subordinata:
- Accertare l'illegittimità e/o l'inazionabilità e/o l'inesigibilità e/o l'estinzione e/o la prescrizione del diritto alla richiesta di pagamento di cui al decreto ingiuntivo n.65/2017 e comunque della presunta obbligazione indicata nell'assegno bancario n.° 500755136-11 tratto su AN OP di LA Ag.433 conto corrente 4543 -posto a fondamento del decreto- .
- Con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi a favore della sottoscritta per il primo ed il secondo grado di giudizio procuratrice antistataria”.
§ 3. - All'udienza di prima comparizione delle parti del 4.3.2021 la Corte ha rinviato per la precisazione delle conclusioni al 19.5.2022 riservando di decidere con il merito sull'ammissibilità del giuramento decisorio. L'udienza è stata rinviata più volte d'ufficio, da ultimo all'11.7.2024 disponendo la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c. e assegnando alle parti termine per note conclusive fino al 30 giorni prima dell'udienza. Con nota del 4.6.2024 il difensore dell'appellante ha prodotto una missiva proveniente da recante la data del 21.5.2024, con cui l'appellato dichiara di essere a CP_1 conoscenza del debito di suo padre e di avere assisto più volte alla consegna di denaro in prestito al padre. L'appellante ha quindi articolato un ulteriore capito di giuramento decisorio da deferire a CP_1
All'udienza dell'11.7.2024 la Corte, esaminati tutti i capitoli di giuramento deferiti dall'appellante ha dichiarato inammissibile l'istanza istruttoria e ha ulteriormente rinviato per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale all'udienza del 19.12.2024, riservando all'esame del merito la decisione sull'ammissibilità del documento prodotto il 4.6.2024 e assegnando alle parti termine per note conclusive fino al 19.11.2024. Poco dopo tale udienza il consigliere relatore, dott.ssa Conti, è stato esonerato dal lavoro giudiziario quale membro della commissione esaminatrice del concorso in magistratura, sicché la causa ha subito ulteriori rinvii d'ufficio, fino a che non è stata assegnata ad altro relatore e calendarizzata all'udienza del 17.10.2025 per la discussione orale, con assegnazione del termine per note fino a trenta giorni prima dell'udienza. L'appellante ha depositato nel termine note che risultano illeggibili, ma ha poi successivamente depositato una nota con cui richiama semplicemente le note già depositate per l'udienza del 19.12.2024. Gli appellanti non hanno depositato note nell'ultimo termine assegnato, per cui anche per essi si terrà conto delle note depositate per l'udienza del 19.12.2024. La causa è stata discussa oralmente all'udienza del 17.10.2025 e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c. (comma aggiunto dall'art.3 d.lgs.n.149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art.7 comma 3 d.lgs.n.164/2024) sulle conclusioni sopra riportate.
§ 4. Preliminarmente, sull'ammissibilità della scrittura prodotta dall'appellante in data 4.6.2024, si deve dare atto che l'appellato non l'ha disconosciuta CP_1 all'udienza dell'11.7.2024 e che nelle note del 19.11.2024 il difensore degli appellati si è limitato a contestarne il valore probatorio. La scrittura deve quindi essere senz'altro ammessa, quale documento formatosi nel corso del giudizio d'appello e, quanto al valore probatorio, la dichiarazione di in essa contenuta - avente a oggetto CP_1 la verità di fatti sfavorevoli al dichiarante e favorevoli a - ha valore Parte_1 confessorio e, essendo stata fatta allo stesso appellante, ha lo stesso valore della confessione giudiziale, per cui forma piena prova contro il suddetto della CP_1 conoscenza, da parte dello stesso, del debito del suo dante causa nei confronti del fratello (artt.2730 e 2735 c.c.). Pt_1
Ne consegue che l'appello deve essere accolto nei confronti di avendo CP_1 quest'ultimo confessato di essere a conoscenza del debito contratto dal padre Per_1 con il fratello e avendo così rinunciato a ogni contestazione della Parte_1 presunzione di esistenza del credito che deriva dalla promessa di pagamento costituita dall'assegno prodotto in giudizio da Parte_1
§ 5. Per quanto riguarda la posizione di occorre premettere che CP_2
l'accertamento del valore di promessa di pagamento dell'assegno in questione contenuto nella sentenza di primo grado non è stato oggetto di impugnativa alcuna, per cui su esso si è formato il giudicato. È vero che nella comparsa di costituzione e risposta degli appellati si legge che:
“l'ordine di pagamento dell'assegno in questione è stato revocato dal de cuius ai sensi dell'art. 35 Legge 1736/33 il 24/09/2013, come da dichiarazione della AN OP di LA (doc. All.7). Tale atto ha svuotato di ogni efficacia la precedente promessa di pagamento, e quindi precluso l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 1988 cc. Tale annullamento, oltre a privare ulteriormente di ogni esistenza giuridica il titolo di credito, priva il documento altresì di ogni valore probatorio ex art.1988 cc, con conseguente obbligo di provare il rapporto sottostante”, ma su tale affermazione gli appellati non hanno basato un'impugnativa incidentale della sentenza di primo grado volta, sia pur condizionatamente all'accoglimento delle censure avversarie, a riformare l'affermazione del primo giudice che “l'assegno posto a corredo del ricorso monitorio, siccome privo di luogo e data di emissione, e quindi nullo ex art. 2 comma 1 RD. 1736/1933, deve considerarsi come promessa di pagamento nei rapporti diretti tra il traente ed il prenditore, comportando, ai sensi dell'art. 1988 c.c., una presunzione iuris tantum dell'esistenza del rapporto sottostante”.
§ 6. – L'appellante critica l'affermazione del Tribunale che gli opponenti avessero provato che i rapporti sottostanti alla promessa non erano mai sorti. L'atto introduttivo contiene due motivi.
§ 6.1. Osserva l'appellante che il riferimento ai pagamenti dovuti da Persona_1 all'Agenzia delle Entrate a seguito di accertamenti fiscali, contenuto nel ricorso per ingiunzione, era generico, perché egli non aveva la disponibilità degli accertamenti ricevuti dal fratello nel corso degli anni, e che non c'è prova che Per_1
l'accertamento notificato ad per l'anno 2008 e definito con adesione del Persona_1
10.3.2014 fosse l'unico e non vi fossero stati altri accertamenti per le annualità precedenti, pervenuti nel 2010, 2011 e 2012. Osserva di aver prodotto un accertamento con adesione relativo all'anno fiscale 2009 e un verbale di contraddittorio del 18.9.2013 per l'anno 2006. Osserva che dagli stessi documenti incompleti prodotti dalla controparte emergerebbe la prova quantomeno di tre accertamenti, relativi agli anni 2006, 2008 e 2009, e che nel corso dell'accertamento del 2014 era stato lo stesso a produrre estratti del conto corrente del fratello er dimostrare Persona_1 Pt_1 che di aver ricevuto in prestito due somme, € 10.000,00 e € 4.000,00.
Il motivo è fondato. Si rileva, innanzitutto, che il riferimento fatto da agli accertamenti Parte_1 fiscali subiti dal fratello aveva l'unico scopo di indicare i motivi per cui egli gli aveva dato denaro in prestito per un ammontare complessivo di € 130.000,00. Il fatto costitutivo del credito azionato erano, infatti, i plurimi mutui contratti con Per_1
a prova dei quali egli produsse in giudizio l'assegno consegnatogli dal mutuatario
[...]
a garanzia.
Il tentativo degli opponenti di superare la prova presuntiva del credito costituita dalla promessa di pagamento contenuta nell'assegno nullo avrebbe, quantomeno, richiesto che si raggiungesse la prova inconfutabile dell'inesistenza di qualsiasi debito del loro dante causa nei confronti del Fisco nel periodo in questione, che va dal 2010 fino alla data di consegna dell'assegno, certamente anteriore a quella del tentativo di annullamento dello stesso nel settembre 2013. Ma, anche in tal caso, sarebbe stato necessario considerare che il fatto costitutivo del credito difficilmente avrebbe potuto dirsi smentito dalla confutazione delle ragioni che lo avevano occasionato. Comunque tale prova non è stata raggiunta. I documenti prodotti in giudizio dagli opponenti, oggi appellati, non dimostrano affatto che l'accertamento definito con adesione nel 2014 fosse l'unico. Anzi, considerato che per l'anno d'imposta 2008 la definizione mediante adesione è avvenuta con atto del 10.3.2014, non può escludersi che per annualità precedenti vi fossero state altre definizioni non emergenti dalla documentazione conservata dal de cuius perché relative a periodi ormai coperti da prescrizione. Nemmeno può escludersi che i prestiti fossero serviti proprio in relazione all'accertamento suddetto, posto che l'adesione del contribuente presupponeva la disponibilità del denaro necessario a eseguire il pagamento rateizzato del debito fiscale.
§ 6.2. L'appellante contesta inoltre l'attendibilità e il valore probatorio dell'annullamento dell'assegno nel settembre 2013. Osserva che la dichiarazione di annullamento venne fatta da alla banca senza restituire l'assegno, che Persona_1 era rimasto nella disponibilità del prenditore.
Il motivo è fondato. L'ordine di non pagare la somma dell'assegno bancario che il traente può dare alla banca trattaria ai sensi dell'art.35 R.d. n.1736/33 (legge assegni) non ha effetto che dopo spirato il termine di presentazione dell'assegno. L'effetto di tale ordine è quello di privare di efficacia il titolo di credito che non sia stato posto all'incasso nel termine stabilito dalla legge di circolazione dello stesso (art.32 legge assegni) e che, in mancanza di tale ordine, la banca ha facoltà di pagare comunque (Cass. n.9844/2021). La disposizione citata riguarda pertanto l'assegno validamente emesso, non la promessa di pagamento, che, come ogni negozio unilaterale recettizio, non è revocabile puramente e semplicemente, per una diversa successiva determinazione del promittente. Pertanto l'assegno nullo, valido purtuttavia come promessa di pagamento, consegnato da a non era revocabile dal primo senza il consenso del Persona_1 Parte_1 secondo. Ne discende che erroneamente il Tribunale ha tratto dal cosiddetto
“annullamento” dell'assegno in questione argomenti per escludere che potesse essere stato emesso a garanzia di prestiti fatti ad in occasione dell'accertamento Persona_1 fiscale definito con adesione nel 2014.
§ 7. Conclusivamente, l'appello va accolto. Tuttavia, la domanda di condanna proposta dall'appellante non può essere accolta nei confronti di e per l'intero CP_1 CP_2 importo delle somme mutuate al loro dante causa, ma nei limiti delle rispettive quote ereditarie. Pertanto, ciascuno degli appellati deve essere condannato a pagare a la somma corrispondente alla propria quota ereditaria del debito di € Parte_1
130.000,00 oltre interessi al tasso legale decorrenti dalla data di costituzione in mora degli eredi, collocabile al 17.5.2016, data della risposta dell'avv. Vrenna, per conto degli eredi oggi appellati, alla domanda di pagamento proveniente dall'avv. Pisani per conto di Parte_1
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo i valori medi di cui alla tabella allegata al D.M.n.55/14, modificata dal D.M.n.147/2022, per le cause di valore compreso tra € 26.000,01 e € 52.000,00 (che si stima corrispondere al valore delle due quote ereditarie del debito gravanti sugli appellati), salvo il valore minimo per la fase di trattazione in appello che ha avuto minimo svolgimento.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli n.1223/2020 , pubblicata in data 02/09/2020 , così decide:
- in totale accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, condanna e a pagare, ciascuno, a la somma CP_1 CP_2 CP_5 corrispondente alla propria quota ereditaria del debito di € 130.000,00 oltre interessi al tasso legale dal 17.5.2016;
- condanna e in solido tra loro, a rifondere a CP_1 CP_2 CP_5 le spese processuali, liquidate per compensi, in € 7616,00 per il giudizio di primo grado e in € 8469,00 per il giudizio di appello, oltre spese generali ex art.2 D.M.n.55/14, c.a.p. e i.v.a. come per legge.
Così deciso in Roma il giorno 17/10/2025
Il presidente est.
LA IZ
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA QUARTA SEZIONE CIVILE
dott. ssa LA IZ , presidente rel dott.ssa LA De Martin, consigliere dott. Marco Emilio Lugi Cirillo, consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 5276/2020 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, vertente tra
( ) Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'avv. Proverbio Michele per procura in calce all'atto di citazione in appello appellante e ( ), CP_1 C.F._2 CP_2
( ) C.F._3 rappresentati e difesi dall'avv. Vrenna Antonia per procura in calce alla comparsa di risposta appellati
oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Velletri n.1223/2020 pubblicata in data 2.9.2020.
FATTO E DIRITTO
§ 1. La sentenza impugnata ha accolto l'opposizione proposta da e CP_1 CP_2 contro il decreto ingiuntivo n.65/2017 del Tribunale di Velletri che aveva intimato ai due opponenti - quali eredi di deceduto l'11.7.2015 - insieme ai coeredi Persona_1
LA e e a quale genitore esercente la potestà CP_3 Parte_2 CP_4 sul minore di pagare a secondo le rispettive quote Persona_2 Parte_1 ereditarie, la complessiva somma di € 130.000,00 oltre interessi e spese processuali, a titolo di restituzione dei prestiti fatti da al fratello dal 2010 in poi. Pt_1 Per_1 Il ricorrente aveva dedotto di aver prestato denaro al fratello per aiutarlo a far fronte a numerosi pagamenti all'Agenzia delle Entrate per accertamenti in merito a compravendite da lui concluse e aveva prodotto a prova del credito un assegno dell'importo di € 130.000,00 incompleto nella data e privo dell'indicazione del luogo di rilascio, riferendo di averlo ricevuto a garanzia della restituzione del prestito. Il giudice dell'opposizione - respinta come infondata l'eccezione di improcedibilità dell'azione ex art.5 d.lgs.28/2010;
ritenuto che
il disconoscimento degli opponenti della provenienza dell'assegno da fosse superato dalla dichiarazione di Persona_1 annullamento del titolo inviata alla banca trattaria da prodotta in Persona_1 giudizio dagli stessi opponenti, oltre che contraddetto dal disconoscimento della conformità del documento, prodotto in copia, all'originale; accertata la natura di promessa di pagamento dell'assegno non completamente compilato e dunque nullo come titolo di credito - ha accolto l'opposizione ritenendo che gli opponenti avessero assolto all'onere probatorio su di essi gravante ai sensi dell'art.1988 c.c.. Si riporta di seguito la motivazione della sentenza su quest'ultimo punto.
“Gli opponenti hanno allegato e provato che i rapporti sottostanti alla promessa (plurimi mutui) non sono mai sorti, atteso che l'unico procedimento di accertamento con adesione notificato a in vita è quello relativo al 2008, che è stato Persona_1 attivato il 17.12.2013 e definito con adesione del 10.3.2014, sicché l'assunto dell'attore sostanziale circa non meglio circostanziati prestiti effettuati al fratello , al fine Per_1 di consentirgli l'osservanza dei termini di pagamento nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, è inconfutabilmente smentito. Peraltro, gli opponenti hanno, altresì, allegato e provato che il titolo non poteva essere stato emesso, come assume controparte, a garanzia della restituzione di somme già versate (v. ricorso sub 2), trattandosi di assegno annullato in data 24.9.2013, a seguito di specifica richiesta dell'emittente, e quindi prima dell'adesione all'accertamento fiscale. Orbene, atteso che il tenore generico delle allegazioni dell'attore sostanziale circa i prestiti eseguiti, peraltro non corroborato da alcuna scrittura privata con cui
[...]
assumeva l'obbligo di restituzione, è stato smentito dalla documentazione Per_1 prodotta da controparte, il decreto opposto va revocato nei confronti di e di CP_1
”. CP_2
§ 2. La sentenza è stata impugnata da con un atto contenente un unico Parte_1 articolato motivo e le seguenti conclusioni:
“In caso di ammissione e di espletamento del deferito giuramento decisorio, favorevole al signor voglia accogliere l'appello proposto ed in totale riforma della Parte_1 sentenza impugnata, respingere l'opposizione proposta dagli appellati e CP_1
siccome infondata in fatto ed in diritto. Voglia confermare il decreto CP_2 ingiuntivo opposto e comunque condannare gli appellati al pagamento della sorte in
€130.000,00, oltre interessi, ed oltre spese legali per il doppio grado di giudizio”.
“In caso di mancata ammissione del giuramento decisorio, Voglia il giudice di appello adito, contrariis rejectis, accogliere l'impugnazione proposta con il presente atto ed in riforma totale dell'appellata sentenza, respingere l'opposizione proposta dagli appellati e siccome infondata in fatto ed in diritto. CP_1 CP_2
Voglia confermare il decreto ingiuntivo opposto e comunque condannare gli appellati al pagamento della sorte in €130.000,00, oltre interessi, ovvero, in via estremamente subordinata, al pagamento del minor importo di €14.000,00 maggiorato degli interessi dalla data di introduzione del presente giudizio in primo grado al saldo. Il tutto con vittoria delle spese di lite per il doppio grado di giudizio”. Si sono costituiti in giudizio gli appellati contestando l'impugnazione e formulando le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito cointrariis reiectis: In via principale e nel merito:
- confermare la sentenza 1223/2020 pronunciata dal Tribunale di Velletri in relazione al giudizio RGN 2025/2017 In via subordinata e comunque nel merito:
- Accertare e dichiarare che nessun pagamento è dovuto dagli eredi del defunto Per_1
- e al sig. in relazione all'assegno bancario n.°
[...] CP_1 CP_2 Parte_1
500755136-11 tratto su AN OP di LA Ag.433 conto corrente 4543 posto a fondamento del decreto. In via ulteriormente subordinata:
- Accertare l'illegittimità e/o l'inazionabilità e/o l'inesigibilità e/o l'estinzione e/o la prescrizione del diritto alla richiesta di pagamento di cui al decreto ingiuntivo n.65/2017 e comunque della presunta obbligazione indicata nell'assegno bancario n.° 500755136-11 tratto su AN OP di LA Ag.433 conto corrente 4543 -posto a fondamento del decreto- .
- Con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi a favore della sottoscritta per il primo ed il secondo grado di giudizio procuratrice antistataria”.
§ 3. - All'udienza di prima comparizione delle parti del 4.3.2021 la Corte ha rinviato per la precisazione delle conclusioni al 19.5.2022 riservando di decidere con il merito sull'ammissibilità del giuramento decisorio. L'udienza è stata rinviata più volte d'ufficio, da ultimo all'11.7.2024 disponendo la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c. e assegnando alle parti termine per note conclusive fino al 30 giorni prima dell'udienza. Con nota del 4.6.2024 il difensore dell'appellante ha prodotto una missiva proveniente da recante la data del 21.5.2024, con cui l'appellato dichiara di essere a CP_1 conoscenza del debito di suo padre e di avere assisto più volte alla consegna di denaro in prestito al padre. L'appellante ha quindi articolato un ulteriore capito di giuramento decisorio da deferire a CP_1
All'udienza dell'11.7.2024 la Corte, esaminati tutti i capitoli di giuramento deferiti dall'appellante ha dichiarato inammissibile l'istanza istruttoria e ha ulteriormente rinviato per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale all'udienza del 19.12.2024, riservando all'esame del merito la decisione sull'ammissibilità del documento prodotto il 4.6.2024 e assegnando alle parti termine per note conclusive fino al 19.11.2024. Poco dopo tale udienza il consigliere relatore, dott.ssa Conti, è stato esonerato dal lavoro giudiziario quale membro della commissione esaminatrice del concorso in magistratura, sicché la causa ha subito ulteriori rinvii d'ufficio, fino a che non è stata assegnata ad altro relatore e calendarizzata all'udienza del 17.10.2025 per la discussione orale, con assegnazione del termine per note fino a trenta giorni prima dell'udienza. L'appellante ha depositato nel termine note che risultano illeggibili, ma ha poi successivamente depositato una nota con cui richiama semplicemente le note già depositate per l'udienza del 19.12.2024. Gli appellanti non hanno depositato note nell'ultimo termine assegnato, per cui anche per essi si terrà conto delle note depositate per l'udienza del 19.12.2024. La causa è stata discussa oralmente all'udienza del 17.10.2025 e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c. (comma aggiunto dall'art.3 d.lgs.n.149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art.7 comma 3 d.lgs.n.164/2024) sulle conclusioni sopra riportate.
§ 4. Preliminarmente, sull'ammissibilità della scrittura prodotta dall'appellante in data 4.6.2024, si deve dare atto che l'appellato non l'ha disconosciuta CP_1 all'udienza dell'11.7.2024 e che nelle note del 19.11.2024 il difensore degli appellati si è limitato a contestarne il valore probatorio. La scrittura deve quindi essere senz'altro ammessa, quale documento formatosi nel corso del giudizio d'appello e, quanto al valore probatorio, la dichiarazione di in essa contenuta - avente a oggetto CP_1 la verità di fatti sfavorevoli al dichiarante e favorevoli a - ha valore Parte_1 confessorio e, essendo stata fatta allo stesso appellante, ha lo stesso valore della confessione giudiziale, per cui forma piena prova contro il suddetto della CP_1 conoscenza, da parte dello stesso, del debito del suo dante causa nei confronti del fratello (artt.2730 e 2735 c.c.). Pt_1
Ne consegue che l'appello deve essere accolto nei confronti di avendo CP_1 quest'ultimo confessato di essere a conoscenza del debito contratto dal padre Per_1 con il fratello e avendo così rinunciato a ogni contestazione della Parte_1 presunzione di esistenza del credito che deriva dalla promessa di pagamento costituita dall'assegno prodotto in giudizio da Parte_1
§ 5. Per quanto riguarda la posizione di occorre premettere che CP_2
l'accertamento del valore di promessa di pagamento dell'assegno in questione contenuto nella sentenza di primo grado non è stato oggetto di impugnativa alcuna, per cui su esso si è formato il giudicato. È vero che nella comparsa di costituzione e risposta degli appellati si legge che:
“l'ordine di pagamento dell'assegno in questione è stato revocato dal de cuius ai sensi dell'art. 35 Legge 1736/33 il 24/09/2013, come da dichiarazione della AN OP di LA (doc. All.7). Tale atto ha svuotato di ogni efficacia la precedente promessa di pagamento, e quindi precluso l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 1988 cc. Tale annullamento, oltre a privare ulteriormente di ogni esistenza giuridica il titolo di credito, priva il documento altresì di ogni valore probatorio ex art.1988 cc, con conseguente obbligo di provare il rapporto sottostante”, ma su tale affermazione gli appellati non hanno basato un'impugnativa incidentale della sentenza di primo grado volta, sia pur condizionatamente all'accoglimento delle censure avversarie, a riformare l'affermazione del primo giudice che “l'assegno posto a corredo del ricorso monitorio, siccome privo di luogo e data di emissione, e quindi nullo ex art. 2 comma 1 RD. 1736/1933, deve considerarsi come promessa di pagamento nei rapporti diretti tra il traente ed il prenditore, comportando, ai sensi dell'art. 1988 c.c., una presunzione iuris tantum dell'esistenza del rapporto sottostante”.
§ 6. – L'appellante critica l'affermazione del Tribunale che gli opponenti avessero provato che i rapporti sottostanti alla promessa non erano mai sorti. L'atto introduttivo contiene due motivi.
§ 6.1. Osserva l'appellante che il riferimento ai pagamenti dovuti da Persona_1 all'Agenzia delle Entrate a seguito di accertamenti fiscali, contenuto nel ricorso per ingiunzione, era generico, perché egli non aveva la disponibilità degli accertamenti ricevuti dal fratello nel corso degli anni, e che non c'è prova che Per_1
l'accertamento notificato ad per l'anno 2008 e definito con adesione del Persona_1
10.3.2014 fosse l'unico e non vi fossero stati altri accertamenti per le annualità precedenti, pervenuti nel 2010, 2011 e 2012. Osserva di aver prodotto un accertamento con adesione relativo all'anno fiscale 2009 e un verbale di contraddittorio del 18.9.2013 per l'anno 2006. Osserva che dagli stessi documenti incompleti prodotti dalla controparte emergerebbe la prova quantomeno di tre accertamenti, relativi agli anni 2006, 2008 e 2009, e che nel corso dell'accertamento del 2014 era stato lo stesso a produrre estratti del conto corrente del fratello er dimostrare Persona_1 Pt_1 che di aver ricevuto in prestito due somme, € 10.000,00 e € 4.000,00.
Il motivo è fondato. Si rileva, innanzitutto, che il riferimento fatto da agli accertamenti Parte_1 fiscali subiti dal fratello aveva l'unico scopo di indicare i motivi per cui egli gli aveva dato denaro in prestito per un ammontare complessivo di € 130.000,00. Il fatto costitutivo del credito azionato erano, infatti, i plurimi mutui contratti con Per_1
a prova dei quali egli produsse in giudizio l'assegno consegnatogli dal mutuatario
[...]
a garanzia.
Il tentativo degli opponenti di superare la prova presuntiva del credito costituita dalla promessa di pagamento contenuta nell'assegno nullo avrebbe, quantomeno, richiesto che si raggiungesse la prova inconfutabile dell'inesistenza di qualsiasi debito del loro dante causa nei confronti del Fisco nel periodo in questione, che va dal 2010 fino alla data di consegna dell'assegno, certamente anteriore a quella del tentativo di annullamento dello stesso nel settembre 2013. Ma, anche in tal caso, sarebbe stato necessario considerare che il fatto costitutivo del credito difficilmente avrebbe potuto dirsi smentito dalla confutazione delle ragioni che lo avevano occasionato. Comunque tale prova non è stata raggiunta. I documenti prodotti in giudizio dagli opponenti, oggi appellati, non dimostrano affatto che l'accertamento definito con adesione nel 2014 fosse l'unico. Anzi, considerato che per l'anno d'imposta 2008 la definizione mediante adesione è avvenuta con atto del 10.3.2014, non può escludersi che per annualità precedenti vi fossero state altre definizioni non emergenti dalla documentazione conservata dal de cuius perché relative a periodi ormai coperti da prescrizione. Nemmeno può escludersi che i prestiti fossero serviti proprio in relazione all'accertamento suddetto, posto che l'adesione del contribuente presupponeva la disponibilità del denaro necessario a eseguire il pagamento rateizzato del debito fiscale.
§ 6.2. L'appellante contesta inoltre l'attendibilità e il valore probatorio dell'annullamento dell'assegno nel settembre 2013. Osserva che la dichiarazione di annullamento venne fatta da alla banca senza restituire l'assegno, che Persona_1 era rimasto nella disponibilità del prenditore.
Il motivo è fondato. L'ordine di non pagare la somma dell'assegno bancario che il traente può dare alla banca trattaria ai sensi dell'art.35 R.d. n.1736/33 (legge assegni) non ha effetto che dopo spirato il termine di presentazione dell'assegno. L'effetto di tale ordine è quello di privare di efficacia il titolo di credito che non sia stato posto all'incasso nel termine stabilito dalla legge di circolazione dello stesso (art.32 legge assegni) e che, in mancanza di tale ordine, la banca ha facoltà di pagare comunque (Cass. n.9844/2021). La disposizione citata riguarda pertanto l'assegno validamente emesso, non la promessa di pagamento, che, come ogni negozio unilaterale recettizio, non è revocabile puramente e semplicemente, per una diversa successiva determinazione del promittente. Pertanto l'assegno nullo, valido purtuttavia come promessa di pagamento, consegnato da a non era revocabile dal primo senza il consenso del Persona_1 Parte_1 secondo. Ne discende che erroneamente il Tribunale ha tratto dal cosiddetto
“annullamento” dell'assegno in questione argomenti per escludere che potesse essere stato emesso a garanzia di prestiti fatti ad in occasione dell'accertamento Persona_1 fiscale definito con adesione nel 2014.
§ 7. Conclusivamente, l'appello va accolto. Tuttavia, la domanda di condanna proposta dall'appellante non può essere accolta nei confronti di e per l'intero CP_1 CP_2 importo delle somme mutuate al loro dante causa, ma nei limiti delle rispettive quote ereditarie. Pertanto, ciascuno degli appellati deve essere condannato a pagare a la somma corrispondente alla propria quota ereditaria del debito di € Parte_1
130.000,00 oltre interessi al tasso legale decorrenti dalla data di costituzione in mora degli eredi, collocabile al 17.5.2016, data della risposta dell'avv. Vrenna, per conto degli eredi oggi appellati, alla domanda di pagamento proveniente dall'avv. Pisani per conto di Parte_1
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo i valori medi di cui alla tabella allegata al D.M.n.55/14, modificata dal D.M.n.147/2022, per le cause di valore compreso tra € 26.000,01 e € 52.000,00 (che si stima corrispondere al valore delle due quote ereditarie del debito gravanti sugli appellati), salvo il valore minimo per la fase di trattazione in appello che ha avuto minimo svolgimento.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli n.1223/2020 , pubblicata in data 02/09/2020 , così decide:
- in totale accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, condanna e a pagare, ciascuno, a la somma CP_1 CP_2 CP_5 corrispondente alla propria quota ereditaria del debito di € 130.000,00 oltre interessi al tasso legale dal 17.5.2016;
- condanna e in solido tra loro, a rifondere a CP_1 CP_2 CP_5 le spese processuali, liquidate per compensi, in € 7616,00 per il giudizio di primo grado e in € 8469,00 per il giudizio di appello, oltre spese generali ex art.2 D.M.n.55/14, c.a.p. e i.v.a. come per legge.
Così deciso in Roma il giorno 17/10/2025
Il presidente est.
LA IZ