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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XV, sentenza 27/01/2026, n. 1154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1154 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1154/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 15, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SPATARO ANTONIO, Presidente
MASTELLONI UGO, Relatore
DI BENEDETTO GIUSEPPE, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1472/2025 depositato il 15/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso dp.3roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK7031502153 IVA-REGIMI SPECIALI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Si riporta
Resistente/Appellato: Si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ha impugnato avviso di accertamento IVA fondato su ricostruzione induttiva ex art. 55 DPR
633/1972, con la quale l'Agenzia confuta l'applicazione del regime del margine su veicoli usati acquistati da altri paesi UE;
contestazione motivata dall'Ufficio in ampia parte ex post, con richiamo a PVC e dati ACI introdotti in controdeduzioni, non allegati integralmente in precedenza, nell'atto originario impugnato e negli atti richiamati nell'avviso.
La ricorrente deduce che il regime derogatorio di applicazione dell'IVA solo sul margine di rivendita è stato da essa adottato - mentre é alcuni documenti potenzialmente contrari erano in possesso di terzi (importatore)
e non disponibili al rivenditore - in base a corretto affidamento circa l'esistenza dei presupposti, derivante in particolare dallo “sblocco del telaio”, ovvero dall'autorizzazione all'immatricolazione degli autoveicoli oggetto della rivendita posta a base dell'IVA, disposta dall'ACI in attuazione della Circolare n. 52/E del 30 luglio 2008, che chiarisce che la procedura di immatricolazione è condizionata alla verifica documentale e al versamento/riscontro IVA, con conseguente rilievo probatorio delle verifiche svolte dall'Agenzia delle
Entrate
Contesta che l'accertamento sarebbe attuato in violazione dei principi generali sull'onere della prova dell'art. 55 DPR 633/1972 e dell'art. 7 L. 212/2000 (obbligo di motivazione e divieto di integrazione postuma dei fatti e mezzi di prova). e che l'Ufficio non ha motivato in modo puntuale e specifico, autovettura per autovettura, la ricostruzione dei fatti e la quantificazione dell'imposta aggiuntiva
L'ufficio afferma che vi erano già all'origine elementi rilevanti che inducevano a ritenere inesistenti i presupposti e che è infondata l'affermazione di una illegittimità delle modalità di accertamento e di preclusione alla produzione documentale, visto anche il mancato riscontro all'invito da esso effettuato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Circa il regime del margine, la giurisprudenza di legittimità riconosce che l'accertamento induttivo è legittimo solo se sorretto da elementi indiziari concreti e adeguatamente motivati;
la mancata esibizione di documenti può giustificare l'induttivo, ma non legittima l'uso di elementi non allegati e non specificati nell'atto originario.
Mentre cessionario può invocare il diritto al regime quando abbia adottato le misure di diligenza ragionevolmente richieste e quando vi sia una documentazione formale che apparentemente legittimi l'operazione la mera affermazione di frode a monte non esonera l'Ufficio dall'onere di provare, con elementi specifici, la colpa o la diligenza mancata del rivenditore.
La S. C. (ord. n. 33020/2024) ha stabilendo che per l'applicazione del regime del margine su veicoli usati acquistati da altri paesi UE, derogatorio e gravato dall'onere probatorio a carico del contribuente, non è sufficiente un affidamento acritico alle dichiarazioni del fornitore. Così, se le fatture presentano elementi contraddittori, come diciture che suggeriscono una cessione intracomunitaria, il contribuente ha l'onere di svolgere ulteriori verifiche per dimostrare la propria buona fede e il diritto a beneficiare del regime speciale.
Nel caso, alcuni documenti decisivi erano in possesso di terzi (importatore) e non disponibili al rivenditore;
al contempo, l'Ufficio non ha motivato in modo puntuale e specifico, autovettura per autovettura, la ricostruzione dei fatti e la quantificazione dell'imposta aggiuntiva;
il rilascio del riscontro per l'immatricolazione, che costituisce un controllo formale dell'Agenzia, legittimava poi, in concreto,
l'affidamento del rivenditore sulla regolarità IVA dell'operazione. L'Amministrazione non ha motivato specificamente, già dall'accertamento, perché tale controllo sarebbe stato insufficiente a escludere la frode a monte Circa la mancata esibizione di documenti e il mancato riscontro a richieste dell'Ufficio, da questo qui dedotti, la giurisprudenza e la dottrina amministrativa hanno più volte affermato che possono giustificare l'accertamento induttivo anche in materia IVA, quando ciò impedisca l'accertamento ordinario e l'Ufficio abbia raccolto dati alternativi utili alla ricostruzione dell'imponibile. Il testo dell'art. 55 conferma che l'accertamento induttivo è previsto anche senza previa ispezione in presenza di specifiche condizioni, e che l'ufficio può determinare l'imponibile sulla base di notizie comunque raccolte.
L'art. 7 dello Statuto del contribuente, L. 212/2000, impone però che i fatti e i mezzi di prova a fondamento dell'atto siano indicati ab origine e non possano essere integrati in giudizio salvo nuovo atto;
la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che la motivazione formale è requisito di validità dell'avviso e che l'introduzione in controdeduzioni di elementi decisivi non allegati all'avviso configura mutatio libelli e pregiudica il diritto di difesa, con conseguente annullamento dell'atto se il contribuente è stato privato della precedente possibilità di difesa. Nel caso di specie l'Ufficio ha introdotto elementi decisivi non allegati all'avviso, violando l'art. 7 e compromettendo il diritto di difesa
Il ricorso è accolto e l'avviso di accertamento impugnato è annullato per vizio di motivazione e mutatio libelli.
Vi sono validi motivi, tra i quali la scarsa precedente collaborazione del contribuente, per compensare le spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e annulla l'avviso di accertamento impugnato è annullato. Compensa le spese.
Il relatore Il Presidente
Ugp ON TO SP
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 15, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SPATARO ANTONIO, Presidente
MASTELLONI UGO, Relatore
DI BENEDETTO GIUSEPPE, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1472/2025 depositato il 15/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso dp.3roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK7031502153 IVA-REGIMI SPECIALI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Si riporta
Resistente/Appellato: Si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ha impugnato avviso di accertamento IVA fondato su ricostruzione induttiva ex art. 55 DPR
633/1972, con la quale l'Agenzia confuta l'applicazione del regime del margine su veicoli usati acquistati da altri paesi UE;
contestazione motivata dall'Ufficio in ampia parte ex post, con richiamo a PVC e dati ACI introdotti in controdeduzioni, non allegati integralmente in precedenza, nell'atto originario impugnato e negli atti richiamati nell'avviso.
La ricorrente deduce che il regime derogatorio di applicazione dell'IVA solo sul margine di rivendita è stato da essa adottato - mentre é alcuni documenti potenzialmente contrari erano in possesso di terzi (importatore)
e non disponibili al rivenditore - in base a corretto affidamento circa l'esistenza dei presupposti, derivante in particolare dallo “sblocco del telaio”, ovvero dall'autorizzazione all'immatricolazione degli autoveicoli oggetto della rivendita posta a base dell'IVA, disposta dall'ACI in attuazione della Circolare n. 52/E del 30 luglio 2008, che chiarisce che la procedura di immatricolazione è condizionata alla verifica documentale e al versamento/riscontro IVA, con conseguente rilievo probatorio delle verifiche svolte dall'Agenzia delle
Entrate
Contesta che l'accertamento sarebbe attuato in violazione dei principi generali sull'onere della prova dell'art. 55 DPR 633/1972 e dell'art. 7 L. 212/2000 (obbligo di motivazione e divieto di integrazione postuma dei fatti e mezzi di prova). e che l'Ufficio non ha motivato in modo puntuale e specifico, autovettura per autovettura, la ricostruzione dei fatti e la quantificazione dell'imposta aggiuntiva
L'ufficio afferma che vi erano già all'origine elementi rilevanti che inducevano a ritenere inesistenti i presupposti e che è infondata l'affermazione di una illegittimità delle modalità di accertamento e di preclusione alla produzione documentale, visto anche il mancato riscontro all'invito da esso effettuato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Circa il regime del margine, la giurisprudenza di legittimità riconosce che l'accertamento induttivo è legittimo solo se sorretto da elementi indiziari concreti e adeguatamente motivati;
la mancata esibizione di documenti può giustificare l'induttivo, ma non legittima l'uso di elementi non allegati e non specificati nell'atto originario.
Mentre cessionario può invocare il diritto al regime quando abbia adottato le misure di diligenza ragionevolmente richieste e quando vi sia una documentazione formale che apparentemente legittimi l'operazione la mera affermazione di frode a monte non esonera l'Ufficio dall'onere di provare, con elementi specifici, la colpa o la diligenza mancata del rivenditore.
La S. C. (ord. n. 33020/2024) ha stabilendo che per l'applicazione del regime del margine su veicoli usati acquistati da altri paesi UE, derogatorio e gravato dall'onere probatorio a carico del contribuente, non è sufficiente un affidamento acritico alle dichiarazioni del fornitore. Così, se le fatture presentano elementi contraddittori, come diciture che suggeriscono una cessione intracomunitaria, il contribuente ha l'onere di svolgere ulteriori verifiche per dimostrare la propria buona fede e il diritto a beneficiare del regime speciale.
Nel caso, alcuni documenti decisivi erano in possesso di terzi (importatore) e non disponibili al rivenditore;
al contempo, l'Ufficio non ha motivato in modo puntuale e specifico, autovettura per autovettura, la ricostruzione dei fatti e la quantificazione dell'imposta aggiuntiva;
il rilascio del riscontro per l'immatricolazione, che costituisce un controllo formale dell'Agenzia, legittimava poi, in concreto,
l'affidamento del rivenditore sulla regolarità IVA dell'operazione. L'Amministrazione non ha motivato specificamente, già dall'accertamento, perché tale controllo sarebbe stato insufficiente a escludere la frode a monte Circa la mancata esibizione di documenti e il mancato riscontro a richieste dell'Ufficio, da questo qui dedotti, la giurisprudenza e la dottrina amministrativa hanno più volte affermato che possono giustificare l'accertamento induttivo anche in materia IVA, quando ciò impedisca l'accertamento ordinario e l'Ufficio abbia raccolto dati alternativi utili alla ricostruzione dell'imponibile. Il testo dell'art. 55 conferma che l'accertamento induttivo è previsto anche senza previa ispezione in presenza di specifiche condizioni, e che l'ufficio può determinare l'imponibile sulla base di notizie comunque raccolte.
L'art. 7 dello Statuto del contribuente, L. 212/2000, impone però che i fatti e i mezzi di prova a fondamento dell'atto siano indicati ab origine e non possano essere integrati in giudizio salvo nuovo atto;
la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che la motivazione formale è requisito di validità dell'avviso e che l'introduzione in controdeduzioni di elementi decisivi non allegati all'avviso configura mutatio libelli e pregiudica il diritto di difesa, con conseguente annullamento dell'atto se il contribuente è stato privato della precedente possibilità di difesa. Nel caso di specie l'Ufficio ha introdotto elementi decisivi non allegati all'avviso, violando l'art. 7 e compromettendo il diritto di difesa
Il ricorso è accolto e l'avviso di accertamento impugnato è annullato per vizio di motivazione e mutatio libelli.
Vi sono validi motivi, tra i quali la scarsa precedente collaborazione del contribuente, per compensare le spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e annulla l'avviso di accertamento impugnato è annullato. Compensa le spese.
Il relatore Il Presidente
Ugp ON TO SP