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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 18/09/2025, n. 1421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1421 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, Prima Sezione Civile, composto dei magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 230 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022, promossa da:
, nata in [...], il [...], elettivamente domiciliata in Selargius, Parte_1
presso lo studio dell'avv. PAOLA MACCIONI, che la rappresenta e difende per procura speciale in atti,
ricorrente contro
, nato in [...], il [...], elettivamente domiciliato in Cagliari, Controparte_1
presso lo studio dell'avv. GIOVANNI BATTISTA CAMPUS, che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti,
resistente e con la partecipazione del
Pubblico Ministero,
intervenuto per legge
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse delle parti: “dichiarare cessata la materia del contendere”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13/01/2022, ha domandato la pronuncia della Parte_1
separazione personale dal coniuge . Controparte_1
Il convenuto si è costituito con comparsa depositata il 3/05/2022, non opponendosi alla domanda di separazione.
Assunti i provvedimenti temporanei e urgenti, e mutato il rito, istruita la causa con produzioni documentali, il difensore del resistente ha dichiarato il sopravvenuto decesso della parte ai fini della declaratoria della cessazione della materia del contendere.
Ed invero: “La morte di uno dei coniugi, sopravvenuta in pendenza del giudizio di separazione
personale odi divorzio, anche nella fase di legittimità, comporta la declaratoria di cessazione della
materia del contendere, con riferimento al rapporto di coniugio ed a tutti i profili economici …”(Cass.
civ. n. 18130/2013).
In tal senso, dunque, deve pronunziare il Collegio, senza provvedere sulle spese, essendo venuta meno una delle parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1. Dichiara cessata la materia del contendere.
2. nulla per le spese.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale in data
12/09/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Francesca Lucchesi Giorgio Latti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, Prima Sezione Civile, composto dei magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 230 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022, promossa da:
, nata in [...], il [...], elettivamente domiciliata in Selargius, Parte_1
presso lo studio dell'avv. PAOLA MACCIONI, che la rappresenta e difende per procura speciale in atti,
ricorrente contro
, nato in [...], il [...], elettivamente domiciliato in Cagliari, Controparte_1
presso lo studio dell'avv. GIOVANNI BATTISTA CAMPUS, che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti,
resistente e con la partecipazione del
Pubblico Ministero,
intervenuto per legge
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse delle parti: “dichiarare cessata la materia del contendere”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13/01/2022, ha domandato la pronuncia della Parte_1
separazione personale dal coniuge . Controparte_1
Il convenuto si è costituito con comparsa depositata il 3/05/2022, non opponendosi alla domanda di separazione.
Assunti i provvedimenti temporanei e urgenti, e mutato il rito, istruita la causa con produzioni documentali, il difensore del resistente ha dichiarato il sopravvenuto decesso della parte ai fini della declaratoria della cessazione della materia del contendere.
Ed invero: “La morte di uno dei coniugi, sopravvenuta in pendenza del giudizio di separazione
personale odi divorzio, anche nella fase di legittimità, comporta la declaratoria di cessazione della
materia del contendere, con riferimento al rapporto di coniugio ed a tutti i profili economici …”(Cass.
civ. n. 18130/2013).
In tal senso, dunque, deve pronunziare il Collegio, senza provvedere sulle spese, essendo venuta meno una delle parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1. Dichiara cessata la materia del contendere.
2. nulla per le spese.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale in data
12/09/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Francesca Lucchesi Giorgio Latti