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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/02/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8134/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Chantal Dameglio Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8134/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 dell'avv. REMMERT SILVIA che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti
RICORRENTE
e
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso lo studio Controparte_1 dell'avv. ORRICO ALESSANDRA che la rappresenta e difende in forza di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Asiago (VI) il Parte_1 Controparte_1
30/01/2021.
Dal matrimonio è nato un figlio: , l'11.08.2021. Persona_1
Con ricorso depositato il 25/03/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 4 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** *** ***
Sussiste la giurisdizione italiana a decidere in ordine alla domanda di separazione, avendo i coniugi liberamente convenuto, nelle forme di cui all'art. 10.2 del Regolamento Bruxelles 2 ter n. 2019/1111 e prima dell'introduzione del presente ricorso, la competenza giurisdizionale italiana (cfr. doc. 03).
Va altresì riconosciuta, sulla base del predetto accordo, l'applicabilità della legge italiana, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (UE) N. 1259/2010 del Consiglio del 20 dicembre 2010. Tale norma prevede la facoltà per le parti di designare congiuntamente la legge applicabile al giudizio di divorzio o di separazione, e a tutte le questioni inerenti al minore, purché si tratti della legge dello Stato della residenza abituale degli stessi o dell'ultima residenza abituale, se uno di essi vi risiede ancora al momento della conclusione dell'accordo o della legge dello Stato di cui uno di essi ha la cittadinanza.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Controparte_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che il figlio sia affidato ad entrambi i genitori, nel reciproco rispetto ed in armonia Per_1
con le esigenze che il minore dimostrerà. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano il figlio relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé;
pagina 2 di 4 DISPONE che la residenza abituale del minore sia concordemente individuata nell'abitazione della madre, presso cui il minore è collocato in modo prevalente, sita in Edimburgo 18-74 - Royal Circus cap
Eh3 6SS.
PRENDE ATTO che la casa già coniugale, sita in Edimburgo, condotta in locazione e salvo quanto infra evidenziato, resta assegnata alla RA , prendendo altresì atto che i coniugi hanno convenuto CP_1
di lasciare integri gli arredi esistenti, provvedendo il GN a ritirare i propri effetti personali. T_
DISPONE che il signor versi euro 400,00 mensili, tramite bonifico bancario, entro il giorno 5 T_
di ogni mese, quale contributo al mantenimento di fino a che lo stesso non raggiunga Per_1
l'indipendenza economica, salva rivalutazione ISTAT annuale.
PRENDE ATTO che il signor verserà ulteriori euro 400,00 mensili, tramite bonifico bancario, T_ quale contributo alle spese di locazione per l'abitazione dove avrà residenza finché sarà Per_1
necessario, con contestuale impegno da parte della GN a far sì che il GN , non CP_1 T_
sia più indicato quale garante del contratto di locazione dell'attuale residenza di Edimburgo, sostituendolo con terza persona a lei più gradita. Il contributo verrà meno nel caso in cui la madre si trasferisca con il minore in abitazione di proprietà personale (anche pro quota) o di parenti. Contributo che verrà in ogni caso meno in caso di nuova convivenza da parte della GN . CP_1
DISPONE che le spese straordinarie riferibili al minore siano suddivise al 50% tra i genitori e, in particolare le spese mediche non coperte da assicurazione medica, purché preventivamente concordate, salvo necessità, e successivamente documentate;
il 50% delle spese scolastiche ed extrascolastiche
(attività extra curriculari, materiale scolastico, campus estivi, gite scolastiche, sport), purché preventivamente concordate e successivamente documentate;
eventuali ulteriori spese straordinarie, purché preventivamente concordate e successivamente documentate saranno parimenti suddivise al 50% tra i genitori. Per quanto riguarda, in particolare, le spese scolastiche, i genitori danno atto che ad oggi
è iscritto e frequenta la Edinburgh Academy Nursery ed entrambi, salvo l'accordo già raggiunto Per_1 per l'anno scolastico in corso (2023-2024), rivaluteranno questa scelta scolastica di anno accademico in anno accademico. Il signor contribuirà al 50% delle spese di viaggio di tra l'Italia e il T_ Per_1
Regno Unito, purché siano preventivamente concordate e successivamente documentate, con un massimo di tre viaggi all'anno, salvo diverso accordo;
DISPONE che il padre potrà visitare a Edimburgo, a sue spese, ogni volta che gli sarà possibile, Per_1 con un minimo di un weekend ogni tre mesi (fino a quando risiederà all'estero), con possibilità Per_1
da parte del GN di aggiungere delle visite, confrontandosi preventivamente con la GN T_
. Il GN soggiornerà in hotel o altra soluzione abitativa, potendo condurre con sé CP_1 T_
pagina 3 di 4 dal mattino alla sera (sia il sabato che la domenica) riportandolo dalla madre per il pernottamento Per_1
(dai tre anni potrà tenerlo anche per il pernottamento). In ogni caso, ove dovesse rientrare per Per_1
dei periodi di almeno una settimana in Italia, il GN potrà tenerlo con sé per tre giorni con T_
pernottamento nel periodo natalizio ed una settimana consecutiva con pernottamento d'estate. Le dette condizioni saranno soggette a revisione ove dovesse rientrare in Italia stabilmente. Il GN Per_1
potrà contattare il figlio telefonicamente, con video chiamata, ogni sabato mattina o domenica T_
mattina in caso di impegni di una delle parti.
PRENDE ATTO che i coniugi danno atto della reciproca, nonché adeguata indipendenza economica, per cui ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
pertanto, nulla è richiesto e dovuto tra coniugi.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 31/01/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Valentina Giuditta Soria Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Chantal Dameglio Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8134/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 dell'avv. REMMERT SILVIA che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti
RICORRENTE
e
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso lo studio Controparte_1 dell'avv. ORRICO ALESSANDRA che la rappresenta e difende in forza di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Asiago (VI) il Parte_1 Controparte_1
30/01/2021.
Dal matrimonio è nato un figlio: , l'11.08.2021. Persona_1
Con ricorso depositato il 25/03/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 4 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** *** ***
Sussiste la giurisdizione italiana a decidere in ordine alla domanda di separazione, avendo i coniugi liberamente convenuto, nelle forme di cui all'art. 10.2 del Regolamento Bruxelles 2 ter n. 2019/1111 e prima dell'introduzione del presente ricorso, la competenza giurisdizionale italiana (cfr. doc. 03).
Va altresì riconosciuta, sulla base del predetto accordo, l'applicabilità della legge italiana, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (UE) N. 1259/2010 del Consiglio del 20 dicembre 2010. Tale norma prevede la facoltà per le parti di designare congiuntamente la legge applicabile al giudizio di divorzio o di separazione, e a tutte le questioni inerenti al minore, purché si tratti della legge dello Stato della residenza abituale degli stessi o dell'ultima residenza abituale, se uno di essi vi risiede ancora al momento della conclusione dell'accordo o della legge dello Stato di cui uno di essi ha la cittadinanza.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Controparte_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che il figlio sia affidato ad entrambi i genitori, nel reciproco rispetto ed in armonia Per_1
con le esigenze che il minore dimostrerà. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano il figlio relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé;
pagina 2 di 4 DISPONE che la residenza abituale del minore sia concordemente individuata nell'abitazione della madre, presso cui il minore è collocato in modo prevalente, sita in Edimburgo 18-74 - Royal Circus cap
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PRENDE ATTO che la casa già coniugale, sita in Edimburgo, condotta in locazione e salvo quanto infra evidenziato, resta assegnata alla RA , prendendo altresì atto che i coniugi hanno convenuto CP_1
di lasciare integri gli arredi esistenti, provvedendo il GN a ritirare i propri effetti personali. T_
DISPONE che il signor versi euro 400,00 mensili, tramite bonifico bancario, entro il giorno 5 T_
di ogni mese, quale contributo al mantenimento di fino a che lo stesso non raggiunga Per_1
l'indipendenza economica, salva rivalutazione ISTAT annuale.
PRENDE ATTO che il signor verserà ulteriori euro 400,00 mensili, tramite bonifico bancario, T_ quale contributo alle spese di locazione per l'abitazione dove avrà residenza finché sarà Per_1
necessario, con contestuale impegno da parte della GN a far sì che il GN , non CP_1 T_
sia più indicato quale garante del contratto di locazione dell'attuale residenza di Edimburgo, sostituendolo con terza persona a lei più gradita. Il contributo verrà meno nel caso in cui la madre si trasferisca con il minore in abitazione di proprietà personale (anche pro quota) o di parenti. Contributo che verrà in ogni caso meno in caso di nuova convivenza da parte della GN . CP_1
DISPONE che le spese straordinarie riferibili al minore siano suddivise al 50% tra i genitori e, in particolare le spese mediche non coperte da assicurazione medica, purché preventivamente concordate, salvo necessità, e successivamente documentate;
il 50% delle spese scolastiche ed extrascolastiche
(attività extra curriculari, materiale scolastico, campus estivi, gite scolastiche, sport), purché preventivamente concordate e successivamente documentate;
eventuali ulteriori spese straordinarie, purché preventivamente concordate e successivamente documentate saranno parimenti suddivise al 50% tra i genitori. Per quanto riguarda, in particolare, le spese scolastiche, i genitori danno atto che ad oggi
è iscritto e frequenta la Edinburgh Academy Nursery ed entrambi, salvo l'accordo già raggiunto Per_1 per l'anno scolastico in corso (2023-2024), rivaluteranno questa scelta scolastica di anno accademico in anno accademico. Il signor contribuirà al 50% delle spese di viaggio di tra l'Italia e il T_ Per_1
Regno Unito, purché siano preventivamente concordate e successivamente documentate, con un massimo di tre viaggi all'anno, salvo diverso accordo;
DISPONE che il padre potrà visitare a Edimburgo, a sue spese, ogni volta che gli sarà possibile, Per_1 con un minimo di un weekend ogni tre mesi (fino a quando risiederà all'estero), con possibilità Per_1
da parte del GN di aggiungere delle visite, confrontandosi preventivamente con la GN T_
. Il GN soggiornerà in hotel o altra soluzione abitativa, potendo condurre con sé CP_1 T_
pagina 3 di 4 dal mattino alla sera (sia il sabato che la domenica) riportandolo dalla madre per il pernottamento Per_1
(dai tre anni potrà tenerlo anche per il pernottamento). In ogni caso, ove dovesse rientrare per Per_1
dei periodi di almeno una settimana in Italia, il GN potrà tenerlo con sé per tre giorni con T_
pernottamento nel periodo natalizio ed una settimana consecutiva con pernottamento d'estate. Le dette condizioni saranno soggette a revisione ove dovesse rientrare in Italia stabilmente. Il GN Per_1
potrà contattare il figlio telefonicamente, con video chiamata, ogni sabato mattina o domenica T_
mattina in caso di impegni di una delle parti.
PRENDE ATTO che i coniugi danno atto della reciproca, nonché adeguata indipendenza economica, per cui ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
pertanto, nulla è richiesto e dovuto tra coniugi.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 31/01/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Valentina Giuditta Soria Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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