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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 14/11/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. RI SA AR PRESIDENTE
dott. IE Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
dott. Giorgio RR CONSIGLIERE
in esito all'udienza del 8 ottobre 2025, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al R.G. N. 237/2023 dell'anno 2023, proposta da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Parte_1
Cagliari, presso lo studio del prof. avv. Massimo Corrias, che la rappresenta e difende giusta procura generale alle liti
APPELLANTE
CONTRO
, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Controparte_1
NO AR, rappresentato e difeso dall'avv. Daniele Biagini in virtù di procura speciale come in atti
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Cagliari, depositato il 9 luglio 2015, aveva Controparte_1
convenuto in giudizio e aveva allegato di lavorare alle dipendenze della Parte_1 medesima, in virtù di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con decorrenza dal 19 novembre 2009, con profilo professionale di operatore di esercizio e inquadramento nel parametro retributivo 140, Area professionale 3 - Area Operativa: Esercizio – Sezione:
Automobilistico, , Tranviario (ruolo 38), CCNL Autoferrotranvieri e Internavigatori. Per_1
Il ricorrente aveva, peraltro, soggiunto di avere, già in precedenza, prima della suddetta assunzione a tempo indeterminato, prestato la propria attività lavorativa, sempre con la qualifica di operatore di esercizio e l'adibizione a mansioni effettive di autista, alle dipendenze di in virtù di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato Controparte_2
che aveva avuto iniziale decorso dal 5 novembre 2007 al 4 novembre 2008 e che era stato poi prorogato fino al 4 novembre 2009.
aveva osservato RR, una volta che lo aveva assunto a tempo indeterminato, Parte_1
non gli aveva riconosciuto l'anzianità di servizio e/o lavorativa pregressa maturata dalla data del
5 novembre 2007, malgrado l'identità di mansioni, di qualifica e di contenuto professionale tra i due periodi di lavoro, ponendo in essere nei suoi confronti una evidente condotta discriminatoria.
Il ricorrente, in particolare, aveva lamentato l'avvenuta violazione dell'art. 2, lett. c, punto 2/1
del CCNL Autoferrotranvieri e Internavigatori del 27/11/2000 e dell'art. 2, lett. c, punto 1/1 del medesimo CCNL, come sostituito dall'art. 4 CCNL 18/11/2004, i quali avevano previsto che all'operatore di esercizio spettasse, decorsi otto anni di guida effettiva, il superiore parametro
158, norme applicabili nei suoi confronti giacché, ai fini delle previsioni in esame, il servizio prestato in virtù di rapporti a tempo determinato doveva essere computato per intero, come invece non era accaduto nel suo caso.
Sotto altro profilo, il ricorrente aveva, inoltre, dedotto l'avvenuta violazione della disciplina contrattuale dettata dall'art. 3 CCNL 25/07/1997, come modificato dall'art. 3, lett. c, CCNL
27/11/2000, la quale, senza distinguere tra rapporto a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato, aveva previsto che “il lavoratore ha diritto ad un aumento periodico per ogni
biennio di anzianità di servizio. Gli aumenti periodici decorrono dal primo giorno del mese
2 immediatamente successivo al compimento di ogni biennio di anzianità di servizio. Il lavoratore
ha diritto a maturare complessivamente nel corso del rapporto di lavoro presso la medesima
azienda fino ad un massimo di 6 aumenti periodici di anzianità, indipendentemente dai livelli
raggiunti”.
Poiché, aveva proseguito , in considerazione dell'anzianità di servizio Controparte_1
maturata, valutata anche ai sensi dell'art. 2112 c.c., egli aveva maturato il diritto di percepire il predetto aumento dal primo giorno del mese immediatamente successivo al compimento del primo biennio di anzianità di servizio, calcolata a decorrere dal 5 novembre 2007 e non dal 19
novembre 2009 come aveva fatto la datrice di lavoro, egli era rimasto creditore, nei confronti della società convenuta, della complessiva somma di €. 1.523,66 lordi, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al saldo, ottenuta calcolando l'aumento mensile di €. 21,46 per il biennio dal 6 novembre 2009 al 5 novembre 2011, l'aumento mensile di €. 42,92 per il biennio dal 6 novembre 2011 al 5 novembre 2013 e l'aumento mensile di €. 64,38 per il biennio dal 6
novembre 2013 al 05 novembre 2015, nonché sottraendo dalle somme così ottenute quelle inferiori già percepite per il medesimo titolo.
Il ricorrente, dopo avere richiamato la disciplina desumibile dalla normativa comunitaria (in particolare dalla Direttiva Europea 70/99/CE e dalla clausola 4.1 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, in punto di divieto di discriminazione dei lavoratori a termine) e la relativa giurisprudenza della Corte di Giustizia, aveva concluso, domandando che, previo accertamento del suo diritto a vedersi riconosciuto, come servizio a tempo indeterminato ad ogni effetto giuridico e/o economico, il periodo pre-ruolo o a termine maturato dal 5.11.2007 al 5.11.2009,
fosse accertato il suo diritto, sia al riconoscimento del parametro retributivo 158, con decorrenza dal 5 novembre 2015 o da altra data ritenuta di giustizia, e del relativo trattamento economico e normativo, sia all'aumento periodico di anzianità a decorrere dal 6 novembre 2009 o da altra data ritenuta di giustizia, con conseguente condanna della società datrice di lavoro a corrispondergli le relative differenze retributive, complessivamente quantificate, per il periodo
3 6.11.2009–6.05.2015, in euro 1.523,66, oltre che alla ricostruzione di carriera.
***
La società convenuta, ritualmente costituitasi in giudizio, aveva preliminarmente eccepito l'improcedibilità del ricorso, per non avere il ricorrente osservato il disposto dell'art. 10, R.D.
148/1931, nonché l'intervenuta prescrizione estintiva delle pretese azionate dal ricorrente medesimo, considerato che il relativo termine quinquennale era stato interrotto solo il 18 aprile
2016, con la notifica del ricorso introduttivo del presente procedimento.
Nel merito, aveva sostenuto l'infondatezza delle domande proposte. Parte_1
In particolare, la società convenuta aveva precisato che il riconoscimento del parametro 158 era già avvenuto con decorrenza dal 1.12.2015, in piena conformità alle previsioni contrattuali,
essendosi tenuto conto, al riguardo, anche del periodo di servizio a tempo determinato svolto dal ricorrente presso la Gestione Governativa F.d.S.
Invece, aveva osservato la datrice di lavoro, la domanda relativa al riconoscimento degli aumenti periodici di anzianità era priva di supporto normativo, atteso che la disciplina invocata da controparte presupponeva che il servizio (che in ricorso si assumeva erroneamente non computato a tal fine) fosse stato svolto nell'ambito del medesimo rapporto di lavoro, circostanza non ravvisabile nella specie, nella quale, quindi, in mancanza di espressa previsione di segno contrario del CCNL, si era potuta prendere in considerazione solo la data di assunzione del ricorrente relativa al rapporto di lavoro attualmente in essere, ossia quella del 19 novembre 2019,
e non certo quella del rapporto di lavoro a tempo determinato, già estintosi in precedenza, e quindi irrilevante ai fini in discussione.
Né, aveva, infine, soggiunto la resistente, era stato violato il principio di non discriminazione,
considerato che, per un verso, il lavoratore non aveva maturato il diritto al primo scatto di anzianità nel corso del rapporto di lavoro a termine, il quale si era estinto prima del decorso del tempo necessario, e che, per altro verso, il principio di non discriminazione non imponeva certamente di sommare, ai fini degli istituti economici legati all'anzianità di servizio, i rapporti
4 di lavoro a tempo determinato con un successivo rapporto a tempo indeterminato.
***
Il Tribunale di Cagliari, con la sentenza n. 318 del 3 marzo 2023, aveva dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alla domanda avente ad oggetto l'attribuzione del parametro
158 ed il riconoscimento delle relative conseguenze giuridiche ed economiche, mentre, per il resto, aveva parzialmente accolto la domanda proposta da , dichiarando che Controparte_1
quest'ultimo aveva maturato il diritto alla percezione degli aumenti periodici di anzianità a decorrere dal 1 dicembre 2009, con prescrizione, però, dei diritti relativi al periodo 1 dicembre
2009 – 30 marzo 2011, e aveva, quindi, condannato la società convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di €. 1.115,92 lordi, oltre accessori fino al saldo e spese di lite,
previamente compensate in ragione di tre quinti.
Il primo giudice, preliminarmente disattesa l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla difesa convenuta e dato atto, quanto al richiesto riconoscimento del superiore parametro retributivo
158, del fatto che la datrice di lavoro aveva documentato l'avvenuta attribuzione del medesimo e del correlativo trattamento economico a decorrere dal 1 dicembre 2015, aveva, invece, ritenuto fondata la differente domanda volta ad ottenere il computo del periodo di lavoro a tempo determinato ai fini del riconoscimento degli aumenti periodici di anzianità.
Il Tribunale, in particolare, non aveva ritenuto persuasiva l'argomentazione sviluppata dalla società convenuta in ordine al fatto che la norma collettiva avesse valorizzato unicamente l'anzianità maturata nell'ambito del medesimo rapporto di lavoro e aveva osservato che il diritto alla maturazione degli scatti di anzianità trovava la propria ratio giustificativa nella maggiore esperienza e qualificazione professionale acquisita dal lavoratore interessato, a prescindere dall'esistenza di un termine apposto al suo contratto di lavoro e dal frazionamento del periodo di lavoro in due o più distinti rapporti.
La disciplina contrattuale, aveva precisato il primo giudice, faceva riferimento ad un periodo minimo utile per maturare ciascuno scatto, ossia un biennio di anzianità di servizio che poteva
5 risultare anche dal cumulo di più periodi di lavoro tra loro non continuativi svolti presso la medesima impresa, ed andava, inoltre, escluso che ostasse all'accoglimento della domanda la diversità dei datori di lavoro presso i quali l'anzianità di servizio era maturata, dato che l'originaria datrice di lavoro di parte ricorrente, ossia la Gestione Governativa Ferrovie della
Sardegna, già nel corso del rapporto di lavoro a termine, era confluita in Controparte_2
società interamente partecipata da dalla quale era stata
[...] Parte_1
successivamente assorbita.
D'altra parte, aveva aggiunto il Tribunale, nella fattispecie, benché vi fosse stata tra i due rapporti di lavoro una cesura temporale, ciò aveva costituito il risultato di un mero passaggio tecnico finalizzato a realizzare, come deciso nel verbale di accordo sindacale del 28 ottobre
2009, la stabilizzazione del ricorrente e di altri venti colleghi in situazione analoga mediante l'assunzione a tempo indeterminato alle dipendenze della società convenuta, come risultava comprovato anche dalla deliberazione n. 51/38 del 17 novembre 2009, con la quale la CP_3
aveva deliberato di dare attuazione al predetto accordo, stabilendo che l'
[...] [...]
avrebbe assunto a tempo indeterminato le ventuno unità in questione. Controparte_2
In ogni caso, aveva ritenuto il giudice di prime cure, alle medesime conclusioni era possibile pervenire anche per altra via, richiamando cioè, sia l'art. 7 del CCNL 18 novembre 2004,
rubricato Clausola sociale, il quale prevedeva testualmente che “In caso di subentro di azienda a
qualunque titolo, anche a seguito dell'espletamento di procedure di affidamento concorsuale dei
servizi di trasporto pubblico locale, il trasferimento all'impresa subentrante del personale a quel
momento occupato in quella cessante è disciplinato dall'art. 26 del regio decreto 8 gennaio
1931, n. 148. Al personale interessato verrà conservato il trattamento economico e normativo e
l'inquadramento rivenienti dal C.C.N.L. 23 luglio 1976 e successivi accordi nazionali
modificativi ed integrativi”, sia l'art. 2, punto 11, CCNL 27 novembre 2000, il quale, a sua volta disponeva, che “Nei casi in cui l'attribuzione di parametri ulteriori, relativi alla stessa figura
professionale, è correlata alla maturazione di una determinata anzianità specifica, la stessa
6 viene acquisita aziendalmente sulla base delle disposizioni contenute al punto C del presente
articolo. Sarà computata l'anzianità specifica acquisita in altre aziende del settore solo nei casi
previsti all'art. 18, comma 2, lett. e), legge n. 422/1997 e dall'art 2112 cod. civ., come novellato
dall'art. 47, 3° comma, legge n. 428/1990. L'effettivo svolgimento, all'atto del predetto passaggio
di posizione, delle mansioni caratteristiche della figura professionale interessata, è condizione
necessaria per l'attribuzione del parametro superiore”.
Secondo il Tribunale, il passaggio del personale alle dipendenze dell' era Parte_1
avvenuto secondo lo schema di cui alla lett. e) dell'art. 18, comma 2, D.lgs. n. 422/1997, ossia attraverso la cessazione dell'esercizio da parte della Gestione Commissariale delle Ferrovie della
Sardegna in favore dell'impresa subentrante nei termini descritti, tanto che i lavoratori assunti originariamente a tempo determinato dalla Gestione Governativa Ferrovie della Sardegna erano transitati, in attuazione dell'art. 1, comma 3, D.lgs. n. 46/2008, alle dipendenze, dapprima,
dell' e, successivamente, dell' società interamente Controparte_2 Parte_1
partecipata dalla Parte_2
Le modalità di riassorbimento del personale assunto a termine dalla Gestione Governativa presso il nuovo datore di lavoro, aveva, quindi, evidenziato il primo giudice, erano proprio quelle richieste dall'art. 2, punto 11, CCNL del 27 novembre 2000 quale condizione per il computo dell'anzianità pregressa.
Non casualmente, d'altronde, aveva osservato il Tribunale, la stessa convenuta aveva riconosciuto il parametro superiore rivendicato dal ricorrente al compimento dell'ottavo anno di guida effettiva, così ricomprendendo anche il servizio svolto a tempo determinato presso la precedente gestione.
Se dunque, aveva proseguito il primo giudice, era vero che l'art. 3 del CCNL 25 luglio 1997
ricollegava la maturazione del diritto all'aumento periodico di anzianità al servizio prestato per almeno un biennio presso la medesima azienda, era anche vero che tale previsione andava coordinata con la disciplina contenuta nella clausola sociale finalizzata ad evitare che il
7 personale (a tempo determinato ovvero indeterminato), transitato da una azienda di trasporto ormai cessata ad un'altra, ad essa subentrata nell'esercizio del medesimo servizio, potesse, a cagione di tale evento, subire un nocumento quanto allo sviluppo della retribuzione.
Quindi, aveva concluso sul punto il Tribunale, dato che il ricorrente aveva maturato, durante il servizio prestato prima della assunzione a tempo indeterminato presso Controparte_2
un biennio di anzianità (5.11.2007-4.11.2009), il medesimo aveva maturato il diritto ad un
[...]
primo aumento periodico di anzianità già dal 1 dicembre 2009.
Ciò premesso, il primo giudice, dopo avere corretto i conteggi allegati al ricorso in quanto “in
una minima parte non coerenti con le previsioni contrattuali”, aveva accertato che il ricorrente aveva maturato, per il titolo in discussione, il diritto di vedersi riconosciuto l'importo di €.
2.832,72, dal quale doveva essere però detratto, siccome già corrisposto, l'importo di €. 1.373,44
euro, con conseguente credito residuo di €. 1.459,28 euro lordi, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al saldo effettivo.
Tuttavia, aveva aggiunto il Tribunale, poiché in parziale adesione all'eccezione formulata dalla difesa della società convenuta doveva ritenersi prescritto il suddetto credito per la parte virtualmente maturata dal 1 dicembre 2009 sino al periodo precedente al mese di aprile 2011, in quanto il primo atto interruttivo era consistito nella notifica del ricorso, intervenuta in data 18
aprile 2016, al ricorrente doveva essere riconosciuto un credito residuo pari a €. 1.115,92 euro lordi.
***
Avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari ha proposto appello
[...]
ha resistito. Parte_3
La causa è stata decisa dal Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
Voglia la Corte:
8 “1. - in via principale, riformare parzialmente la sentenza del Tribunale di Cagliari, sezione
lavoro, n. 318/2023 e, per l'effetto, accertare e dichiarare che la pretesa del sig. RR relativa
al riconoscimento del primo scatto di anzianità in virtù del contratto a termine intercorso dal
5.11.2007 al 5.11.2009 è infondata per i motivi esposti nel presente atto;
2. - assolvere l'appellante da ogni avversa pretesa, con vittoria di spese e onorari del giudizio”.
Nell'interesse dell'appellato:
Voglia la Corte “respingere il proposto appello in quanto infondato in fatto e in diritto e
confermare la sentenza del Tribunale di Cagliari anche con altra motivazione. Con vittoria delle
spese, diritti ed onorari”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con un primo motivo di appello, articolato in due differenti punti, ha Parte_1
censurato la sentenza nella parte in cui il primo giudice aveva ritenuto fondata la domanda proposta dal ricorrente al fine di ottenere il computo del periodo di lavoro a tempo determinato ai fini del riconoscimento degli aumenti periodici di anzianità.
1a) A parere dell'appellante, infatti, il primo giudice aveva erroneamente ritenuto di poter superare l'argomentazione relativa all'irrilevanza, per le finalità in discorso, di eventuali contratti a termine conclusi tra le parti, affermando che il diritto alla maturazione degli scatti di anzianità
trovava la propria ratio giustificativa nella maggiore esperienza e qualificazione professionale acquisita dal lavoratore, a prescindere dall'esistenza di un termine apposto al contratto di lavoro e a prescindere dal frazionamento del periodo di lavoro in due o più distinti rapporti.
Tale affermazione, ha osservato la società appellante, era errata, oltre che non sufficientemente motivata, in quanto fondata su una interpretazione della disposizione contrattuale di cui all'art. 3
CCNL applicato non rispettosa dei canoni ermeneutici previsti dalla legge, con particolare riferimento al primario criterio dell'interpretazione letterale di cui all'art.1362 c.c., la cui corretta interpretazione avrebbe, invece, dovuto portare a ritenere il primo scatto di anzianità, quello del dicembre 2009, non maturato e, in ogni caso, non cumulabile, ai fini in questione, il periodo di
9 lavoro a tempo determinato con il successivo periodo di lavoro a tempo indeterminato,
costituendo, il primo, un rapporto di lavoro ormai conclusosi e non riconducibile al concetto di medesimo rapporto preso in considerazione dalla norma contrattuale.
Parimenti errata, ha proseguito l'appellante, era l'affermazione del primo giudice secondo cui la disciplina contrattuale faceva riferimento ad un periodo minimo utile per maturare ciascuno scatto, ossia un biennio di anzianità di servizio, il quale doveva ritenersi potesse risultare anche dal cumulo di più periodi di lavoro tra loro non continuativi svolti presso la medesima impresa,
senza che paresse ostativa all'accoglimento della domanda neanche la diversità dei datori di lavoro presso i quali l'anzianità di servizio era stata maturata.
A parere della società datrice di lavoro era, infatti, contraddittorio sostenere, da un lato, che la disciplina contrattuale facesse riferimento ad un biennio minimo di servizio svolto presso la medesima impresa, benché comprendente anche periodi non continuativi, e dall'altro ammettere che la maturazione del biennio potesse essere effettuata presso differenti datori di lavoro.
Contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, ha sostenuto l' appellante, dall'art. 3 Pt_4
CCNL non discendeva in alcun modo l'irragionevolezza di riconoscere gli scatti al personale assunto a tempo indeterminato e di negarli, invece, al personale in forze all'impresa a tempo determinato, pur svolgente le medesime mansioni del primo in virtù di un identico inquadramento professionale;
né risultava conforme alla pattuizione collettiva la tesi secondo la quale il riconoscimento dello scatto di anzianità avrebbe trovato la sua ratio giustificativa nella maggiore esperienza e qualificazione professionale del lavoratore interessato, a prescindere dall'esistenza di un termine apposto al suo contratto di lavoro, deponendo, piuttosto, il tenore letterale dell'art. 3 CCNL in senso contrario al riconoscimento del diritto alla maturazione dello scatto di anzianità per un periodo pregresso nell'ambito di un diverso rapporto di lavoro a termine.
Né, ha aggiunto l'appellante, poteva attribuirsi valore al richiamo alla ratio giustificativa dell'istituto degli scatti di anzianità, posto che esso costituiva notoriamente un istituto giuridico
10 di fonte esclusivamente contrattuale collettiva, la quale, pertanto, risultava perfettamente libera di determinarne le modalità di computo.
D'altra parte, ha osservato la datrice di lavoro, la disposizione contrattuale era chiara nell'individuare, quale presupposto necessario per la maturazione del diritto agli scatti di anzianità, l'anzianità maturata nell'ambito del medesimo rapporto di lavoro, laddove altre norme del contratto collettivo avevano preso in considerazione i periodi lavorativi maturati durante eventuali contratti a termine intercorsi tra le parti.
Sia l'interpretazione letterale che quella complessiva, ex art. 1363 c.c., dell'art. 3 CCNL, ha,
quindi, concluso sul punto l'appellante, inducevano a ricollegare la maturazione del primo scatto con il trascorrere di un biennio di servizio nell'ambito del contratto a tempo indeterminato in corso, senza dunque poter tener conto del pregresso rapporto a tempo determinato.
1b) Sulla diversità dei rapporti di lavoro fatti valere a sostegno della pretesa.
Sulla base delle medesime considerazioni, ha, inoltre, sostenuto la società appellante, la sentenza era errata anche nella parte in cui aveva ritenuto non dirimente l'argomentazione relativa all'esistenza di due distinti rapporti di lavoro, affermando che il periodo minimo utile per maturare ciascuno scatto potesse risultare anche dal cumulo di più periodi di lavoro tra loro non continuativi svolti presso la medesima impresa.
D'altronde, ha aggiunto per consolidata giurisprudenza l'anzianità di servizio Parte_1
“in sé considerata, costituisce la dimensione diacronica di un fatto, qual è l'espletamento del
servizio da parte del lavoratore;
quindi essa riguarda una situazione di fatto … rilevante ai fini
di vari istituti di fonte legale o contrattuale, tra i quali gli scatti di anzianità, istituto contrattuale
rimesso interamente alla sua regolamentazione” (Cass n. 549/2021) e non è pertanto di per sé un diritto che il lavoratore possa far valere nei confronti del nuovo datore di lavoro, tanto che
“quest'ultimo ben può valorizzare ai fini della progressione di carriera l'esperienza
professionale specifica maturata alle proprie dipendenze, differenziandola da quella riferibile
alla pregressa fase del rapporto” (Cass. n. 549/2021).
11 La definitiva conferma della piena legittimità della disposizione collettiva in esame, ha osservato l'appellante, si traeva proprio dalla già citata sentenza della Suprema Corte (Cass. n. 549/2021)
in tema di riconoscimento degli scatti di anzianità per il periodo pregresso di formazione,
disciplinato dall'art 3, comma 5, D.L. n.726/1984, a mente del quale “il periodo di formazione e
lavoro è computato nell'anzianità di servizio in caso di trasformazione del rapporto di
formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato”, trasformazione non ravvisabile nel caso di specie, in cui erano stati conclusi due distinti contratti.
***
2) Con un secondo motivo di appello, la società appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice aveva ritenuto non ostativa all'accoglimento della domanda dell'odierno appellato la diversità dei datori di lavoro presso i quali l'anzianità di servizio era maturata.
2 a) Sull'applicabilità dell'art. 7 CCNL 18 novembre 2004.
In particolare, la società ha sostenuto che il primo giudice, in contrasto, sia con Parte_1
il criterio dell'interpretazione letterale di cui all'art. 1362 c.c., sia con la ratio della disposizione contrattuale, non aveva tenuto conto del fatto che la “clausola sociale” (art. 7 CCNL) aveva circoscritto espressamente il suo ambito di applicazione all'ipotesi di “trasferimento all'impresa
subentrante del personale a quel momento occupato in quella cessante”.
Infatti, ha proseguito l'appellante, poiché il ricorrente, attualmente in forze presso l'
[...]
rivendicava il riconoscimento del biennio di lavoro relativo al pregresso rapporto a Pt_1
termine presso Gestione già Gestione Governativa , l'art. 7 richiamato dal Pt_1 CP_2 CP_2
Tribunale non era applicabile al caso in specie, posto che la costituzione di un'azienda unica e il trasferimento del lavoratore all'impresa subentrante, all'esito della fusione di e Parte_1
nella società unica era avvenuta in un momento Controparte_2 Parte_1
successivo alla stipulazione del contratto a tempo indeterminato (18.11.2009), mentre il rapporto di lavoro a termine si era concluso il 4.11.2009, estinguendosi ben prima del trasferimento.
12 D'altra parte, ha osservato la società appellante, non vi era né identità sostanziale del datore di lavoro, né risultava applicabile la clausola sociale al fine di riconoscere all'odierno appellato l'anzianità maturata durante il contratto a tempo determinato, in quanto l'ipotesi di subentro richiamata nella clausola stessa si era verificata nella vigenza del contratto a tempo indeterminato, con conseguente irrilevanza del pregresso contratto a tempo determinato presso l'azienda cessata, già concluso definitivamente.
Anche a voler ammettere, ha aggiunto la sostanziale identità del datore di lavoro, Parte_1
era comunque necessario il principale presupposto per l'attribuzione del beneficio economico,
ossia il fatto che il biennio di anzianità fosse maturato nell'ambito del medesimo rapporto di lavoro, con conseguente irrilevanza del rapporto di lavoro a termine, evidentemente non in continuità con il rapporto di lavoro in essere tra le parti.
***
L'appello è infondato.
In via preliminare, questa Corte richiama, anche ai sensi dell'art 118 disp.att. c.p.c., le proprie sentenze n. 35/2025 e 36/2025 (relatrice dott. RI SA AR), le quali hanno affrontato questioni del tutto analoghe a quelle oggetto del presente giudizio.
Come già nelle stesse il Collegio, pur in diversa composizione, ha avuto modo di evidenziare,
non è fondata, in particolare, la prima censura, articolata nei punti 1a) e 1b, che ruota sostanzialmente intorno alla dedotta irrilevanza del periodo di assunzione a tempo determinato ai fini del riconoscimento degli aumenti biennali di anzianità di cui all'art. 3 del CCNL applicato,
in quanto periodo non riferito ad anzianità maturata nell'ambito del medesimo rapporto di lavoro, come richiesto dall'art. 3 medesimo, che il primo giudice avrebbe mal interpretato.
Ritiene, infatti, la Corte che il primo giudice abbia fondato le proprie argomentazioni principali su un percorso logico corretto, e cioè la sussistenza, nel caso di specie, dei presupposti richiesti dall'art. 3, CCNL Autoferrotranvieri e Internavigatori 25 luglio 1997, come modificato dall'art. 3, lett. c, CCNL 27 novembre 2000, per la maturazione degli aumenti biennali di anzianità.
13 La norma indicata, secondo il Tribunale, in linea con i principi anche di non discriminazione comunitari, senza distinguere affatto tra anzianità maturata nel corso di rapporti di lavoro a tempo determinato ovvero a tempo indeterminato (tale è il tenore letterale della norma), ha previsto che il lavoratore “ha diritto ad un aumento periodico per ogni biennio di anzianità di
servizio”, nonché “a maturare complessivamente nel corso del rapporto di lavoro presso la
medesima azienda fino ad un massimo di sei aumenti periodici di anzianità”, ponendo, quindi,
quale condizione, solo la circostanza che l'anzianità rilevante sia quella maturata nell'ambito del medesimo rapporto di lavoro, a prescindere dalla circostanza che tale rapporto includa periodi di lavoro a termine e a tempo indeterminato, a parità di qualifica e mansioni.
A tali conclusioni il Tribunale era giunto non arbitrariamente interpretando la previsione del citato art. 3 CCNL, ma correttamente rilevando, in linea con una interpretazione proprio letterale della norma, contrariamente a quanto lamentato dalla società appellante, che nel caso dell'appellato il primo scatto era maturato all'esito di un biennio effettivo di lavoro a tempo determinato, che si era compiuto dal 5.11.2007 al 4.11.2009, nell'ambito di un rapporto unitario,
in quanto frutto, nel caso concreto, della trasformazione a tempo indeterminato - all'esito di un processo definito di “stabilizzazione” e di una prosecuzione del rapporto sostanzialmente priva di soluzione di continuità - del medesimo rapporto di lavoro, iniziato a tempo determinato.
Di tale trasformazione vi è, d'altra parte, dimostrazione nella documentazione complessivamente allegata agli atti anche dalla resistente, la quale smentisce l'esistenza di due diversi rapporti di lavoro, a termine e a tempo indeterminato, e offre conferma del fatto che l'assunzione a tempo indeterminato altro non era stata che la trasformazione dell'originario rapporto a termine,
configurandosi perciò un unitario rapporto, presso la medesima azienda, come richiesto dal citato art. 3 ai fini che qui interessano.
L'originaria datrice di lavoro dell'appellato, la Gestione Governativa delle Ferrovie della
Sardegna, era pacificamente confluita, già nel corso del rapporto di lavoro a termine, in
[...]
società interamente partecipata da (a Controparte_4 Parte_1
14 sua volta interamente partecipata dalla , che l'aveva poi successivamente Controparte_3
assorbita, in attuazione di quanto previsto dal D.lgs. 422/1997 in merito al conferimento di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale alle regioni e agli enti locali e dal
D.lgs. 46/2008, il quale aveva previsto che i soggetti individuati dalla regione subentrassero
“nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi in essere” al momento dell'entrata in vigore del decreto, connessi all'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, e aveva precisato che,
contestualmente, venivano messi a disposizione dei soggetti così individuati dalla regione competente i “relativi beni, l'organizzazione ed il personale”.
Ed è proprio considerando tali previsioni che può dirsi che, correttamente, il primo giudice aveva fatto riferimento alla sostanziale identità del rapporto e del datore di lavoro per affermare come la previsione della contrattazione collettiva intendesse ricollegare il diritto alla maturazione degli scatti alla permanenza in servizio per il periodo minimo richiesto, senza attribuire rilievo dirimente al fatto che si trattasse di permanenza in servizio in parte a tempo determinato ovvero in parte indeterminato, seppure necessariamente nell'ambito di un unitario rapporto.
Giustamente, quindi, il primo giudice aveva sottolineato la ragionevolezza di una siffatta interpretazione della previsione del CCNL, conforme al dato letterale e ai principi comunitari, la quale non aveva distinto, in presenza di una sostanziale identità del rapporto, tra periodi di lavoro a tempo determinato e indeterminato quando il medesimo lavoratore si fosse trovato a svolgere,
prima a termine e poi a tempo indeterminato, le medesime mansioni in virtù di un identico inquadramento professionale, anche considerando che il beneficio in questione aveva il fine di valorizzare l'esperienza e la qualificazione professionale del lavoratore interessato, pur con le modalità individuate e scelte in sede di contrattazione collettiva, a prescindere quindi dall'esistenza di un termine apposto al contratto di lavoro e all'unica condizione che ciò
avvenisse nel corso del medesimo rapporto di lavoro, con la medesima azienda, nell'ambito del quale doveva necessariamente essere maturata l'anzianità.
E proprio partendo da tale cornice normativa, da cui aveva preso le mosse anche il primo
15 giudice, assume rilevanza dirimente il contenuto dei documenti 2, 3, 4 e 5 prodotti dall'appellato
(che sono anche agli atti della società appellante), dai quali emerge che:
1. si era in presenza della trasformazione della medesima azienda (doc. 4 a pag. 1: “Allo scadere
del contratto annuale l'azienda, nel frattempo divenuta mantenne il Controparte_2
personale già formato ed esaminato l'esito positivo attraverso la proroga di un ulteriore anno
del contratto”);
2. per l'azienda era in quel momento indispensabile procedere ad una stabilizzazione immediata dei ventuno lavoratori, tra cui rientrava l'appellato, in precedenza assunti a termine per la conduzione dei mezzi del servizio metrotranviario, dal momento che, una volta scaduto il contratto di tale personale al 4.11.2009, si sarebbe dovuto fare ricorso, “in misura eccezionale e
sensibilmente ridotta”, all'utilizzo di altro personale già presente in organico (doc. 4 a pag. 1 e
2);
3. senza tale personale si era nell'impossibilità di garantire il servizio, non potendosi più fare ricorso ad ulteriori proroghe o a contratti a tempo determinato, rappresentando l'unica soluzione possibile quella di “stabilizzare” tali lavoratori (così anche il doc. 2 e il doc. 3, precedenti alla scadenza del 4.11.2009), sostanzialmente proseguendo a tempo indeterminato, con effetto immediato, nel rapporto già concordato a termine, come attesta il verbale di accordo tra la
Regione Sardegna-Arst spa-Arst e OO.SS del 28.10.2009, di cui al doc. 3 Controparte_2
citato, nel quale era stato previsto, quale termine inziale di assunzione a tempo indeterminato,
quello del 5.11.2009, giorno successivo alla scadenza del contratto a termine, dato che il servizio tranviario non poteva continuare ad essere gestito senza le ventuno unità assunte a termine il cui contratto era scaduto, e in quel momento mancanti.
La lettura di tali documenti nel loro insieme rende evidente che nella fattispecie si fosse verificata la prosecuzione dell'originario rapporto, inizialmente instaurato a termine e trasformato poi a tempo indeterminato, sostanzialmente senza soluzione di continuità se si considera che la cesura dal 5 al 18 novembre 2009 era stata evidentemente frutto, come già
16 sottolineato dal primo giudice, dei tempi imposti dai diversi passaggi tecnici, che avevano dovuto necessariamente coinvolgere, in ragione del quadro normativo sopra evidenziato, tre soggetti (Ras, Azienda Regionale Trasporti, a totale partecipazione regionale, e Organizzazioni
Sindacali) e della situazione di blocco che ne era conseguita (doc. 4 a metà della pag. 2).
Solo in data 17.11.2009, infatti, si era riusciti a trasfondere i citati accordi raggiunti in sede sindacale il 28.10.2009 nel senso di una stabilizzazione-trasformazione immediata del rapporto instaurato a termine con quei ventuno lavoratori (tra cui vi era anche RR), nella necessaria delibera della Giunta Regionale, quella n. 51/38 del 17/11/2009 in atti (doc. 4).
E di ciò viene dato atto anche nel contratto di assunzione a tempo indeterminato in data
19.11.2009 (doc. 5), motivato richiamando espressamente la “Deliberazione della Giunta
Regionale Ras n. 51/38 del 17/11/2009”, che agli accordi sindacali del 28.10.2009, e quindi alla immediata stabilizzazione dei ventuno lavoratori nei medesimi prevista, aveva deliberato di dare esecuzione.
All'esito del confronto tra le tre parti coinvolte si era, quindi giunti alla determinazione di proseguire l'originario rapporto a termine con i ventuno lavoratori già impiegati per due anni,
nella sostanza trasformandolo a tempo indeterminato, attraverso la formula della stabilizzazione presso il medesimo datore di lavoro, sul presupposto che non fossero possibili ulteriori rapporti a termine e che non vi fossero alternative all'assunzione stabile di quegli specifici lavoratori, oltre che con decorrenza immediata, pena l'interruzione quasi immediata del servizio, non fronteggiabile con “assunzioni dall'esterno” (così il doc. 4, in particolare pag. 3, punti c e d), che avrebbero richiesto tempi lunghi per abilitare il personale di nuova assunzione, a differenza del mantenimento in servizio del personale “già formato ed esaminato con esito positivo” proprio attraverso i citati ventuno contratti a tempo determinato e la proroga di un ulteriore anno (doc. 4
a pag. 1).
L'autorità regionale aveva, quindi, imposto d'autorità, all'azienda convenuta, sua partecipata totale, in ciò incontrando il favore dei sindacati, di proseguire definitivamente nell'originario
17 rapporto, trasformandolo però, alla scadenza in origine prevista, a tempo indeterminato (è questo l'unico senso che è possibile attribuire alla cd. stabilizzazione), di fatto senza sostanziale soluzione di continuità, pur nei tempi tecnici resi necessari anche dal coinvolgimento della RAS.
Se si considera il ragionamento operato dal primo giudice alla luce di tale ricostruzione, che tiene conto del quadro normativo sopra evidenziato, dei principi comunitari e della lettura della documentazione esaminata, appare evidente come la sentenza sia immune dai due rilievi formulati con il primo motivo di appello.
Né argomenti di segno contrario possono trarsi dalla circostanza che altre norme del contratto collettivo, come quella citata dall'appellante, e cioè la tabella di cui alla lettera C.2/1, ai fini della determinazione del periodo di guida effettiva, abbiano attribuito rilievo all'intera anzianità
maturata durante eventuali contratti a tempo determinato, essendo evidente la diversa ratio di tale previsione, volta a dare rilievo all'intera esperienza, purché effettiva, maturata nella guida di veicoli ai fini dell'attribuzione di un parametro retributivo più elevato nell'ambito della figura dell'operatore di esercizio, rilievo non implicito in siffatte valutazioni, lasciate alla libera scelta delle parti sociali, a differenza di quella correlata alla valutazione dell'anzianità ai fini del riconoscimento degli aumenti biennali che, in linea con i principi comunitari, ed in conformità
alla ratio di tale istituto, cioè quella di valorizzare la professionalità acquisita nel tempo, la contrattazione collettiva ha evidentemente scelto di ricondurre all'anzianità di servizio maturata per ogni biennio, senza distinguere se a termine o a tempo indeterminato, a condizione che fosse correlata al “rapporto di lavoro presso la medesima azienda”.
***
Alla luce di tali dirimenti considerazioni appare superfluo esaminare il secondo motivo di appello, secondo cui il primo giudice avrebbe errato nel ritenere applicabile la “clausola sociale”
contenuta nell'art. 7 CCNL 18/11/2004, di cui nel caso di specie difetterebbero i presupposti,
poiché non vi sarebbe identità sostanziale dei datori di lavoro e poiché l'ipotesi del “subentro”
dalla medesima disciplinata si sarebbe verificata quando già era vigente tra le parti il contratto a
18 tempo indeterminato, con conseguente irrilevanza del pregresso e diverso rapporto a tempo determinato presso l'azienda cessata, già definitivamente concluso.
E ciò in quanto il primo giudice aveva al proposito fondato la propria motivazione principale sul dirimente ragionamento, condiviso dalla Corte per le ragioni già sopra evidenziate, della sostanziale identità sia del rapporto nel tempo, per effetto della trasformazione a tempo indefinito del rapporto originariamente instaurato a termine, sia del datore di lavoro, per effetto delle vicende societarie che avevano portato la Gestione Governativa delle Ferrovie della
Sardegna a confluire in già nel corso del rapporto di lavoro a Controparte_2
termine, società interamente partecipata dall' che l'aveva poi assorbita. Parte_1
Solo per completezza, infatti, a quella indicata, il Tribunale aveva poi aggiunto un'ulteriore argomentazione, quella censurata con il secondo motivo di appello, precisando che comunque alle medesime conclusioni, con riferimento all'anzianità rivendicata, si sarebbe potuti pervenire anche per altra via e cioè applicando la clausola sociale, altra via che il primo giudice ha aggiunto senza sconfessare la soluzione adottata in via principale e condivisa dalla Corte, che ha rilievo evidentemente decisivo, e consente quindi di non esaminare il secondo motivo di appello.
***
Sula base di tutte le motivazioni esposte, l'appello proposto da deve, dunque, Parte_1
essere rigettato e la sentenza impugnata integralmente confermata.
Le spese della presente fase del giudizio seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/14 e del D.M. 147/22, secondo i valori medi previsti per ciascuna fase (con esclusione di quella di trattazione/istruttoria, non svoltasi) nello scaglione di valore da €. 1.100,01 a €. 5.200,00 della tabella relativa ai giudizi innanzi alla Corte D'Appello,
devono essere poste a carico della società appellante.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte della società appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30
19 maggio 2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 228-2012.
P.Q.M.
La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
rigetta l'appello proposto da Parte_1
condanna la società appellante al rimborso, in favore dell'appellato, delle spese della presente fase del giudizio, che liquida in complessivi €. 1.923,00, oltre spese generali nella misura del
15% e accessori previsti per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte della società
appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30
maggio 2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 228-2012.
Cagliari, 14 novembre 2025.
L'estensore…… ……………………………………………….La Presidente
dott. IE Coinu…………………………………………dott. RI SA AR
20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. RI SA AR PRESIDENTE
dott. IE Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
dott. Giorgio RR CONSIGLIERE
in esito all'udienza del 8 ottobre 2025, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al R.G. N. 237/2023 dell'anno 2023, proposta da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Parte_1
Cagliari, presso lo studio del prof. avv. Massimo Corrias, che la rappresenta e difende giusta procura generale alle liti
APPELLANTE
CONTRO
, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Controparte_1
NO AR, rappresentato e difeso dall'avv. Daniele Biagini in virtù di procura speciale come in atti
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Cagliari, depositato il 9 luglio 2015, aveva Controparte_1
convenuto in giudizio e aveva allegato di lavorare alle dipendenze della Parte_1 medesima, in virtù di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con decorrenza dal 19 novembre 2009, con profilo professionale di operatore di esercizio e inquadramento nel parametro retributivo 140, Area professionale 3 - Area Operativa: Esercizio – Sezione:
Automobilistico, , Tranviario (ruolo 38), CCNL Autoferrotranvieri e Internavigatori. Per_1
Il ricorrente aveva, peraltro, soggiunto di avere, già in precedenza, prima della suddetta assunzione a tempo indeterminato, prestato la propria attività lavorativa, sempre con la qualifica di operatore di esercizio e l'adibizione a mansioni effettive di autista, alle dipendenze di in virtù di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato Controparte_2
che aveva avuto iniziale decorso dal 5 novembre 2007 al 4 novembre 2008 e che era stato poi prorogato fino al 4 novembre 2009.
aveva osservato RR, una volta che lo aveva assunto a tempo indeterminato, Parte_1
non gli aveva riconosciuto l'anzianità di servizio e/o lavorativa pregressa maturata dalla data del
5 novembre 2007, malgrado l'identità di mansioni, di qualifica e di contenuto professionale tra i due periodi di lavoro, ponendo in essere nei suoi confronti una evidente condotta discriminatoria.
Il ricorrente, in particolare, aveva lamentato l'avvenuta violazione dell'art. 2, lett. c, punto 2/1
del CCNL Autoferrotranvieri e Internavigatori del 27/11/2000 e dell'art. 2, lett. c, punto 1/1 del medesimo CCNL, come sostituito dall'art. 4 CCNL 18/11/2004, i quali avevano previsto che all'operatore di esercizio spettasse, decorsi otto anni di guida effettiva, il superiore parametro
158, norme applicabili nei suoi confronti giacché, ai fini delle previsioni in esame, il servizio prestato in virtù di rapporti a tempo determinato doveva essere computato per intero, come invece non era accaduto nel suo caso.
Sotto altro profilo, il ricorrente aveva, inoltre, dedotto l'avvenuta violazione della disciplina contrattuale dettata dall'art. 3 CCNL 25/07/1997, come modificato dall'art. 3, lett. c, CCNL
27/11/2000, la quale, senza distinguere tra rapporto a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato, aveva previsto che “il lavoratore ha diritto ad un aumento periodico per ogni
biennio di anzianità di servizio. Gli aumenti periodici decorrono dal primo giorno del mese
2 immediatamente successivo al compimento di ogni biennio di anzianità di servizio. Il lavoratore
ha diritto a maturare complessivamente nel corso del rapporto di lavoro presso la medesima
azienda fino ad un massimo di 6 aumenti periodici di anzianità, indipendentemente dai livelli
raggiunti”.
Poiché, aveva proseguito , in considerazione dell'anzianità di servizio Controparte_1
maturata, valutata anche ai sensi dell'art. 2112 c.c., egli aveva maturato il diritto di percepire il predetto aumento dal primo giorno del mese immediatamente successivo al compimento del primo biennio di anzianità di servizio, calcolata a decorrere dal 5 novembre 2007 e non dal 19
novembre 2009 come aveva fatto la datrice di lavoro, egli era rimasto creditore, nei confronti della società convenuta, della complessiva somma di €. 1.523,66 lordi, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al saldo, ottenuta calcolando l'aumento mensile di €. 21,46 per il biennio dal 6 novembre 2009 al 5 novembre 2011, l'aumento mensile di €. 42,92 per il biennio dal 6 novembre 2011 al 5 novembre 2013 e l'aumento mensile di €. 64,38 per il biennio dal 6
novembre 2013 al 05 novembre 2015, nonché sottraendo dalle somme così ottenute quelle inferiori già percepite per il medesimo titolo.
Il ricorrente, dopo avere richiamato la disciplina desumibile dalla normativa comunitaria (in particolare dalla Direttiva Europea 70/99/CE e dalla clausola 4.1 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, in punto di divieto di discriminazione dei lavoratori a termine) e la relativa giurisprudenza della Corte di Giustizia, aveva concluso, domandando che, previo accertamento del suo diritto a vedersi riconosciuto, come servizio a tempo indeterminato ad ogni effetto giuridico e/o economico, il periodo pre-ruolo o a termine maturato dal 5.11.2007 al 5.11.2009,
fosse accertato il suo diritto, sia al riconoscimento del parametro retributivo 158, con decorrenza dal 5 novembre 2015 o da altra data ritenuta di giustizia, e del relativo trattamento economico e normativo, sia all'aumento periodico di anzianità a decorrere dal 6 novembre 2009 o da altra data ritenuta di giustizia, con conseguente condanna della società datrice di lavoro a corrispondergli le relative differenze retributive, complessivamente quantificate, per il periodo
3 6.11.2009–6.05.2015, in euro 1.523,66, oltre che alla ricostruzione di carriera.
***
La società convenuta, ritualmente costituitasi in giudizio, aveva preliminarmente eccepito l'improcedibilità del ricorso, per non avere il ricorrente osservato il disposto dell'art. 10, R.D.
148/1931, nonché l'intervenuta prescrizione estintiva delle pretese azionate dal ricorrente medesimo, considerato che il relativo termine quinquennale era stato interrotto solo il 18 aprile
2016, con la notifica del ricorso introduttivo del presente procedimento.
Nel merito, aveva sostenuto l'infondatezza delle domande proposte. Parte_1
In particolare, la società convenuta aveva precisato che il riconoscimento del parametro 158 era già avvenuto con decorrenza dal 1.12.2015, in piena conformità alle previsioni contrattuali,
essendosi tenuto conto, al riguardo, anche del periodo di servizio a tempo determinato svolto dal ricorrente presso la Gestione Governativa F.d.S.
Invece, aveva osservato la datrice di lavoro, la domanda relativa al riconoscimento degli aumenti periodici di anzianità era priva di supporto normativo, atteso che la disciplina invocata da controparte presupponeva che il servizio (che in ricorso si assumeva erroneamente non computato a tal fine) fosse stato svolto nell'ambito del medesimo rapporto di lavoro, circostanza non ravvisabile nella specie, nella quale, quindi, in mancanza di espressa previsione di segno contrario del CCNL, si era potuta prendere in considerazione solo la data di assunzione del ricorrente relativa al rapporto di lavoro attualmente in essere, ossia quella del 19 novembre 2019,
e non certo quella del rapporto di lavoro a tempo determinato, già estintosi in precedenza, e quindi irrilevante ai fini in discussione.
Né, aveva, infine, soggiunto la resistente, era stato violato il principio di non discriminazione,
considerato che, per un verso, il lavoratore non aveva maturato il diritto al primo scatto di anzianità nel corso del rapporto di lavoro a termine, il quale si era estinto prima del decorso del tempo necessario, e che, per altro verso, il principio di non discriminazione non imponeva certamente di sommare, ai fini degli istituti economici legati all'anzianità di servizio, i rapporti
4 di lavoro a tempo determinato con un successivo rapporto a tempo indeterminato.
***
Il Tribunale di Cagliari, con la sentenza n. 318 del 3 marzo 2023, aveva dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alla domanda avente ad oggetto l'attribuzione del parametro
158 ed il riconoscimento delle relative conseguenze giuridiche ed economiche, mentre, per il resto, aveva parzialmente accolto la domanda proposta da , dichiarando che Controparte_1
quest'ultimo aveva maturato il diritto alla percezione degli aumenti periodici di anzianità a decorrere dal 1 dicembre 2009, con prescrizione, però, dei diritti relativi al periodo 1 dicembre
2009 – 30 marzo 2011, e aveva, quindi, condannato la società convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di €. 1.115,92 lordi, oltre accessori fino al saldo e spese di lite,
previamente compensate in ragione di tre quinti.
Il primo giudice, preliminarmente disattesa l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla difesa convenuta e dato atto, quanto al richiesto riconoscimento del superiore parametro retributivo
158, del fatto che la datrice di lavoro aveva documentato l'avvenuta attribuzione del medesimo e del correlativo trattamento economico a decorrere dal 1 dicembre 2015, aveva, invece, ritenuto fondata la differente domanda volta ad ottenere il computo del periodo di lavoro a tempo determinato ai fini del riconoscimento degli aumenti periodici di anzianità.
Il Tribunale, in particolare, non aveva ritenuto persuasiva l'argomentazione sviluppata dalla società convenuta in ordine al fatto che la norma collettiva avesse valorizzato unicamente l'anzianità maturata nell'ambito del medesimo rapporto di lavoro e aveva osservato che il diritto alla maturazione degli scatti di anzianità trovava la propria ratio giustificativa nella maggiore esperienza e qualificazione professionale acquisita dal lavoratore interessato, a prescindere dall'esistenza di un termine apposto al suo contratto di lavoro e dal frazionamento del periodo di lavoro in due o più distinti rapporti.
La disciplina contrattuale, aveva precisato il primo giudice, faceva riferimento ad un periodo minimo utile per maturare ciascuno scatto, ossia un biennio di anzianità di servizio che poteva
5 risultare anche dal cumulo di più periodi di lavoro tra loro non continuativi svolti presso la medesima impresa, ed andava, inoltre, escluso che ostasse all'accoglimento della domanda la diversità dei datori di lavoro presso i quali l'anzianità di servizio era maturata, dato che l'originaria datrice di lavoro di parte ricorrente, ossia la Gestione Governativa Ferrovie della
Sardegna, già nel corso del rapporto di lavoro a termine, era confluita in Controparte_2
società interamente partecipata da dalla quale era stata
[...] Parte_1
successivamente assorbita.
D'altra parte, aveva aggiunto il Tribunale, nella fattispecie, benché vi fosse stata tra i due rapporti di lavoro una cesura temporale, ciò aveva costituito il risultato di un mero passaggio tecnico finalizzato a realizzare, come deciso nel verbale di accordo sindacale del 28 ottobre
2009, la stabilizzazione del ricorrente e di altri venti colleghi in situazione analoga mediante l'assunzione a tempo indeterminato alle dipendenze della società convenuta, come risultava comprovato anche dalla deliberazione n. 51/38 del 17 novembre 2009, con la quale la CP_3
aveva deliberato di dare attuazione al predetto accordo, stabilendo che l'
[...] [...]
avrebbe assunto a tempo indeterminato le ventuno unità in questione. Controparte_2
In ogni caso, aveva ritenuto il giudice di prime cure, alle medesime conclusioni era possibile pervenire anche per altra via, richiamando cioè, sia l'art. 7 del CCNL 18 novembre 2004,
rubricato Clausola sociale, il quale prevedeva testualmente che “In caso di subentro di azienda a
qualunque titolo, anche a seguito dell'espletamento di procedure di affidamento concorsuale dei
servizi di trasporto pubblico locale, il trasferimento all'impresa subentrante del personale a quel
momento occupato in quella cessante è disciplinato dall'art. 26 del regio decreto 8 gennaio
1931, n. 148. Al personale interessato verrà conservato il trattamento economico e normativo e
l'inquadramento rivenienti dal C.C.N.L. 23 luglio 1976 e successivi accordi nazionali
modificativi ed integrativi”, sia l'art. 2, punto 11, CCNL 27 novembre 2000, il quale, a sua volta disponeva, che “Nei casi in cui l'attribuzione di parametri ulteriori, relativi alla stessa figura
professionale, è correlata alla maturazione di una determinata anzianità specifica, la stessa
6 viene acquisita aziendalmente sulla base delle disposizioni contenute al punto C del presente
articolo. Sarà computata l'anzianità specifica acquisita in altre aziende del settore solo nei casi
previsti all'art. 18, comma 2, lett. e), legge n. 422/1997 e dall'art 2112 cod. civ., come novellato
dall'art. 47, 3° comma, legge n. 428/1990. L'effettivo svolgimento, all'atto del predetto passaggio
di posizione, delle mansioni caratteristiche della figura professionale interessata, è condizione
necessaria per l'attribuzione del parametro superiore”.
Secondo il Tribunale, il passaggio del personale alle dipendenze dell' era Parte_1
avvenuto secondo lo schema di cui alla lett. e) dell'art. 18, comma 2, D.lgs. n. 422/1997, ossia attraverso la cessazione dell'esercizio da parte della Gestione Commissariale delle Ferrovie della
Sardegna in favore dell'impresa subentrante nei termini descritti, tanto che i lavoratori assunti originariamente a tempo determinato dalla Gestione Governativa Ferrovie della Sardegna erano transitati, in attuazione dell'art. 1, comma 3, D.lgs. n. 46/2008, alle dipendenze, dapprima,
dell' e, successivamente, dell' società interamente Controparte_2 Parte_1
partecipata dalla Parte_2
Le modalità di riassorbimento del personale assunto a termine dalla Gestione Governativa presso il nuovo datore di lavoro, aveva, quindi, evidenziato il primo giudice, erano proprio quelle richieste dall'art. 2, punto 11, CCNL del 27 novembre 2000 quale condizione per il computo dell'anzianità pregressa.
Non casualmente, d'altronde, aveva osservato il Tribunale, la stessa convenuta aveva riconosciuto il parametro superiore rivendicato dal ricorrente al compimento dell'ottavo anno di guida effettiva, così ricomprendendo anche il servizio svolto a tempo determinato presso la precedente gestione.
Se dunque, aveva proseguito il primo giudice, era vero che l'art. 3 del CCNL 25 luglio 1997
ricollegava la maturazione del diritto all'aumento periodico di anzianità al servizio prestato per almeno un biennio presso la medesima azienda, era anche vero che tale previsione andava coordinata con la disciplina contenuta nella clausola sociale finalizzata ad evitare che il
7 personale (a tempo determinato ovvero indeterminato), transitato da una azienda di trasporto ormai cessata ad un'altra, ad essa subentrata nell'esercizio del medesimo servizio, potesse, a cagione di tale evento, subire un nocumento quanto allo sviluppo della retribuzione.
Quindi, aveva concluso sul punto il Tribunale, dato che il ricorrente aveva maturato, durante il servizio prestato prima della assunzione a tempo indeterminato presso Controparte_2
un biennio di anzianità (5.11.2007-4.11.2009), il medesimo aveva maturato il diritto ad un
[...]
primo aumento periodico di anzianità già dal 1 dicembre 2009.
Ciò premesso, il primo giudice, dopo avere corretto i conteggi allegati al ricorso in quanto “in
una minima parte non coerenti con le previsioni contrattuali”, aveva accertato che il ricorrente aveva maturato, per il titolo in discussione, il diritto di vedersi riconosciuto l'importo di €.
2.832,72, dal quale doveva essere però detratto, siccome già corrisposto, l'importo di €. 1.373,44
euro, con conseguente credito residuo di €. 1.459,28 euro lordi, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al saldo effettivo.
Tuttavia, aveva aggiunto il Tribunale, poiché in parziale adesione all'eccezione formulata dalla difesa della società convenuta doveva ritenersi prescritto il suddetto credito per la parte virtualmente maturata dal 1 dicembre 2009 sino al periodo precedente al mese di aprile 2011, in quanto il primo atto interruttivo era consistito nella notifica del ricorso, intervenuta in data 18
aprile 2016, al ricorrente doveva essere riconosciuto un credito residuo pari a €. 1.115,92 euro lordi.
***
Avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari ha proposto appello
[...]
ha resistito. Parte_3
La causa è stata decisa dal Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
Voglia la Corte:
8 “1. - in via principale, riformare parzialmente la sentenza del Tribunale di Cagliari, sezione
lavoro, n. 318/2023 e, per l'effetto, accertare e dichiarare che la pretesa del sig. RR relativa
al riconoscimento del primo scatto di anzianità in virtù del contratto a termine intercorso dal
5.11.2007 al 5.11.2009 è infondata per i motivi esposti nel presente atto;
2. - assolvere l'appellante da ogni avversa pretesa, con vittoria di spese e onorari del giudizio”.
Nell'interesse dell'appellato:
Voglia la Corte “respingere il proposto appello in quanto infondato in fatto e in diritto e
confermare la sentenza del Tribunale di Cagliari anche con altra motivazione. Con vittoria delle
spese, diritti ed onorari”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con un primo motivo di appello, articolato in due differenti punti, ha Parte_1
censurato la sentenza nella parte in cui il primo giudice aveva ritenuto fondata la domanda proposta dal ricorrente al fine di ottenere il computo del periodo di lavoro a tempo determinato ai fini del riconoscimento degli aumenti periodici di anzianità.
1a) A parere dell'appellante, infatti, il primo giudice aveva erroneamente ritenuto di poter superare l'argomentazione relativa all'irrilevanza, per le finalità in discorso, di eventuali contratti a termine conclusi tra le parti, affermando che il diritto alla maturazione degli scatti di anzianità
trovava la propria ratio giustificativa nella maggiore esperienza e qualificazione professionale acquisita dal lavoratore, a prescindere dall'esistenza di un termine apposto al contratto di lavoro e a prescindere dal frazionamento del periodo di lavoro in due o più distinti rapporti.
Tale affermazione, ha osservato la società appellante, era errata, oltre che non sufficientemente motivata, in quanto fondata su una interpretazione della disposizione contrattuale di cui all'art. 3
CCNL applicato non rispettosa dei canoni ermeneutici previsti dalla legge, con particolare riferimento al primario criterio dell'interpretazione letterale di cui all'art.1362 c.c., la cui corretta interpretazione avrebbe, invece, dovuto portare a ritenere il primo scatto di anzianità, quello del dicembre 2009, non maturato e, in ogni caso, non cumulabile, ai fini in questione, il periodo di
9 lavoro a tempo determinato con il successivo periodo di lavoro a tempo indeterminato,
costituendo, il primo, un rapporto di lavoro ormai conclusosi e non riconducibile al concetto di medesimo rapporto preso in considerazione dalla norma contrattuale.
Parimenti errata, ha proseguito l'appellante, era l'affermazione del primo giudice secondo cui la disciplina contrattuale faceva riferimento ad un periodo minimo utile per maturare ciascuno scatto, ossia un biennio di anzianità di servizio, il quale doveva ritenersi potesse risultare anche dal cumulo di più periodi di lavoro tra loro non continuativi svolti presso la medesima impresa,
senza che paresse ostativa all'accoglimento della domanda neanche la diversità dei datori di lavoro presso i quali l'anzianità di servizio era stata maturata.
A parere della società datrice di lavoro era, infatti, contraddittorio sostenere, da un lato, che la disciplina contrattuale facesse riferimento ad un biennio minimo di servizio svolto presso la medesima impresa, benché comprendente anche periodi non continuativi, e dall'altro ammettere che la maturazione del biennio potesse essere effettuata presso differenti datori di lavoro.
Contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, ha sostenuto l' appellante, dall'art. 3 Pt_4
CCNL non discendeva in alcun modo l'irragionevolezza di riconoscere gli scatti al personale assunto a tempo indeterminato e di negarli, invece, al personale in forze all'impresa a tempo determinato, pur svolgente le medesime mansioni del primo in virtù di un identico inquadramento professionale;
né risultava conforme alla pattuizione collettiva la tesi secondo la quale il riconoscimento dello scatto di anzianità avrebbe trovato la sua ratio giustificativa nella maggiore esperienza e qualificazione professionale del lavoratore interessato, a prescindere dall'esistenza di un termine apposto al suo contratto di lavoro, deponendo, piuttosto, il tenore letterale dell'art. 3 CCNL in senso contrario al riconoscimento del diritto alla maturazione dello scatto di anzianità per un periodo pregresso nell'ambito di un diverso rapporto di lavoro a termine.
Né, ha aggiunto l'appellante, poteva attribuirsi valore al richiamo alla ratio giustificativa dell'istituto degli scatti di anzianità, posto che esso costituiva notoriamente un istituto giuridico
10 di fonte esclusivamente contrattuale collettiva, la quale, pertanto, risultava perfettamente libera di determinarne le modalità di computo.
D'altra parte, ha osservato la datrice di lavoro, la disposizione contrattuale era chiara nell'individuare, quale presupposto necessario per la maturazione del diritto agli scatti di anzianità, l'anzianità maturata nell'ambito del medesimo rapporto di lavoro, laddove altre norme del contratto collettivo avevano preso in considerazione i periodi lavorativi maturati durante eventuali contratti a termine intercorsi tra le parti.
Sia l'interpretazione letterale che quella complessiva, ex art. 1363 c.c., dell'art. 3 CCNL, ha,
quindi, concluso sul punto l'appellante, inducevano a ricollegare la maturazione del primo scatto con il trascorrere di un biennio di servizio nell'ambito del contratto a tempo indeterminato in corso, senza dunque poter tener conto del pregresso rapporto a tempo determinato.
1b) Sulla diversità dei rapporti di lavoro fatti valere a sostegno della pretesa.
Sulla base delle medesime considerazioni, ha, inoltre, sostenuto la società appellante, la sentenza era errata anche nella parte in cui aveva ritenuto non dirimente l'argomentazione relativa all'esistenza di due distinti rapporti di lavoro, affermando che il periodo minimo utile per maturare ciascuno scatto potesse risultare anche dal cumulo di più periodi di lavoro tra loro non continuativi svolti presso la medesima impresa.
D'altronde, ha aggiunto per consolidata giurisprudenza l'anzianità di servizio Parte_1
“in sé considerata, costituisce la dimensione diacronica di un fatto, qual è l'espletamento del
servizio da parte del lavoratore;
quindi essa riguarda una situazione di fatto … rilevante ai fini
di vari istituti di fonte legale o contrattuale, tra i quali gli scatti di anzianità, istituto contrattuale
rimesso interamente alla sua regolamentazione” (Cass n. 549/2021) e non è pertanto di per sé un diritto che il lavoratore possa far valere nei confronti del nuovo datore di lavoro, tanto che
“quest'ultimo ben può valorizzare ai fini della progressione di carriera l'esperienza
professionale specifica maturata alle proprie dipendenze, differenziandola da quella riferibile
alla pregressa fase del rapporto” (Cass. n. 549/2021).
11 La definitiva conferma della piena legittimità della disposizione collettiva in esame, ha osservato l'appellante, si traeva proprio dalla già citata sentenza della Suprema Corte (Cass. n. 549/2021)
in tema di riconoscimento degli scatti di anzianità per il periodo pregresso di formazione,
disciplinato dall'art 3, comma 5, D.L. n.726/1984, a mente del quale “il periodo di formazione e
lavoro è computato nell'anzianità di servizio in caso di trasformazione del rapporto di
formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato”, trasformazione non ravvisabile nel caso di specie, in cui erano stati conclusi due distinti contratti.
***
2) Con un secondo motivo di appello, la società appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice aveva ritenuto non ostativa all'accoglimento della domanda dell'odierno appellato la diversità dei datori di lavoro presso i quali l'anzianità di servizio era maturata.
2 a) Sull'applicabilità dell'art. 7 CCNL 18 novembre 2004.
In particolare, la società ha sostenuto che il primo giudice, in contrasto, sia con Parte_1
il criterio dell'interpretazione letterale di cui all'art. 1362 c.c., sia con la ratio della disposizione contrattuale, non aveva tenuto conto del fatto che la “clausola sociale” (art. 7 CCNL) aveva circoscritto espressamente il suo ambito di applicazione all'ipotesi di “trasferimento all'impresa
subentrante del personale a quel momento occupato in quella cessante”.
Infatti, ha proseguito l'appellante, poiché il ricorrente, attualmente in forze presso l'
[...]
rivendicava il riconoscimento del biennio di lavoro relativo al pregresso rapporto a Pt_1
termine presso Gestione già Gestione Governativa , l'art. 7 richiamato dal Pt_1 CP_2 CP_2
Tribunale non era applicabile al caso in specie, posto che la costituzione di un'azienda unica e il trasferimento del lavoratore all'impresa subentrante, all'esito della fusione di e Parte_1
nella società unica era avvenuta in un momento Controparte_2 Parte_1
successivo alla stipulazione del contratto a tempo indeterminato (18.11.2009), mentre il rapporto di lavoro a termine si era concluso il 4.11.2009, estinguendosi ben prima del trasferimento.
12 D'altra parte, ha osservato la società appellante, non vi era né identità sostanziale del datore di lavoro, né risultava applicabile la clausola sociale al fine di riconoscere all'odierno appellato l'anzianità maturata durante il contratto a tempo determinato, in quanto l'ipotesi di subentro richiamata nella clausola stessa si era verificata nella vigenza del contratto a tempo indeterminato, con conseguente irrilevanza del pregresso contratto a tempo determinato presso l'azienda cessata, già concluso definitivamente.
Anche a voler ammettere, ha aggiunto la sostanziale identità del datore di lavoro, Parte_1
era comunque necessario il principale presupposto per l'attribuzione del beneficio economico,
ossia il fatto che il biennio di anzianità fosse maturato nell'ambito del medesimo rapporto di lavoro, con conseguente irrilevanza del rapporto di lavoro a termine, evidentemente non in continuità con il rapporto di lavoro in essere tra le parti.
***
L'appello è infondato.
In via preliminare, questa Corte richiama, anche ai sensi dell'art 118 disp.att. c.p.c., le proprie sentenze n. 35/2025 e 36/2025 (relatrice dott. RI SA AR), le quali hanno affrontato questioni del tutto analoghe a quelle oggetto del presente giudizio.
Come già nelle stesse il Collegio, pur in diversa composizione, ha avuto modo di evidenziare,
non è fondata, in particolare, la prima censura, articolata nei punti 1a) e 1b, che ruota sostanzialmente intorno alla dedotta irrilevanza del periodo di assunzione a tempo determinato ai fini del riconoscimento degli aumenti biennali di anzianità di cui all'art. 3 del CCNL applicato,
in quanto periodo non riferito ad anzianità maturata nell'ambito del medesimo rapporto di lavoro, come richiesto dall'art. 3 medesimo, che il primo giudice avrebbe mal interpretato.
Ritiene, infatti, la Corte che il primo giudice abbia fondato le proprie argomentazioni principali su un percorso logico corretto, e cioè la sussistenza, nel caso di specie, dei presupposti richiesti dall'art. 3, CCNL Autoferrotranvieri e Internavigatori 25 luglio 1997, come modificato dall'art. 3, lett. c, CCNL 27 novembre 2000, per la maturazione degli aumenti biennali di anzianità.
13 La norma indicata, secondo il Tribunale, in linea con i principi anche di non discriminazione comunitari, senza distinguere affatto tra anzianità maturata nel corso di rapporti di lavoro a tempo determinato ovvero a tempo indeterminato (tale è il tenore letterale della norma), ha previsto che il lavoratore “ha diritto ad un aumento periodico per ogni biennio di anzianità di
servizio”, nonché “a maturare complessivamente nel corso del rapporto di lavoro presso la
medesima azienda fino ad un massimo di sei aumenti periodici di anzianità”, ponendo, quindi,
quale condizione, solo la circostanza che l'anzianità rilevante sia quella maturata nell'ambito del medesimo rapporto di lavoro, a prescindere dalla circostanza che tale rapporto includa periodi di lavoro a termine e a tempo indeterminato, a parità di qualifica e mansioni.
A tali conclusioni il Tribunale era giunto non arbitrariamente interpretando la previsione del citato art. 3 CCNL, ma correttamente rilevando, in linea con una interpretazione proprio letterale della norma, contrariamente a quanto lamentato dalla società appellante, che nel caso dell'appellato il primo scatto era maturato all'esito di un biennio effettivo di lavoro a tempo determinato, che si era compiuto dal 5.11.2007 al 4.11.2009, nell'ambito di un rapporto unitario,
in quanto frutto, nel caso concreto, della trasformazione a tempo indeterminato - all'esito di un processo definito di “stabilizzazione” e di una prosecuzione del rapporto sostanzialmente priva di soluzione di continuità - del medesimo rapporto di lavoro, iniziato a tempo determinato.
Di tale trasformazione vi è, d'altra parte, dimostrazione nella documentazione complessivamente allegata agli atti anche dalla resistente, la quale smentisce l'esistenza di due diversi rapporti di lavoro, a termine e a tempo indeterminato, e offre conferma del fatto che l'assunzione a tempo indeterminato altro non era stata che la trasformazione dell'originario rapporto a termine,
configurandosi perciò un unitario rapporto, presso la medesima azienda, come richiesto dal citato art. 3 ai fini che qui interessano.
L'originaria datrice di lavoro dell'appellato, la Gestione Governativa delle Ferrovie della
Sardegna, era pacificamente confluita, già nel corso del rapporto di lavoro a termine, in
[...]
società interamente partecipata da (a Controparte_4 Parte_1
14 sua volta interamente partecipata dalla , che l'aveva poi successivamente Controparte_3
assorbita, in attuazione di quanto previsto dal D.lgs. 422/1997 in merito al conferimento di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale alle regioni e agli enti locali e dal
D.lgs. 46/2008, il quale aveva previsto che i soggetti individuati dalla regione subentrassero
“nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi in essere” al momento dell'entrata in vigore del decreto, connessi all'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, e aveva precisato che,
contestualmente, venivano messi a disposizione dei soggetti così individuati dalla regione competente i “relativi beni, l'organizzazione ed il personale”.
Ed è proprio considerando tali previsioni che può dirsi che, correttamente, il primo giudice aveva fatto riferimento alla sostanziale identità del rapporto e del datore di lavoro per affermare come la previsione della contrattazione collettiva intendesse ricollegare il diritto alla maturazione degli scatti alla permanenza in servizio per il periodo minimo richiesto, senza attribuire rilievo dirimente al fatto che si trattasse di permanenza in servizio in parte a tempo determinato ovvero in parte indeterminato, seppure necessariamente nell'ambito di un unitario rapporto.
Giustamente, quindi, il primo giudice aveva sottolineato la ragionevolezza di una siffatta interpretazione della previsione del CCNL, conforme al dato letterale e ai principi comunitari, la quale non aveva distinto, in presenza di una sostanziale identità del rapporto, tra periodi di lavoro a tempo determinato e indeterminato quando il medesimo lavoratore si fosse trovato a svolgere,
prima a termine e poi a tempo indeterminato, le medesime mansioni in virtù di un identico inquadramento professionale, anche considerando che il beneficio in questione aveva il fine di valorizzare l'esperienza e la qualificazione professionale del lavoratore interessato, pur con le modalità individuate e scelte in sede di contrattazione collettiva, a prescindere quindi dall'esistenza di un termine apposto al contratto di lavoro e all'unica condizione che ciò
avvenisse nel corso del medesimo rapporto di lavoro, con la medesima azienda, nell'ambito del quale doveva necessariamente essere maturata l'anzianità.
E proprio partendo da tale cornice normativa, da cui aveva preso le mosse anche il primo
15 giudice, assume rilevanza dirimente il contenuto dei documenti 2, 3, 4 e 5 prodotti dall'appellato
(che sono anche agli atti della società appellante), dai quali emerge che:
1. si era in presenza della trasformazione della medesima azienda (doc. 4 a pag. 1: “Allo scadere
del contratto annuale l'azienda, nel frattempo divenuta mantenne il Controparte_2
personale già formato ed esaminato l'esito positivo attraverso la proroga di un ulteriore anno
del contratto”);
2. per l'azienda era in quel momento indispensabile procedere ad una stabilizzazione immediata dei ventuno lavoratori, tra cui rientrava l'appellato, in precedenza assunti a termine per la conduzione dei mezzi del servizio metrotranviario, dal momento che, una volta scaduto il contratto di tale personale al 4.11.2009, si sarebbe dovuto fare ricorso, “in misura eccezionale e
sensibilmente ridotta”, all'utilizzo di altro personale già presente in organico (doc. 4 a pag. 1 e
2);
3. senza tale personale si era nell'impossibilità di garantire il servizio, non potendosi più fare ricorso ad ulteriori proroghe o a contratti a tempo determinato, rappresentando l'unica soluzione possibile quella di “stabilizzare” tali lavoratori (così anche il doc. 2 e il doc. 3, precedenti alla scadenza del 4.11.2009), sostanzialmente proseguendo a tempo indeterminato, con effetto immediato, nel rapporto già concordato a termine, come attesta il verbale di accordo tra la
Regione Sardegna-Arst spa-Arst e OO.SS del 28.10.2009, di cui al doc. 3 Controparte_2
citato, nel quale era stato previsto, quale termine inziale di assunzione a tempo indeterminato,
quello del 5.11.2009, giorno successivo alla scadenza del contratto a termine, dato che il servizio tranviario non poteva continuare ad essere gestito senza le ventuno unità assunte a termine il cui contratto era scaduto, e in quel momento mancanti.
La lettura di tali documenti nel loro insieme rende evidente che nella fattispecie si fosse verificata la prosecuzione dell'originario rapporto, inizialmente instaurato a termine e trasformato poi a tempo indeterminato, sostanzialmente senza soluzione di continuità se si considera che la cesura dal 5 al 18 novembre 2009 era stata evidentemente frutto, come già
16 sottolineato dal primo giudice, dei tempi imposti dai diversi passaggi tecnici, che avevano dovuto necessariamente coinvolgere, in ragione del quadro normativo sopra evidenziato, tre soggetti (Ras, Azienda Regionale Trasporti, a totale partecipazione regionale, e Organizzazioni
Sindacali) e della situazione di blocco che ne era conseguita (doc. 4 a metà della pag. 2).
Solo in data 17.11.2009, infatti, si era riusciti a trasfondere i citati accordi raggiunti in sede sindacale il 28.10.2009 nel senso di una stabilizzazione-trasformazione immediata del rapporto instaurato a termine con quei ventuno lavoratori (tra cui vi era anche RR), nella necessaria delibera della Giunta Regionale, quella n. 51/38 del 17/11/2009 in atti (doc. 4).
E di ciò viene dato atto anche nel contratto di assunzione a tempo indeterminato in data
19.11.2009 (doc. 5), motivato richiamando espressamente la “Deliberazione della Giunta
Regionale Ras n. 51/38 del 17/11/2009”, che agli accordi sindacali del 28.10.2009, e quindi alla immediata stabilizzazione dei ventuno lavoratori nei medesimi prevista, aveva deliberato di dare esecuzione.
All'esito del confronto tra le tre parti coinvolte si era, quindi giunti alla determinazione di proseguire l'originario rapporto a termine con i ventuno lavoratori già impiegati per due anni,
nella sostanza trasformandolo a tempo indeterminato, attraverso la formula della stabilizzazione presso il medesimo datore di lavoro, sul presupposto che non fossero possibili ulteriori rapporti a termine e che non vi fossero alternative all'assunzione stabile di quegli specifici lavoratori, oltre che con decorrenza immediata, pena l'interruzione quasi immediata del servizio, non fronteggiabile con “assunzioni dall'esterno” (così il doc. 4, in particolare pag. 3, punti c e d), che avrebbero richiesto tempi lunghi per abilitare il personale di nuova assunzione, a differenza del mantenimento in servizio del personale “già formato ed esaminato con esito positivo” proprio attraverso i citati ventuno contratti a tempo determinato e la proroga di un ulteriore anno (doc. 4
a pag. 1).
L'autorità regionale aveva, quindi, imposto d'autorità, all'azienda convenuta, sua partecipata totale, in ciò incontrando il favore dei sindacati, di proseguire definitivamente nell'originario
17 rapporto, trasformandolo però, alla scadenza in origine prevista, a tempo indeterminato (è questo l'unico senso che è possibile attribuire alla cd. stabilizzazione), di fatto senza sostanziale soluzione di continuità, pur nei tempi tecnici resi necessari anche dal coinvolgimento della RAS.
Se si considera il ragionamento operato dal primo giudice alla luce di tale ricostruzione, che tiene conto del quadro normativo sopra evidenziato, dei principi comunitari e della lettura della documentazione esaminata, appare evidente come la sentenza sia immune dai due rilievi formulati con il primo motivo di appello.
Né argomenti di segno contrario possono trarsi dalla circostanza che altre norme del contratto collettivo, come quella citata dall'appellante, e cioè la tabella di cui alla lettera C.2/1, ai fini della determinazione del periodo di guida effettiva, abbiano attribuito rilievo all'intera anzianità
maturata durante eventuali contratti a tempo determinato, essendo evidente la diversa ratio di tale previsione, volta a dare rilievo all'intera esperienza, purché effettiva, maturata nella guida di veicoli ai fini dell'attribuzione di un parametro retributivo più elevato nell'ambito della figura dell'operatore di esercizio, rilievo non implicito in siffatte valutazioni, lasciate alla libera scelta delle parti sociali, a differenza di quella correlata alla valutazione dell'anzianità ai fini del riconoscimento degli aumenti biennali che, in linea con i principi comunitari, ed in conformità
alla ratio di tale istituto, cioè quella di valorizzare la professionalità acquisita nel tempo, la contrattazione collettiva ha evidentemente scelto di ricondurre all'anzianità di servizio maturata per ogni biennio, senza distinguere se a termine o a tempo indeterminato, a condizione che fosse correlata al “rapporto di lavoro presso la medesima azienda”.
***
Alla luce di tali dirimenti considerazioni appare superfluo esaminare il secondo motivo di appello, secondo cui il primo giudice avrebbe errato nel ritenere applicabile la “clausola sociale”
contenuta nell'art. 7 CCNL 18/11/2004, di cui nel caso di specie difetterebbero i presupposti,
poiché non vi sarebbe identità sostanziale dei datori di lavoro e poiché l'ipotesi del “subentro”
dalla medesima disciplinata si sarebbe verificata quando già era vigente tra le parti il contratto a
18 tempo indeterminato, con conseguente irrilevanza del pregresso e diverso rapporto a tempo determinato presso l'azienda cessata, già definitivamente concluso.
E ciò in quanto il primo giudice aveva al proposito fondato la propria motivazione principale sul dirimente ragionamento, condiviso dalla Corte per le ragioni già sopra evidenziate, della sostanziale identità sia del rapporto nel tempo, per effetto della trasformazione a tempo indefinito del rapporto originariamente instaurato a termine, sia del datore di lavoro, per effetto delle vicende societarie che avevano portato la Gestione Governativa delle Ferrovie della
Sardegna a confluire in già nel corso del rapporto di lavoro a Controparte_2
termine, società interamente partecipata dall' che l'aveva poi assorbita. Parte_1
Solo per completezza, infatti, a quella indicata, il Tribunale aveva poi aggiunto un'ulteriore argomentazione, quella censurata con il secondo motivo di appello, precisando che comunque alle medesime conclusioni, con riferimento all'anzianità rivendicata, si sarebbe potuti pervenire anche per altra via e cioè applicando la clausola sociale, altra via che il primo giudice ha aggiunto senza sconfessare la soluzione adottata in via principale e condivisa dalla Corte, che ha rilievo evidentemente decisivo, e consente quindi di non esaminare il secondo motivo di appello.
***
Sula base di tutte le motivazioni esposte, l'appello proposto da deve, dunque, Parte_1
essere rigettato e la sentenza impugnata integralmente confermata.
Le spese della presente fase del giudizio seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/14 e del D.M. 147/22, secondo i valori medi previsti per ciascuna fase (con esclusione di quella di trattazione/istruttoria, non svoltasi) nello scaglione di valore da €. 1.100,01 a €. 5.200,00 della tabella relativa ai giudizi innanzi alla Corte D'Appello,
devono essere poste a carico della società appellante.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte della società appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30
19 maggio 2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 228-2012.
P.Q.M.
La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
rigetta l'appello proposto da Parte_1
condanna la società appellante al rimborso, in favore dell'appellato, delle spese della presente fase del giudizio, che liquida in complessivi €. 1.923,00, oltre spese generali nella misura del
15% e accessori previsti per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte della società
appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30
maggio 2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 228-2012.
Cagliari, 14 novembre 2025.
L'estensore…… ……………………………………………….La Presidente
dott. IE Coinu…………………………………………dott. RI SA AR
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