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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XV, sentenza 19/01/2026, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 368/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MA PP, Presidente e Relatore DI GIOACCHINO ROSANNA, Giudice FLAMINI LUIGI MARIA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione atto impugnato relativa all'appello n. 5116/2025 depositato il 16/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Rieti - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 113/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado RIETI sez. 2 e pubblicata il 06/10/2025
1 Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09620239002418328 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09620239002418328 IVA-ALIQUOTE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09620239002418328 RADIODIFFUSIONI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09620160004704140/502 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. .09620170000125485502 ALTRO
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Il difensore della parte contribuente si riporta agli atti depositati, chiedendo la condanna alle spese del II grado.
Il difensore dell'ADER chiede l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese.
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
Svolgimento del processo
La sig.ra Ricorrente_1 ricorreva avverso la intimazione di pagamento emessa dalla Agenzia delle Entrate – Riscossione, notificata il 18.09.23, in relazione a due precedenti cartelle di pagamento, per un importo complessivo di € 4.305,31.
Con sentenza n. 113/2025 la CGT I grado di Rieti, in composizione monocratica, rigettava il ricorso e condannava la contribuente alle spese, liquidate in euro 2.500, rilevando che:
risulta agli atti che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.09676202200000650000 emessa, anche con riferimento alla cartella n.09620170000125485502, sia stata giudizialmente sospesa (29.05.2023): tuttavia trattandosi di un atto autonomamente impugnabile e non avendo l'istante provato di aver impugnato l'indicata cartella, quest'ultima non può ritenersi riguardata dalla sospensione;
quanto alla cartella n.09620160004704140/502 la ricorrente non ha in alcun modo provato e neanche specificatamente allegato che si tratti di un debito ereditario
Nei confronti della predetta sentenza propone appello la contribuente, la quale ripropone i motivi già ritenuti infondati dalla Corte di primo grado e specificamente sostiene che:
la ricorrente non solo ha fornito la prova di avere contestato la cartella n.096201700001254485502 col ricorso svolto ma di averlo fatto per ben due volte in
2 due distinti giudizi, ossia nel giudizio n.3/2024 RG e in quello iscritto al n.67/2023 RG (dove anche in questo caso l'agente della riscossione non contestava la natura di debiti ereditari) che si è concluso con il definitivo annullamento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria con la quale si intimava il pagamento della cartella n. 096201700001254485502;
la ricorrente aveva inoltre eccepito che l'agente della riscossione non poteva agire esecutivamente nei suoi confronti in quanto l'intimazione di pagamento conteneva Nominativo_2cartelle (di cui una sospesa) riferite a tributi erariali del suo dante causa sig. Nominativo_2, deceduto il 22.09.2017, del quale aveva accettato l'eredità con beneficio di inventario;
la prova della natura dei debiti ereditari, oltre a scaturire dalla non contestazione dell'agente della riscossione, era stata fornita dalla ricorrente anche con la memoria ai sensi dell'art. 32 co 1 del Dlgs 546/92 del 28.05.24: la ricorrente aveva prodotto al Giudice di primo grado con detta memoria due missive, rispettivamente, del 14.12.23 e del 05.02.24 inviate dalla stessa Agenzia delle Entrate – Riscossione Spa con le quali quest'ultima comunicava di aver eseguito lo sgravio delle intimazioni e delle relative Nominativo_3 Nominativo_2cartelle notificate ad e a non potendo procedere nei confronti del patrimonio personale degli eredi, preso atto che gli eredi avevano accettato Nominativo_2con beneficio di inventario l'eredità di , che il Tribunale di Rieti aveva accertato l'incapienza del massa ereditaria del de cuius;
nel caso di specie, trova applicazione il previgente art. 58 del D.Lgs. 546/1992, il quale consente alla parte appellante la piena facoltà di produrre in secondo grado documenti non depositati in primo grado, senza le preclusioni introdotte dalla riforma. Pertanto, i nuovi documenti prodotti col presente ricorso sono da ritenersi legittimamente acquisiti al giudizio ai sensi della disciplina processuale applicabile ratione temporis;
l'appellante fa istanza affinché sia pronunciata, ai sensi dell'art. 52, co 2, D.Lgs 546/92, la sospensione della esecutività della sentenza n.113/2025 della CGT di I° grado di Rieti del 06.10.25 sussistendone tutti i presupposti.
Si è costituita in giudizio la Agenzia delle Entrate – Riscossione, che rileva:
le cartelle esattoriali n. 09620160004704140/502 e n. 09620170000125485/502 sottese all'intimazione di pagamento n. 09620239002418328/000 opposta nel giudizio di I grado sono state annullate dall'ente riscossione;
considerato che la controparte non ha prodotto nel giudizio di I grado l'invocato provvedimento reso dal Tribunale di Rieti di chiusura della procedura per esaurimento dell'attivo ereditario del 13.11.2019 (cron. N. 2779/2019 r.g.n 1722), l'Agenzia della Riscossione è stata costretta a richiedere il suddetto provvedimento al Tribunale di Rieti, come si evince dalla pec allegata, e soltanto a seguito della presa visione del
3 suddetto decreto, l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha potuto procedere con l'annullamento della cartelle esattoriali in questione.
AdER chiede pertanto che questa Corte voglia dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ex art. 46 del dlgs 546/1992 con compensazione delle spese, ex comma 3 dell'art. 46 del d.lgs. 546/1992, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.
Trattandosi di appello notificato successivamente all'entrata in vigore del d. lgs. 220/2023, è stata tempestivamente fissata udienza per la trattazione della istanza di sospensione, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 546/1992.
Nell'avviso di trattazione comunicato alle parti è stato precisato quanto segue: “Si comunica, su disposizione del Presidente del collegio, che, in sede di trattazione della richiesta di sospensione della esecutività della sentenza di primo grado, ai sensi dell'art.52, comma 2, Dlgs 546/92, la Corte potrà valutare se sussistano i presupposti per emettere una sentenza in forma semplificata, ai sensi degli artt. 47 ter e 61 dello stesso decreto legislativo”.
Alla odierna udienza il difensore della parte contribuente si riporta agli atti depositati, chiedendo la condanna alle spese del II grado. Il difensore dell'ADER chiede l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese. Motivi della decisione
Va premesso che, a parere del Collegio, non si pongono dubbi sulla possibilità di applicare anche nel giudizio di appello la nuova procedura di cui all'art. 47-ter del d. lgs. 546/1992, introdotto dall'art. 1 del d. lgs. 220/2023, secondo cui: “
1. Escluso il caso di pronuncia su reclamo, il collegio, in sede di decisione della domanda cautelare, trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi del comma 3, salvo che una delle parti dichiari di voler proporre motivi aggiunti ovvero regolamento di giurisdizione. Ove ne ricorrano i presupposti, il collegio dispone l'integrazione del contraddittorio o il rinvio per consentire la proposizione di motivi aggiunti ovvero del regolamento di giurisdizione, fissando contestualmente la data per il prosieguo della trattazione. …
3. Il giudice decide con sentenza in forma semplificata quando ravvisa la manifesta fondatezza, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, a un precedente conforme”.
Tale disposizione risulta applicabile anche al giudizio di appello ai sensi dell'art. 61 d. lgs. 546/1992, secondo cui “nel procedimento d'appello si osservano in quanto
4 applicabili le norme dettate per il procedimento di primo grado, se non sono incompatibili con le disposizioni della presente sezione”.
Di certo non vi è alcuna incompatibilità tra le disposizioni contenute nel Capo III (Le impugnazioni), Sezione II (Il giudizio di appello dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado) e la previsione di cui all'art. 47-ter cit., come affermato anche nei primi commenti dottrinali al d. lgs. 220/2023.
In particolare non può desumersi l'incompatibilità dell'art. 47-ter con il giudizio di appello dall'art. 52, comma 6-bis del d. lgs. 546 cit. (secondo cui “L'udienza di trattazione dell'istanza di sospensione non può in ogni caso coincidere con l'udienza di trattazione del merito della controversia”) per una ragione evidente: la stessa identica previsione di cui al citato comma 6-bis è infatti contenuta anche nell'art. 47, comma 2, seconda parte, dello stesso d. lgs (introdotto dalla legge 130/2022).
Anche nel giudizio di primo grado, pertanto, la statuizione secondo cui l'udienza di trattazione della istanza di sospensione non può in ogni caso coincidere con l'udienza di trattazione del merito, non impedisce che, in sede di udienza cautelare, possa essere emessa sentenza in forma semplificata.
La nuova disciplina giuridica, applicabile in primo ed in secondo grado, può essere quindi ricostruita, nelle sue linee essenziali, nei termini seguenti: il legislatore impone che la udienza cautelare sia trattata in termini brevissimi e non quindi in sede di udienza di trattazione del merito;
a completamento della riforma già avviata con la legge 130/2022 ha però ritenuto che, quando emerge già in sede cautelare la manifesta fondatezza, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, sia superflua e non corrispondente al principio costituzionale di ragionevole durata del processo, la fissazione di una nuova udienza per la trattazione del merito;
la ratio della nuova disciplina di cui all'art. 47-ter, relativa alla “decisione della domanda cautelare”, appare avere pertanto identica validità sia per il primo che per il secondo grado di giudizio.
Non appare peraltro irrilevante notare che il modello processuale della sentenza in forma semplificata nella fase cautelare ha la propria origine nel processo amministrativo e che, in tale sede, è applicato sia dinanzi ai T.A.R. che dinanzi al Consiglio di Stato.
Tutto ciò premesso, ritiene il Collegio che nel caso di annullamento dell'atto impositivo da parte dell'Ufficio, in autotutela, e di richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, non vi sia dubbio che sia possibile emettere una sentenza in forma semplificata, non avendo più la contribuente interesse alla prosecuzione del giudizio.
L'unico aspetto che è rimasto controverso, nel presente giudizio di appello, riguarda la circostanza che la Agenzia delle Entrate – Riscossione chiede la compensazione delle spese, mentre in sede di conclusioni in udienza la contribuente appellante ha chiesto l'accoglimento dell'appello e la condanna alle spese.
5 Ritiene il Collegio che le spese debbano essere compensate, sia per il primo che per il secondo grado di giudizio.
Va al riguardo osservato che:
non appare anzitutto possibile accogliere la richiesta formulata in udienza dalla contribuente di accoglimento dell'appello, in quanto, in presenza di un pregresso atto di annullamento in autotutela dell'intimazione di pagamento impugnata, non può che dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;
quanto alle spese, è vero che, ai sensi dell'art. 46 d. lgs. 546/1992, solo nei casi di definizione di pendenze tributarie previsti dalla legge è stabilito che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate;
in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere il giudice può pronunciare condanna alle spese, secondo il criterio della soccombenza virtuale;
nel caso di specie va tuttavia considerato che la contribuente è risultata soccombente in primo grado, in quanto la CGT di Rieti ha verificato la mancata prova Nominativo_2circa la non debenza dei tributi, riconducibili al de cuius , da parte della Ricorrente_1ricorrente ;
la contribuente ha impugnato la sentenza sfavorevole emessa in primo grado, producendo in appello documenti che ha ritenuto decisivi, tanto è vero che, nell'appello, ha specificamente argomentato che “trova applicazione il previgente art. 58 del D.Lgs. 546/1992, il quale consente alla parte appellante la piena facoltà di produrre in secondo grado documenti non depositati in primo grado, senza le preclusioni introdotte dalla riforma. Pertanto, i nuovi documenti prodotti col presente ricorso sono da ritenersi legittimamente acquisiti al giudizio ai sensi della disciplina processuale applicabile ratione temporis”;
la Agenzia delle Entrate – Riscossione ha espressamente osservato che l'annullamento in autotutela è stato conseguente alla acquisizione, avvenuta d'ufficio e non a seguito di produzione da parte della contribuente, del provvedimento reso dal Tribunale di Rieti di chiusura della procedura per esaurimento dell'attivo ereditario del 13.11.2019.
La Corte di cassazione ha al riguardo evidenziato che: "Nel processo tributario, alla cessazione della materia del contendere per annullamento dell'atto in sede di autotutela non si correla necessariamente la condanna alle spese secondo la regola della soccombenza virtuale, qualora tale annullamento non consegua ad una manifesta illegittimità del provvedimento impugnato sussistente sin dal momento della sua emanazione, stante, invece, l'obiettiva complessità della materia chiarita da apposita norma interpretativa, costituendo in tal caso detto annullamento un comportamento processuale conforme al principio di lealtà, ai sensi dell'art. 88 cod. proc. civ., che può essere premiato con la compensazione delle spese” (cfr. sent. n. 7273/2016);
6 “la declaratoria di incostituzionalità della disposizione contenuta nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 3, quindi, ha reso applicabile, quanto alla regolamentazione delle spese del giudizio estinto "per cessazione della materia del contendere", la generale previsione dell'art. 15 del medesimo D.Lgs., compresa la possibilità (per effetto del rinvio in esso contenuto) di compensazione delle stesse nel concorso delle condizioni previste dall'art. 92 c.p.c., comma 2. Quest'ultimo rilievo, come intuitivo, esclude, di per sè solo, l'esistenza di un diritto della parte (e, quindi, di un dovere del giudice di disporre in conformità) di ottenere sempre e necessariamente la rifusione delle spese processuali dalla controparte. La quale ha posto in essere l'attività che ha imposto di dichiarare 1 ' "estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere", ben potendo il giudice anche compensarle integralmente pure in tale evenienza processuale” (Cass., n. 19947/2010).
Nel caso di specie non solo l'atto impugnato non appariva manifestamente illegittimo al momento della sua emanazione, ma è stato al contrario ritenuto legittimo dal giudice di primo grado e solo per effetto di documenti prodotti dall'appellante nel secondo grado di giudizio, nonché di altri documenti acquisiti di iniziativa dell'Ufficio, si sono poste le condizioni per un annullamento in autotutela.
Appare quindi rispondente all'orientamento del giudice di legittimità disporre, unitamente alla estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, la compensazione delle spese, per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria, visti gli artt. 47-ter e 61 d. lgs. 546/1992,
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e compensa le spese. Roma, 15 gennaio 2026.
Il Presidente Estensore
Dr. Giuseppe Mazzi
(Firma digitale)
7
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MA PP, Presidente e Relatore DI GIOACCHINO ROSANNA, Giudice FLAMINI LUIGI MARIA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione atto impugnato relativa all'appello n. 5116/2025 depositato il 16/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Rieti - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 113/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado RIETI sez. 2 e pubblicata il 06/10/2025
1 Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09620239002418328 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09620239002418328 IVA-ALIQUOTE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09620239002418328 RADIODIFFUSIONI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09620160004704140/502 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. .09620170000125485502 ALTRO
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Il difensore della parte contribuente si riporta agli atti depositati, chiedendo la condanna alle spese del II grado.
Il difensore dell'ADER chiede l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese.
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
Svolgimento del processo
La sig.ra Ricorrente_1 ricorreva avverso la intimazione di pagamento emessa dalla Agenzia delle Entrate – Riscossione, notificata il 18.09.23, in relazione a due precedenti cartelle di pagamento, per un importo complessivo di € 4.305,31.
Con sentenza n. 113/2025 la CGT I grado di Rieti, in composizione monocratica, rigettava il ricorso e condannava la contribuente alle spese, liquidate in euro 2.500, rilevando che:
risulta agli atti che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.09676202200000650000 emessa, anche con riferimento alla cartella n.09620170000125485502, sia stata giudizialmente sospesa (29.05.2023): tuttavia trattandosi di un atto autonomamente impugnabile e non avendo l'istante provato di aver impugnato l'indicata cartella, quest'ultima non può ritenersi riguardata dalla sospensione;
quanto alla cartella n.09620160004704140/502 la ricorrente non ha in alcun modo provato e neanche specificatamente allegato che si tratti di un debito ereditario
Nei confronti della predetta sentenza propone appello la contribuente, la quale ripropone i motivi già ritenuti infondati dalla Corte di primo grado e specificamente sostiene che:
la ricorrente non solo ha fornito la prova di avere contestato la cartella n.096201700001254485502 col ricorso svolto ma di averlo fatto per ben due volte in
2 due distinti giudizi, ossia nel giudizio n.3/2024 RG e in quello iscritto al n.67/2023 RG (dove anche in questo caso l'agente della riscossione non contestava la natura di debiti ereditari) che si è concluso con il definitivo annullamento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria con la quale si intimava il pagamento della cartella n. 096201700001254485502;
la ricorrente aveva inoltre eccepito che l'agente della riscossione non poteva agire esecutivamente nei suoi confronti in quanto l'intimazione di pagamento conteneva Nominativo_2cartelle (di cui una sospesa) riferite a tributi erariali del suo dante causa sig. Nominativo_2, deceduto il 22.09.2017, del quale aveva accettato l'eredità con beneficio di inventario;
la prova della natura dei debiti ereditari, oltre a scaturire dalla non contestazione dell'agente della riscossione, era stata fornita dalla ricorrente anche con la memoria ai sensi dell'art. 32 co 1 del Dlgs 546/92 del 28.05.24: la ricorrente aveva prodotto al Giudice di primo grado con detta memoria due missive, rispettivamente, del 14.12.23 e del 05.02.24 inviate dalla stessa Agenzia delle Entrate – Riscossione Spa con le quali quest'ultima comunicava di aver eseguito lo sgravio delle intimazioni e delle relative Nominativo_3 Nominativo_2cartelle notificate ad e a non potendo procedere nei confronti del patrimonio personale degli eredi, preso atto che gli eredi avevano accettato Nominativo_2con beneficio di inventario l'eredità di , che il Tribunale di Rieti aveva accertato l'incapienza del massa ereditaria del de cuius;
nel caso di specie, trova applicazione il previgente art. 58 del D.Lgs. 546/1992, il quale consente alla parte appellante la piena facoltà di produrre in secondo grado documenti non depositati in primo grado, senza le preclusioni introdotte dalla riforma. Pertanto, i nuovi documenti prodotti col presente ricorso sono da ritenersi legittimamente acquisiti al giudizio ai sensi della disciplina processuale applicabile ratione temporis;
l'appellante fa istanza affinché sia pronunciata, ai sensi dell'art. 52, co 2, D.Lgs 546/92, la sospensione della esecutività della sentenza n.113/2025 della CGT di I° grado di Rieti del 06.10.25 sussistendone tutti i presupposti.
Si è costituita in giudizio la Agenzia delle Entrate – Riscossione, che rileva:
le cartelle esattoriali n. 09620160004704140/502 e n. 09620170000125485/502 sottese all'intimazione di pagamento n. 09620239002418328/000 opposta nel giudizio di I grado sono state annullate dall'ente riscossione;
considerato che la controparte non ha prodotto nel giudizio di I grado l'invocato provvedimento reso dal Tribunale di Rieti di chiusura della procedura per esaurimento dell'attivo ereditario del 13.11.2019 (cron. N. 2779/2019 r.g.n 1722), l'Agenzia della Riscossione è stata costretta a richiedere il suddetto provvedimento al Tribunale di Rieti, come si evince dalla pec allegata, e soltanto a seguito della presa visione del
3 suddetto decreto, l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha potuto procedere con l'annullamento della cartelle esattoriali in questione.
AdER chiede pertanto che questa Corte voglia dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ex art. 46 del dlgs 546/1992 con compensazione delle spese, ex comma 3 dell'art. 46 del d.lgs. 546/1992, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.
Trattandosi di appello notificato successivamente all'entrata in vigore del d. lgs. 220/2023, è stata tempestivamente fissata udienza per la trattazione della istanza di sospensione, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 546/1992.
Nell'avviso di trattazione comunicato alle parti è stato precisato quanto segue: “Si comunica, su disposizione del Presidente del collegio, che, in sede di trattazione della richiesta di sospensione della esecutività della sentenza di primo grado, ai sensi dell'art.52, comma 2, Dlgs 546/92, la Corte potrà valutare se sussistano i presupposti per emettere una sentenza in forma semplificata, ai sensi degli artt. 47 ter e 61 dello stesso decreto legislativo”.
Alla odierna udienza il difensore della parte contribuente si riporta agli atti depositati, chiedendo la condanna alle spese del II grado. Il difensore dell'ADER chiede l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese. Motivi della decisione
Va premesso che, a parere del Collegio, non si pongono dubbi sulla possibilità di applicare anche nel giudizio di appello la nuova procedura di cui all'art. 47-ter del d. lgs. 546/1992, introdotto dall'art. 1 del d. lgs. 220/2023, secondo cui: “
1. Escluso il caso di pronuncia su reclamo, il collegio, in sede di decisione della domanda cautelare, trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi del comma 3, salvo che una delle parti dichiari di voler proporre motivi aggiunti ovvero regolamento di giurisdizione. Ove ne ricorrano i presupposti, il collegio dispone l'integrazione del contraddittorio o il rinvio per consentire la proposizione di motivi aggiunti ovvero del regolamento di giurisdizione, fissando contestualmente la data per il prosieguo della trattazione. …
3. Il giudice decide con sentenza in forma semplificata quando ravvisa la manifesta fondatezza, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, a un precedente conforme”.
Tale disposizione risulta applicabile anche al giudizio di appello ai sensi dell'art. 61 d. lgs. 546/1992, secondo cui “nel procedimento d'appello si osservano in quanto
4 applicabili le norme dettate per il procedimento di primo grado, se non sono incompatibili con le disposizioni della presente sezione”.
Di certo non vi è alcuna incompatibilità tra le disposizioni contenute nel Capo III (Le impugnazioni), Sezione II (Il giudizio di appello dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado) e la previsione di cui all'art. 47-ter cit., come affermato anche nei primi commenti dottrinali al d. lgs. 220/2023.
In particolare non può desumersi l'incompatibilità dell'art. 47-ter con il giudizio di appello dall'art. 52, comma 6-bis del d. lgs. 546 cit. (secondo cui “L'udienza di trattazione dell'istanza di sospensione non può in ogni caso coincidere con l'udienza di trattazione del merito della controversia”) per una ragione evidente: la stessa identica previsione di cui al citato comma 6-bis è infatti contenuta anche nell'art. 47, comma 2, seconda parte, dello stesso d. lgs (introdotto dalla legge 130/2022).
Anche nel giudizio di primo grado, pertanto, la statuizione secondo cui l'udienza di trattazione della istanza di sospensione non può in ogni caso coincidere con l'udienza di trattazione del merito, non impedisce che, in sede di udienza cautelare, possa essere emessa sentenza in forma semplificata.
La nuova disciplina giuridica, applicabile in primo ed in secondo grado, può essere quindi ricostruita, nelle sue linee essenziali, nei termini seguenti: il legislatore impone che la udienza cautelare sia trattata in termini brevissimi e non quindi in sede di udienza di trattazione del merito;
a completamento della riforma già avviata con la legge 130/2022 ha però ritenuto che, quando emerge già in sede cautelare la manifesta fondatezza, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, sia superflua e non corrispondente al principio costituzionale di ragionevole durata del processo, la fissazione di una nuova udienza per la trattazione del merito;
la ratio della nuova disciplina di cui all'art. 47-ter, relativa alla “decisione della domanda cautelare”, appare avere pertanto identica validità sia per il primo che per il secondo grado di giudizio.
Non appare peraltro irrilevante notare che il modello processuale della sentenza in forma semplificata nella fase cautelare ha la propria origine nel processo amministrativo e che, in tale sede, è applicato sia dinanzi ai T.A.R. che dinanzi al Consiglio di Stato.
Tutto ciò premesso, ritiene il Collegio che nel caso di annullamento dell'atto impositivo da parte dell'Ufficio, in autotutela, e di richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, non vi sia dubbio che sia possibile emettere una sentenza in forma semplificata, non avendo più la contribuente interesse alla prosecuzione del giudizio.
L'unico aspetto che è rimasto controverso, nel presente giudizio di appello, riguarda la circostanza che la Agenzia delle Entrate – Riscossione chiede la compensazione delle spese, mentre in sede di conclusioni in udienza la contribuente appellante ha chiesto l'accoglimento dell'appello e la condanna alle spese.
5 Ritiene il Collegio che le spese debbano essere compensate, sia per il primo che per il secondo grado di giudizio.
Va al riguardo osservato che:
non appare anzitutto possibile accogliere la richiesta formulata in udienza dalla contribuente di accoglimento dell'appello, in quanto, in presenza di un pregresso atto di annullamento in autotutela dell'intimazione di pagamento impugnata, non può che dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;
quanto alle spese, è vero che, ai sensi dell'art. 46 d. lgs. 546/1992, solo nei casi di definizione di pendenze tributarie previsti dalla legge è stabilito che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate;
in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere il giudice può pronunciare condanna alle spese, secondo il criterio della soccombenza virtuale;
nel caso di specie va tuttavia considerato che la contribuente è risultata soccombente in primo grado, in quanto la CGT di Rieti ha verificato la mancata prova Nominativo_2circa la non debenza dei tributi, riconducibili al de cuius , da parte della Ricorrente_1ricorrente ;
la contribuente ha impugnato la sentenza sfavorevole emessa in primo grado, producendo in appello documenti che ha ritenuto decisivi, tanto è vero che, nell'appello, ha specificamente argomentato che “trova applicazione il previgente art. 58 del D.Lgs. 546/1992, il quale consente alla parte appellante la piena facoltà di produrre in secondo grado documenti non depositati in primo grado, senza le preclusioni introdotte dalla riforma. Pertanto, i nuovi documenti prodotti col presente ricorso sono da ritenersi legittimamente acquisiti al giudizio ai sensi della disciplina processuale applicabile ratione temporis”;
la Agenzia delle Entrate – Riscossione ha espressamente osservato che l'annullamento in autotutela è stato conseguente alla acquisizione, avvenuta d'ufficio e non a seguito di produzione da parte della contribuente, del provvedimento reso dal Tribunale di Rieti di chiusura della procedura per esaurimento dell'attivo ereditario del 13.11.2019.
La Corte di cassazione ha al riguardo evidenziato che: "Nel processo tributario, alla cessazione della materia del contendere per annullamento dell'atto in sede di autotutela non si correla necessariamente la condanna alle spese secondo la regola della soccombenza virtuale, qualora tale annullamento non consegua ad una manifesta illegittimità del provvedimento impugnato sussistente sin dal momento della sua emanazione, stante, invece, l'obiettiva complessità della materia chiarita da apposita norma interpretativa, costituendo in tal caso detto annullamento un comportamento processuale conforme al principio di lealtà, ai sensi dell'art. 88 cod. proc. civ., che può essere premiato con la compensazione delle spese” (cfr. sent. n. 7273/2016);
6 “la declaratoria di incostituzionalità della disposizione contenuta nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 3, quindi, ha reso applicabile, quanto alla regolamentazione delle spese del giudizio estinto "per cessazione della materia del contendere", la generale previsione dell'art. 15 del medesimo D.Lgs., compresa la possibilità (per effetto del rinvio in esso contenuto) di compensazione delle stesse nel concorso delle condizioni previste dall'art. 92 c.p.c., comma 2. Quest'ultimo rilievo, come intuitivo, esclude, di per sè solo, l'esistenza di un diritto della parte (e, quindi, di un dovere del giudice di disporre in conformità) di ottenere sempre e necessariamente la rifusione delle spese processuali dalla controparte. La quale ha posto in essere l'attività che ha imposto di dichiarare 1 ' "estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere", ben potendo il giudice anche compensarle integralmente pure in tale evenienza processuale” (Cass., n. 19947/2010).
Nel caso di specie non solo l'atto impugnato non appariva manifestamente illegittimo al momento della sua emanazione, ma è stato al contrario ritenuto legittimo dal giudice di primo grado e solo per effetto di documenti prodotti dall'appellante nel secondo grado di giudizio, nonché di altri documenti acquisiti di iniziativa dell'Ufficio, si sono poste le condizioni per un annullamento in autotutela.
Appare quindi rispondente all'orientamento del giudice di legittimità disporre, unitamente alla estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, la compensazione delle spese, per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria, visti gli artt. 47-ter e 61 d. lgs. 546/1992,
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e compensa le spese. Roma, 15 gennaio 2026.
Il Presidente Estensore
Dr. Giuseppe Mazzi
(Firma digitale)
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