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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 26/05/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. 560/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valeria Salatino, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 14.04.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 560/2022 R.G., promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Lamezia Terme Parte_1 C.F._1 alla Via S. Miceli n. 24/O presso lo studio dell'Avv. , che lo rappresenta e difende Parte_2 come da mandato in atti
Opponente contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giacinto Greco e
Maria Teresa Pugliano, come da procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Lamezia Terme (CZ) alla Via S. D'Ippolito n. 5 CP_1
Opposto nonché contro
(C.F. Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. P.IVA_2
Cristina Folino, come da mandato in atti, elettivamente domiciliato in Catanzaro alla via Vittorio
Veneto n. 60 (Sede di Catanzaro) CP_2
Opposto
e
(P.IVA , in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cosenza alla Via Milelli n. 26/B presso lo studio dell'Avv. Eleonora Perugini, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
Opposta
avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento n. 03020219002764606000, relativamente alle cartelle esattoriali n. 03020050004761774000, n. 03020080020461133000, n.
03020090022406634000, n. 03020140003494583000, n. 03020150014591991000, n.
03020170007514758000 e n. 03020170012306985000 RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 12.05.2022 proponeva opposizione avverso l'intimazione Parte_1 di pagamento n. 03020219002764606000, notificata il 22.04.2022, relativamente alle cartelle esattoriali n. 03020050004761774000 e n. 03020080020461133000, aventi ad oggetto contributi previdenziali , nonché alle cartelle esattoriali n. 03020090022406634000, n. CP_1
03020140003494583000, n. 03020150014591991000, n. 03020170007514758000 e n.
03020170012306985000, aventi ad oggetto rate premio , interessi e sanzioni civili, deducendo: CP_2
a) l'intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa creditoria azionata;
b) l'intervenuta decadenza dall'iscrizione a ruolo ex art. 25 del D. Lgs. n. 46/1999; c) l'omessa notifica delle cartelle esattoriali quali atti prodromici all'intimazione di pagamento impugnata;
d) la nullità e/o inefficacia dell'intimazione di pagamento e delle cartelle per mancata notifica dell'invito ex art. 10 L. n.
425/1996; e) l'assenza dei presupposti di certezza e liquidità del credito.
Chiedeva che, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento opposta, venisse accertata e dichiarata la prescrizione dei crediti previdenziali contenuti negli atti impugnati, chiedeva, inoltre, che venisse accertata e dichiarata la nullità e/o annullabilità dell'intimazione e delle sottostanti cartelle di pagamento per mancata notifica dell'invito ex art. 10 L. n. 425/96, nonché per violazione dei termini di decadenza e per assenza dei presupposti di certezza e liquidità del credito, ordinando agli enti previdenziali competenti lo sgravio dei contributi non dovuti.
2. Integrato il contraddittorio l' eccepiva: a) l'inammissibilità dell'opposizione in quanto tardiva CP_1 per inosservanza del termine di cui all'art. 24 del D. Lgs. n. 46/1999; b) l'inammissibilità dell'opposizione in quanto proposta oltre il termine di cui all'art. 617 c.p.c.; c) il proprio difetto di legittimazione passiva alla luce della totale estraneità rispetto alla procedura di riscossione dei crediti previdenziali;
d) la rituale notifica delle cartelle di pagamento;
f) l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione della pretesa contributiva e di presunta decadenza ex art. 25 del D. Lgs. n. 46/1999.
Chiedeva che venisse dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione e/o il proprio difetto di legittimazione passiva o, in subordine, che venisse rigettata la domanda per infondatezza, con conseguente condanna dell'opponente al pagamento dei contributi accertati in corso di causa, oltre somme aggiuntive ed interessi calcolati sino alla data dell'effettivo soddisfo;
nell'ipotesi di intervenuta prescrizione della pretesa contributiva, chiedeva che venisse dichiarata l'esclusiva responsabilità dell'agente della riscossione, condannandolo alla corresponsione dei contributi dovuti.
3. Costituendosi in giudizio, l' eccepiva: a) che le cartelle esattoriali n. CP_2
03020140003494583000, n. 03020150014591991000, n. 03020170007514758000 e n.
03020170012306985000 erano state integralmente sgravate, mentre la cartella esattoriale n.
03020090022406634000 era stata, dapprima, sospesa per adesione del ricorrente alla definizione agevolata del 16.04.2019, revocata in data 07.02.2020; b) in subordine, la propria carenza di legittimazione passiva, attesa l'estraneità alle vicende successive alla formazione del ruolo;
c)
l'inammissibilità dell'opposizione per mancanza di interesse ad agire, nonché per inosservanza del termine di cui all'art. 24 D. Lgs. n. 46/1999; d) la rituale notificazione delle cartelle esattoriali, eseguita dall' nonché l'infondatezza dell'eccezione di decadenza dall'iscrizione a ruolo e CP_4 dell'eccezione di prescrizione, anche in considerazione della sospensione dei termini nel periodo di emergenza COVID.
4. Costituendosi in giudizio, l' eccepiva: a) in via preliminare, l'incompetenza per territorio CP_4 del Tribunale di Lamezia Terme, in favore del Tribunale di Catanzaro, in relazione alle cartelle esattoriali aventi ad oggetto crediti;
b) il proprio difetto di legittimazione passiva per questioni CP_2 attinenti al merito della pretesa creditoria azionata;
c) la regolare notifica delle cartelle esattoriali sottese all'intimazione di pagamento opposta;
d) l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, anche alla luce della rituale notificazione di atti interruttivi e della sospensione dei termini durante il periodo emergenziale.
5. Con ordinanza del 2.11.2023, emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
10.07.2023, il Tribunale dichiarava la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di
Catanzaro, in funzione del Giudice del Lavoro, limitatamente alle cartelle di pagamento aventi ad oggetto i crediti previdenziali vantati dall' , assegnando alle parti termine per la riassunzione CP_2 del processo e rinviando all'udienza del 22.10.2024 per il prosieguo della causa.
6. Con ordinanza pronunciata all'udienza del 22.10.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 14.04.2025, fissata per la discussione, con il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Constatato che soltanto l' e l hanno tempestivamente proceduto al deposito delle note di CP_1 CP_4 trattazione scritta, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza.
7. Circoscrivendo l'oggetto dell'accertamento ai crediti vantati dall' , stante la declaratoria di CP_1 incompetenza per territorio in relazione ai crediti , giova evidenziare che la domanda, nella CP_2 parte in cui involge questioni di validità formale, si configura come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., sicché, essendo stata proposta il 12.05.2025 (e, quindi, entro il termine di venti giorni previsto dalla disposizione citata, decorrente dal 22.04.2022, data di notifica dell'intimazione di pagamento), risultano tempestive e, dunque, ammissibili le doglianze che attengono alla presunta irregolarità formale dell'intimazione di pagamento impugnata.
7.1 Nella fattispecie in esame, non contesta né la sussistenza del fatto costitutivo della Parte_1 pretesa contributiva, né l'ammontare dei contributi richiesti ma si duole, in primis, dell'intrinseca illegittimità dell'intimazione di pagamento per l'omessa notifica delle cartelle esattoriali n.
03020050004761774000 e n. 03020080020461133000, asseritamente notificate dall'ente della riscossione, rispettivamente, l'1.04.2005 ed il 10.02.2009.
Ebbene, dall'esame della documentazione prodotta dalle parti emerge che:
a) la cartella esattoriale n. 03020050004761774000, avente ad oggetto contributi modello DM 10/V relativi agli anni 2000 e 2001, oltre somme aggiunte ed interessi, è stata inviata con lettera raccomandata a/r n. 60396172661-1 del 25.03.2005 e consegnata a mani del destinatario l'1.04.2005.
Al riguardo si precisa che l'avviso di ricevimento prodotto reca l'indicazione specifica della cartella cui si riferisce. Sulla scorta di quanto precede, posto che la cartella esattoriale è stata effettivamente notificata in data
1.04.2005 e che non è stata proposta opposizione entro il termine di 40 giorni di cui all'art. 24, comma
5, D. Lgs. n. 46/1999, il credito contributivo sotteso all'atto impugnato è divenuto irretrattabile;
b) per quanto concerne, invece, la cartella esattoriale n. 03020080020461133000, avente ad oggetto contributi modello DM 10/V relativi agli anni 2002, 2003 e 2004, oltre somme aggiunte ed interessi, non vi è prova della rituale notificazione della citata cartella, posto che l' non ha prodotto né CP_4 la copia dell'atto né l'eventuale avviso di ricevimento relativo alla dedotta notifica eseguita.
Ne consegue, dunque, la fondatezza dell'eccezione di omessa notifica della cartella n.
03020080020461133000.
7.2 Per quanto attiene all'eccezione di presunta decadenza sollevata dall'opponente, occorre richiamare il contenuto normativo dell'art. 25 D. Lgs. n. 46/1999, che dispone quanto testualmente si riporta: “i contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi,
a pena di decadenza:
a) per i contributi o premi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento;
in caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza, da parte dell'ente;
b) per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento ovvero, per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo”.
La suddetta norma, per come espressamente previsto dall'art. 36 del D. Lgs. n. 46/1999, nella sua versione originaria, trovava applicazione soltanto con riferimento ai crediti e ai premi non versati ed agli accertamenti notificati successivamente alla data della sua entrata in vigore (1.07.1999).
Tale data è stata, poi, prorogata all'1.01.2001 dall'art. 1, comma 20, del D.L. n. 346/2000, che ha riformato in tal senso il contenuto di cui all'art. 36, comma 6, del D. Lgs. n. 46/1999.
Detta proroga è stata ribadita dall'art. 78, comma 34, L. 388/2000, e successivamente rinviata alla data dell'1.01.2003, ai sensi dell'art. 38, comma 6, L. 289/2002.
L'art. 4, comma 25, L. 350/2003 ha poi ulteriormente prorogato i termini, stabilendo che i suddetti termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo dei contributi previdenziali decorrano dall'1.01.2004.
Il D. L. 78/2010, all'art. 38, comma 12, ha, infine, disposto che: “le disposizioni contenute nell'articolo 25 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, non si applicano, limitatamente al periodo compreso tra l'1/1/2010 e il 31/12/2012, ai contributi non versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data del 1° gennaio 2004, dall'Ente creditore”.
La suddetta previsione - che, quindi, sospende nel periodo citato gli effetti della decadenza di cui all'art. 25 D. Lgs. n. 46/1999 - ha consentito all'ente previdenziale di procedere all'iscrizione a ruolo di tutti i crediti, anche riferiti a periodi di competenza precedenti, omessi, accertati e notificati, nel rispetto dei termini di prescrizione, a decorrere dall'1.1.2004.
Ne consegue, pertanto, che i crediti contributivi sorti a partire dall'1.07.1999 sino al 31.12.2003 non sono soggetti ai termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo ex art. 25 D. Lgs. 46/1999, essendo assimilati ai crediti sorti anteriormente all'1.07.1999, data di entrata in vigore del citato D. Lgs. n.
46/1999.
Tanto precisato, nella fattispecie in esame, per quanto concerne la cartella esattoriale n.
03020050004761774000, non trova applicazione la decadenza ex art. 25 D. Lgs. n. 46/1999, atteso che i crediti iscritti a ruolo si riferisce ad annualità precedenti al 2004 (nello specifico, la succitata cartella ha ad oggetto contributi modello DM 10/V, oltre somme aggiunte ed interessi, relativi agli anni 2000 e 2001).
Per quanto concerne, invece, la cartella esattoriale n. 03020080020461133000 (avente ad oggetto contributi modello DM 10/V, oltre somme aggiunte ed interessi, relativi agli anni 2002, 2003 e 2004) occorre evidenziare che la pretesa contributiva trae origine dal verbale unico di accertamento n. 515 del 4.05.2007, con il quale l' , al termine dell'accertamento ispettivo eseguito a carico della CP_1 azienda , di cui era titolare l'odierno opponente, ha accertato la totale omissione Parte_1 contributiva da parte del datore di lavoro, nel periodo compreso tra l'1.12.2003 al 30.11.2005 (oggetto di accertamento). Non v'è dubbio che, nel caso di specie, l'iscrizione a ruolo è stata effettuata dall'ente creditore dopo la conclusione degli accertamenti ispettivi condotti a carico della ditta dell'opponente, ovverosia in data 8.10.2008 (come emerge dall'estratto di ruolo depositato dall' e, comunque, entro il termine annuale di decadenza previsto dal citato art. 25 del D. Lgs. CP_4
n. 46/1999.
8. Ciò posto, per quanto attiene all'eccezione di prescrizione, nella memoria di costituzione l' CP_4 ha dedotto di aver notificato, medio tempore, atti interruttivi della prescrizione;
ed invero, dall'esame della documentazione prodotta emerge che:
a) l'intimazione di pagamento n. 0302012901762283400, avente ad oggetto la cartella n.
03020080020461133000, è stata notificata direttamente da EQUITALIA SUD, in data 6.12.2012, e contenuta nel plico contraddistinto al n. 56, è stata consegnata a mani di , qualificatasi Persona_1 quale moglie del ricorrente;
b) l'intimazione di pagamento n. 03020179002167353000, relativamente alle cartelle n.
03020050004761774000 e n. 03020080020461133000, è stata notificata il 24.05.2017, mediante deposito e pubblicazione telematica sul sito della Camera di Commercio di Catanzaro, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 26, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973 e la comunicazione informativa è stata inviata con lettera racc. a/r n. 61452841835-1 del 9.06.2017 e restituita al mittente per compiuta giacenza il 28.09.2017, stante l'irreperibilità del destinatario;
c) il preavviso di fermo n. 03080201200000248000, avente ad oggetto presuntivamente la cartella n.
03020050004761774000, inviato con lettera raccomandata a/r n. 67186004317-9 del 17.02.2012 e consegnato il 24.02.2012 a mani del destinatario;
tuttavia, non è possibile accertare se il predetto avviso di fermo contenesse la citata cartella esattoriale, posto che l' non ha prodotto la copia CP_4 del preavviso di fermo che assume aver notificato, sicché non può essere considerato valido ai fini dell'interruzione della prescrizione.
Alla luce di quanto sopraesposto, deve rilevarsi che il termine di prescrizione quinquennale dei crediti oggetto della cartella esattoriale n. 03020050004761774000 (notificata l'1.04.2005) era già abbondantemente spirato nel momento in cui il ricorrente ha ricevuto il primo atto interruttivo della prescrizione, ossia l'intimazione di pagamento n. 03020179002167353000 (notificata il 24.05.2017), tenuto conto che i crediti iscritti a ruolo si riferiscono agli anni 2000 e 2001.
Analoghe considerazioni devono essere svolte con riguardo ai crediti oggetto della cartella esattoriale n. 03020080020461133000 (avente ad oggetto contributi modello DM 10/V, oltre somme aggiunte ed interessi, relativi agli anni 2002, 2003 e 2004) - di cui, come già detto, non vi è prova della rituale notificazione -, considerato che il termine di prescrizione era già abbondantemente spirato nel momento in cui il ricorrente ha ricevuto il primo atto interruttivo della prescrizione, ossia l'intimazione di pagamento n. 0302012901762283400 (notificata il 6.12.2012), tenuto conto che i crediti iscritti a ruolo si riferiscono agli anni 2002, 2003 e 2004.
9. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve essere dichiarata l'estinzione per intervenuta prescrizione dei crediti portati dalle cartelle esattoriali n. 03020050004761774000 e n.
03020080020461133000, con conseguente annullamento delle relative iscrizioni a ruolo, nonché dell'intimazione di pagamento opposta nella parte riferita alle citate cartelle.
10. Rimane da esaminare, a questo punto, la domanda formulata dall'ente creditore nei confronti dell' con la quale è stata chiesta la condanna dell'agente della riscossione al pagamento dei CP_4 contributi prescritti e relative somme aggiuntive;
opina questa giudice che vi sia un difetto di giurisdizione dell'a.g.o., trattandosi di controversia la cui cognizione è da attribuirsi alla giurisdizione della Corte dei Conti.
Sulla questione, premesso che, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 13 aprile 1999 n. 112, è espressamente previsto che la mancata notifica della cartella entro un certo termine (lett. a) e la mancata riscossione delle somme iscritte a ruolo (lett. e), "se imputabili al concessionario", costituiscono causa di perdita del diritto al discarico, appare opportuno richiamare quanto diffusamente e condivisibilmente statuito dalle Sezioni Unite della Suprema corte nell'ordinanza n. 25495 del 4 dicembre 2009, di cui di seguito si trascrive parte della motivazione:
••... ... 3. Al lume di queste premesse non è ipotizzabile una situazione di difetto assoluto di giurisdizione: configurabile solo quando manchi nell'ordinamento una norma di diritto astrattamente idonea a tutelare l'interesse dedotto in giudizio (Sez. un. 3318184), sì che non possa individuarsi alcun giudice titolare del potere di decidere (Sez. un. 10375/07 e 7577/06). Laddove la situazione suddetta non ricorre nel caso in specie, anzitutto per la disposizione dell'art. 28 Cost., che nel fissare la responsabilità dei funzionari e dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici per gli atti compiuti in violazione di diritti ha introdotto un precetto di carattere generale che vede chiamati a rispondere dei danni arrecati al patrimonio pubblico tutti coloro che nell'esercizio delle rispettive funzioni abbiano determinato o concorrono a determinare un depauperamento erariale. E, quindi - ed in via più specifica - perché il R.D. n. 1214 del 1934, art. 52, stabilisce che "I funzionari impiegati ed agenti, civili e militari, compresi quelli dell'ordine giudiziario e quelli retribuiti da amministrazioni, aziende
e gestioni statali a ordinamento, autonomo, che nell'esercizio delle loro funzioni per azione od omissione imputabili anche a sola colpa o negligenza cagionino danno allo Stato e ad altra amministrazione dalla quale dipendono sono sottoposti alla giurisdizione della Corte nei casi e modi previsti dalla legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e da leggi speciali"; e che (comma 2) "La Corte, valutate le singole responsabilità, può porre a carico dei responsabili tutto o parte del danno accertato o del valore perduto".
Con tale contenuto la normativa in questione individua, anzitutto, i soggetti tutelati dall'istituzione della responsabilità amministrativa che (in virtù di essa) sono soltanto lo Stato ed ogni altro ente pubblico.
E, quindi, manifesta l'intendimento di non limitare la categoria dei "responsabili" ai soli soggetti che hanno instaurato con taluno di detti enti un "rapporto di impiego", dato che agli "impiegati" ha aggiunto le categorie degli "ufficiali" o "funzionari" (esercitanti un pubblico ufficio o una pubblica funzione indipendentemente dal titolo, che può essere anche onorario), dei "dipendenti" (anche a titolo obbligatorio), nonché degli "amministratori" (per nomina dall'alto o per elezione dal basso); per poi concludere con il termine "agenti" che in sé stesso tende a comprendere qualunque soggetto che,
a qualsivoglia titolo - e perfino per incarico occasionale - esplichi attività per conto dell'amministrazione.
Per questa ragione le Sezioni Unite, onde individuare l'estensione della giurisdizione della Corte dei
Conti in relazione alla posizione dell'autore responsabile del danno erariale, si sono avvalse anzitutto del criterio c.d. dell'appartenenza - cioè, dell'essere il soggetto parte integrante (e costitutiva) di una p.a. - soprattutto in virtù di un rapporto organico, o di pubblico impiego;
e quindi hanno enucleato la nozione di rapporto di (semplice) servizio (in senso lato).
La quale, come è noto, è configurabile tutte le volte in cui il soggetto, persona fisica o giuridica, benché estraneo alla Pubblica Amministrazione, venga investito, anche di fatto, dello svolgimento, in modo continuativo, di una determinata attività in favore della medesima Pubblica
Amministrazione, nella cui organizzazione, perciò, si inserisce, assumendo particolari vincoli ed obblighi funzionali ad assicurare il perseguimento delle esigenze generali. cui l'attività medesima, nel suo complesso, è preordinata (Cass. sez. un. 15599.2009; 22652'2008; 24002/2007; 22513/2006;
1377/2006).
In ragione del sempre più frequente operare dell'amministrazione fuori degli schemi del regolamento di contabilità di Stato e tramite soggetti in essa non organicamente inseriti, infatti, la responsabilità amministrativa per danno patrimoniale ad ente pubblico richiede ormai una relazione meramente funzionale tra l'autore dell'illecito e l'amministrazione pubblica che non implica necessariamente un rapporto di impiego in senso proprio: essendo sufficiente la compartecipazione del soggetto all'attività dell'amministrazione pubblica e divenendo irrilevante che lo stesso sia una persona fisica o una persona giuridica, pubblica o privata;
così come divengono irrilevanti la natura giuridica dell'atto di affidamento ed il titolo in base al quale la gestione del pubblico denaro è svolta.
Ed il baricentro per discriminare la giurisdizione ordinaria da quella contabile viene così spostato dalla qualità del soggetto e da quella dell'atto di investitura - che ben possono essere "privati" - all'evento dannoso prodotto, nonché alla natura del danno e degli scopi perseguiti (Cass. sez. un.
19815'2008; 14825.:2008; 4511/2006). La Corte deve allora dare continuità alla propria giurisprudenza regolatrice che in questi anni ha costantemente affermato il principio che, ai fini dell'esercizio della giurisdizione contabile di responsabilità, l'attività svolta da una società - privata o pubblica - in virtù di concessione amministrativa, è qualificabile come esercizio di una funzione amministrativa e determina l'inserimento della società stessa nell'apparato organizzativo della p.a., dando luogo ad un vero e proprio rapporto di servizio, pienamente idoneo a giustificare l'esercizio della giurisdizione contabile: in quanto detta società, in considerazione dei compiti e delle funzioni alla stessa devolute dalla concessione, e comportanti l'esercizio di poteri autoritativi nei confronti dei terzi, nonché l'assunzione della veste di "agente dell'amministrazione" deve ritenersi funzionalmente e temporaneamente inserita nell'apparato organizzativo della p.a. conferente la gestione del servizio, che in difetto l'ente avrebbe potuto - dovuto gestire in proprio (Cass. sez. un. 17347/2009; 19815/2008; 8409•2008;
2289/2008).
Non può allora dubitarsi che in detta tipologia di rapporti rientri la concessione attribuita da CP_5 in attuazione del D.P.R. n. 640 del 1972, art. 14 bis, a seguito di opportuna selezione, di apparecchi di divertimento o intrattenimento "della rete o delle reti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la gestione telematica degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e integrazioni" anche mediante apparecchi videoterminali, e con vincite in denaro;
e nel caso affidata alla società ricorrente mediante convenzione stipulata nel corso dell'anno 2004, che ha posto a carico di quest'ultima una serie di adempimenti e di obblighi, inerenti all'attivazione, ai collegamenti nonché alla conduzione della rete e degli apparecchi.
Né giova a quest'ultima invocare il disposto della L. n. 1034 del 1971, art. 5, che ha devoluto "alla competenza dei tribunali amministrativi regionali i ricorsi contro atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici"; ovvero il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 33, (nel testo risultante dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 7), che analoga giurisdizione esclusiva ha istituito per la materia dei pubblici servizi, poiché dette norme, come reso palese dal loro tenore letterale e dalla relativa "ratio", sono intese a regolamentare i confini fra la giurisdizione del giudice ordinario e la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle materie suddette: come dimostra proprio il
2' comma del menzionato art. 5 che alla stessa contrappone la giurisdizione ordinaria "per le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi" dovuti per la concessione.
Ma non incidono in nessun modo sulla previgente competenza giurisdizionale della Corte dei conti in materia di responsabilità amministrativa e di vertenze sui danni arrecati al patrimonio pubblico tra lo Stato e gli enti pubblici, da un lato, ed i cosiddetti agenti dall'altro: nel novero dei quali sono da per la gestione telematica del gioco lecito di cui si è detto (Cass. sez. un. 10667/2009; 6956/2003).
Anche ad essi, infatti, è applicabile il principio che la natura giuridica dell'atto di affidamento (nella specie, una concessione/convenzione) e quella del soggetto che la riceve (nella specie, una società di diritto privato) non sono di ostacolo alla configurazione di un rapporto di servizio: una volta che, come nel caso, l'affidamento non è semplicemente diretto a procurare un servizio (ovvero un bene) alla pubblica amministrazione, ma riveste carattere strumentale per l'esercizio di una funzione pubblica alla stessa devoluta, e perciò costituisce il mezzo per il raggiungimento di una delle finalità che ad sono attribuiti dalla legge (Cass. sez. un. 211/2001; 261171990)....". CP_5
Orbene, facendo applicazione alla presente fattispecie dei sopra esposti principi di diritto (peraltro già espressi in passato anche da S. UU. 21 MARZO 2001 N° 123 e ribaditi da CASS. SS. CP_6
UU. 11 MAGGIO 2009 N° 10667), non v'è chi non veda come - avendo l' , ente pubblico, CP_1 asserito la responsabilità del soggetto concessionario per la riscossione per i danni assertivamente cagionatigli a causa della mancata notifica delle cartelle in tempo utile per evitare la estinzione per prescrizione dei crediti iscritti a ruolo - della controversia attinente agli eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico non può che conoscere la Corte dei Conti, dovendosi avere riguardo alla natura dell'attività svolta dalla società, invero qualificabile come esercizio di una funzione amministrativa
(che, in difetto, l'ente avrebbe potuto e dovuto gestire in proprio), caratterizzata da poteri autoritativi nei confronti dei terzi e dall'assunzione della veste di "agente dell'amministrazione".
Nel medesimo senso possono citarsi le più recenti pronunce delle SS.UU. n. 16014 del 18/06/2018
(secondo cui "La società concessionaria del servizio di riscossione delle imposte, in quanto incaricata, in virtù di una concessione contratto, di riscuotere denaro di spettanza dello Stato o di enti pubblici, del quale la stessa ha il maneggio nel periodo compreso Ira la riscossione ed il versamento, riveste la qualifica di agente contabile, ed ogni controversia tra essa e l'ente impositore, che abbia ad oggetto la verifica dei rapporti di dare e avere e il risultato .finale di tali rapporti, dà luogo ad un "giudizio di conto". Nella specie la S. C. ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale, dichiarando la giurisdizione della Corte dei Conti, in una controversia originata dall'impugnazione, dinanzi al giudice tributario, da parte dell 'agente della riscossione, di un atto con cui l' gli aveva intimato il versamento di somme non incassate dai Controparte_3 contribuenti a causa dell'annullamento di cartelle di pagamento notificate oltre i termini di legge.)”)
e ordinanza n. 760 del 12.01.2022.
Ne consegue la declaratoria di difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria in ordine alla domanda formulata dall' nei confronti dell' . CP_1 Controparte_3
11. Quanto alla regolamentazione delle spese del giudizio, considerato che la prescrizione dei crediti previdenziali è da imputarsi alla condotta dell'agente della riscossione, le medesime vanno poste a carico dell' e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa (determinato CP_4 in base ai crediti rientranti nella competenza di questa giudice) e della non particolare complessità delle questioni trattate, con distrazione in favore della procuratrice antistataria ex art. 93 c.p.c. relativamente ai compensi spettanti per le fasi di studio della controversia ed introduttiva del giudizio e con pagamento in favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 del D.P.R. n. 115/2002, relativamente ai compensi spettanti per le fasi istruttoria/di trattazione e decisionale, stante l'ammissione del ricorrente in via anticipata e provvisoria al gratuito patrocinio (cfr. Cass. Sez. 6 - 2, ordinanza n. 7716 del
9.03.2022, secondo cui “Ai fini delle spese di lite, nell'opposizione all'esecuzione avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali, ferma restando la legittimazione passiva sia dell Controparte_3
che dell'ente impositore, va distinta l'ipotesi in cui la cartella di pagamento venga
[...] annullata, o sia accertata l'intervenuta prescrizione del credito, in dipendenza dell'omessa notifica dell'atto presupposto, nel qual caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione, dalla diversa ipotesi in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia, dopo la notifica della cartella stessa, dell'agente della riscossione: mentre nel primo caso, il giudice di merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite, nel secondo caso tale criterio non trova applicazione poiché, essendo l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile all'inerzia dell'agente della riscossione, la condanna solidale alle spese non
è giustificata alla luce del principio di causalità.”).
Le spese del giudizio possono, invece, essere compensate nei rapporti tra l'opponente e l' e tra CP_1
l'opponente e l' . CP_2
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara estinti per intervenuta prescrizione i crediti contributivi di cui alle cartelle esattoriali n. 03020050004761774000 e n. 03020080020461133000, con conseguente annullamento delle relative iscrizioni a ruolo, nonché dell'intimazione di pagamento opposta nella parte riferita alle citate cartelle esattoriali;
- dichiara il difetto di giurisdizione del G.O. in favore della Corte dei Conti competente per territorio quanto alla domanda spiegata dall' nei confronti dell' ; CP_1 Controparte_3
- condanna l' al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € Controparte_3
1.452,50 per compensi professionali relativi alle fasi di studio della controversia ed introduttiva del giudizio, oltre accessori di legge, con distrazione in favore della procuratrice costituita di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c., nonché in € 1.592,00 (importo già ridotto della metà ai sensi dell'art. 130 del D.P.R. n. 115/2002) per compensi professionali relativi alle fasi istruttoria/di trattazione e decisionale, oltre accessori di legge, disponendone il pagamento in favore dello Stato ex art. 133 del citato D.P.R.;
- compensa le spese di lite nei rapporti tra il ricorrente e l' e tra il ricorrente e l' . CP_2 CP_1
Lamezia Terme, 26.05.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Valeria Salatino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valeria Salatino, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 14.04.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 560/2022 R.G., promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Lamezia Terme Parte_1 C.F._1 alla Via S. Miceli n. 24/O presso lo studio dell'Avv. , che lo rappresenta e difende Parte_2 come da mandato in atti
Opponente contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giacinto Greco e
Maria Teresa Pugliano, come da procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Lamezia Terme (CZ) alla Via S. D'Ippolito n. 5 CP_1
Opposto nonché contro
(C.F. Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. P.IVA_2
Cristina Folino, come da mandato in atti, elettivamente domiciliato in Catanzaro alla via Vittorio
Veneto n. 60 (Sede di Catanzaro) CP_2
Opposto
e
(P.IVA , in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cosenza alla Via Milelli n. 26/B presso lo studio dell'Avv. Eleonora Perugini, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
Opposta
avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento n. 03020219002764606000, relativamente alle cartelle esattoriali n. 03020050004761774000, n. 03020080020461133000, n.
03020090022406634000, n. 03020140003494583000, n. 03020150014591991000, n.
03020170007514758000 e n. 03020170012306985000 RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 12.05.2022 proponeva opposizione avverso l'intimazione Parte_1 di pagamento n. 03020219002764606000, notificata il 22.04.2022, relativamente alle cartelle esattoriali n. 03020050004761774000 e n. 03020080020461133000, aventi ad oggetto contributi previdenziali , nonché alle cartelle esattoriali n. 03020090022406634000, n. CP_1
03020140003494583000, n. 03020150014591991000, n. 03020170007514758000 e n.
03020170012306985000, aventi ad oggetto rate premio , interessi e sanzioni civili, deducendo: CP_2
a) l'intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa creditoria azionata;
b) l'intervenuta decadenza dall'iscrizione a ruolo ex art. 25 del D. Lgs. n. 46/1999; c) l'omessa notifica delle cartelle esattoriali quali atti prodromici all'intimazione di pagamento impugnata;
d) la nullità e/o inefficacia dell'intimazione di pagamento e delle cartelle per mancata notifica dell'invito ex art. 10 L. n.
425/1996; e) l'assenza dei presupposti di certezza e liquidità del credito.
Chiedeva che, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento opposta, venisse accertata e dichiarata la prescrizione dei crediti previdenziali contenuti negli atti impugnati, chiedeva, inoltre, che venisse accertata e dichiarata la nullità e/o annullabilità dell'intimazione e delle sottostanti cartelle di pagamento per mancata notifica dell'invito ex art. 10 L. n. 425/96, nonché per violazione dei termini di decadenza e per assenza dei presupposti di certezza e liquidità del credito, ordinando agli enti previdenziali competenti lo sgravio dei contributi non dovuti.
2. Integrato il contraddittorio l' eccepiva: a) l'inammissibilità dell'opposizione in quanto tardiva CP_1 per inosservanza del termine di cui all'art. 24 del D. Lgs. n. 46/1999; b) l'inammissibilità dell'opposizione in quanto proposta oltre il termine di cui all'art. 617 c.p.c.; c) il proprio difetto di legittimazione passiva alla luce della totale estraneità rispetto alla procedura di riscossione dei crediti previdenziali;
d) la rituale notifica delle cartelle di pagamento;
f) l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione della pretesa contributiva e di presunta decadenza ex art. 25 del D. Lgs. n. 46/1999.
Chiedeva che venisse dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione e/o il proprio difetto di legittimazione passiva o, in subordine, che venisse rigettata la domanda per infondatezza, con conseguente condanna dell'opponente al pagamento dei contributi accertati in corso di causa, oltre somme aggiuntive ed interessi calcolati sino alla data dell'effettivo soddisfo;
nell'ipotesi di intervenuta prescrizione della pretesa contributiva, chiedeva che venisse dichiarata l'esclusiva responsabilità dell'agente della riscossione, condannandolo alla corresponsione dei contributi dovuti.
3. Costituendosi in giudizio, l' eccepiva: a) che le cartelle esattoriali n. CP_2
03020140003494583000, n. 03020150014591991000, n. 03020170007514758000 e n.
03020170012306985000 erano state integralmente sgravate, mentre la cartella esattoriale n.
03020090022406634000 era stata, dapprima, sospesa per adesione del ricorrente alla definizione agevolata del 16.04.2019, revocata in data 07.02.2020; b) in subordine, la propria carenza di legittimazione passiva, attesa l'estraneità alle vicende successive alla formazione del ruolo;
c)
l'inammissibilità dell'opposizione per mancanza di interesse ad agire, nonché per inosservanza del termine di cui all'art. 24 D. Lgs. n. 46/1999; d) la rituale notificazione delle cartelle esattoriali, eseguita dall' nonché l'infondatezza dell'eccezione di decadenza dall'iscrizione a ruolo e CP_4 dell'eccezione di prescrizione, anche in considerazione della sospensione dei termini nel periodo di emergenza COVID.
4. Costituendosi in giudizio, l' eccepiva: a) in via preliminare, l'incompetenza per territorio CP_4 del Tribunale di Lamezia Terme, in favore del Tribunale di Catanzaro, in relazione alle cartelle esattoriali aventi ad oggetto crediti;
b) il proprio difetto di legittimazione passiva per questioni CP_2 attinenti al merito della pretesa creditoria azionata;
c) la regolare notifica delle cartelle esattoriali sottese all'intimazione di pagamento opposta;
d) l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, anche alla luce della rituale notificazione di atti interruttivi e della sospensione dei termini durante il periodo emergenziale.
5. Con ordinanza del 2.11.2023, emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
10.07.2023, il Tribunale dichiarava la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di
Catanzaro, in funzione del Giudice del Lavoro, limitatamente alle cartelle di pagamento aventi ad oggetto i crediti previdenziali vantati dall' , assegnando alle parti termine per la riassunzione CP_2 del processo e rinviando all'udienza del 22.10.2024 per il prosieguo della causa.
6. Con ordinanza pronunciata all'udienza del 22.10.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 14.04.2025, fissata per la discussione, con il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Constatato che soltanto l' e l hanno tempestivamente proceduto al deposito delle note di CP_1 CP_4 trattazione scritta, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza.
7. Circoscrivendo l'oggetto dell'accertamento ai crediti vantati dall' , stante la declaratoria di CP_1 incompetenza per territorio in relazione ai crediti , giova evidenziare che la domanda, nella CP_2 parte in cui involge questioni di validità formale, si configura come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., sicché, essendo stata proposta il 12.05.2025 (e, quindi, entro il termine di venti giorni previsto dalla disposizione citata, decorrente dal 22.04.2022, data di notifica dell'intimazione di pagamento), risultano tempestive e, dunque, ammissibili le doglianze che attengono alla presunta irregolarità formale dell'intimazione di pagamento impugnata.
7.1 Nella fattispecie in esame, non contesta né la sussistenza del fatto costitutivo della Parte_1 pretesa contributiva, né l'ammontare dei contributi richiesti ma si duole, in primis, dell'intrinseca illegittimità dell'intimazione di pagamento per l'omessa notifica delle cartelle esattoriali n.
03020050004761774000 e n. 03020080020461133000, asseritamente notificate dall'ente della riscossione, rispettivamente, l'1.04.2005 ed il 10.02.2009.
Ebbene, dall'esame della documentazione prodotta dalle parti emerge che:
a) la cartella esattoriale n. 03020050004761774000, avente ad oggetto contributi modello DM 10/V relativi agli anni 2000 e 2001, oltre somme aggiunte ed interessi, è stata inviata con lettera raccomandata a/r n. 60396172661-1 del 25.03.2005 e consegnata a mani del destinatario l'1.04.2005.
Al riguardo si precisa che l'avviso di ricevimento prodotto reca l'indicazione specifica della cartella cui si riferisce. Sulla scorta di quanto precede, posto che la cartella esattoriale è stata effettivamente notificata in data
1.04.2005 e che non è stata proposta opposizione entro il termine di 40 giorni di cui all'art. 24, comma
5, D. Lgs. n. 46/1999, il credito contributivo sotteso all'atto impugnato è divenuto irretrattabile;
b) per quanto concerne, invece, la cartella esattoriale n. 03020080020461133000, avente ad oggetto contributi modello DM 10/V relativi agli anni 2002, 2003 e 2004, oltre somme aggiunte ed interessi, non vi è prova della rituale notificazione della citata cartella, posto che l' non ha prodotto né CP_4 la copia dell'atto né l'eventuale avviso di ricevimento relativo alla dedotta notifica eseguita.
Ne consegue, dunque, la fondatezza dell'eccezione di omessa notifica della cartella n.
03020080020461133000.
7.2 Per quanto attiene all'eccezione di presunta decadenza sollevata dall'opponente, occorre richiamare il contenuto normativo dell'art. 25 D. Lgs. n. 46/1999, che dispone quanto testualmente si riporta: “i contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi,
a pena di decadenza:
a) per i contributi o premi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento;
in caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza, da parte dell'ente;
b) per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento ovvero, per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo”.
La suddetta norma, per come espressamente previsto dall'art. 36 del D. Lgs. n. 46/1999, nella sua versione originaria, trovava applicazione soltanto con riferimento ai crediti e ai premi non versati ed agli accertamenti notificati successivamente alla data della sua entrata in vigore (1.07.1999).
Tale data è stata, poi, prorogata all'1.01.2001 dall'art. 1, comma 20, del D.L. n. 346/2000, che ha riformato in tal senso il contenuto di cui all'art. 36, comma 6, del D. Lgs. n. 46/1999.
Detta proroga è stata ribadita dall'art. 78, comma 34, L. 388/2000, e successivamente rinviata alla data dell'1.01.2003, ai sensi dell'art. 38, comma 6, L. 289/2002.
L'art. 4, comma 25, L. 350/2003 ha poi ulteriormente prorogato i termini, stabilendo che i suddetti termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo dei contributi previdenziali decorrano dall'1.01.2004.
Il D. L. 78/2010, all'art. 38, comma 12, ha, infine, disposto che: “le disposizioni contenute nell'articolo 25 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, non si applicano, limitatamente al periodo compreso tra l'1/1/2010 e il 31/12/2012, ai contributi non versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data del 1° gennaio 2004, dall'Ente creditore”.
La suddetta previsione - che, quindi, sospende nel periodo citato gli effetti della decadenza di cui all'art. 25 D. Lgs. n. 46/1999 - ha consentito all'ente previdenziale di procedere all'iscrizione a ruolo di tutti i crediti, anche riferiti a periodi di competenza precedenti, omessi, accertati e notificati, nel rispetto dei termini di prescrizione, a decorrere dall'1.1.2004.
Ne consegue, pertanto, che i crediti contributivi sorti a partire dall'1.07.1999 sino al 31.12.2003 non sono soggetti ai termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo ex art. 25 D. Lgs. 46/1999, essendo assimilati ai crediti sorti anteriormente all'1.07.1999, data di entrata in vigore del citato D. Lgs. n.
46/1999.
Tanto precisato, nella fattispecie in esame, per quanto concerne la cartella esattoriale n.
03020050004761774000, non trova applicazione la decadenza ex art. 25 D. Lgs. n. 46/1999, atteso che i crediti iscritti a ruolo si riferisce ad annualità precedenti al 2004 (nello specifico, la succitata cartella ha ad oggetto contributi modello DM 10/V, oltre somme aggiunte ed interessi, relativi agli anni 2000 e 2001).
Per quanto concerne, invece, la cartella esattoriale n. 03020080020461133000 (avente ad oggetto contributi modello DM 10/V, oltre somme aggiunte ed interessi, relativi agli anni 2002, 2003 e 2004) occorre evidenziare che la pretesa contributiva trae origine dal verbale unico di accertamento n. 515 del 4.05.2007, con il quale l' , al termine dell'accertamento ispettivo eseguito a carico della CP_1 azienda , di cui era titolare l'odierno opponente, ha accertato la totale omissione Parte_1 contributiva da parte del datore di lavoro, nel periodo compreso tra l'1.12.2003 al 30.11.2005 (oggetto di accertamento). Non v'è dubbio che, nel caso di specie, l'iscrizione a ruolo è stata effettuata dall'ente creditore dopo la conclusione degli accertamenti ispettivi condotti a carico della ditta dell'opponente, ovverosia in data 8.10.2008 (come emerge dall'estratto di ruolo depositato dall' e, comunque, entro il termine annuale di decadenza previsto dal citato art. 25 del D. Lgs. CP_4
n. 46/1999.
8. Ciò posto, per quanto attiene all'eccezione di prescrizione, nella memoria di costituzione l' CP_4 ha dedotto di aver notificato, medio tempore, atti interruttivi della prescrizione;
ed invero, dall'esame della documentazione prodotta emerge che:
a) l'intimazione di pagamento n. 0302012901762283400, avente ad oggetto la cartella n.
03020080020461133000, è stata notificata direttamente da EQUITALIA SUD, in data 6.12.2012, e contenuta nel plico contraddistinto al n. 56, è stata consegnata a mani di , qualificatasi Persona_1 quale moglie del ricorrente;
b) l'intimazione di pagamento n. 03020179002167353000, relativamente alle cartelle n.
03020050004761774000 e n. 03020080020461133000, è stata notificata il 24.05.2017, mediante deposito e pubblicazione telematica sul sito della Camera di Commercio di Catanzaro, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 26, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973 e la comunicazione informativa è stata inviata con lettera racc. a/r n. 61452841835-1 del 9.06.2017 e restituita al mittente per compiuta giacenza il 28.09.2017, stante l'irreperibilità del destinatario;
c) il preavviso di fermo n. 03080201200000248000, avente ad oggetto presuntivamente la cartella n.
03020050004761774000, inviato con lettera raccomandata a/r n. 67186004317-9 del 17.02.2012 e consegnato il 24.02.2012 a mani del destinatario;
tuttavia, non è possibile accertare se il predetto avviso di fermo contenesse la citata cartella esattoriale, posto che l' non ha prodotto la copia CP_4 del preavviso di fermo che assume aver notificato, sicché non può essere considerato valido ai fini dell'interruzione della prescrizione.
Alla luce di quanto sopraesposto, deve rilevarsi che il termine di prescrizione quinquennale dei crediti oggetto della cartella esattoriale n. 03020050004761774000 (notificata l'1.04.2005) era già abbondantemente spirato nel momento in cui il ricorrente ha ricevuto il primo atto interruttivo della prescrizione, ossia l'intimazione di pagamento n. 03020179002167353000 (notificata il 24.05.2017), tenuto conto che i crediti iscritti a ruolo si riferiscono agli anni 2000 e 2001.
Analoghe considerazioni devono essere svolte con riguardo ai crediti oggetto della cartella esattoriale n. 03020080020461133000 (avente ad oggetto contributi modello DM 10/V, oltre somme aggiunte ed interessi, relativi agli anni 2002, 2003 e 2004) - di cui, come già detto, non vi è prova della rituale notificazione -, considerato che il termine di prescrizione era già abbondantemente spirato nel momento in cui il ricorrente ha ricevuto il primo atto interruttivo della prescrizione, ossia l'intimazione di pagamento n. 0302012901762283400 (notificata il 6.12.2012), tenuto conto che i crediti iscritti a ruolo si riferiscono agli anni 2002, 2003 e 2004.
9. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve essere dichiarata l'estinzione per intervenuta prescrizione dei crediti portati dalle cartelle esattoriali n. 03020050004761774000 e n.
03020080020461133000, con conseguente annullamento delle relative iscrizioni a ruolo, nonché dell'intimazione di pagamento opposta nella parte riferita alle citate cartelle.
10. Rimane da esaminare, a questo punto, la domanda formulata dall'ente creditore nei confronti dell' con la quale è stata chiesta la condanna dell'agente della riscossione al pagamento dei CP_4 contributi prescritti e relative somme aggiuntive;
opina questa giudice che vi sia un difetto di giurisdizione dell'a.g.o., trattandosi di controversia la cui cognizione è da attribuirsi alla giurisdizione della Corte dei Conti.
Sulla questione, premesso che, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 13 aprile 1999 n. 112, è espressamente previsto che la mancata notifica della cartella entro un certo termine (lett. a) e la mancata riscossione delle somme iscritte a ruolo (lett. e), "se imputabili al concessionario", costituiscono causa di perdita del diritto al discarico, appare opportuno richiamare quanto diffusamente e condivisibilmente statuito dalle Sezioni Unite della Suprema corte nell'ordinanza n. 25495 del 4 dicembre 2009, di cui di seguito si trascrive parte della motivazione:
••... ... 3. Al lume di queste premesse non è ipotizzabile una situazione di difetto assoluto di giurisdizione: configurabile solo quando manchi nell'ordinamento una norma di diritto astrattamente idonea a tutelare l'interesse dedotto in giudizio (Sez. un. 3318184), sì che non possa individuarsi alcun giudice titolare del potere di decidere (Sez. un. 10375/07 e 7577/06). Laddove la situazione suddetta non ricorre nel caso in specie, anzitutto per la disposizione dell'art. 28 Cost., che nel fissare la responsabilità dei funzionari e dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici per gli atti compiuti in violazione di diritti ha introdotto un precetto di carattere generale che vede chiamati a rispondere dei danni arrecati al patrimonio pubblico tutti coloro che nell'esercizio delle rispettive funzioni abbiano determinato o concorrono a determinare un depauperamento erariale. E, quindi - ed in via più specifica - perché il R.D. n. 1214 del 1934, art. 52, stabilisce che "I funzionari impiegati ed agenti, civili e militari, compresi quelli dell'ordine giudiziario e quelli retribuiti da amministrazioni, aziende
e gestioni statali a ordinamento, autonomo, che nell'esercizio delle loro funzioni per azione od omissione imputabili anche a sola colpa o negligenza cagionino danno allo Stato e ad altra amministrazione dalla quale dipendono sono sottoposti alla giurisdizione della Corte nei casi e modi previsti dalla legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e da leggi speciali"; e che (comma 2) "La Corte, valutate le singole responsabilità, può porre a carico dei responsabili tutto o parte del danno accertato o del valore perduto".
Con tale contenuto la normativa in questione individua, anzitutto, i soggetti tutelati dall'istituzione della responsabilità amministrativa che (in virtù di essa) sono soltanto lo Stato ed ogni altro ente pubblico.
E, quindi, manifesta l'intendimento di non limitare la categoria dei "responsabili" ai soli soggetti che hanno instaurato con taluno di detti enti un "rapporto di impiego", dato che agli "impiegati" ha aggiunto le categorie degli "ufficiali" o "funzionari" (esercitanti un pubblico ufficio o una pubblica funzione indipendentemente dal titolo, che può essere anche onorario), dei "dipendenti" (anche a titolo obbligatorio), nonché degli "amministratori" (per nomina dall'alto o per elezione dal basso); per poi concludere con il termine "agenti" che in sé stesso tende a comprendere qualunque soggetto che,
a qualsivoglia titolo - e perfino per incarico occasionale - esplichi attività per conto dell'amministrazione.
Per questa ragione le Sezioni Unite, onde individuare l'estensione della giurisdizione della Corte dei
Conti in relazione alla posizione dell'autore responsabile del danno erariale, si sono avvalse anzitutto del criterio c.d. dell'appartenenza - cioè, dell'essere il soggetto parte integrante (e costitutiva) di una p.a. - soprattutto in virtù di un rapporto organico, o di pubblico impiego;
e quindi hanno enucleato la nozione di rapporto di (semplice) servizio (in senso lato).
La quale, come è noto, è configurabile tutte le volte in cui il soggetto, persona fisica o giuridica, benché estraneo alla Pubblica Amministrazione, venga investito, anche di fatto, dello svolgimento, in modo continuativo, di una determinata attività in favore della medesima Pubblica
Amministrazione, nella cui organizzazione, perciò, si inserisce, assumendo particolari vincoli ed obblighi funzionali ad assicurare il perseguimento delle esigenze generali. cui l'attività medesima, nel suo complesso, è preordinata (Cass. sez. un. 15599.2009; 22652'2008; 24002/2007; 22513/2006;
1377/2006).
In ragione del sempre più frequente operare dell'amministrazione fuori degli schemi del regolamento di contabilità di Stato e tramite soggetti in essa non organicamente inseriti, infatti, la responsabilità amministrativa per danno patrimoniale ad ente pubblico richiede ormai una relazione meramente funzionale tra l'autore dell'illecito e l'amministrazione pubblica che non implica necessariamente un rapporto di impiego in senso proprio: essendo sufficiente la compartecipazione del soggetto all'attività dell'amministrazione pubblica e divenendo irrilevante che lo stesso sia una persona fisica o una persona giuridica, pubblica o privata;
così come divengono irrilevanti la natura giuridica dell'atto di affidamento ed il titolo in base al quale la gestione del pubblico denaro è svolta.
Ed il baricentro per discriminare la giurisdizione ordinaria da quella contabile viene così spostato dalla qualità del soggetto e da quella dell'atto di investitura - che ben possono essere "privati" - all'evento dannoso prodotto, nonché alla natura del danno e degli scopi perseguiti (Cass. sez. un.
19815'2008; 14825.:2008; 4511/2006). La Corte deve allora dare continuità alla propria giurisprudenza regolatrice che in questi anni ha costantemente affermato il principio che, ai fini dell'esercizio della giurisdizione contabile di responsabilità, l'attività svolta da una società - privata o pubblica - in virtù di concessione amministrativa, è qualificabile come esercizio di una funzione amministrativa e determina l'inserimento della società stessa nell'apparato organizzativo della p.a., dando luogo ad un vero e proprio rapporto di servizio, pienamente idoneo a giustificare l'esercizio della giurisdizione contabile: in quanto detta società, in considerazione dei compiti e delle funzioni alla stessa devolute dalla concessione, e comportanti l'esercizio di poteri autoritativi nei confronti dei terzi, nonché l'assunzione della veste di "agente dell'amministrazione" deve ritenersi funzionalmente e temporaneamente inserita nell'apparato organizzativo della p.a. conferente la gestione del servizio, che in difetto l'ente avrebbe potuto - dovuto gestire in proprio (Cass. sez. un. 17347/2009; 19815/2008; 8409•2008;
2289/2008).
Non può allora dubitarsi che in detta tipologia di rapporti rientri la concessione attribuita da CP_5 in attuazione del D.P.R. n. 640 del 1972, art. 14 bis, a seguito di opportuna selezione, di apparecchi di divertimento o intrattenimento "della rete o delle reti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la gestione telematica degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e integrazioni" anche mediante apparecchi videoterminali, e con vincite in denaro;
e nel caso affidata alla società ricorrente mediante convenzione stipulata nel corso dell'anno 2004, che ha posto a carico di quest'ultima una serie di adempimenti e di obblighi, inerenti all'attivazione, ai collegamenti nonché alla conduzione della rete e degli apparecchi.
Né giova a quest'ultima invocare il disposto della L. n. 1034 del 1971, art. 5, che ha devoluto "alla competenza dei tribunali amministrativi regionali i ricorsi contro atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici"; ovvero il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 33, (nel testo risultante dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 7), che analoga giurisdizione esclusiva ha istituito per la materia dei pubblici servizi, poiché dette norme, come reso palese dal loro tenore letterale e dalla relativa "ratio", sono intese a regolamentare i confini fra la giurisdizione del giudice ordinario e la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle materie suddette: come dimostra proprio il
2' comma del menzionato art. 5 che alla stessa contrappone la giurisdizione ordinaria "per le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi" dovuti per la concessione.
Ma non incidono in nessun modo sulla previgente competenza giurisdizionale della Corte dei conti in materia di responsabilità amministrativa e di vertenze sui danni arrecati al patrimonio pubblico tra lo Stato e gli enti pubblici, da un lato, ed i cosiddetti agenti dall'altro: nel novero dei quali sono da per la gestione telematica del gioco lecito di cui si è detto (Cass. sez. un. 10667/2009; 6956/2003).
Anche ad essi, infatti, è applicabile il principio che la natura giuridica dell'atto di affidamento (nella specie, una concessione/convenzione) e quella del soggetto che la riceve (nella specie, una società di diritto privato) non sono di ostacolo alla configurazione di un rapporto di servizio: una volta che, come nel caso, l'affidamento non è semplicemente diretto a procurare un servizio (ovvero un bene) alla pubblica amministrazione, ma riveste carattere strumentale per l'esercizio di una funzione pubblica alla stessa devoluta, e perciò costituisce il mezzo per il raggiungimento di una delle finalità che ad sono attribuiti dalla legge (Cass. sez. un. 211/2001; 261171990)....". CP_5
Orbene, facendo applicazione alla presente fattispecie dei sopra esposti principi di diritto (peraltro già espressi in passato anche da S. UU. 21 MARZO 2001 N° 123 e ribaditi da CASS. SS. CP_6
UU. 11 MAGGIO 2009 N° 10667), non v'è chi non veda come - avendo l' , ente pubblico, CP_1 asserito la responsabilità del soggetto concessionario per la riscossione per i danni assertivamente cagionatigli a causa della mancata notifica delle cartelle in tempo utile per evitare la estinzione per prescrizione dei crediti iscritti a ruolo - della controversia attinente agli eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico non può che conoscere la Corte dei Conti, dovendosi avere riguardo alla natura dell'attività svolta dalla società, invero qualificabile come esercizio di una funzione amministrativa
(che, in difetto, l'ente avrebbe potuto e dovuto gestire in proprio), caratterizzata da poteri autoritativi nei confronti dei terzi e dall'assunzione della veste di "agente dell'amministrazione".
Nel medesimo senso possono citarsi le più recenti pronunce delle SS.UU. n. 16014 del 18/06/2018
(secondo cui "La società concessionaria del servizio di riscossione delle imposte, in quanto incaricata, in virtù di una concessione contratto, di riscuotere denaro di spettanza dello Stato o di enti pubblici, del quale la stessa ha il maneggio nel periodo compreso Ira la riscossione ed il versamento, riveste la qualifica di agente contabile, ed ogni controversia tra essa e l'ente impositore, che abbia ad oggetto la verifica dei rapporti di dare e avere e il risultato .finale di tali rapporti, dà luogo ad un "giudizio di conto". Nella specie la S. C. ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale, dichiarando la giurisdizione della Corte dei Conti, in una controversia originata dall'impugnazione, dinanzi al giudice tributario, da parte dell 'agente della riscossione, di un atto con cui l' gli aveva intimato il versamento di somme non incassate dai Controparte_3 contribuenti a causa dell'annullamento di cartelle di pagamento notificate oltre i termini di legge.)”)
e ordinanza n. 760 del 12.01.2022.
Ne consegue la declaratoria di difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria in ordine alla domanda formulata dall' nei confronti dell' . CP_1 Controparte_3
11. Quanto alla regolamentazione delle spese del giudizio, considerato che la prescrizione dei crediti previdenziali è da imputarsi alla condotta dell'agente della riscossione, le medesime vanno poste a carico dell' e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa (determinato CP_4 in base ai crediti rientranti nella competenza di questa giudice) e della non particolare complessità delle questioni trattate, con distrazione in favore della procuratrice antistataria ex art. 93 c.p.c. relativamente ai compensi spettanti per le fasi di studio della controversia ed introduttiva del giudizio e con pagamento in favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 del D.P.R. n. 115/2002, relativamente ai compensi spettanti per le fasi istruttoria/di trattazione e decisionale, stante l'ammissione del ricorrente in via anticipata e provvisoria al gratuito patrocinio (cfr. Cass. Sez. 6 - 2, ordinanza n. 7716 del
9.03.2022, secondo cui “Ai fini delle spese di lite, nell'opposizione all'esecuzione avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali, ferma restando la legittimazione passiva sia dell Controparte_3
che dell'ente impositore, va distinta l'ipotesi in cui la cartella di pagamento venga
[...] annullata, o sia accertata l'intervenuta prescrizione del credito, in dipendenza dell'omessa notifica dell'atto presupposto, nel qual caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione, dalla diversa ipotesi in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia, dopo la notifica della cartella stessa, dell'agente della riscossione: mentre nel primo caso, il giudice di merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite, nel secondo caso tale criterio non trova applicazione poiché, essendo l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile all'inerzia dell'agente della riscossione, la condanna solidale alle spese non
è giustificata alla luce del principio di causalità.”).
Le spese del giudizio possono, invece, essere compensate nei rapporti tra l'opponente e l' e tra CP_1
l'opponente e l' . CP_2
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara estinti per intervenuta prescrizione i crediti contributivi di cui alle cartelle esattoriali n. 03020050004761774000 e n. 03020080020461133000, con conseguente annullamento delle relative iscrizioni a ruolo, nonché dell'intimazione di pagamento opposta nella parte riferita alle citate cartelle esattoriali;
- dichiara il difetto di giurisdizione del G.O. in favore della Corte dei Conti competente per territorio quanto alla domanda spiegata dall' nei confronti dell' ; CP_1 Controparte_3
- condanna l' al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € Controparte_3
1.452,50 per compensi professionali relativi alle fasi di studio della controversia ed introduttiva del giudizio, oltre accessori di legge, con distrazione in favore della procuratrice costituita di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c., nonché in € 1.592,00 (importo già ridotto della metà ai sensi dell'art. 130 del D.P.R. n. 115/2002) per compensi professionali relativi alle fasi istruttoria/di trattazione e decisionale, oltre accessori di legge, disponendone il pagamento in favore dello Stato ex art. 133 del citato D.P.R.;
- compensa le spese di lite nei rapporti tra il ricorrente e l' e tra il ricorrente e l' . CP_2 CP_1
Lamezia Terme, 26.05.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Valeria Salatino