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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 26/08/2025, n. 707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 707 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
Sent enza n.
Proc. R .G. 387/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CO RT E D'APPE LLO DI TO RI NO
SE Z ION E II CIV IL E
Composta dai Magistrati:
1) dott. Cecilia Marino Presidente relatrice
2) dott. Roberto Rivello Consigliere
3) dott.ssa Francesca Firrao Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 387 /2022 R.G. promossa da:
C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Tiziana Marraffa foro di Cuneo, PEC
, presso il cui studio è elettivamente Email_1
domiciliata, in Cuneo, piazza Galimberti n. 1
- APPELLANTE-
CONTRO
, P. IVA , con sede in Venezia Mestre, via Terraglio n. 63, CP_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Marco Rossi del foro di Verona, PEC
1 presso il cui studio è elettivamente domiciliata, Email_2
in Verona, v.lo S. Bernardino n. 5A
- APPELLATA -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO D'APPELLO
I. Con atto di citazione notificato in data 14.3.2022 a ha proposto Parte_1
impugnazione avverso la sentenza n. 1074/2021, emessa in data 13 dicembre 2021 dal
Tribunale di Cuneo, in composizione collegiale, pubblicata il 17 dicembre 2021 e non notificata, con cui il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, ha disposto nei seguenti termini:
“1) dichiara inammissibile la querela di falso;
2) spese al merito”.
Tutte le parti in giudizio si sono costituite in appello nelle forme e nei termini di cui all'art. 347 c.p.c..
Con parere emesso il 15 aprile 2022, depositato in pari data, il Procuratore Generale
presso questa Corte chiedeva l'accoglimento dell'appello.
All'udienza del 6 luglio 2022, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, la Corte fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni al 14 giugno 2023.
All'udienza del 14 giugno 2023, la Corte rimetteva la causa in decisione assegnando alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con ordinanza del 15 gennaio 2024, la Corte, ritenuto di dover procedere alla istruzione della querela di falso proposta in via incidentale dall'attrice nel giudizio di primo grado, ha disposto la rimessione della causa in rilettura, disponendo una consulenza tecnica di tipo grafologico, rivolgendo, in particolare, il seguente quesito
“dica il CTU, sulla base delle scritture di comparazione prodotte dalla querelante agli
2 allegati di cui ai nn.
1-4 della querela, se le firme apposte sul contratto di finanziamento
del 6 Marzo 2014 alle pagine 8 e 9 possano essere ricondotte alla mano di Parte_1
ovvero abbiano carattere apocrifo” e, nominando, a tal fine, come consulente
[...]
tecnico d'ufficio la dott.ssa , la quale, all'udienza del 7 febbraio 2024, ha Persona_1
prestato formale giuramento ed ha poi provveduto al deposito della propria consulenza.
II. All'esito della trattazione della causa, la Corte ha riservato la decisione sulle seguenti conclusioni rassegnate dalle parti:
Per parte Appellante:
“-dato atto che la presente azione per querela di falso è stata proposta in via principale e non
incidentale come ex adverso dichiarato nelle proprie difese, accogliersi la domanda attorea
- respingersi la domanda di inammissibilità della presente azione per querela di falso
riconoscendone la piena ammissibilità
- premesso e richiamato che la Corte di Cassazione con pronuncia 23 luglio 2020 n. 15823 ha
espresso il seguente principio “la parte che sostenga la non autenticità della propria apparente
sottoscrizione apposta su scrittura privata non riconosciuta e per la quale quindi sia necessario esperire
querela di falso, può sempre agire in via principale per fare accertare tale non autenticità con la querela
suddetta, ottenendo, come conseguenza applicativa, semplicemente questo : che l'accertamento deve
essere poi effettuato secondo le ordinarie regolare” (corsivo e dimensioni carattere 11).
- premesso ancora che la scrittura privata costituita dalla scrittura di acquisto dell'autovettura
intesta al signor e prodotta in giudizio dalla è già stata riconosciuta Controparte_2 Controparte_3
dal Tribunale di Cuneo avendo in forza della stessa pronunciato il decreto ingiuntivo opposto e che
conseguentemente le conclusioni assunte dalla sentenza del Tribunale di Cuneo sono motivate su un
presupposto errato (Cass. Civ. 12130/2011)
- previa ammissione ed espletamento dei sottotenorizzati capitoli di prova per testi
1)Vero che nell'anno 2014 il signor e la conchiudente, coniugi, vivevano da Controparte_2
3 “separati in casa” dati i notevoli problemi che dividevano i due coniugi
2)Vero che i rapporti fra i coniugi erano deteriorati a tal punto che gli stessi poco dopo si separarono
a causa del comportamento del signor che aveva contratto numerosissimi debiti che Controparte_2
non era in grado di soddisfare, senza che la moglie ne fosse stata informata
3)Vero che la conchiudente apprese dai creditori del marito che questi aveva contratto numerosi
debiti e ciò in quanto questi, visto che il marito non li pagava, si rivolsero alla scrivente
4)Vero che i creditori del signor si rivolgevano alla moglie, conchiudente, per ottenere CP_2
il pagamento di quanto non pagato dal marito
5)Vero che la coppia fu costretta a vendere l'abitazione che avevano acquistato in comunione in
quanto non erano in grado di pagare neppure il mutuo acceso presso la Cassa di Risparmio di Fossano
sportello di Roata Rossi
6)Vero che la signora nulla sapeva e non era stata informata dal marito in relazione Parte_1
all'acquisto dell'autovettura oggetto del contratto del quale trattiamo
7)Vero che i coniugi si separarono il 27 febbraio 2015 come da copia verbale ed omologa che si
produce
Dato atto delle risultanze della CTU
Chiede
- che vengano riconosciute come false e quindi non apposte dalla scrivente le sottoscrizioni apposte
al contratto stipulato apparentemente dalla conchiudente nell'anno 2014 in data 5-6 marzo in numero
di dieci alla pagina 8 ed in n. di 1 alla pagina 9 del contratto prodotto in originale da controparte
- accertarsi la falsità ideologica del contratto stesso in quanto l'autovettura in oggetto non è stata
intestata né consegnata alla stessa, ma tali operazioni sono state eseguite a favore del già marito ora
divorziato della scrivente sig. Controparte_2
CP_
- chiede altresì che vengano respinte le ulteriori domande proposte dall' perché infondate
- col favore delle spese di entrambi i gradi – spese di consulenza interamente a carico di controparte
4 Per parte Appellata:
“1. Rigettare ogni domanda della parte opponente e confermare la sentenza impugnata;
2. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso
forfettario spese generali 15%;”.
Le parti hanno quindi proceduto allo scambio di comparse conclusionali e al deposito di memorie di replica nei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c..
La decisione è stata deliberata nella camera di consiglio del 25 giugno 2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. OGGETTO DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 701/2020 emesso in data 25 giugno 2020
su ricorso di con cui il Tribunale di Cuneo le aveva ingiunto il Controparte_1
pagamento di € 10.056,12, oltre interessi, in virtù di un contratto di finanziamento stipulato in data 5 marzo 2014 finalizzato all'acquisto di un'autovettura intestata all'allora coniuge, . Controparte_2
dichiarava di disconoscere le firme apposte sul predetto contratto Parte_1
posto a fondamento del credito azionato e domandava, previa ammissione ed espletamento di una perizia calligrafica, accogliersi l'opposizione.
costituitasi con comparsa nel giudizio di opposizione, Controparte_1
preliminarmente eccepiva l'inammissibilità ovvero l'improcedibilità dell'opposizione per nullità dell'atto di citazione ex art. 164 comma 4 c.p.c.
Nel merito, eccepiva l'inammissibilità del disconoscimento delle sottoscrizioni,
allegando e sostenendo:
5 - che il disconoscimento non rispettava i requisiti della specificità e determinatezza richiesti dall'art. 214 c.p.c., risultando generico e effettuato secondo una mera
“espressione di stile”;
- che comunque il disconoscimento si riferiva a sottoscrizioni presenti in una copia fotostatica (materialmente non sottoscritta) e la conformità della copia del contratto all'originale non era mai stata validamente né tempestivamente contestata dall'opponente;
- che, infine, il contratto oggetto di causa era stato già parzialmente eseguito dall'opponente, così comportando, sia pure tacitamente, il riconoscimento della scrittura.
In via subordinata all'eventuale accoglimento dell'opposizione proposta, CP_1
domandava condannarsi l'opponente alla restituzione dell'indebito ex art. 2033
[...]
c.c. ovvero dell'ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., con vittoria di spese e compensi professionali, nonché concedersi la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c., in quanto l'opposizione non era fondata su prova scritta o di pronta soluzione. Infine, chiedeva la concessione dei termini per l'esperimento della mediazione obbligatoria.
Con ordinanza ex art. 648 c.p.c. del 14 gennaio 2021 il Tribunale di Cuneo, in composizione monocratica, ha anzitutto accolto l'istanza proposta dall'opposta,
concedendo la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 701/2020, sul presupposto che l'opposizione non fosse fondata su prova scritta o di pronta soluzione, essendosi l'opponente limitata a disconoscere le sottoscrizioni apposte al contratto senza tuttavia contestare specificatamente la sussistenza del credito azionato.
Ha, poi, ritenuto il disconoscimento delle sottoscrizioni generico inammissibile poiché
generico, non avendo l'opponente chiarito se lo stesso fosse da riferirsi ad una o a tutte le firme;
secondo quanto affermato nella sentenza di primo grado, quindi, ha rigettato
6 l'istanza istruttoria avente ad oggetto l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio ritenendola meramente esplorativa.
Infine, ha accolto la richiesta di concessione dei termini per l'esperimento della procedura di mediazione obbligatoria spiegata da parte opposta, concedendo alla stessa il termine di 15 giorni.
ha depositato in via incidentale, in data 5 febbraio 2021, querela di Parte_1
falso, deducendo la falsità delle sottoscrizioni e chiedendo disporsi, al fine di accertare ciò, una consulenza tecnica grafologica.
si è costituita nel sub-procedimento n. r.g. 1895-1/2020 con comparsa Controparte_1
del 10 febbraio 2021, eccependo l'improcedibilità e l'inammissibilità della querela di falso per mancanza dei presupposti di legge, osservando come il Tribunale avesse già
ritenuto generico e, dunque, inammissibile il disconoscimento delle sottoscrizioni effettuato da con l'atto di opposizione, negando la verificazione della Parte_1
stessa scrittura.
All'udienza del 16 giugno 2021, secondo quanto riferito dall'appellante, il PM,
esaminati gli atti di causa, ha ritenuto sussistente una evidente discrepanza tra le sottoscrizioni apposte alla scrittura privata e quelle successivamente prodotte, ritenendo ultronea la consulenza tecnica.
Con sentenza n. 1074/2021, emessa in data 13 dicembre 2021, pubblicata il 17 dicembre
2021, Il Tribunale di Cuneo, in composizione collegiale, dopo aver preliminarmente evidenziato come la querela di falso sia uno strumento volto a contestare la veridicità di un atto pubblico ovvero di una scrittura autenticata, verificata o accertata giudizialmente, ha dichiarato l'inammissibilità della stessa, essendo stata presentata per contestare la veridicità di sottoscrizioni apposte su un contratto di finanziamento che,
tuttavia, non riveste la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata,
7 verificata o accertata giudizialmente, sostenendo che la parte avrebbe potuto contestare la paternità delle sottoscrizioni disconoscendole in modo preciso e puntuale.
ritenendo la predetta pronuncia non condivisibile e meritevole di Parte_1
essere integralmente riformata, ha interposto appello.
2. OGGETTO DELL'IMPUGNAZIONE
Con un unico motivo d'impugnazione, non formalmente rubricato, l'Appellante
lamenta che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere la querela di falso inammissibile in ragione del fatto che la scrittura privata oggetto di causa non è stata autenticata,
verificata o accertata giudizialmente.
Ad avviso dell'Appellante, infatti, tale impostazione si porrebbe in contrasto con gli ultimi arresti della giurisprudenza di legittimità sul punto che ritengono ammissibile la querela di falso anche in relazione a scritture non riconosciute, essendo la querela uno strumento processuale volto a rimuovere il valore probatorio del documento con effetti erga omnes.
Più precisamente, parte Appellante ha richiamato, sul punto, il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale “la parte che sostenga la non
autenticità della propria apparente sottoscrizione apposta su scrittura privata non
riconosciuta per la quale non sia quindi necessario esperire querela di falso, può
sempre agire in via principale per far accertare tale non autenticità con la querela
suddetta, ottenendo come conseguenza applicativa che l'accertamento deve essere poi
effettuato secondo le ordinarie regole probatorie e non già con l'applicazione della speciale procedura prevista per il caso della verificazione” (Cass. Civ., sez. VI, n.
13523 del 23 luglio 2020).
L'Appellante si chiede peraltro come in una situazione quale quella in esame, ove l'opponente, proponente querela di falso, contesta le sottoscrizioni apposte al documento costituito dal contratto posto a base del decreto ingiuntivo opposto, possa
8 richiedersi il riconoscimento del documento stesso, quando le sottoscrizioni sono apparentemente ed in effetti apocrife.
Quanto al disconoscimento della scrittura privata, parte Appellante espone di aver,
contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, espresso chiaramente la volontà di contestare la genuinità delle sottoscrizioni, sia in sede di opposizione al decreto ingiuntivo sia con la querela di falso, producendo sin dall'instaurazione del giudizio di opposizione scritture di comparazione volte a rilevare la nullità delle sottoscrizioni in quanto assolutamente diverse da quelle di cui alle scritture successivamente prodotte, allegando a sostegno quanto stabilito dalla Suprema Corte,
laddove ha affermato che il disconoscimento di una scrittura privata non richiede formali requisiti ma solo la chiara volontà di rinnegare la genuinità del documento.
Infine, si duole del rigetto della richiesta di una consulenza tecnica d'ufficio grafologica, ritenuta erroneamente dal primo Giudice meramente esplorativa,
sostenendo di aver prodotto scritture di comparazione e una registrazione dalla quale emerge come l'ex coniuge dell'odierna Appellante, , abbia ammesso Controparte_2
che le sottoscrizioni erano state apposte da un dipendente della concessionaria.
Parte Appellata dal canto suo, richiamato il principio enunciato dalla Controparte_1
Cassazione (Cass. 31243/2021), secondo il quale in caso di querela incidentale, la querela di falso relativa ad una scrittura privata postula che quest'ultima sia stata riconosciuta volontariamente dal suo autore o si consideri legalmente tale ai sensi dell'art. 2702 c.c. e che il querelante intenda eliminare l'efficacia probatoria attribuitale dalla suddetta disposizione o contestarne la genuinità, ha contestato integralmente quanto dedotto dall'Appellante, osservando come del tutto correttamente il Tribunale
avesse ritenuto inammissibile la querela di falso proposta appunto in via incidentale,
poiché avente ad oggetto una scrittura privata non riconosciuta.
Espone che l'Appellante si sarebbe limitata a negare in via meramente generica la
9 sottoscrizione del contratto, senza fornire indicazioni precise da cui desumere la falsità
materiale della firma.
In via subordinata, ha chiesto disporsi CTU grafologica, al fine di confermare la genuinità delle sottoscrizioni.
Da ultimo, ha osservato che, anche nell'eventualità in cui la sottoscrizione non fosse ascrivibile all'Appellante, vi sarebbero comunque elementi idonei a comprovare la volontà di quest'ultima di sottoscrivere il contratto, avendo la stessa consegnato alla finanziaria anche i suoi documenti d'identità, unitamente alla propria busta paga ed eseguito parzialmente il contratto, pagando alcune rate del finanziamento.
3. DECISIONE
La Corte ritiene il gravame fondato e meritevole di accoglimento.
Preliminarmente va ricordato che la querela di falso e il disconoscimento della scrittura privata costituiscono strumenti processuali distinti, caratterizzati da una disomogeneità tanto strutturale quanto funzionale.
Difatti, mentre il disconoscimento ex art. 214 c.p.c. è un mezzo di contestazione riservato alla parte contro cui è prodotta una scrittura privata non autenticata, e mira a negare l'autenticità della sottoscrizione, comportando l'onere per la controparte di promuovere la verificazione della scrittura, la querela di falso, disciplinata dagli artt.
221 ss. c.p.c., rappresenta un rimedio più incisivo, volto a rimuovere l'efficacia probatoria legale di un documento, con effetti erga omnes.
Pertanto, mentre il disconoscimento è uno strumento difensivo circoscritto alla fase istruttoria, la querela di falso assume natura di azione autonoma, con finalità demolitorie del documento contestato.
Afferma infatti la Cassazione con ordinanza n. 15823 del 2020 (fonte Italgiureweb) che
“alla parte alla quale sia riferita una scrittura privata .. è sempre consentito non solo
disconoscerla, così facendo carico alla controparte della verificazione, ma anche e
10 proprio di proporre direttamente e alternativamente la querela di falso, al fine di negare
definitivamente la genuinità del documento;
in difetto di limitazioni di legge, non può
negarsi a detta parte di optare per uno strumento per lei più gravoso ma rivolto al
perseguimento di un risultato più ampio e definitivo, qual è quello della completa
rimozione del valore dell'atto con effetti erga omnes (v. la lontana ma sempre
condivisibile Cass. Sez. U n. 3734-86, e poi Cass. n. 2699-92, Cass. n. 3833-94, Cass.
n. 19727-03, Cass. n. 1789-07 e altre)”.
E ancora la Cassazione con sentenza n. 19727 del 23/12/2003 (fonte Italgiureweb)
sostiene che “Alla parte nei cui confronti venga prodotta una scrittura privata deve
ritenersi consentita - oltre alla facoltà di disconoscerla, così facendo carico alla
controparte di chiederne la verificazione addossandosi il relativo onere probatorio -,
anche la possibilità alternativa di proporre, senza con ciò riconoscere ne'
espressamente ne' tacitamente la scrittura medesima, querela di falso al fine di
contestare la genuinità del documento stesso, atteso che in difetto di limitazioni di legge
non può negarsi a detta parte di optare per uno strumento per lei più gravoso ma rivolto
al conseguimento di un risultato più ampio e definitivo, quello cioè della completa
rimozione del valore del documento con effetti "erga omnes" e non nei soli riguardi
della controparte.”
Nel caso di specie, a fronte di una declaratoria di inammissibilità del disconoscimento delle sottoscrizioni da parte del Tribunale, l'odierna Appellante ha proposto, in via incidentale, anche la querela di falso, scegliendo di utilizzare lo strumento certamente più gravoso, ma generale e definitivo.
Sulla scorta di tali osservazioni, questa Corte ritiene condivisibile quanto affermato dall'Appellante in relazione all'ammissibilità della querela di falso proposta avente ad oggetto una scrittura privata non riconosciuta.
11 Ritiene infatti la Corte che la querela di falso può essere esperita non solo nei confronti di scritture private che abbiano acquisito efficacia probatoria privilegiata ai sensi dell'art. 2702 c.c., come nel caso in cui siano state riconosciute o non validamente disconosciute, ma anche nei confronti di scritture che non abbiano acquisito detta efficacia probatoria
Difatti, come correttamente allegato da parte Appellante, recentemente la Suprema
Corte, con la sentenza n. 15823 del 23 luglio 2020, ha ritenuto ammissibile la querela di falso anche in relazione a scritture private non riconosciute dalla parte cui si riferiscono
(precisamente distinte bancarie di versamento e prelevamento), qualora il documento venga utilizzato in giudizio e si intenda rimuovere l'efficacia probatoria dello stesso con effetti erga omnes.
In particolare, la Cassazione ha statuito che “in ogni caso, alla parte nei cui confronti
sia stata prodotta una scrittura privata, si reputa consentita la facoltà alternativa di
disconoscerla, così facendo carico alla controparte di chiederne la verificazione,
oppure – senza riconoscere, né espressamente, né tacitamente, la scrittura medesima –
di proporre querela di falso, in modo da contestare la genuinità del documento mediante
utilizzo di uno strumento più gravoso per il proponente, per quanto produttivo di
risultati processuali più ampi e definitivi” (Cass. Civ., sez. VI, n. 15823/2020 fonte
Italgiureweb).
La sentenza in senso contrario indicata dalla Ifis, ossia la n. 31243/2021, non può essere presa in considerazione in quanto basata sul riferimento ad un precedente , la n.
18323/07, avente ad oggetto tratte e fatture, che sostiene al contrario che “la querela di
falso postula l'esistenza di una scrittura privata riconosciuta, della quale si intende
eliminare l'efficacia probatoria attribuitale dall'art. 2702 c.c. (Cass. 24 gennaio 2007
n. 1572) o, almeno, di una scrittura privata prodotta nei confronti di una parte che
12 voglia contestare la genuinità del documento (Cass. 29 gennaio 2007 n. 1789, Cass.
23 dicembre 2003 n. 19727).”
La sentenza del 2007 si colloca in realtà in un contesto giurisprudenziale che da tempo riconosceva l'ammissibilità della querela di falso contro la scrittura privata non riconosciuta.
Ex multis, la Cassazione con provvedimento n. 9013 del 1992 ha affermato che “La
querela di falso proposta in via principale dà luogo ad un giudizio autonomo diretto a
contestare l'autenticità di un atto pubblico ovvero di una scrittura privata (anche se non
riconosciuta, o legalmente considerata tale).
E ancora la Cassazione con provvedimento n. 3833 del 1994 ha sostenuto che “Alla
parte nei cui confronti venga prodotta una scrittura privata (nella specie, testamento
olografo) deve ritenersi consentita oltre la facoltà di disconoscerla, così facendo carico
alla controparte di chiederne la verificazione addossandosi il relativo onere probatorio,
anche la possibilità alternativa, senza riconoscere ne' espressamente ne' tacitamente la
scrittura medesima, di proporre querela di falso, al fine di contestare la genuinità del
documento stesso, atteso che in difetto di limitazioni di legge non può negarsi a detta
parte di optare per uno strumento per lei più gravoso, ma rivolto al conseguimento di
un risultato più ampio e definitivo, quello cioè della completa rimozione del valore del
documento con effetti "erga omnes" e non nei soli riguardi della controparte.”
La ragione di questa posizione giurisprudenziale deve rinvenirsi nella normativa, che non prevede alcun limite di questo tipo alla proposizione della querela di falso.
Infatti nel codice civile è previsto che l'efficacia probatoria privilegiata che il nostro ordinamento riconosce all'atto pubblico ex art. 2700 c.c. e alla scrittura privata ex art. 13 falso, ma si limitano a dire che l'efficacia probatoria ivi prevista per la scrittura privata riconosciuta può essere rimossa esclusivamente con il predetto strumento.
La norma che invece è deputata a indicare i limiti di ammissibilità della querela di falso,
ossia l'art. 221 c.p.c., non opera alcuna distinzione tra scrittura privata riconosciuta o non riconosciuta, ponendosi come norma a contenuto generale.
A differenza di quanto afferma parte appellante, la querela di falso è stata dalla stessa proposta in via incidentale, come risulta dagli atti del giudizio di primo grado e dal fatto che la sentenza è emessa nell'ambito del sub- procedimento n. 1 del fascicolo n.
1895/2022 pendente in primo grado.
Ma nessuna norma differenzia i presupposti di ammissibilità della querela relativa a scrittura privata non riconosciuta a seconda del fatto che sia proposta in via principale o incidentale;
anche in relazione a tale ultimo profilo essa deve quindi ritenersi ammissibile.
Appare utile evidenziare, peraltro, come alle medesime conclusioni si perverrebbe anche considerando che il Tribunale, ritenendo il disconoscimento delle sottoscrizioni effettuato dall'odierna Appellante generico e, dunque, inammissibile, abbia di fatto determinato un riconoscimento implicito della scrittura, e, in forza di ciò, la scrittura abbia acquisito efficacia probatoria privilegiata ai sensi del combinato disposto degli artt. 214 c.p.c. e 2702 c.c., equivalente a quella di un documento espressamente riconosciuto.
Proprio tale efficacia probatoria ha reso necessario e giustificato il ricorso, in via incidentale, alla querela di falso, rappresentando questa evidentemente l'unico strumento a disposizione della parte per neutralizzare tale efficacia.
L'istruttoria di causa ha confermato che le firme sul contratto apparentemente apposte dalla signora sono apocrife. Pt_1
14 La consulenza tecnica d'ufficio grafologica, disposta da questa Corte con ordinanza del
15 gennaio 2024 e affidata alla dott.ssa , ha accertato con elevata Persona_1
attendibilità che le dodici firme apposte sul contratto di finanziamento FIDITALIA del
6 marzo 2014 non sono state vergate da risultando pertanto apocrife. Parte_1
La consulenza ha inoltre escluso l'ipotesi di dissimulazione, ritenendo infondata la possibilità che le firme siano state apposte dalla stessa in forma alterata. Pt_1
Il fatto che siano state consegnati alla società finanziaria i documenti d'identità e la busta-paga della signora nonché pagate alcune rate del finanziamento è spiegato dalla signora affermando che l'allora marito aveva accesso ai suoi Pt_1 Controparte_2
documenti e ne diede copia alla società convenuta e fu lui a pagare le rate, il tutto a sua insaputa, nell'ambito di rapporti coniugali difficili che portarono poco tempo dopo alla separazione.
D'altra parte non è contestato che l'auto fu consegnata al marito signor e CP_2
CP fu intestata a lui (doc. 4 prodotto da in primo grado).
Tale spiegazione appare plausibile, alla luce degli ordinari rapporti coniugali, ed è
corroborata in modo decisivo dal contenuto dei whatsapp audio prodotti da parte appellante, in cui il marito afferma: “…non ti preoccupare, se c'è la perizia calligrafica ci penso io…..non possono fare niente”, “ sostenendo che il contratto fu redatto davanti a lui ma a mettere la firma fu un altro: “la firma l'ha fatta e ero io davanti, ma Per_2
la firma non l'ho fatta…”, e che quindi che la falsificazione fu materialmente fatta da un terzo, forse incaricato della società venditrice.
Alla luce di tutto quanto innanzi, la Corte ritiene ammissibile la querela di falso proposta in via incidentale da e dichiara l'apocrafia delle firme Parte_1
apposte sul contratto con il suo nome.
15 SPESE DEL GIUDIZIO D'APPELLO
CP Le spese legali seguono la soccombenza di per i due gradi di giudizio, come richiesto da parte appellante.
Si ritiene infatti, a differenza di quanto statuito nella sentenza di primo grado, che esse debbano essere liquidate all'esito del procedimento incidentale di querela.
Afferma infatti la Cassazione (n. 15642 del 2017 fonte Italgiureweb) che “il giudice che
chiude davanti a sé il procedimento di querela di falso in via incidentale che, in ragione
della competenza del tribunale collegiale, non ha avuto luogo nell'àmbito del
procedimento in cui la controversia sul falso sia insorta, deve senza dubbio liquidare le
spese giudiziali relative allo svolgimento del procedimento. E' sufficiente osservare che
il procedimento incidentale di querela di falso è un procedimento che, nonostante la sua
insorgenza nell'àmbito di altro giudizio, nel quale emerge la controversia di falso,
assume in quel caso una sua autonomia di trattazione, che sfocia in una decisione,
impugnabile nei modi ordinari, cioè come sentenza di primo grado, e ciò anche
allorquando la querela incidentale venga proposta in appello (Cass. n. 14153 del 2014).
Tanto giustifica che, nella logica dell'art. 91 cod. proc. civ., il giudice che decide la
querela si trovi in tal caso nella condizione di "chiudere il relativo procedimento,
supposta come giustificativa del dovere di provvedere sulle spese giudiziali relative.
Sicché è superata ogni suggestione che si potrebbe trarre in contrario dal tenore
dell'art. 226 cod. proc. civ., il quale, nell'individuare il contenuto della sentenza che
decide sulla querela non fa riferimento alla statuizione sulle spese ed anzi prevede la
condanna ad una pena pecuniaria.”
In conformità ai parametri di cui al disposto del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, si liquidano le spese legali secondo il valore indeterminato (come statuito peraltro dalla citata sentenza di Cassazione) nella misura media, tenuto conto delle caratteristiche, del
16 pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà della controversia.
deve altresì essere condannata al pagamento delle spese di CTU, come Controparte_1
liquidate con ordinanza del 28 ottobre 2024, pari a € 1.700,00, oltre accessori.
P.Q.M.
Visti gli artt. 352, 359, 132 c.p.c.
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta,
in riforma della sentenza appellata:
dichiara ammissibile la querela di falso proposta in via incidentale da
[...]
; Pt_1
dichiara che le firme apparentemente riconducibili alla persona di Parte_1
contenute nel contratto per cui è causa del 5-6 marzo 2014 in numero di dieci alla pagina
8 ed in n. di 1 alla pagina 9 stipulato con non sono state apposte dalla stessa;
CP_4
Visti gli artt. 91 ss c.p.c.,
dichiara tenuta e condanna la a rimborsare a le spese Controparte_1 Parte_1
legali dei due gradi di giudizio che si liquidano:
in euro 10.860,00 per il giudizio di primo grado;
in euro 10.313,00 per il giudizio di appello oltre che rimb. forf. 15%, iva e cpa.
dichiara tenuta e condanna al pagamento delle spese di consulenza Controparte_1
tecnica d'ufficio, pari a € 1.700,00, oltre accessori.
Così deciso il 25 giugno 2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Cecilia Marino
17 18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2702 c.c. è vincibile soltanto con la querela di falso per mezzo della quale, una volta accertata la falsità del documento, l'atto falso viene definitivamente rimosso dal mondo giuridico;
queste norme non forniscono presupposti di ammissibilità della querela di
Proc. R .G. 387/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CO RT E D'APPE LLO DI TO RI NO
SE Z ION E II CIV IL E
Composta dai Magistrati:
1) dott. Cecilia Marino Presidente relatrice
2) dott. Roberto Rivello Consigliere
3) dott.ssa Francesca Firrao Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 387 /2022 R.G. promossa da:
C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Tiziana Marraffa foro di Cuneo, PEC
, presso il cui studio è elettivamente Email_1
domiciliata, in Cuneo, piazza Galimberti n. 1
- APPELLANTE-
CONTRO
, P. IVA , con sede in Venezia Mestre, via Terraglio n. 63, CP_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Marco Rossi del foro di Verona, PEC
1 presso il cui studio è elettivamente domiciliata, Email_2
in Verona, v.lo S. Bernardino n. 5A
- APPELLATA -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO D'APPELLO
I. Con atto di citazione notificato in data 14.3.2022 a ha proposto Parte_1
impugnazione avverso la sentenza n. 1074/2021, emessa in data 13 dicembre 2021 dal
Tribunale di Cuneo, in composizione collegiale, pubblicata il 17 dicembre 2021 e non notificata, con cui il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, ha disposto nei seguenti termini:
“1) dichiara inammissibile la querela di falso;
2) spese al merito”.
Tutte le parti in giudizio si sono costituite in appello nelle forme e nei termini di cui all'art. 347 c.p.c..
Con parere emesso il 15 aprile 2022, depositato in pari data, il Procuratore Generale
presso questa Corte chiedeva l'accoglimento dell'appello.
All'udienza del 6 luglio 2022, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, la Corte fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni al 14 giugno 2023.
All'udienza del 14 giugno 2023, la Corte rimetteva la causa in decisione assegnando alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con ordinanza del 15 gennaio 2024, la Corte, ritenuto di dover procedere alla istruzione della querela di falso proposta in via incidentale dall'attrice nel giudizio di primo grado, ha disposto la rimessione della causa in rilettura, disponendo una consulenza tecnica di tipo grafologico, rivolgendo, in particolare, il seguente quesito
“dica il CTU, sulla base delle scritture di comparazione prodotte dalla querelante agli
2 allegati di cui ai nn.
1-4 della querela, se le firme apposte sul contratto di finanziamento
del 6 Marzo 2014 alle pagine 8 e 9 possano essere ricondotte alla mano di Parte_1
ovvero abbiano carattere apocrifo” e, nominando, a tal fine, come consulente
[...]
tecnico d'ufficio la dott.ssa , la quale, all'udienza del 7 febbraio 2024, ha Persona_1
prestato formale giuramento ed ha poi provveduto al deposito della propria consulenza.
II. All'esito della trattazione della causa, la Corte ha riservato la decisione sulle seguenti conclusioni rassegnate dalle parti:
Per parte Appellante:
“-dato atto che la presente azione per querela di falso è stata proposta in via principale e non
incidentale come ex adverso dichiarato nelle proprie difese, accogliersi la domanda attorea
- respingersi la domanda di inammissibilità della presente azione per querela di falso
riconoscendone la piena ammissibilità
- premesso e richiamato che la Corte di Cassazione con pronuncia 23 luglio 2020 n. 15823 ha
espresso il seguente principio “la parte che sostenga la non autenticità della propria apparente
sottoscrizione apposta su scrittura privata non riconosciuta e per la quale quindi sia necessario esperire
querela di falso, può sempre agire in via principale per fare accertare tale non autenticità con la querela
suddetta, ottenendo, come conseguenza applicativa, semplicemente questo : che l'accertamento deve
essere poi effettuato secondo le ordinarie regolare” (corsivo e dimensioni carattere 11).
- premesso ancora che la scrittura privata costituita dalla scrittura di acquisto dell'autovettura
intesta al signor e prodotta in giudizio dalla è già stata riconosciuta Controparte_2 Controparte_3
dal Tribunale di Cuneo avendo in forza della stessa pronunciato il decreto ingiuntivo opposto e che
conseguentemente le conclusioni assunte dalla sentenza del Tribunale di Cuneo sono motivate su un
presupposto errato (Cass. Civ. 12130/2011)
- previa ammissione ed espletamento dei sottotenorizzati capitoli di prova per testi
1)Vero che nell'anno 2014 il signor e la conchiudente, coniugi, vivevano da Controparte_2
3 “separati in casa” dati i notevoli problemi che dividevano i due coniugi
2)Vero che i rapporti fra i coniugi erano deteriorati a tal punto che gli stessi poco dopo si separarono
a causa del comportamento del signor che aveva contratto numerosissimi debiti che Controparte_2
non era in grado di soddisfare, senza che la moglie ne fosse stata informata
3)Vero che la conchiudente apprese dai creditori del marito che questi aveva contratto numerosi
debiti e ciò in quanto questi, visto che il marito non li pagava, si rivolsero alla scrivente
4)Vero che i creditori del signor si rivolgevano alla moglie, conchiudente, per ottenere CP_2
il pagamento di quanto non pagato dal marito
5)Vero che la coppia fu costretta a vendere l'abitazione che avevano acquistato in comunione in
quanto non erano in grado di pagare neppure il mutuo acceso presso la Cassa di Risparmio di Fossano
sportello di Roata Rossi
6)Vero che la signora nulla sapeva e non era stata informata dal marito in relazione Parte_1
all'acquisto dell'autovettura oggetto del contratto del quale trattiamo
7)Vero che i coniugi si separarono il 27 febbraio 2015 come da copia verbale ed omologa che si
produce
Dato atto delle risultanze della CTU
Chiede
- che vengano riconosciute come false e quindi non apposte dalla scrivente le sottoscrizioni apposte
al contratto stipulato apparentemente dalla conchiudente nell'anno 2014 in data 5-6 marzo in numero
di dieci alla pagina 8 ed in n. di 1 alla pagina 9 del contratto prodotto in originale da controparte
- accertarsi la falsità ideologica del contratto stesso in quanto l'autovettura in oggetto non è stata
intestata né consegnata alla stessa, ma tali operazioni sono state eseguite a favore del già marito ora
divorziato della scrivente sig. Controparte_2
CP_
- chiede altresì che vengano respinte le ulteriori domande proposte dall' perché infondate
- col favore delle spese di entrambi i gradi – spese di consulenza interamente a carico di controparte
4 Per parte Appellata:
“1. Rigettare ogni domanda della parte opponente e confermare la sentenza impugnata;
2. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso
forfettario spese generali 15%;”.
Le parti hanno quindi proceduto allo scambio di comparse conclusionali e al deposito di memorie di replica nei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c..
La decisione è stata deliberata nella camera di consiglio del 25 giugno 2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. OGGETTO DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 701/2020 emesso in data 25 giugno 2020
su ricorso di con cui il Tribunale di Cuneo le aveva ingiunto il Controparte_1
pagamento di € 10.056,12, oltre interessi, in virtù di un contratto di finanziamento stipulato in data 5 marzo 2014 finalizzato all'acquisto di un'autovettura intestata all'allora coniuge, . Controparte_2
dichiarava di disconoscere le firme apposte sul predetto contratto Parte_1
posto a fondamento del credito azionato e domandava, previa ammissione ed espletamento di una perizia calligrafica, accogliersi l'opposizione.
costituitasi con comparsa nel giudizio di opposizione, Controparte_1
preliminarmente eccepiva l'inammissibilità ovvero l'improcedibilità dell'opposizione per nullità dell'atto di citazione ex art. 164 comma 4 c.p.c.
Nel merito, eccepiva l'inammissibilità del disconoscimento delle sottoscrizioni,
allegando e sostenendo:
5 - che il disconoscimento non rispettava i requisiti della specificità e determinatezza richiesti dall'art. 214 c.p.c., risultando generico e effettuato secondo una mera
“espressione di stile”;
- che comunque il disconoscimento si riferiva a sottoscrizioni presenti in una copia fotostatica (materialmente non sottoscritta) e la conformità della copia del contratto all'originale non era mai stata validamente né tempestivamente contestata dall'opponente;
- che, infine, il contratto oggetto di causa era stato già parzialmente eseguito dall'opponente, così comportando, sia pure tacitamente, il riconoscimento della scrittura.
In via subordinata all'eventuale accoglimento dell'opposizione proposta, CP_1
domandava condannarsi l'opponente alla restituzione dell'indebito ex art. 2033
[...]
c.c. ovvero dell'ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., con vittoria di spese e compensi professionali, nonché concedersi la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c., in quanto l'opposizione non era fondata su prova scritta o di pronta soluzione. Infine, chiedeva la concessione dei termini per l'esperimento della mediazione obbligatoria.
Con ordinanza ex art. 648 c.p.c. del 14 gennaio 2021 il Tribunale di Cuneo, in composizione monocratica, ha anzitutto accolto l'istanza proposta dall'opposta,
concedendo la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 701/2020, sul presupposto che l'opposizione non fosse fondata su prova scritta o di pronta soluzione, essendosi l'opponente limitata a disconoscere le sottoscrizioni apposte al contratto senza tuttavia contestare specificatamente la sussistenza del credito azionato.
Ha, poi, ritenuto il disconoscimento delle sottoscrizioni generico inammissibile poiché
generico, non avendo l'opponente chiarito se lo stesso fosse da riferirsi ad una o a tutte le firme;
secondo quanto affermato nella sentenza di primo grado, quindi, ha rigettato
6 l'istanza istruttoria avente ad oggetto l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio ritenendola meramente esplorativa.
Infine, ha accolto la richiesta di concessione dei termini per l'esperimento della procedura di mediazione obbligatoria spiegata da parte opposta, concedendo alla stessa il termine di 15 giorni.
ha depositato in via incidentale, in data 5 febbraio 2021, querela di Parte_1
falso, deducendo la falsità delle sottoscrizioni e chiedendo disporsi, al fine di accertare ciò, una consulenza tecnica grafologica.
si è costituita nel sub-procedimento n. r.g. 1895-1/2020 con comparsa Controparte_1
del 10 febbraio 2021, eccependo l'improcedibilità e l'inammissibilità della querela di falso per mancanza dei presupposti di legge, osservando come il Tribunale avesse già
ritenuto generico e, dunque, inammissibile il disconoscimento delle sottoscrizioni effettuato da con l'atto di opposizione, negando la verificazione della Parte_1
stessa scrittura.
All'udienza del 16 giugno 2021, secondo quanto riferito dall'appellante, il PM,
esaminati gli atti di causa, ha ritenuto sussistente una evidente discrepanza tra le sottoscrizioni apposte alla scrittura privata e quelle successivamente prodotte, ritenendo ultronea la consulenza tecnica.
Con sentenza n. 1074/2021, emessa in data 13 dicembre 2021, pubblicata il 17 dicembre
2021, Il Tribunale di Cuneo, in composizione collegiale, dopo aver preliminarmente evidenziato come la querela di falso sia uno strumento volto a contestare la veridicità di un atto pubblico ovvero di una scrittura autenticata, verificata o accertata giudizialmente, ha dichiarato l'inammissibilità della stessa, essendo stata presentata per contestare la veridicità di sottoscrizioni apposte su un contratto di finanziamento che,
tuttavia, non riveste la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata,
7 verificata o accertata giudizialmente, sostenendo che la parte avrebbe potuto contestare la paternità delle sottoscrizioni disconoscendole in modo preciso e puntuale.
ritenendo la predetta pronuncia non condivisibile e meritevole di Parte_1
essere integralmente riformata, ha interposto appello.
2. OGGETTO DELL'IMPUGNAZIONE
Con un unico motivo d'impugnazione, non formalmente rubricato, l'Appellante
lamenta che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere la querela di falso inammissibile in ragione del fatto che la scrittura privata oggetto di causa non è stata autenticata,
verificata o accertata giudizialmente.
Ad avviso dell'Appellante, infatti, tale impostazione si porrebbe in contrasto con gli ultimi arresti della giurisprudenza di legittimità sul punto che ritengono ammissibile la querela di falso anche in relazione a scritture non riconosciute, essendo la querela uno strumento processuale volto a rimuovere il valore probatorio del documento con effetti erga omnes.
Più precisamente, parte Appellante ha richiamato, sul punto, il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale “la parte che sostenga la non
autenticità della propria apparente sottoscrizione apposta su scrittura privata non
riconosciuta per la quale non sia quindi necessario esperire querela di falso, può
sempre agire in via principale per far accertare tale non autenticità con la querela
suddetta, ottenendo come conseguenza applicativa che l'accertamento deve essere poi
effettuato secondo le ordinarie regole probatorie e non già con l'applicazione della speciale procedura prevista per il caso della verificazione” (Cass. Civ., sez. VI, n.
13523 del 23 luglio 2020).
L'Appellante si chiede peraltro come in una situazione quale quella in esame, ove l'opponente, proponente querela di falso, contesta le sottoscrizioni apposte al documento costituito dal contratto posto a base del decreto ingiuntivo opposto, possa
8 richiedersi il riconoscimento del documento stesso, quando le sottoscrizioni sono apparentemente ed in effetti apocrife.
Quanto al disconoscimento della scrittura privata, parte Appellante espone di aver,
contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, espresso chiaramente la volontà di contestare la genuinità delle sottoscrizioni, sia in sede di opposizione al decreto ingiuntivo sia con la querela di falso, producendo sin dall'instaurazione del giudizio di opposizione scritture di comparazione volte a rilevare la nullità delle sottoscrizioni in quanto assolutamente diverse da quelle di cui alle scritture successivamente prodotte, allegando a sostegno quanto stabilito dalla Suprema Corte,
laddove ha affermato che il disconoscimento di una scrittura privata non richiede formali requisiti ma solo la chiara volontà di rinnegare la genuinità del documento.
Infine, si duole del rigetto della richiesta di una consulenza tecnica d'ufficio grafologica, ritenuta erroneamente dal primo Giudice meramente esplorativa,
sostenendo di aver prodotto scritture di comparazione e una registrazione dalla quale emerge come l'ex coniuge dell'odierna Appellante, , abbia ammesso Controparte_2
che le sottoscrizioni erano state apposte da un dipendente della concessionaria.
Parte Appellata dal canto suo, richiamato il principio enunciato dalla Controparte_1
Cassazione (Cass. 31243/2021), secondo il quale in caso di querela incidentale, la querela di falso relativa ad una scrittura privata postula che quest'ultima sia stata riconosciuta volontariamente dal suo autore o si consideri legalmente tale ai sensi dell'art. 2702 c.c. e che il querelante intenda eliminare l'efficacia probatoria attribuitale dalla suddetta disposizione o contestarne la genuinità, ha contestato integralmente quanto dedotto dall'Appellante, osservando come del tutto correttamente il Tribunale
avesse ritenuto inammissibile la querela di falso proposta appunto in via incidentale,
poiché avente ad oggetto una scrittura privata non riconosciuta.
Espone che l'Appellante si sarebbe limitata a negare in via meramente generica la
9 sottoscrizione del contratto, senza fornire indicazioni precise da cui desumere la falsità
materiale della firma.
In via subordinata, ha chiesto disporsi CTU grafologica, al fine di confermare la genuinità delle sottoscrizioni.
Da ultimo, ha osservato che, anche nell'eventualità in cui la sottoscrizione non fosse ascrivibile all'Appellante, vi sarebbero comunque elementi idonei a comprovare la volontà di quest'ultima di sottoscrivere il contratto, avendo la stessa consegnato alla finanziaria anche i suoi documenti d'identità, unitamente alla propria busta paga ed eseguito parzialmente il contratto, pagando alcune rate del finanziamento.
3. DECISIONE
La Corte ritiene il gravame fondato e meritevole di accoglimento.
Preliminarmente va ricordato che la querela di falso e il disconoscimento della scrittura privata costituiscono strumenti processuali distinti, caratterizzati da una disomogeneità tanto strutturale quanto funzionale.
Difatti, mentre il disconoscimento ex art. 214 c.p.c. è un mezzo di contestazione riservato alla parte contro cui è prodotta una scrittura privata non autenticata, e mira a negare l'autenticità della sottoscrizione, comportando l'onere per la controparte di promuovere la verificazione della scrittura, la querela di falso, disciplinata dagli artt.
221 ss. c.p.c., rappresenta un rimedio più incisivo, volto a rimuovere l'efficacia probatoria legale di un documento, con effetti erga omnes.
Pertanto, mentre il disconoscimento è uno strumento difensivo circoscritto alla fase istruttoria, la querela di falso assume natura di azione autonoma, con finalità demolitorie del documento contestato.
Afferma infatti la Cassazione con ordinanza n. 15823 del 2020 (fonte Italgiureweb) che
“alla parte alla quale sia riferita una scrittura privata .. è sempre consentito non solo
disconoscerla, così facendo carico alla controparte della verificazione, ma anche e
10 proprio di proporre direttamente e alternativamente la querela di falso, al fine di negare
definitivamente la genuinità del documento;
in difetto di limitazioni di legge, non può
negarsi a detta parte di optare per uno strumento per lei più gravoso ma rivolto al
perseguimento di un risultato più ampio e definitivo, qual è quello della completa
rimozione del valore dell'atto con effetti erga omnes (v. la lontana ma sempre
condivisibile Cass. Sez. U n. 3734-86, e poi Cass. n. 2699-92, Cass. n. 3833-94, Cass.
n. 19727-03, Cass. n. 1789-07 e altre)”.
E ancora la Cassazione con sentenza n. 19727 del 23/12/2003 (fonte Italgiureweb)
sostiene che “Alla parte nei cui confronti venga prodotta una scrittura privata deve
ritenersi consentita - oltre alla facoltà di disconoscerla, così facendo carico alla
controparte di chiederne la verificazione addossandosi il relativo onere probatorio -,
anche la possibilità alternativa di proporre, senza con ciò riconoscere ne'
espressamente ne' tacitamente la scrittura medesima, querela di falso al fine di
contestare la genuinità del documento stesso, atteso che in difetto di limitazioni di legge
non può negarsi a detta parte di optare per uno strumento per lei più gravoso ma rivolto
al conseguimento di un risultato più ampio e definitivo, quello cioè della completa
rimozione del valore del documento con effetti "erga omnes" e non nei soli riguardi
della controparte.”
Nel caso di specie, a fronte di una declaratoria di inammissibilità del disconoscimento delle sottoscrizioni da parte del Tribunale, l'odierna Appellante ha proposto, in via incidentale, anche la querela di falso, scegliendo di utilizzare lo strumento certamente più gravoso, ma generale e definitivo.
Sulla scorta di tali osservazioni, questa Corte ritiene condivisibile quanto affermato dall'Appellante in relazione all'ammissibilità della querela di falso proposta avente ad oggetto una scrittura privata non riconosciuta.
11 Ritiene infatti la Corte che la querela di falso può essere esperita non solo nei confronti di scritture private che abbiano acquisito efficacia probatoria privilegiata ai sensi dell'art. 2702 c.c., come nel caso in cui siano state riconosciute o non validamente disconosciute, ma anche nei confronti di scritture che non abbiano acquisito detta efficacia probatoria
Difatti, come correttamente allegato da parte Appellante, recentemente la Suprema
Corte, con la sentenza n. 15823 del 23 luglio 2020, ha ritenuto ammissibile la querela di falso anche in relazione a scritture private non riconosciute dalla parte cui si riferiscono
(precisamente distinte bancarie di versamento e prelevamento), qualora il documento venga utilizzato in giudizio e si intenda rimuovere l'efficacia probatoria dello stesso con effetti erga omnes.
In particolare, la Cassazione ha statuito che “in ogni caso, alla parte nei cui confronti
sia stata prodotta una scrittura privata, si reputa consentita la facoltà alternativa di
disconoscerla, così facendo carico alla controparte di chiederne la verificazione,
oppure – senza riconoscere, né espressamente, né tacitamente, la scrittura medesima –
di proporre querela di falso, in modo da contestare la genuinità del documento mediante
utilizzo di uno strumento più gravoso per il proponente, per quanto produttivo di
risultati processuali più ampi e definitivi” (Cass. Civ., sez. VI, n. 15823/2020 fonte
Italgiureweb).
La sentenza in senso contrario indicata dalla Ifis, ossia la n. 31243/2021, non può essere presa in considerazione in quanto basata sul riferimento ad un precedente , la n.
18323/07, avente ad oggetto tratte e fatture, che sostiene al contrario che “la querela di
falso postula l'esistenza di una scrittura privata riconosciuta, della quale si intende
eliminare l'efficacia probatoria attribuitale dall'art. 2702 c.c. (Cass. 24 gennaio 2007
n. 1572) o, almeno, di una scrittura privata prodotta nei confronti di una parte che
12 voglia contestare la genuinità del documento (Cass. 29 gennaio 2007 n. 1789, Cass.
23 dicembre 2003 n. 19727).”
La sentenza del 2007 si colloca in realtà in un contesto giurisprudenziale che da tempo riconosceva l'ammissibilità della querela di falso contro la scrittura privata non riconosciuta.
Ex multis, la Cassazione con provvedimento n. 9013 del 1992 ha affermato che “La
querela di falso proposta in via principale dà luogo ad un giudizio autonomo diretto a
contestare l'autenticità di un atto pubblico ovvero di una scrittura privata (anche se non
riconosciuta, o legalmente considerata tale).
E ancora la Cassazione con provvedimento n. 3833 del 1994 ha sostenuto che “Alla
parte nei cui confronti venga prodotta una scrittura privata (nella specie, testamento
olografo) deve ritenersi consentita oltre la facoltà di disconoscerla, così facendo carico
alla controparte di chiederne la verificazione addossandosi il relativo onere probatorio,
anche la possibilità alternativa, senza riconoscere ne' espressamente ne' tacitamente la
scrittura medesima, di proporre querela di falso, al fine di contestare la genuinità del
documento stesso, atteso che in difetto di limitazioni di legge non può negarsi a detta
parte di optare per uno strumento per lei più gravoso, ma rivolto al conseguimento di
un risultato più ampio e definitivo, quello cioè della completa rimozione del valore del
documento con effetti "erga omnes" e non nei soli riguardi della controparte.”
La ragione di questa posizione giurisprudenziale deve rinvenirsi nella normativa, che non prevede alcun limite di questo tipo alla proposizione della querela di falso.
Infatti nel codice civile è previsto che l'efficacia probatoria privilegiata che il nostro ordinamento riconosce all'atto pubblico ex art. 2700 c.c. e alla scrittura privata ex art. 13 falso, ma si limitano a dire che l'efficacia probatoria ivi prevista per la scrittura privata riconosciuta può essere rimossa esclusivamente con il predetto strumento.
La norma che invece è deputata a indicare i limiti di ammissibilità della querela di falso,
ossia l'art. 221 c.p.c., non opera alcuna distinzione tra scrittura privata riconosciuta o non riconosciuta, ponendosi come norma a contenuto generale.
A differenza di quanto afferma parte appellante, la querela di falso è stata dalla stessa proposta in via incidentale, come risulta dagli atti del giudizio di primo grado e dal fatto che la sentenza è emessa nell'ambito del sub- procedimento n. 1 del fascicolo n.
1895/2022 pendente in primo grado.
Ma nessuna norma differenzia i presupposti di ammissibilità della querela relativa a scrittura privata non riconosciuta a seconda del fatto che sia proposta in via principale o incidentale;
anche in relazione a tale ultimo profilo essa deve quindi ritenersi ammissibile.
Appare utile evidenziare, peraltro, come alle medesime conclusioni si perverrebbe anche considerando che il Tribunale, ritenendo il disconoscimento delle sottoscrizioni effettuato dall'odierna Appellante generico e, dunque, inammissibile, abbia di fatto determinato un riconoscimento implicito della scrittura, e, in forza di ciò, la scrittura abbia acquisito efficacia probatoria privilegiata ai sensi del combinato disposto degli artt. 214 c.p.c. e 2702 c.c., equivalente a quella di un documento espressamente riconosciuto.
Proprio tale efficacia probatoria ha reso necessario e giustificato il ricorso, in via incidentale, alla querela di falso, rappresentando questa evidentemente l'unico strumento a disposizione della parte per neutralizzare tale efficacia.
L'istruttoria di causa ha confermato che le firme sul contratto apparentemente apposte dalla signora sono apocrife. Pt_1
14 La consulenza tecnica d'ufficio grafologica, disposta da questa Corte con ordinanza del
15 gennaio 2024 e affidata alla dott.ssa , ha accertato con elevata Persona_1
attendibilità che le dodici firme apposte sul contratto di finanziamento FIDITALIA del
6 marzo 2014 non sono state vergate da risultando pertanto apocrife. Parte_1
La consulenza ha inoltre escluso l'ipotesi di dissimulazione, ritenendo infondata la possibilità che le firme siano state apposte dalla stessa in forma alterata. Pt_1
Il fatto che siano state consegnati alla società finanziaria i documenti d'identità e la busta-paga della signora nonché pagate alcune rate del finanziamento è spiegato dalla signora affermando che l'allora marito aveva accesso ai suoi Pt_1 Controparte_2
documenti e ne diede copia alla società convenuta e fu lui a pagare le rate, il tutto a sua insaputa, nell'ambito di rapporti coniugali difficili che portarono poco tempo dopo alla separazione.
D'altra parte non è contestato che l'auto fu consegnata al marito signor e CP_2
CP fu intestata a lui (doc. 4 prodotto da in primo grado).
Tale spiegazione appare plausibile, alla luce degli ordinari rapporti coniugali, ed è
corroborata in modo decisivo dal contenuto dei whatsapp audio prodotti da parte appellante, in cui il marito afferma: “…non ti preoccupare, se c'è la perizia calligrafica ci penso io…..non possono fare niente”, “ sostenendo che il contratto fu redatto davanti a lui ma a mettere la firma fu un altro: “la firma l'ha fatta e ero io davanti, ma Per_2
la firma non l'ho fatta…”, e che quindi che la falsificazione fu materialmente fatta da un terzo, forse incaricato della società venditrice.
Alla luce di tutto quanto innanzi, la Corte ritiene ammissibile la querela di falso proposta in via incidentale da e dichiara l'apocrafia delle firme Parte_1
apposte sul contratto con il suo nome.
15 SPESE DEL GIUDIZIO D'APPELLO
CP Le spese legali seguono la soccombenza di per i due gradi di giudizio, come richiesto da parte appellante.
Si ritiene infatti, a differenza di quanto statuito nella sentenza di primo grado, che esse debbano essere liquidate all'esito del procedimento incidentale di querela.
Afferma infatti la Cassazione (n. 15642 del 2017 fonte Italgiureweb) che “il giudice che
chiude davanti a sé il procedimento di querela di falso in via incidentale che, in ragione
della competenza del tribunale collegiale, non ha avuto luogo nell'àmbito del
procedimento in cui la controversia sul falso sia insorta, deve senza dubbio liquidare le
spese giudiziali relative allo svolgimento del procedimento. E' sufficiente osservare che
il procedimento incidentale di querela di falso è un procedimento che, nonostante la sua
insorgenza nell'àmbito di altro giudizio, nel quale emerge la controversia di falso,
assume in quel caso una sua autonomia di trattazione, che sfocia in una decisione,
impugnabile nei modi ordinari, cioè come sentenza di primo grado, e ciò anche
allorquando la querela incidentale venga proposta in appello (Cass. n. 14153 del 2014).
Tanto giustifica che, nella logica dell'art. 91 cod. proc. civ., il giudice che decide la
querela si trovi in tal caso nella condizione di "chiudere il relativo procedimento,
supposta come giustificativa del dovere di provvedere sulle spese giudiziali relative.
Sicché è superata ogni suggestione che si potrebbe trarre in contrario dal tenore
dell'art. 226 cod. proc. civ., il quale, nell'individuare il contenuto della sentenza che
decide sulla querela non fa riferimento alla statuizione sulle spese ed anzi prevede la
condanna ad una pena pecuniaria.”
In conformità ai parametri di cui al disposto del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, si liquidano le spese legali secondo il valore indeterminato (come statuito peraltro dalla citata sentenza di Cassazione) nella misura media, tenuto conto delle caratteristiche, del
16 pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà della controversia.
deve altresì essere condannata al pagamento delle spese di CTU, come Controparte_1
liquidate con ordinanza del 28 ottobre 2024, pari a € 1.700,00, oltre accessori.
P.Q.M.
Visti gli artt. 352, 359, 132 c.p.c.
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta,
in riforma della sentenza appellata:
dichiara ammissibile la querela di falso proposta in via incidentale da
[...]
; Pt_1
dichiara che le firme apparentemente riconducibili alla persona di Parte_1
contenute nel contratto per cui è causa del 5-6 marzo 2014 in numero di dieci alla pagina
8 ed in n. di 1 alla pagina 9 stipulato con non sono state apposte dalla stessa;
CP_4
Visti gli artt. 91 ss c.p.c.,
dichiara tenuta e condanna la a rimborsare a le spese Controparte_1 Parte_1
legali dei due gradi di giudizio che si liquidano:
in euro 10.860,00 per il giudizio di primo grado;
in euro 10.313,00 per il giudizio di appello oltre che rimb. forf. 15%, iva e cpa.
dichiara tenuta e condanna al pagamento delle spese di consulenza Controparte_1
tecnica d'ufficio, pari a € 1.700,00, oltre accessori.
Così deciso il 25 giugno 2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Cecilia Marino
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2702 c.c. è vincibile soltanto con la querela di falso per mezzo della quale, una volta accertata la falsità del documento, l'atto falso viene definitivamente rimosso dal mondo giuridico;
queste norme non forniscono presupposti di ammissibilità della querela di