Art. 10.
Nella prima applicazione della presente legge, ai fini dell'iscrizione nella graduatoria di cui all'ottavo comma dell'articolo 7, nei confronti degli insegnanti tecnico-pratici negli istituti professionali, degli insegnanti di arte applicata negli istituti d'arte e degli assistenti nei licei artistici in servizio nei corrispondenti istituti alla data di entrata in vigore della presente legge, si considera equivalente al titolo valido di studio il servizio prestato per non meno di cinque anni con qualifica non inferiore a "buono", purche' con il possesso, almeno, laddove prevista, della dichiarazione di equipollenza di cui all' articolo 6 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1277 , ratificato con legge 11 dicembre 1952, n. 2528 .
Nella prima applicazione della presente legge, ai fini dell'iscrizione nella graduatoria di cui all'ottavo comma dell'articolo 7, nei confronti degli insegnanti tecnico-pratici negli istituti professionali, degli insegnanti di arte applicata negli istituti d'arte e degli assistenti nei licei artistici in servizio nei corrispondenti istituti alla data di entrata in vigore della presente legge, si considera equivalente al titolo valido di studio il servizio prestato per non meno di cinque anni con qualifica non inferiore a "buono", purche' con il possesso, almeno, laddove prevista, della dichiarazione di equipollenza di cui all' articolo 6 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1277 , ratificato con legge 11 dicembre 1952, n. 2528 .