Decreto cautelare 5 novembre 2022
Ordinanza cautelare 17 novembre 2022
Ordinanza presidenziale 13 marzo 2025
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 16/01/2026, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00071/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01416/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1416 del 2022, proposto da
UI EL, rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Deni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cosenza, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. 64563 del 19/07/2022 - ore 13:36:23 - ID° Flusso Settore: PS0000043382022 - Sett.:11100 - ID. PEC_687497__1972022 - recante oggetto Richiesta rinnovo installazione pedane Via Minzoni, 14 - Comunicazione motivi ostativi all’accoglimento della richiesta e Ripristino stato dei luoghi, notificato alla ricorrente a mezzo p.e.c. in data 19/07/2022, con il quale è stata respinta la richiesta avanzata per l’installazione di pedane a supporto dell’attività di ristorazione e, contestualmente, ordinata la demolizione dei manufatti già installati ed il ripristino dello stato dei luoghi, entro sette giorni dalla notifica del provvedimento, nonché ogni altro provvedimento amministrativo ad esso connesso, in quanto presupposto ovvero conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 35, comma 2, lett. c, 84 e 85 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il dott. TT RC;
Osservato che, con nota notificata al Comune di Cosenza in data 24 novembre 2025, la ricorrente UI EL ha dichiarato di rinunciare al ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione;
Ritenuto che:
- le modalità della dichiarazione di rinuncia risultano conformi alle prescrizioni, di cui all’art. 84, commi 1 e 3, c.p.a., e l’amministrazione costituita non si è opposta alla stessa;
- conseguentemente, sussistono i presupposti per la declaratoria di estinzione del giudizio;
- nulla va disposto in ordine alle spese di lite, stante la mancata costituzione del Comune di Cosenza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia e, per l’effetto, dichiara estinto il giudizio.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IV AL, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
TT RC, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TT RC | IV AL |
IL SEGRETARIO