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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/10/2025, n. 10907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10907 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA 1^ Sezione Lavoro n. 18815/2024 R. Gen.
Il Giudice designato dr. SS PAGLIARINI nella causa
T R A
(nato a [...] il [...]), elettivamente domiciliato Parte_1
in Roma, via Conca d'Oro 348, presso lo studio dell'avv. Samuele Scalise che lo rappresenta e difende in virtù di delega in atti ricorrente
E
in persona del in carica, Controparte_1 CP_2
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici
è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12 convenuto all'esito dell'udienza del 28.10.2025 (sostituita con il deposito di note ex art. 127-ter c.p.c., effettuato da entrambe le parti) ha pronunciato la seguente sentenza
DISPOSITIVO rigetta la domanda;
compensa per intero le spese del giudizio;
pone a definitivo carico di entrambe le parti, in solido, le spese di Ctu medico-legale, già liquidate con separato decreto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, sottopostosi in data 27.5.2021 a vaccinazione anti Parte_1
SARS-CoV-2 (vaccino Janssen della Johnson & Johnson), e sostenuto di aver contratto, in conseguenza diretta di detta vaccinazione, la sindrome di Guillain-
RÉ (patologia che colpisce il sistema nervoso periferico), dopo aver infruttuosamente esperito la procedura amministrativa (conclusasi senza alcun accertamento medico), ha chiesto al giudice la condanna del Controparte_1
alla corresponsione in suo favore dei benefici previsti dalla legge n.
[...]
210/1992.
Il si è costituito in giudizio contestando la pretesa Controparte_1
del ed escludendo che vi fosse la prova del nesso causale tra Parte_1 somministrazione del vaccino e patologia denunciata ed aggiungendo che quest'ultima non era comunque ascrivibile ad alcuna delle categorie della tabella A, di cui al DPR n. 834/1981.
Espletata Ctu medico-legale, la causa è stata decisa.
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La domanda del non è fondata, per i motivi che seguono. Parte_1
Il Ctu medico legale nominato (dr. ) ha accertato, anche Persona_1 attraverso una valutazione specialistica neurologica e a seguito di specifici controlli elettromiografici, che il è risultato affetto da “pregresso Parte_1 episodio di poliradicolonevrite demienilizzante infiammatoria acuta con riferite persistenti parestesie a carico degli arti superiori e inferiori”; che tale sindrome deve ritenersi causalmente riconducibile alla vaccinazione anti SARS-
CoV-2 cui il si è sottoposto il 27.5.2021, e che comunque detta Parte_1
invalidità “non può essere ascritta a nessuna delle categorie di cui alla Tabella
A allegata al D.P.R. 834/1981 non trovando idonea collocazione, neppure in via analogica, tra le menomazioni ivi riportate”.
Le risultanze della Ctu medico legale (alla quale comunque si rimanda per tutti i profili e i dettagli tecnici) appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità
(cfr. anche le condivisibili risposte offerte dal Ctu alle osservazioni alla bozza mosse da entrambe le parti).
Poiché in tema di indennizzo in favore di soggetti danneggiati da vaccinazioni, uno dei requisiti è che i danni procurati debbano necessariamente inquadrarsi - pur alla stregua di un mero canone di equivalenza e non già secondo un criterio di rigida corrispondenza tabellare - in una delle infermità classificate in una delle otto categorie di cui alla tabella A allegata al d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 (Cass. sez. un. 1.4.2010, n. 8064 e le numerose analoghe successive), nel caso di specie, pur in presenza del nesso causale tra
2 vaccinazione e patologia accertata, la non ascrivibilità di quest'ultima ad alcuna di dette categorie, neppure in via analogica, come accertato dal Ctu, non consente l'accoglimento della domanda di indennizzo proposta dal
[...]
. Pt_1
Stante la particolarità della questione esaminata e visto l'esito dell'accertamento (si nesso causale, no ascrivibilità ad alcuna di dette categorie), le spese del giudizio vanno interamente compensate.
Le spese di Ctu medico-legale, già liquidate con separato decreto e poste provvisoriamente a carico del , vanno poste a definitivo Controparte_1 carico di entrambe le parti, in solido.
Roma, 29.10.2025.
Il giudice
SS AG
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