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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/09/2025, n. 3523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3523 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO - Sezione Terza Civile - in composizione monocratica, in persona del giudice Cinzia Ferreri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 9802 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente tra
(avv. Domenico Armetta); Parte_1
OPPONENTE
e
, in persona legale rappresentante pro tempore Controparte_1
(avv. Aurelio Cacciapalle);
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 2612/2023 del 13/06/2023 emesso su istanza di
[...]
, questo Tribunale ha ingiunto a il pagamento della somma Parte_2 Parte_1
di € 42.319,26, oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo della fornitura di merci.
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, ha proposto Parte_1
opposizione avverso l'anzidetto decreto ingiuntivo e ne ha chiesto la revoca, contestando la correttezza dell'importo ingiunto sull'assunto che dal debito complessivo andrebbe scomputato l'importo asseritamente dovuto dalla società opposta a titolo di rivalutazione ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 59/92 sulla somma riconosciuta allo stesso a titolo di rimborso della quota Pt_1
sociale (€18.000,00). L'opponente ha, inoltre, dedotto che l'importo ingiunto risulta viziato da errori di calcolo sia sulla sorte che sugli interessi.
In via riconvenzionale, l'opponente ha chiesto la condanna di Parte_2
al pagamento della somma di € 218.825,41, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di
[...]
risarcimento dei danni dallo stesso asseritamente subiti per effetto della illegittima esclusione a socio
1 Costituitasi in giudizio, ha variamente contestato le avverse Parte_2
allegazioni, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferm del decreto ingiuntivo opposto.
*****
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
In disparte ogni considerazione circa la validità della fideiussione prestata dal debitore per sé stesso, deve rilevarsi che emerge dalla documentazione in atti, oltre ad essere pacifico tra le parti, che in data 04/10/2016 la (in seguito incorporata da Controparte_2 Parte_2
stipulava con l'impresa individuale un contratto di fornitura di
[...] Parte_1
prodotti per la rivendita al pubblico con e senza marchio oltre servizi vari connessi alla CP_2
gestione dei punti vendita (v. doc. 3 fascicolo monitorio).
Emerge, altresì, che con scrittura privata del 13/04/2021 , nella qualità di Parte_1
titolare della ditta individuale, riconosceva, ai sensi dell'art. 1988 Cod. Civ., il proprio debito nei confronti di per una somma pari ad € 86.140,70 per forniture di Parte_2
merci e servizi sino alla data del 13/04/2021, oltre interessi convenzionali, impegnandosi ad estinguerlo secondo le modalità, gli importi e con le scadenze mensili indicate nella stessa scrittura
(v. doc. 4 fascicolo monitorio).
È pacifico tra le parti che, successivamente alla sottoscrizione della suddetta scrittura di riconoscimento di debito, il rapporto commerciale tra le parti è proseguito e la società opposta ha continuato a fornire all'impresa merci e servizi (v. doc. 5 fascicolo monitorio). Parte_1
La parte opponente non ha contestato le fatture emesse dalla fornitrice per € 66.682,03 né
l'avvenuta esecuzione della prestazione (peraltro emergente dai DDT in atti) e neppure di essere rimasta debitrice della somma di € 33.637,23 in forza della scrittura di riconoscimento di debito del 13/04/2021, ammettendo di avere interrotto i pagamenti rateali (v. pag. 2 atto di citazione).
Dal debito complessivo di € 100.319,26, la società creditrice ha detratto l'importo di €
18.000,00 quale rimborso riconosciuto a della quota di capitale sociale, in Parte_1
seguito all'esclusione dalla compagine societaria deliberata dal CdA della Parte_2
in data 24/11/2022, nonché l'importo di € 40.000,00 incassato a seguito
[...]
dell'escussione della Fidejussione bancaria (Banca Don Rizzo), così giungendo alla somma di €
42.319,26 azionata con il ricorso monitorio.
ha contestato la correttezza del credito ingiunto deducendo che all'importo Parte_1
riconosciuto a titolo di rimborso della quota sociale (€ 18.000,00) vada necessariamente aggiunta la rivalutazione ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 59/92, come previsto dallo Statuto sociale.
La doglianza di parte opponente è priva di fondamento.
2 Invero, lo Statuto della (art. 14) prevede - così come Parte_2
prevedeva lo statuto dell'incorporata - che in qualsiasi caso di perdita della qualità di CP_2
socio, il socio stesso ha diritto soltanto al rimborso del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 59/92, in forza del quale “Le società cooperative e i loro consorzi possono destinare una quota degli utili di esercizio ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato. In tal caso possono essere superati i limiti massimi di cui all'articolo 3, purché nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili stessi sono stati prodotti”.
Nel rispetto di tale disposizione, l'art. 45 dello Statuto prevede che “l'assemblea che approva il bilancio delibera di destinare gli utili… e) ad eventuale aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato a titolo di rivalutazione nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio nel tassativo limite consentito dalle Leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici” (v. doc. 1 e
2 allegati alla comparsa di costituzione e risposta).
In forza delle previsioni di legge e statutarie, l'eventuale rivalutazione del capitale sociale deve essere deliberata dall'Assemblea dei soci.
Nel caso di specie non risulta che una simile deliberazione sia stata mai adottata.
Pertanto, in mancanza di tale deliberazione, il capitale sociale deve essere restituito al socio senza alcuna rivalutazione e da ciò consegue la correttezza dei conteggi della creditrice.
L'ulteriore contestazione di parte opponente circa la correttezza dell'importo ingiunto, asseritamente viziato da errori di calcolo sia sulla sorte che sugli interessi, appare priva di pregio.
Invero, nel ricorso monitorio sono state analiticamente indicate le fatture insolute e le note di credito emesse in favore del debitore. Inoltre, la ricorrente ha prodotto i documenti comprovanti la pretesa creditoria (v. doc. 5 fascicolo monitorio).
L'opponente, dal canto suo, ha operato una contestazione meramente apparente, non avendo preso puntuale posizione sugli importi indicati nel ricorso monitorio e non avendo precisato quali sarebbero gli errori di calcolo fatti dal creditore.
Parimenti infondata è la domanda di risarcimento del danno proposta in via riconvenzionale da . Parte_1
Invero, lo Statuto della società opposta (art. 13) prevede - come prevedeva lo statuto dell'incorporata - che il socio può essere escluso quando non adempia agli obblighi CP_2
assunti a qualunque titolo verso la società o si renda moroso nei pagamenti ad essa dovuti.
3 Ne consegue che la delibera di esclusione adottata in data in data 24/11/2022 risulta pienamente legittima, atteso che si era reso moroso nei pagamenti nei confronti Parte_1
della società, così come deve ritenersi legittima la sospensione delle forniture ex art. 1460 c.c..
Pertanto, la domanda risarcitoria deve essere rigettata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, sulla base del
D.M. Giustizia 55/2014, applicando i parametri minimi dello scaglione di riferimento (da €
260.001 a € 520.000), tenuto conto dell'attività effettivamente espletata e del valore della controversia (€ 261.144,67).
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo – Sezione Terza Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede: rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2612/2023 del 13/06/2023, che dichiara esecutivo;
rigetta la domanda riconvenzionale;
condanna alla rifusione delle spese del giudizio in favore di Parte_1 [...]
, che si liquidano in € 11.229,00, oltre rimborso forfettario spese generali, iva Parte_2
e c.p.a..
Palermo, 22 settembre 2025.
Il Giudice
Cinzia Ferreri
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO - Sezione Terza Civile - in composizione monocratica, in persona del giudice Cinzia Ferreri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 9802 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente tra
(avv. Domenico Armetta); Parte_1
OPPONENTE
e
, in persona legale rappresentante pro tempore Controparte_1
(avv. Aurelio Cacciapalle);
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 2612/2023 del 13/06/2023 emesso su istanza di
[...]
, questo Tribunale ha ingiunto a il pagamento della somma Parte_2 Parte_1
di € 42.319,26, oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo della fornitura di merci.
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, ha proposto Parte_1
opposizione avverso l'anzidetto decreto ingiuntivo e ne ha chiesto la revoca, contestando la correttezza dell'importo ingiunto sull'assunto che dal debito complessivo andrebbe scomputato l'importo asseritamente dovuto dalla società opposta a titolo di rivalutazione ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 59/92 sulla somma riconosciuta allo stesso a titolo di rimborso della quota Pt_1
sociale (€18.000,00). L'opponente ha, inoltre, dedotto che l'importo ingiunto risulta viziato da errori di calcolo sia sulla sorte che sugli interessi.
In via riconvenzionale, l'opponente ha chiesto la condanna di Parte_2
al pagamento della somma di € 218.825,41, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di
[...]
risarcimento dei danni dallo stesso asseritamente subiti per effetto della illegittima esclusione a socio
1 Costituitasi in giudizio, ha variamente contestato le avverse Parte_2
allegazioni, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferm del decreto ingiuntivo opposto.
*****
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
In disparte ogni considerazione circa la validità della fideiussione prestata dal debitore per sé stesso, deve rilevarsi che emerge dalla documentazione in atti, oltre ad essere pacifico tra le parti, che in data 04/10/2016 la (in seguito incorporata da Controparte_2 Parte_2
stipulava con l'impresa individuale un contratto di fornitura di
[...] Parte_1
prodotti per la rivendita al pubblico con e senza marchio oltre servizi vari connessi alla CP_2
gestione dei punti vendita (v. doc. 3 fascicolo monitorio).
Emerge, altresì, che con scrittura privata del 13/04/2021 , nella qualità di Parte_1
titolare della ditta individuale, riconosceva, ai sensi dell'art. 1988 Cod. Civ., il proprio debito nei confronti di per una somma pari ad € 86.140,70 per forniture di Parte_2
merci e servizi sino alla data del 13/04/2021, oltre interessi convenzionali, impegnandosi ad estinguerlo secondo le modalità, gli importi e con le scadenze mensili indicate nella stessa scrittura
(v. doc. 4 fascicolo monitorio).
È pacifico tra le parti che, successivamente alla sottoscrizione della suddetta scrittura di riconoscimento di debito, il rapporto commerciale tra le parti è proseguito e la società opposta ha continuato a fornire all'impresa merci e servizi (v. doc. 5 fascicolo monitorio). Parte_1
La parte opponente non ha contestato le fatture emesse dalla fornitrice per € 66.682,03 né
l'avvenuta esecuzione della prestazione (peraltro emergente dai DDT in atti) e neppure di essere rimasta debitrice della somma di € 33.637,23 in forza della scrittura di riconoscimento di debito del 13/04/2021, ammettendo di avere interrotto i pagamenti rateali (v. pag. 2 atto di citazione).
Dal debito complessivo di € 100.319,26, la società creditrice ha detratto l'importo di €
18.000,00 quale rimborso riconosciuto a della quota di capitale sociale, in Parte_1
seguito all'esclusione dalla compagine societaria deliberata dal CdA della Parte_2
in data 24/11/2022, nonché l'importo di € 40.000,00 incassato a seguito
[...]
dell'escussione della Fidejussione bancaria (Banca Don Rizzo), così giungendo alla somma di €
42.319,26 azionata con il ricorso monitorio.
ha contestato la correttezza del credito ingiunto deducendo che all'importo Parte_1
riconosciuto a titolo di rimborso della quota sociale (€ 18.000,00) vada necessariamente aggiunta la rivalutazione ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 59/92, come previsto dallo Statuto sociale.
La doglianza di parte opponente è priva di fondamento.
2 Invero, lo Statuto della (art. 14) prevede - così come Parte_2
prevedeva lo statuto dell'incorporata - che in qualsiasi caso di perdita della qualità di CP_2
socio, il socio stesso ha diritto soltanto al rimborso del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 59/92, in forza del quale “Le società cooperative e i loro consorzi possono destinare una quota degli utili di esercizio ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato. In tal caso possono essere superati i limiti massimi di cui all'articolo 3, purché nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili stessi sono stati prodotti”.
Nel rispetto di tale disposizione, l'art. 45 dello Statuto prevede che “l'assemblea che approva il bilancio delibera di destinare gli utili… e) ad eventuale aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato a titolo di rivalutazione nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio nel tassativo limite consentito dalle Leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici” (v. doc. 1 e
2 allegati alla comparsa di costituzione e risposta).
In forza delle previsioni di legge e statutarie, l'eventuale rivalutazione del capitale sociale deve essere deliberata dall'Assemblea dei soci.
Nel caso di specie non risulta che una simile deliberazione sia stata mai adottata.
Pertanto, in mancanza di tale deliberazione, il capitale sociale deve essere restituito al socio senza alcuna rivalutazione e da ciò consegue la correttezza dei conteggi della creditrice.
L'ulteriore contestazione di parte opponente circa la correttezza dell'importo ingiunto, asseritamente viziato da errori di calcolo sia sulla sorte che sugli interessi, appare priva di pregio.
Invero, nel ricorso monitorio sono state analiticamente indicate le fatture insolute e le note di credito emesse in favore del debitore. Inoltre, la ricorrente ha prodotto i documenti comprovanti la pretesa creditoria (v. doc. 5 fascicolo monitorio).
L'opponente, dal canto suo, ha operato una contestazione meramente apparente, non avendo preso puntuale posizione sugli importi indicati nel ricorso monitorio e non avendo precisato quali sarebbero gli errori di calcolo fatti dal creditore.
Parimenti infondata è la domanda di risarcimento del danno proposta in via riconvenzionale da . Parte_1
Invero, lo Statuto della società opposta (art. 13) prevede - come prevedeva lo statuto dell'incorporata - che il socio può essere escluso quando non adempia agli obblighi CP_2
assunti a qualunque titolo verso la società o si renda moroso nei pagamenti ad essa dovuti.
3 Ne consegue che la delibera di esclusione adottata in data in data 24/11/2022 risulta pienamente legittima, atteso che si era reso moroso nei pagamenti nei confronti Parte_1
della società, così come deve ritenersi legittima la sospensione delle forniture ex art. 1460 c.c..
Pertanto, la domanda risarcitoria deve essere rigettata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, sulla base del
D.M. Giustizia 55/2014, applicando i parametri minimi dello scaglione di riferimento (da €
260.001 a € 520.000), tenuto conto dell'attività effettivamente espletata e del valore della controversia (€ 261.144,67).
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo – Sezione Terza Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede: rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2612/2023 del 13/06/2023, che dichiara esecutivo;
rigetta la domanda riconvenzionale;
condanna alla rifusione delle spese del giudizio in favore di Parte_1 [...]
, che si liquidano in € 11.229,00, oltre rimborso forfettario spese generali, iva Parte_2
e c.p.a..
Palermo, 22 settembre 2025.
Il Giudice
Cinzia Ferreri
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