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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/06/2025, n. 1013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1013 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19171/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19171/2024 promossa da:
Controparte_1
e
Controparte_2
entrambi con il patrocinio dell'avv. Marotta Manuela, in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio con rito Controparte_1 Controparte_2 concordatario in TORINO il 19/07/1998.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 751 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 26.07.1999 e il 24.02.2005. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di
Torino in data 11.01.2012.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 03/08/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori CP_1
e i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono
[...] Controparte_2 precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che il signor versi in favore della signora ed entro Controparte_1 Controparte_2 il giorno 5 di ogni mese la somma mensile di € 150,00 annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT a titolo di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne sino al raggiungimento della Persona_3 sua indipendenza economica.
DISPONE le spese straordinarie - per la cui determinazione le parti richiamano il Protocollo di intesa del 15.03.2016 fra Magistrati ed Avvocati del Tribunale di Torino di cui dichiarano di aver ricevuto copia– siano suddivise nella misura del 50% fra i genitori;
DÀ ATTO che le parti concordano che l'Assegno Unico per il nucleo familiare verrà percepito al 100% dalla signora Controparte_2
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 10.6.2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
pagina 2 di 3 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19171/2024 promossa da:
Controparte_1
e
Controparte_2
entrambi con il patrocinio dell'avv. Marotta Manuela, in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio con rito Controparte_1 Controparte_2 concordatario in TORINO il 19/07/1998.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 751 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 26.07.1999 e il 24.02.2005. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di
Torino in data 11.01.2012.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 03/08/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori CP_1
e i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono
[...] Controparte_2 precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che il signor versi in favore della signora ed entro Controparte_1 Controparte_2 il giorno 5 di ogni mese la somma mensile di € 150,00 annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT a titolo di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne sino al raggiungimento della Persona_3 sua indipendenza economica.
DISPONE le spese straordinarie - per la cui determinazione le parti richiamano il Protocollo di intesa del 15.03.2016 fra Magistrati ed Avvocati del Tribunale di Torino di cui dichiarano di aver ricevuto copia– siano suddivise nella misura del 50% fra i genitori;
DÀ ATTO che le parti concordano che l'Assegno Unico per il nucleo familiare verrà percepito al 100% dalla signora Controparte_2
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 10.6.2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
pagina 2 di 3 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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