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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 24/07/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Cagliari
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati
Maria Luisa Scarpa Presidente relatrice
Daniela Coinu Consigliera
Giorgio Murru Consigliere in esito all'udienza del 7 maggio 2025, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 147 di RACL dell'anno 2021, proposta da
, titolare dell'omonima ditta individuale, con sede in Oristano, rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
Maurizio Santarelli del foro di Oristano per procura allegata alla memoria difensiva del giudizio di primo grado nanti il Tribunale di Oristano del 03/12/2018, RGL 794/2017 e nello studio del medesimo in Oristano elettivamente domiciliato
APPELLANTE
CONTRO
, residente a [...], rappresentato dall'Avv. Antonio Tola, ed elettivamente domiciliato Controparte_1 presso il suo studio in Oristano, giusta procura in calce alla memoria di costituzione in appello e comunque connessa allo stesso in quanto contenuta nella medesima busta telematica
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 3 novembre 2017 aveva agito in giudizio davanti al Tribunale di Controparte_1
Oristano, in funzione di giudice del lavoro, nei confronti di , titolare dell'omonima ditta individuale, Parte_1 per dedurre di aver lavorato alle sue dipendenze come operaio magazziniere dal 17.11.2011 al 19.07.2017, data in cui era stato licenziato per giusta causa.
L'azienda resistente, che si occupava della commercializzazione al dettaglio e all'ingrosso di prodotti ittici di acqua salata e dolce, freschi e surgelati o confezionati in scatola e sott'olio, aveva proseguito , era stata acquisita CP_1 da dal precedente titolare, , per il quale egli aveva in precedenza lavorato, nel medesimo Parte_1 Persona_1 immobile poi rilevato nel 2011 da . Pt_1
aveva proseguito precisando di essersi occupato, sin dal primo giorno di lavoro, “della preparazione di CP_1 ogni tipo di pesce.., della sfilettatura e salatura dello stesso, della cottura a forno, a secco, a vapore e dell'affumicatura”, curando anche la preparazione di conserve e insalate di mare, la lavorazione di uova di muggine, la preparazione di bottarga e il “confezionamento di prodotti sottovuoto e in atmosfera modificata e delle uova di riccio”. Aveva poi dedotto di essersi occupato anche “del programma gestionale aziendale, con funzioni di addetto al controllo e compilazione dei modelli HACCP” relativi alle lavorazioni eseguite, svolgendo tutte le attività affidategli “in piena autonomia, anche in quanto era a piena conoscenza delle attrezzature presenti in loco per averle utilizzate per anni con il vecchio proprietario”, e cioè “il forno industriale in tutte le sue funzioni, il fabbricatore di fumo e le bilance elettroniche”, fornendo altresì “al datore di lavoro alcune indicazioni su particolari metodologie lavorative, acquisite presso il precedente datore di lavoro”, conseguendo anche le qualifiche di “addetto primo soccorso, antincendio e carrelli elevatori”, lavorando dall'assunzione a tutto il 2014 per sei giorni a settimana, dal lunedì al sabato, dalle ore 06:30 circa alle ore 14:00, mentre per l'ulteriore periodo non aveva più prestato lavoro straordinario.
Aveva poi lamentato di essere stato ingiustamente licenziato per giusta causa, all'esito di un procedimento disciplinare, a seguito di un episodio “surreale”, che si era verificato il 5 luglio 2017 con il datore di lavoro, ovvero quello di avere prima fissato ridendo un collega di lavoro e, dopo l'intervento di un altro collega che gli aveva domandato le ragioni di tali risata, di avere pronunciato la frase “sono cazzi miei”, ed a seguito dell'intervento del titolare di averlo apostrofato con la frase “tu sei un bugiardo e un falso”, che in un normale ambiente lavorativo avrebbe al massimo comportato un richiamo.
Quanto alle mansioni affidategli, aveva proseguito il ricorrente, posto che al momento dell'assunzione era stato ingiustamente inquadrato nel quarto livello del CCNL del settore commercio applicato al rapporto, mentre avrebbe avuto diritto ad un inquadramento, fin dal principio, nel più qualificato terzo livello in ragione delle mansioni descritte, aveva maturato un credito complessivo di 25.379,46 € per differenze retributive ordinarie, straordinario feriale diurno, lavoro domenicale, differenze sulle mensilità aggiuntive, ferie non godute e permessi retribuiti, indennità di maneggio denaro e differenze sul trattamento di fine rapporto o, in via subordinata, anche a prescindere dal riconoscimento del terzo livello, comunque di 10.219,94 € per le medesime causali, come risultanti dal conteggio prodotto.
In ragione di tali premesse aveva, quindi, concluso domandando la condanna del datore di lavoro al pagamento dei predetti importi per le causali esposte o della minor somma dovuta, eventualmente anche ai sensi dell'art. 36
Costit. e l'annullamento del licenziamento perché illegittimo, con applicazione della tutela indennitaria prevista dalla l. n. 604/1966, nella misura massima o in quella ritenuta di giustizia.
*
, costituitosi in giudizio, aveva contestato la fondatezza della domanda, sostenendo che tutte le Parte_1 attività descritte nel ricorso, tranne i rapporti con clienti e fornitori che non aveva mai intrattenuto, erano state esercitate da “secondo le direttive quotidiane del unitamente ad altri lavoratori della stessa ditta”, dal CP_1 Pt_1 lunedì al sabato dalle ore 07:00 alle ore 14:00 circa, senza mai svolgere lavoro straordinario o lavorare di domenica e nei festivi.
quindi, aveva proseguito , aveva sempre svolto le mansioni di operaio magazziniere per le quali CP_1 Pt_1 era stato assunto e per le quali gli era stato attribuito il IV livello del CCNL del settore commercio applicato al rapporto, e come tale era stato regolarmente retribuito, tenendo conto dei compiti affidatigli, comprese le lavorazioni del pesce descritte in ricorso, che aveva sempre svolto insieme ad altri lavoratori e sotto le direttive quotidiane del resistente, e cioè in assenza di autonomia operativa tale da consentirgli di intrattenere rapporti con il pubblico e con i fornitori o di seguire le vendite e tantomeno di seguire operazioni di maneggio denaro. Ed alcune delle voci indicate nei conteggi erano riferite ad attività lavorative regolarmente saldate (differenze retributive comprensive di mensilità aggiuntive e t.f.r.) o ad attività mai svolte come il maneggio di denaro, lo straordinario feriale diurno ed il lavoro domenicale.
RR aveva poi ribadito la fondatezza del licenziamento per giusta causa intimato al ricorrente, atteso che nelle giustificazioni presentate aveva ammesso gli addebiti e che non poteva porsi in dubbio che la condotta posta in essere, dando “del bugiardo e falso al proprio datore di lavoro, con tono minaccioso”, fosse idonea ad integrare, a tutti gli effetti, giusta causa di licenziamento.
*
Il Tribunale di Oristano, istruita la causa con produzioni documentali, prove testimoniali e interrogatorio formale delle parti, con sentenza n. 86 del 9 giugno 2021, aveva accolto parzialmente il ricorso proposto da CP_1
e, dichiarato il suo diritto all'inquadramento nel terzo livello del c.c.n.l. del settore commercio fin
[...] dall'assunzione, aveva condannato “al pagamento delle conseguenti differenze retributive, nei termini di Parte_1 cui motivazione, pari ad euro 23.778,19 €”, oltre accessori di legge dalle singole scadenze sino al saldo effettivo, rigettando invece la domanda riferita al recesso intimatogli.
Quanto al licenziamento, il primo giudice aveva ritenuto che l'atto di recesso fosse sorretto da giusta causa, a fronte delle ammissioni del ricorrente, che aveva riconosciuto di avere rivolto al datore di lavoro espressioni offensive in nessun modo giustificate, solo dolendosi dell'accaduto che aveva giustificato con un particolare momento di nervosismo, la cui dinamica era stata comunque ricostruita dal figlio del resistente che poteva CP_2 ritenersi attendibile in quanto la sua testimonianza era confermata dalla menzionata ammissione dello stesso
, nonostante la minimizzazione dei fatti tentata nel ricorso. CP_1
Il primo giudice aveva poi riconosciuto il diritto di parte ricorrente all'inquadramento nel terzo livello, rilevando che, benché egli fosse stato assunto per lo svolgimento delle mansioni di operaio magazziniere, era stato tuttavia adibito, principalmente, sin dall'inizio, a compiti di lavorazione del pesce nei termini descritti, pressoché concordemente, tanto nel ricorso quanto nella memoria difensiva, rilevando che tutti i testimoni dedotti dal ricorrente avevano dichiarato che egli era l'unico dipendente nell'azienda del convenuto a svolgere tali mansioni, mentre quelli dedotti dal resistente avevano dichiarato, in contrasto, che tali mansioni le svolgevano tutti in azienda, che erano di semplice contenuto e che le aveva loro insegnate . Pt_1
Si trattava, tuttavia, aveva proseguito il primo giudice, di testimoni non credibili non solo in quanto “tuttora dipendenti del resistente” e comunque tutti assunti nel 2014 e nel 2015, tanto da poter al più riferire della situazione sussistente dopo la loro assunzione e non di quella antecedente, ma anche perché smentiti dalla testimone Tes_1
moglie di e precedente datore di lavoro del ricorrente, ritenuta particolarmente attendibile in
[...] Persona_1 quanto priva di interesse nella controversia, che aveva confermato che aveva lavorato alle loro CP_1 dipendenze, per circa quattro anni, prima della cessione a dell'attività, precisando che egli aveva appreso le Pt_1 Per_ competenze professionali necessarie alla lavorazione del pesce dal e dal figlio, ma soprattutto aveva aggiunto che, al momento della cessione dell'attività, non aveva la professionalità necessaria per gestire l'azienda e ciò Pt_1 Per_ tanto era vero che era stato proprio a proporgli l'assunzione di , in quanto esperto nelle CP_1 lavorazioni in oggetto. Dalle sue dichiarazioni, aveva aggiunto il primo giudice, poteva trarsi la conferma che le lavorazioni del pesce non fossero affatto quelle attività semplici, banali e ripetitive, di facile apprendimento, descritte dai testimoni del resistente e, a loro dire soltanto, svolte da tutti in azienda, trattandosi di lavorazioni che richiedevano un certo grado di esperienza, ben difficilmente svolgibili congiuntamente a compiti di operaio, autista o magazziniere, come sostenuto dai testi portati da . Pt_1
Né poteva ritenersi credibile, aveva precisato il Tribunale, che , privo di competenze in merito quando aveva Pt_1 acquisito l'azienda, avesse insegnato ai suoi dipendenti tali lavorazioni, non essendo credibile che si potessero acquisire le necessarie competenze in proposito con un impegno minimo e da subito, in ragione sia della loro varietà, sia della manualità necessaria, sia della necessità di utilizzare vari strumenti per eseguirle, svolgendo per giunta contemporaneamente mansioni essenzialmente manuali di magazziniere, operaio comune o conducente, come avrebbero voluto far credere i testi di , mansioni quindi che aveva con ogni probabilità Pt_1 CP_1 svolto, quantomeno in via principale, se non in via esclusiva, e riconducibili alla declaratoria del terzo livello descritta nella contrattazione collettiva di riferimento.
Di conseguenza, aveva concluso il primo giudice, poteva dirsi provato che , nel periodo successivo alla CP_1 Per_ cessione dell'attività da parte di , avesse svolto mansioni che comportavano un certo livello di specializzazione e conoscenze tecniche, in sostanziale autonomia, essendosi rivelato non in grado di impartire Pt_1 indicazioni di natura tecnica al riguardo.
Da ciò la fondatezza secondo il Tribunale della domanda proposta ed il conseguente diritto del ricorrente di percepire le relative differenze retributive, parametrate all'orario descritto nel ricorso, che tutti i testi avevano confermato, in assenza di dichiarazioni credibili di segno contrario dei testi del resistente sugli orari lavorativi, dai medesimi descritti come fortemente variabili, mentre doveva escludersi che il lavoratore avesse provato di avere svolto lavoro domenicale o di avere maneggiato abitualmente denaro e di non avere fruito di ferie e permessi con la conseguenza che dagli importi rivendicati dovevano essere detratti quelli domandati a titolo di festività, di lavoro domenicale, permessi e ferie, con conseguente credito residuo di 23.778,19 €, ricavabile dai conteggi allegati al ricorso e non oggetto di specifiche contestazioni da parte del resistente.
Avverso la sentenza ha proposto appello , cui ha resistito . Parte_1 Controparte_1
La controversia è stata istruita con produzioni documentali e consulenza tecnica d'ufficio ed è stata decisa sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante: Voglia la Corte “in via principale accogliere per i superiori motivi come rappresentati l'interposto appello,
e per l'effetto riformare la sentenza sul punto oggetto di gravame odierno, assolvendo l'appellante dalla domanda avversa, con il rigetto della medesima poiché infondata in fatto e diritto, e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e istanze sollevate dall'appellato con le sue difese. in via eventuale e meramente subordinata riformare parzialmente la sentenza impugnata, sul capo oggetto di gravame, nella denegata ipotesi di conferma del passaggio a superiore livello, previa rideterminazione delle somme eventualmente dovute allo a titolo di differenze retributive, purgate di quelle non esigibili per difetto di CP_1 prova (lavoro straordinario) o per prescrizione accertata del diritto, o per qualsivoglia altro diritto accertato in corso di causa, con ammissione anche di CTU volta a stabilire il dovuto, laddove la Corte lo ritenesse necessario. in ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite, di entrambi i gradi del giudizio”. Per l'appellato: Voglia la Corte “dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal , titolare dell'omonima impresa, corrente in Oristano alla via Ginevra Z.I. Nord, Parte_1
(P. IVA , avverso la sentenza n. 86/2021 –RG. Lav. 794/2017del Tribunale di Oristano. In ogni caso, P.IVA_1 condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha criticato la sentenza per avere riconosciuto il diritto di ad un superiore Parte_1 Controparte_1 inquadramento nel terzo livello del CCNL del settore commercio e, sulla base dei conteggi allegati al ricorso, di percepire le conseguenti differenze retributive, riquantificate in 25.379,45 € espressamente escludendo l'importo richiesto a titolo di festività (538,53 €), lavoro domenicale (657,69 €), permessi (277,33 €) e ferie (127,71 €), per un totale di 1.601,26 €.
1.Con un primo motivo di censura, ha contestato “la ricostruzione storica del fatto come resa dal primo Pt_1
Giudice, e le valutazioni date agli esiti della prova testimoniale, frutto di evidente errore”.
La sentenza, ha dedotto l'appellante, era fondata su una visione non corretta delle allegazioni probatorie offerte da
, alla luce del noto criterio trifasico, frutto di una ormai consolidata giurisprudenza di legittimità. CP_1
Il lavoratore non deve, infatti, semplicemente limitarsi a richiamare in modo generico le incombenze affidategli, ma deve anche allegare elementi idonei a fornire al giudice l'evidenza di un criterio qualitativo, dimostrando i compiti effettivamente svolti, in maniera specifica e continuativa, dando prova della prevalenza qualitativa e quantitativa delle superiori mansioni rispetto a quelle proprie del livello di inquadramento.
Ed il primo giudice non solo aveva erroneamente ritenuto attendibili i testi e , il Tes_2 Testimone_3 primo fortemente ostile a contro cui aveva promosso una vertenza di lavoro e la seconda segretaria presente Pt_1 in un ufficio posto, a stretto contatto con il titolare, nel piano superiore del capannone dove si svolgeva l'attività
d'impresa, con un ingresso separato, al piano terra, che avevano comunque riferito il primo del periodo fino al febbraio 2014 e la seconda dal 2012 al 2015, ma ne aveva anche equivocato le risposte.
infatti, aveva di fatto confermato le dichiarazioni rese dai testi di , riferendo che non era Tes_2 Pt_1 CP_1
l'unico a compilare le schede HACCP dato che “quando rientrava in azienda dopo le consegne, gli capitava di vedere il ricorrente, unitamente ai colleghi, svolgere le mansioni di lavorazione del pesce, oltre che quelle di compilazione della precitata modulistica”, ed i testi di avevano riferito che le attività di lavorazione del pesce, come quant'altro fosse Pt_1 necessario in azienda, venivano svolte da tutti i dipendenti, senza alcun genere di limitazioni, mentre Tes_3 aveva dichiarato che sin dal primo giorno di lavoro l'appellato aveva svolto mansioni di lavorazione del pesce, dovendosi intendere la sua risposta riferita al solo periodo dal 2012 al 2015 in cui avevano lavorato insieme.
Anche la pretesa inattendibilità dei testi di parte resistente, ritenuti non credibili dal primo giudice con asserzione
“aprioristica ed al limite della violazione di legge, perché ancora dipendenti di e perché potevano deporre solo Pt_1 per il tempo successivo alla loro assunzione, era del tutto immotivata, in quanto pur vero che erano stati assunti Pt_ successivamente a , ad aprile 2015 e ad agosto 2014 Bichi, tuttavia i medesimi potevano riferire di CP_1 un ampio arco temporale, come i testi di parte ricorrente ed in ogni caso lo stesso filtro il primo giudice avrebbe dovuto usare con riferimento ai testi portati dal ricorrente, che ad un altrettanto circoscritto periodo avevano fatto riferimento, stante la contraddizione sorta tra la deposizione dei primi e quelle dei testi di in ordine alle Pt_1 mansioni svolte dal lavoratore appellato e alla circostanza che non le avesse mai svolte in piena autonomia, ma sulla base di disposizioni impartite giornalmente da . Pt_1
Né , ha rilevato l'appellante, aveva allegato di essere stato un lavoratore dotato di straordinarie CP_1 competenze che gli derivavano dalla sua precedente esperienza lavorativa presso , circostanza che Persona_1 avrebbe fatto presente in causa, precisando la qualifica e le mansioni con le quali era stato dal medesimo assunto e per le quali aveva lavorato, se tutto ciò fosse stato vero, cosa che non era minimamente accaduta, nè al momento dell'assunzione aveva neanche chiesto a l'assegnazione al terzo livello del CCNL categoria. Pt_1
La verità era che, ha proseguito la difesa appellante, egli aveva sempre svolto le mansioni per le quali era stato assunto (operaio magazziniere), mentre le mansioni rivendicate per la prima volta con la lettera di contestazione all'intimato licenziamento non erano pertinenti riguardando attività di concetto o prevalentemente tali, che implicavano conoscenze tecniche e adeguata preparazione che non aveva mai avuto, non avendo CP_1 neppure mai avuto possibilità di svolgere attività implicanti una condizione di autonomia nell'attività lavorativa che non gli era propria, avendo sempre operato secondo le direttive del datore di lavoro e senza mai eseguire operazioni di incasso o di maneggio denaro rimaste infatti non provate.
2.Con un secondo motivo di censura, ha poi criticato la rilevanza attribuita in sentenza “in ordine alle dichiarazioni di maggior peso sulle quali il giudice fonda la sua sentenza sul punto del riconoscimento e passaggio ad un superiore inquadramento contrattuale in favore dell'odierno appellato, con evidente errata interpretazione delle risultanze probatorie”.
Il riferimento, ha proseguito l'appellante, era alla deposizione della teste moglie di e Testimone_4 Persona_1 precedente datore di lavoro dell'appellato, che aveva dichiarato di non essere in grado di confermare se CP_1 avesse svolto presso la ditta di RR, in via esclusiva, compiti analoghi a quelli descritti con riferimento al periodo di lavoro alle loro dipendenze, rilevando che una volta ceduta l'attività le sue conoscenze sull'andamento dell'azienda erano divenute episodiche, tanto che non aveva neppure saputo precisare gli orari seguiti dal lavoratore, come nulla aveva detto circa le mansioni svolte presso la loro ditta, o sul suo inquadramento professionale o, tantomeno, in merito ad un impegno esclusivo in proposito di . CP_1
E la teste non aveva riferito nulla di specifico e oggettivo neppure in merito alle competenze professionali dell'appellato, risultando inoltre non riscontrata la dichiarazione che fosse stato il marito a suggerire a di Pt_1 prendere in carico , che aveva conosciuto al momento dell'acquisto del capannone da parte di e CP_1 Pt_1 non in precedenza, mostrando di non sapere neppure di che cosa egli si fosse mai occupato e dove avesse esercitato la propria attività.
E pur nel rispetto del principio del libero convincimento del giudice era necessario segnalare che tale convincimento non poteva coincidere con l'arbitrio, ma doveva necessariamente fondarsi su elementi di natura oggettiva e soggettiva, non ravvisabili in questo caso in cui si era ritenuta attendibile una testimone che di fatto non aveva confermato nulla di quanto richiestole, e si era spinta ad esprimere giudizi inappropriati, rimasti privi di riscontro, anche in merito alle competenze professionali di , non formulati dagli altri testi ed anzi smentiti Pt_1 dalle teste che aveva fatto riferimento ad un volume d'affari buono quando aveva lavorato per , e Tes_3 Pt_1 tanto ciò era vero che nemmeno la difesa ricorrente, nelle note autorizzate, aveva preso in considerazione la deposizione di sulla quale il primo giudice aveva invece fondato la propria decisione. Tes_4 Era al proposito, altresì, errata l'interpretazione data all'art. 100 del CCNL di categoria, che attiene a lavoratori che svolgono mansioni di concetto, proprie dei solo impiegati, e non degli operai, cui sono riferite mansioni di tipo prevalentemente manuale e che si distinguono in operai specializzati o qualificati comuni, tra i quali certamente non rientrava che non era un lavoratore specializzato o qualificato, dato che si occupava di lavoro CP_1 manuale, lavorando il pesce nelle sue diverse sfaccettature, senza alcuna autonomia operativa perché sottoposto alle direttive del datore di lavoro, difettando la prova dello svolgimento del lavoro in esclusiva e risultando perciò difficile da comprendere, in tale contesto, come il primo giudice potesse essere giunto a riconoscergli il terzo livello, che presuppone capacità professionale acquisita a seguito di preparazione approfondita teorica e tecnico pratica, riconducendo l'attività di lavorazione del pesce, sulla base di elementi rimasti ignoti, ad un livello di preparazione elevato per affermarne l'incompatibilità con lo svolgimento di altre attività proprie del quarto livello contrattuale, in contrasto con quanto riferito dai testi portati dalla difesa resistente, ritenuti non credibili con motivazioni inaccettabili oltre che frutto di un'evidente errore “in valutando” e di una mancata applicazione del noto ragionamento trifasico.
3.Con un terzo motivo di censura, formulato solo “nella denegata ipotesi di riconoscimento delle superiori mansioni anche in questa sede”, ha mosso contestazioni “in ordine alla liquidazione svolta dal Giudice, e all'errore Pt_1 palese dal medesimo compiuto”.
Il primo giudice, infatti, utilizzando i conteggi prodotti da controparte, a seguito del riconoscimento del superiore livello, aveva anche liquidato compensi per lavoro straordinario, erroneamente ritenendo che avesse CP_1 dato prova di aver operato dal lunedì al sabato dalle 06:30 alle 14:00, benché lo stesso lavoratore, nel capo 6 del ricorso, avesse espressamente dichiarato di non aver svolto lavoro straordinario dal 2015, né era vero che non Pt_1 avesse contestato i conteggi posti a base della decisione dal primo giudice, dato che lo aveva fatto nella memoria difensiva ed infatti, in conformità a quanto specificamente contestato, era stata rigettata la domanda in ordine a ferie, permessi, lavoro domenicale, abituale maneggio di denaro e lavoro festivo, ritenuti dal Tribunale non provati.
Ed il lavoro eccedente le quaranta ore settimanali, come quello allegato da , che aveva fatto riferimento CP_1
a quarantacinque ore alla settimana, non poteva considerarsi lavoro straordinario, atteso che da un lato l'art. 148 del CCNL per lo svolgimento del lavoro straordinario richiede l'espresso consenso del datore di lavoro e dall'altro il successivo art. 149 prevede una maggiorazione del 15% per le lavorazioni svolte dalla quarantunesima alla quarantottesima ora, oltre le quaranta ore settimanali.
Era evidente che vi erano, quindi, degli errori nei conteggi, in particolare nella voce “straordinario diurno” fatta propria dal primo giudice, solo a voler considerare che le ore riportate in ciascun mese, fino a tutto il 2014 ma anche oltre, poste alla base dei calcoli effettuati, erano differenti mese per mese lasciando supporre un orario mensile ridotto rispetto a quello dichiarato e non sempre di quarantacinque ore settimanali, prestando il fianco a rivalutare le dichiarazioni dei testi portati da in merito all'orario, ritenute vaghe dal primo giudice erroneamente, tanto Pt_1 più che risultava inspiegabile perché nei conteggi fosse stato calcolato lo straordinario solo fino al 2014 o in minima parte per il periodo successivo, a fronte di una prestazione riferita come identica, con voce che quindi andava espunta dai conteggi, che sarebbe stato opportuno rifare anche con ctu.
4.Con un quarto punto, e sempre in via subordinata, con “riguardo all'eccezione di prescrizione del credito riconosciuto”, ha dedotto la “possibilità che sia prescritto quanto riconosciuto dal Giudice per differenze retributive, Pt_1 con riferimento a un arco temporale superiore al quinquennio” dato che il lavoratore aveva lavorato dal 17 novembre
2011 al 19 luglio 2017, con la conseguenza che doveva ritenersi prescritto tutto quello che era maturato sino alla data del 19 luglio 2012, nel quinquennio precedente alla cessazione del rapporto, dal quale decorreva il relativo termine per i crediti retributivi.
E la prescrizione, ha rilevato l'appellante, poteva essere eccepita per la prima volta anche in sede d'appello sussistendo il divieto di tale eccezione in senso proprio nell'ipotesi di fatti estintivi del diritto non rilevabili d'ufficio, qui non ravvisabile dato che si era in presenza di un'eccezione sottratta alla disponibilità delle parti, fissata dalla riforma Fornero e dal D. lg. n. 23/2015, che avevano dettato la disciplina della sospensione del decorso della prescrizione estintiva quinquennale dei crediti retributivi non rivendicati in costanza di rapporto, con rinvio della decorrenza a rapporto esaurito, indistintamente per tutti i lavoratori, a far data dall'entrata in vigore della legge
Fornero (18 luglio 2012).
Si trattava di quaestio iuris, ovvero “l'identificazione del regime prescrizionale (ossia la disciplina legale nel caso di specie applicabile, in cui rilievo particolare assumono la determinazione della durata del termine di prescrizione e l'individuazione del dies a quo di decorrenza dello stesso”, riservata alla determinazione giudiziale, che può “determinare autonomamente la disciplina applicabile alla fattispecie presuntiva eccepita”, pur dopo avere sollecitato “il contraddittorio sul punto di diritto che venga affrontato d'ufficio”.
*
L'appello è infondato.
Va premesso che la sentenza non è stata impugnata nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto legittimo e sorretto da giusta causa il recesso intimato a , rigettando la relativa domanda, e nemmeno nella Controparte_1 statuizione con la quale il primo giudice ha escluso che potesse dirsi raggiunta la prova della mancata fruizione di ferie e permessi, dello svolgimento del lavoro domenicale, del maneggio abituale di denaro e della spettanza di festività, perciò escluse dagli importi quantificati nei conteggi allegati al ricorso, riducendo il credito, ed è quindi incontrovertibile su tali due punti.
Passando ad esaminare i motivi di appello, con i primi due motivi, con i quali ha contestato la Parte_1
“ricostruzione storica del fatto” del primo giudice e “le valutazioni date agli esiti della prova testimoniale, frutto di evidente errore”, in particolare in ordine alle dichiarazioni rese dalla teste ritenute in sentenza “di maggior peso” ai Tes_4 fini del riconoscimento di un superiore inquadramento contrattuale, l'appellante sostanzialmente richiede una rivisitazione del compendio probatorio e una diversa interpretazione delle dichiarazioni dei testi sentiti rispetto a quella operata dal primo giudice, deducendo che se le stesse fossero state correttamente esaminate, alla luce delle allegazioni contenute in ricorso, con il criterio trifasico, avrebbero portato il Tribunale a ritenere che CP_1 non avesse affatto provato, come sarebbe stato suo onere, lo svolgimento di attività lavorative rientranti nel livello superiore richiesto, con carattere di prevalenza e continuità, essendosi limitato ad una mera descrizione di compiti svolti.
In proposito, è parere del collegio che non colga nel segno la censura riferita all'errata motivazione del Tribunale nell'applicare il noto criterio trifasico, risultando corretta la lettura delle risultanze istruttorie data dal primo giudice, pur con alcune integrazioni e precisazioni nel senso di seguito riportato. E' vero che, in ragione di principi ormai consolidati nella Suprema Corte, il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (si veda Cass. n. 8589/2015) e che “ai fini dell'osservanza di tale procedimento, è necessario che, pur senza rigide formalizzazioni, ciascuno dei suddetti momenti di ricognizione e valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio, configurandosi, in caso contrario, il vizio di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c., per l'errata applicazione dell'art. 2103 c.c. ovvero, per il pubblico impiego contrattualizzato, dell'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001” (così
Cass. n. 30580/2019).
Ma è anche vero che, come si evince dalla lettura del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, CP_1 aveva compiutamente allegato, ed anche domandato di provare, supportando le proprie allegazioni con adeguate produzioni documentali, le mansioni in concreto svolte (descritte nei capi 4 e 5 a pag. 2 del ricorso e ribadite nei capi di prova da 4 a 9 a pag. 7/8 del ricorso), deducendo la loro conformità alla declaratoria del terzo livello contenuta, tra le altre (compresa quella del IV livello riconosciutogli), nell'art. 100 del CCNL commercio prodotto
(doc. 6), sin dall'inizio del rapporto, dato che le aveva svolte in piena autonomia, in ragione delle piena conoscenza delle attrezzature presenti sul posto per averle utilizzate per anni con il vecchio proprietario da cui aveva Pt_1 acquisito l'azienda, utilizzando diversi macchinari e particolari metodologie lavorative, che aveva anche fornito al nuovo datore di lavoro in quanto le aveva acquisite nel precedente rapporto ed in via esclusiva, svolgendo cioè solo quelle.
Nel ricorso erano, quindi, presenti tutte le allegazioni ritenute dalla giurisprudenza necessarie per operare il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento del lavoratore subordinato nelle tre fasi che lo caratterizzano, profilandosi il ricorso corretto sul piano sia assertivo che probatorio.
Ed è altresì vero che il primo giudice del citato procedimento logico giuridico si è avvalso in sentenza, seppure senza rigide formalizzazioni, rilevando in primo luogo che erano state accertate in fatto le attività lavorative
(lavorazione del pesce nei termini descritti in ricorso) in concreto svolte da sulla scorta di quanto CP_1 dichiarato dai testimoni sentititi, che avevano anche confermato che egli era l'unico a svolgerle in azienda e che aveva sempre e solo svolto, “se non in via esclusiva, quantomeno in via principale”, cioè quantomeno in prevalenza, quelle ed in secondo luogo che tali mansioni, lungi dal presentarsi di semplice contenuto, ovvero banali, ripetitive e di facile apprendimento come dedotto dal resistente, richiedevano invece particolari competenze professionali ed un certo grado di esperienza, necessarie per lavorare il pesce, usare anche i macchinari descritti e che CP_1 del settore era esperto avendo già svolto analoghe mansioni per il precedente datore di lavoro, al contrario di Pt_1 che, quando aveva acquisito l'azienda, analoga esperienza era risultato non avere (così in sentenza alle pagg. 5 e
6).
Il primo giudice ha poi proseguito nella sua motivazione procedendo, secondo il citato ragionamento trifasico, con l'esame delle qualifiche previste dal contratto collettivo di categoria e di ciò è significativo il riferimento in sentenza all'art. 100 del CCNL del settore commercio, che contiene le declaratorie anche del terzo e del quarto livello, evidentemente esaminate e con il raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda, come si evince dalla motivazione complessiva e da quella più specifica riportata in chiusura della pagina 6 della sentenza appellata, nella quale ha valorizzato, al fine di supportare le conclusioni raggiunte, il livello di specializzazione e le conoscenze tecniche proprie delle mansioni affidate a
, come ritenute emerse nel corso del giudizio, nonché la sua sostanziale autonomia nello svolgimento CP_1 dei compiti affidatigli, in assenza di pari competenze in capo a , che era risultato non in grado di impartire Pt_1 indicazioni di natura tecnica al riguardo.
In conclusione, quindi, la pur sintetica motivazione della sentenza è frutto di una corretta applicazione dei principi di diritto sopra riportati, realizzata esaminando le declaratorie contrattuali relative al livello professionale di inquadramento del lavoratore, ed in tal senso depone il richiamo del primo giudice all'art. 100 del CCNL in atti, che contiene le declaratorie dei diversi livelli, compreso il terzo e il quarto qui coinvolti, con l'elencazione dei differenti profili professionali a tali declaratorie riconducibili, evidentemente esaminati dal primo giudice per giungere alle proprie conclusioni, pur sintetizzate in sentenza, dove ha infatti individuato il tratto qualificante del terzo livello di inquadramento rivendicato nelle “particolari conoscenze tecniche”, nella “adeguata esperienza” e nelle
“condizioni di autonomia operativa”, così come nella “specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita”, (che al punto 11, a pag. 117 del CCNL prodotto, contempla il profilo “operaio specializzato provetto”), che non sono invece proprie invece del quarto livello (che al punto 22, a pag. 121 del CCNL in atti, contempla la figura “operaio specializzato”) riferito a “compiti operativi” e a
“specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico pratiche” e valutando la prevalenza, se non l'esclusività, dal punto di vista qualitativo e quantitativo, dei compiti assunti come svolti rispetto a quelli riferibili al livello ed alla qualifica superiori.
Ed altrettanto correttamente, a parere del collegio, il primo giudice ha valutato gli esiti della prova testimoniale e l'attendibilità maggiore dei testi portati da rispetto a quelli portati da , resa anche evidente dalle CP_1 Pt_1 parziali ammissioni di nel corso nell'interrogatorio formale reso all'udienza del 24 marzo 2021. Parte_1
Rispondendo, infatti, sulle circostanze di prova dedotte nei capi 4 (“vero che sin dal primo giorno di lavoro
CP_1 si è sempre occupato della preparazione di ogni tipo di pesce (pesce spada, tonno, salmone, filetti di muggine, filetti di anguilla), della sfilettatura e salatura dello stesso, della cottura a forno, a secco, a vapore e dell'affumicatura”) e 5 (“vero che
CP_1 sin dal primo giorno di lavoro si è sempre occupato della preparazione di conserve, insalate di mare, lavorazione uova di muggine, preparazione di bottarga, nonché del confezionamento di prodotti sottovuoto e in atmosfera modificata e delle uova di riccio”), , che di tali mansioni ha confermato lo svolgimento da parte di fin dal primo giorno, ha Pt_1 CP_1 poi significativamente aggiunto che egli aveva già esperienza delle stesse e così pure ha fatto in merito alle circostanze di cui al capo 6 (“vero che sin dal primo giorno di lavoro si è sempre occupato del programma
CP_1 gestionale aziendale con funzioni di addetto al controllo e compilazione modelli HACCP relative alle nostre lavorazioni”) pur aggiungendo che in azienda le svolgevano tutti, compresa la segretaria, e di cui al capo 8 (“vero che sin
CP_1 dal primo giorno di lavoro ha sempre utilizzato il forno industriale in tutte le sue funzioni, il fabbricatore di fumo e le bilance elettroniche”), ma soprattutto in merito alle circostanze di cui al capo 7 (“vero che sin dal primo giorno di
CP_1 lavoro si è sempre occupato svolgeva la sua attività da solo, ed era a piena conoscenza delle attrezzature presenti in loco per averle utilizzate per anni con il vecchio proprietario ), cui ha risposto dicendo “confermo quanto mi si chiede”. Persona_1
Di fatto tali risposte confermano che, sin dal primo giorno, non si era limitato a compilare i modelli CP_1
HACCP allegati al ricorso in appello, come vorrebbe far riduttivamente credere il datore di lavoro, ma anche del programma gestionale aziendale con funzioni di addetto al controllo, come puntualmente dedotto in ricorso, circostanza questa mai contestata, ed anzi ammessa da nell'interrogatorio formale (si consideri che il manuale Pt_1
HACCP riguarda le procedure aziendali per garantire sicurezza e igiene alimentare attraverso analisi e monitoraggio) e che sempre fin dal primo giorno di lavoro si era occupato di svolgere la sua attività, anche di lavorazione del pesce, da solo, e quindi in sostanziale autonomia.
Avuto riguardo al teste , che secondo l'appellante, “paradossalmente”, aveva confermato che Tes_2 CP_1 non era l'unico a compilare le schede HACCP, con palese errore del giudicante, ma anche quanto nelle successive udienze dichiarato dai testi portati da , laddove avevano riferito che le attività di lavorazione del pesce, come
Pt_1 di quant'altro fosse necessario in azienda, venivano svolte da tutti i dipendenti senza limitazioni di alcun genere, e non era comunque attendibile perché aveva proposto un'azione giudiziaria per crediti nei confronti di , suo
Pt_1 datore di lavoro ed anche suo cognato, definita con una conciliazione, in realtà tale teste può dirsi, a parere del collegio, attendibile non avendo mostrato alcun motivo di astio o di accanimento nei confronti di e chiaro in
Pt_1 senso esattamente contrario a quanto riferito dai testi portati da , oltre che coerente con quanto riferito dagli
Pt_1 altri testi portati da . CP_1
infatti, dopo avere dichiarato di essere stato collega di lavoro di , precisando che era stato assunto Tes_2 CP_1 prima di lui e che il suo rapporto era terminato a febbraio 2014, nel rispondere sui citati capi di prova da 4 a 8, ha aggiunto di avere personalmente constatato che aveva svolto tutte le mansioni riportate nei predetti CP_1 capi, dei quali in udienza gli era stata data lettura e che egli era comunque esperto in tali lavorazioni in quanto aveva già lavorato alle dipendenze del precedente proprietario, . Persona_1
Il teste ha poi riferito che, in un'azienda composta dal titolare, dalla segretaria e da altri tre o quattro dipendenti, lui si era occupato personalmente di ricevere il pesce la mattina presto dai pescatori che lo consegnavano, di provvedere alla pesatura e allo smistamento nonché del caricamento sui furgoni delle merci e delle consegne presso i vari esercizi commerciali, in orari compresi tra le 03.00 del mattino e le 14.00, per poi riprendere nel pomeriggio, dando una mano ai colleghi al termine delle consegne nel magazzino o, in caso di necessità, in alcuni esercizi commerciali di Oristano.
Ed ha proseguito evidenziando che, sebbene la maggior parte delle sue mansioni lo portassero fuori dall'azienda, gli era comunque capitato di vedere occuparsi della compilazione della modulistica HACCP, in CP_1 particolare il lunedì mattina, quando erano spesso tutti insieme oppure quando lui terminava le consegne e faceva rientro in azienda per occuparsi dei compiti già sopra riferiti, aggiungendo che egli era l'unico a compilare le schede delle lavorazioni HACCP e ad utilizzare il computer aziendale, quest'ultimo peraltro insieme alla segretaria, come aveva potuto constatare direttamente, di lunedì mattina o quando terminava le consegne e si occupava di altri compiti in azienda, così come aveva potuto anche constatare, vedendolo arrivare al lavoro dove lui era già presente dalle 03.00, che iniziava a lavorare la mattina intorno alle 06:30 e terminava di pomeriggio alle 14.00, CP_1 che lavorava dal lunedì al sabato, specificando che era l'unico che osservava tali orari lavorativi.
Seppure il teste non abbia specificato che fosse l'unico ad occuparsi della lavorazione del pesce, a CP_1 riprova della totale assenza di motivi di astio o di interesse nei confronti della datore di lavoro (si consideri poi che anche grazie alla sua testimonianza è stata esclusa l'esistenza di un credito per maneggio abituale di denaro, per festività e per ferie e permessi non goduti sui quali nulla egli ha riferito), ha comunque specificato che tali lavorazioni richiedevano esperienza, che aveva acquisito svolgendo le stesse mansioni alle dipendenze CP_1 del precedente proprietario.
Ed è stata poi la teste , segretaria di dal 2012 al 2015 ed assunta quindi dopo , di cui Tes_3 Pt_1 CP_1 Pt_1 vorrebbe minare l'attendibilità rilevando che la sua postazione di lavoro era ubicata in un ufficio posto in un piano diverso da quello in cui si svolgeva l'attività d'impresa e con un ingresso separato, sottintendendo che perciò non avrebbe potuto avere conoscenza delle mansioni svolte, a confermare che aveva svolto le mansioni CP_1 riportate nei capi 4 e 5 del ricorso, delle quali le era stata data lettura in udienza, aggiungendo, quanto al capo 6, anche che egli era l'unico in azienda, quantomeno nel periodo in cui lei vi aveva lavorato, sia a svolgere le mansioni poco prima descritte, sia ad utilizzare l'unico computer presente nell'ufficio aziendale dove salvava i files relativi alle lavorazioni eseguite, che inseriva in apposite cartelle da lui create sul desktop, trattandosi di un computer condiviso con lei e con il titolare (che aveva anche in uso esclusivo un pc portatile), sia ad occuparsi della modulistica HACCP per le lavorazioni eseguite.
E ciò in quanto nel periodo in cui lei aveva lavorato alle dipendenze di aveva visto soltanto Pt_1 CP_1 svolgere tali compiti e occuparsi anche dei compiti descritti nei capi 4 e 5 e mai , da cui aveva peraltro appreso Pt_1 che aveva in precedenza lavorato alle dipendenze del precedente titolare, dal quale aveva rilevato CP_1 Pt_1
l'attività.
E l'attendibilità della teste può trarsi dalla circostanza che, nel riferire gli orari di lavoro di , dopo avere CP_1 precisato che lei lavorava dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e alle 15.30 alle 18.00, abbia distinto chiaramente quanto appreso da (ovvero che arrivava al lavoro alle 06:30), da quanto aveva potuto constatare di Per_2 persona, e cioè che lo trovava al lavoro quando arrivava verso le 9.00, che talvolta, nelle occasioni in cui si era dovuta trattenere in ufficio oltre il suo orario abituale per completare il lavoro, lo aveva visto andar via verso le
14.00, e che lo aveva sempre trovato al lavoro quando, solo occasionalmente, aveva dovuto lavorare nella giornata del sabato (circa cinque o sei volte in tre anni), senza però poter affermare che in tale giornata egli lavorasse abitualmente.
Ed ha anche precisato, specificando i nomi dei lavoratori, senza smentita alcuna da parte di ed a conferma di Pt_1 quanto detto dal teste a dimostrazione della sua conoscenza dei compiti distribuiti in azienda ai diversi Tes_2 lavoratori, che l'azienda era composta dal titolare, da lei, da altre tre persone (il cognato di , un tale di Pt_1 Per_3
e tale , che curavano in via esclusiva le consegne dei prodotti nei punti vendita e il trasporto Per_4 Persona_5 del pesce e da , che era l'unico a svolgere le mansioni già prima riferite (cioè quelle descritte nei capi da CP_1
4 a 8).
Analoghe considerazioni possono farsi quanto alle critiche mosse alla sentenza per avere ritenuto “di maggior peso” le dichiarazioni della teste di ai fini del riconoscimento del superiore livello contrattuale Testimone_4 all'appellato, che secondo si sarebbe avventurata in “aprioristiche esternazioni”, non supportate da conoscenze Pt_1 specifiche e oggettive, oltre che “frettolose ed inopportune”.
Tale teste, infatti, è la moglie di , con lei titolare della realtà aziendale denominata Alfa Luxor srl, Persona_1
(“società che avevamo io e mio marito”..” ..ha lavorato per noi circa quattro anni” ), venduta poi a , che non CP_1 Pt_1 solo ha precisato che alle loro dipendenze aveva svolto le mansioni di lavorazione del pesce con le CP_1 modalità descritte nei capi 4 e 5 e di compilazione delle schede HACCP, ma anche che lo aveva visto svolgere la lavorazione del pesce nei termini descritti successivamente per , dato che le era capitato di ritrovarsi con , Pt_1 Pt_1 nella sua azienda, anche dopo la cessione dell'attività commerciale, per prendere un caffè alla macchinetta aziendale, occasione in cui aveva visto sia che la moglie di svolgere le loro mansioni, specificando, CP_1 Pt_1 anche qui senza smentita alcuna dell'appellante, che la moglie di si occupava di preparare la bottarga sotto Pt_1 sale (in tal senso anche la teste . Tes_5
E la circostanza che, benchè priva di conoscenze specifiche e oggettive, si fosse “avventurata in aprioristiche esternazioni” è smentita dal fatto che, nel riferire sul capo 6, e cioè sulla compilazione della modulistica HACCP, abbia precisato di poter dire con certezza che tali mansioni le aveva svolte quando lavorava alle loro CP_1 dipendenze, ma non una volta passato alle dipendenze del , dato che la sua conoscenza era limitata a quanto Pt_1 aveva visto alla macchinetta automatica del caffè presente presso l'azienda acquisita da , dalla quale era Pt_1 possibile vedere e la moglie di nello svolgimento delle loro mansioni, riferendo che la sua CP_1 Pt_1 conoscenza dell'andamento dell'azienda, una volta effettuata la cessione, era divenuta limitata tanto da non poter dire che l'appellato avesse svolto in via esclusiva e in autonomia le mansioni descritte nei capi 7 e 8 del ricorso, come era accaduto sotto la loro gestione, pur ritenendolo verosimile e tanto da non poter neppure confermare che avesse lavorato alle dipendenze di seguendo i loro stessi orari. Pt_1
Né può dirsi frutto di aprioristiche esternazioni l'affermazione che aveva potuto constatare personalmente le competenze professionali di , dato che gli aveva anche lei venduto l'azienda di cui era proprietaria con il Pt_1 marito, rilevando che proprio perché non aveva la professionalità necessaria per gestire l'azienda il marito, al momento dell'acquisto, gli aveva consigliato di assumere che era esperto nelle lavorazioni aziendali, CP_1 tanto più che era l'unico dipendente ad avere tali competenze nella loro azienda, dove le aveva apprese CP_1 dal marito e dal figlio, precisando che la forza lavoro dell'azienda era costituita dal marito, dal figlio, da Per_2
e da due autisti che si occupavano delle consegne, riferendo perciò di una organizzazione del personale più o meno coincidente con quella descritta per l'azienda gestita da dai testi e almeno fino al 2015. Pt_1 Tes_2 Tes_3
Tali complessive testimonianze, rese da persone che nessun rapporto di interesse hanno mostrato di avere a danno del , come dimostra anche il fatto che si siano limitate a riferire solo delle circostanze constatate direttamente, Pt_1 con onestà riconoscendo di non poter riferire in merito ad altre circostanze o di averne apprese alcune dall'appellato, come sopra evidenziato, e che hanno perciò portato ad un riconoscimento solo parziale della pretesa dell'appellato, sono state quindi correttamente valutate dal primo giudice, che dalle stesse ha quindi tratto la convinzione, fondata a parere del collegio, che l'appellato, pur inquadrato nel IV livello come operaio magazziniere, fosse stato in realtà assunto per essere fin dal principio adibito ai più qualificati compiti di lavorazione del pesce nei termini descritti in ricorso, con uso di tecniche e di macchinari particolari e per occuparsi del programma gestionale aziendale con funzioni di addetto al controllo, evidentemente rilevante per un'azienda che tratta alimenti destinati al pubblico (e non solo della riduttiva compilazione dei relativi modelli HACCP) e che fosse stato l'unico dipendente a svolgerli in modo quantomeno prevalente se non esclusivo, anche perché , datore di Pt_1 lavoro che aveva appena acquistato l'azienda, pur senza volerne sminuire le capacità, non aveva ancora in quel momento la conoscenza necessaria per svolgere tutte le attività che tale azienda specificamente richiedeva nella lavorazione del pesce e di cui era invece già esperto per averle svolte con il precedente proprietario. CP_1 E si comprende, in ragione della descrizione della stessa contenuta nel ricorso, ma anche di quanto concordemente dichiarato dai testi e di quanto ammesso dallo stesso nel corso del suo interrogatorio formale, in cui ha più Pt_1 volte evidenziato l'esperienza già posseduta da , che l'attività di preparazione di ogni tipo di pesce, con CP_1 sfilettatura e salatura dello stesso, cottura a forno, a secco, a vapore e affumicatura, di preparazione di conserve, di lavorazione delle uova di muggine con preparazione di bottarga, confezionando anche prodotti sottovuoto e in atmosfera modificata e uova di riccio, e di addetto al controllo nell'ambito del programma gestionale aziendale (che spiega l'uso del computer, condiviso con la segretaria e e la creazione di cartelle per salvare files relativi alle Pt_1 lavorazioni eseguite, riferito dalla teste ), già di per sé non potesse ritenersi banale, semplice e ripetitiva, Tes_3 oltre che di facile apprendimento e svolgibile da chiunque, ovvero da coloro che svolgevano in seno all'azienda compiti prevalenti di autista per le consegne o di magazziniere, impegnati in tali attività ogni giorno, dalle 03.00 del mattino e fino almeno alle 14.00 (così il teste riferendosi agli altri che lavoravano con lui per le consegne), Tes_2 sottintendendo competenze, che evidentemente richiedevano, per la loro varietà e per la manualità che implicavano, conoscenze tecniche, esperienza e capacità professionale adeguate, anche in ragione del necessario utilizzo di una serie di strumenti, e cioè forni industriali, fabbricatori di fumo e bilance elettroniche, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, che ha tentato di sminuirne la portata, pur trattandosi di mansioni vitali per l'azienda, non delegabili a chiunque, coinvolgendo il sistema di controllo HACCP, essenziale per garantire sicurezza e igiene nel settore alimentare.
Correttamente pertanto il primo giudice ha escluso che i pochi dipendenti di , all'epoca assunti come operai, Pt_1 che operavano prevalentemente come addetti alle consegne ed al magazzino, avessero potuto svolgere in azienda indistintamente tali mansioni, alternandosi con , trattandosi di mansioni che, come intuibile, a fronte di CP_1 lavorazioni che necessitavano di un certo grado di esperienza, erano non solo difficilmente svolgibili unitamente ai compiti di operaio addetto alle consegne o magazziniere come sostenuto da , ma richiedevano anche Pt_1 esperienza e professionalità adeguate.
E tutti i testi portati dal ricorrente, che pure hanno riferito alcuni fino al 2014 e altri fino al 2015 (a parte la Tes_4 che ha riferito della sua frequentazione di dopo la cessione della sua azienda) e hanno confermato la Pt_1 particolare esperienza nel settore di , acquisita negli anni, peraltro in conformità alle ammissioni Parte_3 effettuate come già sopra rilevato dallo stesso nel corso dell'interrogatorio formale reso, sono stati presenti Pt_1 fin da epoca coincidente con quella della assunzione di e hanno potuto riferire di anni dal 2011 ( e Pt_1 Tes_2
e dal 2012 ( ), che non hanno e non possono avere, ai fine del corretto inquadramento del lavoratore Tes_4 Tes_3 fin dal principio, lo stesso peso dei successivi anni, sui quali hanno reso dichiarazioni lavoratori assunti circa tre o quattro anni dopo come nei quali può presumersi che l'azienda si fosse evoluta, come dimostra anche Parte_4
l'impiego nel 2017, rispetto alla più ridotta realtà aziendale iniziale riferita dai testi al 2011-2012, di quattordici addetti, di cui dieci dipendenti, fotografata dalla visura dell'impresa prodotta da (doc. 11), che spiega CP_1 anche la riduzione dello straordinario allegata dal 2015.
Ed in tal senso il collegio concorda con il primo giudice che ha ritenuto sostanzialmente poco rilevanti le dichiarazioni rese dai testimoni del resistente, in disparte la loro credibilità, da valutare comunque con particolare rigore dato che al momento della loro audizione erano tutti dipendenti di , dal momento che si tratta di Pt_1 lavoratori assunti nel 2014 e nel 2015, cioè privi di effettive conoscenze rispetto al periodo in cui era CP_1 stato assunto da , che è quello che maggiormente rileva ed è sufficiente al fine di valutare se l'inquadramento Pt_1 riconosciutogli fin dal principio fosse coerente con le mansioni concretamente svolte secondo il citato criterio trifasico e di cui sono stati invece testimoni i lavoratori portati come testi da , quantomeno fino al 2015. CP_1
Si tratta dei testi e sentiti all'udienza del 12 maggio 2021, che hanno significativamente Tes_6 Testimone_7 iniziato la loro testimonianza dicendo, il primo, “sono dipendente della resistente dall'aprile 2015, lavoro anche attualmente, con mansioni principali di magazziniere e talvolta anche di autista” e la seconda “lavoro alle dipendenze del resistente dall'agosto 2014 all'attualità, svolgendo mansioni di operaio magazziniere”. in particolare, operaio-magazziniere, ha poi genericamente riferito che affidava le mansioni di Tes_5 Pt_1 lavorazione del pesce indistintamente a tutto il personale in base alle esigenze produttive precisando che si trattava comunque di “mansioni abbastanza semplici”, ma anche - e significativamente - che a lei erano state insegnate dalla moglie del titolare dato che aveva lavorato come operaia nella produzione della bottarga, di fatto confermando, pur nella genericità della testimonianza resa, che proprio semplici tali mansioni non dovevano essere se si era resa necessaria una formazione per svolgerle, aggiungendo che chi lavorava il pesce doveva anche compilare la Pt_ modulistica HACCP (in tal senso anche il teste ). Pt_ Ed anche , che si ricorda ha invece riferito di avere svolto “mansioni principali di magazziniere e talvolta anche di autista”, ha poi aggiunto che affidava le mansioni di lavorazione del pesce indistintamente a tutto il personale, Pt_1 lui compreso, al quale però le aveva dovute insegnare, specificando che tutti in azienda potevano svolgere in Pt_1 base alle necessità qualunque mansione tanto che lo stesso ricorrente, quando necessario, “si poteva occupare anche della sistemazione delle cassette di pesce, oppure delle consegne”, implicitamente così confermando lo svolgimento da parte di di mansioni prevalenti, se non esclusive, di lavorazione del pesce, salvo diverse necessità per CP_1 cui poteva essere, si comprende occasionalmente (“si poteva occupare anche”), adibito a sistemare cassette o alle consegne, ma anche la necessità, per lo svolgimento delle mansioni di lavorazione del pesce di un'adeguata formazione, che aveva ricevuto dal titolare, dopo la sua assunzione, avvenuta nel mese di aprile 2015 e cioè a distanza di oltre tre anni dall'assunzione di quando, come sottolineato dal primo giudice, era CP_1 naturalmente possibile che avesse appreso le lavorazioni più semplici e le avesse insegnate ai restanti Pt_1 dipendenti.
Né risulta credibile che la lavorazione del pesce descritta in ricorso fosse un'attività facile da imparare, alla portata di chiunque, tanto più che per svolgerla è pacifico che fosse necessario avvalersi di strumenti quali forni industriali, da conoscere in tutte le loro funzioni, fabbricatori di fumo e bilance elettroniche, che il titolare o la moglie avevano Pt_ insegnato a tutti i dipendenti, peraltro negli anni 2014 ( e 2015 ( ), non potendosi ritenere verosimile che Tes_5 attività quali sfilettatura del pesce, affumicatura del pesce o preparazione di bottarga con relative tecniche di cottura e confezionamento, svolte a livello industriale, potessero rivelarsi facili e alla portata di tutti, ed infatti è significativo che la teste che aveva genericamente riferito di avere lavorato nella produzione della bottarga, Tes_5 peraltro senza precisare con quali esatti compiti, aveva poi aggiunto di avere imparato, si consideri dall'agosto
2014, lo svolgimento di tali mansioni dalla moglie del titolare.
E da altrettanta genericità sono caratterizzate le dichiarazioni rese da tali testi in merito agli orari di lavoro dei dipendenti, da cui si ricava esclusivamente la forte variabilità degli orari seguiti, senza precisare da chi, nonostante Pt_ la ridotta dimensione aziendale potesse giustificare dichiarazioni maggiormente dettagliate, avendo il teste riferito di avere seguito orari particolari per via delle sue mansioni di magazziniere, mentre la teste anche lei Tes_5 magazziniere, ha riferito di orari normali, dalle 08:30 alle 13:30 e dalle 16:30 alle 18:30 precisando che altri colleghi, senza indicare quali, avevano orari diversi dai suoi che peraltro non ha saputo indicare.
In conclusione il primo giudice nel soppesare la portata delle dichiarazioni rese dai testi del lavoratore appellato, che hanno riferito di periodi coincidenti con la sua assunzione e delle mansioni da lui svolte fin dal principio, confermando gli orari dichiarati in ricorso, con quella delle dichiarazioni rese dai testi del resistente, tutti assunti dopo luglio 2014, ha adeguatamente valutato non solo e non tanto la dubbia credibilità degli stessi, frutto di conoscenze maturate a distanza di diversi anni dall'instaurazione del rapporto, ma soprattutto la genericità di quanto dai medesimi dichiarato con riferimento a mansioni ed orario, per alcuni aspetti addirittura in contrasto con l'esperienza ascritta a nel corso dell'interrogatorio formale reso dallo stesso e con le CP_1 Parte_1 sue ammissioni in merito ai capi 6 e 7 già sopra rilevate.
Si tratta di considerazioni che portano a ritenere corrette le conclusioni tratte dal primo giudice da tali complessive dichiarazioni, e cioè che , lavoratore già esperto, che aveva già svolto le medesime mansioni, CP_1 comportanti un certo livello di specializzazione e conoscenze tecniche, anche prima della cessione dell'attività a
, avesse continuato a svolgerle anche per lui, in via esclusiva ed in sostanziale autonomia, unitamente a quelle Pt_1 riferite non solo alla riduttiva compilazione dei modelli HACCP relativi alle lavorazioni svolte, ma occupandosi anche del programma gestionale aziendale con funzioni di addetto al controllo, come ammesso nel corso dell'interrogatorio formale dallo stesso . Pt_1
Ed è altresì significativo, a conferma di quanto precisato da e dai testi dal medesimo portati, che CP_1
l'appellante abbia ritenuto di produrre, con il ricorso in appello, due sole schede HACCP, una risalente al 2017 e una al 2021, ed invece nessuna da novembre 2011, quanto è stato assunto l'appellato, e che anche che nel 2017 nelle stesse, come addetto alla produzione, sia indicato , seppure con , e solo nel 2021 oltre e tale CP_1 Pt_1 Pt_1
anche Tes_2 Tes_5
E se si considerano, secondo il citato criterio trifasico, le declaratorie contenute nel CCNL allegato agli atti dal lavoratore, per i diversi livelli e profili professionali descritti nell'art. 100 citato, emerge anche la correttezza dell'attribuzione del terzo livello fin dall'inizio del rapporto operata in sentenza, trattandosi di mansioni difficilmente riconducibili al quarto livello che è proprio di “lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita
e relative operazioni complementari nonché di lavoratori adibiti a lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite”, cui viene ricondotta la figura del magazziniere e dell'operaio specializzato, a fronte della più pertinente declaratoria del terzo livello che contempla non solo mansioni di concetto, ma è proprio anche di “lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita”, tra i cui profili è presente la figura dell'operatore specializzato provetto, che meglio si attaglia ai compiti in concreto assegnati a , che li ha CP_1 svolti da solo, ovvero in autonomia ed in via quantomeno prevalente (così in parte stesso sul capo 7) e alla Pt_1 professionalità per il medesimo in concreto emersa in causa.
In conclusione, sulla scorta delle considerazioni sopra esposte, i primi due motivi di appello devono essere rigettati, avendo dato prova dello svolgimento, fin dalla sua assunzione nel mese di novembre 2011, delle più CP_1 qualificate mansioni descritte ricorso e della loro riconducibilità, per conoscenze tecniche, esperienza, autonomia e capacità professionale possedute, al più elevato terzo livello del CCNL del settore commercio pacificamente applicabile al rapporto, oltre che del loro svolgimento, confermato da tutti i testi che fin dal principio aveva un lavorato con lui ( dal 2011, per circa tre anni e dal 2012, per circa tre anni circa), dal lunedì al sabato Tes_2 Tes_3 in orari compresi tra le 06.30 e le 14.00.
*
Passando ad esaminare il terzo motivo di appello, con cui ha lamentato l'erroneità della liquidazione Pt_1 complessiva in sentenza di importi ricavati dai conteggi prodotti da , per effetto del riconoscimento del CP_1 superiore livello, ritenuti non contestati dal primo giudice, benché l'appellante, costituendosi nel giudizio di primo grado, avesse contestato “le somme richieste, e i relativi conteggi” perché “afferenti ad attività lavorative che sono state già regolarmente saldate (differenze retributive, ratei13° e 14° mensilit.fr) , e ad altre che non sono mai state svolte dallo CP_1
(maneggio denaro, straordinario feriale diurno, lavoro domenicale)”, ed in particolare la liquidazione di lavoro straordinario mai prestato, il collegio dopo un attento esame degli stessi (doc. 7), a prescindere dalle voci già escluse dal primo giudice e qui non più contestate dal lavoratore, ha ritenuto non chiari i criteri utilizzati per la quantificazione della retribuzione ordinaria, dello straordinario feriale diurno, indicato peraltro fino all'anno 2014 ed ha perciò ritenuto di dover disporre in merito, in accordo con lo specifico motivo di appello formulato, accertamenti contabili in proposito, affidati ad un esperto in materia già noto alla Corte per competenza e capacità.
Ed il collegio lo ha fatto tenendo conto della declaratoria del terzo livello e dei relativi parametri retributivi di cui al CCNL del settore commercio terziario richiamato nel contratto individuale, del periodo dal 17.11.2017, al
109.07.2017, di un orario lavorativo distribuito dal lunedì al sabato dalle ore 6.30 alle ore 14.00, nonché delle previsioni del contratto collettivo in materia di “orario normale settimanale”, fissato in 40 ore settimanali per le aziende commerciali come quella di specie (art. 118 del CCNL prodotto, a pag. 149), e in materia di ore di lavoro straordinario, “intendendosi come tali quelle eccedenti l'orario normale”, come previsto dagli artt. 136 e 137 del medesimo CCNL (pag. 159 e ss.), retribuite con maggiorazione del 15%, “da calcolarsi sulla quota oraria della normale retribuzione”, per le “prestazioni di lavoro dalla 41a alla 48a ora settimanale”, che sono poi quelle cui riferirsi nel caso di specie, a fronte dell'orario settimanale confermato dai testi sentiti, domandando perciò al consulente di quantificare gli importi mensili lordi che sarebbero spettati al lavoratore, a titolo di differenze retributive, in caso di riconoscimento, fin dall'inizio del rapporto, del terzo livello rivendicato rispetto al quarto riconosciutogli, ma solo a titolo di retribuzione ordinaria, comprensiva di mensilità aggiuntive e di t.f.r., per l'intero periodo, limitando invece lo straordinario richiesto al solo periodo dal 17 novembre 2017 al 31 dicembre 2014, unico nel quale nei conteggi era indicata la relativa voce (dal 2015 erano, infatti, indicate soltanto le voci lavoro domenicale o somme in negativo, in sfavore del lavoratore, evidentemente correttamente retribuito a tale titolo in quel periodo).
Ed il consulente nominato, nella nota esplicativa dei conteggi elaborati, ha chiarito di avere quantificato gli importi spettanti per il periodo dal 17/11/2011 al 19/07/2017, utilizzando i parametri previsti per il terzo livello dal CCNL commercio terziario, considerando solo le voci relative paga base, contingenza, e.d.r., e.a.r., scatti di anzianità e superminimo (che sono esattamente quelle utilizzate da nelle buste paga prodotte per comporre la retribuzione Pt_1 spettante) per una prestazione lavorativa di 40 ore settimanali, portando in detrazione dalle retribuzioni così calcolate le retribuzioni percepite da per i medesimi titoli per un inquadramento nel quarto livello, in CP_1 conformità quindi ai parametri indicati dal collegio.
Per il periodo dal 17/11/2011 al 31/12/2014, ha proseguito il consulente, aveva invece quantificato le somme dovute per le ore di prestazione lavorativa eccedenti l'orario ordinario svolte dalla 41° alla 48° ora settimanale, e quindi a titolo di straordinario diurno, calcolandole con applicazione della maggiorazione oraria del 15% prevista dal CCNL applicato come richiesto di nel quesito formulato, mentre per l'intero rapporto aveva calcolato le somme dovute a titolo di differenze sulle mensilità aggiuntive e sul t.f.r. percepiti, ottenute detraendo da quanto spettante per il terzo livello quanto già ricevuto per il livello inferiore.
Il consulente è quindi giunto a quantificare come dovuto, a titolo di differenze sulla retribuzione ordinaria l'importo di 11.230,84 €, quello di 8.277,32 € per differenze sullo straordinario feriale diurno, quello di 1.396,20 € per differenze sulla tredicesima mensilità, quello di 1.684,45 € per differenze sulla quattordicesima mensilità ed infine quello di
1.791,85 € per differenze sul t.f.r., per un totale di 24.380,66 euro, precisando che i conteggi per omogeneità di calcolo erano stati effettuati lordo su lordo.
Si tratta di conteggi che il collegio ritiene corretti - benchè il consulente abbia proceduto a quantificare, peraltro indicandole separatamente, anche differenze su lavoro domenicale, festività, ferie e permessi non richiestegli e che, per ovvie ragioni, il collegio non intende considerare, essendosi formato il giudicato sulla statuizione in sentenza che nessuna prova di avere diritto a tali voci avesse dato - in quanto rispettosi, per le voci sopra indicate, CP_1 dei criteri indicati dalla Corte e delle previsioni del CCNL di riferimento, tanto più che nel procedere alla quantificazione dello straordinario diurno, ovviamente in rapporto a 45 ore settimanali (dato che sette ore e trenta minuti per sei giorni portano a tale risultato), il consulente ha tenuto conto delle ore a tale titolo indicate negli originari conteggi (in totale, sommando le ore riportate a tale titolo da mese per mese nei conteggi, da CP_1 novembre 2011 a dicembre 2014, il consulente ha considerato le 671,96 ore di fatto domandate dal lavoratore e non quelle, pari a 760, che discenderebbero dalla moltiplicazione di venti ore mensili, cioè cinque ore a settimana prestate oltre l'orario ordinario, per 38 mesi da novembre 2011 a dicembre 2014, però non domandate).
Il consulente ha ribadito, con esaustiva motivazione, le risultanze dei conteggi anche in esito alle osservazioni mosse dal difensore dell'appellante, che ha rilevato che 7 ore e 30 giornaliere moltiplicate per sei giorni porterebbero non a 45 ore settimanali, ma a 43,80 ore, specificando che sommando l'orario giornaliero di 7,5 ore settimanali per sei giorni si ottengono 45 ore settimanali e che sul tale parametro aveva, quindi, calcolato le somme dovute a titolo di straordinario diurno fino al 31/12/2014, considerando le ore indicate nei conteggi mese per mese e le sole ore lavorate in eccedenza rispetto all'orario ordinario svolto in tale periodo e cioè dalla 41° alla 48° ora settimanale, con applicazione della maggiorazione prevista dal contratto collettivo, alle quali la difesa dell'appellante ha opposto soltanto pretestuose valutazioni, addirittura avventurandosi in una inconferente discussione in merito all'utilizzo della punteggiatura nel tempo nonché sul sistema di numerazione sessagesimale, essendo più semplicemente evidente che moltiplicando sette ore per sei giorni si ottiene il risultato di 42 (ore settimanali) e che aggiungendo trenta minuti di lavoro ogni giorno e per sei giorni a settimana si ottengono altre tre ore di lavoro, per un totale di
45 ore a settimana lavorate (42+3) e rilevando un vizio di ultrapetizione nell'elaborato peritale, per voci peraltro separatamente quantificate, che era già evidente, considerando il quesito posto, che il collegio non intendeva utilizzare in ragione del giudicato sul punto e che non ne inficiano quindi il complessivo apparato. In conclusione, gli importi accertati come dovuti dal consulente, pari a 24.380,66 €, di poco superiori (per 602,47 euro) agli importi di 23.778,19 € riconosciuti dal Tribunale - che pure non possono essere riconosciuti al lavoratore appellato che, non avendo mosso in proposito alcuna censura, ha di fatto accettato la ridotta quantificazione del primo giudice rispetto alla più elevata misura di 25.379,4 euro in origine richiesta - confermano comunque la correttezza della sentenza, che va quindi anche sul punto confermata.
Si tratta peraltro di crediti dei quali ha rilevato la prescrizione deducendo, per la prima volta in Parte_1 questo grado del giudizio, l'inerzia del titolare, con eccezione che, a prescindere dalla tardività rilevata dall'appellato, al collegio appare comunque infondata.
Premesso che, per pacifica giurisprudenza della Suprema Corte, “in tema di prescrizione estintiva, l'elemento costitutivo della relativa eccezione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio e la manifestazione della volontà di profittare dell'effetto ad essa ricollegato dall'ordinamento”, configurando invece “una questio juris la determinazione della durata di questa, sulla identificazione del diritto azionato e del regime prescrizionale applicabile che, previa attivazione del contraddittorio, è rimessa al giudice” (Cass. n. 15337/2016 tra le altre), in ogni caso l'eccezione risulta infondata, essendo pacifico che la prescrizione quinquennale per il diritto al pagamento delle differenze retributive decorra dal momento della cessazione del rapporto ovvero in questo caso dal 19/07/2017, come allegato dallo stesso appellante e che, quindi, considerando il tempestivo esercizio del diritto da parte di entro il CP_1 quinquennio successivo al 19 luglio 2017, vertendosi in tema di tutela obbligatoria, con la proposizione del ricorso il 3 novembre 2017, notificato a il 10 novembre 2017, il relativo termine risulta essere stato Parte_1 puntualmente interrotto entro il quinquennio.
E la questione non sarebbe fondata neppure se si dovesse considerare l'effetto sospensivo della legge n. 92 del 2012, peraltro qui non applicabile, per il quale la Suprema Corte ha affermato il principio secondo cui “tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto” (Cass. n. 26946/2022), essendo pacifico che al 18 luglio 2012, quando è entrata in vigore la predetta legge, i crediti maturati in capo a da CP_1 novembre 2011 a luglio 2012 non erano prescritti e non lo erano neppure quando, terminato il rapporto, ha ripreso a decorrere il relativo termine, a fronte della sua tempestiva interruzione con la notifica del ricorso del 10 novembre
2017.
A ciò segue il rigetto dell'appello proposto e la integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese di questo grado del giudizio, liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55 del 2014, come successivamente modificato, con applicazione dei parametri medi previsti per i giudizi davanti alla Corte
d'Appello, di valore compreso tra 5.200,01 e 26.000,00 euro, con fase di trattazione e/o istruttoria (sono stati svolti accertamenti peritali), che tengono conto della effettiva complessità e dell'oggetto della causa, seguono la soccombenza e devono essere, perciò, poste a carico dell'appellante, in favore di . Controparte_1
Vanno altresì poste definitivamente a carico della parte appellante le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate a titolo provvisorio a carico delle parti in solido tra loro e l'appellante è anche tenuto al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando rigetta l'appello proposto da , in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, nei confronti di Parte_1
, avverso la sentenza del Tribunale di Oristano, in funzione di giudice del lavoro, in data Controparte_1
9.06.2021, n. 86 che, per l'effetto, conferma.
Condanna la parte appellante alla rifusione delle spese del giudizio d'appello in favore di , Controparte_1 che liquida in complessivi 5.809,00 euro, oltre spese forfettarie in misura del 15% e accessori dovuti per legge.
Pone definitivamente a carico della parte appellante le spese di consulenza tecnica d'ufficio.
Dichiara tenuto l'appellante al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 30-5-2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, 17° comma l. 228-2012.
Cagliari, 24 luglio 2025 La Presidente del Collegio
Maria Luisa Scarpa