Sentenza 26 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 26/04/2001, n. 6072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6072 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2001 |
Testo completo
6072 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO LA CORTE SUPREM CA SAZIONE Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 18345/98 Dott. Vittorio DUVA Dott. Ugo FAVARA Consigliere 13221 Dott. Renato PERCONTE LICATESE Rel. Consigliere Cron. Dott. Ennio MALZONE Consigliere Rep. 2211 Ud. 06/12/00 Consigliere Dott. Donato CALABRESE ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: quale rapper, legal della Coromans 7.2. per diritti L. 3000 омало AN OB elettivamente domiciliato in ROMA VIA از ✓ CANCELLIERI IE CANCELLIERE MONTE ZEBIO 40, presso lo studio dell'avvocato FRANCO MINUCCI, che lo difende anche disgiuntamente all' avvocato SAURO BRANZAGLIA, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
CANCELLERIA ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo ITAS legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G BAGLIVI 8, presso lo studio dell'avvocato 00519931 SERGIO LEONARDI, che la difende anche disgiuntamente 2000 all'avvocato SILVA FRONZA, giusta delega in atti;
1989 - controricorrente avversO la sentenza n. 310/98 della Corte d'Appello di TRENTO, emessa il 07/07/98 e depositata il 21/07/98 (R. G. 232/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica 3000 20 SET. 2001 udienza del 06/12/00 dal Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE;
udito l'Avvocato Franco MINUCCI;
CANCELLERIA udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La società a r.l. MA conveniva in giudizio, AU767075 innanzi al Tribunale di Trento, 1'Istituto Trentino Alto Adige per Assicurazioni (ITAS), esponendo che, nel LAU767070 settembre 1988, durante l'esecuzione di lavori di scavo т in un terreno di proprietà dell'Azienda agricola MA (impresa con diversa ragione sociale e diversi titolari), si era verificato uno smottamento, che aveva procurato danni a un fabbricato di proprietà della predetta azienda;
che l'Istituto si era rifiutato di risarcire il danno, quantificato in lire 15 milioni, in quanto l'azienda danneggiata non poteva considerarsi terza, essendo di proprietà del padre e dello zio del legale rappresentante della società MA, esecutrice dei lavori;
che tale assunto non poteva 2 essere condiviso, alla luce dell'interpretazione dell'art. 2 lett. A e B della polizza, perchè l'azienda agricola era un'entità del tutto autonoma, sebbene ne fossero soci il padre e lo zio di MA BE, amministratore della società omonima;
che inoltre l'Istituto non poteva giustificare l'inadempimento contrattuale in virtù della previsione di cui al punto H delle condizioni aggiuntive, in quanto i lavori di scavo si stavano eseguendo а notevole distanza dal fabbricato e lo stesso aveva subito danni per un slittamento di un fronte del terreno,imprevedibile come già accertato dagli stessi incaricati dell'Istituto. Concludeva chiedendo il pagamento dell'indicato importo, detratta la franchigia. m Il convenuto replicava che, all'epoca dei fatti, la società non era stata ancora costituita e i lavori erano stati eseguiti da MA BE, titolare dell'omonima ditta individuale, a favore e per incarico dell'Azienda agricola dei fratelli NC e CO MA, rispettivamente padre e zio del danneggiante, nonché comproprietari degli immobili danneggiati. A norma di polizza i predetti congiunti del danneggiante non potevano essere considerati "terzi"; e peraltro, sempre a norma di polizza, la garanzia era inoperante, essendo stati eseguiti i lavori di sbancamento senza 3 l'adozione delle necessarie misure di sicurezza. Con sentenza del 24 ottobre 1996, il Tribunale accoglieva la domanda e condannava l'Istituto al pagamento di lire 12.000.000, oltre agli interessi, compensando le spese di causa. Con la sentenza oggi impugnata, emessa il 21 luglio 1998, la Corte trentina, in accoglimento del gravame della parte soccombente, ha rigettato la domanda della società MA. Per la cassazione di tale sentenza ricorre detta due censure. Resiste con società, formulando controricorso l'intimato. 斤 MOTIVI DELLA DECISIONE La ricorrente, denunciando erroneità, illogicità, mancanza e inadeguatezza della motivazione (art.360 n.5 C.p.c.) nonché violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale stabilite dagli artt. 1362 e segg. C.c. (art.360 n.3 C.p.c.), osserva che la Corte, chiamata ad interpretare la clausola del contratto di assicurazione della responsabilità civile verso terzi, ha erroneamente attribuito al verbo "implicare" ("danni da lavori che implichino sottomurazione") il significato improprio e anomalo di "esigere", invece che quello proprio di "comprendere, racchiudere, contenere in se'". Ne è conseguita una motivazione del 4 tutto illogica, anche perché basata su una ulteriore, illogica argomentazione: che cioè l'inciso suriportato debba intendersi come "lavori che avrebbero richiesto, secondo buona tecnica operativa, opere di sottomurazione", dove l'aggiunta "secondo buona tecnica operativa" amplia e stravolge il contenuto della clausola, la quale viene così a significare che ogni danno per cedimento del terreno e comunque т irrisarcibile, stante l' ovvia necessità di lavori di sottomurazione. le regole Così ragionando la Corte ha violato ermeneutiche di cui agli artt. 1362, 1363 e 1370 C.C., in quanto solo il criterio dell'interpretazione complessiva delle clausole avrebbe permesso di accertare la reale volontà delle parti, quella di predisporre una garanzia per tutti i danni derivanti dall'esercizio della specifica attività di scavi della società MA, in particolare per quelli causati da franamento del terreno, con la sola eccezione di quelli derivanti da lavori in cui fossero previste opere di sottomurazione;
attività di per se' pericolosa, consistendo nello scavo e nell'asporto di terreno sotto strutture da consolidare. Quanto meno, nel dubbio, anche per il difficile coordinamento delle varie Corte avrebbe dovuto clausole di polizza, la 5 interpretare la clausola nel senso più favorevole all'assicurata. Il ricorso è destituito di fondamento. La Corte d'appello ha ritenuto "inequivocabile" il significato della clausola secondo cui "la garanzia comprende (...) i danni a cose causati da cedimento о franamento del terreno, alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implichino sottomurature", intendendola "nel senso che detti danni vengono risarciti sempre che le conseguenze a cose da cedimento о franamento non si verifichino in relazione a lavori by che avrebbero richiesto, secondo buona tecnica operativa, opere di sottomuratura". E а tal proposito la Corte rileva come il consulente tecnico d'ufficio abbia esplicitamente asserito che, per evitare l'innesco di pericolosi movimenti franosi coinvolgenti le costruzioni rurali, sarebbe stato necessario eseguire 10 Scavo di sbancamento a non meno di dieci metri dal fabbricato;
a meno che non si fosse provveduto a collocare opere provvisionali di sostegno della scarpata oppure all'esecuzione di adeguate opere di sottofondazione delle costruzioni in pericolo. E dunque, conclude la sentenza impugnata, lo slittamento a valle del fronte del terreno è avvenuto a seguito di lavori che I per 6 come eseguiti, avrebbero "implicato" adeguate sottomurature, non realizzate dalla ditta MA, onde l'inoperatività della clausola e il rigetto della domanda indennitaria. L'interpretazione del contratto è riservata al giudice di merito, le cui valutazioni soggiacciono, in sede di legittimità, a un sindacato che è limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e al controllo di una motivazione coerente Chella vilazime welle regole too ezmenentia che lo lenuman e logica;
e pertanto sia la denuncia del vizio di motivazione esigono una speciale indicazione, e cioè la precisazione del modo attraverso il quale si è anzidetta e delle ragioni realizzata la violazione dell'obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento del giudice, non potendo le censure risolversi, in contrasto con la qualificazione loro attribuita dalla parte ricorrente, nella mera contrapposizione di un'interpretazione diversa da quella criticata (Cass. 24 dicembre 1999 n.14537). E per l'appunto, nella fattispecie in esame, le inesistente censure da un lato denunciano un'esistente violazione del criterio fondamentale e prioritario del senso letterale delle parole usate, attesochè tra i significati del verbo "implicare" quello di "avere come conseguenza necessaria", "rendere necessario" e 7 quindi, per traslato, "richiedere", "esigere", e le "sottomurature" (non "sottomurazione") sono state del pari rettamente intese come murature sotterranee, ossia come adeguate opere preventive di rafforzamento delle fondazioni, in alternativa ad opere di sostegno della scarpata;
dall'altro, egualmente a torto, lamentano che la clausola sarebbe stata letta e interpretata isolatamente e non nell'insieme delle pattuizioni, ma, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, non indicano i passi salienti della polizza che, se considerati nel loro complesso, unitamente alla clausola in esame, avrebbero potuto indurre il giudice di merito ad attribuire all'espressione "lavori che implichino sottomurature" un significato diverso. Avendo poi la Corte giudicato la clausola suscettibile di assumere un chiaro significato, corrispondente al suo tenore letterale, non aveva alcun bisogno di ricorrere all'interpretazione contro l'autore della stessa, a norma dell'art.1370 C.C., perché ad essa non è tenuto il giudice che non abbia dubbi о perplessità sul significato della specifica pattuizione. In definitiva, all'interpretazione del giudice di merito, condotta con motivazione esente da vizi logici e da errori giuridici, e quindi incensurabile, la 8 ricorrente oppone una propria, diversa interpretazione, così inammissibilmente introducendo in questa sede un'istanza di riesame del merito della causa. Ricorrono giusti motivi di compensazione delle spese del presente giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di Cassazione. Così deciso a Roma, addì 6 dicembre 2000. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Du ke Kaly Vinoris fra 60000 IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista 3/0000 Depositata in Cancelleria Oggi, lì 26 APR. 2001 IL CANCELLIERE E R A Giovanni Giambattista P ZI U E O S T N R E O C * UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in 12.0.GO. 2001 Serie 4 ain. 37220 al versate S. 310.000 trecentodiecimila > p. Dirigente Area Servizi IL DIRIGENTE AREA SERVIZI (Dott.ssa Maria Grazia DI FILIPPO) Il Responsabile Servizio Atti Giudiziari (D.ssa M. Grazia DXFILIPPO) (Dr. M. RACCICHINI) 9