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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/12/2025, n. 9921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9921 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOPO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE in persona del Giudice unico dr. Marcello Piscopo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al n. 18909 nel ruolo generale affari contenziosi civili dell'anno 2024, avente per oggetto: vendita di cose mobili, vertente
TRA
codice fiscale: , con l'avv. Parte_1 C.F._1
DO LI
-APPELLANTE-
E
codice fiscale: , con Controparte_1 C.F._2
l'avv. Giulio Antonio Sprio e l'avv. Lorenzo Bramati
-APPELLATO-
CONCLUSIONI
Per l'appellante
Voglia l'On.le Tribunale Ordinario di Milano adito, in parziale riforma dell'ordinanza impugnata del Giudice di Pace di Milano, Sezione 2° Civile, emessa in data 24/01/2024 e pubblicata in data 25/01/2024, pronunciata nella causa R.G.N. 26616/2023, così ritenere e giudicare:
-accertare e dichiarare, per quanto esposto in atti, che il compenso professionale medio per l'attività prestata nel giudizio avanti al Giudice di Pace di Milano oggetto di causa, ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche,
è pari ad € 1.845,79 (€ 1.265,00 oltre ad € 189,75, quale 15% per rimborso
1 forfettario, oltre ad € 58,19, quale 4% C.P.A., oltre ad € 332,85, quale 22%
I.V.A.);
-accertato che il sig. , a seguito della pronuncia dell'ordinanza oggi CP_1 appellata, ha già corrisposto l'importo di € 446,50 (€ 306,00 oltre ad € 45,90, quale 15% rimborso forfettario, oltre ad € 14,08, quale 4% C.P.A., oltre ad
€ 80,51, quale 22% I.V.A.),
-condannare, per l'effetto, il sig. al pagamento in favore del sig. CP_1
dell'importo di € 1.399,29 (€ 1.845,79, quale importo medio dei Pt_1 compensi maturati per l'attività svolta, - € 446,50, quale importo corrisposto dal sig. e liquidato in ordinanza), già al netto dell'acconto ricevuto, CP_1
o di quel maggiore o minore importo che sarà ritenuto di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi (ex art. 1284, comma 1, c.c. dal
25/01/2024, data di pubblicazione dell'ordinanza impugnata, alla data di notifica della citazione in appello, ed ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla notifica della citazione in appello al saldo effettivo).
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio.
Per l'appellato
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Milano adito, contrariis rejectis e previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria, così giudicare: nel merito, respingere il gravame proposto dal sig. perché Parte_1 infondato in fatto e in diritto per i motivi tutti di cui in atti confermando, in caso di rigetto del proposto appello incidentale, la liquidazione delle spese di lite disposta dal Giudice di Pace di Milano nell'ordinanza impugnata.
In accoglimento del proposto appello incidentale, riformare parzialmente l'ordinanza emessa in data 24/01/2024 dal Giudie di Pace di Milano, pubblicata in data 25/01/24 e pronunciata nella causa avente R.G. n. 26616/2023, nella parte in cui ha condannato il sig. a rifondere al Controparte_1 sig. le spese di lite e, per l'effetto, condannare il sig. Parte_1 Parte_1
a restituire al sig. la complessiva somma di
[...] Controparte_1
€ 446,50, ovvero la somma minore o maggiore ritenuta più di giustizia, corrispostagli a tale titolo in ottemperanza all'ordinanza impugnata, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA ai sensi di legge.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'appellata ordinanza emessa in data 24/01/2024 e pubblicata il
25/01/2024, il Giudice di pace di Milano ha definito la causa iscritta al n. 26616/2023 R.G. proposta da contro Controparte_1 Parte_1
(in relazione a pretesi vizi di un motociclo che il primo aveva acquistato dal secondo), accogliendo l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal resistente e declinando quindi la competenza in favore Parte_1
del Giudice di pace di Rho.
Con la stessa ordinanza, il Giudice di pace ha pure condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 306,00 oltre CP_1
oneri accessori.
Sennonché non reputandosi soddisfatto della quantificazione Parte_1
delle spese legali liquidate dal primo giudice, ha proposto appello contro tale ordinanza chiedendo la condanna della controparte al pagamento di un maggiore importo a titolo di compensi professionali.
Si è costituito il convenuto chiedendo di respingere il gravame e proponendo appello incidentale contro l'ordinanza, sul rilievo che il Giudice di pace non avrebbe dovuto liquidare spese processuali per avere egli aderito all'eccezione di incompetenza, sia pure subordinatamente alla riconosciuta fondatezza dell'eccezione medesima;
conseguentemente ha chiesto pure la condanna dell'appellante alla restituzione delle spese nel frattempo complessivamente versate alla controparte in ragione di totali Euro 446,50.
Indi, senza lo svolgimento di attività istruttoria, la causa è stata posta in decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c.
Tanto premesso, per priorità logica deve essere esaminato anzitutto l'appello
3 incidentale, con il quale si contesta il diritto dell'appellante a ottenere una condanna al pagamento delle spese processuali per la causa dinanzi al Giudice di pace di Milano;
infatti, solo una volta accertata l'esistenza di questo diritto, può discutersi della corretta quantificazione o meno delle spese liquidate dal primo giudice.
In proposito è stato chiarito dalla Corte di Cassazione - in un caso del tutto sovrapponibile a quello qui in esame - con ordinanza n. 13483/2025 alle cui motivazioni di rinvia, che l'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale derogabile, ai sensi dell'art. 38, comma secondo, c.p.c., integra un accordo endoprocessuale che impedisce la decisione sulla questione di competenza, essendo il giudice tenuto a prenderne atto, cancellando la causa dal ruolo.
In altri termini tale accordo priva il giudice del potere di decidere sulla competenza, ivi incluso quello di pronunciare sulle spese processuali, che dovranno essere liquidate dal giudice indicato come competente da tutte le parti, dinanzi al quale la causa sia stata in seguito riassunta.
Ne discende che nella fattispecie il Giudice di pace, stante l'adesione all'eccezione di incompetenza ancorché inusualmente proposta in via subordinata, doveva necessariamente prenderne atto e cancellare la causa dal ruolo, senza poter in alcun modo pronunciare tanto sulla fondatezza dell'eccezione, quanto sulle spese processuali.
Pertanto l'appello incidentale è fondato e deve essere accolto, con conseguente assorbimento dell'appello principale e revoca della condanna al pagamento delle spese processuali disposta nell'impugnata ordinanza di incompetenza.
L'accoglimento dell'appello incidentale comporta, altresì, la condanna di alla restituzione della somma di Euro 446,50 da lui percepita a Parte_1
4 titolo di spese legali ed oneri accessori in base all'impugnata ordinanza, oltre interessi ai sensi dell'art. 1284, comma quarto, del codice civile con decorrenza dalla domanda e quindi dal deposito della comparsa di costituzione con appello incidentale avvenuto in data 01/10/2024.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
1)in accoglimento dell'appello l'incidentale, revoca la statuizione di condanna alle spese processuali contenuta nell'ordinanza di incompetenza del Giudice di pace di Milano emessa in data 24/01/2024 e pubblicata il 25/01/2024,
a definizione della causa iscritta al n. 26616/2023 R.G.;
2)condanna a restituire a la somma di Parte_1 Controparte_1
Euro 446,50 oltre interessi ai sensi dell'art. 1284, comma quarto, del codice civile con decorrenza dal giorno 01/10/2024 e fino al pagamento effettivo;
3)condanna al pagamento, in favore di , Parte_1 Controparte_1
delle spese del presente grado di giudizio che liquida in Euro 64,50 per esborsi a titolo di contributo unificato ed Euro 1.775,00 per compensi come da nota, oltre la maggiorazione del 15% per spese generali, cassa avvocati ed I.V.A.
Milano, 22 dicembre 2025
IL GIUDICE
dr. Marcello Piscopo
5
IN NOME DEL POPOPO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE in persona del Giudice unico dr. Marcello Piscopo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al n. 18909 nel ruolo generale affari contenziosi civili dell'anno 2024, avente per oggetto: vendita di cose mobili, vertente
TRA
codice fiscale: , con l'avv. Parte_1 C.F._1
DO LI
-APPELLANTE-
E
codice fiscale: , con Controparte_1 C.F._2
l'avv. Giulio Antonio Sprio e l'avv. Lorenzo Bramati
-APPELLATO-
CONCLUSIONI
Per l'appellante
Voglia l'On.le Tribunale Ordinario di Milano adito, in parziale riforma dell'ordinanza impugnata del Giudice di Pace di Milano, Sezione 2° Civile, emessa in data 24/01/2024 e pubblicata in data 25/01/2024, pronunciata nella causa R.G.N. 26616/2023, così ritenere e giudicare:
-accertare e dichiarare, per quanto esposto in atti, che il compenso professionale medio per l'attività prestata nel giudizio avanti al Giudice di Pace di Milano oggetto di causa, ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche,
è pari ad € 1.845,79 (€ 1.265,00 oltre ad € 189,75, quale 15% per rimborso
1 forfettario, oltre ad € 58,19, quale 4% C.P.A., oltre ad € 332,85, quale 22%
I.V.A.);
-accertato che il sig. , a seguito della pronuncia dell'ordinanza oggi CP_1 appellata, ha già corrisposto l'importo di € 446,50 (€ 306,00 oltre ad € 45,90, quale 15% rimborso forfettario, oltre ad € 14,08, quale 4% C.P.A., oltre ad
€ 80,51, quale 22% I.V.A.),
-condannare, per l'effetto, il sig. al pagamento in favore del sig. CP_1
dell'importo di € 1.399,29 (€ 1.845,79, quale importo medio dei Pt_1 compensi maturati per l'attività svolta, - € 446,50, quale importo corrisposto dal sig. e liquidato in ordinanza), già al netto dell'acconto ricevuto, CP_1
o di quel maggiore o minore importo che sarà ritenuto di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi (ex art. 1284, comma 1, c.c. dal
25/01/2024, data di pubblicazione dell'ordinanza impugnata, alla data di notifica della citazione in appello, ed ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla notifica della citazione in appello al saldo effettivo).
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio.
Per l'appellato
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Milano adito, contrariis rejectis e previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria, così giudicare: nel merito, respingere il gravame proposto dal sig. perché Parte_1 infondato in fatto e in diritto per i motivi tutti di cui in atti confermando, in caso di rigetto del proposto appello incidentale, la liquidazione delle spese di lite disposta dal Giudice di Pace di Milano nell'ordinanza impugnata.
In accoglimento del proposto appello incidentale, riformare parzialmente l'ordinanza emessa in data 24/01/2024 dal Giudie di Pace di Milano, pubblicata in data 25/01/24 e pronunciata nella causa avente R.G. n. 26616/2023, nella parte in cui ha condannato il sig. a rifondere al Controparte_1 sig. le spese di lite e, per l'effetto, condannare il sig. Parte_1 Parte_1
a restituire al sig. la complessiva somma di
[...] Controparte_1
€ 446,50, ovvero la somma minore o maggiore ritenuta più di giustizia, corrispostagli a tale titolo in ottemperanza all'ordinanza impugnata, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA ai sensi di legge.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'appellata ordinanza emessa in data 24/01/2024 e pubblicata il
25/01/2024, il Giudice di pace di Milano ha definito la causa iscritta al n. 26616/2023 R.G. proposta da contro Controparte_1 Parte_1
(in relazione a pretesi vizi di un motociclo che il primo aveva acquistato dal secondo), accogliendo l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal resistente e declinando quindi la competenza in favore Parte_1
del Giudice di pace di Rho.
Con la stessa ordinanza, il Giudice di pace ha pure condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 306,00 oltre CP_1
oneri accessori.
Sennonché non reputandosi soddisfatto della quantificazione Parte_1
delle spese legali liquidate dal primo giudice, ha proposto appello contro tale ordinanza chiedendo la condanna della controparte al pagamento di un maggiore importo a titolo di compensi professionali.
Si è costituito il convenuto chiedendo di respingere il gravame e proponendo appello incidentale contro l'ordinanza, sul rilievo che il Giudice di pace non avrebbe dovuto liquidare spese processuali per avere egli aderito all'eccezione di incompetenza, sia pure subordinatamente alla riconosciuta fondatezza dell'eccezione medesima;
conseguentemente ha chiesto pure la condanna dell'appellante alla restituzione delle spese nel frattempo complessivamente versate alla controparte in ragione di totali Euro 446,50.
Indi, senza lo svolgimento di attività istruttoria, la causa è stata posta in decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c.
Tanto premesso, per priorità logica deve essere esaminato anzitutto l'appello
3 incidentale, con il quale si contesta il diritto dell'appellante a ottenere una condanna al pagamento delle spese processuali per la causa dinanzi al Giudice di pace di Milano;
infatti, solo una volta accertata l'esistenza di questo diritto, può discutersi della corretta quantificazione o meno delle spese liquidate dal primo giudice.
In proposito è stato chiarito dalla Corte di Cassazione - in un caso del tutto sovrapponibile a quello qui in esame - con ordinanza n. 13483/2025 alle cui motivazioni di rinvia, che l'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale derogabile, ai sensi dell'art. 38, comma secondo, c.p.c., integra un accordo endoprocessuale che impedisce la decisione sulla questione di competenza, essendo il giudice tenuto a prenderne atto, cancellando la causa dal ruolo.
In altri termini tale accordo priva il giudice del potere di decidere sulla competenza, ivi incluso quello di pronunciare sulle spese processuali, che dovranno essere liquidate dal giudice indicato come competente da tutte le parti, dinanzi al quale la causa sia stata in seguito riassunta.
Ne discende che nella fattispecie il Giudice di pace, stante l'adesione all'eccezione di incompetenza ancorché inusualmente proposta in via subordinata, doveva necessariamente prenderne atto e cancellare la causa dal ruolo, senza poter in alcun modo pronunciare tanto sulla fondatezza dell'eccezione, quanto sulle spese processuali.
Pertanto l'appello incidentale è fondato e deve essere accolto, con conseguente assorbimento dell'appello principale e revoca della condanna al pagamento delle spese processuali disposta nell'impugnata ordinanza di incompetenza.
L'accoglimento dell'appello incidentale comporta, altresì, la condanna di alla restituzione della somma di Euro 446,50 da lui percepita a Parte_1
4 titolo di spese legali ed oneri accessori in base all'impugnata ordinanza, oltre interessi ai sensi dell'art. 1284, comma quarto, del codice civile con decorrenza dalla domanda e quindi dal deposito della comparsa di costituzione con appello incidentale avvenuto in data 01/10/2024.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
1)in accoglimento dell'appello l'incidentale, revoca la statuizione di condanna alle spese processuali contenuta nell'ordinanza di incompetenza del Giudice di pace di Milano emessa in data 24/01/2024 e pubblicata il 25/01/2024,
a definizione della causa iscritta al n. 26616/2023 R.G.;
2)condanna a restituire a la somma di Parte_1 Controparte_1
Euro 446,50 oltre interessi ai sensi dell'art. 1284, comma quarto, del codice civile con decorrenza dal giorno 01/10/2024 e fino al pagamento effettivo;
3)condanna al pagamento, in favore di , Parte_1 Controparte_1
delle spese del presente grado di giudizio che liquida in Euro 64,50 per esborsi a titolo di contributo unificato ed Euro 1.775,00 per compensi come da nota, oltre la maggiorazione del 15% per spese generali, cassa avvocati ed I.V.A.
Milano, 22 dicembre 2025
IL GIUDICE
dr. Marcello Piscopo
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