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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 23/04/2025, n. 1201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1201 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, a seguito della sostituzione dell'udienza del 22 aprile 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza e assistenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. V. Gaudio
- Ricorrente - contro
, in persona del legale rappr. pro Controparte_1
tempore, rapp. e dif. dagli avv.ti Andriulli, Certomà e Battiato
- Convenuto -
OGGETTO: “INDEBITO ASSISTENZIALE”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 3 luglio 2024 la parte ricorrente in epigrafe ha chiesto al Giudice del
Lavoro di Taranto di voler dichiarare da lei non dovuta la restituzione della somma di € 8772,43
CP_ richiesta dall' a titolo di maggiorazione sociale ex lege 448/2001, erogata - a parere dell' - CP_1
indebitamente per motivi reddituali.
A tal fine sosteneva che nulla fosse dovuto in restituzione trattandosi di prestazione assistenziale ed
CP_ CP_ essendo l' in possesso di tutti i dati reddituali;
inoltre affermava che l' aveva trattenuto quanto spettante a titolo di indennità di accompagnamento, nonostante l'impignorabilità della suddetta prestazione.
Si costituiva l' contestando gli avversi assunti e chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
In particolare, negava qualsivoglia legittimo affidamento del ricorrente, essendo stata riconosciuta la maggiorazione sociale prevista dall'art. 38 della legge n. 448/2001, sulla base del reddito dichiarato dal ricorrente con la comunicazione del 27 giugno 2023, pari ad € 2.000,00, unico disponibile, trattandosi di reddito non ancora cristallizzato essendo riferito all'anno in corso. Rilevava inoltre che aveva correttamente compensato l'indebito con i ratei di indennità di accompagnamento,
1
trattandosi di ipotesi di compensazione impropria (che determina l'esclusione dell'applicazione dell'intera disciplina della compensazione e, in particolare, del divieto previsto dall'art. 1246 c.c., n.
3, con la conseguente deducibilità, per intero, del controcredito anche qualora questo dovesse essere totalmente o parzialmente impignorabile).
La causa è stata trattata - a seguito della sostituzione dell'udienza mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., - sulla base degli atti processuali ritualmente depositati, con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
***************
Il ricorso è infondato e non può essere accolto per i motivi che di seguito si espongono.
Deve darsi atto dell'orientamento che si è andato affermando nella giurisprudenza di legittimità
(sintetizzato nella sentenza Cass. n. 26036/2019), tale per cui "in tema di ripetibilità delle
prestazioni assistenziali indebite (...) trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le
norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via
generale" (Cass. n. 19638/2015; n. 8970/2014; n. 1446/2008; n. 7048/2006) e quindi, in sostanza, il
D.L. n. 850 del 1976, art.
3-ter, convertito in L. n. 29 del 1977 (secondo cui "gli organi preposti alla
concessione dei benefici economici a favore.., degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di
accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la
eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del
relativo provvedimento") ed il D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del
1988 (secondo cui "con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per
verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della
pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in
caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle
somme precedentemente corrisposte" (risultando invece abrogata la L. n. 537 del 1993, che regolava l'indebito assistenziale all'art. 11, comma 4 e non applicabile, per eccesso del regolamento dalla delega di legge, D.P.R. n. 698 del 1994, art. 5, comma 5: sul tema v. in dettaglio, Cass. 7048/2006,
cit.). La piena ripetibilità in caso di venir meno dei requisiti economici neppure può desumersi dal disposto del D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 5, conv. in L. n. 326 del 2003 e ciò in quanto la
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disposizione, dopo avere demandato ad una determinazione interdirigenziale la fissazione delle modalità tecniche per le verifiche telematiche sui redditi, afferma che "non si procede alla
ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente
decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali", senza nulla dire rispetto alla disciplina, per il futuro, della ripetibilità.
La regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale determinato da motivi reddituali, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, nè ne abbia mai fatto richiesta (Cass. n. 12406/2003), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. n. 5059/2018, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens.
Tali principi sono stati ancora più di recente confermati con sentenza n. 13223/2020, in cui si è
affermato che “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola
civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale
sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento
del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito
assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal
provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in
dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati
reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere”.
I principi suddetti hanno trovato piena conferma anche più recentemente, come si legge nella pronuncia della Suprema Corte n. 18820 del 2021 (e sentenze dalla stessa richiamate), secondo la quale “l'indebito assistenziale che sia dovuto al venire meno dei requisiti reddituali determina il diritto dell'ente erogatore a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali, salvo che risulti che l'accipiens si trovasse,
al momento della percezione, in una situazione di dolo o comunque tale da far venir meno
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l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito”.
Ed allora, facendo applicazione dei principi esposti al caso di specie, deve rilevarsi che effettivamente, trattandosi di prima liquidazione della prestazione assistenziale, i redditi che l' CP_1
doveva considerare erano quelli dell'anno in corso (2023). Pertanto si è correttamente determinato all'erogazione della maggiorazione sociale sulla scorta del dato reddituale comunicato dallo stesso ricorrente (cfr. mod ap70 del 27 giugno 2023), non essendo ancora disponibili detti redditi nella banca dati dell'Agenzia delle Entrate. Ebbene, è documentalmente provato che il dato trasmesso con il predetto mod ap70 era errato, avendo il ricorrente indicato, quale reddito dichiarato in via presuntiva, € 2.000,00. Tale dato risulta smentito dallo stesso ricorrente il quale in data 4 marzo
2024 ha dichiarato un reddito, riferito al medesimo anno, di €20.000,00.
L'errore in cui è incorso il ricorrente dichiarando un dato reddituale – sebbene in via presuntiva - di molto inferiore a quello reale, è tale da escludere la sussistenza di un legittimo affidamento in capo allo stesso in ordine alla spettanza della prestazione poi revocata e chiesta dall' in restituzione. CP_1
L'indebito è inoltre ripetibile, in quanto la trattenuta contestata è avvenuta attraverso il meccanismo della cd. compensazione impropria che opera senza limiti di sorta, e in relazione alla quale ritiene questo Tribunale di prestare adesione alla tesi ermeneutica secondo la quale: “Qualora un soggetto
abbia diritto alla pensione di inabilità ed all'indennità di accompagnamento e, nel contempo, sia
debitore verso l' per i medesimi titoli, di somme indebitamente percepite, è ammissibile la CP_1
c.d. compensazione impropria, la quale presuppone, a differenza di quella propria, che i rispettivi
crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto; in simile caso la valutazione delle reciproche
pretese implica solo un accertamento contabile che il giudice può compiere senza che sia
necessaria l'eccezione di parte o la proposizione di domanda riconvenzionale” (sic Cass. Lav. 24
luglio 2007 n° 16349, cui adde in senso conforme Cass. Lav. 28 marzo 2011 n° 7063).
Orbene, nella fattispecie in esame in questa sede, si tratta invero di prestazioni assistenziali (in particolare di maggiorazione sociale sulla pensione di inabilità civile trattenuta sugli arretrati
liquidati a titolo di indennitàdi accompagnamento).
A proposito della natura della maggiorazione sociale si è espressa la Suprema Corte (n. 13915/21)
affermando: “Se anche non si dovesse ritenere che la disciplina specifica di tale maggiorazione
deponga per una autonoma qualificazione assistenziale, non vi è dubbio che tale natura si debba
4
riconoscere alla prestazione a cui la maggiorazione accede (in tal senso vd. Cass. n. 17644 del
2020)”.
Pertanto, come ribadito da Cass. Lav. 20 novembre 2019 n° 30220, dunque, quando sia l'indebito sia gli arretrati si sono formati con riferimento a prestazioni di natura assistenziale, la questione deve trovare la sua disciplina normativa nelle norme generali sulla compensazione, dovendosi rimarcare che l'istituto della compensazione di cui agli artt. 1241 cc. e segg. presuppone di norma l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti, mentre è configurabile la cd. compensazione “impropria” allorché i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico
rapporto, nel qual caso la valutazione delle reciproche pretese importa soltanto un semplice
accertamento contabile di dare ed avere e a ciò il giudice può procedere senza incontrare ostacolo nelle limitazioni vigenti per la compensazione in senso tecnico-giuridico (e, quindi, con esclusione
dell'applicazione dell'intera disciplina della compensazione e, in particolare, del divieto previsto dal
n. 3 dell'art. 1246 cod. civ. quando si tratti di credito impignorabile, con la conseguente
deducibilità, per intero, del controcredito dal credito anche se impignorabile: cfr., fra le altre,
Cass. 20 giugno 2003, n. 9904, in motivazione).
Nel presente giudizio, pertanto, si ribadisce l'operatività della compensazione impropria trattandosi di prestazioni erogate in tempi diversi ma basate sui medesimi presupposti (invalidità civile),
sicché la valutazione delle reciproche pretese importa soltanto un semplice accertamento
contabile di dare ed avere, senza incontrare ostacolo nelle limitazioni vigenti per la
compensazione in senso tecnico-giuridico.
Pertanto, alla stregua delle sopra esposte considerazioni, il ricorso deve essere integralmente rigettato.
Quanto alle spese, deve applicarsi il disposto dell'art. 152 disp. att. cpc. sì come sostituito dall'art.
42 del D. L. 30/9/2003 n° 269 (conv. in L. 24/11/2003 n° 326): ed allora deve prendersi atto che parte ricorrente ha formulato la dichiarazione sostitutiva appositamente prevista dalla citata norma in relazione alla sussistenza del requisito reddituale idoneo alla esenzione dal pagamento delle spese in ordine alle quali, dunque, non risultando gli estremi della responsabilità aggravata ex art. 96 cpc., nulla deve disporsi.
5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda;
nulla per le spese.
Taranto, 23 aprile 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Giulia Viesti
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Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, a seguito della sostituzione dell'udienza del 22 aprile 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza e assistenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. V. Gaudio
- Ricorrente - contro
, in persona del legale rappr. pro Controparte_1
tempore, rapp. e dif. dagli avv.ti Andriulli, Certomà e Battiato
- Convenuto -
OGGETTO: “INDEBITO ASSISTENZIALE”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 3 luglio 2024 la parte ricorrente in epigrafe ha chiesto al Giudice del
Lavoro di Taranto di voler dichiarare da lei non dovuta la restituzione della somma di € 8772,43
CP_ richiesta dall' a titolo di maggiorazione sociale ex lege 448/2001, erogata - a parere dell' - CP_1
indebitamente per motivi reddituali.
A tal fine sosteneva che nulla fosse dovuto in restituzione trattandosi di prestazione assistenziale ed
CP_ CP_ essendo l' in possesso di tutti i dati reddituali;
inoltre affermava che l' aveva trattenuto quanto spettante a titolo di indennità di accompagnamento, nonostante l'impignorabilità della suddetta prestazione.
Si costituiva l' contestando gli avversi assunti e chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
In particolare, negava qualsivoglia legittimo affidamento del ricorrente, essendo stata riconosciuta la maggiorazione sociale prevista dall'art. 38 della legge n. 448/2001, sulla base del reddito dichiarato dal ricorrente con la comunicazione del 27 giugno 2023, pari ad € 2.000,00, unico disponibile, trattandosi di reddito non ancora cristallizzato essendo riferito all'anno in corso. Rilevava inoltre che aveva correttamente compensato l'indebito con i ratei di indennità di accompagnamento,
1
trattandosi di ipotesi di compensazione impropria (che determina l'esclusione dell'applicazione dell'intera disciplina della compensazione e, in particolare, del divieto previsto dall'art. 1246 c.c., n.
3, con la conseguente deducibilità, per intero, del controcredito anche qualora questo dovesse essere totalmente o parzialmente impignorabile).
La causa è stata trattata - a seguito della sostituzione dell'udienza mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., - sulla base degli atti processuali ritualmente depositati, con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
***************
Il ricorso è infondato e non può essere accolto per i motivi che di seguito si espongono.
Deve darsi atto dell'orientamento che si è andato affermando nella giurisprudenza di legittimità
(sintetizzato nella sentenza Cass. n. 26036/2019), tale per cui "in tema di ripetibilità delle
prestazioni assistenziali indebite (...) trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le
norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via
generale" (Cass. n. 19638/2015; n. 8970/2014; n. 1446/2008; n. 7048/2006) e quindi, in sostanza, il
D.L. n. 850 del 1976, art.
3-ter, convertito in L. n. 29 del 1977 (secondo cui "gli organi preposti alla
concessione dei benefici economici a favore.., degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di
accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la
eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del
relativo provvedimento") ed il D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del
1988 (secondo cui "con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per
verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della
pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in
caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle
somme precedentemente corrisposte" (risultando invece abrogata la L. n. 537 del 1993, che regolava l'indebito assistenziale all'art. 11, comma 4 e non applicabile, per eccesso del regolamento dalla delega di legge, D.P.R. n. 698 del 1994, art. 5, comma 5: sul tema v. in dettaglio, Cass. 7048/2006,
cit.). La piena ripetibilità in caso di venir meno dei requisiti economici neppure può desumersi dal disposto del D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 5, conv. in L. n. 326 del 2003 e ciò in quanto la
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disposizione, dopo avere demandato ad una determinazione interdirigenziale la fissazione delle modalità tecniche per le verifiche telematiche sui redditi, afferma che "non si procede alla
ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente
decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali", senza nulla dire rispetto alla disciplina, per il futuro, della ripetibilità.
La regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale determinato da motivi reddituali, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, nè ne abbia mai fatto richiesta (Cass. n. 12406/2003), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. n. 5059/2018, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens.
Tali principi sono stati ancora più di recente confermati con sentenza n. 13223/2020, in cui si è
affermato che “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola
civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale
sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento
del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito
assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal
provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in
dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati
reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere”.
I principi suddetti hanno trovato piena conferma anche più recentemente, come si legge nella pronuncia della Suprema Corte n. 18820 del 2021 (e sentenze dalla stessa richiamate), secondo la quale “l'indebito assistenziale che sia dovuto al venire meno dei requisiti reddituali determina il diritto dell'ente erogatore a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali, salvo che risulti che l'accipiens si trovasse,
al momento della percezione, in una situazione di dolo o comunque tale da far venir meno
3
l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito”.
Ed allora, facendo applicazione dei principi esposti al caso di specie, deve rilevarsi che effettivamente, trattandosi di prima liquidazione della prestazione assistenziale, i redditi che l' CP_1
doveva considerare erano quelli dell'anno in corso (2023). Pertanto si è correttamente determinato all'erogazione della maggiorazione sociale sulla scorta del dato reddituale comunicato dallo stesso ricorrente (cfr. mod ap70 del 27 giugno 2023), non essendo ancora disponibili detti redditi nella banca dati dell'Agenzia delle Entrate. Ebbene, è documentalmente provato che il dato trasmesso con il predetto mod ap70 era errato, avendo il ricorrente indicato, quale reddito dichiarato in via presuntiva, € 2.000,00. Tale dato risulta smentito dallo stesso ricorrente il quale in data 4 marzo
2024 ha dichiarato un reddito, riferito al medesimo anno, di €20.000,00.
L'errore in cui è incorso il ricorrente dichiarando un dato reddituale – sebbene in via presuntiva - di molto inferiore a quello reale, è tale da escludere la sussistenza di un legittimo affidamento in capo allo stesso in ordine alla spettanza della prestazione poi revocata e chiesta dall' in restituzione. CP_1
L'indebito è inoltre ripetibile, in quanto la trattenuta contestata è avvenuta attraverso il meccanismo della cd. compensazione impropria che opera senza limiti di sorta, e in relazione alla quale ritiene questo Tribunale di prestare adesione alla tesi ermeneutica secondo la quale: “Qualora un soggetto
abbia diritto alla pensione di inabilità ed all'indennità di accompagnamento e, nel contempo, sia
debitore verso l' per i medesimi titoli, di somme indebitamente percepite, è ammissibile la CP_1
c.d. compensazione impropria, la quale presuppone, a differenza di quella propria, che i rispettivi
crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto; in simile caso la valutazione delle reciproche
pretese implica solo un accertamento contabile che il giudice può compiere senza che sia
necessaria l'eccezione di parte o la proposizione di domanda riconvenzionale” (sic Cass. Lav. 24
luglio 2007 n° 16349, cui adde in senso conforme Cass. Lav. 28 marzo 2011 n° 7063).
Orbene, nella fattispecie in esame in questa sede, si tratta invero di prestazioni assistenziali (in particolare di maggiorazione sociale sulla pensione di inabilità civile trattenuta sugli arretrati
liquidati a titolo di indennitàdi accompagnamento).
A proposito della natura della maggiorazione sociale si è espressa la Suprema Corte (n. 13915/21)
affermando: “Se anche non si dovesse ritenere che la disciplina specifica di tale maggiorazione
deponga per una autonoma qualificazione assistenziale, non vi è dubbio che tale natura si debba
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riconoscere alla prestazione a cui la maggiorazione accede (in tal senso vd. Cass. n. 17644 del
2020)”.
Pertanto, come ribadito da Cass. Lav. 20 novembre 2019 n° 30220, dunque, quando sia l'indebito sia gli arretrati si sono formati con riferimento a prestazioni di natura assistenziale, la questione deve trovare la sua disciplina normativa nelle norme generali sulla compensazione, dovendosi rimarcare che l'istituto della compensazione di cui agli artt. 1241 cc. e segg. presuppone di norma l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti, mentre è configurabile la cd. compensazione “impropria” allorché i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico
rapporto, nel qual caso la valutazione delle reciproche pretese importa soltanto un semplice
accertamento contabile di dare ed avere e a ciò il giudice può procedere senza incontrare ostacolo nelle limitazioni vigenti per la compensazione in senso tecnico-giuridico (e, quindi, con esclusione
dell'applicazione dell'intera disciplina della compensazione e, in particolare, del divieto previsto dal
n. 3 dell'art. 1246 cod. civ. quando si tratti di credito impignorabile, con la conseguente
deducibilità, per intero, del controcredito dal credito anche se impignorabile: cfr., fra le altre,
Cass. 20 giugno 2003, n. 9904, in motivazione).
Nel presente giudizio, pertanto, si ribadisce l'operatività della compensazione impropria trattandosi di prestazioni erogate in tempi diversi ma basate sui medesimi presupposti (invalidità civile),
sicché la valutazione delle reciproche pretese importa soltanto un semplice accertamento
contabile di dare ed avere, senza incontrare ostacolo nelle limitazioni vigenti per la
compensazione in senso tecnico-giuridico.
Pertanto, alla stregua delle sopra esposte considerazioni, il ricorso deve essere integralmente rigettato.
Quanto alle spese, deve applicarsi il disposto dell'art. 152 disp. att. cpc. sì come sostituito dall'art.
42 del D. L. 30/9/2003 n° 269 (conv. in L. 24/11/2003 n° 326): ed allora deve prendersi atto che parte ricorrente ha formulato la dichiarazione sostitutiva appositamente prevista dalla citata norma in relazione alla sussistenza del requisito reddituale idoneo alla esenzione dal pagamento delle spese in ordine alle quali, dunque, non risultando gli estremi della responsabilità aggravata ex art. 96 cpc., nulla deve disporsi.
5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda;
nulla per le spese.
Taranto, 23 aprile 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Giulia Viesti
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