Sentenza breve 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza breve 21/07/2025, n. 2360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 2360 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02360/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01240/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di AT (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1240 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Carmela Di Stabile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno e Ufficio Territoriale del Governo di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di AT, domiciliataria ex lege in AT, Via Vecchia Ognina, n. 149;
per l’annullamento
del provvedimento del 3 aprile 2025, con cui la Regione Siciliana - Sportello Unico per l’Immigrazione di -OMISSIS- ha rigettato l’istanza di nulla osta al lavoro subordinato stagionale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2025 la dott.ssa Manuela Bucca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con provvedimento del 3 aprile 2025, la Regione Siciliana - Sportello Unico per l’Immigrazione di -OMISSIS- ha rigettato l’istanza di nulla osta formulata dal sig. -OMISSIS-, nell’interesse del lavoratore straniero, sig. -OMISSIS-, per la seguente motivazione: “- L’autodichiarazione dell’idoneità alloggiativa è priva in calce del documento di identità del dichiarante e/o dell’apposita firma digitale come previsto dall’art.22 del TUI; - La dichiarazione di cessione di fabbricato è priva in calce del documento di identità del dichiarante e/o dell’apposita firma digitale come previsto dall’art.22 del TUI; - L’autodichiarazione sulla regolarità previdenziale è priva in calce del documento di identità del dichiarante e/o dell’apposita firma digitale come previsto dall’art.22 del TUI ”.
Avverso il suddetto provvedimento propone ricorso, notificato il 29 maggio 2025 e depositato il 14 giugno 2025, il sig. -OMISSIS-, censurandolo sotto il profilo della violazione di legge e dell’eccesso di potere.
In particolare, il ricorrente sostiene l’illegittimità del diniego impugnato per violazione delle garanzie partecipative.
Resistono al ricorso il Ministero dell’Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo di -OMISSIS-, eccependone l’inammissibilità per mancata notifica all’Amministrazione regionale che ha adottato l’atto impugnato.
Formulato avviso di un possibile profilo d’inammissibilità del ricorso e di eventuale definizione del giudizio ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., alla camera di consiglio del 17 luglio 2025, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Preliminarmente, il Collegio rileva la tardività, rispetto al termine di cui all’art. 55, comma 5, c.p.a., della memoria depositata da parte ricorrente in data 16 luglio 2025, con conseguente sua inutilizzabilità.
Tanto premesso, come correttamente eccepito dall’Amministrazione resistente, il ricorso è inammissibile.
Osserva il Collegio che:
- il provvedimento impugnato è stato adottato dalla Regione Siciliana - Sportello Unico per l’Immigrazione di -OMISSIS-, come inequivocabilmente risulta dall’intestazione dello stesso;
- nondimeno, il ricorso non risulta notificato alla Regione Siciliana.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in un caso analogo a quello oggetto di causa, ha condivisibilmente chiarito che:
“ - l’art. 41 Cod. proc. Amm. stabilisce che qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso, a pena di decadenza, deve essere notificato entro il termine di legge alla pubblica amministrazione che ha emesso l’atto impugnato;
- la violazione di tale onere determina pertanto l’inammissibilità del ricorso per originario e assoluto difetto del contraddittorio;
- l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 8 del 2018 ha chiarito che l’art. 41 Cod. proc. amm. identifica l’amministrazione cui deve essere notificato il ricorso giudiziale amministrativo esclusivamente in quella che ha emesso l’atto impugnato, escludendo che l’atto introduttivo del giudizio debba essere notificato anche ad amministrazioni o enti che a diverso titolo abbiano avuto modo di partecipare al procedimento, adempimento che è necessario solo quando l’atto finale sia imputabile a più amministrazioni (concerti, accordi di programma etc.). Ciò in quanto le partecipazioni al procedimento, anche laddove giuridicamente qualificate (come quelle concernenti il potere di iniziativa o di proposta, la partecipazione all’intesa che abbia preceduto l’adozione del provvedimento finale ovvero gli atti preparatori), in carenza di una formale imputazione del provvedimento finale a una pluralità di amministrazioni, non sono idonee a estendere la veste di parte necessaria del giudizio a soggetti diversi dall’autorità emanante ” (Cons. giust. amm. Sicilia sez. giurisd., 10 novembre 2023, nn. 764, 765 e 766; nello stesso senso, T.A.R. AT, (Sicilia) sez. IV, 14 marzo 2023, nn. 823, 827 e 828; 24 giugno 2024, n. 2309; 30 ottobre 2024, n. 3597; 20 gennaio 2025, n. 222).
Tanto chiarito, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, essendo l’atto oggetto di impugnativa adottato dalla Regione Siciliana - Sportello unico per l’Immigrazione di -OMISSIS-, cui l’interessato non ha notificato il ricorso e che non si è costituita in giudizio.
Né può essere disposta la rinnovazione della notifica ai sensi dell’art. 44, comma 4, c.p.a., atteso che nel caso di specie non si tratta di nullità della notificazione, ma di notifica radicalmente inesistente, in quanto non effettuata (cfr. T.A.R. AT, (Sicilia) sez. IV, 14 marzo 2023, n. 823).
In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione della natura formale della pronuncia e alle limitate difese spiegate dall’Amministrazione statale costituita, con l’eccezione di quanto corrisposto a titolo di contributo unificato da parte ricorrente, che rimane a carico di quest’ultima.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di AT (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate, salvo quanto corrisposto a titolo di contributo unificato da parte ricorrente, che rimane a carico di quest’ultima.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e ogni soggetto citato in sentenza.
Così deciso in AT nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppa Leggio, Presidente
Manuela Bucca, Referendario, Estensore
Andrea Maisano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Manuela Bucca | Giuseppa Leggio |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.