Sentenza 30 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 30/06/2025, n. 1004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1004 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, seconda sezione civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente
2) Rossana Guzzo Consigliera
3) Francesca Bellafiore Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1688/2022 r.g., promossa da
, C.F. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Rosolino Ulizzi (indirizzo PEC Email_1 appellante contro
C.F./P.I. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Gentile
(indirizzo PEC Email_2 appellata e nei confronti di
Controparte_2 appellata contumace
Conclusioni per la parte appellante:
“Piaccia alla Corte d'Appello Adita respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, in riforma della sentenza n. 1663/2022 del 15/03/2022, pubblicata il 20/04/2022,
Repert. n. 3239/2022, emessa dal Tribunale di Palermo, Sezione III Civile,
Giudice Dr. Enrico Catanzaro, nell'ambito del procedimento R.G. n. 15901/2017, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano nonchè:
- accertare e dichiarare l'assenza di responsabilità in capo all'odierna appellante nell'aggravamento delle lesioni dalla stessa riportate a seguito del sinistro in premessa;
- accertare e dichiarare l'assenza di concorso di colpa della Sig.ra Pt_1 con riferimento alle lesioni dalla stessa riportate a seguito del sinistro de quo;
- condannare la convenuta in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, per la carica domiciliato in via Stalingrado
45, 40128 Bologna, al risarcimento del maggior danno conseguente alle lesioni subite dall'odierna attrice.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”
Conclusioni per l'appellata Controparte_1
“VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO
Richiamate tutte le domande, eccezioni e richieste formulate nel Giudizio di
Primo Grado, rigettare l'appello proposto da ” Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. evocava dinanzi al Tribunale di Palermo Parte_1 CP_2
e la onde ottenere il risarcimento dei danni
[...] Controparte_1
– quantificati in complessivi €. 349.102,13 a titolo di danno biologico, oltre all'aumento per personalizzazione e alle spese mediche, da cui detrare l'acconto 3
di €. 70.000,00 già ricevuto dalla predetta Compagnia – dalla stessa attrice patiti quale terza trasportata sulla vettura Lancia Y tg CP941TA (così indicata nell'atto di citazione nel pregresso grado) di proprietà e condotta dalla figlia, CP_2
, assicurata presso la in conseguenza del sinistro stradale
[...] CP_1 occorso in data 16.4.2015 in Partinico tra la citata vettura e il veicolo Renault Clio tg. BH339JH di proprietà e condotto da terzi.
Si costituiva la la quale non contestando, nel Controparte_1 merito, che la gestione e la liquidazione del danno al trasportato Parte_1 sono a cura dell'assicuratore per la RCA del veicolo vettore a prescindere dalla responsabilità dell'incidente ex art. 141 d.lgs. 206/2005, tanto da avere essa
Compagnia già offerto tempestivamente il dovuto risarcimento nella misura di
€.70.000,00 come riconosciuto ex adverso, riteneva comunque congruo e satisfattivo il detto importo e, quindi, contrastava le ulteriori richieste avversarie sotto il profilo del quantum debeatur per danni patrimoniali e non patrimoniali, assumendo, tra l'altro, che le lesioni riportate dalla controparte sono tecnicamente possibili solo per il mancato uso delle prescritte cinture di sicurezza.
Rimaneva contumace Controparte_2
La causa, istruita la causa in via documentale nonché a mezzo di prove orali e con l'espletamento di c.t.u. medica, veniva decisa con la sentenza n. 1688/2022 con cui il Tribunale di Palermo condannava le convenute, in solido tra loro, a pagare all'attrice a titolo di risarcimento il complessivo importo - detratta la somma già versata dalla Compagnia - di €. 3.215,00, oltre interessi legali dalla data della decisione sino al soddisfo, e poneva a carico delle parti convenute le spese processuali, liquidate in complessivi €. 2.738,00 oltre accessori, nonché le spese della c.t.u. Il Tribunale, infatti, pur ritenendo confermata all'esito dell'istruttoria svolta la dinamica dell'occorso come descritta nelle difese attoree e i conseguenti danni sofferti dalla richiedente, come accertati dal c.t.u., riconosceva, tuttavia, un concorso di colpa della vittima incidente sull'entità dei 4
danni patiti, stimato nella misura del 50%, in relazione al mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, valorizzando all'uopo gli esiti della c.t.u. espletata e ritenendo, per altro verso, non attendibili le dichiarazioni sul punto rese dal teste escusso.
2. Avverso tale decisione ha interposto gravame Parte_1 contestando, essenzialmente, il riconosciuto, dal primo Giudice, concorso di colpa dell'attrice nell'aggravamento delle lesioni dalla medesima riportate, per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza.
L'impugnante sostiene che tale statuizione deriverebbe da una non corretta valutazione dei mezzi istruttori;
censura, quindi, il giudizio di non attendibilità del teste circa l'uso del presidio nonché gli esiti della c.t.u., in quanto contrastanti con le dichiarazioni rese dal testimone escusso e, inoltre, con gli accertamenti delle
Autorità intervenute nell'immediatezza del fatto, da cui si evince l'apertura degli airbag anteriori destro e sinistro che, sempre a dire dell'attrice, non avrebbero consentito alla trasportata di distendere le braccia;
rileva poi l'assenza di lesioni facciali tali da far presumere l'impatto contro l'airbag in fase di esplosione a causa del mancato utilizzo della cintura di sicurezza;
osserva inoltre che nel verbale di accertamento della dinamica del sinistro non risultano comminate sanzioni per il mancato uso delle cinture di sicurezza;
contesta, infine, il rilievo di tardività delle osservazioni critiche alla c.t.u. esposte dalla stessa parte nel contesto dei relativi scritti conclusionali.
Si è costituita contrastando l'avversaria Controparte_1 impugnativa e chiedendone la reiezione.
E' rimasta contumace alla quale risulta regolarmente Controparte_2 notificato l'atto di impugnazione.
Scaduto il perentorio termine del giorno 17.1.2025, assegnato per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa, con ordinanza del 28.1.2025, sulle conclusioni precisate come in epigrafe, è stata 5
posta in decisione, con assegnazione alle parti del termine di giorni sessanta dalla comunicazione del provvedimento per il deposito delle comparse conclusioni e termine di successivi venti giorni per il deposito delle memorie di replica
* * *
3. Il gravame deve essere disatteso.
Pacifici il sinistro occorso in data 16.4.2015 in Partinico e la qualità di trasportata di sul veicolo Lancia Y tg CP941TA di proprietà e Parte_1 condotto da e assicurato presso la (dovendo intendersi Controparte_2 CP_1 come frutto di un refuso il riferimento al veicolo “Opel Corsa tg. DX714PE” che compare anche nell'atto di appello e, inoltre, nella stessa sentenza oggetto dell'odierna impugnativa, evincendosi, del resto, dalla documentazione complessivamente offerta dalle parti, compresi la richiesta stragiudiziale di indennizzo e il rapporto dei Carabinieri intervenuti, il coinvolgimento della citata vettura), le parti persistentemente controvertono sulla configurabilità del concorso di colpa della vittima nei termini già ammessi dal Tribunale.
Va premesso che il concorso del fatto colposo del creditore è disciplinato dall'art. 1227, comma 1, c.c., applicabile anche in tema di responsabilità aquiliana ex art. 2056 c.c.; la norma si limita a fare applicazione concreta alla colpa del danneggiato del più generale principio di causalità, per cui il risarcimento del danno deve essere proporzionalmente ridotto in ragione dell'entità percentuale dell'efficienza causale del comportamento della vittima, atteso che il danno che un soggetto arreca a sè stesso non può essere posto a carico dell'autore della causa concorrente, sia per il principio che il risarcimento va proporzionato all'entità della colpa di ciascun concorrente, sia per l'esigenza di evitare un indebito arricchimento (così Cass. 7541/2012 che richiama, tra le altre, Cass. n.
24432/2009 e Cass. 484/2003). Si è inoltre affermato che l'accertamento dei presupposti per l'applicabilità dell'art. 1227 c.c. costituisce un'indagine di fatto 6
che, in quanto adeguatamente motivata, sfugge all'analisi di legittimità (Cass. n.
5511 del 2003).
Nel caso in esame, il mancato e/o non corretto uso delle prescritte cinture di sicurezza, siccome interferente sul quantum debeatur, risulta eccepito da fin dalla relativa costituzione nel pregresso grado (ma v. anche CP_1 nell'offerta risarcitoria avanzata in sede stragiudiziale, nel fascicolo dell'appellante) e, nel persistente contrasto tra le posizioni delle parti, il Tribunale non solo ha ammesso le prove orali rispettivamente richieste, ma ha anche specificamente conferito al c.t.u. nominato l'incarico, oltre che di quantificare i danni patiti dalla ricorrente e la riferibilità eziologica degli stessi al sinistro descritto, di verificare la compatibilità delle lesioni riscontrate con la dinamica indicata in citazione “e con il corretto uso delle cinture di sicurezza”.
Il consulente, con riferimento a tale ultimo profilo, ha rilevato che “ la localizzazione ed il meccanismo delle fratture” in concreto patite da Pt_1
, vale a dire una frattura pluriframmentaria dell'epifisi prossimale
[...] dell'omero destro e una frattura dell'epifisi distale del radio sinistro, “ sono compatibili con lesioni da urto contro le parti sporgenti dell'abitacolo con gli arti superiori estesi in avanti da passeggero del sedile anteriore di autovettura in uno scontro frontale, e non sono compatibili con il corretto uso delle cinture di sicurezza”.
Il Giudice a quo non si è limitato a riportare le citate conclusioni, ma ha esplicitato una serie di argomentazioni ulteriori (v. pagg. 3 e s. della sentenza gravata) – tra cui: l'idoneità delle cinture di sicurezza, che assicurano il busto in modo da impedire movimenti estremi all'interno dell'abitacolo e, dunque, urti con le pareti del veicolo, così da prevenire fratture agli arti;
la facilitazione delle lesioni, come quelle in concreto verificatesi, derivante dal mancato uso del citato presidio anche in caso di apertura dell'airbag, essendo il corpo proiettato in avanti e non trattenuto dalle cinture;
l'irrilevanza della mancata applicazione di sanzioni 7
per il mancato uso delle cinture di sicurezza, essendo gli Agenti intervenuti solo in un secondo momento – che, congruenti con gli esiti della c.t.u. espletata, devono essere complessivamente condivise.
Deve del resto escludersi, innanzi tutto, che la ricostruzione proposta si ponga in contrasto con i dati obiettivi appurati dagli Agenti intervenuti, atteso che, invero, nessun accertamento sull'uso delle cinture di sicurezza è stato compiuto dai Carabinieri, risultando non compilata la sezione dedicata al detto precipuo aspetto nel modulo di rilevazione dell'incidente stradale in atti;
il che giustifica anche la mancata elevazione di sanzioni al riguardo, non avendo potuto i
Carabinieri ricostruire il dato ex post, come pure rilevato dal Tribunale, sulla base della sola tipologia delle lesioni subite dalla passeggera.
È inoltre significativo, in aggiunta alle motivazioni esposte nella sentenza impugnata, il mancato riscontro di segni clinici residuati sull'attrice compatibili con l'uso del detto presidio. Le cinture di sicurezza, infatti, per la loro conformazione ed in conseguenza dell'effetto meccanico indotto sulle zone di pressione, sono idonee a produrre, a seguito dell'urto, lesioni (più o meno gravi) addominali o sul torace, anche sottoforma di ematomi o escoriazioni che, però, nel caso in esame, non risultano rilevate in occasione dell'accesso di , Parte_1 dopo il sinistro, al Pronto Soccorso. Nel verbale di P.S. in atti si legge, infatti,
“sintomatologia riferita: incidente stradale auto-auto con trauma omerale e ginocchio dx e mano sin” e che, inoltre, la paziente, pur riferendo che indossava le cinture di sicurezza, “nega trauma cranico o toraco addominale, lament algie a carico della mano sx, braccio dx”.
La localizzazione delle lesioni, specie con riferimento all'epifisi prossimale dell'omero destro, non appare sotto altro profilo compatibile con l'immobilizzazione che il corretto uso delle cinture di sicurezza avrebbe dovuto assicurare proprio in tale zona del corpo, considerato il posizionamento del passeggero anteriore all'interno del veicolo;
tale immobilizzazione infatti può al 8
più promuovere la torsione della spalla
contro
-laterale (nel caso in esame, la spalla sinistra, che non risulta in concreto interessata da lesioni) e l'impatto di quest'ultima contro le strutture interne dell'abitacolo.
Né vale ad inficiare la validità della ricostruzione offerta la pacifica apertura dell'airbag, trattandosi di dispositivo di sicurezza che si attiva indipendentemente dall'utilizzo delle cinture ed esso, in mancanza del contestuale uso delle cinture di sicurezza, può invero aggravare l'impatto del passeggero in condizioni di aumentata energia cinetica.
Quanto poi al presunto contrasto con il ricordo riferito dal testimone escusso, va rilevato che i dubbi sull'attendibilità del teste, pure espressi dal
Tribunale sebbene con esclusivo riguardo alle dichiarazioni rilasciate in ordine all'uso della cintura di sicurezza, appaiono ulteriormente confermati dal mancato rinvenimento, da parte degli Agenti accertatori, di testimoni oculari (v. sempre nel modulo di rilevazione dell'incidente stradale prodotto dalla parte appellante).
Non vi è del resto alcuna indicazione di testimoni presenti o di terzi che hanno eventualmente prestato soccorso né nelle dichiarazioni rilasciate ai Carabinieri da ciascuno dei soggetti coinvolti nell'incidente, né nella stessa richiesta di risarcimento e annessa denuncia di sinistro avanzata nell'interesse dell'odierna attrice prima dell'instaurazione del giudizio (v. nel fascicolo di parte appellante).
Alla luce delle su esposte considerazioni, deve concludersi nel senso della necessaria conferma della sentenza gravata.
4. In ossequio al canone della soccombenza, l'appellante va condannata a rifondere all'appellata costituita le spese del presente grado, liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della lite e del contenuto e caratteristiche dell'attività difensiva effettivamente dispiegata. Nulla va disposto sulle spese di lite relativamente alla posizione della convenuta rimasta contumace.
Deve darsi atto, infine, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come inserito dall'art. 1 comma 17 9
L. 24 dicembre 2012 n. 228 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo dalla stessa parte dovuto a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, rigetta l'appello interposto da avverso la sentenza n. Parte_1
1688/2022 resa dal Tribunale di Palermo;
condanna l'appellante a rifondere all'appellata costituita,
[...]
in persona del suo legale rappresentante p.t., le spese del Controparte_1 presente grado che si liquidano in complessivi €. 3.500,00 oltre alle spese generali, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater
D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come inserito dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre
2012 n. 228 per il versamento da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo dalla stessa dovuto a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile della
Corte di Appello di Palermo il giorno 12.6.2025
La Consigliera est. Il Presidente
Francesca Bellafiore Giuseppe Lupo