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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/11/2025, n. 16327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16327 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 37897/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Persico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 37897/2023 promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Roma, alla via Piediluco n. 9, Parte_1 P.IVA_1 presso lo studio dell'Avv. Paolo Di Gravio, che la rappresenta e difende come per mandato in atti –
ATTRICE
Contro
(C.F.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Responsabile del Contenzioso Lazio, Sig. in virtù dei poteri conferiti con Persona_1
Procura a rogito del Notaio Dott. di Roma (Rep.180134 – Racc.12348 Pt_2 Persona_2 del 22.06.2023 doc.3), rappresentata e difesa dall' Avv. Giorgia Minozzi del Foro di Roma (C.F
), elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale C.F._1
- nonché presso la stessa nel suo studio sito al n° 24 di Email_1
Via Po, c.a.p. 00198, Roma, giusta procura in atti
CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 25.7.2023 la ha convenuto nel Parte_1 presente giudizio l' (di seguito e ha formulato le seguenti Controparte_2 CP_3 conclusioni: “accogliere la domanda e per l'effetto dichiarare illegittima e contraria a legge la condotta della convenuta e per l'effetto condannarla al risarcimento di tutti i danni subiti;
danni da liquidarsi a mezzo CTU ovvero con criterio equitativo e che si indicano in € 100.000,00 ovvero altra somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, emanando ogni consequenziale pronuncia”. A seguito di fissazione di prima udienza per il 24.5.2024 si è costituita la quale ha CP_3 rassegnato le seguenti conclusioni: “Rigettare la domanda attorea perché inammissibile nonché
Pagina 1 infondata”. Il giudice ha differito la prima udienza ex art. 171 bis c.p.c., ha concesso i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c. e successivamente, ritenuta la causa la causa matura per la decisione ha rinviato la stessa all'udienza per il passaggio in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c. per il deposito di note di conclusioni, comparse conclusionali, memorie di replica, ed infine ha trattenuto la causa in decisione con ordinanza del 18-7-2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La Società ha lamentato con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio che la Parte_1 convenuta avrebbe illegittimamente incardinato due procedure esecutive di pignoramento CP_3 presso terzi. In particolare, l'attrice ha dedotto: di aver ricevuto in data 27.3.2023 notifica di atti di pignoramento presso terzi rispettivamente per la somma di € 56.302,37 in riferimento al conto corrente presso la e di € 56.190,31 in riferimento al conto corrente presso la Controparte_4
Banca del Fucino. La difesa di parte attrice deduce l'asserita illegittimità dei suddetti atti di pignoramento presso terzi in quanto in data 7.3.2023 la aveva presentato richiesta di Parte_1 adesione alla definizione agevolata relativa ai carichi pendenti per cui non si sarebbero dovute iniziare da parte dell le contestate procedure esecutive. L'aver Controparte_2 dato corso alle procedure esecutive avrebbe poi causato i descritti lamentati ingenti danni a parte attrice in quanto quest'ultima non ha potuto operare sui conti correnti interessati dai pignoramenti, non ha potuto provvedere al pagamento di propri dipendenti e fornitori, non ha potuto usufruire di finanziamento. La difesa di ) ha contestato gli assunti CP_3 Controparte_5 attorei e dedotto che le procedure esecutive poste in essere sono da ritenere legittime, atteso che la definizione agevolata in atti prodotta dalla società attrice si riferisce solo ai carichi consegnati/affidati all' dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 Controparte_1
(cosiddetta “rottamazione quater”) mentre le cartelle sottese ai due pignoramenti presso terzi sono relative a ruoli consegnati successivamente alla data del 30 giugno 2022, e, pertanto, non possono rientrare nella richiesta di definizione agevolata. La difesa di ha di conseguenza sostenuto che CP_3 la richiesta di risarcimento del danno è inammissibile, non è suscettibile di accoglimento, é temeraria. Infine, la difesa di ha asserito e documentato che i procedimenti esecutivi di CP_3 pignoramento presso terzi in questione sono stati dichiarati estinti (cfr. doc. n. 6-7-8-9-10-11). Si deve osservare in diritto che la sanatoria di cui alla cd. rottamazione quater (di cui agli artt. da 231 a
252 L. 197/2022 - Legge di Bilancio 2023) concerne i carichi affidati nel periodo compreso dal 1-1-
2000 al 30-6-2022. Dalla documentazione prodotta dalla convenuta (estratti di ruolo) si evince CP_3 che i pignoramenti contestati da parte attrice sono stati avviati in seguito ad affidamento di carichi successivamente alla data del 30-6-2022. L'affidamento di carichi successivamente alla data del 30-
Pagina 2 6-2022 costituisce di per sé un fatto idoneo a far presumere all Controparte_2 che i carichi affidati dopo la data del 30-6-2022 non fossero ricompresi tra quelli definibili con l'adesione del debitore alla cd. rottamazione quater. Di conseguenza le iniziative esecutive intraprese da con i due pignoramenti presso terzi contestati da Controparte_2 parte attrice non possono ritenersi frutto di una consapevole iniziale illegittimità da parte di in
CP_3 quanto l'affidamento di carichi successivamente al 30-6-2022 costituisce fatto idoneo a far presumere ad che gli stessi fossero esclusi dall'ambito applicativo della sanatoria di cui alla
CP_3 cd. rottamazione quater. Per quanto detto l'azione esecutiva di nel caso di specie è stata
CP_3 sorretta da iniziale presunzione di legittimità che esclude in radice ogni elemento soggettivo di colpa. Il fatto che i pignoramenti 097-2023/4737 e 097-2023/4738 siano stati dichiarati da
CP_3 estinti con i documentati provvedimenti in data 26-6-2023 non implica alcun tipo di riconoscimento di colpa a carico di per aver iniziato le azioni esecutive in forza di carichi affidati
CP_3 successivamente al 30-6-2022. Esclusa, quindi, la colpa e la consapevolezza di illegittimità del comportamento di che ha operato in forza di una presunzione di legalità (agganciata
CP_3 all'applicazione della normativa sopra citata della cd. rottamazione quater), va escluso l'illecito aquiliano ex art. 2043 c.c. che deve essere, invece, sorretto dall'evidenza di un sufficiente elemento soggettivo di colpa. Avendo gli enti impositori consegnato ruoli ad successivamente al 30-6-
CP_3
2022 non può imputarsi ad che svolge la funzione della riscossione, la responsabilità per le CP_3 azioni esecutive promosse contro in quanto trattasi di pignoramenti consequenziali Parte_1 all'affidamento di ruoli successivamente al periodo applicativo della cd. rottamazione quater, circostanza idonea a far presumere che i carichi affidati ad fossero fuori dall'ambito CP_3 applicativo della sanatoria di cui alla cd. rottamazione quater. L'esclusione di responsabilità aquiliana in capo all convenuta, implica il rigetto della Controparte_5 domanda risarcitoria promossa dalla società attrice. Ai fini della decisione di compensazione delle spese del presente giudizio va osservato con la presente motivazione che i provvedimenti di estinzione dei pignoramenti non indicano compiutamente i motivi a monte dell'estinzione, quindi, va oggettivamente valutata la circostanza per cui i pignoramenti in questione sono stati dichiarati estinti da allorquando quest'ultima abbia avuto, ancorché ex post, contezza della CP_3 improcedibilità delle azioni esecutive intraprese, circostanza che verosimilmente ha indotto parte attrice all'azione intrapresa con esclusione di ipotesi di temerarietà.
P.Q.M.
Rigetta le domande proposte da Spese compensate. Parte_1
Roma, 21-11-2025 Il giudice
Dott. Pietro Persico
Pagina 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Persico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 37897/2023 promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Roma, alla via Piediluco n. 9, Parte_1 P.IVA_1 presso lo studio dell'Avv. Paolo Di Gravio, che la rappresenta e difende come per mandato in atti –
ATTRICE
Contro
(C.F.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Responsabile del Contenzioso Lazio, Sig. in virtù dei poteri conferiti con Persona_1
Procura a rogito del Notaio Dott. di Roma (Rep.180134 – Racc.12348 Pt_2 Persona_2 del 22.06.2023 doc.3), rappresentata e difesa dall' Avv. Giorgia Minozzi del Foro di Roma (C.F
), elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale C.F._1
- nonché presso la stessa nel suo studio sito al n° 24 di Email_1
Via Po, c.a.p. 00198, Roma, giusta procura in atti
CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 25.7.2023 la ha convenuto nel Parte_1 presente giudizio l' (di seguito e ha formulato le seguenti Controparte_2 CP_3 conclusioni: “accogliere la domanda e per l'effetto dichiarare illegittima e contraria a legge la condotta della convenuta e per l'effetto condannarla al risarcimento di tutti i danni subiti;
danni da liquidarsi a mezzo CTU ovvero con criterio equitativo e che si indicano in € 100.000,00 ovvero altra somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, emanando ogni consequenziale pronuncia”. A seguito di fissazione di prima udienza per il 24.5.2024 si è costituita la quale ha CP_3 rassegnato le seguenti conclusioni: “Rigettare la domanda attorea perché inammissibile nonché
Pagina 1 infondata”. Il giudice ha differito la prima udienza ex art. 171 bis c.p.c., ha concesso i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c. e successivamente, ritenuta la causa la causa matura per la decisione ha rinviato la stessa all'udienza per il passaggio in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c. per il deposito di note di conclusioni, comparse conclusionali, memorie di replica, ed infine ha trattenuto la causa in decisione con ordinanza del 18-7-2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La Società ha lamentato con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio che la Parte_1 convenuta avrebbe illegittimamente incardinato due procedure esecutive di pignoramento CP_3 presso terzi. In particolare, l'attrice ha dedotto: di aver ricevuto in data 27.3.2023 notifica di atti di pignoramento presso terzi rispettivamente per la somma di € 56.302,37 in riferimento al conto corrente presso la e di € 56.190,31 in riferimento al conto corrente presso la Controparte_4
Banca del Fucino. La difesa di parte attrice deduce l'asserita illegittimità dei suddetti atti di pignoramento presso terzi in quanto in data 7.3.2023 la aveva presentato richiesta di Parte_1 adesione alla definizione agevolata relativa ai carichi pendenti per cui non si sarebbero dovute iniziare da parte dell le contestate procedure esecutive. L'aver Controparte_2 dato corso alle procedure esecutive avrebbe poi causato i descritti lamentati ingenti danni a parte attrice in quanto quest'ultima non ha potuto operare sui conti correnti interessati dai pignoramenti, non ha potuto provvedere al pagamento di propri dipendenti e fornitori, non ha potuto usufruire di finanziamento. La difesa di ) ha contestato gli assunti CP_3 Controparte_5 attorei e dedotto che le procedure esecutive poste in essere sono da ritenere legittime, atteso che la definizione agevolata in atti prodotta dalla società attrice si riferisce solo ai carichi consegnati/affidati all' dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 Controparte_1
(cosiddetta “rottamazione quater”) mentre le cartelle sottese ai due pignoramenti presso terzi sono relative a ruoli consegnati successivamente alla data del 30 giugno 2022, e, pertanto, non possono rientrare nella richiesta di definizione agevolata. La difesa di ha di conseguenza sostenuto che CP_3 la richiesta di risarcimento del danno è inammissibile, non è suscettibile di accoglimento, é temeraria. Infine, la difesa di ha asserito e documentato che i procedimenti esecutivi di CP_3 pignoramento presso terzi in questione sono stati dichiarati estinti (cfr. doc. n. 6-7-8-9-10-11). Si deve osservare in diritto che la sanatoria di cui alla cd. rottamazione quater (di cui agli artt. da 231 a
252 L. 197/2022 - Legge di Bilancio 2023) concerne i carichi affidati nel periodo compreso dal 1-1-
2000 al 30-6-2022. Dalla documentazione prodotta dalla convenuta (estratti di ruolo) si evince CP_3 che i pignoramenti contestati da parte attrice sono stati avviati in seguito ad affidamento di carichi successivamente alla data del 30-6-2022. L'affidamento di carichi successivamente alla data del 30-
Pagina 2 6-2022 costituisce di per sé un fatto idoneo a far presumere all Controparte_2 che i carichi affidati dopo la data del 30-6-2022 non fossero ricompresi tra quelli definibili con l'adesione del debitore alla cd. rottamazione quater. Di conseguenza le iniziative esecutive intraprese da con i due pignoramenti presso terzi contestati da Controparte_2 parte attrice non possono ritenersi frutto di una consapevole iniziale illegittimità da parte di in
CP_3 quanto l'affidamento di carichi successivamente al 30-6-2022 costituisce fatto idoneo a far presumere ad che gli stessi fossero esclusi dall'ambito applicativo della sanatoria di cui alla
CP_3 cd. rottamazione quater. Per quanto detto l'azione esecutiva di nel caso di specie è stata
CP_3 sorretta da iniziale presunzione di legittimità che esclude in radice ogni elemento soggettivo di colpa. Il fatto che i pignoramenti 097-2023/4737 e 097-2023/4738 siano stati dichiarati da
CP_3 estinti con i documentati provvedimenti in data 26-6-2023 non implica alcun tipo di riconoscimento di colpa a carico di per aver iniziato le azioni esecutive in forza di carichi affidati
CP_3 successivamente al 30-6-2022. Esclusa, quindi, la colpa e la consapevolezza di illegittimità del comportamento di che ha operato in forza di una presunzione di legalità (agganciata
CP_3 all'applicazione della normativa sopra citata della cd. rottamazione quater), va escluso l'illecito aquiliano ex art. 2043 c.c. che deve essere, invece, sorretto dall'evidenza di un sufficiente elemento soggettivo di colpa. Avendo gli enti impositori consegnato ruoli ad successivamente al 30-6-
CP_3
2022 non può imputarsi ad che svolge la funzione della riscossione, la responsabilità per le CP_3 azioni esecutive promosse contro in quanto trattasi di pignoramenti consequenziali Parte_1 all'affidamento di ruoli successivamente al periodo applicativo della cd. rottamazione quater, circostanza idonea a far presumere che i carichi affidati ad fossero fuori dall'ambito CP_3 applicativo della sanatoria di cui alla cd. rottamazione quater. L'esclusione di responsabilità aquiliana in capo all convenuta, implica il rigetto della Controparte_5 domanda risarcitoria promossa dalla società attrice. Ai fini della decisione di compensazione delle spese del presente giudizio va osservato con la presente motivazione che i provvedimenti di estinzione dei pignoramenti non indicano compiutamente i motivi a monte dell'estinzione, quindi, va oggettivamente valutata la circostanza per cui i pignoramenti in questione sono stati dichiarati estinti da allorquando quest'ultima abbia avuto, ancorché ex post, contezza della CP_3 improcedibilità delle azioni esecutive intraprese, circostanza che verosimilmente ha indotto parte attrice all'azione intrapresa con esclusione di ipotesi di temerarietà.
P.Q.M.
Rigetta le domande proposte da Spese compensate. Parte_1
Roma, 21-11-2025 Il giudice
Dott. Pietro Persico
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