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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/11/2025, n. 3941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3941 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori
Magistrati:
1) dott. Maria Pia Di Stefano___________Presidente
2) dott. Eliana Romeo_________________Consigliere rel est.
3) dott. Maria Vittoria Valente __________ Consigliere
All'udienza pubblica del 25 novembre 2025, celebrata nelle forme della motivazione contestuale, ha deliberato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n.2143/2024 R.G.A.C.L., avente ad oggetto il ricorso in riassunzione a seguito del rinvio disposto con ordinanza della Corte di
Cassazione n. 32612/ 2023 pubblicata il 23 novembre 2023 e vertente
TRA
, C.F. , rappresentato e difeso , Parte_1 C.F._1 per procura in atti, dall'Avv. Mario Rosati PEC: Email_1
; -RICORRENTE IN RIASSUNZIONE nel giudizio di rinvio -
[...]
E in persona del pro-tempore (c.f.: ), Controparte_1 CP_2 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Maria Orsini, giusta procura in atti,
PEC: ; Email_2
-RESISTENTE nel giudizio di rinvio -
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in riassunzione depositato il 26 luglio 2024 Parte_1 riassume il giudizio a seguito dell'ordinanza della Suprema Corte n.
32612/2023 pubblicata il 23 novembre 2023 con la quale, in accoglimento del primo motivo di ricorso proposto dal è stata cassata la sentenza Controparte_1 di questa Corte ritenendo che non potesse essere dichiarata la cessazione della materia del contendere avendo riguardo all'assunta conciliazione stragiudiziale sostenuta dalla nonostante vi fosse il disaccordo delle parti sulla Pt_1 validità ed efficacia della conciliazione e sulla stessa cessazione della materia del contendere, dovendo, viceversa il Collegio effettuare un vaglio per verificare se fosse stato raggiunto un accordo, se esso fosse stato valido e quale fosse il suo contenuto ai fini di una pronuncia sul merito .
La pur illustrando anche difese di merito, si difende sulla Pt_1 intempestività della riassunzione esponendo gli argomenti di seguito riprodotti.
Si è costituito il che preliminarmente ha chiesto dichiararsi Controparte_1
l'estinzione del giudizio per intempestività della riassunzione contrastando le difese della controparte sotto ogni profilo.
La causa, fissata per la decisione per l'udienza pubblica del 25 novembre 2025,
è definita dal Collegio, all'esito della discussione e della successiva Camera di
Consiglio, con sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio va dichiarato estinto.
Invero, l'ordinanza della Corte di Cassazione n.32612/2023 è stata pubblicata mediante deposito in cancelleria il 23 novembre 2023 sicché il deposito del ricorso in riassunzione avvenuto il 26 luglio 2024 si colloca oltre il termine di tre mesi dalla pubblicazione prescritto dall'art. 392 c.p.c., come novellato dall'art. 46, comma 21, della L. 18 giugno 2009, n. 69.
La Suprema Corte ha ripetutamente raffermato che il dies a quo del termine trimestrale per la riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio, ex art. 392 cod. proc. civ., è segnato dalla pubblicazione della sentenza della Corte di
Cassazione mediante deposito in cancelleria, precisando che tale criterio opera anche nel caso di decisione assunta con la forma dell'ordinanza (Cass.
29204/2018) non potendo il termine farsi decorrere dalla successiva comunicazione del deposito stesso, la quale non configura elemento integrativo,
Pag. 2 di 7 ma solo adempimento posteriore con finalità informative (Cass. n. 2738/1983,
15385/2018).
Assume la che l'ordinanza della S.C. n. 32612/2023, pubblicata, come Pt_1 detto, il 23 novembre 2023 non era stata notificata all'odierna ricorrente che ne apprendeva l'esistenza solo all'esito della nota del Comune di Rieti, Settore I,
Affari Generali – Risorse Umane del 30.5.2024, n. 36501 e che solo da tale data avrebbe potuto decorrere il termine trimestrale di cui all'art. 392 c.p.c. entro il quale riassumere il giudizio.
La pubblicazione avrebbe reso conoscibile l'ordinanza della S.C. alle sole parti costituite nel giudizio di Cassazione alle quali è comunicata la pubblicazione, ma non già alle parti che non vi avessero partecipato. Pertanto, la parte rimasta contumace nel grado di legittimità avrebbe potuto essere chiamata ad osservare il termine trimestrale di riassunzione ex art. 392 c.p.c. solo dal momento in cui avesse avuto conoscenza del provvedimento annullato con rinvio.
Richiama a sostegno dei propri assunti l'art.305 cpc in relazione alla decisione della Corte Costituzionale assunta con sentenza n. 159/1971 con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma in questione, nella parte in cui disponeva che il termine utile per la riassunzione del processo interrotto a sensi dell'art. 299 c.p.c. decorresse dal verificarsi del fatto interruttivo del processo anziché dalla data in cui le parti avessero avuto conoscenza del fatto stesso. Assume, pertanto, che il disposto dell'art.392 cpc sarebbe non conforme al dettato dell'art.24 Costituzione.
In particolare, sostiene che il diritto di difesa non sarebbe assicurato in modo effettivo ed adeguato indipendentemente dal fatto che la parte voglia valersene.
Gli argomenti esposti non sono condivisibili.
La questione è stata esaminata, in termini generali, dalla Suprema Corte, che ha affermato che l'attuale disposto dell'art. 392 cod. proc. civ. non si pone in contrasto con l'art. 24 della Costituzione, atteso che la possibilità di esercitare in concreto ed adeguatamente il diritto di difesa resta assicurata dall'entità del termine previsto anche all'attualità, ridotto in misura comunque congrua all'espletamento dell'attività difensiva allo scopo di dare concreta attuazione al
Pag. 3 di 7 principio di ragionevole durata del processo previsto dall'art. 111, comma 2,
Cost., e dal fatto che la sua decorrenza è ricollegata a un evento conosciuto o conoscibile dalle parti con l'uso dell'ordinaria diligenza. (vedasi oltre Cass.
29204/2018 in relaziona all'attuale termine trimestrale, ma anche Cass.
4242/2017, 2329/2014 in relazione al previgente termine annuale).
Con specifico riferimento al caso della parte rimasta contumace in sede di giudizio di legittimità, la Suprema Corte si è occupata, con la sentenza n.24946/2014, di esaminare analoghe doglianze a quelle in questa sede illustrate dal ricorrente in riassunzione, disattendendole sulla base dell'assorbente rilievo che “la pubblicazione di tale decisione, quale momento iniziale individuato dalla Corte di merito per il decorso del termine per la riassunzione del giudizio, integra un idoneo sistema di pubblicità legale per la conoscenza delle sorti del processo, per cui alcuna lesione può esservi all'esercizio del diritto di difesa”.
In quella occasione la Cassazione ha ritenuto, altresì, infondate le doglianze di incostituzionalità per violazione del diritto di difesa e di quello alla giusta durata del processo, nonché quelle per asserita disparità di trattamento rispetto alla parte costituita nel processo, così come la lamentata violazione dell'art. 6 del trattato CEDU, che prevede il diritto al giusto processo specificando che “ tali censure, mosse con riferimento alla mancata previsione, da parte delle norme di cui all'art. 292 c.p.c., comma 3 e art. 133 c.p.c., comma 2 della comunicazione del deposito della sentenza, da parte della cancelleria, anche alla parte rimasta contumace, non tengono conto della funzione di garanzia di conoscibilità legale assolta dalla pubblicazione della sentenza e trascurano di considerare che un meccanismo di riassunzione rimesso alla mera volontà delle parti non è compatibile con il principio di ragionevole durata ex art. 111 Cost., in quanto suscettibile di provocare una quiescenza "sine die" del processo.(in tal senso v. Cass. Sez. 1
n. 7580 del 26/3/2013)”.
A supporto di tali considerazioni la Suprema Corte ha aggiunto che anche con riferimento alla decorrenza del termine (lungo) per l'impugnazione della
Pag. 4 di 7 sentenza ai sensi dell'art. 327 c.p.c. le Sezioni Unite, con sentenza n. 13794/12, hanno ritenuto che il termine decorre dal giorno della pubblicazione della sentenza e non da quello della comunicazione dell'avvenuto deposito effettuata dal cancelliere alla parte costituta, giacché l'attività partecipativa del cancelliere resta estranea al procedimento di pubblicazione e non integra un elemento costitutivo, ne' integrativo della sua efficacia.
Trattasi, infatti, di regole sancite dal legislatore non solo in conformità al principio di ragionevole durata del processo, come già osservato dal Supremo
Collegio, ma anche in coerenza al principio di certezza del diritto, non potendosi ancorare alle scelte della parte (che ha scelto di restare contumace) la decorrenza del termine per riattivare il giudizio.
Infine, in relazione alla stato di malattia dedotto con le note depositate il 3 novembre 2025 unitamente al quale sono stati depositati alcuni certificati medici relativi alla occorre rilevare che, se la parte ha inteso con ciò Pt_1 avvalersi dell'istituto della rimessione in termini, previsto dall'art. 153, comma
2, c.p.c., come novellato dalla l. n. 69 del 2009, esso richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà che presenti i caratteri dell'assolutezza e non della mera difficoltà (Cass., n. 27726/2020; n.
19384/2023, 12822/2025).
Ora, il primo, in ordine di tempo, dei certificati medici prodotti non rappresenta una condizione medica che possa costituire una causa d'assoluto impedimento, posto che consta, come si ricava dalla lettura della diagnosi formulata dall' CP_3
i 24 ottobre 2023, di un “disturbo d'ansia generalizzato grave con manifestazioni somatiformi in comorbilità con disturbo distimico grave
(depressione maggiore)” e che per tale condizione l' riconosceva la CP_3 percentuale del 18% da invalidità permanente.
Trattasi di condizione patologica da cui non solo residua, per il tenore della stessa certificazione, una percentuale di capacità lavorativa, ma a fortiori essa non corrisponde ad uno stato patologico tale da concretizzarsi in un
Pag. 5 di 7 impedimento assoluto ovvero compromettere integralmente la capacità del soggetto di autodeterminarsi consapevolmente.
Al di là di tale considerazione, pur avendo riguardo, poi, agli altri due certificati di malattia comune del gennaio 2024 ( prognosi dal 2 gennaio 2024 al 2 febbraio 2024) del 18 marzo 2024 ( prognosi dal 18 marzo al 24 aprile 2024) e del 27 maggio 2024 ( con prognosi dal 27 maggio 2024 al 5 luglio 2024) ed alla circostanza che con essi si sia inteso giustificare l'assenza dal lavoro, per un presumibile aggravamento della condizione preesistente, resta il fatto che da essi non può ricavarsi la persistenza nel tempo di una condizione patologica, suscettibile di integrare una causa di forza maggiore, agli effetti dell'art. 153
c.p.c., per tutto il lasso temporale utile alla proposizione del ricorso (posto che il termine cominciava a decorrere 23 novembre 2023 e che anche tra l'uno e l'altro vi sono anche periodi non coperti da certificazione).
L'estinzione del giudizio per effetto dell'intempestiva riassunzione comporta a mente dell'art.394 cpc, la conseguente caducazione di tutte le sentenze emesse nel corso dello stesso, eccettuate quelle già passate in giudicato in quanto non impugnate (non essendo applicabile al giudizio di rinvio l'art. 338 dello stesso codice, che regola gli effetti dell'estinzione del procedimento di impugnazione), restando fermo solo il principio di diritto fissato dalla Suprema Corte.
Dunque, nel caso in esame, in cui con l'appello il aveva messo Controparte_1 in discussione l'integrale statuizione di primo grado, va escluso ogni giudicato interno e deve ritenersi determinata non solo la caducazione delle statuizioni principali ma anche di quelle accessorie in ordine alle spese.
Va da sé che il giudizio debba dichiararsi estinto a mente dell'art.393 cpc. e che, in applicazione dell'art.310, ultimo comma, cpc, le spese dell'(intero) processo estinto debbano restare a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sul ricorso in riassunzione proposto da Parte_1 con atto depositato in data 26 luglio 2024 nei confronti del in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, sul rinvio disposto con
Pag. 6 di 7 ordinanza della Corte di Cassazione n. 32612/ 2023 pubblicata il 23 novembre
2023, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1. Dichiara l'estinzione del giudizio.
2. Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Roma, 25 novembre 2025
Il Consigliere rel. est. Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) (dott. Maria Pia Di Stefano)
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori
Magistrati:
1) dott. Maria Pia Di Stefano___________Presidente
2) dott. Eliana Romeo_________________Consigliere rel est.
3) dott. Maria Vittoria Valente __________ Consigliere
All'udienza pubblica del 25 novembre 2025, celebrata nelle forme della motivazione contestuale, ha deliberato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n.2143/2024 R.G.A.C.L., avente ad oggetto il ricorso in riassunzione a seguito del rinvio disposto con ordinanza della Corte di
Cassazione n. 32612/ 2023 pubblicata il 23 novembre 2023 e vertente
TRA
, C.F. , rappresentato e difeso , Parte_1 C.F._1 per procura in atti, dall'Avv. Mario Rosati PEC: Email_1
; -RICORRENTE IN RIASSUNZIONE nel giudizio di rinvio -
[...]
E in persona del pro-tempore (c.f.: ), Controparte_1 CP_2 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Maria Orsini, giusta procura in atti,
PEC: ; Email_2
-RESISTENTE nel giudizio di rinvio -
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in riassunzione depositato il 26 luglio 2024 Parte_1 riassume il giudizio a seguito dell'ordinanza della Suprema Corte n.
32612/2023 pubblicata il 23 novembre 2023 con la quale, in accoglimento del primo motivo di ricorso proposto dal è stata cassata la sentenza Controparte_1 di questa Corte ritenendo che non potesse essere dichiarata la cessazione della materia del contendere avendo riguardo all'assunta conciliazione stragiudiziale sostenuta dalla nonostante vi fosse il disaccordo delle parti sulla Pt_1 validità ed efficacia della conciliazione e sulla stessa cessazione della materia del contendere, dovendo, viceversa il Collegio effettuare un vaglio per verificare se fosse stato raggiunto un accordo, se esso fosse stato valido e quale fosse il suo contenuto ai fini di una pronuncia sul merito .
La pur illustrando anche difese di merito, si difende sulla Pt_1 intempestività della riassunzione esponendo gli argomenti di seguito riprodotti.
Si è costituito il che preliminarmente ha chiesto dichiararsi Controparte_1
l'estinzione del giudizio per intempestività della riassunzione contrastando le difese della controparte sotto ogni profilo.
La causa, fissata per la decisione per l'udienza pubblica del 25 novembre 2025,
è definita dal Collegio, all'esito della discussione e della successiva Camera di
Consiglio, con sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio va dichiarato estinto.
Invero, l'ordinanza della Corte di Cassazione n.32612/2023 è stata pubblicata mediante deposito in cancelleria il 23 novembre 2023 sicché il deposito del ricorso in riassunzione avvenuto il 26 luglio 2024 si colloca oltre il termine di tre mesi dalla pubblicazione prescritto dall'art. 392 c.p.c., come novellato dall'art. 46, comma 21, della L. 18 giugno 2009, n. 69.
La Suprema Corte ha ripetutamente raffermato che il dies a quo del termine trimestrale per la riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio, ex art. 392 cod. proc. civ., è segnato dalla pubblicazione della sentenza della Corte di
Cassazione mediante deposito in cancelleria, precisando che tale criterio opera anche nel caso di decisione assunta con la forma dell'ordinanza (Cass.
29204/2018) non potendo il termine farsi decorrere dalla successiva comunicazione del deposito stesso, la quale non configura elemento integrativo,
Pag. 2 di 7 ma solo adempimento posteriore con finalità informative (Cass. n. 2738/1983,
15385/2018).
Assume la che l'ordinanza della S.C. n. 32612/2023, pubblicata, come Pt_1 detto, il 23 novembre 2023 non era stata notificata all'odierna ricorrente che ne apprendeva l'esistenza solo all'esito della nota del Comune di Rieti, Settore I,
Affari Generali – Risorse Umane del 30.5.2024, n. 36501 e che solo da tale data avrebbe potuto decorrere il termine trimestrale di cui all'art. 392 c.p.c. entro il quale riassumere il giudizio.
La pubblicazione avrebbe reso conoscibile l'ordinanza della S.C. alle sole parti costituite nel giudizio di Cassazione alle quali è comunicata la pubblicazione, ma non già alle parti che non vi avessero partecipato. Pertanto, la parte rimasta contumace nel grado di legittimità avrebbe potuto essere chiamata ad osservare il termine trimestrale di riassunzione ex art. 392 c.p.c. solo dal momento in cui avesse avuto conoscenza del provvedimento annullato con rinvio.
Richiama a sostegno dei propri assunti l'art.305 cpc in relazione alla decisione della Corte Costituzionale assunta con sentenza n. 159/1971 con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma in questione, nella parte in cui disponeva che il termine utile per la riassunzione del processo interrotto a sensi dell'art. 299 c.p.c. decorresse dal verificarsi del fatto interruttivo del processo anziché dalla data in cui le parti avessero avuto conoscenza del fatto stesso. Assume, pertanto, che il disposto dell'art.392 cpc sarebbe non conforme al dettato dell'art.24 Costituzione.
In particolare, sostiene che il diritto di difesa non sarebbe assicurato in modo effettivo ed adeguato indipendentemente dal fatto che la parte voglia valersene.
Gli argomenti esposti non sono condivisibili.
La questione è stata esaminata, in termini generali, dalla Suprema Corte, che ha affermato che l'attuale disposto dell'art. 392 cod. proc. civ. non si pone in contrasto con l'art. 24 della Costituzione, atteso che la possibilità di esercitare in concreto ed adeguatamente il diritto di difesa resta assicurata dall'entità del termine previsto anche all'attualità, ridotto in misura comunque congrua all'espletamento dell'attività difensiva allo scopo di dare concreta attuazione al
Pag. 3 di 7 principio di ragionevole durata del processo previsto dall'art. 111, comma 2,
Cost., e dal fatto che la sua decorrenza è ricollegata a un evento conosciuto o conoscibile dalle parti con l'uso dell'ordinaria diligenza. (vedasi oltre Cass.
29204/2018 in relaziona all'attuale termine trimestrale, ma anche Cass.
4242/2017, 2329/2014 in relazione al previgente termine annuale).
Con specifico riferimento al caso della parte rimasta contumace in sede di giudizio di legittimità, la Suprema Corte si è occupata, con la sentenza n.24946/2014, di esaminare analoghe doglianze a quelle in questa sede illustrate dal ricorrente in riassunzione, disattendendole sulla base dell'assorbente rilievo che “la pubblicazione di tale decisione, quale momento iniziale individuato dalla Corte di merito per il decorso del termine per la riassunzione del giudizio, integra un idoneo sistema di pubblicità legale per la conoscenza delle sorti del processo, per cui alcuna lesione può esservi all'esercizio del diritto di difesa”.
In quella occasione la Cassazione ha ritenuto, altresì, infondate le doglianze di incostituzionalità per violazione del diritto di difesa e di quello alla giusta durata del processo, nonché quelle per asserita disparità di trattamento rispetto alla parte costituita nel processo, così come la lamentata violazione dell'art. 6 del trattato CEDU, che prevede il diritto al giusto processo specificando che “ tali censure, mosse con riferimento alla mancata previsione, da parte delle norme di cui all'art. 292 c.p.c., comma 3 e art. 133 c.p.c., comma 2 della comunicazione del deposito della sentenza, da parte della cancelleria, anche alla parte rimasta contumace, non tengono conto della funzione di garanzia di conoscibilità legale assolta dalla pubblicazione della sentenza e trascurano di considerare che un meccanismo di riassunzione rimesso alla mera volontà delle parti non è compatibile con il principio di ragionevole durata ex art. 111 Cost., in quanto suscettibile di provocare una quiescenza "sine die" del processo.(in tal senso v. Cass. Sez. 1
n. 7580 del 26/3/2013)”.
A supporto di tali considerazioni la Suprema Corte ha aggiunto che anche con riferimento alla decorrenza del termine (lungo) per l'impugnazione della
Pag. 4 di 7 sentenza ai sensi dell'art. 327 c.p.c. le Sezioni Unite, con sentenza n. 13794/12, hanno ritenuto che il termine decorre dal giorno della pubblicazione della sentenza e non da quello della comunicazione dell'avvenuto deposito effettuata dal cancelliere alla parte costituta, giacché l'attività partecipativa del cancelliere resta estranea al procedimento di pubblicazione e non integra un elemento costitutivo, ne' integrativo della sua efficacia.
Trattasi, infatti, di regole sancite dal legislatore non solo in conformità al principio di ragionevole durata del processo, come già osservato dal Supremo
Collegio, ma anche in coerenza al principio di certezza del diritto, non potendosi ancorare alle scelte della parte (che ha scelto di restare contumace) la decorrenza del termine per riattivare il giudizio.
Infine, in relazione alla stato di malattia dedotto con le note depositate il 3 novembre 2025 unitamente al quale sono stati depositati alcuni certificati medici relativi alla occorre rilevare che, se la parte ha inteso con ciò Pt_1 avvalersi dell'istituto della rimessione in termini, previsto dall'art. 153, comma
2, c.p.c., come novellato dalla l. n. 69 del 2009, esso richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà che presenti i caratteri dell'assolutezza e non della mera difficoltà (Cass., n. 27726/2020; n.
19384/2023, 12822/2025).
Ora, il primo, in ordine di tempo, dei certificati medici prodotti non rappresenta una condizione medica che possa costituire una causa d'assoluto impedimento, posto che consta, come si ricava dalla lettura della diagnosi formulata dall' CP_3
i 24 ottobre 2023, di un “disturbo d'ansia generalizzato grave con manifestazioni somatiformi in comorbilità con disturbo distimico grave
(depressione maggiore)” e che per tale condizione l' riconosceva la CP_3 percentuale del 18% da invalidità permanente.
Trattasi di condizione patologica da cui non solo residua, per il tenore della stessa certificazione, una percentuale di capacità lavorativa, ma a fortiori essa non corrisponde ad uno stato patologico tale da concretizzarsi in un
Pag. 5 di 7 impedimento assoluto ovvero compromettere integralmente la capacità del soggetto di autodeterminarsi consapevolmente.
Al di là di tale considerazione, pur avendo riguardo, poi, agli altri due certificati di malattia comune del gennaio 2024 ( prognosi dal 2 gennaio 2024 al 2 febbraio 2024) del 18 marzo 2024 ( prognosi dal 18 marzo al 24 aprile 2024) e del 27 maggio 2024 ( con prognosi dal 27 maggio 2024 al 5 luglio 2024) ed alla circostanza che con essi si sia inteso giustificare l'assenza dal lavoro, per un presumibile aggravamento della condizione preesistente, resta il fatto che da essi non può ricavarsi la persistenza nel tempo di una condizione patologica, suscettibile di integrare una causa di forza maggiore, agli effetti dell'art. 153
c.p.c., per tutto il lasso temporale utile alla proposizione del ricorso (posto che il termine cominciava a decorrere 23 novembre 2023 e che anche tra l'uno e l'altro vi sono anche periodi non coperti da certificazione).
L'estinzione del giudizio per effetto dell'intempestiva riassunzione comporta a mente dell'art.394 cpc, la conseguente caducazione di tutte le sentenze emesse nel corso dello stesso, eccettuate quelle già passate in giudicato in quanto non impugnate (non essendo applicabile al giudizio di rinvio l'art. 338 dello stesso codice, che regola gli effetti dell'estinzione del procedimento di impugnazione), restando fermo solo il principio di diritto fissato dalla Suprema Corte.
Dunque, nel caso in esame, in cui con l'appello il aveva messo Controparte_1 in discussione l'integrale statuizione di primo grado, va escluso ogni giudicato interno e deve ritenersi determinata non solo la caducazione delle statuizioni principali ma anche di quelle accessorie in ordine alle spese.
Va da sé che il giudizio debba dichiararsi estinto a mente dell'art.393 cpc. e che, in applicazione dell'art.310, ultimo comma, cpc, le spese dell'(intero) processo estinto debbano restare a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sul ricorso in riassunzione proposto da Parte_1 con atto depositato in data 26 luglio 2024 nei confronti del in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, sul rinvio disposto con
Pag. 6 di 7 ordinanza della Corte di Cassazione n. 32612/ 2023 pubblicata il 23 novembre
2023, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1. Dichiara l'estinzione del giudizio.
2. Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Roma, 25 novembre 2025
Il Consigliere rel. est. Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) (dott. Maria Pia Di Stefano)
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